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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 29/09/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 659/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da: nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 D.P.R. 115/2002 con C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 8.05.2024 prot. n. 269/X, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Cecilia
Fà ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marrubiu, via Armando Diaz, n.119, ricorrente contro
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 D.P.R. 115/2002 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 30.10.2024 prot. n. 571/III, rappresento e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. Valeria Dettori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scano di Montiferro, nella Via Garibaldi n. 8, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica intervenuto per legge CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “- affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1 attribuzione al padre della facoltà di prendere autonomamente le decisioni in ambito scolastico e sanitario;
- collocamento di presso l'abitazione paterna ed esercizio del diritto di visita della Per_1
madre in Sardegna, secondo le modalità già previste, salvo diverso accordo e salva diversa volontà manifestata da , con la previsione di almeno 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo Per_1 estivo;
- assegnazione della casa coniugale in favore del resistente;
- previsione, a carico della madre, di un contributo a titolo di mantenimento del figlio nella misura di 100,00 euro, oltre rimborso delle s pese straordinarie nella misura della metà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, ha preliminarmente esposto Parte_1 che:
- aveva contratto matrimonio il giorno 4.02.1996 in Scano di Montiferro con CP_1 annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune, Atto n. 2, P. II, Serie A, anno 1996;
- dal matrimonio erano nati i figli nata a [...] il [...], , nata a [...] il 26 Per_2 Per_3 gennaio 1999, maggiorenni ed economicamente indipendenti e , nato a [...] il 10 novembre Per_1
2010, residente presso il padre in Scano di Montiferro, alla via Eleonora d'Arborea, n. 19;
- che, con sentenza n. 515/2017 del 10 luglio 2017, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi recependo integralmente gli accordi raggiunti in relazione all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, pronuncia in seguito parzialmente modificata, a seguito di ricorso depositato dalla stessa con decreto n. 3347/2021 del Pt_1
4.08.2021;
Stante il decorso del termine di legge, ha dunque chiesto che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, con la previsione, in particolare, che il minore potesse trascorrere un mese consecutivo presso la sua abitazione in Sicilia.
2. Costituitosi regolarmente in giudizio, ha evidenziato il mancato rispetto delle CP_1 condizioni di separazione da parte della con specifico riguardo al versamento della Pt_1 somma posta a suo carico a titolo di mantenimento, opponendosi inoltre alla richiesta della ricorrente circa la previsione che il figlio trascorresse un mese continuativo in Sicilia.
3. All'udienza di comparizione le parti, personalmente presenti, hanno confermato che la convivenza non era più ripresa e hanno rassegnato conclusioni congiunte sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice delegato per la trattazione del procedimento, tenuto conto della volontà espressa, nelle more, dal figlio minore.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio – da intendersi, correttamente, nel senso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presumibilmente contratto dinnanzi al ministro del culto in quanto annotato nella parte seconda, serie A - è fondata e, pertanto, deve essere accolta, sussistendone i presupposti di legge.
È, infatti, risultato provato che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente, in data
01.02.2017, nella procedura di separazione giudiziale, poi definita sulla base di conclusioni congiunte con sentenza n. 515/2017, e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il 25.07.2024, sono trascorsi oltre sei mesi.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta, non essendosi verificati i presupposti per una riconciliazione.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L. n.898/1970, così come modificata dalla L. n.74/1987 e dalla L. n.55/2015, per pronunciare il divorzio tra le parti.
5. Sono, altresì, suscettibili di accoglimento le conclusioni inerenti all'affidamento del figlio minore, in quanto conformi agli interessi dello stesso sia sul piano della disciplina del diritto di visita, considerata l'età raggiunta dal ragazzo e la lontananza del domicilio materno, sia in relazione all'ampliamento delle facoltà attribuite al genitore collocatario, come già di fatto avviene, considerata l'esigenza di evitare ostacoli e rallentamenti nell'assunzione di decisioni inerenti alla sfera scolastica e sanitaria a causa della totale assenza di comunicazione tra i genitori. Parimenti, le condizioni sono meritevoli di accoglimento anche sul piano economico-patrimoniale, giacché il contributo a titolo di mantenimento imposto alla madre è in linea con quello concordato sin dal tempo della separazione, tenuto conto della limitata capacità economica del genitore onerato.
6. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio, come da espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scano di Montiferro (Or) il 04 Febbraio
1996 tra trascritto negli Uffici del Registro Parte_2
Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, Seria A, anno 1996 e, per l'effetto, ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scano di Montiferro di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte II, Serie A, anno 1996, ai sensi dell'art. 10 L. n. 898/1970.
In accoglimento delle conclusioni rassegnate, su accordo delle parti:
1. Affida il figlio minore – collocato presso l'abitazione paterna, anche ai fini delle Per_1 registrazioni anagrafiche – ad entrambi i genitori, i quali assumeranno consensualmente tutte le decisioni più importanti nell'interesse dello stesso, con attribuzione al padre della facoltà di prendere autonomamente le decisioni in ambito scolastico e sanitario. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore in Sardegna, salvo diverso accordo e salva diversa volontà manifestata da , per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, Per_1 nel periodo estivo;
3. Assegna la casa coniugale ad , per abitarvi con il figlio minore;
CP_1
4. Pone a carico di ed in favore di il versamento della somma di Parte_1 CP_1 euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, con rivalutazione monetaria annuale, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura della metà.
5. Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 23.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, costituito dai magistrati
Dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
Dott.ssa Tania Scanu Giudice
Dott.ssa Valentina Santa Cruz Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 659 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024, promossa da: nata a [...], il [...], c.f. Parte_1 ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 D.P.R. 115/2002 con C.F._1 delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 8.05.2024 prot. n. 269/X, rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti rilasciata in calce al ricorso, dall'Avv. Cecilia
Fà ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Marrubiu, via Armando Diaz, n.119, ricorrente contro
, nato a [...] il [...] c.f. , CP_1 C.F._2 ammesso al patrocinio a spese dello Stato ex art. 126 D.P.R. 115/2002 con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano del 30.10.2024 prot. n. 571/III, rappresento e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce alla memoria difensiva e di costituzione, dall'Avv. Valeria Dettori ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Scano di Montiferro, nella Via Garibaldi n. 8, resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica intervenuto per legge CONCLUSIONI
Nell'interesse di entrambe le parti: “- affidamento condiviso del figlio minore , con Per_1 attribuzione al padre della facoltà di prendere autonomamente le decisioni in ambito scolastico e sanitario;
- collocamento di presso l'abitazione paterna ed esercizio del diritto di visita della Per_1
madre in Sardegna, secondo le modalità già previste, salvo diverso accordo e salva diversa volontà manifestata da , con la previsione di almeno 20 giorni, anche non consecutivi, nel periodo Per_1 estivo;
- assegnazione della casa coniugale in favore del resistente;
- previsione, a carico della madre, di un contributo a titolo di mantenimento del figlio nella misura di 100,00 euro, oltre rimborso delle s pese straordinarie nella misura della metà.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per lo scioglimento del matrimonio, ha preliminarmente esposto Parte_1 che:
- aveva contratto matrimonio il giorno 4.02.1996 in Scano di Montiferro con CP_1 annotato nei Registri dello Stato Civile del Comune, Atto n. 2, P. II, Serie A, anno 1996;
- dal matrimonio erano nati i figli nata a [...] il [...], , nata a [...] il 26 Per_2 Per_3 gennaio 1999, maggiorenni ed economicamente indipendenti e , nato a [...] il 10 novembre Per_1
2010, residente presso il padre in Scano di Montiferro, alla via Eleonora d'Arborea, n. 19;
- che, con sentenza n. 515/2017 del 10 luglio 2017, l'intestato Tribunale aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi recependo integralmente gli accordi raggiunti in relazione all'affidamento, collocamento e mantenimento del figlio minore, pronuncia in seguito parzialmente modificata, a seguito di ricorso depositato dalla stessa con decreto n. 3347/2021 del Pt_1
4.08.2021;
Stante il decorso del termine di legge, ha dunque chiesto che il Tribunale Parte_1 dichiarasse lo scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso, con la previsione, in particolare, che il minore potesse trascorrere un mese consecutivo presso la sua abitazione in Sicilia.
