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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 26/09/2025, n. 1406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1406 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1376 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
INTERDIZIONE vertente tra:
Parte_1
- -, nata a [...], il [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Vietri - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, nata a [...] a (Bulgaria), il 09/03/1990, C.F._3
RESISTENTE - INTERDICENDA con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
*** «»«»
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE , con ricorso depositato il 13/05/2025, ha Parte_1 chiesto che venga dichiarata l'interdizione della figlia , in Controparte_1 considerazione della grave situazione psico-fisica in cui la stessa versa.
All'udienza del 24 9 2025 il giudice delegato ha proceduto all'esame di
. Controparte_1
Rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
L'art. 414 c.c. dispone: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
L'art. 404 c.c. stabilisce: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la Legge 9 gennaio 2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2010, n° 4866).
Pertanto, nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c.., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole
(Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2009, n° 9628).
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta in base alle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti emerge che l'interdicenda risulta affetta da «psicosi schizofrenica in trattamento multifarmacologico … il monitoraggio della patologia … parla di assenza di insingt e di assente compliance. La signora tende alla mancanza di autocontrollo ed alla agitazione psicomotoria. Tale condizione descritta impedisce al soggetto di essere autonomo nello svolgimento degli atti della quotidianità ed
i farmaci che … assume vanno monitorati».
Dalla documentazione giudiziaria prodotta si evince che la signora è stata riconosciuta invalida al 100% e bisognevole dell'accompagnamento in ben due occasioni.
La stessa è stata dichiarata decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i minorenni, il quale ha affidato il figlio diciassettenne alla nonna, Per_1 odierna ricorrente.
L'esame dell'interdicenda, compiuto all'udienza suddetta, ha evidenziato che risponde agli stimoli del mondo esterno in modo discontinuo, incongruo e CP_1 confuso;
a momenti si assenta e a momenti si agita;
né si orienta autonomamente nello spazio e nel tempo, manifestando un bisogno continuo delle indicazioni materne.
In base a quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che le condizioni di CP_1 siano tali da renderla incapace di attendere con discernimento e consapevolezza alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio.
La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessata, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi potere che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata.
In accoglimento del ricorso, dunque, deve dichiararsi l'interdizione di
, con la contestuale: a) annotazione della presente sentenza Controparte_1 nell'apposito registro ai sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c..
Quanto al soggetto da nominare tutore va tenuto conto del disposto dell'art. 408 c.c., richiamato dall'art. 424, comma 3, c.c., che prevede:
«La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità
… In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo».
Nel caso di specie, l'interdicenda ha vicino, oltre al figlio ancora minorenne, Per_1 sua madre e sua sorella che però lavora, con i quali convive nella medesima Per_2 abitazione. Si è offerto di fare da tutrice la madre di , alla quale già come detto è CP_1 di già affidato il nipote Per_1
Le ragioni della decisione unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una soccombenza, per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara l'interdizione di , nata a [...] Controparte_1 il 09/03/1990;
2) nomina la ricorrente nata a [...], il 29 Parte_1
6 1971, tutrice provvisoria dell'interdetta;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e per la sua trasmissione:
- al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
- all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
Raffaele Califano Presidente relatore
Michela Palladino Giudice
Valentina Pierri Giudice in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1376 dell'anno 2025 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto:
INTERDIZIONE vertente tra:
Parte_1
- -, nata a [...], il [...], C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Vietri - -, C.F._2
RICORRENTE
E
Controparte_1
- -, nata a [...] a (Bulgaria), il 09/03/1990, C.F._3
RESISTENTE - INTERDICENDA con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
*** «»«»
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE , con ricorso depositato il 13/05/2025, ha Parte_1 chiesto che venga dichiarata l'interdizione della figlia , in Controparte_1 considerazione della grave situazione psico-fisica in cui la stessa versa.
All'udienza del 24 9 2025 il giudice delegato ha proceduto all'esame di
. Controparte_1
Rassegnate dalle parti le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
L'art. 414 c.c. dispone: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione».
L'art. 404 c.c. stabilisce: «La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».
Ciò posto, in materia di misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, la Legge 9 gennaio 2004, n.° 6 ha configurato l'interdizione come istituto di carattere residuale, perseguendo l'obiettivo della minor limitazione possibile della capacità di agire, attraverso l'assunzione di provvedimenti di sostegno temporaneo o permanente.
