Art. 3.
Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta; aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno, ne' avere superato il quarantesimo anno di eta' e possedere la idoneita' fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.
Gli aspiranti alla nomina a commesso devono essere di incensurata condotta; aver conseguito il diploma di licenza da scuole medie inferiori o alcuno dei corrispondenti diplomi, oppure la licenza da scuola complementare o da scuola di secondo grado, non essere minori degli anni ventuno, ne' avere superato il quarantesimo anno di eta' e possedere la idoneita' fisica necessaria per l'esercizio delle funzioni.