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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/05/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 15590/2021;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 14.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 07.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Dato atto, dichiara chiusa la discussione ed emette la seguente sentenza.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 15590/2021 RGAC pendente
TRA
(CF ) con l'Avvocato Daniela Franco Parte_1 C.F._1
Attore
CONTRO
(P.IVA ) con l'Avvocato Santo Spagnolo Controparte_1 P.IVA_1
DAVI MONICA
1 Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig ha convenuto in giudizio la Parte_1 società e la sig.ra IC AV per vedere accolte le seguenti conclusioni, Controparte_2 così come specificate nelle proprie note conclusive-“ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito:- Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del conducente del
Fiat Panda tg. DL074FR;- Conseguentemente, condannare la HDI Ass.ni nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la Sig.ra nella qualità di proprietario del veicolo Fiat Parte_2
Panda tg. DL074FR, al pagamento, in favore del Sig. della somma di € 48.223,50 quale Parte_1 saldo per il risarcimento dei danni fisici subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il giorno
20.12.2019, a Palermo, in Via Filippo Paladini all'altezza dell'incrocio con Largo Michele Blasco alle ore
20.45 circa;
ovvero al pagamento di quella minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società che contestava il diritto dell'attore al Controparte_1 risarcimento dei danni, chiedendo: all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: in via preliminare: - disporre la riapertura della fase istruttoria, con disposizione di CTU tecnica per le argomentazioni esposte nelle note ex art. 183, n. 2, c.p.c. ed in precedenza riportate;
- dare atto della corresponsione della somma di € 13.650,00 in sede stragiudiziale e, ritenutala congrua, rigettare la domanda attorea;
nel merito: - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine accertare le responsabilità ascrivibili ai conducenti i mezzi coinvolti nel sinistro de quo ex art. 1227 c.c. e, per
l'effetto, condannare l'odierna concludente a pagare quanto corrispondente al grado di colpa attribuibile al conducente della Fiat Panda tg. DL 074 FR, al netto dell'acconto già ricevuto in sede stragiudiziale;
- in ulteriore subordine applicare il disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare l'odierna concludente
a pagare quanto eventualmente eccedente l'acconto già corrisposto in sede stragiudiziale;
- dire comunque non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con provvedimento del 21.09.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo veniva rinviato all'udienza del 02.02.2023
Con provvedimento del 07.02.2023 veniva ammessa la prova orale richiesta da parte attrice e si rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 29.06.2023.
2 All'udienza del 29.06.2023 veniva escusso il testimone . Testimone_1
Con provvedimento del 03.07.2023 veniva nominato CTU medico legale il dott. e si Persona_1 rinviava al 21.09.2023 per il giuramento.
In data 04.02.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 29.03.2024 si rinviava al 24.09.2025 per discussione e decisione.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che con provvedimento del 03.02.2025 anticipava l'udienza al 24.03.2025 e quindi al 07.05.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore, volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità della sig.ra IC AV e la condanna della società al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro Controparte_1 descritto in citazione, va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Nel merito, deve ritenersi provata la circostanza che il sig. fu vittima del sinistro di cui Parte_1
è causa, accaduto in Palermo, in data 20.12.2019.
Secondo la ricostruzione attorea, mentre l'attore percorreva via Filippo Paladini a bordo del motociclo
Liberty tg CP51516 entrava in collisione con il veicolo Fiat Panda tg. DL074FR, che effettuando una manovra di svolta verso Largo Michele Brasco, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso e tagliava la strada al motociclo.
Orbene, all'udienza del 29.06.2023, veniva escusso il sig. , il quale affermava di aver Testimone_1 assistito all'impatto e confermava i capitoli di prova indicati dall'attore.
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Ebbene, in ordine alla responsabilità dell'accadimento deve applicarsi, nel caso che occupa, la presunzione di responsabilità ex art 2054 comma 2 Cod. Civ per le ragioni che seguono.
Il testimone non riferisce nulla in ordine alla velocità dei mezzi, né vi è prova che l'attore abbia Tes_1 compiuto delle manovre atte ad evitare l'impatto.
Infatti, non è stata nemmeno allegata la circostanza che l'attore abbia tentato di frenare o di sterzare in modo da scongiurare lo scontro.
3 Peraltro, il Modello CAI, allegato all'atto di citazione, per la sua genericità non risulta idoneo a dimostrare in maniera univoca la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della sig.ra
IC AV.
In altri termini, deve ritenersi indimostrato che il comportamento assunto dall'attore, nei pressi di un'intersezione, fosse scevro di responsabilità, e sia stata adottata dal sig. una condotta di guida Pt_1 conforme allo stato dei luoghi: gli stessi ingenti danni riportati dai veicoli lasciano dedurre che la velocità del mezzo condotto dall'attore fosse superiore a quella consigliata dalla comune prudenza.
Appare opportuno specificare che Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro
e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare si essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. (Corte di Cassazione Sezione III civile Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941).
In sostanza, la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054 comma 2, Cod. Civ. a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro costituisce criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose.
In altri termini, anche in ipotesi in cui l'istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti (anche per omissione di precedenza o invasione di opposta corsia) il giudice è tenuto ad accertare che il comportamento di guida dell'antagonista sia immune da censure;
diversamente deve presumere il contributo causale di quest'ultimo (Cass. Civ. Sez. III 15.07.2011 nr. 15674; Cass. 24.01.2006 nr. 1317;
Cass. 10.03.2006 nr. 5226; Cass. 09.03.2004 nr. 4755).
Dunque, la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 Cod. Civ non può dirsi superata nella presente controversia, visto che, dall'istruttoria svoltasi, non è stato possibile accertare in maniera univoca che il comportamento di guida del sig. fosse stato immune da addebiti. Pt_1
Proprio alla luce di tale considerazione, deve stimarsi il concorso di colpa dell'attore nel 50%.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dall'attore, essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo.
4 Dunque, per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato, in maniera specifica e con motivazioni condivisibili, il danno subito dall'attore nel danno biologico permanente nella misura del
11%, secondo quanto si legge a pagina 6 dell'elaborato peritale depositato in data 04.02.2024.
Pertanto, il danno biologico permanente equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico indicati dalle Tabelle di Milano del 2024) ad euro 27.804,00 per il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età (anni 16) del sig. all'epoca del fatto. Parte_1
Il danno biologico temporaneo viene così determinato, alla luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 38 e dunque equivalente ad euro 4.370,00 ;
Inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 e dunque equivalente ad euro 2.587,50
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 e dunque equivalente ad euro 1.725,00
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60 e dunque equivalente 1.725,00
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi Euro 10.407,00
Quindi il risarcimento del danno complessivo patito dall'attore, considerato il concorso del 50% della colpa nella genesi del sinistro, si deve quantificare in Euro 19.105,50 pari al 50% dell'importo di euro
38.211,00 dato dalla somma di Euro 27.804,00 per il danno biologico permanente ed Euro 10.407,00 per il danno biologico temporaneo.
Non sono stati inoltre nemmeno allegati degli elementi di prova che giustifichino la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello fisico, peraltro esso è l'unica tipologia di nocumento di cui viene richiesto il risarcimento dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Orbene, all'importo di Euro 19.105,50, sopra determinato, deve essere sottratta la somma di Euro
13.650,00, già corrisposta dalla convenuta per un residuo così di Euro 5.455,50 Controparte_1
Il parziale accoglimento della domanda attorea, conseguente al ritenuto concorso di colpa dell'attore nella genesi dell'incidente, sono motivi per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i restanti
2/3 vanno posti a carico della convenuti e vanno liquidate in Euro 3.384,66 pari ai 2/3 di Euro 5.077,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra
5.201 e 26.000 (in considerazione del decisum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso C.U. e spese generali.
5 Le spese delle CTU, visto il parziale accoglimento della domanda, devono essere poste a carico dell'attore e dei convenuti in eguale misura, ossia di un terzo ciascuno.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
CONDANNA la società e la sig.ra IC AV, in solido tra di loro, al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 5.455,50 già rivalutata all'attualità, oltre ai Parte_1 soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo;
CONDANNA la società e la sig.ra IC AV, delle spese di lite in favore del Controparte_1 sig. , liquidandole in complessivi euro 3.384,66 oltre accessori di legge, C.U e marca da Parte_1 bollo da distrarsi in favore dell'Avvocato Daniela Franco
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico di tutte le parti costituite.
