Sentenza 3 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/03/2026, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00188/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00727/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 727 del 2015, proposto da -OMISSIS-e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Irene Lieto, con domicilio eletto presso la Sezione del T.A.R. Lazio – sede Latina, alla via A. Doria n. 4;
contro
Comune di Gaeta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Daniela Piccolo, con domicilio eletto presso la Sezione del T.A.R. Lazio – sede Latina, alla via A. Doria n. 4;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Lazio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione prot. n.49342, del 3 settembre 2015 di parere negativo sulla richiesta per la realizzazione di due fabbricati ad un solo piano destinati uno a residenza e deposito e l'altro a deposito agricolo, demolizione, la remissione in pristino dello stato dei luoghi, parere prot. n.3842 del 7/2/2014 della sopraintendenza per il Lazio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gaeta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 il dott. CH Di RT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, i ricorrenti hanno chiesto l’annullamento della Determinazione prot. n. 49342 del 03/09/2015, con la quale il Comune di Gaeta ha espresso parere negativo in ordine alla richiesta di ex art. 32 L. n.47 del 28.02.1985 e s.m.i., presentata ed assunta al prot. del Comune con n. 29440 del 21/07/2009, relativamente alla realizzazione di due fabbricati ad un solo piano destinati uno a residenza e deposito e l’altro a deposito agricolo, in località Pontone, censito in Catasto al foglio 6 di Gaeta, part. 565” e, conseguentemente, ha ordinato la “demolizione e la remissione in pristino dello stato dei luoghi di cui all’art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.
2. A fondamento del ricorso, hanno lamentato l’erroneità e illegittimità del diniego al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica opposto dal Comune, in quanto: 1) risulterebbe per tabulas che il Comune di Gaeta - in violazione della normativa di riferimento - si sarebbe limitato a recepire, in via del tutto automatica e senza svolgere un’autonoma valutazione, il parere negativo emesso dalla Soprintendenza, nonostante quest’ultimo non potesse avere natura vincolante, essendo stato adottato ben oltre il termine perentorio di 45 giorni previsto all’art. 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004; 2) i provvedimenti impugnati non avrebbero adeguatamente specificato le reali e concrete ragioni della incompatibilità paesaggistica dei manufatti oggetto dell’istanza di condono con l’area circostante; l’Amministrazione competente a fini paesaggistici non potrebbe limitarsi a motivare il diniego ricorrendo a considerazioni generiche, dovendo esternare le specifiche ragioni per le quali si ritiene che un’opera non sia idonea a inserirsi nel contesto paesaggistico, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare. 3) non si rinverrebbe, nel parere della Soprindentenza e nella Determinazione Comunale che ad esso pedissequamente rinvia, alcuna verifica della compatibilità fra interesse paesaggistico tutelato ed intervento progettato, ma, piuttosto, valutazioni di tipo prettamente urbanistico estranee alla propria sfera di competenza.
3. Sulla scorta delle descritte causali, essi hanno invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Gaeta, concludendo per il rigetto del ricorso.
5. All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026, tenuta da remoto, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso va accolto nei termini di cui in motivazione.
7. Fondato, in via assorbente, si rivela il primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente ha dedotto la tardività del parere reso dalla Soprintendenza, come tale non più vincolante e il conseguente difetto di istruttoria e di motivazione del diniego dell’autorizzazione ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003, nella parte in cui l’Amministrazione comunale ha presupposto un indebito automatismo senza svolgere alcuna un’autonoma valutazione.
8. Com’è noto, il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per cui è causa trova la propria disciplina nell’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004; il comma 8 stabilisce i termini entro i quali la Soprintendenza deve rendere il proprio parere e l’Amministrazione provvedere: “Il soprintendente rende il parere di cui al comma 5, limitatamente alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica disciplina di cui all'articolo 140, comma 2, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in conformità”. Quale disposizione di chiusura, il comma 9 stabilisce che: “Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione”.
La Soprintendenza dispone, quindi, di un termine di 45 giorni per rendere il proprio parere che, se adottato entro tale termine, assume natura vincolante per l’Amministrazione procedente, che non può discostarsene nel provvedimento finale. Diversamente, in caso di parere, ancorché negativo, adottato tardivamente dalla Soprintendenza, il suo carattere di vincolatività viene meno, con la conseguenza che l’Amministrazione Comunale, competente all’adozione del provvedimento finale, è obbligata ad articolare un autonomo giudizio circa il rispetto o meno, in concreto, da parte dell’intervento cui l’autorizzazione si riferisce, delle esigenze connesse alla tutela paesaggistica, in relazione alle caratteristiche dell’area vincolata e alla natura dell’intervento. Ciò è ancor più vero nei casi, come quello di specie, in cui l’Amministrazione procedente abbia trasmesso alla Soprintendenza una motivata proposta di accoglimento dell’istanza, esprimendosi in senso favorevole sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento (T.A.R. Campania, Napoli, sentenza del 04/08/2025, n. 05823/2025).
9. Orbene, nella vicenda all’esame, dalla scansione cronologica degli eventi, emerge la tardività del parere della Soprintendenza e, conseguentemente, l’illegittimità del successivo automatico diniego emesso dal Comune, atteso che: - in data 12 febbraio 2013, il Comune di Gaeta ha trasmesso alla Soprintendenza la documentazione rilevante ai fini del rilascio del parere di cui all’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, unitamente ad una proposta di parere favorevole alla luce delle considerazioni rese dalla Commissione del Paesaggio; - la Soprintendenza, nota prot. 3842 del 07/02/2014 (ben oltre - dunque - il termine perentorio di 45 giorni previsto dalla legge), ha espresso parere negativo per tutti i manufatti oggetto dell’istanza di condono.
In ragione della cronologia esposta, il parere negativo della Soprintendenza non poteva avere natura vincolante per il Comune di Gaeta, in quanto adottato tardivamente rispetto al termine di 45 giorni dalla trasmissione della documentazione da parte dell’amministrazione comunale stabilito dall’art. 146, comma 8, D.Lgs. n. 42/2004.
Il Comune di Gaeta avrebbe, dunque, dovuto autonomamente valutare le ragioni addotte nel parere, non più vincolante, della Soprintendenza, eventualmente facendole proprie, ma non limitarsi a recepirne acriticamente e in via del tutto automatica il contenuto nel diniego all’autorizzazione adottato, come se lo ritenesse ancora vincolante.
Invece, nel caso di specie, il Comune, nel provvedimento impugnato, ha espressamente dichiarato di dover provvedere in conformità al parere negativo della Soprintendenza, senza tener conto della sua tardività.
10. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso, assorbite le ulteriori censure dedotte, è meritevole di accoglimento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti che l’Amministrazione procedente vorrà assumere.
11. Ragioni di equità inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
CH Di RT, Primo Referendario, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CH Di RT | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO