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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/06/2025, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 4598/2024 R. G.
proposto da:
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Parte_1
BENVENUTO STEFANO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 12.6.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4598/2024 R. G.
promosso da:
, , nata in [...]–Perù in data 15.05.1965, residente Controparte_2 Per_1
a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora – Miraflores - Lima Perù codice identificativo Per_2 [...]
; nato in [...]ù in data 1.09.1998 Numer_1 Controparte_3 residente a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora - Miraflores - Lima Perù codice identificativo peruviano;
nato in [...]ù in data NumeroDiC_2 Parte_2
14.01.1993 residente a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora - Miraflores Lima Perù codice Nume identificativo peruviano 47583139 nata in Parte_3
Lima Perù in data 12.06.2000 residente a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora - Miraflores Lima Perù codice identificativo peruviano DNI;
peruviano nato in Numer_1 Controparte_4
Lima Perù in data 4.05.1963 residente a Malecòn Grau 1229 – appartamento 301 – Chorrillos Nume Lima Perù codice identificativo peruviano 07194720 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore peruviano Persona_3 nato in [...]ù in data 12.09.2009 residente a Malecòn Grau 1229 – appartamento 301 – Chorrillos Lima Perù codice identificativo peruviano NumeroDiC_4 Parte_4
peruviano nato in [...]ù in data 13.08.1997 residente a [...]de
[...]
Hernando, 141 – Urb. Las Gardenias – Surco – Lima Perù codice identificativo peruviano
[...]
Numer_5
rappresentati e difesi, dall'avvocato Stefano Benvenuto, giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Assago, Via Roggia Bartolomea, 7 fax 02/49439077 indirizzo di posta certificata dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
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e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
nato a [...] nel 1837 italiano emigrato all'estero in Perù Persona_4
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia,
Nello specifico deducevano che:
Che il signor si sposava con la signora e dalla loro Persona_4 Persona_5 unione nasceva (doc. 5) Parte_5
Che la signora si sposava con il signor Parte_5 Persona_6
(doc. 6) e dalla loro unione nasceva (docc.7, 9) Persona_7
Che il signor si univa in matrimonio con la signora Controparte_5 [...]
(doc. 8) e dalla loro unione nasceva (doc. 10) Parte_6 Persona_8
Che la signora si sposava con il signor Persona_8 Persona_9
(doc. 11) e dalla loro unione nascevano (doc. 12) e
[...] Persona_10
(doc. 17) Controparte_4
Che la signora sposava il signor Persona_10 Parte_7
(doc. 12) e dalla loro unione nascevano (doc 14 ) Parte_2 [...]
(doc. 15 ) (doc. 16 ) Controparte_3 Controparte_6
Che il signor sposava la signora (doc. 18) e Controparte_4 Controparte_7 dalla loro unione nasceva (doc. 19) Persona_11
Che in seconde nozze il signor sposava la signora Controparte_4 CP_8 [...]
(doc. 20) e dalla loro unione nasceva (doc. 21) Parte_8 Persona_3
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-Che risulta che il signor non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 italiana come da certificato di morte e da attestazione di non iscrizione nei registri di cittadinanza peruviana che si producono (doc. 3-4)
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
In particolare l'Avvocatura dello Stato rilevava ed eccepiva che il certificato di morte del capostipite palesemente incompatibile con quello depositato in altri giudizi (sub RG 2446/24 e 4017/24 patrocinati da due altri differenti legali) da cui emerge che il medesimo capostipite qui invocato, , nato a [...] il [...] sarebbe morto a Genova Persona_4
(coniugato con ), a 76 anni, il 17.7.1913, mentre in questo procedimento Persona_12 sarebbe morto a Barranco, a 75 anni, il 6.10.1914.
In considerazione di detta contestazione veniva disposto un rinvio invitando il ricorrente a prendere posizione rispetto a detta contestazione.
***
Parte ricorrente, per prendere posizione ha depositato due memorie affermando, con la prima, che si sarebbe trattato di un banale caso di omonimia, e poi, con la seconda (sulla base di informazioni ricevute dai ricorrenti che contattati dal legale, “hanno dato una precisa ricostruzione dei fatti, allegando anche idonea certificazione“) ha osservato “che le due persone decedute sono due fratelli morto in Peru (che riguarda questo fascicolo) Persona_4 Persona_13
(fratello) morto in Italia Aggiungendo che “Il motivo di confusione è unicamente che entrambi i fratelli portano come primo nome ma sono due distinte persone”. Per_4
I , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato di Genova, ha depositato Controparte_1 ulteriore nota con cui ha puntualmente evidenziato le ulteriori incongruenze di una simile (seconda) ricostruzione (la prima dell'omonimia deve considerarsi una spiegazione definitivamente superata e abbandonata, dal momento che personalmente i ricorrenti, direttamente contattati dal legale, avrebbero dato una precisa ricostruzione dei fatti).
Nello specifico l'avvocatura, ha evidenziato che nulla, consente di ritenere che tali certificati di morte (allegati ai procedimenti sub RG 2446/24 e 4017/24 – uno in forma di estratto e l'altro di certificato) si riferiscano al sig. (come sostenuto dal legale dei ricorrenti Persona_14 nella seconda nota di trattazione), piuttosto che a . Persona_4
L'Avvocatura ha, invero aggiunto, come vi siano elementi che consentono di ritenere che si tratti di documenti afferenti (proprio) a . Persona_4
I certificati di morte di cui ai giudizi paralleli, infatti:
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a) banalmente, si riferiscono a , (NON ) Persona_4 Persona_13
b) ineriscono pretese di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per discendenza da;
Persona_4
c) sono resi dalla nostra anagrafe comunale, su cittadino nato in [...], e attestano che egli morì, nel 1913, all'età di 76 anni (quindi Italia su Italia).
Per di più, era nato nel 1837. Persona_4
Quindi, il conto torna.
Se si trattasse di , (a dispetto del nome…) che controparte afferma e Persona_14
documenta essere nato nel 1839, egli avrebbe avuto 74 anni (o al più 75, a contare il fatto che era
nel corso del 75° anno di età al momento della morte).
Alla luce di quanto sopra l'Avvocatura affermava quindi che L'avo invocato (nei tre distinti giudizi) è lo stesso; ma è proprio tutta la discendenza, e la vicenda umana del (medesimo) avo invocato che sembra diversa.
L' qui invocato come avo capostipite, nasce nel 1837, in agosto, Persona_4
a Chiavari;
vive a Lima, laddove mette al mondo nel 1879 , Persona_15 dopo essersi sposato con (in data ignota). Muore a Barranco nel 1914, in tesi Persona_5
75enne.
L' invocato come avo capostipite nei giudizi sub RRGG 2446/24 e Persona_4
4017/2024, nasce nel 1837, in agosto, a Chiavari;
vive a Huanuco, dove mette al mondo nel 1871, e battezza nel 1873 il figlio , la cui madre è . Persona_16 Persona_17
Muore a Genova nel 1913, 76enne.
Sottolineava, quindi, che non c'è traccia in alcun contenzioso Controparte_9 concludendo che: al netto del rilievo delle condotte, e della sussistenza di possibili spiegazioni alla sussistenza di linee di vita diverse (forse può immaginarsi, ma andrebbe provata, un'emigrazione interna) e, soprattutto, alla produzione di due certificati di morte difformi per la stessa persona, che al momento tuttavia non sono state fornite, appare evidente che, allo stato, la linea di discendenza non può certo convalidarsi sulla base delle prove offerte, quanto meno labili con conseguente rigetto della domanda o in subordine acquisizione (da parte del ricorrente o d'Ufficio) dal Comune di Genova- Ufficio anagrafe delucidazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla identità del soggetto cui pertengono i certificati di morte prodotti nei giudizi paralleli e qui versati in atti dal CP_1 con la comparsa di risposta (e cioè se possa in qualche misura ritenersi anche se non si vede come, che quell'atto di morte, pur registrato come , si riferisca invece a Persona_4 [...]
). Persona_14
***
In considerazione di dette contestazioni, rilevanti e fondate, veniva disposto un ulteriore rinvio invitando il ricorrente ad integrare la documentazione, producendo, regolarmente se del caso tradotta, la seguente documentazione:
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Informazioni/delucidazioni/certificazioni rilasciate dal Comune di Genova- Ufficio anagrafe in ordine alla identità del soggetto cui appertengono i certificati di morte prodotti nei giudizi 2446/24 e 4017/2024 e qui versati in atti dal con la comparsa di risposta e con le note di CP_1 trattazione al fine di stabilire se la tesi (sostenuta dal ricorrente, ma fondatamente contestata dal resistente secondo la quale detti atti di morte, sebbene registrati come , CP_1 Persona_4 si riferiscano invece a ) sia vera o falsa. Persona_14
Certificato di matrimonio di (alias ) con la Persona_4 Persona_18 signora nata a [...] Persona_5
Ulteriore documentazione che possa documentare che nato Persona_4
a Chiavari il 15.8.1837 sia la medesima persona fisica deceduta (col nome di Persona_19
) a Barraco il 6.10.1914 e smentire, conseguentemente, che sia il soggetto morto a
[...]
Genova il 17.7.1913
***
Il ricorrente depositava una ulteriore nota con cui, a suo dire, venivano prodotti i documenti attestanti che l'avo di è deceduto in Peru. Nel dettaglio: Persona_10
attestato di inumazione ( Doc 1 ) che dimostrerebbe che è stato sepolto il Persona_19
6.10.1914 come cittadino italiano nel cimitero Maestro Matia Maestro nel Padiglione San Roman Lima Peru allegando anche una fotografia della tomba di riferimento ( Dco 2 )
In relazione alla attestazione di matrimonio richiesta produceva un documento (doc 3) attestante dichiarazione ufficiale da parte dell'Archivio Arcivescovile secondo cui è specificato che l'attestazione di matrimonio richiesta non è recuperabile in quanto i registri tra il 1860 e il 1880 sono stati irrimediabilmente persi a causa di incendi e saccheggi.