Palermo 07.05.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
6
Sezione Terza Civile
In composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario di Pace, dott Gabriele Leone, nella causa n. 15590/2021;
Visti gli atti di causa;
Visto, in particolare, il provvedimento del Tribunale del 14.04.2025 con il quale è stata disposta la trattazione scritta dell'udienza del 07.05.2025 destinata alla discussione della causa ed alla contestuale decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies cpc.
Viste le note depositate dalle parti
PQM
Dato atto, dichiara chiusa la discussione ed emette la seguente sentenza.
Il G.O.P
Dott. Gabriele Leone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona del Gop dott. Gabriele Leone, della Sezione III civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al nr. 15590/2021 RGAC pendente
TRA
(CF ) con l'Avvocato Daniela Franco Parte_1 C.F._1
Attore
CONTRO
(P.IVA ) con l'Avvocato Santo Spagnolo Controparte_1 P.IVA_1
DAVI MONICA
1 Convenuti
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da comparse conclusionali
FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato il sig ha convenuto in giudizio la Parte_1 società e la sig.ra IC AV per vedere accolte le seguenti conclusioni, Controparte_2 così come specificate nelle proprie note conclusive-“ Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Nel merito:- Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa del conducente del
Fiat Panda tg. DL074FR;- Conseguentemente, condannare la HDI Ass.ni nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, in solido con la Sig.ra nella qualità di proprietario del veicolo Fiat Parte_2
Panda tg. DL074FR, al pagamento, in favore del Sig. della somma di € 48.223,50 quale Parte_1 saldo per il risarcimento dei danni fisici subiti dallo stesso in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il giorno
20.12.2019, a Palermo, in Via Filippo Paladini all'altezza dell'incrocio con Largo Michele Blasco alle ore
20.45 circa;
ovvero al pagamento di quella minore o maggiore somma che sarà accertata in corso di causa. Con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarre in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.
Si costituiva in giudizio la società che contestava il diritto dell'attore al Controparte_1 risarcimento dei danni, chiedendo: all'Ill.mo Giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e difesa, così statuire: in via preliminare: - disporre la riapertura della fase istruttoria, con disposizione di CTU tecnica per le argomentazioni esposte nelle note ex art. 183, n. 2, c.p.c. ed in precedenza riportate;
- dare atto della corresponsione della somma di € 13.650,00 in sede stragiudiziale e, ritenutala congrua, rigettare la domanda attorea;
nel merito: - rigettare la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
- in subordine accertare le responsabilità ascrivibili ai conducenti i mezzi coinvolti nel sinistro de quo ex art. 1227 c.c. e, per
l'effetto, condannare l'odierna concludente a pagare quanto corrispondente al grado di colpa attribuibile al conducente della Fiat Panda tg. DL 074 FR, al netto dell'acconto già ricevuto in sede stragiudiziale;
- in ulteriore subordine applicare il disposto di cui all'art. 2054, comma 2, c.c. e, per l'effetto, condannare l'odierna concludente
a pagare quanto eventualmente eccedente l'acconto già corrisposto in sede stragiudiziale;
- dire comunque non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Con provvedimento del 21.09.2022 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc ed il processo veniva rinviato all'udienza del 02.02.2023
Con provvedimento del 07.02.2023 veniva ammessa la prova orale richiesta da parte attrice e si rinviava per l'escussione del teste all'udienza del 29.06.2023.
2 All'udienza del 29.06.2023 veniva escusso il testimone . Testimone_1
Con provvedimento del 03.07.2023 veniva nominato CTU medico legale il dott. e si Persona_1 rinviava al 21.09.2023 per il giuramento.
In data 04.02.2024 veniva depositato l'elaborato peritale.
Con provvedimento del 29.03.2024 si rinviava al 24.09.2025 per discussione e decisione.
