Ordinanza cautelare 19 novembre 2015
Sentenza 12 febbraio 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 12/02/2016, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00083/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00645/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di LA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 645 del 2015, proposto dalla Quadrelle 2001 - Società Coop. Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Luca Tozzi, con domicilio eletto presso T.a.r. Lazio Sezione di LA ex lege in LA, alla Via A. Doria, n. 4;
contro
comune di Monte San Giovanni Campano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Giovanni Andrea Todini, con domicilio eletto presso Raffaele Avv. Scirè in LA, alla Via C. Battisti, n. 18;
nei confronti di
Società La Rotonda S.r.l., n.c.;
per l’annullamento, previa sospensione
a - della determinazione del Comune di Monte San Giovanni Campano n. 1151 del 21 settembre 2015 di aggiudicazione definitiva del servizio alla ditta La Rotonda s.r.l.;
b - dei verbali di gara tutti ove lesivi ovvero ove hanno consentito l’illegittima mancata esclusione della società La Rotonda srl;
c - ove e per quanto lesivo, del bando di gara, del disciplinare di gara, del capitolato speciale d’appalto, così come interpretati ovvero interpretabili dalla stazione appaltante;
d - del silenzio rigetto formatosi sul preavviso di ricorso ex art. 243 bis d. lgs. 163/2006;
e - di qualsiasi ulteriore atto presupposto, consequenziale e connesso, anche non conosciuto, con riserva espressa di formulare motivi aggiunti; nonché per l’accertamento dell’inefficacia del contratto eventualmente sottoscritto nelle more del giudizio in uno al risarcimento del danno subito e subendo dalla ricorrente per l’illegittimo operato della Stazione appaltante.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Monte San Giovanni Campano.
Viste le memorie difensive.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016 il dott. Santino Scudeller e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 Con il ricorso in epigrafe Quadrelle 2001 - Società Coop. Sociale contesta gli esiti della gara indetta del comune di Monte San Giovanni Campano conclusasi con l’aggiudicazione a favore della La Rotonda S.r.l., per un anno, del servizio di refezione scolastica.
2 Con atto depositato il 17 novembre 2015, si è costituito il comune di Monte San Giovanni Campano che ha eccepito l’inammissibilità ed opposto l’infondatezza.
3 Con ordinanza n. 277 del 19 novembre 2015, la Sezione ha respinto l’istanza cautelare.
4 La ricorrente ha depositato, il 28 dicembre 2015, memoria conclusiva.
5 Nel corso dell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2016, il ricorso è stato chiamato ed introdotto per la decisione.
6 Con i primi due motivi la ricorrente, nel lamentare la violazione e falsa applicazione di legge, il difetto di istruttoria e di motivazione, ha dedotto l’illegittimità dell’aggiudicazione difettando la controinteressata dell’iscrizione effettiva per l’attività di refezione scolastica e della disponibilità di un centro di cottura abilitato.
6.1 Evidente sarebbe innanzitutto la violazione degli articoli 11 e 12 del capitolato richiedenti, a pena di esclusione, l’iscrizione per “attività coincidenti con quella oggetto del presente appalto” quindi, per ristorazione collettiva alla quale non può ricondursi l’esercizio di un ristorante - pizzeria. Il profilo va disatteso. Dal certificato esibito dalla ricorrente e relativo alla Rotonda S.r.l., emerge il riferimento, in corrispondenza dell’oggetto sociale, alla “ristorazione collettiva per aziende ed enti pubblici e privati” nonché alla “gestione di centri di produzione di pasti preconfezionati destinati ad utenze scolastiche”. Fatta questa premessa, non può convenirsi con la tesi in esame fondata su precedenti, richiamanti la distinzione tra oggetto ed attuazione del servizio e/o del ramo aziendale e condivisibili in astratto, ma non pertinenti alla vicenda. Ed, infatti, è risolutiva la considerazione del rapporto, di agevole ricostruzione, tra quanto certificato e quanto previsto dal capitolato speciale quindi, la rilevanza dell’iscrizione per la “gestione di centri di produzione di pasti preconfezionati destinati ad utenze scolastiche” e dell’articolo 7 del capitolato per il quale, il comune “mette a disposizione della Ditta appaltatrice i locali e le attrezzature necessari al funzionamento del servizio”; il che, sostanzia la localizzazione del servizio e la predisposizione dei pasti da parte di imprenditore abilitato alla gestione del centro di cottura. Sul versante dell’effettività, la ricorrente ha poi richiamato la pregressa gestione e per un triennio, dello stesso servizio da parte della controinteressata e tanto esclude l’utilità del richiamo alla classificazione ATECORI rilevante, come espressamente riportato nel certificato, ai soli fini statistici e relativa comunque all’attività svolta nella sede principale, non alla gestione di centri di produzioni anche diversamente allocati.