Ne discende la necessità, prima di pronunziare l'interdizione, di valutare l'eventuale conformità dell'amministrazione di sostegno alle esigenze del destinatario, alla stregua della peculiare flessibilità del nuovo istituto, della maggiore agilità della relativa procedura applicativa, nonché della complessiva condizione psico-fisica del soggetto e di tutte le circostanze caratterizzanti il caso di specie (Cass. civ., Sez. I, 1 marzo 2010, n° 4866).
Pertanto, nel giudizio di interdizione il giudice di merito, nel valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per nominare l'amministratore di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che, rispetto all'interdizione e all'inabilitazione, l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado d'infermità o di impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto, in relazione alla sua flessibilità ed alla maggiore agilità della relativa procedura applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del beneficiario dell'amministrazione di sostegno, a mente dell'art. 405, comma 5, nn. 3 e 4, c.c.., in modo da evitare che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé pregiudizievole
(Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2009, n° 9628).
Tanto premesso, la domanda è fondata e va accolta in base alle seguenti considerazioni.
Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti emerge che l'interdicenda risulta affetta da «psicosi schizofrenica in trattamento multifarmacologico … il monitoraggio della patologia … parla di assenza di insingt e di assente compliance. La signora tende alla mancanza di autocontrollo ed alla agitazione psicomotoria. Tale condizione descritta impedisce al soggetto di essere autonomo nello svolgimento degli atti della quotidianità ed
i farmaci che … assume vanno monitorati».
Dalla documentazione giudiziaria prodotta si evince che la signora è stata riconosciuta invalida al 100% e bisognevole dell'accompagnamento in ben due occasioni.
La stessa è stata dichiarata decaduta dall'esercizio della responsabilità genitoriale dal
Tribunale per i minorenni, il quale ha affidato il figlio diciassettenne alla nonna, Per_1 odierna ricorrente.
L'esame dell'interdicenda, compiuto all'udienza suddetta, ha evidenziato che risponde agli stimoli del mondo esterno in modo discontinuo, incongruo e CP_1 confuso;
a momenti si assenta e a momenti si agita;
né si orienta autonomamente nello spazio e nel tempo, manifestando un bisogno continuo delle indicazioni materne.
In base a quanto precede, dunque, il Tribunale ritiene che le condizioni di CP_1 siano tali da renderla incapace di attendere con discernimento e consapevolezza alle occupazioni della vita quotidiana, con la conseguente necessità di assistenza continua e totale, al fine di assicurare l'adeguata protezione della sua persona e del suo patrimonio.
La ravvisata esigenza di una sostituzione totale nell'attività giuridica dell'interessata, del resto, preclude per definizione l'adozione della meno invasiva misura dell'amministrazione di sostegno, non applicabile ove debbano attribuirsi all'amministratore gli stessi potere che la legge riconosce al tutore, con un implicito giudizio di inadeguatezza della misura formalmente adottata.
In accoglimento del ricorso, dunque, deve dichiararsi l'interdizione di
, con la contestuale: a) annotazione della presente sentenza Controparte_1 nell'apposito registro ai sensi dell'art. 423 c.c.; b) trasmissione all'Ufficiale dello Stato
Civile competente per la sua annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.; c) trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare ex art. 42 disp. att. c.c..
Quanto al soggetto da nominare tutore va tenuto conto del disposto dell'art. 408 c.c., richiamato dall'art. 424, comma 3, c.c., che prevede:
«La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità
… In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Le designazioni di cui al primo comma possono essere revocate dall'autore con le stesse forme.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.
Il giudice tutelare, quando ne ravvisi l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo».
Nel caso di specie, l'interdicenda ha vicino, oltre al figlio ancora minorenne, Per_1 sua madre e sua sorella che però lavora, con i quali convive nella medesima Per_2 abitazione. Si è offerto di fare da tutrice la madre di , alla quale già come detto è CP_1 di già affidato il nipote Per_1
Le ragioni della decisione unitamente alla peculiarità della materia trattata, non consentono di configurare una soccombenza, per cui nulla va disposto in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
il TRIBUNALE definitivamente pronunziando così provvede:
1) dichiara l'interdizione di , nata a [...] Controparte_1 il 09/03/1990;
2) nomina la ricorrente nata a [...], il 29 Parte_1
6 1971, tutrice provvisoria dell'interdetta;
3) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nell'apposito registro e per la sua trasmissione:
- al Giudice tutelare ai sensi dell'art. 42 disp. att. c.c.;
- all'Ufficiale dello Stato Civile competente per la annotazione a margine dell'atto di nascita dell'interdetto ai sensi dell'art. 423 c.c.
Così deciso, in Avellino nella camera di consiglio del 25/09/2025.
Il Presidente relatore ed estensore
Raffaele Califano