Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 30/05/2025, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 01018/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00626/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 626 del 2024, proposto da AN IZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Nicola Senatore, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, C.so Vittorio Emanuele, 74;
contro
Comune di Bracigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, via Ss. Martiri Salernitani, 31;
per l'annullamento
del silenzio-rigetto, serbato dall'amministrazione resistente, in ordine all'istanza inoltrata dal ricorrente, ex art. 36 del DPR n. 380/2001, in data 15.1.2024, prot. n. 453/2024 ed il conseguente accertamento della fondatezza della pretesa, oggetto dell'indicata istanza, stante la natura vincolata del procedimento e del provvedimento finale, ex art. 31, comma 3, c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bracigliano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, premesso di essere nudo proprietario dell’immobile sito nel Comune di Bracigliano alla via Enrico Toti, distinto in catasto al Fol. 13, mappale 962, ha allegato e dedotto che: l’usufruttario è il di lui genitore, in quale ha curato, nel corso degli anni, la costruzione dell’immobile che, da subito, ha assunto la destinazione di abitazione del nucleo familiare; i lavori sono stati avviati, nei primi anni 70, in forza di licenza edilizia n. 36/72 e, successivamente, con concessione edilizia n. 78/1989; il Comune resistente ha rilasciato il permesso di costruire n. 41/2002 per la realizzazione di un garage interrato e il permesso di costruire n. 38/2003, per la costruzione di un portico; il Comune ha anche rilasciato il permesso di costruire in n. 525/2019, che ha definito il procedimento di condono; tuttavia, l’usufruttuario, nel corso degli anni, ha realizzato delle ulteriori opere che non sono conformi ai titoli abilitativi rilasciati nel 2002 e nel 2003, per cui ha ritenuto di attivarsi onde ripristinare la legittimità dell’opus; pertanto, in data 15.1.2024, con istanza prot. n. 453/2024, ha inoltrato la richiesta di ripristino delle opere non conformi ai permessi di costruire n. 41/2002 e n. 38/2003; dette opere, ultronee rispetto ai lavori assentiti, sono consistite in una copertura erta sul terrazzo che copre il garage, già concesso con il permesso di costruire n. 41/2002 e nella chiusura sul lato est ed ovest del porticato, pure concesso con il titolo n. 38/2003; l’istanza di ripristino è stata inoltrata spontaneamente, ossia a prescindere da pubbliche iniziative di controllo, ex art. 27 DPR n. 380/2001; cionondimeno sono trascorsi 60 giorni dall’inoltro dell’istanza, ex art. 36 DPR cit., ed il Comune è rimasto inerte.
2. Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente ha lamentato l’illegittimità del silenzio, sulla scorta delle seguenti doglianze:
VIOLAZIONE DI LEGGE: violazione degli artt. 1, 2,3, e da 7 a 10bis della legge n. 241/1990; Violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; Violazione degli artt. 24, 111 e 113 Cost. ECCESSO DI POTERE: illogicità, manifesta ingiustizia, violazione del giusto procedimento, difetto assoluto dei presupposti e di istruttoria, sviamento, travisamento, erroneità, perplessità, violazione dei principi di coerenza, compatibilità, 2 imparzialità e buona amministrazione. Assenza di motivazione. Violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e ragionevolezza.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito l’Ente intimato al fine di resistere al ricorso.
5. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, preliminarmente, il Collegio, ha rilevato, ex art. 73, comma 3, c.p.a., possibili profili di inammissibilità del ricorso, in quanto, per la tipologia della domanda presentata, non è dato formarsi il silenzio rigetto
6. All’esito, la causa è stata assegnata a sentenza.
DIRITTO
Come esposto in narrativa, oggetto del presente gravame è l’impugnativa del “silenzio-rigetto, serbato dall’amministrazione resistente, in ordine all’istanza inoltrata dal ricorrente, ex art. 36 del DPR n. 380/2001 … in data 15.1.2024, prot. n. 453/2024 ed il conseguente accertamento della fondatezza della pretesa, oggetto dell’indicata istanza, stante la natura vincolata del procedimento e del provvedimento finale, ex art. 31, comma 3 c.p.a.”.
Ciò posto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per come rilevato dal Collegio, ex art. 73, comma 3, c.p.a., nell’udienza pubblica del 28 maggio 2025.
Invero, le emergenze istruttorie documentali acquisite agli atti di causa e, ancor prima, le stesse allegazioni della parte ricorrente, hanno consentito di rilevare che il ricorrente ha inoltrato la richiesta di ripristino delle opere non conformi ai permessi di costruire n. 41/2002 e n. 38/2003 e che dette opere, ultronee rispetto ai lavori assentiti, sono consistite in una copertura erta sul terrazzo, che copre il garage, già concesso con il permesso di costruire n. 41/2002, e nella chiusura sul lato est ed ovest del porticato, pure concesso con il titolo n. 38/2003.
Vi è più che l’istanza di ripristino è stata inoltrata dal ricorrente spontaneamente, ossia a prescindere da pubbliche iniziative di controllo, ex art. 27 DPR n. 380/2001.
Muovendo da tali premesse, va detto che, nel caso di specie, non viene in rilievo una istanza di sanatoria, quanto piuttosto un’istanza di ripristino, con conseguente inoperatività dell’impugnato silenzio rigetto.
Invero, l’istanza, pur formalmente avanzata ai sensi dell’art. 36 DPR n. 380/2001, non può essere qualificata come domanda presentata ai sensi della citata norma, atteso che la stessa non comporta la sanatoria di una opera abusiva, bensì la sua demolizione (cfr. pag. 9 dell’istanza di rilascio di p.d.c.).
Alla stregua di quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La natura (in rito) della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di LE (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Gaetana Marena, Primo Referendario
Michele Di Martino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Di Martino | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO