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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/05/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15834/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI
SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI SILVIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 4 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI
SILVIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12.12.2024 la Sig.ra (nata a Parte_1
Bologna il 26.02.1977) e il Sig. (nato a [...] il CP_1
14.08.1987) proponevano ricorso cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23.11.2018 presso il Comune di LA
OS (BO) e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di LA OS (BO) al n. 27 parte 1 anno 2018 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 12.08.2022). Per_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 7 Si precisa che, il Tribunale recepisce le modifiche integrative (riferite al punto 3 dell'accordo) correttamente depositate nei tempi inderogabili previsti ex art. 127ter cpc.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati rimanendo la sig. ra nella casa famigliare e il sig. Pt_1 CP_1 trasferendosi in separata abitazione in Bologna (BO), in Via Aglebert 6 ove già vive dal 05 dicembre
2024 con l'assenso della moglie e ove trasferirà la propria residenza;
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno insieme Per_1 educazione ed istruzione concordandone le principali decisioni, con collocamento e residenza presso
l'abitazione materna. Ciascun genitore curerà senza interferenze dell'altro la quotidianità del rapporto con il figlio, quando lo stesso si trova con lui, assumendo le relative ordinarie decisioni.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente ed ogni volta che ne avrà occasione, previa Per_1 comunicazione e accordo con la madre. Fermo restando tale ampio diritto di visita concordato e salvi diversi accordi tra i genitori da intendersi comunque prevalenti in quanto rispondenti al primario interesse del minore, varrà il seguente calendario: durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dalle 16.00 del venerdì, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino al lunedì mattina alle ore 8.00, quando lo accompagnerà all'asilo/scuola o a casa della madre;
nelle settimane in cui non vedrà il figlio durante il week end, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il venerdì pomeriggio dalle ore 16.00, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino alle ore 22.00, quando lo accompagnerà a casa della madre;
durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni con ciascun genitore, dal 24 al 30 dicembre l'una, e dal 31 dicembre al 06 gennaio l'altra, prevalendo, in caso di mancato accordo sulla scelta della settimana, la scelta della madre negli anni pari e quella del padre negli anni dispari;
Per_1 trascorrerà il giorno di Natale, se possibile, con la madre e il padre tutti assieme, e, in caso contrario, ad anni alterni con la madre o con il padre in base alla calendarizzazione annuale di cui sopra;
durante le vacanze pasquali, da commisurarsi sulla durata delle festività previste dal calendario scolastico, un periodo consecutivo ad anni alterni con ciascun genitore, da concordarsi di anno in anno;
durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi reciprocamente entro il giorno 15 maggio di ciascun anno;
il compleanno di
, il 12 agosto, verrà trascorso tutti e tre assieme, padre, madre e figlio, se possibile, e, in caso Per_1 contrario ad anni alterni con la madre o con il padre prevalendo in caso di disaccordo la scelta della madre negli anni dispari e la scelta del padre negli anni pari.
4) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo sul c/c personale della
Sig.ra alle coordinate che la stessa indicherà, la somma mensile di Euro 750,00, Pt_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visiti specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera, esclusa invece la refezione, ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola
pagina 2 di 7 esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista che ha prescritto le cure, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare. In ogni caso, le spese extra assegno verranno concordate, documentate e rimborsate, secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
9) La casa coniugale sita in Monte San Pietro (BO), Via Lavino n. 222 resterà assegnata alla Sig. ra
che continuerà a vivervi unitamente al figlio , e resterà in comproprietà tra i coniugi Pt_1 Per_1 in ragione del 50% per ciascuno, come da atto di acquisto a rogito del Notaio del Per_2
24/03/2021;
10) le rate del mutuo fondiario n. OE53011535491 del 24/03/2021 a ministero del Notaio , Per_2 acceso per l'acquisto della casa coniugale, verranno pagate al 100% dal sig. che se CP_1 ne accolla integralmente l'obbligazione manlevando la sig. ra da ogni richiesta per Pt_1 rate/spese/accessori per tale titolo da parte della Banca mutuante.
10) I coniugi sono entrambi autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
12) I coniugi dichiarano che ogni altro rapporto è stato regolato a parte, di non avere nulla ad avere o pretendere l'uno dall'altra e viceversa, e si danno sin da ora ogni e più ampia liberatoria al rilascio/rinnovo del passaporto.
