Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 18/04/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 481/2017
Udienza del 18.4.2025
Sono presenti i procuratori delle parti, i quali si riportano alle conclusioni precisate in atti.
Il giudice, viste le conclusioni di ambo le parti di cui ai preverbali in atti, invita i procuratori alla discussione orale. Le parti concludono come in atti.
Il giudice decide la causa come da sentenza che segue, di cui viene data lettura
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento iscritto al n. 481 dell'anno 2017
TRA
Parte_1
, Parte_1
Parte_2
DIFENSORE: Avv. ENRICO TONELLI
- PARTE ATTRICE –
CONTRO
Controparte_1
DIFENSORE: Avv. MATTEO TASSI
- PARTE CONVENUTA
avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito).
Con conclusioni così precisate:
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE LOCATI LOCATI Parte_1 Pt_1
E :
[...] Parte_2 Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, In via preliminare:
In via principale
- accertare e dichiarare l'omessa notifica da parte della convenuta del Decreto Ingiuntivo CP_1 oggi opposto, con consequenziale declaratoria di inefficacia ex art. 644 c.p.c. e revoca dello stesso;
- accertare e dichiarare che l'opposizione a Decreto Ingiuntivo promossa dagli opponenti manifesta, finanche in sede di delibazione sommaria, l'applicazione di interessi e/o costi e/o oneri illegittimi da parte della convenuta con conseguente non debenza della somma da CP_1 quest'ultima pretesa in via monitoria e che, pertanto, non sussistono i presupposti previsti dall'art. 648 c.p.c. per l'emissione del provvedimento di esecuzione provvisoria del Decreto per cui è causa in pendenza di opposizione;
Nel merito:
In via principale:
- accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento della richiesta di pagamento avanzata dalla convenuta con il Decreto Ingiuntivo oggi proposto per i CP_1 motivi esposti nel corpo del presente atto e, per l'effetto, revocare detto Decreto Ingiuntivo, respingendo ogni avversaria domanda e pretesa;
- pronunciarsi sull'illegittimità degli interessi e/o costi e/o oneri illegittimi applicati da parte della convenuta CP_1
- rideterminare il “dare ed avere” tra le parti in costanza del rapporti dedotto in narrativa, ordinando il ricalcolo sull'intero rapporto secondo la legge, senza anatocismo (in subordine su
pagina 1 di 11
- con l'emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell' bancario convenuto alla restituzione delle CP_2 somme indebitamente percepite, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto dalla banca.
- accertare e dichiarare la non operatività della fideiussione prodotta in sede monitoria dalla
Banca con riferimento alla Sig.ra e, in subordine, ordinare la liberazione Parte_2 della stessa, per i motivi tutti esposti nel corpo del presente atto. IN VIA ISTRUTTORIA:
- Si chiede fin d'ora l'ammissione di Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile;
IN OGNI CASO:
- Con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore del legale antistatario.
Si deposita la documentazione indicata in narrativa. Ai soli fini dell'applicazione del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia anche a fronte dell'incardinata opposizione rimane nello scaglione di quello indicato dall'attore in sede monitoria, ossia € 159.358,00= con conseguente pagamento del C.U. per € 379,50=. Si deposita la documentazione indicata in narrativa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: a) dichiarare inammissibile, nulla, infondata o come meglio e, in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 586/16 D.I. – n. 2122/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Massa in data
15/09/2016 e pedissequo provvedimento di correzione di errore materiale Cron. 826/2016 del
29/09/2016, confermandolo in ogni sua parte;
b) dichiarare inammissibili e, comunque infondate, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate dagli opponenti;
c) in ogni caso, condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , quest'ultima sino Controparte_3
a concorrenza della garanzia prestata, a pagare in favore di l'importo di Controparte_1 complessivi € 151.301,25 o quello diverso che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
In vittoria di spese ed onorari di procedura”.
CONCLUSIONI DI PARTE INTERVENUTA Controparte_4
e, per essa, Controparte_5
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni diversa e contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta: a) dichiarare inammissibile, nulla, infondata o come meglio e, in ogni caso, rigettare l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 586/16 D.I. – n. 2122/2016 R.G. emesso dal Tribunale di Massa in data
15/09/2016 e pedissequo provvedimento di correzione di errore materiale Cron. 826/2016 del 29/09/2016, confermandolo in ogni sua parte;
b) dichiarare inammissibili e, comunque infondate, tutte le domande e le eccezioni comunque spiegate dagli opponenti;
c) in ogni caso, condannare la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, , quest'ultima sino Controparte_3 Parte_2
pagina 2 di 11 a concorrenza della garanzia prestata, a pagare in favore di Controparte_4 e, per essa, l'importo di complessivi € 151.301,25= o quello
[...] Controparte_5 diverso che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
In vittoria di spese ed onorari di procedura”.
FATTO E DIRITTO
1.
Con atto di citazione ex art. 650 c.p.c. e Parte_1 Parte_1 proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo, con cui – ad istanza di Parte_2
– era stato ingiunto agli opponenti, rispettivamente in qualità di debitore principale, Controparte_1 di socio accomandatario e dunque illimitatamente responsabile in solido con la società e di fideiussore, il pagamento di € 151.301,25 (oltre interessi e spese della procedura monitoria), a titolo di saldo passivo del rapporto di c/c bancario n. 0000003400 e della linea di fido per finanziamenti in divisa estera n. UM0275/19272, intrattenuti dalla società opponente con l'istituto di credito e garantito da fideiussione da parte degli altri due opponenti (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio), al fine di ottenere la revoca del predetto decreto ingiuntivo opposto, n. 586/2016.
A sostegno delle proprie ragioni gli opponenti deducevano in via preliminare, l'inammissibilità del d.i. opposto non essendo stato notificato nel termine di cui all'art. 644 c.p.c., nonché la nullità dello stesso per indeterminatezza dell'ammontare come calcolato dalla banca.
Deducevano altresì nel merito: i) che tra le parti era instaurato il rapporto di conto corrente n.
0000003400 e la linea di fido per finanziamenti in divisa estera n. UM0275/109279, entrambi stipulati in data 15.5.2015 (v. doc. 2, 4 e 8 del monitorio) e garantiti da fideiussione omnibus (sottoscritta in data 15.5.2015); ii) che il documento contrattuale difettava della firma dell'istituto di credito con conseguente violazione dell'art. 117 TUB;
iii) che era stata ravvisata la violazione della disciplina dell'usura per l'applicazione di tassi ultralegali, nonché la previsione di commissioni e spese non previamente pattuite (commissione di massimo scoperto, la commissione sull'affidamento, la commissione extra-fido, la commissione sui giorni di valuta); iv) la sussistenza di anatocismo;
v) la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di buona fede e correttezza. Inoltre, l'opponente contesta la validità della fideiussione sottoscritta dalla Pt_2
Domandavano quindi gli opponenti la revoca del d.i. e la condanna della banca convenuta, previa rideterminazione del saldo finale, alla ripetizione delle somme illegittimamente applicate dall'istituto di credito.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la banca convenuta preliminarmente eccependo la tardività dell'opposizione e chiedendo il rigetto nel merito della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza non definitiva pubblicata in data 9.1.2019, il G.I. dichiarava l'ammissibilità dell'opposizione tardiva e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per l'assunzione dei mezzi di prova.
Nello specifico, parte attrice opponente aveva disconosciuto le sottoscrizioni apposte sui contratti
(fideiussione omnibus limitata del 15/05/2015 prodotta sub. doc. 4 fasc. monitorio;
contratto di fido per anticipi in divisa estera prodotto sub. 8 fasc. monitorio), tuttavia, a seguito di istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. formulata dall'opposta, gli attori opponenti rinunciavano all'eccezione di disconoscimento ed il medesimo opponente rinunciava all'istanza di verificazione.
La causa veniva dunque istruita esclusivamente in via documentale. pagina 3 di 11 In data 28.11.2023 in qualità di successore a Parte_3 titolo particolare nel diritto controverso, interveniva in giudizio (v. contratto di cessione del 5.8.2022 all. atto di intervento facendo proprie le difese spese dall'istituto di credito opposto. CP_4
La causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
2.
In via pregiudiziale, sulla domanda inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex art. 644 c.p.c.
Gli opponenti hanno domandato in via pregiudiziale la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, siccome non notificato nei termini di cui all'articolo 644 c.p.c.. Ai sensi dell'articolo 644 c.p.c. “Il decreto di ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della
Repubblica, e di novanta giorni negli altri casi;
ma la domanda può essere riproposta”.
