Sentenza 8 luglio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 08/07/2019, n. 18261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18261 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2019 |
Testo completo
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso 27416-2017 proposto da: HYDROWAT7 ABRUZZO S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E.Q.
VISCONTI
99, presso Io studio dell'avvocato GIOVANNI BATTISTA CONTE, che la rappresenta e difende;
- ricorrente -
contro
REGIONE ABRUZZO, A.C.A. - AZIENDA COMPRENSORIALE ACQUEDOTTISTICA S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 152/2017 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 01/08/2017. Udita la reazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/04/2019 dal Consigliere LINA RUBINO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
FATTI DI CAUSA
E
RAGIONI DELLA DECISIONE
Nel 2006, la Hydrowatt Abruzzo S.p.a. presentò domanda di sfruttamento a scopo idroelettrico dell'acqua fluente nell'acquedotto del Giardino, in località Solcano, in Comune di Scafa (PE), specificando l'esistenza, tra la ricorrente e l'Ente d'Ambito Territoriale n. 4 pescarese, di una convenzione per l'utilizzazione dei salti energetici delle condotte idriche ricadenti nel territorio del medesimo ATO n. 4 per la produzione di energia elettrica. Il procedimento fu sospeso e riavviato solo nel 2010; la Regione dichiarò la definitiva procedibilità della domanda. Tuttavia, in data 4 ottobre 2011, l'Amministrazione procedente richiese che la Hydrowatt Abruzzo concludesse una convenzione da stipulare con l'E.R.S.I., ente titolare delle reti idriche integrate. La ricorrente rappresentò di aver già sottoscritto apposita convenzione con l'A.T.O. n. 4, dopo l'incorporamento di questo nell'E.R.S.I., dovendo pertanto la suddetta convenzione ritenersi trasferita in capo al nuovo ente, senza che fosse necessario procedere alla sottoscrizione di una nuova. Ric. 2017 n. 27416 sez. SU - ud. 16-04-2019 -2- Inoltre, nel maggio 2012, la A.C.A. Azienda Comprensoriale acquedottistica S.p.a. fornì un proprio parere tecnico di compatibilità per il progetto Hydrowatt alla A.U.S.L. di Pescara e successivamente, con propria nota 23 maggio 2012 prot. 8840, precisò di aver convenuto assieme alla ricorrente un importo di euro 10,00 per ogni kW di potenza istallata sulla rete acquedottistica di competenza dell'ATO n.
4. La stessa A.C.A., in data 8 aprile 2013, fornì proprio nulla osta alla realizzazione della centralina idroelettrica da parte della Hydrowatt. In seguito ai solleciti della ricorrente, l'Amministrazione procedente, nel novembre 2014, inviò tuttavia una nuova comunicazione n. 313216/2014 nella quale ribadì, in collegamento alle procedure applicative del d.m. 6 luglio 2012 sugli incentivi e agli artt. 5 e 6 della I. regionale 25 del 2011, la necessità della stipula di una nuova convenzione. A tale comunicazione la Hidrowatt replicò nuovamente, negli stessi termini di cui sopra. Reputando !legittimo il silenzio dell'Amministrazione, la Hidrowatt propose ricorso contro il silenzio. Il TSAP rigettò il ricorso. Avverso la sentenza n. 152/2017 del TSAP, notificata per estratto dalla cancelleria in data 11 ottobre 2017, proponeva ricorso per Cassazione, con due motivi, la Hydrowatt Abruzzo S.p.a. contro la Regione Abruzzo e nei confronti dell'Azienda Comprensoriale Acquedottistica ACA S.p.a. Le intimate non svolgevano attività difensiva. In data M marzo 2019 la ricorrente depositava la propria dichiarazione, notificata alle intimate, di sopravvenuta carenza di interesse, avendo la Regione rilasciato la concessione. Ric. 2017 n. 27416 sez. SU - ud. 16-04-2019 -3- Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte nel senso della inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Ritenuto che
a dichiarazione di sostanziale rinuncia al ricorso per cassazione, anche ove non sottoscritta dalla parte ma solo dal difensore non munito di mandato speciale e, quindi, in carenza dei requisiti previsti dall'art. 390 comma II c.p.c., risulta idonea a determinare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio, vieppiù quando - come in questo caso - la parte intimata non ha svolto difese (Cass. n. 19907 del 2018; Cass. n. 23161 del 2013; Cass. n. 23685 del 2008; Cass. n. 22806 del 2004), va dichiarata la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, neppure delibando la fondatezza del ricorso ai fini della soccombenza virtuale, non avendo le intimate svolto attività difensiva in questa sede. Non è iuogo a provvedere neppure sul raddoppio del contributo unificato, in quanto, come già più volte affermato da questa Corte (Cass. n. 13636 del 2015, Cass. n. 3542 del 2017, Cass. n. 31732 del 2018), la "ratio" dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoragglare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicchè tale previsione si applica per l'inamm,ssibilità originaria del gravame (nella specie, ricorso per cassazione) ma non per quella sopravvenuta (nella specie, per sopravvenuto difetto di interesse). Ric. 2017 n. 27416 sez. SU - ud. 16-04-2019 -4-
P.Q.M.
Dichiara l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di cassazione il 16 aprile