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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Savona, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 11/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 112/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli N. 6 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 103 2024 00178629 18 000 CANONE TV 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 103 2024 00178629 18 000 CANONE TV 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 30/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Ricorrente ha impugnato la cartella sopra indicata.
In data 11 aprile 2016 effettuava un versamento di euro 407,35 per l'attività denominata Ricorrente_2 casa di cura Società_1 sita a Indirizzo_1.
L'Ufficio a seguito della documentazione prodotta nell'odierno contenzioso ha ritenuto di poter sgravare la cartella di pagamento n. 10320240017862918 relativa all'anno di imposta 2018 e 2019 inerente al canone speciale TV n. 1020825.
Contestualmente si è provveduto ad annullare il canone oggetto dell'odierno contenzioso a decorrere dal 01/01/2017.
Va quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere (ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992) con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, vista l'istanza delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SAVONA Sezione 2, riunita in udienza il 30/05/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
PELLEGRINI DOMENICO, Giudice monocratico in data 30/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 112/2025 depositato il 15/04/2025
proposto da
Ricorrente_2 S.r.l. Unipersonale - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Via Cavalli N. 6 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 103 2024 00178629 18 000 CANONE TV 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 103 2024 00178629 18 000 CANONE TV 2019
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 97/2025 depositato il 30/05/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste come in atti
Resistente/Appellato: insiste come in atti Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Il Ricorrente ha impugnato la cartella sopra indicata.
In data 11 aprile 2016 effettuava un versamento di euro 407,35 per l'attività denominata Ricorrente_2 casa di cura Società_1 sita a Indirizzo_1.
L'Ufficio a seguito della documentazione prodotta nell'odierno contenzioso ha ritenuto di poter sgravare la cartella di pagamento n. 10320240017862918 relativa all'anno di imposta 2018 e 2019 inerente al canone speciale TV n. 1020825.
Contestualmente si è provveduto ad annullare il canone oggetto dell'odierno contenzioso a decorrere dal 01/01/2017.
Va quindi dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere (ex art. 46 del D.Lgs. 546/1992) con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, vista l'istanza delle parti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese di lite compensate.