13) Le spese legali del presente giudizio andranno integralmente compensate e gli esborsi suddivisi in ragione del 50% ciascuno.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa familiare con la madre (Monte San Pietro (BO), Via Lavino n. 222)
e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro pagina 3 di 7 volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio civile in data 23.11.2018 presso il Comune di LA OS (BO) come risultante da atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di LA OS (BO) al n. 27 parte 1 anno 2018 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati rimanendo la sig. ra nella casa famigliare e il sig. Pt_1 trasferendosi in separata abitazione in Bologna (BO), in Via Aglebert 6 ove già vive dal 05 CP_1 dicembre 2024 con l'assenso della moglie e ove trasferirà la propria residenza;
dà atto e dispone che il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno insieme educazione ed istruzione concordandone le principali decisioni, con collocamento e residenza presso l'abitazione materna. Ciascun genitore curerà senza interferenze dell'altro la quotidianità del rapporto con il figlio, quando lo stesso si trova con lui, assumendo le relative ordinarie decisioni. dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente ed ogni volta che ne Per_1 avrà occasione, previa comunicazione e accordo con la madre. Fermo restando tale ampio diritto di visita concordato e salvi diversi accordi tra i genitori da intendersi comunque prevalenti in quanto rispondenti al primario interesse del minore, varrà il seguente calendario:
- durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dalle 16.00 del venerdì, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino al lunedì mattina alle ore 8.00, quando lo accompagnerà all'asilo/scuola o a casa della madre;
nelle settimane in cui non vedrà il figlio durante il week end, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il venerdì pomeriggio dalle ore 16.00, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino alle ore 22.00, quando lo accompagnerà a casa della madre;
pagina 4 di 7 - durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni con ciascun genitore, dal 24 al 30 dicembre l'una, e dal 31 dicembre al 06 gennaio l'altra, prevalendo, in caso di mancato accordo sulla scelta della settimana, la scelta della madre negli anni pari e quella del padre negli anni dispari;
Per_1 trascorrerà il giorno di Natale, se possibile, con la madre e il padre tutti assieme, e, in caso contrario, ad anni alterni con la madre o con il padre in base alla calendarizzazione annuale di cui sopra;
- durante le vacanze pasquali, da commisurarsi sulla durata delle festività previste dal calendario scolastico, un periodo consecutivo ad anni alterni con ciascun genitore, da concordarsi di anno in anno;
- durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi reciprocamente entro il giorno 15 maggio di ciascun anno;
- il compleanno di , il 12 agosto, verrà trascorso tutti e tre assieme, padre, madre e figlio, Per_1 se possibile, e, in caso contrario ad anni alterni con la madre o con il padre prevalendo in caso di disaccordo la scelta della madre negli anni dispari e la scelta del padre negli anni pari.
dà atto e dispone che il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo sul c/c personale della Sig.ra alle coordinate che la stessa indicherà, la somma mensile di Euro Pt_1
750,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visiti specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera, esclusa invece la refezione, ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista che ha prescritto le cure, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare. In ogni caso, le spese extra assegno verranno concordate, documentate e rimborsate, secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 5 di 7 b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che la casa coniugale sita in Monte San Pietro (BO), Via Lavino n. 222 resterà assegnata alla Sig.ra che continuerà a vivervi unitamente al figlio , e resterà in Pt_1 Per_1 comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% per ciascuno, come da atto di acquisto a rogito del Notaio del 24/03/2021; Per_2 dà atto che le rate del mutuo fondiario n. OE53011535491 del 24/03/2021 a ministero del Notaio
acceso per l'acquisto della casa coniugale, verranno pagate al 100% dal sig. Per_2 CP_1 che se ne accolla integralmente l'obbligazione manlevando la sig. ra da ogni richiesta per Pt_1 rate/spese/accessori per tale titolo da parte della Banca mutuante;
dà atto che i coniugi sono entrambi autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; dà atto che i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto è stato regolato a parte, di non avere nulla ad avere o pretendere l'uno dall'altra e viceversa, e si danno sin da ora ogni e più ampia liberatoria al rilascio/rinnovo del passaporto;
dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
pagina 6 di 7
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il tribunale nelle persone dei magistrati: dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott. Silvia Migliori, Giudice dott. Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15834/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI Parte_1 C.F._1
SILVIA, elettivamente domiciliata in VIA MAZZINI 4 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI
SILVIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LOLLI SILVIA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 4 40138 BOLOGNA presso il difensore avv. LOLLI
SILVIA
RICORRENTI
P.M. INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso congiunto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 12.12.2024 la Sig.ra (nata a Parte_1
Bologna il 26.02.1977) e il Sig. (nato a [...] il CP_1
14.08.1987) proponevano ricorso cumulativo per separazione e divorzio.
