Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/06/2025, n. 915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 915 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile, composta dai signori magistrati SENT.N°_______
1) dott. Filippo Labellarte Presidente R.G. N° 830-2020
Cron. N°________
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
Rep. N° ________
3) avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente ------------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
nella causa civile di nuovo rito, di rinvio, in seguito alla decisione della Suprema Corte di
Cassazione che con ordinanza n. 5130/2020 resa in data 26 febbraio 2020 ha cassato la sentenza della Corte di appello di Bari n. 115/2015;
tra con sede in Bari, rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce al presente Parte_1
atto, anche disgiuntamente tra di loro, dagli Avv.ti Prof. Romano Vaccarella, Damiano Lipani e
Jacopo Polinari ed elettivamente domiciliata in 70121 Bari presso lo studio dell'Avv. Angela
Troiano;
- attore in riassunzione e appellato -
e
” (di seguito anche solo “ ” o Controparte_1 CP_1
CP_
“ ” o ), P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con sede in Bari, Piazza Giulio Cesare n. 11, rappresentata e difesa nel procedimento avanti la Suprema Corte di Cassazione R.G. n. 13843/2015, dall'Avv. Vito Aurelio Pappalepore ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Portuense n. 104 (c/o Sig.ra Per_1
- convenuta in riassunzione –
nonché nei confronti
(già , in proprio e Controparte_3 Controparte_4
1
avanti la Suprema Corte di Cassazione R.G. n. 13843/2015, dagli Avv.ti Filippo Lattanzi e
Francesco Cardarelli, elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n.
47 presso lo studio dell'Avv. Filippo Lattanzi-
- altra convenuta -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 05.04.2024 la causa è passata in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito: ----------------------------------------------
per : dichiarare l' Parte_1 Controparte_1
obbligata ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c. al pagamento in favore di di Parte_1
un'indennità pari a complessivi Euro 1.156.401,01, ovvero pari a quell'altro importo, maggiore o
minore, che sarà ritenuto di giustizia, anche all'esito di espletamento di CTU, per tutti i motivi di
cui al presente atto;
per l'effetto, accertare e dichiarare la compensazione giudiziale, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 1243 c.c., del debito, al netto dell'imposta percepita e versata all'Erario, pari ad
Euro 878.680,49, sorto in capo a in virtù della sentenza del Tribunale di Bari n. Parte_1
2084/2007, confermata da codesta Corte d'Appello con sentenza n. 115/2015, con il debito
dell' , con l'accoglimento della domanda Controparte_1
ex art. 2041 cod. civ. che precede, condannando quindi l' Controparte_1
della parte residuale di Euro 277.721,01 per le prestazioni di cui al
[...]
"Servizio Complementare" espletate nell'ulteriore periodo da marzo 2002 / giugno 2003; in ogni
caso, su qualsiasi somma riconosciuta in favore di condannare l' Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria ex art. 1224
c.c.; - con vittoria di spese di tutti i gradi del giudizio;
per l' : rigettare le avverse richieste in Controparte_1
quanto inammissibili oltre che infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la decisione
impugnata; condannare l'appellante alla rifusione di spese, diritti ed onorari di tutte le precedenti
fasi di giudizio.
2 – già : accogliere la Controparte_3 Controparte_3 Controparte_4
domanda proposta da . Con vittoria di spese, competenze e onorari. Pt_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 20 giugno 2003, il conveniva in giudizio avanti il Tribunale di CP_1
Bari l'TI “ ”, rappresentata dalla capogruppo e mandataria Controparte_6 CP_4
nonché in proprio, esponendo che tra l'TI convenuta e l'Ente fosse
[...] Parte_1
inesistente un valido contratto e/o accordo in ordine al c.d. “Servizio Complementare” di cui alla deliberazione di D.G. n. 16 del 18 gennaio 2000 (avente ad oggetto la sola attività di redazione degli elenchi delle cartelle cliniche conferite) e, comunque, tale deliberazione di D.G. sarebbe stata contraria a norme imperative in tema di affidamento a trattativa privata, oltre al rilievo assorbente che detto servizio sarebbe stato compreso nel contratto principale di appalto, successivamente stipulato in data 4 aprile 2000.