Con provvedimento del 29.01.2025 la causa veniva assegnata allo scrivente GOP che con provvedimento del 03.02.2025 anticipava l'udienza al 24.03.2025 e quindi al 07.05.2025 per discussione e decisione ex art
281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda dell'attore, volta ad ottenere la declaratoria di responsabilità della sig.ra IC AV e la condanna della società al risarcimento dei danni subiti in occasione del sinistro Controparte_1 descritto in citazione, va accolta, per le ragioni e nei limiti di cui appresso.
Nel merito, deve ritenersi provata la circostanza che il sig. fu vittima del sinistro di cui Parte_1
è causa, accaduto in Palermo, in data 20.12.2019.
Secondo la ricostruzione attorea, mentre l'attore percorreva via Filippo Paladini a bordo del motociclo
Liberty tg CP51516 entrava in collisione con il veicolo Fiat Panda tg. DL074FR, che effettuando una manovra di svolta verso Largo Michele Brasco, invadeva la sede stradale riservata alla circolazione in senso inverso e tagliava la strada al motociclo.
Orbene, all'udienza del 29.06.2023, veniva escusso il sig. , il quale affermava di aver Testimone_1 assistito all'impatto e confermava i capitoli di prova indicati dall'attore.
Dunque, può dirsi raggiunta la prova del fatto storico.
Ebbene, in ordine alla responsabilità dell'accadimento deve applicarsi, nel caso che occupa, la presunzione di responsabilità ex art 2054 comma 2 Cod. Civ per le ragioni che seguono.
Il testimone non riferisce nulla in ordine alla velocità dei mezzi, né vi è prova che l'attore abbia Tes_1 compiuto delle manovre atte ad evitare l'impatto.
Infatti, non è stata nemmeno allegata la circostanza che l'attore abbia tentato di frenare o di sterzare in modo da scongiurare lo scontro.
3 Peraltro, il Modello CAI, allegato all'atto di citazione, per la sua genericità non risulta idoneo a dimostrare in maniera univoca la dinamica del sinistro e l'esclusiva responsabilità del veicolo di proprietà della sig.ra
IC AV.
In altri termini, deve ritenersi indimostrato che il comportamento assunto dall'attore, nei pressi di un'intersezione, fosse scevro di responsabilità, e sia stata adottata dal sig. una condotta di guida Pt_1 conforme allo stato dei luoghi: gli stessi ingenti danni riportati dai veicoli lasciano dedurre che la velocità del mezzo condotto dall'attore fosse superiore a quella consigliata dalla comune prudenza.
Appare opportuno specificare che Nel caso di scontro di veicoli, la presunzione di pari responsabilità sancita dall'art.
2054, comma 2 codice civile, ha carattere sussidiario e opera qualora non siano accertabili le cause e le modalità del sinistro
e quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti coinvolti. L'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti comporta indirettamente il superamento della presunzione di colpa dell'altro senza necessità per quest'ultimo di dover dimostrare si essersi uniformato alle norme di circolazione e a quelle di comune prudenza e di aver fatto tutto il possibile per evitare il sinistro. (Corte di Cassazione Sezione III civile Ordinanza 11 marzo 2021, n. 6941).
In sostanza, la presunzione di concorso in pari grado di colpa posta dall'art. 2054 comma 2, Cod. Civ. a carico dei conducenti dei mezzi coinvolti in uno scontro costituisce criterio di distribuzione delle responsabilità che il giudice è tenuto ad applicare se l'istruttoria non abbia consentito di accertare le specifiche modalità del sinistro e l'incidenza e la misura delle singole condotte colpose.
In altri termini, anche in ipotesi in cui l'istruttoria sia emersa la responsabilità di uno dei conducenti (anche per omissione di precedenza o invasione di opposta corsia) il giudice è tenuto ad accertare che il comportamento di guida dell'antagonista sia immune da censure;
diversamente deve presumere il contributo causale di quest'ultimo (Cass. Civ. Sez. III 15.07.2011 nr. 15674; Cass. 24.01.2006 nr. 1317;
Cass. 10.03.2006 nr. 5226; Cass. 09.03.2004 nr. 4755).