Si premette che le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23.11.2018 presso il Comune di LA
OS (BO) e tale atto è stato trascritto nei registri di stato civile del Comune di LA OS (BO) al n. 27 parte 1 anno 2018 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Dalla loro unione nasceva (Bologna, in data 12.08.2022). Per_1
Con il ricorso, le parti chiedevano l'accoglimento delle condizioni di separazione e la regolamentazione dei rapporti parentali e patrimoniali nell'interesse delle figlie avvalendosi del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza (ex art. 127ter cpc).
pagina 1 di 7 Si precisa che, il Tribunale recepisce le modifiche integrative (riferite al punto 3 dell'accordo) correttamente depositate nei tempi inderogabili previsti ex art. 127ter cpc.
Il Giudice delegato tratteneva la causa in decisione.
Queste le condizioni di cui le parti chiedono l'accoglimento:
1) I coniugi vivranno separati rimanendo la sig. ra nella casa famigliare e il sig. Pt_1 CP_1 trasferendosi in separata abitazione in Bologna (BO), in Via Aglebert 6 ove già vive dal 05 dicembre
2024 con l'assenso della moglie e ove trasferirà la propria residenza;
2) Il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno insieme Per_1 educazione ed istruzione concordandone le principali decisioni, con collocamento e residenza presso
l'abitazione materna. Ciascun genitore curerà senza interferenze dell'altro la quotidianità del rapporto con il figlio, quando lo stesso si trova con lui, assumendo le relative ordinarie decisioni.
3) Il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente ed ogni volta che ne avrà occasione, previa Per_1 comunicazione e accordo con la madre. Fermo restando tale ampio diritto di visita concordato e salvi diversi accordi tra i genitori da intendersi comunque prevalenti in quanto rispondenti al primario interesse del minore, varrà il seguente calendario: durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dalle 16.00 del venerdì, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino al lunedì mattina alle ore 8.00, quando lo accompagnerà all'asilo/scuola o a casa della madre;
nelle settimane in cui non vedrà il figlio durante il week end, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il venerdì pomeriggio dalle ore 16.00, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino alle ore 22.00, quando lo accompagnerà a casa della madre;
durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni con ciascun genitore, dal 24 al 30 dicembre l'una, e dal 31 dicembre al 06 gennaio l'altra, prevalendo, in caso di mancato accordo sulla scelta della settimana, la scelta della madre negli anni pari e quella del padre negli anni dispari;
Per_1 trascorrerà il giorno di Natale, se possibile, con la madre e il padre tutti assieme, e, in caso contrario, ad anni alterni con la madre o con il padre in base alla calendarizzazione annuale di cui sopra;
durante le vacanze pasquali, da commisurarsi sulla durata delle festività previste dal calendario scolastico, un periodo consecutivo ad anni alterni con ciascun genitore, da concordarsi di anno in anno;
durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi reciprocamente entro il giorno 15 maggio di ciascun anno;
il compleanno di
, il 12 agosto, verrà trascorso tutti e tre assieme, padre, madre e figlio, se possibile, e, in caso Per_1 contrario ad anni alterni con la madre o con il padre prevalendo in caso di disaccordo la scelta della madre negli anni dispari e la scelta del padre negli anni pari.
4) Il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo sul c/c personale della
Sig.ra alle coordinate che la stessa indicherà, la somma mensile di Euro 750,00, Pt_1 annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al
50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visiti specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera, esclusa invece la refezione, ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola
pagina 2 di 7 esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista che ha prescritto le cure, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare. In ogni caso, le spese extra assegno verranno concordate, documentate e rimborsate, secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna.
9) La casa coniugale sita in Monte San Pietro (BO), Via Lavino n. 222 resterà assegnata alla Sig. ra
che continuerà a vivervi unitamente al figlio , e resterà in comproprietà tra i coniugi Pt_1 Per_1 in ragione del 50% per ciascuno, come da atto di acquisto a rogito del Notaio del Per_2
24/03/2021;
10) le rate del mutuo fondiario n. OE53011535491 del 24/03/2021 a ministero del Notaio , Per_2 acceso per l'acquisto della casa coniugale, verranno pagate al 100% dal sig. che se CP_1 ne accolla integralmente l'obbligazione manlevando la sig. ra da ogni richiesta per Pt_1 rate/spese/accessori per tale titolo da parte della Banca mutuante.