Quindi, chiedeva accertarsi la nullità e/o inesistenza del contratto avente ad oggetto l'affidamento a trattativa privata all'TI «Finsiel-Prodeo- I.S.A.Com» dell'appalto relativo al “Servizio
Complementare” di cui alla deliberazione di D.G. n. 16 del 18.1.2000, afferente all'appalto principale di cui al contratto del 4.4.2000, rep. 35, registrato il 5.4.2000, e di alcun altro contratto con la in proprio;
chiedeva, altresì di accertare che l'TI convenuta (in nome e per Parte_1
conto della quale avveniva la fatturazione da parte della ) e la stessa Pt_1 Parte_1
quest'ultima in qualità di percipiente in proprio dei pagamenti da parte dell , Controparte_1
fossero tenute in solido alla restituzione di quanto corrisposto alla stessa per le prestazioni di cui al c.d. "Servizio Complementare”, e per quelle ulteriori mai autorizzate (elencazione, trasloco e archiviazione vetrini istologici e schede trasfusionali), con condanna, in solido tra loro, al pagamento della complessiva somma di Euro 1.054.416,59 oltre interessi e rivalutazione monetaria,
dal giorno del pagamento da parte dell' di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo, in CP_1
quanto per la redazione degli elenchi dettagliati delle cartelle cliniche e dei relativi verbali spettava all'TI appaltatrice eseguire la prestazione in virtù del contratto stipulato in data 4.4.2000 (rep. n.
35, registrato il 5.4.2000) e che, pertanto, nulla in più risultava dovuto per tali prestazioni rispetto al corrispettivo contrattualmente fissato di lire (Euro 0,19) a faldone.
In caso di rifiuto da parte dell'TI appaltatrice, chiedeva condannarsi quest'ultima all'esecuzione
3 del contratto del 4.4.2000 (rep. n. 35, registrato il 5.4.2000), ivi compresa l'elencazione delle cartelle cliniche e la redazione dei verbali di cui gli elenchi facevano parte integrante, disponendo la compensazione tra le somme risultanti a credito dell (indebito pagato di Controparte_1
Euro 1.054.416,59) e quelle risultanti a credito dell'TI convenuta in relazione all'adempimento del contratto del 4.4.2000 che, fino alla fattura n. 70/2003, ammontavano ad Euro 417.767,00, con un credito residuo a favore dell' di Euro 636.649,50, con l'ulteriore Controparte_1
compensazione tra il credito residuo così determinato e il credito che eventualmente fosse maturato in corso di causa a favore dell'TI convenuta in forza del contratto principale e delle sue pattuizioni.
Si costituivano in giudizio – separatamente – sia la (in rappresentanza del CP_4
Raggruppamento Temporaneo di imprese convenuto), sia la società in proprio, Parte_1
spiegando domanda riconvenzionale e sostenendo la legittimità ed efficacia dell'accordo in ordine al cd. “Servizio Complementare”, conclusosi tramite scambio di corrispondenza tra le parti, oltre alla autonomia giuridica di detto servizio non compreso nel contratto principale di appalto.
Con la domanda riconvenzionale la chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento in CP_4
favore dell'TI della somma di Euro 867.732,98=, oltre interessi legali e svalutazione monetaria,
di cui Euro 572.280,92= per prestazioni attinenti al contratto di appalto principale ed Euro
295.452,06= per prestazioni attinenti al contratto relativo al “Servizio Complementare”, nonché
la condanna dell'attrice al pagamento della somma di Euro 1.054.416,59 a titolo di indebito arricchimento con contestuale compensazione con l'eventuale credito spettante all'Ente.
La società invece, chiedeva, condannarsi l' Parte_1 Controparte_1
al pagamento in proprio favore della somma di Euro 708.851,56 (Iva compresa), oltre
[...]
interessi moratori e danno da svalutazione monetaria ex art. 1224 c.c., 2° comma, a far data dalle singole scadenze sino al dì dell'effettivo soddisfo, a titolo di prestazioni attinenti al servizio di archiviazione della documentazione sanitaria dell'attrice, rese in forza del contratto di appalto principale, nonché a titolo di prestazioni attinenti al servizi di redazione degli elenchi dettagliati della documentazione oggetto di archiviazione, rese in forza del contratto perfezionato in data
18.1.2000, oltre la condanna dell' al pagamento, in proprio favore, di tutti gli importi CP_1
maturati e a maturarsi mensilmente dovuti a titolo di canoni per il deposito dei documenti previsto
4 nel contratto originario, a far capo dal mese di luglio 2003 sino alla data della sentenza. In via subordinata, chiedeva di accertare l'inadempimento dell' Controparte_1
condannandola, quantomeno, al pagamento delle prestazioni rese dalla convenuta in
[...]
esecuzione del contatto di appalto principale perfezionato in data 4 aprile 2000 (con esclusione dunque delle somme dovute in forza del servizio di redazione elenchi dettagliati aggiudicato a trattativa privata) e non pagate dall'Ente attore, per il complessivo importo di Euro 515.052,82=
(iva compresa) sino al 1 luglio 2003; in via ancor più gradata, in caso di accoglimento della domanda dell'attrice circa di nullità e/o inesistenza e/o inefficacia del contratto avente ad oggetto l'affidamento a trattativa privata alla odierna concludente dell'appalto relativo al “Servizio
Complementare ” perfezionato a seguito della delibera D.G. n. 16 del 18, gennaio 2000, chiedeva dichiararsi in ogni caso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 cod. civ., obbligata l'
[...]
al pagamento in favore della di un'indennità pari ad Euro 1.054.416,59, CP_1 Parte_1
ovvero pari a quell'altro importo provato in corso di causa disponendo la compensazione giudiziale,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1243 cod. civ., del debito che fosse sorto in capo alle convenute in caso di accoglimento della domanda di invalidità del contratto con il debito in capo all'Ente attore con l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Con sentenza n. 2084 dell'11 agosto 2007, depositata in data 11 settembre 2007, il Tribunale di
Bari dichiarava la nullità dell'accordo avente ad oggetto il cd. “Servizio Complementare”,
condannando la società alla restituzione, in favore del , della somma di Euro Pt_1 CP_1
1.054.416,59, oltre interessi legali dalla domanda;
condannava, altresì, l'Ente al pagamento in favore di (già , in qualità di capogruppo dell'TI “Finsiel- Controparte_7 CP_4
Prodeo-ISA.com”, della somma di Euro 572.280,92 oltre interessi dalla domanda con compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.
Con atto di citazione in appello, notificato in data 23-24 ottobre 2008, la società in Parte_1
proprio e quale mandante dell' TI “ impugnava la sentenza n. 2084/2007 Controparte_5
emessa dal Tribunale di Bari, ritenendola erronea sotto diversi profili riproponemdo la domanda subordinata di condanna dell' al Controparte_1
pagamento della somma di € 1.054.416,59 a titolo d' indebito arricchimento per il periodo contrattuale fino al febbraio 2002, con compensazione con 1' eventuale credito spettante all'
5 . Controparte_1
Si costituiva 1' con comparsa depositata Controparte_1
il 26/1/2009 chiedendo il rigetto del1'appello principale perché infondato e, in via incidentale,
chiedeva, in parziale riforma della sentenza appellata, di accertare e dichiarare che la redazione degli elenchi dettagliati delle cartelle cliniche e dei relativi verbali spettava all' TI appaltatrice, in virtù del contratto stipulato in data 4/4/2000, e che pertanto nulla era più dovuto per tali prestazioni rispetto al corrispettivo contrattualmente fissato di £ 364 a faldone.
Si è altresì costituita 1' (già ), in proprio e quale mandante dell' TI Controparte_7 CP_4
“ ”. Controparte_5
Con sentenza n. 115/2015 pubblicata il 9 gennaio 2015 la Corte di appello di Bari rigettava l'appello principale della e quello incidentale dell'azienda ospedaliera confermando la sentenza Parte_1
appellata e compensando integralmente le spese di giudizio.
Con ricorso per cassazione fondato su n. 3 motivi, notificato in data 21 – 25 maggio 2015 la società
impugnava la sentenza di appello. Parte_1
L'azienda ospedaliera proponeva controricorso con ricorso incidentale, notificato il 25 giugno
2015, e la società a sua volta proponeva controricorso con ricorso incidentale Controparte_3
adesivo, notificato in data 26 giugno 2015.
All'esito di tale ultima notifica, l'azienda ospedaliera proponeva controricorso sul ricorso incidentale adesivo spiegato da notificato il 7 settembre 2015. Controparte_3
Con ordinanza n. 5130/2020 resa in data 26 febbraio 2020, la Corte di Cassazione accoglieva il terzo motivo di ricorso principale riguardante l'improponibilità dichiarata dalla Corte di appello ai sensi dell'art. 2042 cc circa la domanda residuale di indebito arricchimento, respingendo i primi due motivi ed il ricorso incidentale, e, cassata la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto,
rinviava alla Corte di Appello di Bari in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.
Con atto di citazione notificato in data 21.7.2020, la a riassunto il giudizio di appello Parte_1
avverso la decisione n. 2084/07 emessa dal Tribunale di Bari in esito alla parziale cassazione della decisione n. 115/2015 resa dalla Corte d'Appello di Bari, avvenuta con ordinanza della Suprema
Corte n. 5130/2020 del 26.2.2020.
6 Con ordinanza dell'11 luglio 2023, il Collegio ha rimesso la causa sul ruolo ammettendo la
Consulenza Tecnica d'Ufficio, nominando quale CTU il Dott. , al quale veniva Persona_2
posto il seguente quesito: “Quantifichi il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, la
diminuzione patrimoniale della società (sotto il profilo dei soli costi sostenuti), per Parte_1
lo svolgimento del servizio complementare fino al giugno 2003 in favore della
[...]
, escludendo ogni utile di impresa”. Controparte_1
All'udienza del 5 aprile 2024 la causa veniva trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190
c.p.c..
Motivi della decisione
Si premette che nel giudizio di rinvio, il quale è un procedimento chiuso, preordinato a una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti di ampliare il thema
decidendum, mediante la formulazione di domande ed eccezioni nuove, ma operano anche le preclusioni derivanti dal giudicato implicito formatosi con la sentenza rescindente, onde neppure le questioni rilevabili d'ufficio che non siano state considerate dalla Corte Suprema possono essere dedotte o comunque esaminate, giacché, diversamente, si finirebbe per porre nel nulla o limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità.
La Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza di rinvio ha accolto il terzo motivo di ricorso articolato dalla con cui veniva denunciata la violazione e falsa applicazione degli Parte_1
artt. 2041 e 2042 cc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 e 5 c.p.c., nonché l'omesso esame di un fatto decisivo, in quanto la Corte di Appello di Bari aveva ritenuto improponibile ai sensi dell'art. 2042 cc la domanda residuale di indebito arricchimento della che sarebbe stata legittimata Pt_1
ad agire direttamente nei confronti del Direttore Generale quale funzionario dell
[...]
che aveva autorizzato il servizio complementare. Controparte_1
Mentre, la Suprema Corte ha osservato nell'ordinanza di rinvio, che nei confronti del Direttore
Generale dell , che a mezzo delibera nr. 16 del 18/1/2000 afferente Controparte_1
all'appalto principale di cui al contratto del 4/4/2000 aveva autorizzato il servizio complementare,
che avrebbe dovuto rispondere del suo operato davanti al proprio datore di lavoro, non era esperibile un'azione diretta da parte della stante l'inapplicabilità alla fattispecie della normativa Parte_1
riguardante unicamente le amministrazioni provinciali e comunali nonché le comunità montane, di
7 cui al D.L. n. 66 del 1989, art. 23 (conv. in L. 24 aprile 1989, n. 144, abrogato dal D.Lgs. 25 febbraio
1995, n. 77, art. 123, comma 1, lett. n, ma riprodotto senza sostanziali modifiche dall'art. 35, del medesimo decreto e infine rifluito nei D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191).