2. Costituitosi regolarmente in giudizio, ha evidenziato il mancato rispetto delle CP_1 condizioni di separazione da parte della con specifico riguardo al versamento della Pt_1 somma posta a suo carico a titolo di mantenimento, opponendosi inoltre alla richiesta della ricorrente circa la previsione che il figlio trascorresse un mese continuativo in Sicilia.
3. All'udienza di comparizione le parti, personalmente presenti, hanno confermato che la convivenza non era più ripresa e hanno rassegnato conclusioni congiunte sulla base della proposta conciliativa formulata dal giudice delegato per la trattazione del procedimento, tenuto conto della volontà espressa, nelle more, dal figlio minore.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio – da intendersi, correttamente, nel senso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, presumibilmente contratto dinnanzi al ministro del culto in quanto annotato nella parte seconda, serie A - è fondata e, pertanto, deve essere accolta, sussistendone i presupposti di legge.
È, infatti, risultato provato che tra la comparizione dei coniugi davanti al Presidente, in data
01.02.2017, nella procedura di separazione giudiziale, poi definita sulla base di conclusioni congiunte con sentenza n. 515/2017, e la data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, il 25.07.2024, sono trascorsi oltre sei mesi.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta, non essendosi verificati i presupposti per una riconciliazione.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui agli artt. 3 e 4 della L. n.898/1970, così come modificata dalla L. n.74/1987 e dalla L. n.55/2015, per pronunciare il divorzio tra le parti.
5. Sono, altresì, suscettibili di accoglimento le conclusioni inerenti all'affidamento del figlio minore, in quanto conformi agli interessi dello stesso sia sul piano della disciplina del diritto di visita, considerata l'età raggiunta dal ragazzo e la lontananza del domicilio materno, sia in relazione all'ampliamento delle facoltà attribuite al genitore collocatario, come già di fatto avviene, considerata l'esigenza di evitare ostacoli e rallentamenti nell'assunzione di decisioni inerenti alla sfera scolastica e sanitaria a causa della totale assenza di comunicazione tra i genitori. Parimenti, le condizioni sono meritevoli di accoglimento anche sul piano economico-patrimoniale, giacché il contributo a titolo di mantenimento imposto alla madre è in linea con quello concordato sin dal tempo della separazione, tenuto conto della limitata capacità economica del genitore onerato.
6. L'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese del giudizio, come da espressa richiesta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Scano di Montiferro (Or) il 04 Febbraio
1996 tra trascritto negli Uffici del Registro Parte_2
Civile del medesimo Comune al n. 2, parte II, Seria A, anno 1996 e, per l'effetto, ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Scano di Montiferro di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio n. 2, parte II, Serie A, anno 1996, ai sensi dell'art. 10 L. n. 898/1970.
In accoglimento delle conclusioni rassegnate, su accordo delle parti:
1. Affida il figlio minore – collocato presso l'abitazione paterna, anche ai fini delle Per_1 registrazioni anagrafiche – ad entrambi i genitori, i quali assumeranno consensualmente tutte le decisioni più importanti nell'interesse dello stesso, con attribuzione al padre della facoltà di prendere autonomamente le decisioni in ambito scolastico e sanitario. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. Dispone che la madre possa vedere e tenere con sé il figlio minore in Sardegna, salvo diverso accordo e salva diversa volontà manifestata da , per almeno 20 giorni, anche non consecutivi, Per_1 nel periodo estivo;
3. Assegna la casa coniugale ad , per abitarvi con il figlio minore;
CP_1
4. Pone a carico di ed in favore di il versamento della somma di Parte_1 CP_1 euro 100,00 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore, con rivalutazione monetaria annuale, oltre al rimborso delle spese straordinarie nella misura della metà.
5. Compensa per intero le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano nella Camera di Consiglio del 23.09.2025.
La Presidente
Dott.ssa Consuelo Mighela
Il Giudice estensore
Dott.ssa Valentina Santa Cruz