Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 30/04/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Sabrina Carbini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1328/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio degli avv. Parte_1 C.F._1
LO BARTOLO VALENTINA e BUONASSISI FRANCO ( ) con C.F._2
elezione di domicilio in presso avv. LO BARTOLO VALENTINA;
ATTORE opponente
contro
:
(C.F. con il Controparte_1 C.F._3
patrocinio dell' avv. ORCIANI GIOVANNI e con elezione di domicilio in VIA
CASTELFIDARDO 3 61100 PESARO, presso e nello studio dell'avv. ORCIANI
GIOVANNI;
CONVENUTO opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso rispettivamente come da note di trattazione scritta del 14.2.25 e come da comparsa
Motivi della decisione pagina 1 di 4
dall'avv. precetto per il pagamento di euro 7.600,00 relativamente alla CP_1
somma liquidata a titolo di spese legali del giudizio NRG di questo Tribunale 870/21; deduceva il che il credito doveva essere compensato con il compenso versato Pt_1
a titolo di acconto all'avv. OR per la prestazione, resa in modo negligente, come risultava dalla ridetta sentenza;
in sostanza l'OR era stato pagato per proporre una impugnazione in Corte di Appello che poi però era stata dichiarata inammissibile, per tardività. Il controcredito era portato da fatture, per euro 4.022,18.
In secondo luogo il precetto era erroneo perchè vi si chiedeva anche una voce a titolo di iva che non era dovuta. Trattandosi di un credito verso e da una società , l'iva non poteva essere richiesta;
questo perchè nella causa ove le spese erano state liquidate, il agiva sia in proprio che come legale rappresentante della e in Pt_1 Parte_2
tale duplice veste aveva consegnato acconti al legale. Chiedeva la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo.
Si costituiva l'avvocato OR contestando gli assunti.
Parte attrice chiedeva di rimettere ad altro giudice la decisione della presente causa essendo questo Giudice l'estensore della sentenza da cui ha tratto origine il credito azionato. Il Presidente dichiarava inammissibile l'istanza il 25.7.24.
Il Giudice respingeva l'istanza di concessione sospensione della esecutività del titolo.
La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 16.4.25 veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione a precetto è risultata infondata e va respinta. Le spese di lite seguono la soccombenza.
pagina 2 di 4 Va disatteso il primo motivo di opposizione;
invero il controcredito del non è Pt_1
né certo né liquido né esigibile. Non è certo, considerato che gli acconti sono stati versati dal anche come legale rappresentante della (l'appello era Pt_1 Pt_1
proposto non solo in proprio dal . Seppure infatti siano state depositate Pt_1
dall'opponente le fatture (doc.10) , il controcredito non è certo , è al contrario contestato;
invero la sentenza relativa al giudizio di responsabilità professionale ha visto il soccombente: “… La domanda quindi di risarcimento del danno, in Pt_1
mancanza di prova del nesso tra la contestata negligenza e il preteso danno , viene ora disattesa. Le spese di lite seguono la soccombenza tra attore e convenuto”. Non è liquido perchè la pretesa in parte è riferibile alla Parte_2
Infine non vi è un titolo che condanni l'OR a restituire gli acconti e quindi manca il requisito della esigibilità del credito.
L'ulteriore motivo di opposizione è infondato posto che l'iva è dovuta, atteso che il
è precettato come persona fisica e quindi come tale è tenuto a versarla. È Pt_1
evidente dalla sentenza 449/2024 del 7.5.24 che essa è resa nei confronti di Parte_1
in proprio (così nell'intestazione, così nel dispositivo e nella narrativa della
[...]
sentenza).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,così provvede: respinge l'opposizione proposta da Parte_1
Condanna altresì la parte a rimborsare alla parte Parte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 4296,00, di cui euro Controparte_1
919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 900,00 per la fase istruttoria, euro 1700,00 per la fase decisoria , oltre IVA, CPA e rimborso forfetario pagina 3 di 4 Cosi' deciso in data 30.4.25
il Giudice
Dott. Sabrina Carbini
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