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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3559 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela Monni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Micaela Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 27/12/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/12/1999 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Siliqua, anno 1999, numero 4, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Siliqua.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Siliqua, Via M. Kolbe n. 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin Parte_1 tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare che la sig.ra sarà titolare esclusiva dell'assegno unico di € Pt_1
245,00 in favore della figlia . Persona_1
Pag. 2 di 3 Il 50% di competenza del viene lasciato nella disponibilità della CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, essendo lo stesso, attualmente, disoccupato.
In caso di aumento dell'importo dell'assegno unico lo stesso verrà riconosciuto, sempre nella misura del 100%, in favore della sig.ra Pt_1
In caso di riduzione e/o eliminazione dell'assegno unico il sig. verserà CP_1 alla sig.ra la differenza tra quanto eventualmente percepito a titolo di Pt_1 assegno unico fino alla concorrenza di € 150,00 totali.
4. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. Nessuno dei due coniugi verserà all'altro alcuna somma a titolo di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3559 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Micaela Monni, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Micaela Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 27/12/1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Siliqua.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, sono legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, è decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 27/12/1999 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Siliqua, anno 1999, numero 4, parte 2, serie C, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Siliqua.
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di
Siliqua, Via M. Kolbe n. 14 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di nell'interesse della figlia minore ivi stabilmente convivente e fin Parte_1 tanto che la stessa non avrà raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare che la sig.ra sarà titolare esclusiva dell'assegno unico di € Pt_1
245,00 in favore della figlia . Persona_1
Pag. 2 di 3 Il 50% di competenza del viene lasciato nella disponibilità della CP_1 Pt_1
a titolo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente, essendo lo stesso, attualmente, disoccupato.
In caso di aumento dell'importo dell'assegno unico lo stesso verrà riconosciuto, sempre nella misura del 100%, in favore della sig.ra Pt_1
In caso di riduzione e/o eliminazione dell'assegno unico il sig. verserà CP_1 alla sig.ra la differenza tra quanto eventualmente percepito a titolo di Pt_1 assegno unico fino alla concorrenza di € 150,00 totali.
4. Le spese straordinarie nell'interesse della figlia sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.
5. Nessuno dei due coniugi verserà all'altro alcuna somma a titolo di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 20/02/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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