Nella fattispecie in esame gli opponenti hanno fornito il riscontro documentale della nullità della notifica del d.i. opposto, mediante la produzione delle certificazioni anagrafiche e del registro delle imprese dalle quali risulta inequivocabilmente il trasferimento sia della residenza delle persone fisiche, che della sede della società, in luoghi diversi da quello della notifica. Detti trasferimenti sono tutti precedenti rispetto alla notifica tentata dalla convenuta opposta.
Alla luce di quanto espresso, la notifica del d.i. opposto non può ritenersi valida e lo stesso decreto deve essere dichiarato inefficace ex art. 644 c.p.c..
La rilevata inefficacia, tuttavia, non esime questo Giudice dal decidere non solo sulla proposta eccezione, ma anche sulla fondatezza della pretesa creditoria già azionata in via monitoria. Infatti, come più volte statuito dalla S.C., la notificazione del decreto ingiuntivo oltre il termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta, ai sensi dell'art. 644, l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale.
Pertanto, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale), la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione (con le implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria), ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (Cass. VI, n. 27062/2021; Cass. III, n.
3908/2016; Cass. II, n. 951/2013).
Contratto di conto corrente e contratti di apertura di credito.
La vicenda intercorsa tra le parti può essere così ricostruita:
1. ha sottoscritto con Controparte_6 Pt_1 Controparte_1
i seguenti contratti:
i. un contratto di conto corrente bancario di corrispondenza in data 14/05/2015 (conto n. 0000003400) (cfr. contratto di conto corrente, comprensivo di condizioni generali, condizioni economiche e condizioni giuridiche – doc. 2 e 3 fasc. monitorio);
ii. linea di fido per anticipi in valuta estera in data 14/05/2015 (contratto di fido per anticipi import-export; comprensivo di condizioni generali ed economiche di contratto - v. doc. 8 fasc. monitorio). pagina 4 di 11 2. ha sottoscritto con una fideiussione Parte_2 Controparte_1 omnibus in data 15/05/2015 sino alla concorrenza dell'importo di € 270.000,00 con
(v. doc. 4 fasc. monitorio riportante le condizioni contrattuali): Parte_4
Sulla mancanza di sottoscrizione della banca.
Gli attori opponenti hanno, in primo luogo, lamentato la violazione della forma scritta prevista ad substantiam per i contratti bancari, mancando la sottoscrizione anche dell'Istituto di credito, nelle copie degli schemi contrattuali prodotti.
Dunque, hanno dedotto la nullità dei contratti oggetto di causa in quanto non rispettosi della forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 117 d.lgs. n. 385/1993 (c.d. , perché carente della C.F._1 sottoscrizione della Banca.
La domanda è infondata e come tale deve essere respinta.
Come recentemente osservato dalla Suprema Corte, in tema di contratti c.d. “monofirma”, infatti, al fine della valida conclusione dei contratti bancari, la sottoscrizione del contraente c.d. “forte” non è necessaria “ad substantiam”, laddove risultino la predisposizione del testo contrattuale da parte della stessa Banca e la firma del cliente contraente c.d. “debole”, trattandosi di formalità “di protezione”, tesa a proteggere lo specifico interesse del contraente “debole” a comprendere ed essere puntualmente e compiutamente informato su tutti gli aspetti della vicenda contrattuale, come tale da ritenersi realizzata con la puntuale sottoscrizione del testo da parte del correntista;
e dovendosi, altresì, scongiurare l'altrimenti esistente rischio di abuso dello strumento della nullità di protezione da parte del contraente
“debole” (Sez. 1, Ordinanza interlocutoria n. 10447 del 2017).
