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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/12/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8510 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale fra i Signori e Parte_1
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Cagliari (celebrato in data 09/06/2018, trascritto nei registri dello stato civile di detto comune dell'anno 2018 - atto n. 52, parte 2, Serie A), per i motivi esposti, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile di detto Comune le annotazioni di legge.
2) La casa coniugale sita in Cagliari-Pirri (censita al Catasto Fabbricati Sezione B, foglio 3, Particella 1278 sub. 1) è stata acquistata in comproprietà tra i coniugi al 50% in data 06/11/2019 (atto notaio Rep. 53629 rac. 34217 Per_1 registrata il 08/11/2019 in Cagliari) con sottoscrizione di mutuo Banco di Sardegna S.p.A. in data 06/11/2019 per € 85.000,00 (Rogito Notaio in Per_1
Cagliari Iscritto Rep. N. 53630 Racc. 34218 Reg. in Cagliari il 08/11/2019) cointestato tra loro con scadenza 30/11/2049.
Per la ristrutturazione della casa coniugale il Signor ha contratto un CP_1 prestito Banco di Sardegna S.p.A. di € 30.000,00 con scadenza 05/12/2029.
Le rate del mutuo e del prestito, sommate tra loro, ammontano complessivamente ad € 669,72 mensili;
i coniugi di comune accordo si
Pag. 2 di 5 impegnano ed obbligano a corrispondere in solido le predette somme, che pertanto verranno sostenute dai coniugi al 50%, pari ad € 334,86 pro quota.
Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente alla CP_1
Signora entro e non oltre il 15 di ciascun mese, la somma di € 334,86 Pt_1 per consentire il puntuale pagamento di quanto indicato a titolo di quota parte per mutuo e prestito sopra descritti fino alla loro estinzione.
ER 3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che di comune accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento, assumendo concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte religiose e/o associazioni spirituali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
I genitori potranno, invece, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale la minore si troverà in quel momento.
Entrambi i genitori si impegneranno affinché la minore, nell'interesse preminente di quest'ultima, mantenga rapporti significativi con i rispettivi rami parentali.
Al momento la bambina frequenta la scuola primaria pubblica con orario prolungato e servizio mensa e la danza come attività extrascolastica.
4) La minore vivrà prevalentemente presso la madre in Cagliari, Via Centrale n. 9, e presso di lei conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà vedere e trascorrere con la figlia momenti di vita, compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute e di vita della minore stessa, secondo le modalità e tempi che verranno concordati liberamente dagli stessi genitori, come è attualmente, e compatibilmente con gli orari ed i turni di lavoro dei genitori stessi che verranno di volta in volta reciprocamente e tempestivamente comunicati, tenendo in considerazione sempre l'interesse preminente della minore e, in caso di disaccordo viene così disciplinato:
- la minore potrà stare con il padre infrasettimanalmente almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 22.30 (in estate fino alle 23.30) (con la cena e la doccia adempiute) e con due pernotti negli stessi giorni sempre dall'uscita da scuola fino al giorno seguente quando la accompagnerà a scuola ed inoltre i fine settimana alternati con il pernotto dal pomeriggio del sabato alla domenica ore 22.30 (in estate fino alle 23.30) (con la cena e la doccia adempiute) con il criterio dell'alternanza.
- Durante il periodo estivo (coincidente con le vacanze scolastiche) la bambina potrà stare con ciascun genitore anche per 20 giorni continuativi o in due soluzioni, da concordarsi preventivamente con la madre con un preavviso di giorni 30, salvo diversi accordi, e salvo altri periodi di vacanza durante l'anno che potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
Pag. 3 di 5 - Oltre al diritto di visita consueto, durante le vacanze natalizie, la bambina potrà stare con ciascun genitore il 24 o il 25 o il 26 o il 31 dicembre, o il 1° o il 6 gennaio ciascun giorno con il criterio dell'alternanza nonché il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo sempre con il criterio dell'alternanza.
In tutte le occasioni in cui verrà esercitato il diritto di visita, qualora i genitori (compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute e di vita della minore stessa), volessero portarla con sé in luoghi di vacanza sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna, dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore, comunicando prima della partenza ogni dettaglio relativo al viaggio (es. dettaglio voli, spostamenti, indirizzo, tipologia alloggio ecc.) ed il genitore organizzatore dovrà sostenere per la minore stessa ogni costo di viaggio a/r, pernottamento o altro necessario, fino al termine dello stesso, salvo diversi accordi.
Diversi accordi tra i genitori potranno sempre intervenire in ordine alla permanenza della minore in giornate ulteriori rispetto a quanto stabilito che tengano conto delle rispettive ed eventuali esigenze lavorative, delle particolari condizioni di salute e secondo i suoi impegni sportivi e/o ludici o inviti a feste, nonché di ricorrenze particolari nelle quali i genitori desiderino la presenza della figlia, dovranno essere concordate tra gli stessi con spirito di reciproca collaborazione.
In occasione del compleanno di ciascun genitore avrà a richiesta diritto a trascorrerlo con la figlia.