Tali norme, com'è noto, prevedono che per i casi di richiesta di prestazioni o servizi non rientranti nello schema procedimentale di spesa tipizzato dalla stessa normativa sussiste la costituzione di un rapporto obbligatorio diretto con l'amministratore o funzionario responsabile, correlativamente rimettendo all'ente pubblico la valutazione esclusiva circa l'opportunità o meno di attivare il procedimento del riconoscimento del debito fuori bilancio nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso (cfr. D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 194, lett, e); vedi Cass.
Sez. Unite, Sentenza n. 10798 del 2015).
Poiché ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "si intendono per enti locali i comuni,
le province, le città metropolitane, le Comunità montane, le comunità isolane e le unioni di
comuni", laddove le norme sugli enti locali previste dal testo unico "si applicano, altresì, salvo
diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono
attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi
per la gestione dei servizi sociali". la disposizione ora contenuta nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del
2000 non poteva essere applicata in via analogica nell'ipotesi di acquisizione di beni o di servizi nell'interesse di enti pubblici diversi, come nella specie, da quelli sopra menzionati.
Risulta così, afferma la Suprema Corte, proponibile l'azione residuale di ingiustificato arricchimento nei confronti dell ai sensi dell'art. 2042 c.c. “tanto Controparte_1
più che la ha espletato l'attività del servizio complementare nell'ambito del Parte_1
raggruppamento temporaneo di impresa in virtù dei rapporti associativi e pertanto, in assenza di
un rapporto diretto intercorso tra e quest'ultima Controparte_1 Parte_1
non ha altro titolo per agire nei confronti dell' , beneficiaria del Controparte_1
servizio, e non può esperire alcuna azione nei suoi confronti”.
Nella sussistenza della legittimazione ad agire in capo a verso l' – Pt_1 Controparte_1
soggetto arricchito senza causa – al fine di ottenere l'indennizzo dovuto ai sensi dell'art. 2041 cod.
civ. in assenza di un rapporto diretto, ed avendo espletato la l'attività del servizio Pt_1
complementare nell'ambito del RTI in virtù del rapporto associativo, occorre esaminare la
8 sussistenza dei presupposti per l'invocata tutela posto che la società afferma esserci stato Pt_1
arricchimento di una parte e il corrispondente depauperamento dell'altra, l'insussistenza di una giusta causa, la sussidiarietà dell'azione, oltre all'utilitas della prestazione ricevuta e dell'opera svolta dalla società.
E' già stato stabilito e non impugnato che in seguito alle indicazioni della Sovrintendenza
Archivistica con nota del 9.11.99, l'TI che risultò aggiudicataria dell'appalto principale, presentò
una ulteriore offerta per 1'affidamento del servizio complementare di predisposizione degli elenchi dettagliati delle cartelle cliniche pervenendo di seguito alla delibera del 18.1.2000, con la quale fu comunicato la disponibilità ad affidare all'Ati i servizi suddetti al prezzo di £.600 oltre IVA per ogni cartella da conferire che l'azienda ospedaliera, e che l'azienda corrispose per il "servizio complementare" così come indicato nella citata delibera, oltre a quello previsto per le attività di cui al contratto principale (l'unico validamente stipulato dalle parti) ancor prima della stipulazione del contratto il corrispettivo, allorquando la aveva già iniziato a redigere gli elenchi Parte_1
analitici in forza dell'accordo (nullo) concernente il "'servizio complementare".
Ciò vuol dire, che sussiste l'arricchimento senza causa dell'azienda ospedaliera e l'ingiustificato depauperamento della società , che ha eseguito le prestazioni oggetto del Servizio Pt_1
Complementare, provvedendo nel suo complesso al conferimento delle cartelle cliniche per un totale di 3.731.841 unità dalla data di avvio del servizio fino al 31 luglio 2003 (delle quali 2.835.420
sono state pagate dall' – e il relativo importo è stato oggetto della condanna di Controparte_1
restituzione – mentre 896.421 sono state regolarmente fatturate ma mai pagate).
