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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1589 del R.G.A.C. dell'anno 2015, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 181/2015 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 5 febbraio
2015, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1
alla Via G. Casalinuovo, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Jole Le Pera che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2
alla Via Acri n. 81, presso lo studio dell'Avv. Angela La Gamma che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza, così decidere: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di competenza del Giudice di Pace di Catanzaro in favore del Tribunale di Catanzaro;
subordinatamente in via pregiudiziale, dichiarare la nullità e/o illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c sia sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti, sia sotto il profilo dell'ultrapetizione, per tutte le ragioni indicate nel corpo del presente atto e, in accoglimento dello spiegato appello:
NEL MERITO: 1) rigettare tutte le domande spiegate dal poiché assolutamente infondate in fatto ed CP_1
in diritto e comunque non provate;
2) accertare che la costruzione dell'opera muraria per cui è causa è stata determinata dall'incremento di quota dell'originario piano di campagna effettuato dal sig. nella CP_1
propria qualità di proprietario del fondo superiore;
3) conseguentemente dichiarare quest'ultimo tenuto a sopportare per intero la relativa spesa, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 887 cc;
4) accertare che il muro di cui trattasi non si eleva al di sopra del piano di campagna del fondo di proprietà del sig. e conseguentemente, dichiarare la non dovutezza in capo al sig. CP_1
di alcuna somma nei confronti di quest'ultimo; Pt_1
5) nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere meritevoli di accoglimento le richieste di controparte, rigettare le medesime siccome formulate in ordine al quantum debeatur poiché non supportate da prova specifica comprovante l'effettiva spesa sostenuta e, subordinatamente, rideterminarle in via equitativa secondo i termini di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
PER L'APPELLATO: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'atto di appello inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi su evidenziati;
2) rigettare la richiesta di sospensione di provvisorietà della sentenza n. 181/2015 in quanto inesistenti sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora;
3) nel merito, rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi suddetti;
4) con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi al procuratore costituito ex artt. 93
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 30 gennaio 2013, citava in giudizio Controparte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro deducendo che nel mese di agosto Parte_1 dell'anno 2010, “sulla base di accordi pregressi”, le parti realizzavano un muro di sostegno posto sul confine della relative proprietà, la cui costruzione - terminata il successivo mese di settembre - si era resa necessaria per evitare il cedimento del terreno dell'attore ed eliminare il dislivello venutosi a creare tra i rispettivi terreni a seguito di alcuni lavori di sbancamento effettuati dal convenuto.
Esponeva, altresì, che la costruzione dell'opera – “affidata all'impresa edile facente capo all'ingegnere ”– aveva richiesto, sulla base del computo metrico elaborato Testimone_1
RGAC n. 1589/2015 Pag. 2 dall'ingegnere , un esborso di complessivi € 4.000,00 interamente Persona_1 corrisposti dall'attore.
Rappresentava, infatti, di aver provveduto non solo al pagamento di € 2.000,00 “nella convinzione di dover sopportare metà delle spese”, quanto di aver anticipato – a titolo di amicizia - la quota di spettanza del convenuto, poiché versava in una situazione di difficoltà economica. Quota che, tuttavia, il rifiutava di corrispondere negando il proprio obbligo Pt_1
alla partecipazione delle spese.
Chiedeva, pertanto, che l'odierno convenuto venisse condannato ai sensi dell'art. 887 c.c. alla restituzione dell'intero importo di € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'esecuzione dei lavori sino al soddisfo ed al risarcimento del danno subito dall'attore, da determinarsi in via equitativa, atteso che la realizzazione dell'opera si era resa necessaria -non solo allo scopo di dividere le rispettive proprietà – quanto al fine di eliminare il dislivello venutosi a creare tra i terreni a seguito dello sbancamento eseguito dal convenuto ed evitare il cedimento del terreno dell'attore.
1.2. Costituitosi in giudizio, impugnava e contestava la fondatezza in fatto Parte_1
ed in diritto delle domande attoree.
Deduceva, in particolare:
- che le odierne parti in causa – dopo esser divenuti assegnatari nell'anno 2000 dei lotti di terreno in questione in forza del piano per l'edilizia economica e popolare adottato dal Comune di Simeri Crichi – avevano stipulato col medesimo ente locale “apposita convenzione, nella quale venivano determinate tra l'altro, le caratteristiche costruttive e tipologiche cui i realizzandi fabbricati avrebbero dovuto conformarsi”;
- che i progetti prevedevano, altresì, - “in ottemperanza alle prescrizioni urbanistiche individuate dal nel piano di fabbricazione dell'area c.d. P.E.E.P. nonché della CP_2 convenzione stipulata dalle parti” - la realizzazione di un muro divisorio tra le rispettive proprietà di altezza pari a mt. 0,80 e recinzione metallica di mt. 100;
-che terminata la costruzione della propria abitazione “nel pieno rispetto di quanto statuito dalla convenzione”, il convenuto provvedeva a riportare il terreno antistante al livello del lotto di proprietà del sig. , il quale nell'anno 2005 avviava a sua volta lavori di sbancamento per CP_1 la realizzazione di un fabbricato;
lavori che, tuttavia, venivano interrotti “a causa del rinvenimento, nel corso dell'escavazione, di una falda acquifera e del contestuale danneggiamento di parte della tubazione della rete fognante defluente al di sotto del terreno interessato dall'attività”;
RGAC n. 1589/2015 Pag. 3 - che al fine di ovviare a tali problematiche, l'attore variava il progetto originario prevedendo la bonifica della falda acquifera sottostante e la realizzazione del fabbricato in posizione sopraelevata rispetto al piano del terreno;
- che, alla luce di ciò, il dislivello artificiale tra i due terreni si era venuto a creare non già a seguito dello sbancamento effettuato dal per la costruzione della propria abitazione, Pt_1 ma in conseguenza della bonifica idraulica dell'area interessata dalla costruzione del fabbricato dell'attore;
- che nonostante le opere di bonifica ed il conseguente innalzamento del livello del terreno, tra i due lotti si era creato solamente un “leggero declivio” che avrebbe consentito la realizzazione del previsto muro divisorio di 80 cm;
tuttavia, l'attore – senza preavviso alcuno – dopo aver realizzato un muro in cemento armato di mt. 1,60, aveva provveduto a riempire “abusivamente” il dislivello con del pietrisco “all'evidente scopo di pareggiare l'area antistante alla propria abitazione per migliorarne la fruizione (…).In tal modo, quello che in origine era stato progettato come muro divisorio tra le due proprietà divenuta muro di sostegno”;
- che tra le parti, non solo non vi era mai stato alcun accordo pregresso avente ad oggetto la costruzione del suddetto manufatto, quanto il non aveva mai acconsentito alla sua Pt_1
edificazione, atteso che il muro era stato realizzato in difformità dal progetto originario, invadendo parte del terreno del convenuto e limitando la visuale di quest'ultimo;
- che, dal punto di vista strutturale, il muro in questione era di altezza inferiore ai tre metri e non presentava, pertanto, le caratteristiche di muro di cinta, bensì di contenimento, stabilite dall'art. 886 c.c. sicché non poteva trovare applicazione al caso di specie la norma citata, avendo questa natura eccezionale e, in quanto tale, non suscettibile di applicazione analogica;
- che, dunque, nulla era dovuto dal convenuto, stante l'infondatezza della domanda attorea, peraltro non supportata da alcuna prova specifica tanto nell'an che nel quantum: ed infatti,
l'attore -che aveva autonomamente commissionato il computo metrico estimativo - non aveva allegato a fondamento della domanda alcuna fattura emessa dalla ditta che aveva eseguito i lavori, né aveva valore probatorio la dichiarazione scritta dal direttore tecnico dei lavori.