Quanto al compleanno della figlioletta i genitori ascolteranno i desiderata della stessa.
Ciascun genitore, in caso di disaccordo in merito all'organizzazione di ricevimenti per festività e/o particolari ricorrenze della vita della figlia, potrà provvedere autonomamente all'organizzazione facendosi interamente carico anche della spesa sostenuta, con diritto dell'altro genitore di partecipare.
Entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, si impegneranno a partecipare attivamente ai compiti di cura alternandosi per ER tutte le necessità di che potranno derivare dagli impegni scolastici, sportivi e di relazione.
5) Il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia CP_1 ER
corrisponderà alla signora la somma mensile di € 150,00 (euro Pt_1 centocinquanta/00) entro il giorno 15 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che viene allegato al presente ricorso.
Il Sig. autorizza sin d'ora la Signora a Controparte_1 Parte_1 ER percepire al 100% l'assegno unico e universale per la figlia con l'impegno
Pag. 4 di 5 di fornire ogni documento necessario al disbrigo delle relative pratiche senza ritardo;
le parti concordano sin d'ora che nel caso in cui l'assegno unico, attualmente di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, dovesse subire modifiche o cessare per qualsiasi motivo, rimoduleranno di comune accordo l'importo ER spettante alla figlia a titolo di mantenimento ordinario da porsi a carico del padre e in difetto con espressa riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di mancato bonario accordo.
Quanto al prestito di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ricevuto dal Signor
dal proprio fratello utilizzato per contribuire alla ristrutturazione CP_1 della casa coniugale, le parti stabiliscono concordemente che la restituzione resta in capo esclusivo al Signor che manleva la Signora CP_1 Pt_1 da ogni responsabilità e onere ad esso inerente.
6) Quanto all'autovettura Lancia Y tg. EM221TS, di proprietà della Signora
, resta in uso a quest'ultima, la quale continua a sostenere anche la Pt_1 relativa rata mensile di € 135,00, come fino ad oggi.
7) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8510 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luisella Ximenes, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
BE NA,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 09/06/2018, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Cagliari, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Controparte_1 dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) dichiarare la separazione personale fra i Signori e Parte_1
, come risulta dal registro degli atti di matrimonio del Controparte_1
Comune di Cagliari (celebrato in data 09/06/2018, trascritto nei registri dello stato civile di detto comune dell'anno 2018 - atto n. 52, parte 2, Serie A), per i motivi esposti, i quali vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, ordinando all'ufficiale dello stato civile di detto Comune le annotazioni di legge.
2) La casa coniugale sita in Cagliari-Pirri (censita al Catasto Fabbricati Sezione B, foglio 3, Particella 1278 sub. 1) è stata acquistata in comproprietà tra i coniugi al 50% in data 06/11/2019 (atto notaio Rep. 53629 rac. 34217 Per_1 registrata il 08/11/2019 in Cagliari) con sottoscrizione di mutuo Banco di Sardegna S.p.A. in data 06/11/2019 per € 85.000,00 (Rogito Notaio in Per_1
Cagliari Iscritto Rep. N. 53630 Racc. 34218 Reg. in Cagliari il 08/11/2019) cointestato tra loro con scadenza 30/11/2049.
Per la ristrutturazione della casa coniugale il Signor ha contratto un CP_1 prestito Banco di Sardegna S.p.A. di € 30.000,00 con scadenza 05/12/2029.
Le rate del mutuo e del prestito, sommate tra loro, ammontano complessivamente ad € 669,72 mensili;
i coniugi di comune accordo si
Pag. 2 di 5 impegnano ed obbligano a corrispondere in solido le predette somme, che pertanto verranno sostenute dai coniugi al 50%, pari ad € 334,86 pro quota.
Il Signor si impegna ed obbliga a corrispondere mensilmente alla CP_1
Signora entro e non oltre il 15 di ciascun mese, la somma di € 334,86 Pt_1 per consentire il puntuale pagamento di quanto indicato a titolo di quota parte per mutuo e prestito sopra descritti fino alla loro estinzione.
ER 3) La figlia minore è affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, che di comune accordo provvederanno alla sua educazione, istruzione e mantenimento, assumendo concordemente tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alle scelte religiose e/o associazioni spirituali, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle sue aspirazioni.
I genitori potranno, invece, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le sole questioni di ordinaria amministrazione, che saranno assunte dal genitore con il quale la minore si troverà in quel momento.
Entrambi i genitori si impegneranno affinché la minore, nell'interesse preminente di quest'ultima, mantenga rapporti significativi con i rispettivi rami parentali.
Al momento la bambina frequenta la scuola primaria pubblica con orario prolungato e servizio mensa e la danza come attività extrascolastica.
4) La minore vivrà prevalentemente presso la madre in Cagliari, Via Centrale n. 9, e presso di lei conserverà la residenza anche ai fini anagrafici.