Aggiungeva che gli atti di nascita dei figli di e , Persona_4 Persona_20 confermerebbero l'esistenza di matrimonio tra i due.
***
Parte resistente rispetto a dette ultime produzioni osservava:
- che controparte non ha di fatto ottemperato all'invito giudiziale, poiché alle note depositate in data 24 maggio u.s.:
a) non ha allegato alcuna certificazione dell'anagrafe del Comune di Genova.
b) non ha allegato il certificato di matrimonio dell'avo invocato, ma solo un attestato di sua irreperibilità negli archivi dell'arcivescovado di Lima;
c) si è limitata a depositare un attestato di inumazione che a nulla serve – ed al più amplia i dubbi circa l'identità dell'inumato (che si dà per morto il 6 ottobre 1914 all'età di 75 anni, mentre se fosse il nato il [...] a [...] ne avrebbe avuti 77 al dì di morte); Persona_4
d) e a produrre una foto della tomba che ancor meno aiuta a fugare i dubbi circa l'identità tra il sepolto in quella tomba con quello nato a [...] nell'agosto 1837, che in Persona_21 altri documenti anagrafici prodotti in altri giudizi, si dà per morto a Genova.
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Alla luce di quanto sopra parte resistente concludeva affermando che restano insuperate le incertezze della prova della linea di discendenza (chi era veramente , Persona_4 nato a [...] nel 1837, da e : il che il Comune Per_22 Persona_23 Persona_4 di Genova attesta per morto a Genova nel 1913, o il morto a Barranco Persona_4 nel 1914?), sostenendo, quindi, che, ex art. 2697 c.c., la domanda va respinta;
***
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di
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cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di CHIAVARI e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e
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certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
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Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
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Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_9 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto
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della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
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Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_9
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”,
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con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la ascendente femmina la figlia del capostipite invocato ) e dunque Parte_5
l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale e ciò anche a prescindere dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito in legge in data 20.3.2025, che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana, prevedendo, tra l'altro, che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può
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mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_24 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
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I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che
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vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_10 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_11 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'Italia, Controparte_11 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_10 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza
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italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_10 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_10 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_10
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_10
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
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Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
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Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quantostatus permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975,
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art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
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Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
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La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
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I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Come visto nel caso in esame parte resistente ha contestato la linea di discendenza, ritenendo che non vi fosse certezza in relazione al capostipite stesso.
Come già detto l'Avvocatura dello Stato rilevava ed eccepiva che il certificato di morte del capostipite fosse palesemente incompatibile con quello depositato in altri giudizi (sub RG 2446/24 e 4017/24 patrocinati da due altri differenti legali) da cui emerge che il medesimo capostipite qui invocato, , nato a [...] il [...] sarebbe morto a Genova Persona_4
(coniugato con ), a 76 anni, il 17.7.1913, mentre in questo procedimento Persona_12 sarebbe morto a Barranco, a 75 anni, il 6.10.1914.
In considerazione di detta contestazione venivano disposti due rinvii finalizzati ad invitare il ricorrente a chiarire la linea di discendenza dal capostipite invocato (tra Pt_5 Per_13
e ).
[...] Persona_4
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 19 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Dopo il primo rinvio il ricorrente, dopo aver affermato che si trattasse di un banale caso di omonimia, sosteneva (con una seconda memoria) “che le due persone decedute sono due fratelli
morto in Peru (che riguarda questo fascicolo) (fratello) morto Persona_4 Persona_13 in Italia Aggiungendo che “Il motivo di confusione è unicamente che entrambi i fratelli portano come primo nome ma sono due distinte persone”. Per_4
L'Avvocatura dello Stato di Genova, preso atto della posizione assunta, evidenziava, tuttavia, ulteriori le incongruenze di una simile (seconda) ricostruzione. In particolare evidenziava che non si poteva comunque ritenere che i certificati di morte (allegati ai diversi procedimenti sub RG 2446/24 e 4017/24 – uno in forma di estratto e l'altro di certificato) si riferiscano al sig.
[...]
(come sostenuto dal legale dei ricorrenti nella seconda nota di trattazione), piuttosto Persona_14 che a . Persona_4
L'Avvocatura ha, invero aggiunto, come vi siano elementi che consentono di ritenere che si tratti di documenti afferenti (proprio) a . Persona_4
I certificati di morte di cui ai giudizi paralleli, infatti:
a) banalmente, si riferiscono a , (NON ) Persona_4 Persona_13
b) ineriscono pretese di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per discendenza da;
Persona_4
c) sono resi dalla nostra anagrafe comunale, su cittadino nato in [...], e attestano che egli morì, nel 1913, all'età di 76 anni (quindi Italia su Italia).
Per di più, era nato nel 1837. Persona_4
Se si trattasse di , (a dispetto del nome…) che controparte afferma e Persona_14
documenta essere nato nel 1839, egli avrebbe avuto 74 anni (o al più 75, a contare il fatto che era
nel corso del 75° anno di età al momento della morte).
Alla luce di quanto sopra l'Avvocatura affermava quindi che L'avo invocato (nei tre distinti giudizi) è lo stesso; ma è proprio tutta la discendenza, e la vicenda umana del (medesimo) avo invocato che sembra diversa.
L' qui invocato come avo capostipite, nasce nel 1837, in agosto, Persona_4
a Chiavari;
vive a Lima, laddove mette al mondo nel 1879 , Persona_15 dopo essersi sposato con (in data ignota). Muore a Barranco nel 1914, in tesi Persona_5
75enne.
L' invocato come avo capostipite nei giudizi sub RRGG 2446/24 e Persona_4
4017/2024, nasce nel 1837, in agosto, a Chiavari;
vive a Huanuco, dove mette al mondo nel 1871, e battezza nel 1873 il figlio , la cui madre è . Persona_16 Persona_17
Muore a Genova nel 1913, 76enne.
***
In considerazione di dette contestazioni, veniva disposto un ulteriore rinvio invitando il ricorrente ad integrare la documentazione, producendo:
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Informazioni/delucidazioni/certificazioni rilasciate dal Comune di Genova- Ufficio anagrafe in ordine alla identità del soggetto cui appartengono i certificati di morte prodotti nei giudizi 2446/24 e 4017/2024 e qui versati in atti dal con la comparsa di risposta e con le note di CP_1 trattazione al fine di stabilire se la tesi (sostenuta dal ricorrente, ma fondatamente contestata dal resistente secondo la quale detti atti di morte, sebbene registrati come , CP_1 Persona_4 si riferiscano invece a ) sia vera o falsa. Persona_14
Certificato di matrimonio di (alias ) con la Persona_4 Persona_18 signora nata a [...] Persona_5
Ulteriore documentazione che possa documentare che nato Persona_4
a Chiavari il 15.8.1837 sia la medesima persona fisica deceduta (col nome di Persona_19
) a Barraco il 6.10.1914 e smentire, conseguentemente, che sia il soggetto morto a
[...]
Genova il 17.7.1913
***
Il ricorrente, in ossequio a detto invito, depositava una ulteriore nota con cui, a suo dire, venivano prodotti i documenti attestanti che il capostipite è deceduto in Peru. Nel dettaglio:
attestato di inumazione (Doc 1) che dimostrerebbe che è stato sepolto il Persona_19
6.10.1914 come cittadino italiano nel cimitero Maestro Matia Maestro nel Padiglione San Roman Lima Peru allegando anche una fotografia della tomba di riferimento ( Dco 2 )
In relazione alla attestazione di matrimonio richiesta produceva un documento (doc 3) attestante dichiarazione ufficiale da parte dell'Archivio Arcivescovile secondo cui è specificato che l'attestazione di matrimonio richiesta non è recuperabile in quanto i registri tra il 1860 e il 1880 sono stati irrimediabilmente persi a causa di incendi e saccheggi, aggiungendo però che gli atti di nascita dei figli di e , confermerebbero l'esistenza di Persona_4 Persona_20 matrimonio tra i due.
***
Parte resistente rispetto a dette ultime produzioni osservava che le produzioni effettuate non erano decisive per chiarire i dubbi prospettati, in quanto:
a) non ha allegato alcuna certificazione dell'anagrafe del Comune di Genova.
b) non ha allegato il certificato di matrimonio dell'avo invocato, ma solo un attestato di sua irreperibilità negli archivi dell'arcivescovado di Lima;
c) si è limitata a depositare un attestato di inumazione che a nulla serve – ed al più amplia i dubbi circa l'identità dell'inumato (che si dà per morto il 6 ottobre 1914 all'età di 75 anni, mentre se fosse il nato il [...] a [...] ne avrebbe avuti 77 al dì di morte); Persona_4
d) e a produrre una foto della tomba che ancor meno aiuta a fugare i dubbi circa l'identità tra il sepolto in quella tomba con quello nato a [...] nell'agosto 1837, che in Persona_21 altri documenti anagrafici prodotti in altri giudizi, si dà per morto a Genova.
***
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 21 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Alla luce dell'istruttoria effettuata deve affermarsi che risulta non con certezza provato chi fosse realmente il capostipite invocato, , nato a [...] nel 1837, da Persona_4 Per_22
e : Persona_23
- che il Comune di Genova attesta per morto a Genova nel 1913 Persona_4
- morto a Barranco nel 1914?), sostenendo, quindi, che, ex art. Persona_4
2697 c.c., la domanda va respinta;
Il ricorrente avrebbe ben potuto, ricostruire, mediante i certificati acquisibili in Italia, la discendenza completa da e (i due genitori dei due dedotti fratelli), Persona_25 Persona_23 evidenziando, in tal modo, fin dalla nascita, la sussistenza certa di due fratelli con lo stesso nome Per_1
( uno, l'altro). Per_4 Per_4
Non aver prodotto alcun certificato rilasciato dal Comune di Genova o del Comune di Chiavari, con cui si sarebbe potuta ricostruire la intera famiglia di e per poi in Persona_25 Persona_23 tal modo allinearla con i certificati di matrimonio (quantomeno quelli disponibili) e morte, avrebbe verosimilmente consentito di superare i dubbi e le legittime contestazioni di parte resistente.