Tali considerazioni sono state fatte proprie dalla Suprema Corte nella più autorevole composizione a
Sezioni Unite, la quale, in relazione ad una fattispecie di contratto-quadro avente ad oggetto servizi di investimento, ha formulato un principio valido al cospetto di un precetto normativo che in modo inequivoco prevede la redazione per iscritto del contratto e la consegna della scrittura al cliente, a cui solo si attribuisce la facoltà di far valere la nullità in caso di inosservanza della forma prescritta. Una volta evidenziato come il requisito della forma scritta ad substantiam ex art. 1325 c.c. , n. 4 debba essere inteso nella specie in senso non strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità propria della normativa, ispirata ad una ratio protezionistica nei confronti del contraente debole e volta a colmarne il gap conoscitivo rispetto al contraente predisponente, deve ritenersi difficilmente sostenibile che la sottoscrizione da parte del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo (avuto riguardo alla sottoscrizione dell'investitore, e, da parte della banca, alla consegna del documento negoziale, alla raccolta della firma del cliente ed all'esecuzione del contratto) e che vi sia stata la consegna della scrittura all'investitore, sia necessaria ai fini della validità del contratto-quadro. Ne consegue che il contratto-quadro deve essere redatto per iscritto, che per il suo perfezionamento deve essere sottoscritto dall'investitore, e che a questi deve essere consegnato un esemplare del contratto, potendo risultare il consenso della banca a mezzo dei comportamenti concludenti sopra esemplificativamente indicati.
Deve, così, riconoscersi la validità dei contratti bancari anche se sottoscritti unicamente dal cliente (c.d. contratti monofirma), purché una copia del contratto sia stata consegnata al correntista, al fine di garantire allo stesso la conoscenza effettiva delle relative clausole, potendo il consenso della banca desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Sez. 1, Ordinanza n. 14646 del 06/06/2018, Sez.
1, Ordinanza n. 16070 del 18/06/2018). pagina 5 di 11 Dunque, i contratti bancari soggetti alla disciplina di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, così come i contratti di intermediazione finanziaria, non esigono ai fini della valida stipula del contratto la sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca, il cui consenso si può desumere alla stregua di atti o comportamenti alla stessa riconducibili, sicché la conclusione del negozio non deve necessariamente farsi risalire al momento in cui la scrittura privata che lo documenta, recante la sottoscrizione del solo cliente, sia prodotta in giudizio da parte della banca stessa, potendo la certezza della data desumersi da uno dei fatti espressamente previsti dall'art. 2704 c.c. o da altro fatto che il giudice reputi significativo a tale fine, nulla impedendo che il negozio venga validamente ad esistenza prima della produzione in giudizio della relativa scrittura ed indipendentemente da tale evenienza (Sez.
1 - , Ordinanza n. 14243 del 04/06/2018).
Orbene, applicando i suesposti principi ermeneutici alla fattispecie in esame, deve ritenersi la validità del contratto di conto corrente e della linea di fido per anticipi in valuta estera prodotti in giudizio dalla banca, in quanto redatti per iscritto e recanti la sottoscrizione della società correntista, non disconosciuta da quest'ultima, dei quali peraltro non è stata contestata la mancata consegna di una copia alla stessa società.
Inoltre, l'opponente contesta l'illegittimità della condotta dell'istituto di credito in ordine alle condizioni economiche applicate alla linea di fido in valuta estera, esponendo di non aver mai sottoscritto le condizioni applicate e previste dal documento.
Tuttavia, anche questa domanda è infondata e come tale da rigettare. Il documento contestato dall'opponente (doc. 8 fasc. monitorio) appare firmato in ogni sua parte dal contraente e controfirmato dal legale rappresentante dell'istituto di credito. L'istituto di credito risulta aver applicato interessi e commissioni al tasso legale e quindi deve escludersi una sua responsabilità per contrasto a correttezza e buona fede.
Sull'anatocismo. Con una ulteriore doglianza, parte opponente lamenta l'illegittimità del regime di capitalizzazione degli interessi passivi in violazione del divieto di anatocismo disciplinato dall'art. 1283 c.c. L'eccezione, tuttavia, è infondata in quanto dalla documentazione in atti emerge che la banca ha adottato la stessa capitalizzazione per gli interessi debitori e per quelli creditori nel rispetto dell'art. 120
TUB e del CICR del 9/2/2000. Il documento di sintesi di cui al contratto di conto corrente 3400 prevede una capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori e creditori in regime di reciprocità (v. doc. 3 fasc. monitorio).
Sulle commissioni applicate in mancanza di pattuizione.
In ordine alla lamentata applicazione della CMS senza una previa pattuizione e comunque in assenza di causa, si osserva che dall'esame della documentazione in atti si evince che la banca non ha applicato alcuna competenza a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sui giorni di valuta.
