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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/06/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
III^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bari, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, nella personadel
Giudice dott.ssa Cristina Fasano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta nel Registro Generale affari contenziosi del Tribunale Ordinario di Bari, per l'anno 2018 sotto il numero d'ordine 13773, avente ad oggetto
“Responsabilità professionale. Risarcimento danni”, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Creanza Maria, in virtù di mandato in Parte_1 calce all'atto di citazione;
-attore- CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Pasquale Iurino, in virtù di Controparte_1 mandato conferito con procura speciale del 29.11.2018;
- convenuta – NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Leonardo Giani, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 03.09.2024
-terza chiamata-
///
Conclusioni: come rassegnate dalle parti all'udienza di precisazione delle conclusioni del 06.03.2025 celebrata in modalità cartolare.
FATTO e DIRITTO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella qualità di titolare Parte_1 dell'omonima impresa artigiana di autotrasporti, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, il rag. al fine di sentirlo condannare, previo accertamento della Controparte_1 responsabilità per colpa e /o negligenza professionale, al pagamento della somma € 17.283,24, pari all'importo richiestogli dall' a titolo di sanzioni . Parte_2 1.1.A fondamento della domanda l'attore esponeva che: - in data 14.04.2004 aveva conferito al rag. un incarico professionale per CP_1 l'assistenza fiscale, tributaria e del lavoro, con relativa registrazione ed elaborazione dei dati contabili effettuata anche da un CED, della propria impresa di autotrasporti;
- il 28.03.2015 l' di Bari aveva comunicato Parte_2 alla suddetta impresa l'avvio di una verifica fiscale in merito alla riduzione dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione;
- il 19.04.2017, a seguito delle osservazioni prodotte dall'impresa, l' Parte_2
gli aveva notificato l'avviso di pagamento prot. 13428/RU
[...] Parte_2 per la somma complessiva di € 17.283,24, di cui €13.500,00 per sanzioni per erronea anticipata compensazione di 27 crediti (€ 500,00 x 27) e € 3.783,23 per sanzione per credito di imposta errato;
- le sanzioni comminate erano attribuibili alla responsabilità del convenuto il quale, omettendo di operare con la dovuta diligenza, aveva trasmesso in via telematica alcuni modelli F24 recanti compensazioni di crediti di imposta relativi alla riduzione dell'accisa sul gasolio per autotrazione, utilizzato per il trasporto delle merci, effettuate, in parte, prima dei sessanta giorni previsti dall'art. 17 D. Lgs. 241/1997 e, in parte, con crediti di imposta errati, procurando difficoltà all'impresa e il rigetto della richiesta di rateizzazione;
- i successivi tentativi di ottenere il risarcimento in via bonaria e l'avvio della negoziazione assistita non avevano sortito effetto.
1.2.Sulla base di tali premesse adiva l'autorità giudiziaria formulando le conclusioni di cui sopra.
2. Si costituiva in giudizio il quale eccepiva di avere informato il cliente di Controparte_1 tutti gli adempimenti fiscali da eseguire, in ottemperanza al dovere di diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c.
Soggiungeva, comunque, di avere provveduto a denunciare tempestivamente il sinistro alla propria compagnia assicuratrice, , con la quale aveva stipulato Controparte_3 una polizza per i rischi professionali .
Concludeva, quindi, chiedendo, in via principale, il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, in via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, condannare la a manlevarlo da ogni statuizione . Controparte_4 3.Disposto il differimento dell'udienza di prima comparizione, si costituiva la CP_2
(già ) la quale chiedeva l'immediato rigetto della
[...] Controparte_5 domanda di garanzia e la propria estromissione dal giudizio in ragione dell'inoperatività della polizza n. 0647000000/1844, stipulata con formula claims made e decorrente dal 19.09.2016 al 19.09.2017, ai sensi della disposizione del capo b) dell'art.
3.9 delle condizioni di assicurazione ( che prevede l' esclusione della garanzia per danni relativi a fatti e circostanze conosciute e ragionevolmente conoscibili prima del periodo di polizza) e dell'art. 1892 c. c. (che prevede l'annullamento del contratto in caso reticenza o dichiarazioni inesatte).
Nello specifico eccepiva che il convenuto, pur consapevole delle circostanze che avevano portato all'applicazione delle sanzioni già dalla notifica del verbale di contestazione del 28.03.2015 e dall'inoltro delle memorie e chiarimenti all' Parte_2 avvenuto con raccomandata del 25.05.2015, ne aveva omesso la comunicazione
[...] alla compagnia assicuratrice, sia durante il periodo di decorrenza della precedente polizza valida dal 19.09.2015 al 15.09.2016, sia nel corso della decorrenza della successiva polizza n.
0647000000/1844, dal 19.09.2016 al 19.09.2017. Peraltro l aveva taciuto e negato la conoscenza di tali circostanze anche nella CP_1 compilazione del questionario del 02.09.2016.
In ogni caso, insisteva per il rigetto delle domande avverse in quanto infondate e sfornite di prova, con vittoria di spese di lite. 4.Formulate le richieste istruttorie, la causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e CTU contabile.
5.Fallito il tentativo di conciliazione ex art. 185 bis c.p.c., la causa, ritenuta ormai matura per la decisione, veniva rinviata più volte per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 06.03.2025 con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
/// 6.In via preliminare devono rigettarsi le richieste istruttorie di interrogatorio formale e prova per testi reiterate da in sede di precisazione delle conclusioni in quanto Controparte_1 superflue alla luce del materiale in atti.
7.Ciò detto, nel merito la domanda non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
8.Parte attrice, premettendo di aver conferito in data 14.04.04 un incarico di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro, ad , ha attribuito al convenuto la responsabilità Controparte_1 dell'irrogazione nei suoi confronti , da parte dell' Controparte_6
della sanzione di € 17.283,24 a mezzo di avviso di pagamento di notificato in data
[...]
19.04.2017 alla propria ditta di autotrasporti. A fondamento della domanda l'attore ha dedotto la negligenza del convenuto per avere trasmesso telematicamente alcuni modelli F24 contenenti compensazioni di crediti di imposta relativi alla riduzione dell' accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato nel trasporto delle merci, risultati, in parte, errati e, in parte, inviati prima del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 17 del D.lgs. 241/97. 8.1.Parte convenuta ha contestato l'addebito limitandosi ad affermare di essersi attenuta ai doveri di diligenza di cui all'art. 1176 co. 2 c.c. informando sempre il cliente e ricevendo autorizzazione agli adempimenti fiscali che di volta in volta si apprestava ad effettuare.
8.2. Orbene, è pacifico che tra le parti sia intercorso un rapporto contrattuale d'opera professionale, con conseguente applicabilità alla fattispecie in esame degli artt. 2230 c.c. e s.s. Al riguardo occorre premettere che l'obbligazione gravante sul professionista in un rapporto contrattuale come quello dedotto nel caso di specie è di mezzi e non di risultato dovendosi, ai fini della configurazione della responsabilità professionale, valutare la diligenza nell'adempimento in base al secondo comma (sul punto, ex multis, v. Cass. civ., sez. 3, 5.08.2013, n. 18612, secondo cui “Le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività in relazione al parametro della diligenza fissato dall'art. 1176, secondo comma, cod. civ., che è quello della diligenza del professionista di media attenzione e preparazione.”). Il professionista è, dunque, tenuto a mantenere una diligenza commisurata al tipo di prestazione richiestagli (art. 1176 c.c.) ovvero un grado di diligenza medio "a meno che la prestazione professionale da eseguire in concreto involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: in tal caso la responsabilità del professionista è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, con conseguente esclusione nell'ipotesi in cui nella sua condotta si riscontrino soltanto gli estremi della colpa lieve" (Cass. 8470/1995; conforme Cass. Civ., sez. III, 15 gennaio
2001, n. 499; Cass.civ., sez.II, 8.08.2000, n. 10431).