Parte ricorrente, viceversa, si è limitata prima a dare una spiegazione sbrigativa (l'omonimia) e quindi a sostenere che si trattasse di due fratelli (con nomi in parte identici) senza però documentarlo, come sarebbe stato possibile, in modo chiaro e (pressoché) certo.
In una simile situazione deve, quindi, concludersi che non è stata, con sufficiente certezza, provata la discendenza dal capostipite dedotto/invocato di cui non è certa la provenienza e la riconducibilità ad una univoca persona fisica.
Il ricorso deve, pertanto essere rigettato.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Rigetta il ricorso
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 13 giugno 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
VERBALE DI UDIENZA CON SENTENZA CONTESTUALE
EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il Giudice della sezione XI Dott. Enzo Bucarelli
Visto il ricorso iscritto al N. 4598/2024 R. G.
proposto da:
, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Parte_1
BENVENUTO STEFANO, che lo rappresenta e difende in forza di procura/mandato in atti
Ed Altri
parte ricorrente
nei confronti di
difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_1 parte resistente
visto il provvedimento che ha disposto che l'udienza del 12.6.2025 fosse sostituita dal deposito di note e documenti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. come modificato dal D. L.vo 149/22;
atteso che le parti nulla hanno osservato in merito alla trattazione scritta della suddetta udienza condividendo che il Giudice potesse anche pronunciare sentenza, al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che le parti hanno discusso depositando le note di cui all'art. 127 ter c.p.c. con cui hanno insistito nelle proprie deduzioni, contrastato quelle avverse e richiamato le rispettive conclusioni;
Ritenuto che, la causa, all'esito della trattazione scritta della stessa, possa essere definita, all'esito della camera di consiglio, pronunciando ex art. 281 sexies c.p.c., la seguente sentenza che, in luogo della lettura, viene depositata telematicamente.
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TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE XI CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica nella persona del dott. Enzo Bucarelli, nel procedimento semplificato di cognizione iscritto al N. 4598/2024 R. G.
promosso da:
, , nata in [...]–Perù in data 15.05.1965, residente Controparte_2 Per_1
a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora – Miraflores - Lima Perù codice identificativo Per_2 [...]
; nato in [...]ù in data 1.09.1998 Numer_1 Controparte_3 residente a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora - Miraflores - Lima Perù codice identificativo peruviano;
nato in [...]ù in data NumeroDiC_2 Parte_2
14.01.1993 residente a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora - Miraflores Lima Perù codice Nume identificativo peruviano 47583139 nata in Parte_3
Lima Perù in data 12.06.2000 residente a Calle Las Fresas 165- Urb. Aurora - Miraflores Lima Perù codice identificativo peruviano DNI;
peruviano nato in Numer_1 Controparte_4
Lima Perù in data 4.05.1963 residente a Malecòn Grau 1229 – appartamento 301 – Chorrillos Nume Lima Perù codice identificativo peruviano 07194720 in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore peruviano Persona_3 nato in [...]ù in data 12.09.2009 residente a Malecòn Grau 1229 – appartamento 301 – Chorrillos Lima Perù codice identificativo peruviano NumeroDiC_4 Parte_4
peruviano nato in [...]ù in data 13.08.1997 residente a [...]de
[...]
Hernando, 141 – Urb. Las Gardenias – Surco – Lima Perù codice identificativo peruviano
[...]
Numer_5
rappresentati e difesi, dall'avvocato Stefano Benvenuto, giusta delega in calce al presente atto ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Assago, Via Roggia Bartolomea, 7 fax 02/49439077 indirizzo di posta certificata dichiara di voler ricevere le Email_1 comunicazioni
parte ricorrente
nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso Controparte_1
l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Genova, Via Brigate Partigiane n. 2, parte resistente costituita
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e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – intervenuto
avente ad oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
PREMESSA DI FATTO
Con ricorso introduttivo promosso ex artt 281 decies, e 281 undecies c.p.c., gli odierni ricorrenti chiedevano il riconoscimento del loro status di cittadini italiani iure sanguinis e, per l'effetto, che venisse ordinato al e, per esso, all'ufficiale di Stato civile, di procedere Controparte_1 alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
Deducevano di essere, ognuno per il proprio rapporto familiare, tutti discendenti di
[...]
nato a [...] nel 1837 italiano emigrato all'estero in Perù Persona_4
Nel dettaglio ricostruivano la linea genealogica, allegando specifica documentazione e in particolare certificati (o loro estratti) - muniti di apostille e traduzioni asseverate in lingua italiana - rilasciati da Autorità civili o religiose. In particolare, in relazione ad ogni avo e ascendente, nonché ai ricorrenti stessi, la difesa allegava i certificati (o estratti di essi) documentanti la nascita e/o il battesimo, il matrimonio e, per gli ascendenti defunti, la morte.
In forza di suddetta documentazione delineavano la linea genealogica della famiglia,
Nello specifico deducevano che:
Che il signor si sposava con la signora e dalla loro Persona_4 Persona_5 unione nasceva (doc. 5) Parte_5
Che la signora si sposava con il signor Parte_5 Persona_6
(doc. 6) e dalla loro unione nasceva (docc.7, 9) Persona_7
Che il signor si univa in matrimonio con la signora Controparte_5 [...]
(doc. 8) e dalla loro unione nasceva (doc. 10) Parte_6 Persona_8
Che la signora si sposava con il signor Persona_8 Persona_9
(doc. 11) e dalla loro unione nascevano (doc. 12) e
[...] Persona_10
(doc. 17) Controparte_4
Che la signora sposava il signor Persona_10 Parte_7
(doc. 12) e dalla loro unione nascevano (doc 14 ) Parte_2 [...]
(doc. 15 ) (doc. 16 ) Controparte_3 Controparte_6
Che il signor sposava la signora (doc. 18) e Controparte_4 Controparte_7 dalla loro unione nasceva (doc. 19) Persona_11
Che in seconde nozze il signor sposava la signora Controparte_4 CP_8 [...]
(doc. 20) e dalla loro unione nasceva (doc. 21) Parte_8 Persona_3
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-Che risulta che il signor non ha mai rinunciato alla cittadinanza Persona_4 italiana come da certificato di morte e da attestazione di non iscrizione nei registri di cittadinanza peruviana che si producono (doc. 3-4)
***
Il si è costituito in giudizio, chiedendo, in via preliminare di valutare Controparte_1
l'ammissibilità della domanda, ritenendo insussistente l'interesse ad agire e nel merito di valutare la ricorrenza dei presupposti di fatto e di diritto posti a fondamento della domanda, chiedendo, comunque, in subordine, un'integrazione/acquisizione documentale ex artt. 210 (con ordine di esibizione) e/o 213 c.p.c. (con richiesta di informazioni alla P.A.) al fine di accertare l'assenza di cause di estinzione della cittadinanza italiana invocata, e insistendo, in caso di accoglimento del ricorso, per la compensazione integrale delle spese di giudizio.
In particolare l'Avvocatura dello Stato rilevava ed eccepiva che il certificato di morte del capostipite palesemente incompatibile con quello depositato in altri giudizi (sub RG 2446/24 e 4017/24 patrocinati da due altri differenti legali) da cui emerge che il medesimo capostipite qui invocato, , nato a [...] il [...] sarebbe morto a Genova Persona_4
(coniugato con ), a 76 anni, il 17.7.1913, mentre in questo procedimento Persona_12 sarebbe morto a Barranco, a 75 anni, il 6.10.1914.
In considerazione di detta contestazione veniva disposto un rinvio invitando il ricorrente a prendere posizione rispetto a detta contestazione.
***
Parte ricorrente, per prendere posizione ha depositato due memorie affermando, con la prima, che si sarebbe trattato di un banale caso di omonimia, e poi, con la seconda (sulla base di informazioni ricevute dai ricorrenti che contattati dal legale, “hanno dato una precisa ricostruzione dei fatti, allegando anche idonea certificazione“) ha osservato “che le due persone decedute sono due fratelli morto in Peru (che riguarda questo fascicolo) Persona_4 Persona_13
(fratello) morto in Italia Aggiungendo che “Il motivo di confusione è unicamente che entrambi i fratelli portano come primo nome ma sono due distinte persone”. Per_4
I , per il tramite dell'Avvocatura dello Stato di Genova, ha depositato Controparte_1 ulteriore nota con cui ha puntualmente evidenziato le ulteriori incongruenze di una simile (seconda) ricostruzione (la prima dell'omonimia deve considerarsi una spiegazione definitivamente superata e abbandonata, dal momento che personalmente i ricorrenti, direttamente contattati dal legale, avrebbero dato una precisa ricostruzione dei fatti).
Nello specifico l'avvocatura, ha evidenziato che nulla, consente di ritenere che tali certificati di morte (allegati ai procedimenti sub RG 2446/24 e 4017/24 – uno in forma di estratto e l'altro di certificato) si riferiscano al sig. (come sostenuto dal legale dei ricorrenti Persona_14 nella seconda nota di trattazione), piuttosto che a . Persona_4
L'Avvocatura ha, invero aggiunto, come vi siano elementi che consentono di ritenere che si tratti di documenti afferenti (proprio) a . Persona_4
I certificati di morte di cui ai giudizi paralleli, infatti:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 4 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
a) banalmente, si riferiscono a , (NON ) Persona_4 Persona_13
b) ineriscono pretese di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per discendenza da;
Persona_4
c) sono resi dalla nostra anagrafe comunale, su cittadino nato in [...], e attestano che egli morì, nel 1913, all'età di 76 anni (quindi Italia su Italia).
Per di più, era nato nel 1837. Persona_4
Quindi, il conto torna.
Se si trattasse di , (a dispetto del nome…) che controparte afferma e Persona_14
documenta essere nato nel 1839, egli avrebbe avuto 74 anni (o al più 75, a contare il fatto che era
nel corso del 75° anno di età al momento della morte).
Alla luce di quanto sopra l'Avvocatura affermava quindi che L'avo invocato (nei tre distinti giudizi) è lo stesso; ma è proprio tutta la discendenza, e la vicenda umana del (medesimo) avo invocato che sembra diversa.
L' qui invocato come avo capostipite, nasce nel 1837, in agosto, Persona_4
a Chiavari;
vive a Lima, laddove mette al mondo nel 1879 , Persona_15 dopo essersi sposato con (in data ignota). Muore a Barranco nel 1914, in tesi Persona_5
75enne.
L' invocato come avo capostipite nei giudizi sub RRGG 2446/24 e Persona_4
4017/2024, nasce nel 1837, in agosto, a Chiavari;
vive a Huanuco, dove mette al mondo nel 1871, e battezza nel 1873 il figlio , la cui madre è . Persona_16 Persona_17
Muore a Genova nel 1913, 76enne.
Sottolineava, quindi, che non c'è traccia in alcun contenzioso Controparte_9 concludendo che: al netto del rilievo delle condotte, e della sussistenza di possibili spiegazioni alla sussistenza di linee di vita diverse (forse può immaginarsi, ma andrebbe provata, un'emigrazione interna) e, soprattutto, alla produzione di due certificati di morte difformi per la stessa persona, che al momento tuttavia non sono state fornite, appare evidente che, allo stato, la linea di discendenza non può certo convalidarsi sulla base delle prove offerte, quanto meno labili con conseguente rigetto della domanda o in subordine acquisizione (da parte del ricorrente o d'Ufficio) dal Comune di Genova- Ufficio anagrafe delucidazioni ex art. 213 c.p.c. in ordine alla identità del soggetto cui pertengono i certificati di morte prodotti nei giudizi paralleli e qui versati in atti dal CP_1 con la comparsa di risposta (e cioè se possa in qualche misura ritenersi anche se non si vede come, che quell'atto di morte, pur registrato come , si riferisca invece a Persona_4 [...]
). Persona_14
***
In considerazione di dette contestazioni, rilevanti e fondate, veniva disposto un ulteriore rinvio invitando il ricorrente ad integrare la documentazione, producendo, regolarmente se del caso tradotta, la seguente documentazione:
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Informazioni/delucidazioni/certificazioni rilasciate dal Comune di Genova- Ufficio anagrafe in ordine alla identità del soggetto cui appertengono i certificati di morte prodotti nei giudizi 2446/24 e 4017/2024 e qui versati in atti dal con la comparsa di risposta e con le note di CP_1 trattazione al fine di stabilire se la tesi (sostenuta dal ricorrente, ma fondatamente contestata dal resistente secondo la quale detti atti di morte, sebbene registrati come , CP_1 Persona_4 si riferiscano invece a ) sia vera o falsa. Persona_14
Certificato di matrimonio di (alias ) con la Persona_4 Persona_18 signora nata a [...] Persona_5
Ulteriore documentazione che possa documentare che nato Persona_4
a Chiavari il 15.8.1837 sia la medesima persona fisica deceduta (col nome di Persona_19
) a Barraco il 6.10.1914 e smentire, conseguentemente, che sia il soggetto morto a
[...]
Genova il 17.7.1913
***
Il ricorrente depositava una ulteriore nota con cui, a suo dire, venivano prodotti i documenti attestanti che l'avo di è deceduto in Peru. Nel dettaglio: Persona_10
attestato di inumazione ( Doc 1 ) che dimostrerebbe che è stato sepolto il Persona_19
6.10.1914 come cittadino italiano nel cimitero Maestro Matia Maestro nel Padiglione San Roman Lima Peru allegando anche una fotografia della tomba di riferimento ( Dco 2 )
In relazione alla attestazione di matrimonio richiesta produceva un documento (doc 3) attestante dichiarazione ufficiale da parte dell'Archivio Arcivescovile secondo cui è specificato che l'attestazione di matrimonio richiesta non è recuperabile in quanto i registri tra il 1860 e il 1880 sono stati irrimediabilmente persi a causa di incendi e saccheggi.
Aggiungeva che gli atti di nascita dei figli di e , Persona_4 Persona_20 confermerebbero l'esistenza di matrimonio tra i due.
***
Parte resistente rispetto a dette ultime produzioni osservava:
- che controparte non ha di fatto ottemperato all'invito giudiziale, poiché alle note depositate in data 24 maggio u.s.:
a) non ha allegato alcuna certificazione dell'anagrafe del Comune di Genova.
b) non ha allegato il certificato di matrimonio dell'avo invocato, ma solo un attestato di sua irreperibilità negli archivi dell'arcivescovado di Lima;
c) si è limitata a depositare un attestato di inumazione che a nulla serve – ed al più amplia i dubbi circa l'identità dell'inumato (che si dà per morto il 6 ottobre 1914 all'età di 75 anni, mentre se fosse il nato il [...] a [...] ne avrebbe avuti 77 al dì di morte); Persona_4
d) e a produrre una foto della tomba che ancor meno aiuta a fugare i dubbi circa l'identità tra il sepolto in quella tomba con quello nato a [...] nell'agosto 1837, che in Persona_21 altri documenti anagrafici prodotti in altri giudizi, si dà per morto a Genova.
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Alla luce di quanto sopra parte resistente concludeva affermando che restano insuperate le incertezze della prova della linea di discendenza (chi era veramente , Persona_4 nato a [...] nel 1837, da e : il che il Comune Per_22 Persona_23 Persona_4 di Genova attesta per morto a Genova nel 1913, o il morto a Barranco Persona_4 nel 1914?), sostenendo, quindi, che, ex art. 2697 c.c., la domanda va respinta;
***
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
All'esito dell'udienza di discussione ex art. 127 ter c.p.c., tenuto conto anche delle note di trattazione depositate dalle parti costituite, la causa veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
CONSIDERAZIONI DI DIRITTO
La competenza territoriale
Corretta è l'individuazione del Giudice territorialmente competente.
La competenza territoriale “diffusa” (rispetto alla precedente “concentrata” presso il Tribunale di Roma (in applicazione della regola del foro del convenuto ) è stata disposta Controparte_1 dall'art. 1, comma 36 della Legge 26 novembre 2021, n. 206 (Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata) che ha modificato i criteri di ripartizione della competenza per territorio.
Il comma 36 prevede, infatti, che “All'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani»”.
In relazione alla vigenza temporale il comma 37 prevede che “Le disposizioni dei commi da 27 a 36 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Pertanto, a far data dal 22.06.22, in caso di ricorrenti residenti all'estero, la competenza del Tribunale si è spostata, dal Tribunale di Roma, al Tribunale del Distretto di Corte d'Appello ove ha sede il comune di nascita dell'avo capostipite.
Nell'ambito del Tribunale distrettuale, risultano competenti le Sezioni Specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea con la legge 13 aprile 2017, n. 46 presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'Appello.
Dette Sezioni specializzate sono ora, infatti, competenti per territorio, in base all'art 4 comma 5 del Decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 secondo cui “Le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, sono assegnate secondo il criterio previsto dal comma 1, avendo riguardo al luogo in cui l'attore ha la dimora. Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di
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cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre
o dell'avo cittadini italiani.”
Nel caso di specie l'avo era nato, come visto in premessa, nel Comune di CHIAVARI e da ciò discende la competenza di questo Tribunale, in composizione monocratica, sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale.
***
L'interesse ad agire
Ciò precisato deve procedersi a verificare la sussistenza dell'interesse ad agire, in base al principio processuale sancito, anche, dall'articolo 100 c.p.c. che statuisce che “per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”
Deve, innanzitutto, rammentarsi che la Suprema Corte (trattando della competenza del Tribunale ordinario sulle domande aventi ad oggetto l'accertamento dello status di cittadino in base alla riserva di legge contenuta nell'articolo 9 c.p.c.:) ha affermato che il diritto alla cittadinanza (che è un diritto soggettivo su cui si può pronunciare solo il Tribunale ordinario) è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa, tant'è che né la legge n. 91/1992, né i decreti applicativi della stessa, prevedono un obbligo da parte del soggetto interessato di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege, né potrebbero farlo, in quanto ciò inciderebbe sulla possibilità da parte del soggetto interessato di chiedere immediatamente e in qualsivoglia momento – trattandosi di diritto imprescrittibile - il riconoscimento della suddetta situazione in sede giurisdizionale.
Alla luce di ciò è stato escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema a doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008 che ha affermato che “non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario”).
In ossequio a tale principio la giurisprudenza di merito ha, più volte, statuito che sarebbe contrario al nostro ordinamento imporre al soggetto una scelta aprioristica sul mezzo da utilizzare per l'esercizio di un diritto soggettivo attinente a uno status della persona ed ha, quindi, affermato che: "La previsione di un apposito procedimento amministrativo disciplinato dal DPR n. 572/1993 non preclude la tutela davanti al giudice ordinario, essendo facoltà dell'interessato richiedere una certificazione dell'autorità amministrativa, ovvero una pronuncia del giudice ordinario che accerti il proprio status di cittadino, e che la legge n. 91/92 sulla cittadinanza, del quale il citato d.p.r. è attuativo, non impone affatto all'interessato una preventiva richiesta alla competente autorità consolare al fine del riconoscimento della condizione di cittadino (cfr. Tribunale Ordinario di Roma, Sez. XVIII Civile, ordinanza del 02.11.2018, nonchè del 23.10.2019).
Sul punto bisogna, inoltre, rammentare che, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 7.08.1990, qualsiasi procedimento amministrativo deve essere concluso entro termini determinati e
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certi, e anche la mera incertezza in ordine alla sua definizione e/o il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato (nel caso di specie quello riguardante l'interesse a ottenere il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis), comporta una implicita e concreta lesione dello stesso integrando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
In materia di riconoscimento di cittadinanza il termine per la conclusione del procedimento amministrativo è stabilito, dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) in 730 giorni.
Nel dettaglio, in base all'art. 14 D.Lgs. 300/1999, richiamato dal D.P.R. 398/2001, il riconoscimento e la tutela dello status civitatis incombe sul , che, con Controparte_1 circolare n. K.28/1 dell'8 aprile 1991, ha previsto che i discendenti di cittadini italiani emigrati all'estero possano richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana presso le Autorità Consolari del paese straniero di residenza, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano.
Il termine di cui sopra è stato confermato con il D.P.C.M. del 17 gennaio 2014 n. 33 che ribadisce che la durata massima del procedimento amministrativo per l'accertamento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, da parte degli Uffici Consolari, è pari a 730 giorni.
In estrema sintesi le procedure di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis o di revoca dello status civitatis italiano sono le seguenti:
- per i soggetti residenti all'estero (come nel caso in esame), sono di competenza dell'Autorità consolare, in relazione al luogo di residenza dell'interessato, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R n. 200 del 05.01.1967;
- per i richiedenti che risiedano in Italia, l'eventuale possesso dello status civitatis italiano deve essere certificato, mediante attestazione, dal Sindaco del Comune italiano di residenza.
In entrambi i casi, la procedura si conclude con la certificazione di cittadinanza, rilasciata secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 9, del D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572, senza adozione di alcun provvedimento da parte del , al quale è attribuita Controparte_1 esclusivamente l'attività di indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'esatta applicazione delle norme concernenti l'acquisto, la perdita o il riacquisto della cittadinanza.
In relazione alla competenza amministrativa del deve osservarsi che lo Controparte_1 stesso è specificatamente competente nell'ambito della procedura finalizzata all'emanazione di un decreto, da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 per l'attribuzione della cittadinanza nei confronti dello straniero che sia divenuto coniuge di un cittadino italiano e non ha un ruolo diretto nella procedura amministrativa per il riconoscimento del diritto soggettivo della cittadinanza per discendenza (pur restando, in questa sede giudiziaria, il contraddittore principale).
Deve rammentarsi che la giurisprudenza (tribunale di Roma Ordinanza 23/4/2020) ha affermato che “il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Si deve ritenere infatti che le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione”.
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Il principio invero è stato reiteratamente ribadito dalla Giurisprudenza secondo cui “deve ritenersi che, con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di 730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost., esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo” [cfr. sentenza Tribunale di Roma 14/02/2022; in senso conforme il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 12/04/2022, del 31/01/2022, del 14/12/2021, del 23/04/2020, quest'ultima pubblicata sulla banca dati De Jure).
Ciò è la conseguenza del fatto che, secondo la Cassazione, il diritto soggettivo alla cittadinanza costituisce uno status permanente ed imprescrittibile (cfr. Cass. n. 6205/2014, Cass. N. 20870/2011; Cass. n. 18089/2009) e l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis ed il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto soggettivo, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale [cfr. il costante orientamento del Tribunale di Roma, ex multis sentenze del 11.01.2012, 28.06.2016, 08.03.2017, 24/02/2017, 11/07/2018, 17/04/2018, 15/11/2018, 3/07/2019, 12839/2018, 29/01/2019, 12/06/2019 - Il Tribunale di Roma ha inoltre equiparato le azioni di stato di cui agli artt. 237 c.c. a quelle di accertamento della cittadinanza, concludendo nel senso di riconoscere anche per queste ultime la sussistenza dell'interesse ad agire quando si tratti di accertare una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (cfr. Trib. Roma 28/10/2016).
La giurisprudenza di legittimità ha, peraltro, affermato che, nelle azioni di mero accertamento,
“l'interesse ad agire (...) consiste nella rimozione della situazione di incertezza che senza l'intervento del giudice non potrebbe essere eliminata: il pregiudizio deve essere concreto ed attuale, anche sopravvenuto all'atto impugnato, ma non deve necessariamente implicare la lesione di un diritto (…); è sufficiente uno stato di incertezza oggettiva sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti;
in tal caso la rimozione di tale incertezza rappresenta un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (…)” (Cass., 20.1.2010, n. 919).
***
Se, pertanto, deve escludersi qualsiasi pregiudizialità amministrativa rispetto al ricorso alla tutela giudiziaria, resta comunque da valutare, in base ai generali principi processuali regolanti il procedimento contenzioso (non si verte, infatti, in una ipotesi di volontaria giurisdizione) la sussistenza, o meno, di un concreto ed attuale interesse ad agire in capo a parte ricorrente, definendo, quindi, quali siano i parametri per valutare la sussistenza o meno di detto interesse.
Deve, peraltro, evidenziarsi che l'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto tale interesse costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.
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Deve anche aggiungersi che, in linea generale, la sua esistenza può anche sopravvenire in corso di causa, purché sia presente al momento della decisione.
Per farlo è opportuno procedere alla disamina delle situazioni di fatto maggiormente ricorrenti.
1) L'interesse di agire è senza dubbio sussistente qualora la domanda amministrativa, volta al riconoscimento dello status di cittadino, sia stata rigettata dall'amministrazione competente a seguito dell'esperimento del relativo procedimento amministrativo. In questi casi, infatti, sussiste certamente l'interesse a provocare un sindacato giurisdizionale avente ad oggetto alla correttezza dell'operato dell'amministrazione interpellata e quindi, in sostanza, l'accertamento giudiziario dello status di cittadino che si assume essere stato ingiustamente non riconosciuto.
2) Allo stesso modo l'interesse ad agire sussiste qualora l'amministrazione non si sia espressa, ricevuta l'istanza di riconoscimento, nei termini normativamente previsti. In tal caso il cittadino è certamente legittimato a ricorrere all'autorità giudiziaria per far valere il proprio diritto leso dall'inerzia dell'organo amministrativo.
3) Parimenti sussistente l'interesse ad agire nel caso in cui la domanda non sia stata nemmeno presentata in quanto, per prassi costante e legislativamente supportata, sarebbe comunque stata rigettata dal Consolato competente. Questa è, innanzitutto, l'ipotesi per la quale i continuano a negare il Parte_9 riconoscimento della cittadinanza ai figli (e loro conseguenti discendenti) generati da donna cittadina italiana la quale abbia perso, prima del 1° gennaio 1948, la cittadinanza italiana per aver acquisito iure matrimonii (e senza concorso di volontà propria) la cittadinanza del marito, ovvero che non ha potuto trasmettere, sempre prima di tale data, la cittadinanza italiana alla propria prole. In tali ipotesi, infatti, le amministrazioni competenti dichiarano, anche nelle comunicazioni ufficiali, che tali donne, e soprattutto, per l'effetto, i loro discendenti, non hanno diritto alla cittadinanza italiana. Il legislatore, infatti, non ha ancora recepito i principi giurisprudenziali dettati dalle Sezioni Unite (più analiticamente riportate nei paragrafi successivi a cui si rinvia) e ha così precluso, in caso di trasmissione della cittadinanza (anche) per via materna prima del 1948, il riconoscimento della cittadinanza da parte degli organi amministrativi deputati. La Corte ha, come visto, evidenziato l'esistenza di un cosiddetto “doppio binario” in sede amministrativa e giurisdizionale per la tutela del diritto al riconoscimento della cittadinanza. Ha, infatti, precisato che la richiesta in via amministrativa incontra i vincoli procedimentali posti dalla normativa tutt'ora vigente e rappresentati in primo luogo dalla necessità di acquisire la richiamata dichiarazione della donna volta al riacquisto della cittadinanza italiana. Inoltre, pur sussistendo la suddetta dichiarazione, l'art. 15 della legge 91/1992 impedisce che, in assenza di una riforma legislativa, possa farsi luogo, in sede amministrativa, alla diretta applicazione dei principi introdotti dalla sentenza n. 4466/2009, disponendo tale norma che: “L'acquisto o il riacquisto della cittadinanza ha effetto…dal giorno successivo a quello in cui sono adempiute le condizioni e le formalità richieste”. In forza di tale dettato normativo, in sede amministrativa la dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza può dunque produrre effetti solo per il futuro, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui venga effettuata, restando esclusa la possibilità, pacifica ed ammessa invece in sede giurisdizionale, che la sua efficacia possa retroagire fino alla data di entrata in vigore della Costituzione, in conformità a quanto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione. Si evidenzia, inoltre, che il richiamato limite di cui all'art. 15 della legge 91/1992, mentre permette, sulla base della ricordata dichiarazione, il riacquisto
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della cittadinanza ex nunc alla donna che l'aveva perduta in base all'art. 10, comma 3, della legge 555/1912, consente l'acquisto della cittadinanza italiana a decorrere dalla stessa data, per comunicazione di diritto ai sensi dell'art. 14 della legge 91/1992, solo ai figli ancora minori. Anche in questo caso la sussistenza dell'interesse ad agire appare evidente.
***
Situazioni diverse sono, invece, quelle in cui non sussiste una contestazione, né preventiva, né successiva, né espressa né tacita, da parte dell'amministrazione in relazione al riconoscimento dello status di cittadino italiano.