Fatte tali premesse, concludeva chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
1.2. Istruita la causa mediante prova testimoniale, il Giudice di Pace di Catanzaro pronunciava in data 5 febbraio 2015 la sentenza n. 181/2015 con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre Parte_1
interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo e alle spese processuali. Dichiarava, altresì, la sentenza immediatamente esecutiva.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 4 1.3. La citata sentenza veniva impugnata da , il quale proponeva i seguenti Parte_1
motivi di appello:
1) incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale di
Catanzaro determinata dalla proposizione, sia da parte dell'attore che del convenuto, delle domande di accertamento delle cause che avevano determinato il dislivello tra i beni immobili in questione;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi sia sulla domanda attorea di accertamento delle responsabilità e/o delle cause che avevano cagionato il dislivello tra i fondi confinanti, sia sulla domanda proposta dal convenuto di accertamento della natura del muro di cinta, che sulla nullità del contratto verbale intercorso tra le parti eccepita dal Pt_1
3) violazione del divieto di ultra-petizione stabilito dal citato art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di Pace di Catanzaro condannato il convenuto al pagamento della metà delle spese relative alla edificazione del muro sulla base della esistenza – ritenuta erroneamente provata - di un accordo verbale tra le parti;
4) erroneità nel merito della decisione sia in ordine alle domande ritenute assorbite, che all'an
- per quel che concerneva la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie - che al quantum debeatur.
In via istruttoria, reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di primo grado e di CTU.
Rassegnava, dunque, le proprie conclusioni come sopra riportate.
1.4. Con ricorso ex art. 351 co. 2 c.p.c., depositato il 7 aprile 2015, invocava Parte_1
la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
Il Giudice all'epoca titolare del ruolo, con decreto del 24 aprile 2015 - stante l'assenza dei requisiti per la concessione della sospensione inaudita altera parte - fissava per la trattazione congiunta dell'istanza di sospensione e dell'appello l'udienza del 21 maggio 2015.
1.5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
– nel resistere al gravame - eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, censurava la fondatezza in fatto ed in diritto sia dei motivi di appello che di quelli posti a fondamento dell'istanza di sospensione.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto del gravame e rassegnando le conclusioni, come sopra riportate.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 5 1.6. All'esito della prima udienza di comparizione del 21 maggio 2015 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta e con provvedimento separato, rigettava il ricorso ex art. 351 co. 2 c.p.c. proposto dal e rinviava per la trattazione del giudizio di merito all'udienza Pt_1 dell'8 febbraio 2016.
Disposta alla predetta udienza l'acquisizione del fascicolo di primo grado, nel corso del giudizio l'appellante provvedeva a depositare sia la comunicazione del procedimento amministrativo che la conseguente ordinanza con la quale il ingiungeva alle odierne Controparte_3
parti in causa la demolizione del muro in questione, in quanto abusivamente realizzato.
1.7. Precisate le conclusioni, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente
Magistrato in data 11 gennaio 2022 che, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, tratteneva la causa in decisione, giusto provvedimento del 26 luglio 2024 emesso all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve scrutinarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da per violazione dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Quantunque, infatti, si tratti di un'eccezione proposta da parte appellata, essa si pone – sia da un punto di vista logico che giuridico – preliminare a tutti i motivi di appello, essendo afferente all'ammissibilità dello stesso gravame.
L'eccezione è infondata.
Con la riforma del 2012 operata con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto
2012, n. 143, il Legislatore ha ridefinito il contenuto dell'atto di appello, sostituendo all'esposizione sommaria dei fatti quella dell'esatta indicazione delle parti della sentenza appellata, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La motivazione dell'atto di appello è richiesta a pena di inammissibilità dello stesso e la sua assenza preclude l'esame nel merito.
La specificità dei motivi non deve, tuttavia, essere intesa in senso rigido o formalistico, nel senso che non si chiede una sorta di elaborazione di progetto di sentenza, essendo sufficiente un'esposizione chiara e puntuale, che consenta di delimitare il perimetro del proposto gravame.
In tal senso si esprime la Corte di Cassazione che, in una pronuncia piuttosto recente, afferma che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea
RGAC n. 1589/2015 Pag. 6 ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
E ancora, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Facendo applicazione dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che parte appellante, nel censurare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, si sia attenuta alle statuizioni della norma, nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità: ed invero dall'esame complessivo dell'atto di gravame è agevole evincere che lo stesso - per nulla generico o limitato alla semplice enunciazione dei vizi della sentenza impugnata – indica, con più che sufficiente chiarezza, precisione, accuratezza e specificità, le parti del provvedimento gravato e i motivi di doglianza, con esplicazione delle argomentazione sulle ragioni di dissenso dell'appellante rispetto al convincimento espresso dal primo giudice.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato ammissibile.
3. Deve, invece, essere disatteso – in quanto inammissibile, oltre che infondato - il primo motivo di appello con il quale eccepisce il difetto di incompetenza per materia e per Parte_1
valore del Giudice di Pace di Catanzaro.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c. - nella formulazione antecedente alla modifica operata dal D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. applicabile ratione temporis alla presente impugnazione in quanto incardinata nell'anno 2015 – l'incompetenza per materia, per valore e per territorio deve essere eccepita a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (comma
1), ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (comma 3).
Da ciò consegue che il superamento di tali sbarramenti temporali comporta il definitivo radicamento della controversia dinnanzi al giudice adito.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 7 Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi che il difetto di competenza lamentato dall'odierno appellante non solo non è stato sollevato d'ufficio dal Giudice di Pace di Catanzaro alla prima udienza di trattazione, quanto non è stato eccepito dal nel giudizio di primo grado al Pt_1 momento della sua costituzione avvenuta all'udienza di prima comparizione del 13 febbraio
2013 mediante deposito della comparsa costitutiva e del fascicolo di parte (cfr. verbale di udienza del 13.02.2013).
Da ciò consegue che il difetto di competenza per materia e per valore sollevato per la prima volta in grado di appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'eccezione è, in ogni caso, infondata atteso che – per come rilevato dallo stesso giudice di prime cure - “la presente lite attiene all'adempimento di una precisa obbligazione tra le parti, vale a dire ad un accordo verbale di pagamento delle spese del muro di contenimento tra le rispettive proprietà” di importo pari a complessivi € 4.000,00 e non già al rapporto tra beni immobili a dislivello.
