Articolo 2 della Legge 21 maggio 1956, n. 694
Articolo 1Articolo 3
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5 agosto 1956
Art. 2.
La franchigia di cui all'art. 1 del predetto regio decreto-legge 7 maggio 1925, n. 715 , e' concessa per i macchinari e per i materiali metallici che non possono essere forniti dall'industria nazionale e che siano coltivazioni di idrocarburi liquidi e gassosi e di vapori che suscettibili di utilizzazione industriale.
Entrata in vigore il 5 agosto 1956