Si tratta dei casi in cui i ricorrenti, ove avessero presentato idonea e completa documentazione all'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) avrebbero, ragionevolmente, potuto ottenere il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis.
4) Il caso di trasmissione per via esclusivamente maschile/paterna, ovvero per via femminile/materna ma successiva al primo gennaio 1948, dal momento che, astrattamente e normativamente, nulla osta al riconoscimento, per via amministrativa, della cittadinanza, l'interesse ad agire non può ritenersi implicitamente e automaticamente sussistente, soprattutto se la parte resistente, costituendosi, non abbia contestato l'astratto fondamento della domanda (e non abbia, dunque, giudizialmente avversato la stessa) limitandosi solo a chiedere e invitare il Tribunale a esaminare la documentazione prodotta per accertarne la completezza, esaustività e regolarità.
5) Ulteriore ipotesi è quella (invero tutt'altro che infrequente) riguardante i casi in cui gli interessati, anche e soprattutto nei casi di cui al precedente punto 4), asseriscono di non aver potuto depositare alcuna domanda di riconoscimento, per via di gravi e talvolta cronici ritardi nella gestione e definizione di detti procedimenti da parte di alcuni italiani. Parte_9
In relazione a tale ultima ipotesi la giurisprudenza di merito (Tribunale di Firenze Ordinanza dell'11 maggio 2023 n. 2982/2023) ha affermato, quantomeno limitatamente ai Consolati italiani siti in Brasile, Argentina e Venezuela, la sussistenza dell'interesse ad agire anche in assenza di prova del tentativo di prenotazione del turno per la presentazione dell'istanza: “essendovi prova, derivante dal notorio, che presso i consolati - quantomeno in Brasile Argentina e Venezuela-, le liste di attesa per il primo esame della domanda di cittadinanza superano anche i 10 anni. Sussiste quindi l'interesse ad agire, costituito dalla oggettiva situazione di incertezza derivante dal mancato esame della domanda nei termini previsti per legge, per il fatto strutturale e generalizzato che gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Una simile conclusione non è, tuttavia, nella sua assolutezza, condivisibile, perlomeno se pretenda di superare qualsivoglia adempimento dell'onere probatorio gravante sul ricorrente, ritenendo, di fatti, l'interesse ad agire in re ipsa sussistente, nel caso in cui il ricorrente provenga da specifici Stati e in primis da Brasile, Argentina e Venezuela. Non possono infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale fiorentino, ritenersi integrati i presupposti per ritenere processualmente sussistente il “fatto notorio”,
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con conseguente esonero dell'applicazione del principio generale dell'onere della prova (gravante sul ricorrente in relazione alla dimostrazione della sussistenza del proprio interesse ad agire). In linea generale, infatti “dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché il riconoscimento dello status civitatis incombe sul e i ricorrenti avrebbero dovuto chiedere il Controparte_1 rilascio del relativo certificato o comunque il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il Paese di residenza, nella specie l'Argentina, sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza la necessità di adire l'Autorità Giudiziaria.
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Così delineate le ipotesi maggiormente ricorrenti, deve procedersi – tenendo conto delle deduzioni, sul punto, di parte ricorrente ed anche a prescindere dalle eccezioni di parte resistente - alla valutazione dell'interesse ad agire nel caso oggetto del presente giudizio.
Nel caso in esame, si verte nell'ipotesi sub 3) di trasmissione avvenuta per via materna ante primo gennaio 1948 - data di entrata in vigore della Costituzione – (tramite la ascendente femmina la figlia del capostipite invocato ) e dunque Parte_5
l'Autorità amministrativa (il Consolato territorialmente competente) non avrebbe, stante il perdurante divieto legislativo, riconosciuto la cittadinanza, ottenibile, dunque, solo per via giurisdizionale e ciò anche a prescindere dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 36 del 28.3.2025 entrato in vigore il 29.3.2025, e convertito in legge in data 20.3.2025, che ha sensibilmente riformato il riconoscimento della cittadinanza italiana, prevedendo, tra l'altro, che il reclamo della cittadinanza, per cittadini nati all'estero e con cittadinanza straniera, sia possibile solo nel caso in cui l'avo, nato in [...], ed emigrato all'estero, sia il genitore ovvero il nonno del richiedente.
L'interesse ad agire è, pertanto, come detto, evidentemente sussistente.
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La domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana
Passando al merito della controversia parte ricorrente chiede il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, per essere discendenti di un cittadino italiano per nascita ex art. 1, lett
a) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Deve, innanzitutto, rammentarsi che, in base al c.d. principio di effettività (indiscusso nel diritto internazionale) spetta a ciascuno Stato determinare le condizioni che una persona deve soddisfare per essere considerata investita della sua cittadinanza (v. Cass. Sez. 1 n. 9377-11 citata dalla stessa corte territoriale, ma v. pure, in ambito unionale, C. giust. 19-10-2004, Zhu).
Ciò è stato specificatamente chiarito dalle Sezioni Unite della Cassazione nelle due sentenze del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318 (le c.d. sentenze gemelle sulla grande naturalizzazione brasiliana del 1889) che hanno affermato che il principio di effettività delinea, in modo negativo, il confine della libertà degli Stati di accordare l'acquisto della cittadinanza a chi non presenti alcun vero punto di collegamento con l'insieme di rapporti nei quali si esprime la cittadinanza effettiva (o sostanziale) con la specificazione che il nesso di cittadinanza non può
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mai esser fondato su una fictio, implicando l'esistenza di un vincolo reale tra lo Stato e l'individuo. In questo senso certamente non può considerarsi una mera fictio il vincolo di sangue.
In questo senso la Corte ha chiarito che il principio di effettività viene - di norma - richiamato per inibire le c.d. decadenze arbitrarie della cittadinanza ove permangano comunque vincoli reali tra l'individuo e la realtà del proprio paese (cfr. C. giust. 2-3-2010, , causa C-135/08, in Per_24 relazione alle conseguenze della determinazione delle modalità di acquisto e perdita della cittadinanza su situazioni coinvolgenti cittadini comunitari, come tali ricadenti nell'ambito del diritto della UE); ovvero per contenere gli effetti di possibili previsioni di diritto interno che, in modo discrezionale (come nel diritto del Paesi Bassi) contemplino casi di perdita della cittadinanza per i discendenti al venir meno di criteri di collegamento tra la persona e lo Stato.
Deve peraltro rammentarsi che le ipotesi (previste dalle singole legislazioni) di decadenze e perdite della cittadinanza sono e restano comunque teoricamente ammissibili, anche perché rispondenti a un significato più completo del concetto di cittadinanza, incentrato su una trama di rapporti concreti tra una persona e una comunità e per questo ritenute non incompatibili col diritto dell'Unione, purché nel rispetto dei limiti di proporzionalità e purché sia escluso il rischio di apolidia (v. C. giust. 12-3-2019, Tjebbes, causa C-221/17).
***
I principi generali regolatori la materia
Ciò precisato deve affermarsi che la cittadinanza è una qualità (uno status), attribuita dalla legge, che indica l'appartenenza di un soggetto a uno Stato ed a essa corrisponde un patrimonio variabile di diritti e doveri di matrice pubblica e costituzionale.
Sul punto la Corte di cassazione (nelle due già richiamate sentenze gemelle del 24.8.2022, la n. 25317 e la n. 25318) ha sottolineato che l'ordinamento giuridico italiano “mantiene per tradizione un approccio conservatore, senza alterazioni sostanziali rispetto al prevalente criterio di acquisizione della cittadinanza iure sanguinis, praticamente immutato fin dal cod. civ. del 1865 secondo un impianto ereditato prima dalla l. n. 555 del 1912 e poi dalla attuale l. n. 91 del 1992.
L'acquisto fondamentale è a titolo originario per nascita.
Fino al 1992 ciò equivaleva a dire che è cittadino italiano chi sia figlio di padre cittadino, oppure, quando il padre è ignoto (o apolide), chi sia figlio di madre cittadina.
Una tale formula ha nella sostanza caratterizzato le leggi nazionali nell'arco del divenire storico che qui rileva: artt. 4 e 7 del cod. civ. del 1865, art. 1 della l. n. 555 del 1912.
Il quadro è mutato solo con la legge n. 91 del 1992, frutto di una sopravvenuta maturazione costituzionale, ma semplicemente nel senso che è cittadino per nascita – oggi – chi sia figlio di padre o di madre cittadini, ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi (o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza).
Guardando alle prime manifestazioni della volontà legislativa esternata dalla legislazione precostituzionale, non è dubitabile che il legislatore italiano si sia espresso in termini di sostanziale continuità di scopo e di intenti;
ed è infatti comunemente accettata l'opinione che
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vede nella l. n. 555 del 1912 un semplice punto di perfezionamento della disciplina già insita nel codice civile del 1865.
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La normativa di riferimento
Antecedentemente all'entrata in vigore della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”), la disciplina normativa che definiva il riconoscimento della cittadinanza italiana era stata regolata, nel Regno di Sardegna, dal codice civile del 1837 (Codice Albertino), quindi dal Codice Civile del Regno D'Italia del 25.06.1865 entrato in vigore il 1° gennaio 1866 (codice abrogato del 1865);
Successivamente, in considerazione del fenomeno della migrazione della fine del secolo XIX, la disciplina veniva trasfusa – come era prassi fare – in apposite leggi e segnatamente prima nella legge sulle migrazioni del 31 gennaio 1901 n. 23, poi nella legge 17 maggio 1906 n.217. e infine nella legge n. 555 del 13 giugno 1912 tutte in linea di assoluta continuità normativa.
L'impianto della disciplina della cittadinanza si è sempre fondato, come detto, sulla trasmissione jure sanguinis.