L'ulteriore contestazione avanzata dal correntista riguarda la non corretta applicazione dei giorni valuta, tale da avere comportato la violazione dell'art. 120 T.U.B.
pagina 6 di 11 La contestazione avanzata in ordine alle valute applicate dall'Istituto di credito è assolutamente generica e sviluppata con considerazioni di ordine generale ed astratto, che prescindono del tutto sia dalle clausole negoziali, sia dalla effettiva disciplina normativa in materia.
In particolare, la contestazione relativa all'illegittima antergazione o postergazione delle valute, che la banca avrebbe operato nel corso dei rapporti in assenza di apposita pattuizione, non può essere accolta per insufficienza di allegazione, in quanto parte opponente non ha indicato neppure le tipologie di operazioni interessate dalla pretesa antergazione o postergazione.
Peraltro, la clausola contrattuale che regola le valute applicabili sul conto corrente risulta conforme alla legge e comunque approvata per iscritto dal cliente (v. documento di sintesi doc. 3 pag. 2).
Tutto questo rende l'eccezione proposta meramente esplorativa, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità, la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall'onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa (cfr. Trib. Roma, 26 febbraio 2013, n. 4233).
L'eccezione merita il rigetto.
Sull'usurarietà degli interessi. Parimenti generica e pertanto meritevole di rigetto si rivela l'eccezione di usurarietà degli interessi applicati.
Manca, infatti, qualsiasi riferimento al periodo in cui sarebbe stata violata la normativa antiusura e difetta, altresì, l'indicazione delle somme che sarebbero state indebitamente addebitate alla correntista. L'eccezione merita di essere disattesa.
Sulla fideiussione
Del tutto generiche ed infondate appaiono le contestazioni sollevata dall'opponente
[...] in merito alla mancata sottoscrizione delle clausole vessatorie. Parte_2
Come si evince dal contratto contenente la garanzia fideiussoria, doc. 4 fascicolo monitorio, le clausole vessatorie sono state controfirmate dalla garante e quindi approvate in maniera specifica ed autonoma dalla stessa.
Quanto all'asserita liberazione della OR ex art. 1956 c.c., si osserva che Parte_2 secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, “Ai fini dell'operatività della norma di cui all'art
1956 c.c. - che prevede la liberazione del fideiussore se il creditore, senza autorizzazione del garante, abbia concesso altro credito al debitore pur conoscendone le deteriori condizioni patrimoniali - è richiesta, sotto il profilo probatorio, sia la prova dell'oggettiva concessione di ulteriore finanziamento dopo il mutamento in peius delle condizioni economiche del garantito, sia la prova dell'acquisita consapevolezza, da parte della banca, del mutamento delle condizioni cui abbia fatto seguito la concessione di nuovo credito” (v. Tribunale Lodi sez. I, 11/01/2022, n.3). Nel caso che ci occupa, il fideiussore non ha dedotto, né chiesto di provare la sussistenza dell'elemento soggettivo della consapevolezza dell'istituto di credito del deterioramento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito, con la conseguenza per cui anche tale eccezione non può trovare accoglimento.
Da ultimo, si rileva che la fideiussione omnibus stipulate dagli opponenti a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla in forza dei contratti di conto corrente nn. 6077 e 631324 Parte_5
e del finanziamento n. 741354620 – successive, peraltro, al noto provvedimento n. 55/2005 della Banca
d'Italia – devono ritenersi pienamente valide ed efficaci, poiché gli attori hanno solo genericamente pagina 7 di 11 contestato la contrarietà all'intesa anticoncorrenziale di cui all'art. 2 L. 287/90, ma senza addurre specifica prova della partecipazione della convenuta ad un accordo anticoncorrenziale, e della conformità dei contratti in questione a tale accordo.
I convenuti si sono limitati ad osservare che il modello fideiussorio allegato sembra riprodurre lo schema ABI, censurato dalla Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2-5-2005 su parere del 20-4- 2005, perché contenente clausole lesive della concorrenza dell'Antitrust. Asseriscono all'uopo che le clausole 2, 6, e 8 che prevedevano la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 cod. civ. e la sopravvivenza della fideiussione alla inefficacia dei pagamenti o all'invalidità dell'obbligazione principale, sono state predisposte dalla banca in violazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, in quanto conformi ad uno schema contrattuale concordato dall'Associazione Bancaria Italiana con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori, come accertato dalla Banca d'Italia con provvedimento del 2-5-2005.
La nota questione ha dato luogo ad un vivace dibattito dottrinale, e con ordinanza n. 11486 del 30 aprile 2021 Cassazione, sez. I civile, ha investito le Sezioni Unite della controversa questione delle conseguenze della sottoscrizione di una fideiussione che contenga clausole conformi allo schema predisposto dall'ABI e dichiarate contrarie alla normativa antitrust per violazione dell'art 2, comma 2, lett.a) della L. n. 287/1990 dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005.
Era discusso infatti se la violazione, ove effettivamente accertata, produca nullità parziale del contratto, limitata alle clausole in questione, o se tale effetto debba escludersi, ed al soggetto leso dall'intesa concorrenziale debba riconoscersi unicamente azione risarcitoria, e la rimessione alle sezioni unite riguarda proprio una fattispecie in cui trova applicazione la clausola 6, che deroga in favore del creditore garantito il disposto dell'art. 1957 c.c.
Cass. S.U. 41994 del 30-12-2021 ha optato per la prima soluzione, ritenendo che "i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti".
Con riguardo ai contratti di fideiussione omnibus stipulati post 2005, il provvedimento n. 55/2005 della
Banca d'Italia non costituisce prova privilegiata, in quanto non rappresenta una prova idonea dell'esistenza di una intesa restrittiva della concorrenza con riguardo ad una fideiussione stipulata in un periodo successivo a quello in cui vi è stata indagine da parte dell'attività di vigilanza, la cui istruttoria ha, come è noto, coperto un arco temporale coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005; la fideiussione omnibus in questione è stata infatti concessa due anni dopo.
Poiché il provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 vale quale prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame della medesima, gli CP_1 attori erano pertanto onerati dell'allegazione e della dimostrazione di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale previsto dall'art. 2, comma 2 lett. a) della L. n.287/1990, di cui non hanno però fornito prova alcuna.
All'uopo già Cass. 30818 del 28-11-2018 ha precisato che il provvedimento Bankitalia del 2 maggio 2005 ha vietato l'uso uniforme, non già occasionale, dello schema di fideiussione suggerito dall'ABI, pertanto la dimostrazione del carattere appunto uniforme dell'applicazione delle clausole contestate, in pagina 8 di 11 attuazione di una illecita intesa anticompetitiva, essendo elemento costitutivo del diritto vantato, deve essere provato dall'attore, secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c.
Anche gran parte della giurisprudenza di merito, sia prima che dopo Cass. S.U. 41994/21 (Trib. Milano sez. spec. impresa del 19/01/2022, Trib. Napoli sez. spec. impresa del 24-5-2022, Trib. Livorno 1-4-
2021 n. 249, Trib. Roma 3-5-2019 n. 9354, Trib.Verona 1-10-2018,Trib. Treviso 26-7-2018 n. 1623) ha sottolineato l'esigenza che il fideiussore fornisca la prova dell'intesa asseritamente illecita e del danno subito, e quindi della lesione della propria libertà contrattuale, cioè del proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
La giurisprudenza ha ancora osservato che: “affinché la parte possa invocare la nullità del contratto riproduttivo dello schema ABI non è sufficiente allegare la nullità della intesa anticoncorrenziale e, quindi, la nullità anche solo parziale del contratto “a valle”, sussistendo comunque l'onere di provare anche la coincidenza delle convenute condizioni contrattuali, oggetto di contestazione, col testo di uno schema contrattuale che possa ritenersi espressivo della vietata intesa restrittiva (Cass. n.
13846/2019), oltre che il carattere uniforme delle clausole contestate (Cass. n. 30818/2018).
Le clausole 2, 6 ed 8 delle garanzie oggetto di causa prevedono deroghe alla disciplina generale della fideiussione, ed in particolare agli artt. 1956 e 1957 c.c. (docc. 11 e 12 comparsa di risposta), statuendo inoltre l'impossibilità per il fideiussore di sollevare eccezioni in merito al pagamento di quanto dovuto alla banca anche in caso di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi;
tale difformità è di per sé pienamente legittima, in quanto le disposizioni invocate hanno natura di norme dispositive e non imperative.
Ove si consideri che entrambi gli opponenti erano soci della società garantita si comprendono chiaramente le ragioni della deroga.
Nel caso di specie gli opponenti non hanno provato, e nemmeno dedotto, che lo schema negoziale in esame veniva sistematicamente adottato da un numero significativo di istituti di credito, tra cui CP_7 non hanno quindi provato che i contratti “a valle” di cui hanno eccepito la nullità costituiscano effettivamente la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza di cui a contratti anteriormente stipulati “a monte”, e ne consegue che le fideiussioni rilasciate sono pienamente legittime, alla luce del principio di autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 C.C. L'eccezione merita il rigetto.
Sulla quantificazione del credito
Alla luce dell'infondatezza delle eccezioni di controparte, il credito deve essere quantificato sulla base della documentazione prodotta da parte convenuta opposta.
La Banca opposta, difatti, ha fornito piena prova del credito monitoriamente azionato mediante produzione nel presente giudizio della documentazione contrattuale e contabile, ed in particolare: i) contrato di conto corrente n. 3400 e contratto di fido per anticipi import-export (docc. 2 e 8 fascicolo monitorio); ii) certificazione ex art. 50 TUB sottoscritta in calce dal dirigente dell'opposta (doc. 6 fascicolo monitorio); iii) degli estratti conto integrali attestanti l'intera durata del rapporto - dall'accensione sino al passaggio a sofferenza (doc. 7 fascicolo monitorio).
Sulla base della summenzionata documentazione in atti, in Parte_1 persona del legale rappresentante , il signor personalmente, Parte_1 Parte_1 in qualità di socio illimitatamente responsabile della società e in qualità di Parte_2 garante della società e nei limiti di cui alla fideiussione omnibus sottoscritta, devono essere condannati pagina 9 di 11 – in solido tra loro – al pagamento in favore di della somma di euro 151.301,25, Controparte_1 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Sull'intervento ex art. 111 c.p.c. cessionaria di è Controparte_4 Controparte_1
volontariamente intervenuta nel giudizio, per il tramite della mandataria Controparte_5
La cessione del credito ha determinato la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo, fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti
(così Cass., 22.10.2009, n. 22424).
Nel caso in esame non vi è consenso tra le parti in ordine all'estromissione della dante causa: sicché il non ha perso la qualità di parte ad onta dell'intervento volontario spiegato da Controparte_1
CP_4
Tale circostanza rende irrilevante ogni considerazione in ordine alla contestata legittimazione attiva di
CP_4
Alla luce di quanto espresso, la condanna avrà ad oggetto le parti originarie del rapporto.
Spese di lite
Le spese processuali, sia per la fase monitoria, sia per la fase del giudizio a seguito della opposizione, seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n.
55), preso lo scaglione di valore fino ad € 260.000,00 (tenuto conto del d.m. 147/2022).
La declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione, non costituisce motivo sufficiente per rendere irripetibili dal creditore le spese della fase monitoria, occorrendo aver riguardo, invece, all'esito complessivo del giudizio, sicché la valutazione della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale della lite anche in relazione a tali spese (Sez. 2 -, Sentenza n. 24482 del 09/08/2022; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 18125 del 21/07/2017).
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA
SEZIONE CIVILE definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1 [...]
e dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto ex Parte_1 Parte_2 art. 644 c.p.c..
pagina 10 di 11 2. condanna in persona del legale rappresentante, Parte_1 [...]
personalmente e quest'ultima sino alla concorrenza della Parte_1 Parte_2 garanzia prestata, a pagare, in solido tra loro, a favore di a somma di Controparte_1
€ 151.301,25, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
3. condanna in persona del legale rappresentante Parte_1 [...]
e quest'ultima sino alla concorrenza della garanzia Parte_1 Parte_2 prestata, alla rifusione delle spese legali in favore di che liquida in Controparte_1 complessivi euro 14.103,00, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge per il giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.; ed in complessivi euro 2.242,00, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, oltre I.V.A. e C.P.A. per la fase unica monitoria.
Il Presidente del Tribunale
Giulio Giuntoli
pagina 11 di 11