In particolare la Cassazione ha precisato che la relazione fra la norma di cui all'art. 2236 c.c. e quella di cui all'art. 1176 c.c. è di integrazione per complementarietà e non già per specialità, di guisa che vale la regola della diligenza del buon professionista di cui all'art. 1176, II comma, c.c. con riferimento alla natura della attività prestata, operando la previsione di cui all'art. 2236 c.c. laddove la prestazione richiesta implichi la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Va , inoltre, detto che l'onere gravante sul professionista di provare la propria diligenza nella prestazione dell'opera resa non esime il cliente, qualora contesti un inadempimento contrattuale, di provare l'esistenza e i termini dell'incarico nonché che la prestazione non è stata svolta secondo la diligenza professionale, per imprudenza e/o imperizia, l'esistenza del danno ed il nesso causale tra il danno e la condotta del professionista (cfr. Cass. civ. 9917/2010).
8.3.Ebbene, applicando tali principi al caso di specie, deve rilevarsi quanto segue. 8.4. E' sostanzialmente incontestato, e risulta dagli atti, che in data 14.04.2004
[...]
ha ricevuto incarico di consulenza fiscale, tributaria e del lavoro per conto della ditta CP_1 dell'attore. E', altresì, pacifico che, nel corso di tale contratto, il convenuto abbia trasmesso alcuni modelli F24 contenenti compensazioni di crediti di imposta finalizzati ad ottenere la riduzione delle accise sul gasolio per autotrazione, risultati, a seguito delle verifiche dell' Parte_2
in alcuni casi errati, e , in altri, inviati prima del termine di sessanta
[...] Parte_2 giorni previsto dall'art. 17 del D.lgs. 241/97. Ciò posto , per meglio valutare la doglianza dell'attore, occorre partire dalla normativa vigente in materia.
In tema di agevolazioni fiscali in favore degli esercenti attività di trasporto merci, il D.P.R. 277/2000 (“Regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, a norma dell'articolo 8 della legge 23dicembre 1998, n. 448”) dispone che, al fine di ottenere il beneficio della riduzione degli oneri, corrispondente agli incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, riconosciuto tramite rimborso della somma o portato in compensazione con il modello F24 , occorre presentare dichiarazione all'ufficio competente entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. L'ufficio, ricevuta la dichiarazione e la documentazione a corredo, invita l'interessato ad integrare la dichiarazione entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione ovvero degli elementi e della documentazione mancanti, dopo di che determina l'importo complessivo del credito spettante. Qualora non vi siano i presupposti ne dà comunicazione all'interessato con provvedimento di diniego, invece, decorsi i sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione in assenza di provvedimento di diniego, l'istanza viene considerata accolta e l'interessato può portare in compensazione il credito. Lo stesso regolamento prevede, inoltre, che l'ufficio competente possa annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che l'interessato non sani i vizi entro un termine prefissato dall'ufficio. Nel caso di specie, dall'avviso di pagamento emerge che la ditta dell'attore ha presentato per ciascun trimestre dell'anno 2014 quattro istanze volte ad ottenere la compensazione di crediti di accise e a tale domanda è conseguito, da parte dell' Parte_2 l'emissione del verbale di constatazione n. 2015/A9694 del 13.03.2015, notificato alla ditta dell'attore in data 20.03.2015 con raccomandata prot.n. 7486 R.U. del 23.03.2015. Sempre dal suddetto avviso di pagamento emerge che, dopo la notifica del verbale di constatazione, ha fatto seguito l'invio, da parte dalla ditta dell'attore, delle osservazioni e della documentazione integrativa, depositata successivamente in originale su richiesta dell'ufficio competente in data 28.06.2016 a mani di , e che tale documentazione non Controparte_1 risultava, comunque, idonea a sanare le irregolarità in quanto:
“- ancora incompleta (buoni di prelevamento privi del relativo corrispettivo) e/o difforme (somma dei litri risultanti dai singoli buoni di prelievo di gasolio, allegati in fotocopia agli scritti difensivi, ovvero rilevati dei buoni originali allegati alle fatture originali, non coincidenti con i quantitativi complessivi riportati sulle fatture di riferimento contestate);
-visibilmente rettificata (anche più volte), rendendo, così, impossibile la riconducibilità degli acquisti di carburante, documentati dai buoni di prelievo riferiti ai mezzi utilizzati e interessati alla fruizione del beneficio fiscale previsto, alle fatture di riferimento (ad esempio: buoni di prelevamento originali corretti -rispetto a quelli allegati agli scritti difensivi - nei quantitativi di gasolio e o negli importi dei predetti corrispettivi;
numeri di targhe presenti sulle fatture prima apposti manualmente-in un contesto completamente stampato - e, successivamente, risultanti anch'essi stampati);
- contenente elementi non determinabili, a priori, in sede di rifornimento di gasolio (buoni di prelevamento - prodotti sia in fotocopia, unitamente agli scritti difensivi, e sia in originale - riportanti il numero dei chilometri iniziali e dei chilometri finali ancora da percorrere all'atto del prelievo del carburante in questione);
- riferita a rifornimenti effettuati in periodi temporali precedenti o successivi a quelli di competenza trimestrale;
- priva di ulteriore documentazione probatoria in ordine alla certa identità del mezzo interessato all'agevolazione fiscale, derivante dalla presenza di alcune fatture contenenti gli estremi del numero di targa riportati manualmente, in un contesto di elementi tutti stampati. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.P.R. n.277/2000, infatti, le fatture di acquisto devono contenere gli estremi del numero di targa, e ovviamente, la loro indicazione deve essere contestuale al momento dell'emissione dei predetti documenti fiscali. Tale omissione non consente il riconoscimento della fruizione dei benefici previsti dalla normativa vigente e correlati all'acquisto del carburante, venendo a mancare ogni garanzia circa l'identità del veicolo effettivamente rifornito.” (cfr. avviso di pagamento 13428/RU del 13.04.2017 e pag. 22 relazione CTU). Sempre dall' avviso di pagamento si evince che le istanze di compensazione avevano ricevuto in precedenza atto di assenso dall'ufficio competente che legittimava la compensazione dei crediti ai sensi dell' art. 4 comma 2 DPR 277/2000 e che tale atto, sulla scorta della documentazione integrativa presentata, veniva poi annullato con rigetto delle istanze comunicato con l'avviso di pagamento in atti ( invero l'art. 4 del DPR 277/200 dispone :
“Decorsi i sessanta giorni dal ricevimento, da parte dell'ufficio, della dichiarazione ovvero degli elementi mancanti senza che al soggetto sia stato notificato il provvedimento di diniego di cui al comma 1, l'istanza si considera accolta e il medesimo può utilizzare l'importo del credito spettante in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, qualora ne abbia fatto richiesta. In tali casi l'ufficio competente può annullare, con provvedimento motivato, l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine prefissatogli dall'ufficio stesso).” Ebbene, tali circostanze consentono, ad avviso della scrivente, di ravvisare un comportamento negligente del convenuto nell'espletamento del mandato professionale. E tanto ha trovato conforto nella ctu, pienamente utilizzabile nelle sue conclusioni poiché redatta secondo metodologia ufficiale e nel contraddittorio tra le parti.
Peraltro a nulla rileva la deduzione del convenuto secondo cui egli avrebbe di volta in volta avvisato il delle attività che poneva in essere . Pt_1
Al riguardo deve rammentarsi che , in caso di inadempimento ai propri obblighi professionali, il professionista non può invocare una diminuzione della propria responsabilità verso il cliente per il solo fatto che quest'ultimo non abbia controllato se l'attività sia stata compiuta in modo tecnicamente corretto, stante che nel rapporto di prestazione di opera intellettuale colui che si rivolge ad un professionista ha diritto di pretendere una prestazione eseguita a regola d'arte ex art. 1176, comma 2, c.c. non essendo, per ciò stesso, ontologicamente configurabile il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c. (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13592 del
21/5/2019, id. Sez. 3, Ordinanza n. 12127 del 22/6/2020). In buona sostanza , quando il cliente delega le attività di espletamento degli adempimenti fiscali, deve poter confidare nel loro corretto adempimento da parte del professionista incaricato.
