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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/11/2025, n. 3422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3422 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1214 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Mario Roccaforte ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taranto, via Lazio 106
-APPELLANTE -
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale, dall'avvocata Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11134/2023 pubblicata in data 07/12/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva, con compensazione delle spese di lite, il ricorso presentato da al fine di ottenere la Parte_1 CP_ condanna dell' alla restituzione di parte dell'indennità di accompagnamento in suo godimento, CP_ trattenuta dall' a seguito di ricoveri ospedalieri effettuati dal suddetto ricorrente negli anni 2018 e 2019, per l'ammontare di € 2.622,78.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.
premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento, aveva agito in giudizio Parte_1 CP_ contestando la legittimità del trattenimento da parte dell' a seguito di ricoveri ospedalieri effettuati negli anni 2018 e 2019, di parte di tale indennità per un importo di € 2.622,78 la cui restituzione gli era stata chiesta dal suddetto ente previdenziale con lettera del 06/10/2021.
Affermava in particolare l'inidoneità di tali ricoveri a giustificare la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento per essere la stessa giustificata solo in caso di ricovero presso un
“istituto” cioè in una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venisse garantita al paziente invalido e non autosufficiente quella assistenza completa e continuativa in ordine a tutti gli “atti quotidiani della vita” cui l'indennità in questione era destinata a fare fronte.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Pur dichiarando di condividere quanto rappresentato dal ricorrente relativamente al diritto di percepire l'indennità di accompagnamento anche in occasione di ricoveri, a condizione che le prestazioni offerte alla struttura sanitaria non esauriscano tutte le esigenze di cure e assistenza del soggetto ricoverato, rilevava tuttavia come quest'ultimo non avesse fornito alcuna prova in ordine alla tipologia dei ricoveri effettuati.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva rigettato il ricorso per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Sostiene in particolare che l'onere della prova in ordine alla idoneità del ricovero a giustificare la CP_ sospensione della prestazione in suo godimento ricadesse in realtà sull' essendo quest'ultimo tenuto a provare la sussistenza di legittime ragioni per operare la trattenuta.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
L'oggetto del presente contendere risulta costituito dalla legittimità del recupero effettuato CP_ dall' di quanto corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento all'odierno appellante per i giorni di ricovero pacificamente effettuati da quest'ultimo negli anni dal 2018 al 2019, importi di cui CP_ era stata chiesta la restituzione dall' per € 2.362,46, con nota del 06/10/2021.
Com'è noto infatti, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della l. 18/1980, l'indennità di accompagnamento non è dovuta agli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
Non risulta a tale proposito contestato quanto condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua tale beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (in tal senso Cass. n. 31682 del 26/10/2022. Nello stesso senso anche Cass. n. 25569 del 22/10/2008).
A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato come, a fini del diritto all'indennità di accompagnamento, la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr. in ordine a tali principi Cass. n. 1585 del 26/01/2010 e Cass. n. 5548 del 06/03/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato, con principi applicabili per analogia di fattispecie anche all'indebito assistenziale, come in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Cass. S.U. n. 18046 del 04/08/2010 nello stesso senso Cass. n. 2739 del 11/02/2016).
In tale contesto ritiene la Corte che, nel presente caso di specie, ove non è in discussione il generale diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento bensì quello a percepire materialmente tale emolumento nei periodi di ricovero pacificamente effettuati da quest'ultimo negli anni 2018 e 2019, gravasse in ogni caso sull'assistito l'onere di dimostrare l'idoneità dei ricoveri in ragione delle loro caratteristiche (tanto sotto il profilo della non gratuità che sotto quello della inidoneità dell'assistenza fornita a soddisfare le sue esigenze assistenziali) a non far venire meno il suo diritto a percepire materialmente tale indennità anche in tali periodi.
Trattasi di onere che nel presente caso di specie (di azione di accertamento negativo del diritto CP_ dell' al recupero dell'indebito) non risulta adempiuto non avendo l'appellante fornito alcuna allegazione (nemmeno nella presente fase di impugnazione) in ordine agli istituti ove è avvenuto il ricovero e alle relative modalità di effettuazione (non solo in termini di eventuale non gratuità ma anche in ordine all'assistenza ricevuta) circostanza queste ultime che sono rimaste totalmente indeterminate.
Deve peraltro osservarsi che, in ogni caso, tale azione risulterebbe comunque infondata anche nell'ipotesi in cui il predetto onere probatorio dovesse porsi a carico dell'istituto appellato.
L'assoluta carenza allegatoria, prima ancora che probatoria, dell'appellante, carenza da reputarsi di particolare gravità proprio perché attinente a circostanze (i ricoveri effettuati) pienamente a sua conoscenza, non può non reputarsi condotta processuale valutabile sfavorevolmente a tale parte ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. ed idonea ad escludere comunque il suo diritto a vedersi erogati, durante i periodi di ricovero, i ratei relativi alla prestazione oggetto di controversia (in ordine al costituire il comportamento processuale, nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore, o extraprocessuale delle parti, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, cfr. Cass. n. 14748 del 26/06/2007. Sempre in tal senso Cass. n. 27149 del 16/12/2011). L'appello dovrà pertanto essere respinto dovendo ribadirsi, anche all'esito della presente fase di appello, la legittimità dell'azione di ripetizione di indebito oggetto della presente controversia.
La particolarità dell'oggetto della presente controversia unita alla novità di parte delle questioni che ne sono oggetto giustifica la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 23.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 23/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1214 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Mario Roccaforte ed Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Taranto, via Lazio 106
-APPELLANTE -
E
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 procura generale, dall'avvocata Maria Carla Attanasio ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 11134/2023 pubblicata in data 07/12/2023
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, respingeva, con compensazione delle spese di lite, il ricorso presentato da al fine di ottenere la Parte_1 CP_ condanna dell' alla restituzione di parte dell'indennità di accompagnamento in suo godimento, CP_ trattenuta dall' a seguito di ricoveri ospedalieri effettuati dal suddetto ricorrente negli anni 2018 e 2019, per l'ammontare di € 2.622,78.
Avverso tale sentenza presentava appello fondato su un unico e articolato motivo. Parte_1
CP_ L' si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa era decisa come da dispositivo.
premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento, aveva agito in giudizio Parte_1 CP_ contestando la legittimità del trattenimento da parte dell' a seguito di ricoveri ospedalieri effettuati negli anni 2018 e 2019, di parte di tale indennità per un importo di € 2.622,78 la cui restituzione gli era stata chiesta dal suddetto ente previdenziale con lettera del 06/10/2021.
Affermava in particolare l'inidoneità di tali ricoveri a giustificare la sospensione dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento per essere la stessa giustificata solo in caso di ricovero presso un
“istituto” cioè in una struttura in cui, oltre alle cure mediche, venisse garantita al paziente invalido e non autosufficiente quella assistenza completa e continuativa in ordine a tutti gli “atti quotidiani della vita” cui l'indennità in questione era destinata a fare fronte.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Pur dichiarando di condividere quanto rappresentato dal ricorrente relativamente al diritto di percepire l'indennità di accompagnamento anche in occasione di ricoveri, a condizione che le prestazioni offerte alla struttura sanitaria non esauriscano tutte le esigenze di cure e assistenza del soggetto ricoverato, rilevava tuttavia come quest'ultimo non avesse fornito alcuna prova in ordine alla tipologia dei ricoveri effettuati.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo l'appellante contesta la gravata sentenza nella parte in cui aveva rigettato il ricorso per mancato assolvimento dell'onere della prova.
Sostiene in particolare che l'onere della prova in ordine alla idoneità del ricovero a giustificare la CP_ sospensione della prestazione in suo godimento ricadesse in realtà sull' essendo quest'ultimo tenuto a provare la sussistenza di legittime ragioni per operare la trattenuta.
L'appello non può trovare accoglimento alla stregua delle considerazioni che seguono.
L'oggetto del presente contendere risulta costituito dalla legittimità del recupero effettuato CP_ dall' di quanto corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento all'odierno appellante per i giorni di ricovero pacificamente effettuati da quest'ultimo negli anni dal 2018 al 2019, importi di cui CP_ era stata chiesta la restituzione dall' per € 2.362,46, con nota del 06/10/2021.
