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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/11/2024, n. 1068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1068 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. 2019 / 2022
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, sezione civile, composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est.
Dott.ssa Costanza Perri Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. FORLANI STEFANO Parte_1
Ricorrente contro con il patrocinio dell' Avv. RICCIUTI GIANNI Controparte_1 resistente
PUBBLICO MINISTERO intervenuto oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni per parte ricorrente:
Piaccia all'Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis
- pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi;
- pronunciare l'addebitabilità della separazione al marito Sig. che ha Controparte_1 violato gli obblighi materiali e morali;
– disporre che i figli minori e saranno affidati ad entrambi i Per_1 Persona_2 genitori (affido condiviso) che assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per gli stessi e relative alla loro istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
– disporre che i figli minori e avranno la collocazione prevalente Per_1 Per_2 presso la madre e con essa avranno altresì la residenza;
- disporre che i figli minori e resteranno con il padre come di seguito Per_1 Per_2 indicato, secondo un programma bisettimanale che andrà a ripetersi:
Prima settimana
– venerdì, dall'uscita da scuola, sabato e domenica, con i relativi pernotti;
- mercoledì, dall'uscita da scuola, e giovedì – con i relativi pernotti;
Seconda settimana
– lunedì dall'uscita da scuola al martedì mattina;
– venerdì, dall'uscita da scuola, sabato e domenica, con i relativi pernotti;
per quanto riguarda il prelievo e la consegna dei bambini a scuola o presso l'altro genitore,
pagina 1 di 9 i genitori si accorderanno di volta in volta settimanalmente.
I figli inoltre, trascorreranno:
- con ciascun genitore: quindici giorni ininterrottamente durante le vacanze estive (nel periodo che i genitori concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno), sette giorni nel periodo natalizio (nel quale verrà ricompreso ad anni alterni il giorno di
Natale o il primo giorno dell'anno; in ogni caso i figli trascorreranno la vigilia di
Natale con la madre) e metà del periodo delle vacanze pasquali nel quale verrà ricompreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
– disporre, a carico del Sig. , il pagamento, a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento dei figli minori, della somma di euro 500,00 mensili, somma da versarsi in favore della ricorrente entro il giorno 5 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT;
- disporre, a carico del Sig. , il 50% delle spese straordinarie sostenute Controparte_1 nell'interesse dei figli ed in particolare:
- Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c. tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante.
- Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b. cure termali e fisioterapiche;
c. trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private.
- Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b. rette asilo nido e scuola materna pubbliche e relativo trasporto;
c. libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d. gite scolastiche senza pernottamento;
e. trasporto pubblico.
- Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
rette asilo nido e scuola materna privata e relativo trasporto;
b. corsi di specializzazione;
c. gite scolastiche con pernottamento;
d. corsi di recupero e lezioni private;
e. alloggio presso la sede Universitaria;
- Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a. tempo prolungato;
b. mensa scolastica;
c. attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
- Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. baby-sitter; b. campi estivi.
Spese che verranno rimborsate, previa esibizione della relativa documentazione di spesa, nel termine di 15 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione;
– disporre, a carico del Sig. , la restituzione in favore della Sig.ra Controparte_1
della misura della metà di quanto dallo stesso percepito per Parte_1 l'assegno unico per i figli, dalla domanda all'epoca del deposito del presente ricorso, disponendo, per il futuro, che l'assegno unico per i figli sia diviso a metà fra gli stessi genitori;
- condannare il Sig. a rifondere alla Sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 di euro 750,00, pari alla metà della somma dalla stessa versata al marito a pagina 2 di 9 reintegrazione dell'esposizione debitoria di quest'ultimo relativamente alla di lui carta di credito;
- condannare il Sig. a rifondere alla Sig.ra la Controparte_1 Parte_1 somma di euro 1.992,20 dalla stessa sino ad ora (giugno 2022) dalla stessa ratealmente versata a pagamento della vettura di proprietà esclusiva del Sig. con CP_1 liberazione della Sig.ra da ogni relativo futuro pagamento delle Parte_1 ulteriori 60 rate del debito;
– condannare infine il Sig. alla rifusione delle spese e dei compensi Controparte_1 professionali in favore della Sig.ra Parte_1
Conclusioni per parte resistente:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione reietta e disattesa, anche in relazione alla pronuncia di addebito della separazione ex adverso richiesta:
IN VIA PRELIMINARE:
- Dichiarare improcedibili e/o inammissibili e per l'effetto rigettare le domande svolte dalla IG aventi ad oggetto la condanna del Signor Parte_1 CP_1 al rimborso, in favore della ricorrente, della somma di € 750,00 (pari alla metà
[...] di quanto da lei in precedenza versato al marito), nonché dell'ulteriore importo di €
1.992,20, dalla stessa versato quale pagamento rateale del finanziamento postale contratto per l'acquisto dell'auto del marito, con definitiva liberazione per le residue rate del finanziamento stesso;
NEL MERITO:
- Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, nel preminente interesse dei figli;
- Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 Parte_1 con addebito alla moglie, respingendo contestualmente la domanda di addebito da quest'ultima formulata ed ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di annotare l'emananda sentenza in calce all'atto di matrimonio;
- Disporre l'affidamento congiunto dei figli minori e ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, che ne cureranno la salute, l'educazione e l'istruzione tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli ed assumendo, comunque, di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per i figli medesimi;
- Disporre che i figli minori e abbiano la collocazione prevalente e la Per_1 Per_2 residenza presso il padre, con capacità per la madre di vederli e tenerli con sé in maniera paritaria secondo il seguente programma bisettimanale da ripetersi, già attualmente seguito dai genitori (per un totale di n. 7 pernottamenti presso ciascun genitore nell'arco delle due settimane):
- 1° settimana: da mercoledì all'uscita di scuola al venerdì mattina (compresi n. 2 pernottamenti), e così per n. 2 pernottamenti settimanali;
- 2° settimana: da lunedì all'uscita di scuola al mercoledì mattina (compresi 2 pernottamenti) e dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina (compresi n. 3 pernottamenti), per un totale di n. 5 pernottamenti settimanali;
per quanto riguarda il prelievo e la consegna dei bambini presso la scuola o presso l'altro genitore, le parti si accorderanno di volta in volta settimanalmente;
- Disporre altresì che i figli minori e trascorrano con ciascun genitore Per_1 Per_2 quindici giorni ininterrotti durante le vacanze estive (nel periodo che i genitori concorderanno entro il mese di maggio di ogni anno), sette giorni durante le Festività
pagina 3 di 9 natalizie (alternando ogni anno tra i genitori il giorno di Natale ed il Primo dell'Anno), e metà del periodo delle vacanze pasquali (alternando ogni anno tra i genitori il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo);
- Dichiarare che, in ragione della frequentazione paritaria dei figli minori con ciascun genitore, non si farà luogo ad alcun contributo al mantenimento della prole, in quanto ciascun genitore vi provvederà direttamente durante il periodo di permanenza dei figli presso di sé;
- Disporre che le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli minori verranno suddivise al 50% tra i genitori secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Ferrara e verranno rimborsate al genitore anticipatario dall'altro genitore entro 15 giorni dall'esibizione del relativo giustificativo di spesa;
- Dichiarare che il Signor sta già provvedendo a rimborsare alla Controparte_1 IG il 50% di sua spettanza dell'importo percepito a titoli di Parte_1 assegno unico per i figli minori;
- Dichiarare i coniugi economicamente indipendenti ed in grado di provvedere al proprio personale mantenimento;
- Disporre che la casa coniugale, di proprietà esclusiva del Signor , Controparte_1 rimanga a lui assegnata, dando atto che la IG ha già Parte_1 provveduto a trasferire altrove la propria residenza.
Con vittoria di spese e compensi di causa, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché oltre CPA e IVA di legge e successive occorrende.
Conclusioni del PM: Visto MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra esponeva: Parte_1 in data 11/06/2016 aveva contratto matrimonio con;
dalla Controparte_1 loro unione erano nati figli e ancora minorenni. Per_3 Per_2
I rapporti tra i coniugi si erano deteriorati fino al venir meno dell'unione materiale e spirituale, tanto che la convivenza era divenuta intollerabile.
Precisava che la causa della crisi coniugale andava ricercata nei comportamenti del marito che, “negli ultimi anni, è profondamente cambiato, manifestando incomprensibili atteggiamenti nei confronti della ricorrente”….”; a partire già da qualche anno prima della crisi coniugale, aveva cominciato, in occasione di particolari eventi quali cene fra amici e/o dei normali aperitivi, a comportarsi stranamente e, in particolare, ad eccedere nel consumo di alcool;
in corrispondenza di tali situazioni infatti, non perdeva occasione, e non se ne comprende neppure ora la ragione, per accanirsi contro la moglie, offendendola e/o sminuendola agli occhi dei presenti”. Assumeva ancora la ricorrente che il marito trascurava la famiglia dedicandosi alla pratica assidua del calcio e ospitando amici per assistere ad eventi sportivi.