Inoltre, vi è la sussistenza nel rapporto di causalità diretta ed immediata tra le due situazioni,
determinato da un unico fatto costitutivo delle prestazioni oggetto del servizio complementare.
L'attività svolta dalla di redazione degli elenchi dettagliati è servita all Pt_1 Controparte_1
per regolarizzare la tenuta dei propri archivi, traendo beneficio dalla prestazione resa da , Pt_1
indispensabile per la esecuzione di quanto avrebbe formato oggetto del servizio principale,
trattandosi di indispensabile attività preliminare del servizio complementare per poter poi espletare quanto costituiva oggetto del servizio principale con contratto regolarmente valido.
Quindi, trattasi di un indebito arricchimento dell'azienda ospedaliera ai danni di , con Pt_1
conseguente diritto di quest'ultima ad ottenere l'indennizzo ex art. 2041 c.c..
9 La Corte ha ritenuto di avvalersi di un consulente per la determinazione del quantum.
Il CTU nelle operazioni di consulenza è partito dal numero di faldoni giornalieri (250),
quantificando il numero di giorni lavorativi e dividendo il numero totale dei faldoni dagli elaborati
(3.682.941) per il numero di faldoni elaborabili nel corso di una giornata lavorativa (250).
La sostiene che negli atti di causa e oggetto di domanda ex art. 2041 c.c., le attività Parte_1
che vorrebbe essere riconosciute sono state svolte da (in particolare, per la redazione e Pt_1
compilazione dei verbali di conferimento delle cartelle cliniche) fino al 31 luglio 2003 e, che, per tale ultimo periodo – documentato dalla fattura non considerata dal CTU dal 1° luglio 2003 al 31
luglio 2003 – tali attività avrebbero riguardato ulteriori 102.195 cartelle cliniche ritenendo che dovessero essere comprese anche tali attività tenuto conto, che nel quesito era stato indicato come termine ultimo il 30.06.2003.
La domanda subordinata proposta dalla nella comparsa di risposta e domanda Parte_1
riconvenzionale, dopo aver chiesto in via principale il pagamento delle prestazioni in forza del contratto principale degli importi maturati e maturandi fino al mese di luglio 2003, e, quindi, anche quella ai sensi ex-art 2041 c.c. è stata limitata alle prestazioni già eseguite e non pagate fino al
01.07.2003, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Inoltre, dopo la notifica dell'atto di citazione dell'Azienda ospedaliera, in data 20.06.2003, la avrebbe dovuto sospendere immediatamente le prestazioni complementari in quanto Parte_1
nell'atto difensivo veniva chiaramente evidenziato che tali attività non sarebbero state più pagate in quanto ritenute ricomprese nel contratto principale.
Quindi, tali ulteriori attività oltre a non essere state più richieste dall'azienda ospedaliera sono state eseguite dalla di sua iniziativa nonostante una evidente opposizione della azienda Parte_1
ospedaliera, che non aveva più inteso riconoscere le ulteriori attività complementari della , Pt_1
ritenuti a quel punti inutili e dannose sotto il profilo economico per l'ente pubblico, che ha esplicitamente rifiutato con tale atto di inesistenza contrattuale ogni prestazione della Parte_1
E se per tali ulteriori attività ci può essere stata ai sensi dell'art. 2041 c.c. una diminuzione patrimoniale della , non è certo e neppure provato l'arricchimento dell'ente pubblico il quale Pt_1
con l'atto introduttivo, come già detto, rifiutò la prestazione quand'anche fosse stata astrattamente a suo vantaggio.
10 Quindi, in questo caso, era onere della dimostrare l'utilizzo di tali prestazioni dopo Parte_1
la notifica dell'atto di citazione con cui veniva richiesto dall'azienda ospedaliera la inefficacia dell'atto di diffida del 22.05.2003 per difetto di legittimazione, nullità e infondatezza delle pretese.