Com'è noto infatti, ai sensi di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 della l. 18/1980, l'indennità di accompagnamento non è dovuta agli “invalidi civili gravi ricoverati gratuitamente in istituto”.
Non risulta a tale proposito contestato quanto condivisibilmente affermato dal giudice di prime cure, sulla base dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua tale beneficio può spettare all'invalido grave anche durante il ricovero in ospedale pubblico ove si dimostri che le prestazioni assicurate dall'ospedale medesimo non esauriscono tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana (in tal senso Cass. n. 31682 del 26/10/2022. Nello stesso senso anche Cass. n. 25569 del 22/10/2008).
A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato come, a fini del diritto all'indennità di accompagnamento, la condizione del non ricovero dell'inabile in istituto, si pone come elemento esterno alla fattispecie e non costituisce ostacolo al riconoscimento del diritto all'indennità bensì all'erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario e non abbisogni dell'accompagnatore (cfr. in ordine a tali principi Cass. n. 1585 del 26/01/2010 e Cass. n. 5548 del 06/03/2013).
La giurisprudenza di legittimità ha inoltre affermato, con principi applicabili per analogia di fattispecie anche all'indebito assistenziale, come in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Cass. S.U. n. 18046 del 04/08/2010 nello stesso senso Cass. n. 2739 del 11/02/2016).
In tale contesto ritiene la Corte che, nel presente caso di specie, ove non è in discussione il generale diritto dell'appellante all'indennità di accompagnamento bensì quello a percepire materialmente tale emolumento nei periodi di ricovero pacificamente effettuati da quest'ultimo negli anni 2018 e 2019, gravasse in ogni caso sull'assistito l'onere di dimostrare l'idoneità dei ricoveri in ragione delle loro caratteristiche (tanto sotto il profilo della non gratuità che sotto quello della inidoneità dell'assistenza fornita a soddisfare le sue esigenze assistenziali) a non far venire meno il suo diritto a percepire materialmente tale indennità anche in tali periodi.
Trattasi di onere che nel presente caso di specie (di azione di accertamento negativo del diritto CP_ dell' al recupero dell'indebito) non risulta adempiuto non avendo l'appellante fornito alcuna allegazione (nemmeno nella presente fase di impugnazione) in ordine agli istituti ove è avvenuto il ricovero e alle relative modalità di effettuazione (non solo in termini di eventuale non gratuità ma anche in ordine all'assistenza ricevuta) circostanza queste ultime che sono rimaste totalmente indeterminate.
Deve peraltro osservarsi che, in ogni caso, tale azione risulterebbe comunque infondata anche nell'ipotesi in cui il predetto onere probatorio dovesse porsi a carico dell'istituto appellato.
L'assoluta carenza allegatoria, prima ancora che probatoria, dell'appellante, carenza da reputarsi di particolare gravità proprio perché attinente a circostanze (i ricoveri effettuati) pienamente a sua conoscenza, non può non reputarsi condotta processuale valutabile sfavorevolmente a tale parte ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c. ed idonea ad escludere comunque il suo diritto a vedersi erogati, durante i periodi di ricovero, i ratei relativi alla prestazione oggetto di controversia (in ordine al costituire il comportamento processuale, nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal loro procuratore, o extraprocessuale delle parti, ai sensi dell'articolo 116 c.p.c. non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, cfr. Cass. n. 14748 del 26/06/2007. Sempre in tal senso Cass. n. 27149 del 16/12/2011). L'appello dovrà pertanto essere respinto dovendo ribadirsi, anche all'esito della presente fase di appello, la legittimità dell'azione di ripetizione di indebito oggetto della presente controversia.
La particolarità dell'oggetto della presente controversia unita alla novità di parte delle questioni che ne sono oggetto giustifica la compensazione delle spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Stante il tenore della decisione deve trovare applicazione l'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello.
Compensa interamente tra le parti le spese del grado.
Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma, 23.10.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario