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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2615 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7274/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7274 dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello
TRA
c.f. n. ,), società con unico socio Parte_1 P.IVA_1
soggetta a direzione e coordinamento di rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2
procura alle liti per atto pubblico per notar di Roma del 7/02/2017 - Rep. Persona_1
53730 Racc. 26904 - dall'avv. Bruno Salimbene ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Salerno, alla via Francesco Conforti, n. 11
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._1
atti, dall'avv. Giampiero Delli Bovi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Montecorvino Rovella (SA) alla Via Fratelli Rosselli n. 155
- APPELATA -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
5.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, il al fine di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dei ripetuti sbalzi di tensione elettrica verificatisi il giorno 7 ottobre 2017, dalle ore 03.00 alle ore 15.00 circa, causati da un corto circuito generato dal maltempo.
Con sentenza n. 560/2020, il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella accoglieva la domanda attorea, condannando la società convenuta al pagamento di € 1.197,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite in favore della . CP_1
Con atto notificato in data 12.10.2020, il proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, depositata il 20 luglio 2020 nell'ambito del giudizio
R.G. n. 20/2019 e non notificata, chiedendone la riforma e insistendo per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dei relativi dispositivi di interconnessione di competenza esclusiva del distributore, ovvero, di e-Distribuzione in virtù della normativa adottata in Pt_1
materia in attuazione della liberalizzazione del mercato, ex d.lgs n. 79/1999 e successiva legge n. 125/2007; eccepiva, altresì, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna appellata sia in ordine al disservizio lamentato che ai danni che ne sarebbero conseguiti.
Per tali ragioni l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale
adito, accogliere l'appello proposto e, in riforma integrale della sentenza n. 560/2020 resa dal Giudice
di Pace di Montecorvino Rovella, Dott.ssa Loredana Palcera, pubblicata in data 20 Luglio 2020, non
notificata, nella causa iscritta al numero 20/2019 del R.G., dichiarare il difetto di legittimazione
2 passiva dell'odierna appellante e, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da CP_1
con l'atto di citazione notificato in data 4 Ottobre 2018, con ogni conseguente statuizione in ordine
alle spese del doppio grado”.
Con comparsa depositata in data 14.1.2021, si costituiva in giudizio la quale CP_1
impugnava e contestava tutte le argomentazioni in fatto e in diritto mosse dall'appellante,
chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, nonché il rigetto dell'atto di appello deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso ex art. 342 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado e mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello avanzato dal è fondato e va accolto per le Parte_1
ragioni che seguono.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, essendo state ampiamente spiegate le censure mosse alla decisione gravata, le parti sottoposte a critiche ed il progetto alternativo di decisione proposto dall'appellante.
Passando al merito della questione va evidenziato che è del tutto pacifico tra le parti il fatto storico che ha dato origine al presente giudizio, ossia il verificarsi di sbalzi di tensione elettrica verificatisi il giorno 7 ottobre 2017, dalle ore 03.00 fino alle ore 15.00 circa, per un corto circuito causato dal maltempo.
Ciò non di meno, deve affermarsi la carenza di legittimazione passiva di parte appellante con rifermento alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla A tale CP_1
riguardo, va osservato che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in
giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la
negazione, da parte del convenuto” (Cassazione civile sez. un. 16 febbraio 2016 n. 2951).
3 Orbene, in diritto si osserva che il d.lgs. n. 79 del 16.3.1999, attuando la direttiva 96/92/CE,
ha liberalizzato il mercato elettrico sopprimendo il regime di monopolio di lasciando Pt_2
la gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dei relativi dispositivi di interconnessione alla competenza esclusiva del Distributore, ovvero, di e-Distribuzione
s.p.a.
In base all'art. 1 della succitata norma, infatti: “Le attività di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento
sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di
cui all'articolo 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione
rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
In aggiunta ai predetti soggetti, l'art. 2 n. 4 prevede i c.d. clienti grossisti, i quali acquistano energia elettrica a scopo di rivenderla all'interno o all'esterno del sistema.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Servizio Elettrico Nazionale, già
[...]
si inquadra proprio come cliente grossista, dal momento che è una società Controparte_2
distinta per oggetto e scopo sociale dal Distributore al quale, invece, compete la gestione della rete elettrica fino al punto di consegna finale, restando l'unico ed esclusivo responsabile per i disservizi registrati sulla linea elettrica.
L'attività di mera compravendita dell'energia elettrica svolta dai grossisti, inoltre,
impedisce di attribuire loro una responsabilità anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., in quanto gli stessi non possano in nessun caso ritenersi ausiliari dei soggetti cui va attribuita la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni.
L'interpretazione normativa svolta trova conferma, d'altro canto, nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la società che si occupa della mera
compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente
finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il
legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente
nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo
4 soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può
rientrare nell'alveo degli ausiliari -ex art. 1228 c.c.- dell'ente mero venditore di energia elettrica"
(Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581).
In definitiva, in accoglimento del primo motivo d'appello, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del con la conseguenza che, in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta dalla deve essere CP_1
rigettata, assorbiti gli altri motivi di gravame.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata CP_1
e, stante la semplicità delle questioni trattate, vengono liquidate in dispositivo in base
[...]
ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 quanto al presente grado di giudizio (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma sentenza n. 560/2020 del Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
[...]
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1
liquidate in € 671,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
e in € 852,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno l'11 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, 2^ sezione civile, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
7274 dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello
TRA
c.f. n. ,), società con unico socio Parte_1 P.IVA_1
soggetta a direzione e coordinamento di rappresentata e difesa, in virtù di Parte_2
procura alle liti per atto pubblico per notar di Roma del 7/02/2017 - Rep. Persona_1
53730 Racc. 26904 - dall'avv. Bruno Salimbene ed elettivamente domiciliata nel suo studio in Salerno, alla via Francesco Conforti, n. 11
- APPELLANTE -
E
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta procura in CP_1 C.F._1
atti, dall'avv. Giampiero Delli Bovi ed elettivamente domiciliata nel suo studio in
Montecorvino Rovella (SA) alla Via Fratelli Rosselli n. 155
- APPELATA -
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da rispettivi atti di parte, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del
5.11.2024 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e comparse conclusionali, che si richiamano integralmente per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi CP_1
al Giudice di Pace di Montecorvino Rovella, il al fine di Parte_1
sentirlo condannare al risarcimento dei danni subiti a seguito dei ripetuti sbalzi di tensione elettrica verificatisi il giorno 7 ottobre 2017, dalle ore 03.00 alle ore 15.00 circa, causati da un corto circuito generato dal maltempo.
Con sentenza n. 560/2020, il Giudice di Pace di Montecorvino Rovella accoglieva la domanda attorea, condannando la società convenuta al pagamento di € 1.197,00, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di lite in favore della . CP_1
Con atto notificato in data 12.10.2020, il proponeva Parte_1
appello avverso la predetta sentenza, depositata il 20 luglio 2020 nell'ambito del giudizio
R.G. n. 20/2019 e non notificata, chiedendone la riforma e insistendo per la declaratoria del proprio difetto di legittimazione passiva, essendo la gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dei relativi dispositivi di interconnessione di competenza esclusiva del distributore, ovvero, di e-Distribuzione in virtù della normativa adottata in Pt_1
materia in attuazione della liberalizzazione del mercato, ex d.lgs n. 79/1999 e successiva legge n. 125/2007; eccepiva, altresì, il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'odierna appellata sia in ordine al disservizio lamentato che ai danni che ne sarebbero conseguiti.
Per tali ragioni l'appellante rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale
adito, accogliere l'appello proposto e, in riforma integrale della sentenza n. 560/2020 resa dal Giudice
di Pace di Montecorvino Rovella, Dott.ssa Loredana Palcera, pubblicata in data 20 Luglio 2020, non
notificata, nella causa iscritta al numero 20/2019 del R.G., dichiarare il difetto di legittimazione
2 passiva dell'odierna appellante e, in ogni caso, rigettare tutte le domande proposte da CP_1
con l'atto di citazione notificato in data 4 Ottobre 2018, con ogni conseguente statuizione in ordine
alle spese del doppio grado”.
Con comparsa depositata in data 14.1.2021, si costituiva in giudizio la quale CP_1
impugnava e contestava tutte le argomentazioni in fatto e in diritto mosse dall'appellante,
chiedendo l'integrale conferma dell'impugnata sentenza, nonché il rigetto dell'atto di appello deducendo, in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso ex art. 342 c.p.c..
Acquisito il fascicolo di primo grado e mutato il giudice, la causa veniva trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 5.11.2024, sostituita dal deposito di note telematiche ex art. 127ter c.p.c., con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
L'appello avanzato dal è fondato e va accolto per le Parte_1
ragioni che seguono.
Preliminarmente l'appello va dichiarato ammissibile, essendo state ampiamente spiegate le censure mosse alla decisione gravata, le parti sottoposte a critiche ed il progetto alternativo di decisione proposto dall'appellante.
Passando al merito della questione va evidenziato che è del tutto pacifico tra le parti il fatto storico che ha dato origine al presente giudizio, ossia il verificarsi di sbalzi di tensione elettrica verificatisi il giorno 7 ottobre 2017, dalle ore 03.00 fino alle ore 15.00 circa, per un corto circuito causato dal maltempo.
Ciò non di meno, deve affermarsi la carenza di legittimazione passiva di parte appellante con rifermento alla domanda di risarcimento del danno formulata dalla A tale CP_1
riguardo, va osservato che “la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in
giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta
all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la
negazione, da parte del convenuto” (Cassazione civile sez. un. 16 febbraio 2016 n. 2951).
3 Orbene, in diritto si osserva che il d.lgs. n. 79 del 16.3.1999, attuando la direttiva 96/92/CE,
ha liberalizzato il mercato elettrico sopprimendo il regime di monopolio di lasciando Pt_2
la gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica e dei relativi dispositivi di interconnessione alla competenza esclusiva del Distributore, ovvero, di e-Distribuzione
s.p.a.
In base all'art. 1 della succitata norma, infatti: “Le attività di produzione, importazione,
esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere nel rispetto degli obblighi di servizio
pubblico contenuti nelle disposizioni del presente decreto. Le attività di trasmissione e dispacciamento
sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale di
cui all'articolo 3. L'attività di distribuzione dell'energia elettrica è svolta in regime di concessione
rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
In aggiunta ai predetti soggetti, l'art. 2 n. 4 prevede i c.d. clienti grossisti, i quali acquistano energia elettrica a scopo di rivenderla all'interno o all'esterno del sistema.
Alla luce delle considerazioni svolte, il Servizio Elettrico Nazionale, già
[...]
si inquadra proprio come cliente grossista, dal momento che è una società Controparte_2
distinta per oggetto e scopo sociale dal Distributore al quale, invece, compete la gestione della rete elettrica fino al punto di consegna finale, restando l'unico ed esclusivo responsabile per i disservizi registrati sulla linea elettrica.
L'attività di mera compravendita dell'energia elettrica svolta dai grossisti, inoltre,
impedisce di attribuire loro una responsabilità anche ai sensi dell'art. 1228 c.c., in quanto gli stessi non possano in nessun caso ritenersi ausiliari dei soggetti cui va attribuita la responsabilità della gestione della rete nelle sue diverse diramazioni.
L'interpretazione normativa svolta trova conferma, d'altro canto, nell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “la società che si occupa della mera
compravendita di energia elettrica non può essere chiamata a rispondere dei danni subiti dall'utente
finale a causa di un blackout imputabile al malfunzionamento della rete di trasmissione. Il
legittimato passivo della pretesa risarcitoria è pertanto da individuarsi esclusivamente
nella società che si occupa della produzione e del trasporto della stessa. Quest'ultimo
4 soggetto, infatti, per i caratteri di autonomia ed indipendenza che lo contraddistinguono non può
rientrare nell'alveo degli ausiliari -ex art. 1228 c.c.- dell'ente mero venditore di energia elettrica"
(Cassazione civile sez. III, 23/01/2018, n.1581).
In definitiva, in accoglimento del primo motivo d'appello, va dichiarata la carenza di legittimazione passiva del con la conseguenza che, in Parte_1
riforma della sentenza di primo grado, la domanda proposta dalla deve essere CP_1
rigettata, assorbiti gli altri motivi di gravame.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata CP_1
e, stante la semplicità delle questioni trattate, vengono liquidate in dispositivo in base
[...]
ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022 quanto al presente grado di giudizio (scaglione da € 1.101,00 a € 5.200,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma sentenza n. 560/2020 del Giudice di Pace di
Montecorvino Rovella, dichiara il difetto di legittimazione passiva del Parte_1
[...]
2) condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio, CP_1
liquidate in € 671,00 per il primo grado, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge,
e in € 852,00 per il presente grado di giudizio, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Salerno l'11 giugno 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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