Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/06/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO PALERMO
Seconda Sezione Civile
R.G. n°2217 /2025
VERBALE D'UDIENZA del 09/06/2025 nella causa promossa da
Parte_1
Contro
CP_1
All'udienza del 09/06/2025, alle ore 10,36, chiamato il procedimento indicato in epigrafe, sono comparsi davanti al Giudice dott.ssa Silvia Ingrassia:
− per parte attrice: l'Avv. PLACENTI ANTONINO in sostituzione dell'Avv. CANNIZZARO
VINCENZO.
Nessuno è presente per parte resistente.
L'Avv. Placenti esibisce copia del ricorso notificato, già depositato telematicamente, e insiste nel ricorso.
Il Giudice
dato atto della regolarità della notifica del ricorso a , ne dichiara la contumacia;
Controparte_2 ritenuta la causa matura per la decisione,
dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
All'esito della camera di consiglio, alle ore 12,30, pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Palermo in persona del giudice dott.ssa Silvia Ingrassia, riaperta la camera di consiglio, all'udienza del 9.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella controversia iscritta al n. 2217 del Registro Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025 pendente tra
, nata a [...] il [...] ( ), Parte_2 CodiceFiscale_1 domiciliata in Palermo presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Cannizzaro, con studio in via Belgio, n° 20 che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, nato a [...] il [...] ); Controparte_2 CodiceFiscale_2 resistente contumace
*****
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 21.2.2025, premesso di Parte_2 avere stipulato in data 4.12.2013 un contratto di compravendita con , ha chiesto Controparte_2 all'intestato Tribunale di:
“Dire e dichiarare che con il presente giudizio il ricorrente, come sopra identificato, riconosce la propria sottoscrizione apposta in calce e a margine della suddetta scrittura di compravendita redatta in forma privata in data 04/12/2013.
Accertare giudizialmente le sottoscrizioni del signor come sopra identificato. Controparte_2
Conseguentemente, disporre la trascrizione ex art. 2652 n° 3 del c.c. o ex art 2657 del c.c. della suddetta scrittura privata di compravendita dell'immobile come richiamato in premessa, esonerando il Conservatore dei RR.II. di Palermo da ogni e qualsiasi responsabilità.”
Ritualmente instaurato il contraddittorio, il resistente non si è costituito in giudizio e il Tribunale, all'odierna udienza, dichiarata la contumacia, ha trattenuto la causa in decisone ex art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente.
*****
2 La presente azione va inquadrata nell'ambito dell'art. 216, comma 2, c.p.c., che consente di proporre, in via principale, istanza di verificazione di una scrittura privata qualora la parte che formuli una richiesta simile dimostri di avere un concreto interesse a servirsi del documento come prova legale in un diverso processo, ovvero dimostri di aver interesse ad ottenere un titolo idoneo alla trascrizione od all'iscrizione ipotecaria ai sensi degli artt. 2657, 2835 c.c. (cfr. tra le altre Cass. n. 5910/1988; Cass. n.
5424/1981).
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato di avere interesse Parte_2 all'accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni apposte da lei stessa e da CP
ad una scrittura privata mediante la quale le parti dell'odierno giudizio hanno provveduto alla
[...] vendita di un immobile.
E considerato che, a mente dell'art. 2643, n. 1, c.c., i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili rientrano tra gli atti soggetti a trascrizione, la domanda qui proposta trova fondamento nell'art. 216, comma 2, c.p.c., coordinato con l'art. 2657 c.c., norma quest'ultima che espressamente condiziona la possibilità di ottenere la trascrizione di una scrittura privata all'esistenza di una sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente.
Posto che le sottoscrizioni apposte alla scrittura privata di cui si tratta (v. doc. “compravendita” allegato al ricorso) non risultano autenticate, la ricorrente ha quindi, indubbiamente, interesse a chiedere l'accertamento giudiziale della loro autenticità (v. anche Cass., n. 2033/1996).
Ciò detto, la domanda merita accoglimento.
Con la scrittura privata in esame, ha trasferito a la piena Controparte_2 Parte_2 proprietà di un locale posto al piano terra di un edificio sito in Palermo in via Carini, n° 22 (identificato al Catasto del Comune di Palermo al foglio 126, particella 150, sub 4 categoria C/1 con una rendita catastale di euro 922,00), dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 30.000,00.
Ebbene, la scrittura in verifica, datata 4.12.2013, in quanto atto di compravendita, possiede in astratto i requisiti per la sua trascrizione ai sensi dell'art. 2643, n. 1, c.c. e la sottoscrizione delle parti deve considerarsi autentica, avendo la ricorrente espressamente riconosciuto la sottoscrizione apposta in calce e a margine della stessa e non avendo il resistente (rimasto contumace) Controparte_2 contestato alcunché, dovendosi rammentare al riguardo che l'art. 215, comma 1 n. 1, c.p.c., in deroga ai principi generali, pone uno specifico onere di contestazione e considera riconosciuta la scrittura privata prodotta contro la parte che sia rimasta contumace.
Per tali ragioni, la domanda così proposta merita accoglimento.
Eseguito l'accertamento giudiziale delle sottoscrizioni apposte alla scrittura privata in commento, la ricorrente potrà dunque provvedere alla sua trascrizione ex art. 2657 c.c., non essendo, a tal fine, necessario un apposito ordine giudiziale alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari e non essendo, poi, pertinente il richiamo normativo operato dalla ricorrente all'art. 2652 n. 3 c.c., non avendo
3 ella dimostrato di aver provveduto alla trascrizione della presente domanda.
*****
In considerazione del contegno di parte resistente e in assenza di una richiesta in tal senso svolta dalla ricorrente, non va adottata alcuna statuizione in ordine alla condanna alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
ACCERTA come vere e autentiche le sottoscrizioni apposte da e da Parte_2 [...]
alla scrittura privata di “compravendita” del 4.12.2013, a mezzo della quale CP CP
, nato a [...] il [...] ( ), ha trasferito a
[...] CodiceFiscale_2 Parte_2
nata a [...] il [...] ( ), la piena proprietà di un locale
[...] CodiceFiscale_1 posto al piano terra di un edificio sito in Palermo via Carini, n° 22 (identificato al Catasto del Comune di Palermo al foglio 126, particella 150, sub 4 categoria C/1 con una rendita catastale di euro 922,00), dietro il pagamento di un corrispettivo pari ad € 30.000,00;
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Palermo il 9.6.2025.
Il Giudice
Silvia Ingrassia
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