Art. 6.
Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea di cui all'articolo 1 nonche' ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6 , 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.
Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea di cui all'articolo 1 nonche' ai loro familiari indicati all'articolo 2, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 6 , 7 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , recante norme sulla circolazione ed il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica europea.