Il padre potrà vedere e trascorrere con la figlia momenti di vita, compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute e di vita della minore stessa, secondo le modalità e tempi che verranno concordati liberamente dagli stessi genitori, come è attualmente, e compatibilmente con gli orari ed i turni di lavoro dei genitori stessi che verranno di volta in volta reciprocamente e tempestivamente comunicati, tenendo in considerazione sempre l'interesse preminente della minore e, in caso di disaccordo viene così disciplinato:
- la minore potrà stare con il padre infrasettimanalmente almeno tre pomeriggi a settimana dall'uscita di scuola fino alle 22.30 (in estate fino alle 23.30) (con la cena e la doccia adempiute) e con due pernotti negli stessi giorni sempre dall'uscita da scuola fino al giorno seguente quando la accompagnerà a scuola ed inoltre i fine settimana alternati con il pernotto dal pomeriggio del sabato alla domenica ore 22.30 (in estate fino alle 23.30) (con la cena e la doccia adempiute) con il criterio dell'alternanza.
- Durante il periodo estivo (coincidente con le vacanze scolastiche) la bambina potrà stare con ciascun genitore anche per 20 giorni continuativi o in due soluzioni, da concordarsi preventivamente con la madre con un preavviso di giorni 30, salvo diversi accordi, e salvo altri periodi di vacanza durante l'anno che potranno essere concordati di volta in volta tra i genitori.
Pag. 3 di 5 - Oltre al diritto di visita consueto, durante le vacanze natalizie, la bambina potrà stare con ciascun genitore il 24 o il 25 o il 26 o il 31 dicembre, o il 1° o il 6 gennaio ciascun giorno con il criterio dell'alternanza nonché il giorno di Pasqua o il Lunedi dell'Angelo sempre con il criterio dell'alternanza.
In tutte le occasioni in cui verrà esercitato il diritto di visita, qualora i genitori (compatibilmente con le esigenze scolastiche, di salute e di vita della minore stessa), volessero portarla con sé in luoghi di vacanza sia in Sardegna che fuori dalla Sardegna, dovranno essere preventivamente concordati con l'altro genitore, comunicando prima della partenza ogni dettaglio relativo al viaggio (es. dettaglio voli, spostamenti, indirizzo, tipologia alloggio ecc.) ed il genitore organizzatore dovrà sostenere per la minore stessa ogni costo di viaggio a/r, pernottamento o altro necessario, fino al termine dello stesso, salvo diversi accordi.
Diversi accordi tra i genitori potranno sempre intervenire in ordine alla permanenza della minore in giornate ulteriori rispetto a quanto stabilito che tengano conto delle rispettive ed eventuali esigenze lavorative, delle particolari condizioni di salute e secondo i suoi impegni sportivi e/o ludici o inviti a feste, nonché di ricorrenze particolari nelle quali i genitori desiderino la presenza della figlia, dovranno essere concordate tra gli stessi con spirito di reciproca collaborazione.
In occasione del compleanno di ciascun genitore avrà a richiesta diritto a trascorrerlo con la figlia.
Quanto al compleanno della figlioletta i genitori ascolteranno i desiderata della stessa.
Ciascun genitore, in caso di disaccordo in merito all'organizzazione di ricevimenti per festività e/o particolari ricorrenze della vita della figlia, potrà provvedere autonomamente all'organizzazione facendosi interamente carico anche della spesa sostenuta, con diritto dell'altro genitore di partecipare.
Entrambi i genitori, compatibilmente con gli impegni lavorativi, si impegneranno a partecipare attivamente ai compiti di cura alternandosi per ER tutte le necessità di che potranno derivare dagli impegni scolastici, sportivi e di relazione.
5) Il signor a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia CP_1 ER
corrisponderà alla signora la somma mensile di € 150,00 (euro Pt_1 centocinquanta/00) entro il giorno 15 di ciascun mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie disciplinate secondo il protocollo CNF che fa parte integrante del presente accordo, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare e che viene allegato al presente ricorso.
Il Sig. autorizza sin d'ora la Signora a Controparte_1 Parte_1 ER percepire al 100% l'assegno unico e universale per la figlia con l'impegno
Pag. 4 di 5 di fornire ogni documento necessario al disbrigo delle relative pratiche senza ritardo;
le parti concordano sin d'ora che nel caso in cui l'assegno unico, attualmente di € 200,00 (euro duecento/00) mensili, dovesse subire modifiche o cessare per qualsiasi motivo, rimoduleranno di comune accordo l'importo ER spettante alla figlia a titolo di mantenimento ordinario da porsi a carico del padre e in difetto con espressa riserva di rivolgersi all'autorità giudiziaria in caso di mancato bonario accordo.
Quanto al prestito di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) ricevuto dal Signor
dal proprio fratello utilizzato per contribuire alla ristrutturazione CP_1 della casa coniugale, le parti stabiliscono concordemente che la restituzione resta in capo esclusivo al Signor che manleva la Signora CP_1 Pt_1 da ogni responsabilità e onere ad esso inerente.
6) Quanto all'autovettura Lancia Y tg. EM221TS, di proprietà della Signora
, resta in uso a quest'ultima, la quale continua a sostenere anche la Pt_1 relativa rata mensile di € 135,00, come fino ad oggi.
7) I coniugi si scambiano il reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 04/12/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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