4. Infondate sono, altresì, le censure poste dall'odierna parte appellante a fondamento del secondo motivo di gravame afferente alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sia sotto il profilo della omessa pronuncia che di ultra petita. Censure che, dunque, non possono essere in alcun modo condivise.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 112 c.p.c. statuisce espressamente che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
La norma trova la sua ratio nel principio dispositivo, in base al quale i limiti oggettivi e soggettivi della domanda sono fissati dalle parti. In forza di detto principio è, dunque, sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum con la conseguenza che, qualora la decisione ecceda quanto richiesto dalle parti, questa sarà affetta da vizio di ultra-petizione, qualora, invece, muti il petitum o la causa petendi, risulterà viziata da extra petizione.
In entrambe le ipotesi, la sentenza sarà affetta da nullità che si converte in motivo di gravame ex art. 161, non rilevabile, quindi, d'ufficio dal giudice d'appello e sanabile solo con il passaggio in giudicato della decisione.
Trasfondendo i richiamati principi nel caso di specie, non può non rilevarsi come il Giudice di prime cure non sia certamente incorso in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
4.1. Come sopra evidenziato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
non propone alcuna domanda di accertamento delle cause che hanno determinato il CP_4
dislivello tra i fondi di rispettiva proprietà, bensì chiede la condanna di alla Controparte_5
RGAC n. 1589/2015 Pag. 8 restituzione della somma di € 4.000,00 in forza di un accordo verbale esistente tra le parti avente ad oggetto la costruzione del manufatto posto sul confine dei fondi.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di Pace non è, dunque, incorso in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sotto il profilo dell'omessa pronuncia, atteso che allo stesso non era demandato alcun accertamento delle responsabilità sulle cause del dislivello venutosi a creare tra i due fondi e sulla conseguente natura del manufatto realizzato al confine tra i medesimi.
4.2. Né sono condivisibili le doglianze relative alla violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'ultra petizione, per aver il Giudice di Pace condannato l'odierno appellante al pagamento della metà della somma richiesta dall'attore, pari ad € 2.000,00, in luogo dell'intero importo richiesto da quest'ultimo di € 4.000,00.
Ed invero, il Giudice di prime cure, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, non risulta aver travalicato in alcun modo i limiti della stessa, avendo basato la propria decisione sulla ritenuta esistenza di un accordo verbale con il quale le parti avrebbero concordato la ripartizione dei costi per la costruzione dell'opera muraria. Accordo che, ad avviso del giudicante, non poteva poi essere disatteso dallo stesso attore, chiedendo il pagamento dell'intero importo.
Nei limiti della domanda proposta, il giudice di prime cure ha, pertanto, condannato l'odierno appellante al pagamento della metà della somma richiesta dal sulla base del suddetto CP_1
accordo verbale.
5. Venendo all'esame degli ulteriori motivi di appello afferenti al merito del gravame, il
Tribunale ritiene che le censure mosse dall'odierno appellante alla sentenza impugnata sono fondate e meritevoli di accoglimento.
deduce, in particolare, l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice Parte_1
di prime cure – ritenute assorbite tutte le ulteriori domande - accoglie quella attorea sul presupposto della provata esistenza tra le parti di un contratto verbale avente ad oggetto la realizzazione del muro posto sul confine delle rispettive proprietà.
5.1. Occorre preliminarmente evidenziare che nessun rilievo dirimente riveste ai fini della decisione la natura del manufatto, così come irrilevante è la difformità dell'opera realizzata rispetto al progetto originario, riscontrata dal Comune di Simeri Crichi che ha, invero, emesso ordinanza di demolizione a carico sia dell'appellante che dell'appellato.
Giova osservare, al riguardo che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nelle controversie tra proprietari di fondi vicini, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto tra pubblica amministrazione e
RGAC n. 1589/2015 Pag. 9 privato, senza estendersi ai rapporti tra proprietari, sicché sotto il profilo strettamente civilistico
è irrilevante che l'opera sia stata realizzata in assenza o in difformità della licenza o della concessione edilizia (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1837/2024 del 26.04.2024)
Ebbene, nel caso di specie, il sopravvenuto ordine di demolizione ingiunto dal CP_3
Simeri Crichi alle odierne parti in causa per violazione dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, costituisce circostanza del tutto irrilevante ai fini della decisione, giacché – come sopra ampiamente esposto – l'oggetto del giudizio non attiene al rapporto tra fondi limitrofi a dislivello, né tanto meno è volto all'accertamento della realizzazione del manufatto in difformità dal titolo abilitativo, vertendo questo sull'accertamento dell'esistenza di un contratto stipulato oralmente dalle odierne parti in causa e sul conseguente adempimento della obbligazione che da esso deriva.
5.2. Da ciò consegue, altresì, che anche la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte appellante deve essere respinta, essendo questa volta all'accertamento dello stato dei luoghi e della natura del manufatto.
5.3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le argomentazioni offerte dall'appellante circa l'errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dell'accordo verbale siano condivisibili.
Il Giudice di Pace accoglie – seppur nei limiti sopra detti – la domanda proposta da CP_1
sul presupposto che “le emergenze processuali consentono di ritenere che la
[...]
realizzazione del muro di contenimento tra i fondi di proprietà delle odierne parti in causa sia avvenuta con l'accordo espresso dalle parti” e trae la fonte del proprio convincimento dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, e che avrebbero Persona_1 Testimone_1 confermato l'esistenza tra le parti di un accordo verbale, nonché dal riconoscimento dello stesso ad opera del convenuto mediante note scritte datate 19 giugno 2014.
Orbene, in via del tutto assorbente su tutte le ulteriori questioni, questo Giudice ritiene che le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata abbiano colto nel segno, atteso che da un attento esame delle risultanze istruttorie non emerge la prova della sussistenza di un contratto verbalmente stipulato da e avente ad oggetto la costruzione Parte_1 Controparte_1
di quella specifica opera, avuto riguardo anche ai costi necessari per la sua edificazione.
Ed invero, nelle note scritte del 19 giugno 2014 richiamate nella sentenza impugnata – diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure - il convenuto, lungi dal riconoscere l'esistenza di un accordo con l'attore, contesta di aver prestato il proprio consenso all'opera realizzata dal , asserendo invece che “i presunti accordi pregressi tra le parti CP_1
RGAC n. 1589/2015 Pag. 10 (…) afferivano alla realizzazione di un muretto divisorio tra le due proprietà” conforme alle prescrizioni imposte dal Comune di Simeri Crichi “e non di certo di un muro in cemento armato eretto a contenimento del terrapieno artificialmente creato da parte attrice”.
A fronte di tale specifica contestazione, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio, avendo omesso di dimostrare l'esistenza di detto accordo verbale.
