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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 794 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24210/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BALLERINI ALBERTO e c.f. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. FRASSI MADDALENA RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 11/12/2024, con cui e Parte_1 CP_1
, unitisi in matrimonio a Provaglio d'Iseo-BS in data 12.9.2015 (atto trascritto nei registri
[...] dello stato civile del Comune di Provaglio d'Iseo al numero 17, parte II, serie A, dell'anno 2015), hanno chiesto: “Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.12.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 14.7.2020;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. la figlia minore viene affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la Per_1
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madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
i genitori concorderanno ogni decisione relativa all'educazione, anche religiosa, all'istruzione, alle cure sanitarie e a tutte le scelte che comunque possano incidere sulla crescita della minore, che dovranno essere sempre prese di comune accordo da entrambi nel rispetto delle inclinazioni, delle esigenze e dei desideri della minore;
2. il padre, salvo diversi accordi, terrà la figlia con sé come da diritti di visita che seguono: a fine settimana alternati dal venerdì alla domenica (in questo caso avrà cura di andare a prendere la figlia direttamente all'uscita della scuola nel pomeriggio del venerdì e la riaccompagnerà dalla madre presso la casa coniugale entro le ore 20.00 della domenica sera); il signor terrà con sé la figlia anche tutti i martedì, quando la terrà presso la propria abitazione anche CP_1 Per_1 per il pernottamento: anche in questo caso avrà cura di andare a prenderla direttamente all'uscita della scuola, dove la riaccompagnerà nella mattina seguente. Nelle settimane in cui la figlia trascorrerà il fine settimana con la Per_1 mamma il signor terrà con sé la figlia anche nella giornata di giovedì quando avrà cura di andare a prenderla CP_1 sempre direttamente all'uscita della scuola, dove la riaccompagnerà nella mattina seguente. Il signor terrà con sé CP_1 la figlia 10 giorni consecutivi durante le vacanze estive, e il periodo prescelto dovrà essere concordato tra i coniugi entro il 30 maggio di ogni anno;
al riguardo, entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente all'altro il luogo, ove trascorreranno le vacanze con la figlia minore. Quanto alle festività natalizie, salvo diversi accordi, la figlia trascorrerà con i genitori ad anni alterni il giorno di Natale e quello di Santo Stefano;
le festività pasquali saranno regolate dal principio dell'alternanza: ad anni alterni la bambina trascorrerà la giornata della domenica di Pasqua con un genitore e il lunedì dell'Angelo con l'altro genitore. Il criterio dell'alternanza regolamenterà anche i ponti del 25 aprile e del 1° maggio e tutte le festività scolastiche annuali;
il signor provvederà a versare per la figlia a titolo di contributo al mantenimento la somma mensile CP_1 Per_1 di € 406,38, che provvederà a corrispondere in via anticipata a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla signora entro il giorno 17 di ogni mese;
somma, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
il signor Pt_1 CP_1 provvederà altresì a corrispondere il 50% di tutte le spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Brescia;
quanto all'assegno unico, sarà la signora a farne richiesta e, con il benestare del signor la somma resterà Pt_1 CP_1 interamente nella disponibilità della medesima che la utilizzerà nell'interesse della figlia;
3. la casa coniugale, sita in Marone (BS), via Battista Cristini n. 2, viene assegnata alla madre, con quanto l'arreda e correda, la quale continuerà ad abitarla con la figlia. Quanto al mutuo che grava sull'abitazione, il signor e la CP_1 signora continueranno a farvi fronte rispettivamente nella misura del 50%; Pt_1
4. le parti si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio per la figlia minore;
5. le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Controparte_1 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
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manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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