In particolare, all'art. 19 del Codice Albertino si dichiarava testualmente: “il figlio nato in [...] padre godente tuttora ne' Regni Stati de' diritti civili inerenti alla qualità di suddito è pure suddito, e ne gode tutti i diritti”.
Da ciò deriva che i figli dei cittadini del Regno di Sardegna (cosiddetti regnicoli) nati all'estero mantenevano la cittadinanza regnicola.
La circostanza della trasmissione jus sanguinis della cittadinanza veniva altresì riaffermata dall'art. 4 del Codice Civile del 1865 “E' cittadino il figlio di padre cittadino”.
Considerato inoltre che il è subentrato, in qualità di Stato successore, al CP_10 [...]
, quale Stato predecessore, tutti i cittadini appartenenti al Regno di Sardegna CP_11 hanno alla data del 17 marzo 1861 (Unità d'Italia) acquisito automaticamente la cittadinanza italiana anche in base ai principi di diritto internazionale consuetudinario (oggetto di successiva codificazione contenuta nell'art. 21 della risoluzione 63/118 adottata dall' Assemblea Generale delle Nazioni Unite l' 11 dicembre 2008 “lo Stato successore deve attribuire la propria nazionalità a tutte le persone che, alla data della successione degli Stati, possedevano la nazionalità dello Stato predecessore”)
Coloro che erano nati nell'allora , dunque prima dell'unificazione d'Italia, Controparte_11 furono, dopo l'unificazione considerati automaticamente cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del
, non avessero perso la cittadinanza sabauda anche acquisendo una CP_10 cittadinanza straniera.
Un tale principio risulta confermato anche del Ministero dell'Interno nella pubblicazione “La Cittadinanza Italiana – La Normativa, Le Procedure, Le Circolari” dove alla pagina 9 viene espressamente riportato …“Può capitare, poi, che l'ascendente dante causa, sia emigrato dall'Italia antecedentemente alla costituzione dell'unità d'Italia, con passaporto di uno Stato preunitario. Tale circostanza può ritenersi non ostativa al riconoscimento della cittadinanza
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italiana. Infatti, il Codice Civile del 1865, che regolava la materia della cittadinanza antecedentemente alla legge 13.6.1912, n. 555, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . Tuttavia, è da sottolineare CP_10 che i nati prima del 1861 ed emigrati in uno Stato estero possono essere considerati cittadini italiani soltanto dal momento in cui lo Stato preunitario di provenienza risulti entrato a far parte del . Se, invece, al momento dell'eventuale naturalizzazione straniera, o alla CP_10 data del loro decesso, lo Stato preunitario di appartenenza non fosse stato ancora inglobato nel Regno , costoro devono considerarsi non aver mai conseguito la cittadinanza italiana...”. CP_10
Tali concetti devono quindi ritenersi consolidati trovando il loro presupposto, come visto, nei principi del Codice Albertino del 1837 e del Codice Civile del Regno d'Italia del 1865 e traendo, inoltre, la loro conferma dalla circostanza che l'art. 11 del Codice Civile del 1865, che regolava i casi di perdita di cittadinanza, non escludeva dal possesso della cittadinanza italiana i soggetti emigrati prima della costituzione del . CP_10
All'opposto, se l'avo emigrato si fosse naturalizzato straniero o fosse deceduto prima del 17 marzo del 1861, lo stesso non avrebbe mai potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai propri discendenti non avendola mai posseduta nemmeno lui;
***
Come detto, tutte le normative succedutesi nel tempo si fondavano sul principio della trasmissione iure sanguinis della cittadinanza italiana, ma solo per via paterna.
L'art. 1 della Legge n. 555 del 13 giugno 1912 ha confermato, infatti, come titolo principale e originario, di acquisizione della cittadinanza italiana, la trasmissione iure sanguinis solo per via paterna.
Detta norma è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale con la sentenza del 9 febbraio 1983, n. 30 nella parte in cui “non prevede che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina”, riconducendo ai valori costituzionali la previgente disciplina legislativa sullo status civitatis, così consentendo la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna.
Invero, in precedenza, la medesima Corte Costituzionale- con la Sentenza n. 87 del 9 aprile 1975
– aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli art. 3 e 29 Cost., l'art. 10 L. 555/1912 nella parte in cui “prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero”.
In particolare:
Con la sentenza n.87 del 1975, la Corte, dichiarando la illegittimità costituzionale della L. n. 555 del 1912, art. 10, comma 3, ha ritenuto tale disciplina discriminatoria dell'uguaglianza tra uomo e donna e violativa non solo dell'art. 3 Cost., ma anche del principio di uguaglianza dei coniugi e dell'unità familiare di cui all'art. 29 Cost., potendo indurre la donna, per non perdere il proprio stato di cittadina, "a non compiere l'atto giuridico del matrimonio o a sciogliere questo una volta compiuto", prevedendo la stessa norma, sul punto non dichiarata illegittima, il riacquisto della cittadinanza per il successivo scioglimento del vincolo coniugale, la cui permanenza era il presupposto giuridico del perdurare della perdita dello stato di cittadina, anche nel precedente regime.
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Con la sentenza n.30 del 1983, dichiarando l'illegittimità dell'art.1 n.1 della L.555/1912, la Corte ha affermato che la norma, infatti, con il prevedere l'acquisto originario, da parte del figlio, soltanto della cittadinanza del padre, ledeva da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, ha spiegato che non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini, e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Ha anche aggiunto che la disciplina di cui all'art. 1 della suddetta legge lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.
Sulla base di dette pronunce, recepite dalla nuova legge sulla cittadinanza, è stato, pertanto, stabilito il diritto della moglie a mantenere la cittadinanza italiana anche in caso di matrimonio con cittadino straniero, e il diritto del figlio di acquisire la cittadinanza della madre
In relazione agli ambiti applicativi di dette pronunce si formarono due orientamenti giurisprudenziali.
Secondo un primo orientamento gli effetti (“favorevoli”) delle due sentenze si potevano produrre solo a decorrere dalla data di entrata in vigore della Costituzione;
secondo altro opposto orientamento nessun limite temporale poteva essere fissato dalla approvazione della Carta costituzionale.
La Corte di Cassazione, con pronunce a Sezioni Unite n.4466 e 4467 del 2009, ha riconosciuto, come già accennato, che anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente e imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdurasse anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Le sentenze, pur condividendo il principio del primo orientamento dell'incostituzionalità sopravvenuta - secondo il quale le norme precostituzionali producono effetto soltanto sulle situazioni non ancora esaurite alla data del 1.1.1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione - ha affermato, appunto, che il diritto di cittadinanza in quantostatus permanente ed imprescrittibile (fatta salva l'estinzione per effetto della rinuncia dell'avente diritto) è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Nello specifico le Sezioni Unite hanno affermato che “lo stato di cittadino è permanente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato può perdersi solo per rinuncia, così anche nella legislazione previgente (art. 8 n. 2 L. 555/1912) (….) Perciò correttamente si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, costituisce una qualità essenziale della persona, con carattere di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come definito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto con sentenza passata in giudicato”.
Ed ancora che “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975,
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art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria”.
Le norme precostituzionali, riconosciute illegittime dalle sentenze di cui sopra sono, pertanto, inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
***
Nel 1992 il legislatore ha abrogato la legge del 1912, riscrivendo l'intera normativa con la Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“Nuove norme sulla cittadinanza”).
L'art. 1 prevede che sia «cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini […]».
Tale disposizione (confermando un principio già sancito dall'art. 1 della previgente Legge 15 giugno 1912, n. 555 e corretto dall'intervento della sentenza costituzionale del 9 febbraio 1983, n. 30), riconosce la cittadinanza iure sanguinis (ossia per nascita) in favore dei discendenti in linea retta di cittadini italiani, di sesso maschile o femminile, anche emigrati all'estero ( ovvero chi sia nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi o se non segua la loro cittadinanza in base alla legge dello Stato di appartenenza)-
Come affermato dalla Cassazione nelle “sentenze gemelle” del 2022, “il peso della scelta ispirata ai legami di sangue (per l'appunto iure sanguinis), rispetto ad altri indici di legame tra la persona e il territorio (iure loci o, come anche si dice, iure soli, più o meno temperati da requisiti e condizioni aggiunte), ha giustificato (e tuttora in parte giustifica, nella legge n. 91 del 1992) una decisa restrizione delle possibilità di acquisto della cittadinanza di chi non vanti ascendenti italiani, ma anche una altrettanto decisa restrizione delle possibilità di ravvisare fattispecie estintive della cittadinanza degli italiani all'estero.
È un fatto assolutamente ovvio, da quest'ultimo punto di vista, che l'istituto della perdita della cittadinanza italiana può dipendere solo dalla legislazione nazionale, secondo le previsioni in questa pro tempore rinvenibili, non mai invece da decisioni attuate in un ambito ordinamentale straniero.
Proprio da ciò è originato il riconoscimento dei fenomeni di doppia cittadinanza, d'altronde armonici con lo sviluppo e l'evoluzione del diritto internazionale. Fenomeni dei quali l'ordinamento attuale (con la citata l. n. 91 del 1992) tende semmai a risolvere le ipotetiche conseguenti situazioni di conflitto.
Peraltro la Cassazione ha rammentato che “della rilevanza di tali fenomeni di doppia cittadinanza abbia dato atto pure (e finanche all'epoca) la tanto evocata sentenza della Corte di cassazione di Napoli del 1907.
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La possibilità di aversi nel tempo “una duplice nazionalità” venne già allora considerata una
“conseguenza inevitabile (..) del concetto della sovranità, che include necessariamente le note di autonomia ed indipendenza di ciascuna di esse nel proprio territorio”.
***
I principi processuali sull'onere della prova
L'onere della prova di chi richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana è, pertanto, incentrato sulla dimostrazione della linea – continua - di trasmissione, restando fatta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (conformemente a Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, in base ai principi di ripartizione dell'onere della prova, spetta a lui dimostrare, soltanto, di essere (appunto) discendente di un cittadino italiano;
incombe, viceversa, sulla controparte statale, che ne abbia fatto specifica eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
Come sinteticamente spiegato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nel 2022:
La cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario.
Lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile.
Esso è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano.
Donde la prova è nella linea di trasmissione.
Resta salva solo l'estinzione per effetto di rinuncia (v. già Cass. Sez. U n. 4466-09).
Ne segue che, ove la cittadinanza sia rivendicata da un discendente, null'altro – a legislazione invariata - spetta a lui di dimostrare salvo che questo: di essere appunto discendente di un cittadino italiano; mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'evento interruttivo della linea di trasmissione.
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Il caso in esame
Come visto nel caso in esame parte resistente ha contestato la linea di discendenza, ritenendo che non vi fosse certezza in relazione al capostipite stesso.
Come già detto l'Avvocatura dello Stato rilevava ed eccepiva che il certificato di morte del capostipite fosse palesemente incompatibile con quello depositato in altri giudizi (sub RG 2446/24 e 4017/24 patrocinati da due altri differenti legali) da cui emerge che il medesimo capostipite qui invocato, , nato a [...] il [...] sarebbe morto a Genova Persona_4
(coniugato con ), a 76 anni, il 17.7.1913, mentre in questo procedimento Persona_12 sarebbe morto a Barranco, a 75 anni, il 6.10.1914.
In considerazione di detta contestazione venivano disposti due rinvii finalizzati ad invitare il ricorrente a chiarire la linea di discendenza dal capostipite invocato (tra Pt_5 Per_13
e ).
[...] Persona_4
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Dopo il primo rinvio il ricorrente, dopo aver affermato che si trattasse di un banale caso di omonimia, sosteneva (con una seconda memoria) “che le due persone decedute sono due fratelli
morto in Peru (che riguarda questo fascicolo) (fratello) morto Persona_4 Persona_13 in Italia Aggiungendo che “Il motivo di confusione è unicamente che entrambi i fratelli portano come primo nome ma sono due distinte persone”. Per_4
L'Avvocatura dello Stato di Genova, preso atto della posizione assunta, evidenziava, tuttavia, ulteriori le incongruenze di una simile (seconda) ricostruzione. In particolare evidenziava che non si poteva comunque ritenere che i certificati di morte (allegati ai diversi procedimenti sub RG 2446/24 e 4017/24 – uno in forma di estratto e l'altro di certificato) si riferiscano al sig.
[...]
(come sostenuto dal legale dei ricorrenti nella seconda nota di trattazione), piuttosto Persona_14 che a . Persona_4
L'Avvocatura ha, invero aggiunto, come vi siano elementi che consentono di ritenere che si tratti di documenti afferenti (proprio) a . Persona_4
I certificati di morte di cui ai giudizi paralleli, infatti:
a) banalmente, si riferiscono a , (NON ) Persona_4 Persona_13
b) ineriscono pretese di trasmissione della cittadinanza iure sanguinis per discendenza da;
Persona_4
c) sono resi dalla nostra anagrafe comunale, su cittadino nato in [...], e attestano che egli morì, nel 1913, all'età di 76 anni (quindi Italia su Italia).
Per di più, era nato nel 1837. Persona_4
Se si trattasse di , (a dispetto del nome…) che controparte afferma e Persona_14
documenta essere nato nel 1839, egli avrebbe avuto 74 anni (o al più 75, a contare il fatto che era
nel corso del 75° anno di età al momento della morte).
Alla luce di quanto sopra l'Avvocatura affermava quindi che L'avo invocato (nei tre distinti giudizi) è lo stesso; ma è proprio tutta la discendenza, e la vicenda umana del (medesimo) avo invocato che sembra diversa.
L' qui invocato come avo capostipite, nasce nel 1837, in agosto, Persona_4
a Chiavari;
vive a Lima, laddove mette al mondo nel 1879 , Persona_15 dopo essersi sposato con (in data ignota). Muore a Barranco nel 1914, in tesi Persona_5
75enne.
L' invocato come avo capostipite nei giudizi sub RRGG 2446/24 e Persona_4
4017/2024, nasce nel 1837, in agosto, a Chiavari;
vive a Huanuco, dove mette al mondo nel 1871, e battezza nel 1873 il figlio , la cui madre è . Persona_16 Persona_17
Muore a Genova nel 1913, 76enne.
***
In considerazione di dette contestazioni, veniva disposto un ulteriore rinvio invitando il ricorrente ad integrare la documentazione, producendo:
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Informazioni/delucidazioni/certificazioni rilasciate dal Comune di Genova- Ufficio anagrafe in ordine alla identità del soggetto cui appartengono i certificati di morte prodotti nei giudizi 2446/24 e 4017/2024 e qui versati in atti dal con la comparsa di risposta e con le note di CP_1 trattazione al fine di stabilire se la tesi (sostenuta dal ricorrente, ma fondatamente contestata dal resistente secondo la quale detti atti di morte, sebbene registrati come , CP_1 Persona_4 si riferiscano invece a ) sia vera o falsa. Persona_14
Certificato di matrimonio di (alias ) con la Persona_4 Persona_18 signora nata a [...] Persona_5
Ulteriore documentazione che possa documentare che nato Persona_4
a Chiavari il 15.8.1837 sia la medesima persona fisica deceduta (col nome di Persona_19
) a Barraco il 6.10.1914 e smentire, conseguentemente, che sia il soggetto morto a
[...]
Genova il 17.7.1913
***
Il ricorrente, in ossequio a detto invito, depositava una ulteriore nota con cui, a suo dire, venivano prodotti i documenti attestanti che il capostipite è deceduto in Peru. Nel dettaglio:
attestato di inumazione (Doc 1) che dimostrerebbe che è stato sepolto il Persona_19
6.10.1914 come cittadino italiano nel cimitero Maestro Matia Maestro nel Padiglione San Roman Lima Peru allegando anche una fotografia della tomba di riferimento ( Dco 2 )
In relazione alla attestazione di matrimonio richiesta produceva un documento (doc 3) attestante dichiarazione ufficiale da parte dell'Archivio Arcivescovile secondo cui è specificato che l'attestazione di matrimonio richiesta non è recuperabile in quanto i registri tra il 1860 e il 1880 sono stati irrimediabilmente persi a causa di incendi e saccheggi, aggiungendo però che gli atti di nascita dei figli di e , confermerebbero l'esistenza di Persona_4 Persona_20 matrimonio tra i due.
***
Parte resistente rispetto a dette ultime produzioni osservava che le produzioni effettuate non erano decisive per chiarire i dubbi prospettati, in quanto:
a) non ha allegato alcuna certificazione dell'anagrafe del Comune di Genova.
b) non ha allegato il certificato di matrimonio dell'avo invocato, ma solo un attestato di sua irreperibilità negli archivi dell'arcivescovado di Lima;
c) si è limitata a depositare un attestato di inumazione che a nulla serve – ed al più amplia i dubbi circa l'identità dell'inumato (che si dà per morto il 6 ottobre 1914 all'età di 75 anni, mentre se fosse il nato il [...] a [...] ne avrebbe avuti 77 al dì di morte); Persona_4
d) e a produrre una foto della tomba che ancor meno aiuta a fugare i dubbi circa l'identità tra il sepolto in quella tomba con quello nato a [...] nell'agosto 1837, che in Persona_21 altri documenti anagrafici prodotti in altri giudizi, si dà per morto a Genova.
***
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione XI Civile Pagina 21 Tribunale di Genova Sezione XI Civile - Stranieri
Alla luce dell'istruttoria effettuata deve affermarsi che risulta non con certezza provato chi fosse realmente il capostipite invocato, , nato a [...] nel 1837, da Persona_4 Per_22
e : Persona_23
- che il Comune di Genova attesta per morto a Genova nel 1913 Persona_4
- morto a Barranco nel 1914?), sostenendo, quindi, che, ex art. Persona_4
2697 c.c., la domanda va respinta;
Il ricorrente avrebbe ben potuto, ricostruire, mediante i certificati acquisibili in Italia, la discendenza completa da e (i due genitori dei due dedotti fratelli), Persona_25 Persona_23 evidenziando, in tal modo, fin dalla nascita, la sussistenza certa di due fratelli con lo stesso nome Per_1
( uno, l'altro). Per_4 Per_4
Non aver prodotto alcun certificato rilasciato dal Comune di Genova o del Comune di Chiavari, con cui si sarebbe potuta ricostruire la intera famiglia di e per poi in Persona_25 Persona_23 tal modo allinearla con i certificati di matrimonio (quantomeno quelli disponibili) e morte, avrebbe verosimilmente consentito di superare i dubbi e le legittime contestazioni di parte resistente.
Parte ricorrente, viceversa, si è limitata prima a dare una spiegazione sbrigativa (l'omonimia) e quindi a sostenere che si trattasse di due fratelli (con nomi in parte identici) senza però documentarlo, come sarebbe stato possibile, in modo chiaro e (pressoché) certo.
In una simile situazione deve, quindi, concludersi che non è stata, con sufficiente certezza, provata la discendenza dal capostipite dedotto/invocato di cui non è certa la provenienza e la riconducibilità ad una univoca persona fisica.
Il ricorso deve, pertanto essere rigettato.
Attesa la natura e peculiarità della controversia, la cui decisione discende anche dall'applicazione di principi giurisprudenziali non sempre uniformi, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
▪ Rigetta il ricorso
▪ dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Si comunichi alle parti e ai soggetti interessati.
Genova, 13 giugno 2025
IL GIUDICE Dott. Enzo BUCARELLI
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