Né tanto meno le prove testimoniali assunte in corso di causa consentono di ritenere provata la sua orale stipulazione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nessun rilievo dirimente può desumersi dalla deposizione del teste , il quale - quantunque confermi la Testimone_2 circostanza di cui al capitolo 2 (vale a dire se era vero che il era d'accordo sulla Pt_1 realizzazione del muro), per aver personalmente “partecipato ad un incontro, durante il quale ci si è accordati per la redazione di un computo metrico”, nulla riferisce in ordine al presunto accordo intercorso tra le parti, sia sotto il profilo temporale che in merito al contenuto dello stesso. Accordo che, in base alla ricostruzione dei fatti operata dall'attore, deve aver necessariamente preceduto sia l'elaborazione del computo metrico che la realizzazione dell'opera in questione, posto che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il CP_1 deduce che “sulla base di accordi pregressi” le parti realizzavano tra l'agosto ed il settembre dell'anno 2010 un muro di sostegno posto sul confine della relative proprietà, la cui costruzione si era resa necessaria per evitare il cedimento del terreno dell'attore ed eliminare il dislivello venutosi a creare, a seguito di alcuni lavori di sbancamento effettuati dal convenuto, tra i rispettivi terreni.
A ciò deve aggiungersi che il teste, nel rispondere alla domanda di controparte, precisa che “il
era d'accordo per la generica realizzazione di un muro di separazione tra le Pt_1 proprietà”, non avendo le parti neppure “discusso delle dimensioni”.
Alla luce di quanto sopra, detta prova testimoniale non può che ritenersi del tutto inidonea a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale, potendosi da essa tutt'al più evincere la comune intenzione delle parti di realizzare un manufatto divisorio.
Parimenti non dirimente è l'elaborazione del computo metrico ad opera del medesimo teste escusso, giacché emerge ictu oculi che tale documento riversato in atti è datato 7 febbraio 2012 ed è, dunque, successivo di circa due anni rispetto alla realizzazione dell'opera avvenuta tra il mese di agosto e quello di settembre dell'anno 2010.
Diversamente da quanto rilevato dal Giudice di prime cure, la prova dell'esistenza dell'accordo
– anche sotto il profilo dei costi necessari per la costruzione del muro – non può desumersi
RGAC n. 1589/2015 Pag. 11 neppure dalle dichiarazioni del secondo teste escusso, questi, infatti, Testimone_1 contrariamente a quanto evidenziato dal Giudice di Pace, non ha riferito che il “ha Pt_1 presenziato alla edificazione ed ha collaborato fattivamente nella realizzazione dello stesso”
(cfr. sentenza impugnata) ma di “aver visto il durante la costruzione del muro, anzi Pt_1
ricordo che una volta, sopraggiunsi appena dopo che egli aveva parlato con gli operai criticando le modalità di realizzazione del muro, in particolare l'altezza” (cfr. verbale di udienza del 23.04.2014).
Dette dichiarazioni, dunque, non solo non consentono di ritenere raggiunta la prova relativa alla stipulazione di un contratto verbale, ma smentiscono la ricostruzione dei fatti operata dal
Giudice di prime cure.
A tale carenza di prova si aggiunge la mancata dimostrazione da parte dell'attore dell'avvenuto pagamento della somma di denaro: il Giudice di pace erra, infatti, nel ritenere provata “alla luce degli elementi sopra evidenziati, (…) l'esistenza di un accordo verbale tra le parti nei termini del pagamento della realizzazione del muro dedotto in citazione in ragione della metà per ciascuno dei proprietari confinanti”, dal momento che nessuno dei testi riferisce alcunché in merito al contenuto dell'accordo, anche sotto il profilo del pagamento del prezzo. Né tale prova può evincersi dalle dichiarazioni del teste giacché egli, benché riferisca che il Tes_1 CP_1 ha corrisposto la somma di € 4.391,00 per la costruzione del manufatto, precisa che “questa cifra era compresa all'interno delle somme corrisposte per l'esecuzione di lavori all'interno della villetta”.
Inoltre, l'odierno appellato – nel formulare domanda di restituzione dell'importo asseritamente anticipato – non fornisce alcuna prova del pagamento dei costi sopportati per la costruzione dell'opera.
Il , infatti, a fronte della specifica contestazione mossa dal convenuto, non assolve CP_1
affatto al proprio onere probatorio, avendo del tutto omesso di offrire idonea prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva ed integrale sopportazione dei costi legati all'opera muraria, quale la fattura rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori e la modalità di pagamento degli stessi.
Conclusivamente, atteso che dall'istruttoria della causa non emerge né la conclusione tra le parti di un accordo verbale, mancante dei necessari requisiti afferenti alla volontà ed all'oggetto del contratto, né l'effettivo esborso dei costi di cui l'attore chiede il rimborso, il Tribunale -in accoglimento dei suddetti motivi di appello proposti da ed assorbiti quelli Parte_1
ulteriormente proposti – annulla la sentenza impugnata.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 12 6. Alla luce del complessivo esito del giudizio e della peculiarità delle questioni trattate, il
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa Elais
Mellace, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 181/2015 del 5 febbraio 2015, depositata in data
13 febbraio 2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 30 marzo 2015
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
RGAC n. 1589/2015 Pag. 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elais Mellace ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1589 del R.G.A.C. dell'anno 2015, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 181/2015 emessa dal Giudice di Pace di Catanzaro in data 5 febbraio
2015, vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Parte_1 C.F._1
alla Via G. Casalinuovo, n. 11, presso lo studio dell'Avv. Jole Le Pera che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro, Controparte_1 C.F._2
alla Via Acri n. 81, presso lo studio dell'Avv. Angela La Gamma che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione di primo grado;
APPELLATO
CONCLUSIONI
PER L'APPELLANTE: “Voglia l'adito Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, in riforma dell'impugnata sentenza, così decidere: in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di competenza del Giudice di Pace di Catanzaro in favore del Tribunale di Catanzaro;
subordinatamente in via pregiudiziale, dichiarare la nullità e/o illegittimità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 112 c.p.c sia sotto il profilo dell'omessa pronuncia sulle domande proposte dalle parti, sia sotto il profilo dell'ultrapetizione, per tutte le ragioni indicate nel corpo del presente atto e, in accoglimento dello spiegato appello:
NEL MERITO: 1) rigettare tutte le domande spiegate dal poiché assolutamente infondate in fatto ed CP_1
in diritto e comunque non provate;
2) accertare che la costruzione dell'opera muraria per cui è causa è stata determinata dall'incremento di quota dell'originario piano di campagna effettuato dal sig. nella CP_1
propria qualità di proprietario del fondo superiore;
3) conseguentemente dichiarare quest'ultimo tenuto a sopportare per intero la relativa spesa, in ossequio al disposto normativo di cui all'art. 887 cc;
4) accertare che il muro di cui trattasi non si eleva al di sopra del piano di campagna del fondo di proprietà del sig. e conseguentemente, dichiarare la non dovutezza in capo al sig. CP_1
di alcuna somma nei confronti di quest'ultimo; Pt_1
5) nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale dovesse ritenere meritevoli di accoglimento le richieste di controparte, rigettare le medesime siccome formulate in ordine al quantum debeatur poiché non supportate da prova specifica comprovante l'effettiva spesa sostenuta e, subordinatamente, rideterminarle in via equitativa secondo i termini di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
PER L'APPELLATO: “1) in via preliminare, accertare e dichiarare l'atto di appello inammissibile ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi su evidenziati;
2) rigettare la richiesta di sospensione di provvisorietà della sentenza n. 181/2015 in quanto inesistenti sia il fumus bonis iuris che il periculum in mora;
3) nel merito, rigettare l'atto di appello in quanto infondato in fatto ed in diritto per i motivi suddetti;
4) con vittoria di spese ed onorari di causa da distrarsi al procuratore costituito ex artt. 93
c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione depositato in data 30 gennaio 2013, citava in giudizio Controparte_1
dinnanzi al Giudice di Pace di Catanzaro deducendo che nel mese di agosto Parte_1 dell'anno 2010, “sulla base di accordi pregressi”, le parti realizzavano un muro di sostegno posto sul confine della relative proprietà, la cui costruzione - terminata il successivo mese di settembre - si era resa necessaria per evitare il cedimento del terreno dell'attore ed eliminare il dislivello venutosi a creare tra i rispettivi terreni a seguito di alcuni lavori di sbancamento effettuati dal convenuto.
Esponeva, altresì, che la costruzione dell'opera – “affidata all'impresa edile facente capo all'ingegnere ”– aveva richiesto, sulla base del computo metrico elaborato Testimone_1
RGAC n. 1589/2015 Pag. 2 dall'ingegnere , un esborso di complessivi € 4.000,00 interamente Persona_1 corrisposti dall'attore.
Rappresentava, infatti, di aver provveduto non solo al pagamento di € 2.000,00 “nella convinzione di dover sopportare metà delle spese”, quanto di aver anticipato – a titolo di amicizia - la quota di spettanza del convenuto, poiché versava in una situazione di difficoltà economica. Quota che, tuttavia, il rifiutava di corrispondere negando il proprio obbligo Pt_1
alla partecipazione delle spese.
Chiedeva, pertanto, che l'odierno convenuto venisse condannato ai sensi dell'art. 887 c.c. alla restituzione dell'intero importo di € 4.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'esecuzione dei lavori sino al soddisfo ed al risarcimento del danno subito dall'attore, da determinarsi in via equitativa, atteso che la realizzazione dell'opera si era resa necessaria -non solo allo scopo di dividere le rispettive proprietà – quanto al fine di eliminare il dislivello venutosi a creare tra i terreni a seguito dello sbancamento eseguito dal convenuto ed evitare il cedimento del terreno dell'attore.
1.2. Costituitosi in giudizio, impugnava e contestava la fondatezza in fatto Parte_1
ed in diritto delle domande attoree.
Deduceva, in particolare:
- che le odierne parti in causa – dopo esser divenuti assegnatari nell'anno 2000 dei lotti di terreno in questione in forza del piano per l'edilizia economica e popolare adottato dal Comune di Simeri Crichi – avevano stipulato col medesimo ente locale “apposita convenzione, nella quale venivano determinate tra l'altro, le caratteristiche costruttive e tipologiche cui i realizzandi fabbricati avrebbero dovuto conformarsi”;
- che i progetti prevedevano, altresì, - “in ottemperanza alle prescrizioni urbanistiche individuate dal nel piano di fabbricazione dell'area c.d. P.E.E.P. nonché della CP_2 convenzione stipulata dalle parti” - la realizzazione di un muro divisorio tra le rispettive proprietà di altezza pari a mt. 0,80 e recinzione metallica di mt. 100;
-che terminata la costruzione della propria abitazione “nel pieno rispetto di quanto statuito dalla convenzione”, il convenuto provvedeva a riportare il terreno antistante al livello del lotto di proprietà del sig. , il quale nell'anno 2005 avviava a sua volta lavori di sbancamento per CP_1 la realizzazione di un fabbricato;
lavori che, tuttavia, venivano interrotti “a causa del rinvenimento, nel corso dell'escavazione, di una falda acquifera e del contestuale danneggiamento di parte della tubazione della rete fognante defluente al di sotto del terreno interessato dall'attività”;
RGAC n. 1589/2015 Pag. 3 - che al fine di ovviare a tali problematiche, l'attore variava il progetto originario prevedendo la bonifica della falda acquifera sottostante e la realizzazione del fabbricato in posizione sopraelevata rispetto al piano del terreno;
- che, alla luce di ciò, il dislivello artificiale tra i due terreni si era venuto a creare non già a seguito dello sbancamento effettuato dal per la costruzione della propria abitazione, Pt_1 ma in conseguenza della bonifica idraulica dell'area interessata dalla costruzione del fabbricato dell'attore;
- che nonostante le opere di bonifica ed il conseguente innalzamento del livello del terreno, tra i due lotti si era creato solamente un “leggero declivio” che avrebbe consentito la realizzazione del previsto muro divisorio di 80 cm;
tuttavia, l'attore – senza preavviso alcuno – dopo aver realizzato un muro in cemento armato di mt. 1,60, aveva provveduto a riempire “abusivamente” il dislivello con del pietrisco “all'evidente scopo di pareggiare l'area antistante alla propria abitazione per migliorarne la fruizione (…).In tal modo, quello che in origine era stato progettato come muro divisorio tra le due proprietà divenuta muro di sostegno”;
- che tra le parti, non solo non vi era mai stato alcun accordo pregresso avente ad oggetto la costruzione del suddetto manufatto, quanto il non aveva mai acconsentito alla sua Pt_1
edificazione, atteso che il muro era stato realizzato in difformità dal progetto originario, invadendo parte del terreno del convenuto e limitando la visuale di quest'ultimo;
- che, dal punto di vista strutturale, il muro in questione era di altezza inferiore ai tre metri e non presentava, pertanto, le caratteristiche di muro di cinta, bensì di contenimento, stabilite dall'art. 886 c.c. sicché non poteva trovare applicazione al caso di specie la norma citata, avendo questa natura eccezionale e, in quanto tale, non suscettibile di applicazione analogica;
- che, dunque, nulla era dovuto dal convenuto, stante l'infondatezza della domanda attorea, peraltro non supportata da alcuna prova specifica tanto nell'an che nel quantum: ed infatti,
l'attore -che aveva autonomamente commissionato il computo metrico estimativo - non aveva allegato a fondamento della domanda alcuna fattura emessa dalla ditta che aveva eseguito i lavori, né aveva valore probatorio la dichiarazione scritta dal direttore tecnico dei lavori.
Fatte tali premesse, concludeva chiedendo il rigetto delle avverse pretese.