La ricorrente era stata così quindi costretta ad allontanarsi di casa per due volte, la seconda delle quali nell'ottobre 2020. Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle domande sopra riportate. Si costituiva parte resistente ed eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie.
Nel merito, nulla opponeva alla domanda di separazione, contestando però quanto affermato da parte ricorrente in merito ai comportamenti tenuti dal marito.
Affermava che la crisi coniugale era stata determinata dalla totale incapacità della moglie di gestire anche questioni di semplice organizzazione familiare, accompagnata da un'asprezza di toni e di comportamenti nei confronti del marito.
pagina 4 di 9 Quanto al calcio, sport praticato da trent'anni, precisava che si trattava di un impegno limitato a due allenamenti infrasettimanali ed alla partita domenicale. Evidenziava che la moglie si era ingiustificatamente allontanata da casa per due volte e che aveva instaurato una stabile relazione con l'attuale compagno ad appena un mese dal giorno in cui aveva definitivamente abbandonato l'abitazione coniugale. Tanto premesso chiedeva l'accoglimento delle domande sopra riportate.
Il Presidente, emessi i provvedimenti urgenti, nominava il giudice istruttore e disponeva per l'ulteriore corso del giudizio.
** Preliminarmente va dichiarata l'inammissibilità delle domande restitutorie e risarcitorie formulate dalla ricorrente (disporre, a carico del Sig. , la restituzione Controparte_1 in favore della Sig.ra della misura della metà di quanto dallo stesso percepito per Parte_1 l'assegno unico per i figli, dalla domanda all'epoca del deposito del presente ricorso, disponendo, per il futuro, che l'assegno unico per i figli sia diviso a metà fra gli stessi genitori;
- condannare il Sig. a rifondere alla Sig.ra la somma di euro 750,00, Controparte_1 Parte_1 pari alla metà della somma dalla stessa versata al marito a reintegrazione dell'esposizione debitoria di quest'ultimo relativamente alla di lui carta di credito;
- condannare il Sig. a rifondere alla Sig.ra la somma di euro Controparte_1 Parte_1 1.992,20 dalla stessa sino ad ora (giugno 2022) dalla stessa ratealmente versata a pagamento della vettura di proprietà esclusiva del Sig. con liberazione della Sig.ra da ogni CP_1 Parte_1 relativo futuro pagamento delle ulteriori 60 rate del debito). E' noto infatti che “Il vincolo di accessorietà tra due pretese giudiziali, ex art. 31 c.p.c., tale da giustificarne il cumulo e la trattazione congiunta ai sensi dell'art. 40 comma 3, nel testo novellato dalla l. n. 353 del 1990, sussiste allorché l'una, oltre a connotarsi per il contenuto meno rilevante, risulti obiettivamente in posizione di subordinazione o dipendenza rispetto all'altra, nel senso che il petitum e il titolo della causa accessoria, pur mantenendo la loro autonomia, non possano concepirsi se non come storicamente e ontologicamente fondati su quelli della causa principale. Una tale situazione processuale non si verifica fra la domanda di separazione o divorzio e quelle di scioglimento della comunione legale, di restituzione e pagamento di somme, di divisione dei beni, poiché, da un lato, non è lecito assegnare a queste ultime il ruolo di domande accessorie – in quanto sia dal punto di vista giuridico, sia, soprattutto, da quello pratico, non possono considerarsi meno importanti rispetto alla prima – e, dall'altro, non ricorre alcuna dipendenza sostanziale, dal momento che la domanda di scioglimento della comunione legale, o quella di restituzione e pagamento di somme, o quella di divisione dei beni, non postulano la richiesta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ben potendo la parte proporre tali domande una volta passata in giudicato la sentenza di separazione o divorzio (Cass. 17 maggio 2005 n. 10356)”. A confutazione di tale orientamento la ricorrente ha sostenuto che la richiesta di separazione non e' solo volta alla regolazione dei rapporti parentali tra genitori e figli ma ha anche il preciso compito di regolare i rapporti economici – di mantenimento e di debito/credito – tra i coniugi” ed ha invocato una pronuncia della
Suprema Corte (ordinanza n. 11012 del 26 aprile 2021, n. 11019) nella quale si è ribadito che sono affetti da vizio di nullita' tutti gli accordi di natura economica presi dai coniugi – anche inerenti i debiti e crediti – raggiunti dopo la separazione.
In sintesi, a detta della ricorrente la presente sede sarebbe l'unica in cui possono essere affrontate le questioni oggetto delle domande in questione.
