TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 188
TAR
Sentenza 3 marzo 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Tardività del parere della Soprintendenza

    Il parere della Soprintendenza è stato reso in data 7/2/2014, mentre la documentazione era stata trasmessa dal Comune il 12/2/2013. Tale ritardo ha comportato la perdita di vincolatività del parere, obbligando il Comune a una valutazione autonoma e non automatica del progetto.

  • Accolto
    Mancanza di un'autonoma valutazione da parte del Comune

    Il Comune, nel provvedimento impugnato, ha dichiarato di dover provvedere in conformità al parere negativo della Soprintendenza, senza considerare la sua tardività e la conseguente necessità di una valutazione autonoma.

  • Altro
    Genericità delle motivazioni del diniego

    La Corte ha ritenuto assorbita questa censura dalla fondatezza della precedente relativa alla tardività del parere e alla mancanza di un'autonoma valutazione del Comune.

  • Accolto
    Conseguenza dell'annullamento del parere negativo

    L'annullamento del provvedimento impugnato, che conteneva il parere negativo e l'ordinanza di demolizione, comporta l'accoglimento anche di questa domanda accessoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 188
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 188
    Data del deposito : 3 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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