1.2. Istruita la causa mediante prova testimoniale, il Giudice di Pace di Catanzaro pronunciava in data 5 febbraio 2015 la sentenza n. 181/2015 con la quale accoglieva la domanda attorea e, per l'effetto, condannava al pagamento della somma di € 2.000,00, oltre Parte_1
interessi di legge dalla domanda sino al soddisfo e alle spese processuali. Dichiarava, altresì, la sentenza immediatamente esecutiva.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 4 1.3. La citata sentenza veniva impugnata da , il quale proponeva i seguenti Parte_1
motivi di appello:
1) incompetenza per materia e per valore del Giudice di Pace in favore del Tribunale di
Catanzaro determinata dalla proposizione, sia da parte dell'attore che del convenuto, delle domande di accertamento delle cause che avevano determinato il dislivello tra i beni immobili in questione;
2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di Pace omesso di pronunciarsi sia sulla domanda attorea di accertamento delle responsabilità e/o delle cause che avevano cagionato il dislivello tra i fondi confinanti, sia sulla domanda proposta dal convenuto di accertamento della natura del muro di cinta, che sulla nullità del contratto verbale intercorso tra le parti eccepita dal Pt_1
3) violazione del divieto di ultra-petizione stabilito dal citato art. 112 c.p.c. per aver il Giudice di Pace di Catanzaro condannato il convenuto al pagamento della metà delle spese relative alla edificazione del muro sulla base della esistenza – ritenuta erroneamente provata - di un accordo verbale tra le parti;
4) erroneità nel merito della decisione sia in ordine alle domande ritenute assorbite, che all'an
- per quel che concerneva la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle risultanze probatorie - che al quantum debeatur.
In via istruttoria, reiterava la richiesta di ammissione dei mezzi istruttori non ammessi nel giudizio di primo grado e di CTU.
Rassegnava, dunque, le proprie conclusioni come sopra riportate.
1.4. Con ricorso ex art. 351 co. 2 c.p.c., depositato il 7 aprile 2015, invocava Parte_1
la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata
Il Giudice all'epoca titolare del ruolo, con decreto del 24 aprile 2015 - stante l'assenza dei requisiti per la concessione della sospensione inaudita altera parte - fissava per la trattazione congiunta dell'istanza di sospensione e dell'appello l'udienza del 21 maggio 2015.
1.5. Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio , il quale Controparte_1
– nel resistere al gravame - eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. e, nel merito, censurava la fondatezza in fatto ed in diritto sia dei motivi di appello che di quelli posti a fondamento dell'istanza di sospensione.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto del gravame e rassegnando le conclusioni, come sopra riportate.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 5 1.6. All'esito della prima udienza di comparizione del 21 maggio 2015 il Giudice, a scioglimento della riserva assunta e con provvedimento separato, rigettava il ricorso ex art. 351 co. 2 c.p.c. proposto dal e rinviava per la trattazione del giudizio di merito all'udienza Pt_1 dell'8 febbraio 2016.
Disposta alla predetta udienza l'acquisizione del fascicolo di primo grado, nel corso del giudizio l'appellante provvedeva a depositare sia la comunicazione del procedimento amministrativo che la conseguente ordinanza con la quale il ingiungeva alle odierne Controparte_3
parti in causa la demolizione del muro in questione, in quanto abusivamente realizzato.
1.7. Precisate le conclusioni, il presente procedimento veniva assegnato allo scrivente
Magistrato in data 11 gennaio 2022 che, dopo alcuni rinvii dovuti al gravoso carico di ruolo, tratteneva la causa in decisione, giusto provvedimento del 26 luglio 2024 emesso all'esito dell'udienza cartolare del 4 luglio 2024, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Preliminarmente, deve scrutinarsi l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata da per violazione dell'art. 342 c.p.c. Controparte_1
Quantunque, infatti, si tratti di un'eccezione proposta da parte appellata, essa si pone – sia da un punto di vista logico che giuridico – preliminare a tutti i motivi di appello, essendo afferente all'ammissibilità dello stesso gravame.
L'eccezione è infondata.
Con la riforma del 2012 operata con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in L. 11 agosto
2012, n. 143, il Legislatore ha ridefinito il contenuto dell'atto di appello, sostituendo all'esposizione sommaria dei fatti quella dell'esatta indicazione delle parti della sentenza appellata, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, nonché delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, unitamente alla loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La motivazione dell'atto di appello è richiesta a pena di inammissibilità dello stesso e la sua assenza preclude l'esame nel merito.
La specificità dei motivi non deve, tuttavia, essere intesa in senso rigido o formalistico, nel senso che non si chiede una sorta di elaborazione di progetto di sentenza, essendo sufficiente un'esposizione chiara e puntuale, che consenta di delimitare il perimetro del proposto gravame.
In tal senso si esprime la Corte di Cassazione che, in una pronuncia piuttosto recente, afferma che “Ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c. è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea
RGAC n. 1589/2015 Pag. 6 ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado” (cfr. Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 40560 del 17 dicembre 2021).
E ancora, “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di
“revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione civile, Sez. Unite, sentenza n. 27199 del 16 novembre 2017).
Facendo applicazione dei richiamati principi, il Tribunale ritiene che parte appellante, nel censurare la sentenza emessa dal Giudice di prime cure, si sia attenuta alle statuizioni della norma, nell'interpretazione accolta dalla giurisprudenza di legittimità: ed invero dall'esame complessivo dell'atto di gravame è agevole evincere che lo stesso - per nulla generico o limitato alla semplice enunciazione dei vizi della sentenza impugnata – indica, con più che sufficiente chiarezza, precisione, accuratezza e specificità, le parti del provvedimento gravato e i motivi di doglianza, con esplicazione delle argomentazione sulle ragioni di dissenso dell'appellante rispetto al convincimento espresso dal primo giudice.
L'appello, pertanto, deve essere dichiarato ammissibile.
3. Deve, invece, essere disatteso – in quanto inammissibile, oltre che infondato - il primo motivo di appello con il quale eccepisce il difetto di incompetenza per materia e per Parte_1
valore del Giudice di Pace di Catanzaro.
Ai sensi dell'art. 38 c.p.c. - nella formulazione antecedente alla modifica operata dal D.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. applicabile ratione temporis alla presente impugnazione in quanto incardinata nell'anno 2015 – l'incompetenza per materia, per valore e per territorio deve essere eccepita a pena di decadenza con la comparsa di risposta tempestivamente depositata (comma
1), ed è rilevabile d'ufficio dal Giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c. (comma 3).
Da ciò consegue che il superamento di tali sbarramenti temporali comporta il definitivo radicamento della controversia dinnanzi al giudice adito.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 7 Ebbene, nel caso di specie deve rilevarsi che il difetto di competenza lamentato dall'odierno appellante non solo non è stato sollevato d'ufficio dal Giudice di Pace di Catanzaro alla prima udienza di trattazione, quanto non è stato eccepito dal nel giudizio di primo grado al Pt_1 momento della sua costituzione avvenuta all'udienza di prima comparizione del 13 febbraio
2013 mediante deposito della comparsa costitutiva e del fascicolo di parte (cfr. verbale di udienza del 13.02.2013).
Da ciò consegue che il difetto di competenza per materia e per valore sollevato per la prima volta in grado di appello deve essere dichiarato inammissibile.
L'eccezione è, in ogni caso, infondata atteso che – per come rilevato dallo stesso giudice di prime cure - “la presente lite attiene all'adempimento di una precisa obbligazione tra le parti, vale a dire ad un accordo verbale di pagamento delle spese del muro di contenimento tra le rispettive proprietà” di importo pari a complessivi € 4.000,00 e non già al rapporto tra beni immobili a dislivello.
4. Infondate sono, altresì, le censure poste dall'odierna parte appellante a fondamento del secondo motivo di gravame afferente alla violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, sia sotto il profilo della omessa pronuncia che di ultra petita. Censure che, dunque, non possono essere in alcun modo condivise.
Non appare superfluo rammentare che l'art. 112 c.p.c. statuisce espressamente che “il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa e non può pronunciare d'ufficio su eccezioni, che possono essere proposte soltanto dalle parti”.
La norma trova la sua ratio nel principio dispositivo, in base al quale i limiti oggettivi e soggettivi della domanda sono fissati dalle parti. In forza di detto principio è, dunque, sottratta al giudice la facoltà di determinare il thema decidendum con la conseguenza che, qualora la decisione ecceda quanto richiesto dalle parti, questa sarà affetta da vizio di ultra-petizione, qualora, invece, muti il petitum o la causa petendi, risulterà viziata da extra petizione.
In entrambe le ipotesi, la sentenza sarà affetta da nullità che si converte in motivo di gravame ex art. 161, non rilevabile, quindi, d'ufficio dal giudice d'appello e sanabile solo con il passaggio in giudicato della decisione.
Trasfondendo i richiamati principi nel caso di specie, non può non rilevarsi come il Giudice di prime cure non sia certamente incorso in alcuna violazione dell'art. 112 c.p.c.
4.1. Come sopra evidenziato, con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
[...]
non propone alcuna domanda di accertamento delle cause che hanno determinato il CP_4
dislivello tra i fondi di rispettiva proprietà, bensì chiede la condanna di alla Controparte_5
RGAC n. 1589/2015 Pag. 8 restituzione della somma di € 4.000,00 in forza di un accordo verbale esistente tra le parti avente ad oggetto la costruzione del manufatto posto sul confine dei fondi.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di Pace non è, dunque, incorso in alcuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato sotto il profilo dell'omessa pronuncia, atteso che allo stesso non era demandato alcun accertamento delle responsabilità sulle cause del dislivello venutosi a creare tra i due fondi e sulla conseguente natura del manufatto realizzato al confine tra i medesimi.
4.2. Né sono condivisibili le doglianze relative alla violazione dell'art. 112 c.p.c. sotto il profilo dell'ultra petizione, per aver il Giudice di Pace condannato l'odierno appellante al pagamento della metà della somma richiesta dall'attore, pari ad € 2.000,00, in luogo dell'intero importo richiesto da quest'ultimo di € 4.000,00.
Ed invero, il Giudice di prime cure, nell'accogliere parzialmente la domanda attorea, non risulta aver travalicato in alcun modo i limiti della stessa, avendo basato la propria decisione sulla ritenuta esistenza di un accordo verbale con il quale le parti avrebbero concordato la ripartizione dei costi per la costruzione dell'opera muraria. Accordo che, ad avviso del giudicante, non poteva poi essere disatteso dallo stesso attore, chiedendo il pagamento dell'intero importo.
Nei limiti della domanda proposta, il giudice di prime cure ha, pertanto, condannato l'odierno appellante al pagamento della metà della somma richiesta dal sulla base del suddetto CP_1
accordo verbale.
5. Venendo all'esame degli ulteriori motivi di appello afferenti al merito del gravame, il
Tribunale ritiene che le censure mosse dall'odierno appellante alla sentenza impugnata sono fondate e meritevoli di accoglimento.
deduce, in particolare, l'erroneità della decisione nella parte in cui il Giudice Parte_1
di prime cure – ritenute assorbite tutte le ulteriori domande - accoglie quella attorea sul presupposto della provata esistenza tra le parti di un contratto verbale avente ad oggetto la realizzazione del muro posto sul confine delle rispettive proprietà.
5.1. Occorre preliminarmente evidenziare che nessun rilievo dirimente riveste ai fini della decisione la natura del manufatto, così come irrilevante è la difformità dell'opera realizzata rispetto al progetto originario, riscontrata dal Comune di Simeri Crichi che ha, invero, emesso ordinanza di demolizione a carico sia dell'appellante che dell'appellato.
Giova osservare, al riguardo che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, nelle controversie tra proprietari di fondi vicini, la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto tra pubblica amministrazione e
RGAC n. 1589/2015 Pag. 9 privato, senza estendersi ai rapporti tra proprietari, sicché sotto il profilo strettamente civilistico
è irrilevante che l'opera sia stata realizzata in assenza o in difformità della licenza o della concessione edilizia (cfr. Corte d'Appello di Napoli, Sentenza n. 1837/2024 del 26.04.2024)
Ebbene, nel caso di specie, il sopravvenuto ordine di demolizione ingiunto dal CP_3
Simeri Crichi alle odierne parti in causa per violazione dell'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001,
n. 380, costituisce circostanza del tutto irrilevante ai fini della decisione, giacché – come sopra ampiamente esposto – l'oggetto del giudizio non attiene al rapporto tra fondi limitrofi a dislivello, né tanto meno è volto all'accertamento della realizzazione del manufatto in difformità dal titolo abilitativo, vertendo questo sull'accertamento dell'esistenza di un contratto stipulato oralmente dalle odierne parti in causa e sul conseguente adempimento della obbligazione che da esso deriva.
5.2. Da ciò consegue, altresì, che anche la richiesta di espletamento di consulenza tecnica d'ufficio avanzata da parte appellante deve essere respinta, essendo questa volta all'accertamento dello stato dei luoghi e della natura del manufatto.
5.3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene che le argomentazioni offerte dall'appellante circa l'errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal Giudice di prime cure in ordine alla sussistenza dell'accordo verbale siano condivisibili.
Il Giudice di Pace accoglie – seppur nei limiti sopra detti – la domanda proposta da CP_1
sul presupposto che “le emergenze processuali consentono di ritenere che la
[...]
realizzazione del muro di contenimento tra i fondi di proprietà delle odierne parti in causa sia avvenuta con l'accordo espresso dalle parti” e trae la fonte del proprio convincimento dalle dichiarazioni rese dai testi escussi, e che avrebbero Persona_1 Testimone_1 confermato l'esistenza tra le parti di un accordo verbale, nonché dal riconoscimento dello stesso ad opera del convenuto mediante note scritte datate 19 giugno 2014.
Orbene, in via del tutto assorbente su tutte le ulteriori questioni, questo Giudice ritiene che le censure mosse dall'appellante alla sentenza impugnata abbiano colto nel segno, atteso che da un attento esame delle risultanze istruttorie non emerge la prova della sussistenza di un contratto verbalmente stipulato da e avente ad oggetto la costruzione Parte_1 Controparte_1
di quella specifica opera, avuto riguardo anche ai costi necessari per la sua edificazione.
Ed invero, nelle note scritte del 19 giugno 2014 richiamate nella sentenza impugnata – diversamente da quanto affermato dal Giudice di prime cure - il convenuto, lungi dal riconoscere l'esistenza di un accordo con l'attore, contesta di aver prestato il proprio consenso all'opera realizzata dal , asserendo invece che “i presunti accordi pregressi tra le parti CP_1
RGAC n. 1589/2015 Pag. 10 (…) afferivano alla realizzazione di un muretto divisorio tra le due proprietà” conforme alle prescrizioni imposte dal Comune di Simeri Crichi “e non di certo di un muro in cemento armato eretto a contenimento del terrapieno artificialmente creato da parte attrice”.
A fronte di tale specifica contestazione, l'attore non ha assolto al proprio onere probatorio, avendo omesso di dimostrare l'esistenza di detto accordo verbale.
Né tanto meno le prove testimoniali assunte in corso di causa consentono di ritenere provata la sua orale stipulazione.
Diversamente da quanto ritenuto dal Giudice di primo grado, nessun rilievo dirimente può desumersi dalla deposizione del teste , il quale - quantunque confermi la Testimone_2 circostanza di cui al capitolo 2 (vale a dire se era vero che il era d'accordo sulla Pt_1 realizzazione del muro), per aver personalmente “partecipato ad un incontro, durante il quale ci si è accordati per la redazione di un computo metrico”, nulla riferisce in ordine al presunto accordo intercorso tra le parti, sia sotto il profilo temporale che in merito al contenuto dello stesso. Accordo che, in base alla ricostruzione dei fatti operata dall'attore, deve aver necessariamente preceduto sia l'elaborazione del computo metrico che la realizzazione dell'opera in questione, posto che nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il CP_1 deduce che “sulla base di accordi pregressi” le parti realizzavano tra l'agosto ed il settembre dell'anno 2010 un muro di sostegno posto sul confine della relative proprietà, la cui costruzione si era resa necessaria per evitare il cedimento del terreno dell'attore ed eliminare il dislivello venutosi a creare, a seguito di alcuni lavori di sbancamento effettuati dal convenuto, tra i rispettivi terreni.
A ciò deve aggiungersi che il teste, nel rispondere alla domanda di controparte, precisa che “il
era d'accordo per la generica realizzazione di un muro di separazione tra le Pt_1 proprietà”, non avendo le parti neppure “discusso delle dimensioni”.
Alla luce di quanto sopra, detta prova testimoniale non può che ritenersi del tutto inidonea a dimostrare l'esistenza di un accordo verbale, potendosi da essa tutt'al più evincere la comune intenzione delle parti di realizzare un manufatto divisorio.
Parimenti non dirimente è l'elaborazione del computo metrico ad opera del medesimo teste escusso, giacché emerge ictu oculi che tale documento riversato in atti è datato 7 febbraio 2012 ed è, dunque, successivo di circa due anni rispetto alla realizzazione dell'opera avvenuta tra il mese di agosto e quello di settembre dell'anno 2010.
Diversamente da quanto rilevato dal Giudice di prime cure, la prova dell'esistenza dell'accordo
– anche sotto il profilo dei costi necessari per la costruzione del muro – non può desumersi
RGAC n. 1589/2015 Pag. 11 neppure dalle dichiarazioni del secondo teste escusso, questi, infatti, Testimone_1 contrariamente a quanto evidenziato dal Giudice di Pace, non ha riferito che il “ha Pt_1 presenziato alla edificazione ed ha collaborato fattivamente nella realizzazione dello stesso”
(cfr. sentenza impugnata) ma di “aver visto il durante la costruzione del muro, anzi Pt_1
ricordo che una volta, sopraggiunsi appena dopo che egli aveva parlato con gli operai criticando le modalità di realizzazione del muro, in particolare l'altezza” (cfr. verbale di udienza del 23.04.2014).
Dette dichiarazioni, dunque, non solo non consentono di ritenere raggiunta la prova relativa alla stipulazione di un contratto verbale, ma smentiscono la ricostruzione dei fatti operata dal
Giudice di prime cure.
A tale carenza di prova si aggiunge la mancata dimostrazione da parte dell'attore dell'avvenuto pagamento della somma di denaro: il Giudice di pace erra, infatti, nel ritenere provata “alla luce degli elementi sopra evidenziati, (…) l'esistenza di un accordo verbale tra le parti nei termini del pagamento della realizzazione del muro dedotto in citazione in ragione della metà per ciascuno dei proprietari confinanti”, dal momento che nessuno dei testi riferisce alcunché in merito al contenuto dell'accordo, anche sotto il profilo del pagamento del prezzo. Né tale prova può evincersi dalle dichiarazioni del teste giacché egli, benché riferisca che il Tes_1 CP_1 ha corrisposto la somma di € 4.391,00 per la costruzione del manufatto, precisa che “questa cifra era compresa all'interno delle somme corrisposte per l'esecuzione di lavori all'interno della villetta”.
Inoltre, l'odierno appellato – nel formulare domanda di restituzione dell'importo asseritamente anticipato – non fornisce alcuna prova del pagamento dei costi sopportati per la costruzione dell'opera.
Il , infatti, a fronte della specifica contestazione mossa dal convenuto, non assolve CP_1
affatto al proprio onere probatorio, avendo del tutto omesso di offrire idonea prova documentale idonea a dimostrare l'effettiva ed integrale sopportazione dei costi legati all'opera muraria, quale la fattura rilasciata dalla ditta che ha eseguito i lavori e la modalità di pagamento degli stessi.
Conclusivamente, atteso che dall'istruttoria della causa non emerge né la conclusione tra le parti di un accordo verbale, mancante dei necessari requisiti afferenti alla volontà ed all'oggetto del contratto, né l'effettivo esborso dei costi di cui l'attore chiede il rimborso, il Tribunale -in accoglimento dei suddetti motivi di appello proposti da ed assorbiti quelli Parte_1
ulteriormente proposti – annulla la sentenza impugnata.
RGAC n. 1589/2015 Pag. 12 6. Alla luce del complessivo esito del giudizio e della peculiarità delle questioni trattate, il
Tribunale ritiene sussistenti i presupposti per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, dott.ssa Elais
Mellace, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Catanzaro n. 181/2015 del 5 febbraio 2015, depositata in data
13 febbraio 2015, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, annulla la sentenza impugnata;
2. dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catanzaro, 30 marzo 2015
Il Giudice
Dott.ssa Elais Mellace
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