La Cassazione ha in realtà affermato un ben diverso principio: «In tema di soluzione della crisi coniugale, ove in sede di separazione, i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra di loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito – pagina 5 di 9 credito portata da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno dell'uno e a favore dell'altro da versarsi “vita natural durante”, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an dell'assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo inter partes, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) “in occasione” della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti tra coniugi in materia familiare, perchè giustificata per altra causa, e se abbia fondamento il diritto all'assegno divorzile (che comporta necessariamente una relativa certezza causale soltanto in ragione della crisi familiare)», afferente la pacifica nullità di accordi su materia esclusa dalla disponibilità delle parti.
Le questioni proposte dalla ricorrente attengono a materia pienamente disponibile e sono quindi soggette ai rimedi di natura ordinaria.
**
Nel merito, ritiene il collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione, posto che la volontà concorde dei coniugi e le circostanze esposte in atti evidenziano il venir meno della comunione materiale e spirituale e dunque l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Sulla domanda di addebito.
La ricorrente ha formulato una prova per testi avente ad oggetto eventi e comportamenti non collocati nel tempo ( Cap. 14) Vero che in piu' occasioni, durante il matrimonio tra i Sig.ri e ha potuto assistere personalmente a sfuriate del marito CP_1 Parte_1 verso la moglie, dove senza alcun riguardo questi la offendeva in pubblico in presenza di amici e conoscenti;
Cap. 16) Vero che in piu' occasioni, durante il matrimonio tra i Sig.ri e CP_1 Parte_1 ha potuto assistere personalmente a sfuriate del marito verso la moglie, dove senza alcun riguardo questi la offendeva in pubblico in presenza di amici e conoscenti;
Cap. 17) Vero che in una occasione, nell'anno 2019, ha assistito ad un episodio che l'ha molto turbato;
Cap. 18) Vero che in quella occasione ha potuto assistere ad un litigio tra il Sig. e la Sig.ra e nello specifico, CP_1 Parte_1 come faceva sovente, il Sig. offendeva l'onore e il decoro della moglie dandole della idiota e CP_1 stupida oltre al altre offese come 'putina merda'' e anche ' testa di cazzo' ovvero pacificamente successivi all'inizio della crisi coniugale ( Cap. 9) Vero che in un'altra occasione, sempre nell'anno 2021, circa nel mese di ottobre, lei era stata ad una cena con i Sig.ri e e di Parte_1 CP_1 ritorno presso l'abitazione di questi ultimi, ci si accorgeva che la caldaia era spenta e non accesa perche' andata in blocco: Cap. 10) Vero che anche in quella occasione il Sig. perdeva le staffe e CP_1Per iniziava a dare dei pugni contro la caldaia: 11) Vero che dopo aver preso inutilmente a pugni la caldaia il Sig. lanciava nel cortile tutte le sedie e il tavolino da giardino presente nella sua CP_1 abitazione, con rabbia e senza alcuna cura di controllare che nessuno passasse in quel momento: Cap.
12) Vero che tale comportamento era dettato sicuramente anche dall'abuso di alcool che il Sig. CP_1 aveva consumato nella serata: Cap. 13) Vero che dopo l'eccesso di ira il Sig. si addormentava CP_1 su una delle sedie che aveva lanciato, visto che era completamente ubriaco e che le scattava la foto
(doc. 15) che le si rammostra).
Quanto alle fotografie e video che rappresentano il ricorrente in momenti nei quali sarebbe in stato di ubriachezza, si osserva, in primo luogo, che si tratta di documenti funzionali alla difesa e dunque sottratti alla censura dell'art. 89 c.p.c. Sulla rilevanza probatoria, vale quanto già detto in merito all'incerta collocazione temporale. Le foto prodotte sub 15, in particolare, risalgono al 2021 e dunque testimoniano eventi che non possono avere alcuna rilevanza causale sulla crisi, senza dubbio anteriore al primo allontanamento dall'abitazione coniugale, risalente all'ottobre 2020. Non è stato quindi provato che la responsabilità del venir meno dell'affectio coniugalis sia addebitabile al resistente.
Sulla domanda di addebito formulata dal CP_1
pagina 6 di 9 Dalle pur non chiare argomentazioni della difesa emergono pretese violazioni CP_1 dei doveri coniugali di coabitazione e fedeltà. E' pacifico che la moglie si è allontanata per due volte dall'abitazione coniugale e non è stato provato che ciò sia stato conseguenza di una situazione divenuta intollerabile. Ancora, è presumibile che la relazione della sig.ra con l'attuale compagno Parte_1 sia iniziata prima del settembre 2021, data del definitivo allontanamento, visto che era pacificamente in essere nel successivo mese di ottobre. Entrambe le violazioni sono però successive al verificarsi della crisi ed appaiono essere conseguenza e non causa della stessa.
Le domande di addebito vanno quindi respinte.
Sull'affidamento. La C.T.U. ha valutato le esigenza dei minori anche alla luce dei particolari trascorsi di vita degli adulti a loro vicini (…la IG è cresciuta senza padre, come pure il Parte_1
Signor mentre il compagno della IG è stato cresciuto da un padre putativo, CP_1 Parte_1 non avendo rapporti con il genitore biologico) ed ha ritenuto che alla soluzione adottata da qualche tempo in punto frequentazione debba essere confermata atteso che “i minori mostrano di potersi adattare alle diverse routine proposte dai loro genitori e non possono che beneficiare di una migliorata comunicazione genitoriale al fine di percepire che, pur nelle differenze, mamma e papà hanno un progetto condiviso per loro”. La C.T.U. ha poi chiarito che i genitori hanno sufficiente capacità genitoriale ed ha ben evidenziato la seria problematica che involge i rapporti fra i genitori (“Le riflessioni del Collegio Peritale portano a una migliore comprensione della disfunzionalità nella comunicazione della coppia genitoriale, caratterizzata da un atteggiamento a tratti provocatorio della IG
a cui segue una chiusura da parte del Signor caratterizzata da atteggiamenti volti Parte_1 CP_1 ad intimidirla. È naturale che queste modalità portino a un'interruzione della comunicazione, a detrimento poi della cura dei figli”).
Si ritiene opportuno disporre l'affidamento condiviso della prole non solo in virtù dell'idoneità dei genitori ma anche per evitare l'insorgere di ulteriori conflitti. Si dispone quindi l'affidamento condiviso della prole, con collocazione preferenziale presso la madre.
La frequentazione avverrà con le modalità già in essere da tempo e cioè:
nelle vacanze estive (da concordare entro il 30 maggio), il padre terrà i figli quindici giorni anche non consecutivi;
nel periodo natalizio, sette giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno;
nel periodo pasquale: tre giorni consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il giorno di
Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; Sul contributo al mantenimento. All'esito dell'istruttoria la capacità economica delle parti risulta essere equivalente. Il padre percepisce circa € 1800 euro mensili ed è gravato da circa 1000 euro mensili di spese (740 euro per il mutuo acceso sull'ex abitazione coniugale e 274 per l'acquisto della vettura). In merito al mutuo, si osserva che l'importo è
pagina 7 di 9 sostanzialmente pari a quelli di una locazione, sicchè è irrilevante il fatto che l'immobile sia del padre;
è anzi positivo il fatto che questi acquisisca un immobile che in futuro diverrà dei figli.
La madre percepisce € 1100 euro mensili e vive presso il compagno che verosimilmente contribuisce alle spese;
è proprietaria dell'immobile nel quale attualmente vive la madre.
Tenuto conto dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, si dispone che il mantenimento ordinario sia a carico di ciascuno durante il periodo di rispettiva frequentazione.
Le spese straordinarie, che si indicano come segue, saranno suddivise in misura del
50%: 1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b)cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante. 2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
b) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici, in strutture private.
3) Spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): a. tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasporto pubblico.
4) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
a. tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede Universitaria . b. Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di euro 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza , in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente. b) tempo prolungato. c)
Mensa scolastica. a) Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
Campi estivi b) Baby- sitter
Il rimborso della quota delle spese straordinarie andrà versato entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione da parte dell'obbligato.
Le spese di giudizio vanno compensate in ragione della natura della controversia e degli esiti del procedimento, che ha visto il rigetto di domande proposte da entrambe le parti.
PQM
Il Tribunale dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 CP_1
(matrimonio contratto in OSTELLATO in data 11/06/2016 e trascritto al
[...]
n. 4 p. I).
Respinge le domande di addebito.
Dispone l'affidamento condiviso dei minori e , con Persona_5 Persona_2 collocazione preferenziale presso la madre.
Dispone in ordine alla frequentazione come da parte motiva. Dispone che il mantenimento ordinario sia a carico di ciascun genitore durante i periodi di rispettiva frequentazione.
pagina 8 di 9 Pone il mantenimento straordinario a carico dei genitori in misura del 50% ciascuno.
Compensa le spese di giudizio. Pone le spese di CTU a carico delle parti in misura del 50% ciascuna. Dispone che il competente ufficiale di stato civile provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 23.10.2024
L'estensore Il presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
pagina 9 di 9