Ciò detto, il CTU ha quantificato in Euro 874.970,94 la diminuzione patrimoniale subita dalla dal marzo 2000 al 30.06.2003. Pt_1
L'indennità dovuta a titolo di indebito arricchimento, prevista dall'art. 2042 c.c. e liquidata con sentenza, a seguito di azione ex art. 2041 c.c., nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dalla parte nell'erogazione della prestazione, esula dall'ambito di applicazione dell'I.V.A., per mancanza del presupposto oggettivo, non sussistendo un nesso diretto ed immediato tra la prestazione e l'indennizzo medesimo, il quale si pone fuori da un rapporto sinallagmatico ed ha, piuttosto, la funzione di compensare il pregiudizio economico di chi ha effettuato la prima, in tal modo impoverendosi, con la reintegra del patrimonio nei limiti di tale impoverimento, riequilibrando,
così, l'incremento patrimoniale dell'arricchito (Cassazione civile sez. trib., 25/01/2022, n.2040).
In conclusione, poiché è già stata pagata dal la somma di € 1.054.416,59 iva al 20% CP_1
inclusa, e che il Tribunale di Bari, con sentenza confermata da codesta Corte d'Appello di Bari,
aveva condannato la alla restituzione della somma, si può operare la compensazione Parte_1
giudiziale residuando un credito a favore dell'azienda ospedaliera di Euro 179.445,65 (oltre interessi legali dalla domanda), pari alla differenza tra quanto oggetto di condanna alla restituzione,
già passato in cosa giudicata di cui al capo 1 della sentenza di primo grado, con la somma di Euro
874.970,94 dovuta dalla azienda ospedaliera alla a titolo di arricchimento senza causa. Parte_1
Pertanto, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata con riferimento alla domanda riconvenzionale subordinata della e così sul riconosciuto credito va operata la Parte_1
compensazione giudiziale con quanto dovuto in restituzione all'azienda ospedaliera.
Le spese processuali in conseguenza della riforma parziale della sentenza di primo grado sono da rideterminare con una valutazione globale e unitaria della lite tra la e l'azienda Parte_1
ospedaliera, in virtù del principio della soccombenza e con una compensazione del 2/3 ponendo la restante parte di 1/3 a carico della che in seguito alla compensazione resta debitrice Parte_1
della azienda ospedaliera della differenza di Euro 179.445,65 oltre interessi legali dalla domanda.
Mentre, sono da compensare integralmente per tutti i gradi di giudizio tra la e Parte_1
11 e tra quest'ultima e l'azienda ospedaliera in forza della reciproca soccombenza. Controparte_3
Le spese di tutti i gradi di giudizio sono così liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore del
decisum della causa (52.000,00-260.000,00) e indicate in dispositivo.
PQM
la Corte di appello di Bari, in diversa composizione, definitivamente pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte, sulla domanda subordinata proposta dalla con comparsa e Parte_1
domanda riconvenzionale del 07.10.2003, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda subordinata riconvenzionale della e, Parte_1
operata la compensazione giudiziale con quanto statuito dal capo 1 della sentenza di primo grado, la condanna al pagamento in favore della della differenza pari a Controparte_1
Euro 179.445,65 oltre interessi legali dalla domanda;
b) condanna la al pagamento in favore dell'azienda ospedaliera di 1/3 di tutti i gradi Parte_1
di giudizio, compensando la restante parte, che liquida per l'intero quanto al primo grado in
Euro 950,00 per spese ed Euro 14.000,00 per compensi, quanto al grado di appello in Euro
12.000 per compensi, quanto al giudizio dinanzi alla Suprema Corte in Euro 7.655,00 per compensi, quanto al giudizio di riassunzione in Euro 12.000,00 per compensi;
c) compensa interamente le spese tra la e e tra quest'ultima e Parte_1 CP_3
l'azienda ospedaliera;
d) pone le spese di CTU liquidate in decreto interamente a carico dell'azienda ospedaliera;
e) conferma nel resto l'impugnata sentenza;
Così deciso nella camera di consiglio in videoconferenza del 08.04.2025
Il Giudice ausiliario relatore
avv. Giuseppe Dellosso Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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