6.2 Altra questione verte sulla disponibilità di un centro di cottura dalla controinteressata riferito al ristorante - pizzeria ed abilitato “alla produzione di pasti per la refezione scolastica”, il che costituirebbe ulteriore motivo di esclusione per la ragioni già esposte e per non esser, siffatto esercizio, idoneo e strutturato per l’attività richiesta dal servizio. Anche detto profilo non merita positivo riscontro rilevando, per il primo aspetto quanto statuito in sede di scrutinio del primo motivo, quindi la considerazione per la quale nessuna sanzione espulsiva prevede la normativa di gara per il centro di cottura, estraneo ai requisiti di partecipazione, costituente elemento dell’offerta apprezzabile con punteggio e giudizio sintetico corrispondente ai punti assegnati.
7 Dette indicazioni implicherebbero altresì l’illegittima attribuzione alla controinteressata, per tale elemento, del punteggio massimo; un tale esito quindi avrebbe reso probabile l’aggiudicazione alla ricorrente che deduce poi l’esistenza di un’ulteriore causa espulsiva derivante dalla mendacità delle dichiarazioni relative al centro di cottura. Anche siffatti profili vanno disattesi opponendosi agli stessi, da un lato, l’inammissibilità per difetto di interesse perché l’eliminazione del punteggio massimo assegnato non priverebbe la controinteressata della posizione di prima graduata, dall’altro, la considerazione per la quale nessuna previsione di gara supporta il secondo profilo.
8 La ricorrente ha di seguito dedotto, ma in via gradata, la violazione dell’articolo 68 e dell’allegato VIII al d. lgs. 163/2006, quindi l’illegittimità della normativa di gara ove interpretata o interpretabile nel senso di non prescrivere la necessità di un centro di cottura per l’emergenza autorizzato e idoneo alla refezione scolastica. Il motivo deve ritenersi infondato. Ed, infatti, in disparte ogni altra considerazione, le norme riprodotte nello svolgimento del particolare profilo di censura, esaltano elementi che connotano il bene da fornire e/o il servizio da prestare, quindi la necessità che essi compaiano nei documenti di gara, il tutto senza specificazione soprattutto degli effetti, il che richiama l’ampio potere della stazione appaltante di organizzare la gara e di collocare l’elemento in discussione tra quelli da apprezzare, come accaduto nel caso ed in accordo, per altro, con la pacifica acquisizione per la quale l’inserimento tra i requisiti di partecipazione ed a pena di esclusione della disponibilità del centro di cottura equivarrebbe ad introdurre un elemento distorsivo certamente ancor più marcato ove riferibile, come nel caso, a quello di emergenza.
9 Esito parimenti negativo va rassegnato quanto al motivo per il quale, la controinteressata difetterebbe della certificazione di qualità essendo i relativi attestati privi della classificazione EA con specifico richiamo al codice EA 30 identificante il servizio di mensa scolastica e di ristorazione collettiva, quindi alla rilevata scadenza al 10.07.2015 del certificato UNI ISO 9001:2008. Sul punto può convenirsi sicuramente con la tesi esposta dal resistente per la quale la normativa di gara non richiede una certificazione che specifichi la classificazione EA conforme al codice indicato dalla ricorrente, nel mentre e per ogni altro aspetto non può non rilevare la circostanza per la quale la delibera con la quale è stata data la direttiva per bandire la procedura è datata 7.10.2014 e che la determina di indizione è del 03.03.2015, il che implica la vigenza delle innovazioni di cui al D.L. 90/2014 soprattutto sul versante dell’obbligo del soccorso istruttorio.
10 Inammissibile è infine l’ultimo motivo stante l’evidente genericità dell’affermata assenza del riscontro richiesto dall’articolo 48 del d. lgs. 163/2006.
11 Il ricorso va quindi respinto, il che esime dallo scrutinio delle eccezioni poste dal resistente.
12 Le spese seguono, come per legge, la soccombenza per l’ammontare di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione staccata di LA (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 2.500,00 (duemilacinquecento,00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in LA, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016, con l’intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Santino Scudeller, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/02/2016
IL SEGRETARIO