Analogamente a nulla rileva che le osservazioni e deduzioni inviate a seguito della notifica dell'invito di pagamento rechino la firma del dal momento che il mandato di Pt_1 assistenza conferito all' abbracciava necessariamente anche tale profilo. CP_1
Ciò detto in merito alla prova della condotta inadempiente ed al nesso di causalità, secondo il giudicante l'onere probatorio da parte dell'attore non è stato compiutamente assolto con riferimento al danno. Il infatti, non ha né allegato né dimostrato di aver corrisposto l' importo Pt_1 comminatogli a titolo di sanzione. Ed invero risulta provato che l' gli aveva applicato una sanzione che, Parte_2 peraltro, solo parzialmente il ctu ha ricondotto alla condotta del convenuto. Infatti l'ausiliario del giudice ha affermato che “Poiché le imposte indebitamente compensate fanno riferimento ad un credito inesistente, così come accertato dall' Parte_2
a seguito della verifica della documentazione contabile esibita dalla ditta
[...] Autotrasporti Marvulli Saverio, si ritiene che tale sanzione (€3.783,24) non sia riconducibile a inadempienze imputabili ad rag. bensì alla ditta medesima, trattandosi di Controparte_1 documentazione interna all'azienda, prodotta in maniera irregolare (o, comunque, non conforme alla disciplina) da parte della stessa impresa”. Tale conclusione non viene condivisa dalla scrivente, sia per l'ampiezza dell'incarico conferito all' circa l'assistenza fiscale e tributaria nei confronti del cliente, che per il CP_1 riconoscimento di responsabilità effettuato nella denuncia di sinistro. Quanto, invece, all'importo di € 13.500,00 lo stesso ctu non ha avuto dubbi sul rapporto di causalità con la condotta del convenuto. Ebbene, l'accertamento che la sanzione sia riconducibile alla condotta dell' non è CP_1 sufficiente a ritenere provato il danno lì dove non ci sia stata alcuna prova di aver sostenuto il relativo esborso da parte dell'attore. Infatti non può non stigmatizzarsi la carenza probatorio del sotto tale fondamentale Pt_1 aspetto. In altri termini, se da un lato risulta provato che la sanzione trova la sua origine nell'inadempimento dell' dall'altro non c'è prova che l'attore abbia concretamente CP_1 subito il danno lamentato.
8.5. Ne deriva il rigetto della domanda attorea per difetto di prova.
9. Quanto alla domanda di manleva è ovvio che la stessa va anch'essa rigettata tuttavia occorre valutarne la fondatezza al fine di decidere sulle spese processuali invocate dal garante. La terza eccepisce l'inoperatività della polizza poiché l' sarebbe stato (a suo dire) già a CP_1 conoscenza della sua negligenza quando ha stipulato la polizza (sul punto si rinvia per brevità alla comparsa di costituzione della compagnia). L'eccezione è però infondata poiché non provata . Di conseguenza la chiamata in garanzia è astrattamente ammissibile.
10. Le spese processuali tra attore e convenuto seguono la soccombenza e vanno poste a carico del primo. Le spese tra chiamante e chiamato vanno poste anch'esse a carico dell'attore trovando fondamento l'esigenza di manleva nell'iniziativa giudiziaria del Pt_1
Esse vengono liquidate ex dm 55/14 e succ. mod. secondo lo scaglione delle cause di valore da € 5200,01 ad € 26.000,00 nei parametri medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria e ridotti del 50% per quella di trattazione ed istruzione in ragione dell'attività svolta. 11.Le spese di ctu restano a carico delle parti in solido e ripartite nei rapporti interni come sopra.
PQM
il Tribunale, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e domanda, definitivamente decidendo nella causa n. RG 13773718 , così provvede:
- rigetta la domanda dell'attore;
- nulla sulla domanda di manleva del convenuto nei confronti della terza chiamata;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite nei confronti del convenuto e della terza chiamata liquidandole in € 4237,00 ciascuna per compensi, oltre RFS , iva e cap se dovute;
- pone le spese di ctu, come liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti in solido.
Così deciso in Bari, il 3.06.25 Il giudice
Cristina Fasano