10) I coniugi sono entrambi autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
12) I coniugi dichiarano che ogni altro rapporto è stato regolato a parte, di non avere nulla ad avere o pretendere l'uno dall'altra e viceversa, e si danno sin da ora ogni e più ampia liberatoria al rilascio/rinnovo del passaporto.
13) Le spese legali del presente giudizio andranno integralmente compensate e gli esborsi suddivisi in ragione del 50% ciascuno.
*****
Ad avviso del Collegio possono essere fatte proprie, con la presente sentenza, le condizioni di cui al ricorso congiunto delle parti, valutando in particolare le determinazioni riguardanti il figlio della coppia, ancora minorenne, sia in termini del loro mantenimento economico, sia in termini di rapporto con entrambi i genitori, nella salvaguardia del loro diritto alla bi-genitorialità, in assenza di problematicità nei rapporti con entrambi i genitori.
In primo luogo, la domanda principale deve senz'altro trovare accoglimento. La separazione personale tra i coniugi deve essere pronunciata in quanto ne ricorrono tutti i presupposti di cui all'art.151 cc. L'intollerabilità della convivenza è risultata sia dalle allegazioni delle parti, nonché dalla espressa dichiarazione delle stesse di non volersi riconciliare, volontà rappresentata sia in sede di ricorso ché in sede di udienza.
Per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti parentali, in assenza di elemento alcuno che deponga in senso contrario, è corretto e rispondente all'interesse del minore l'affido condiviso con residenza anagrafica presso la casa familiare con la madre (Monte San Pietro (BO), Via Lavino n. 222)
e frequentazione secondo le tempistiche e le modalità concordate, come da specchietto riepilogativo di cui al dispositivo.
Invece, passando alle questioni di natura economica (dovere di mantenimento dei genitori dei figli minorenni o maggiorenni non ancora indipendenti economicamente per cause non dovute alla loro pagina 3 di 7 volontà o a loro scelte), sono state ponderate le condizioni economiche e le capacità reddituali dei genitori (documentate).
È opportuna altresì alla ripartizione, nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, delle spese straordinarie secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il
Tribunale di Bologna.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non avere nulla reciprocamente a pretendere a titolo di concorso nel mantenimento.
Si precisa, inoltre, che le altre determinazioni di carattere puramente economico e che concernono unicamente il rapporto tra i coniugi (seppure rivestano importanza rispetto al contenuto del loro complessivo accordo), rientrano nella loro autonomia negoziale e sfuggono, pertanto, ad un vaglio nel merito da parte del Collegio, il quale si limita a prenderne atto.
Vista la natura ed i termini della presente decisione, sussistono giustificati motivi perché le spese siano interamente compensate.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente decidendo, disattesa ogni altra istanza (anche istruttoria), eccezione e deduzione, assorbita o respinta, così provvede: dichiara la separazione tra:
(nata a [...] il [...]) Parte_1
e nato a [...] il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio civile in data 23.11.2018 presso il Comune di LA OS (BO) come risultante da atto trascritto nei registri di stato civile del Comune di LA OS (BO) al n. 27 parte 1 anno 2018 con regime patrimoniale prescelto di separazione dei beni.
Ordina all'Ufficiale di Stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
dà atto che i coniugi vivranno separati rimanendo la sig. ra nella casa famigliare e il sig. Pt_1 trasferendosi in separata abitazione in Bologna (BO), in Via Aglebert 6 ove già vive dal 05 CP_1 dicembre 2024 con l'assenso della moglie e ove trasferirà la propria residenza;
dà atto e dispone che il figlio verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne Per_1 cureranno insieme educazione ed istruzione concordandone le principali decisioni, con collocamento e residenza presso l'abitazione materna. Ciascun genitore curerà senza interferenze dell'altro la quotidianità del rapporto con il figlio, quando lo stesso si trova con lui, assumendo le relative ordinarie decisioni. dà atto e dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé liberamente ed ogni volta che ne Per_1 avrà occasione, previa comunicazione e accordo con la madre. Fermo restando tale ampio diritto di visita concordato e salvi diversi accordi tra i genitori da intendersi comunque prevalenti in quanto rispondenti al primario interesse del minore, varrà il seguente calendario:
- durante la settimana il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio a week end alternati, dalle 16.00 del venerdì, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino al lunedì mattina alle ore 8.00, quando lo accompagnerà all'asilo/scuola o a casa della madre;
nelle settimane in cui non vedrà il figlio durante il week end, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio il venerdì pomeriggio dalle ore 16.00, quando lo preleverà dall'asilo/scuola o da casa della madre, sino alle ore 22.00, quando lo accompagnerà a casa della madre;
pagina 4 di 7 - durante le vacanze natalizie, una settimana ad anni alterni con ciascun genitore, dal 24 al 30 dicembre l'una, e dal 31 dicembre al 06 gennaio l'altra, prevalendo, in caso di mancato accordo sulla scelta della settimana, la scelta della madre negli anni pari e quella del padre negli anni dispari;
Per_1 trascorrerà il giorno di Natale, se possibile, con la madre e il padre tutti assieme, e, in caso contrario, ad anni alterni con la madre o con il padre in base alla calendarizzazione annuale di cui sopra;
- durante le vacanze pasquali, da commisurarsi sulla durata delle festività previste dal calendario scolastico, un periodo consecutivo ad anni alterni con ciascun genitore, da concordarsi di anno in anno;
- durante le vacanze estive, per un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con ciascun genitore, da comunicarsi reciprocamente entro il giorno 15 maggio di ciascun anno;
- il compleanno di , il 12 agosto, verrà trascorso tutti e tre assieme, padre, madre e figlio, Per_1 se possibile, e, in caso contrario ad anni alterni con la madre o con il padre prevalendo in caso di disaccordo la scelta della madre negli anni dispari e la scelta del padre negli anni pari.
dà atto e dispone che il padre contribuirà al mantenimento ordinario del figlio corrispondendo sul c/c personale della Sig.ra alle coordinate che la stessa indicherà, la somma mensile di Euro Pt_1
750,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute dalla madre, previamente concordate e debitamente documentate, ricomprendendo – a titolo meramente esemplificativo – fra le spese straordinarie quelle mediche non mutuabili (visiti specialistiche, apparecchi odontoiatrici, apparecchi oculistici), scolastiche (libri, materiale scolastico, gite scolastiche, corsi di lingua straniera, esclusa invece la refezione, ricompresa nel mantenimento ordinario), sportive, ludico ricreative e per vacanze (corsi sportivi e relativa attrezzatura, corsi di altro genere, vacanze); saranno rimborsate previa sola esibizione di idonea documentazione le spese mediche che rivestono il carattere dell'urgenza, le spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista che ha prescritto le cure, le spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate tra i genitori in ordine all'istituto scolastico e le spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport da praticare. In ogni caso, le spese extra assegno verranno concordate, documentate e rimborsate, secondo le modalità previste dal “Protocollo sulle spese straordinarie” in uso presso il Tribunale di Bologna;
Premesso che per spese ordinarie si devono intendere tutte quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli: quindi vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona, nelle spese straordinarie si devono ricomprendere: le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
pagina 5 di 7 b) campi scuola estivi, babysitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie andranno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Modalità di rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. dà atto e dispone che la casa coniugale sita in Monte San Pietro (BO), Via Lavino n. 222 resterà assegnata alla Sig.ra che continuerà a vivervi unitamente al figlio , e resterà in Pt_1 Per_1 comproprietà tra i coniugi in ragione del 50% per ciascuno, come da atto di acquisto a rogito del Notaio del 24/03/2021; Per_2 dà atto che le rate del mutuo fondiario n. OE53011535491 del 24/03/2021 a ministero del Notaio
acceso per l'acquisto della casa coniugale, verranno pagate al 100% dal sig. Per_2 CP_1 che se ne accolla integralmente l'obbligazione manlevando la sig. ra da ogni richiesta per Pt_1 rate/spese/accessori per tale titolo da parte della Banca mutuante;
dà atto che i coniugi sono entrambi autosufficienti e rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro; dà atto che i coniugi dichiarano che ogni altro rapporto è stato regolato a parte, di non avere nulla ad avere o pretendere l'uno dall'altra e viceversa, e si danno sin da ora ogni e più ampia liberatoria al rilascio/rinnovo del passaporto;
dispone, con separata ordinanza, la remissione della causa sul ruolo per il giudizio di scioglimento del matrimonio;
Spese del giudizio di separazione compensate tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 14.05.2025.
Il Presidente estensore
Dr Bruno Perla
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