Dunque, la presunzione di responsabilità sancita dall'art. 2054, comma 2 Cod. Civ non può dirsi superata nella presente controversia, visto che, dall'istruttoria svoltasi, non è stato possibile accertare in maniera univoca che il comportamento di guida del sig. fosse stato immune da addebiti. Pt_1
Proprio alla luce di tale considerazione, deve stimarsi il concorso di colpa dell'attore nel 50%.
Tanto esposto sulla responsabilità nella genesi del sinistro, per quanto concerne i danni fisici patiti dall'attore, essi, condividendo quanto ravvisato dal Consulente Tecnico d'Ufficio, devono ritenersi causalmente connessi al sinistro stradale de quo.
4 Dunque, per quanto attiene al quantum, occorre dire che il CTU ha determinato, in maniera specifica e con motivazioni condivisibili, il danno subito dall'attore nel danno biologico permanente nella misura del
11%, secondo quanto si legge a pagina 6 dell'elaborato peritale depositato in data 04.02.2024.
Pertanto, il danno biologico permanente equivale (secondo gli importi per la liquidazione del danno biologico indicati dalle Tabelle di Milano del 2024) ad euro 27.804,00 per il danno biologico risarcibile, tenuto conto dell'età (anni 16) del sig. all'epoca del fatto. Parte_1
Il danno biologico temporaneo viene così determinato, alla luce delle valutazioni del CTU:
Inabilità temporanea totale al 100% di giorni 38 e dunque equivalente ad euro 4.370,00 ;
Inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 30 e dunque equivalente ad euro 2.587,50
Inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori giorni 30 e dunque equivalente ad euro 1.725,00
Inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori giorni 60 e dunque equivalente 1.725,00
Quindi il danno biologico temporaneo deve quantificarsi in complessivi Euro 10.407,00
Quindi il risarcimento del danno complessivo patito dall'attore, considerato il concorso del 50% della colpa nella genesi del sinistro, si deve quantificare in Euro 19.105,50 pari al 50% dell'importo di euro
38.211,00 dato dalla somma di Euro 27.804,00 per il danno biologico permanente ed Euro 10.407,00 per il danno biologico temporaneo.
Non sono stati inoltre nemmeno allegati degli elementi di prova che giustifichino la sussistenza di un danno ulteriore rispetto a quello fisico, peraltro esso è l'unica tipologia di nocumento di cui viene richiesto il risarcimento dall'attore nell'atto introduttivo del presente giudizio.
Orbene, all'importo di Euro 19.105,50, sopra determinato, deve essere sottratta la somma di Euro
13.650,00, già corrisposta dalla convenuta per un residuo così di Euro 5.455,50 Controparte_1
Il parziale accoglimento della domanda attorea, conseguente al ritenuto concorso di colpa dell'attore nella genesi dell'incidente, sono motivi per lasciare le spese di lite per 1/3 a carico dell'attore mentre i restanti
2/3 vanno posti a carico della convenuti e vanno liquidate in Euro 3.384,66 pari ai 2/3 di Euro 5.077,00 determinate, secondo i valori medi di cui al dm 55/2014, in base allo scaglione di valore compreso tra
5.201 e 26.000 (in considerazione del decisum) e così specificate euro 919 per la fase studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 1680 per la fase istruttoria, ed euro 1701 per la fase decisionale, oltre IVA, cpa e rimborso C.U. e spese generali.
5 Le spese delle CTU, visto il parziale accoglimento della domanda, devono essere poste a carico dell'attore e dei convenuti in eguale misura, ossia di un terzo ciascuno.
P.Q.M
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite
CONDANNA la società e la sig.ra IC AV, in solido tra di loro, al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di euro 5.455,50 già rivalutata all'attualità, oltre ai Parte_1 soli interessi legali decorrenti dal dì della presente decisione al soddisfo;
CONDANNA la società e la sig.ra IC AV, delle spese di lite in favore del Controparte_1 sig. , liquidandole in complessivi euro 3.384,66 oltre accessori di legge, C.U e marca da Parte_1 bollo da distrarsi in favore dell'Avvocato Daniela Franco
PONE le spese di CTU in via definitiva solidalmente a carico di tutte le parti costituite.
Palermo 07.05.2025
Il G.O.P.
Dott. Gabriele Leone
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