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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13326/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo LEGNANI ANNICHINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Mazzini, n.18;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 25 settembre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'11 marzo 2004. Dall'unione sono nati , il 13 settembre 2007, maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e il 1° novembre 2012. Per_2
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono a un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Per_2
In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che quest'ultimo è maggiorenne. Invece, essendo lo stesso figlio primogenito delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
VA (PV) il 9 aprile 1976 e nato a [...] il 24 ottobre Parte_2
1973, unitisi in matrimonio a Bologna l'11 marzo 2004, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 69 P. 1 anno 2004; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
pagina 2 di 3 3) colloca il secondogenito presso la casa coniugale sita a Bologna, via J.B. Beccari, n.2 dove abiterà anche;
Per_1
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che provvederanno autonomamente alla propria sistemazione in altra abitazione;
5) dispone che i genitori si alternino nella casa familiare quindici giorni ciascuno, col calendario che sarà concordato e aggiornato ogni mese e potrà essere modificato di comune accordo anche in virtù delle attività sportive o degli altri impegni dei figli;
6) sancisce che Per_2
- nelle festività natalizie stia pari tempo col padre e con la madre;
- nelle vacanze pasquali e durante i ponti si alterni equamente tra il padre e la madre in base agli accordi che gli stessi prenderanno;
- in estate stia quindici giorni con ciascun genitore nel periodo che questi ultimi concorderanno con congruo anticipo;
7) a far data dal deposito della domanda dispone che i coniugi a fine mese suddividano le spese relative all'appartamento e al mantenimento dei figli proporzionalmente alla busta paga mensile di ciascuno, la quale presenta degli elementi di variabilità. Nelle spese in oggetto saranno inclusi affitto, utenze e spese ordinarie per le necessità dei figli;
8) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie siano preventivamente concordate e che sia mantenuto il medesimo meccanismo di ripartizione di quelle ordinarie;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
10) prende atto che le parti hanno concordato che provvederanno alla divisione dei beni comuni come di legge;
11) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che, ad eccezione di quanto qui previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Filippo LEGNANI ANNICHINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Mazzini, n.18;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 dicembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 25 settembre 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 dicembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Bologna l'11 marzo 2004. Dall'unione sono nati , il 13 settembre 2007, maggiorenne ma Per_1 economicamente non autosufficiente, e il 1° novembre 2012. Per_2
pagina 1 di 3 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono a un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Per_2
In particolare, deve darsi atto che nulla può essere disposto in ordine all'affidamento e al collocamento di , nonché al diritto di visita al genitore non allocatario, atteso Per_1 che quest'ultimo è maggiorenne. Invece, essendo lo stesso figlio primogenito delle parti non ancora economicamente autosufficiente, vanno adottate statuizioni in ordine al suo mantenimento ordinario e straordinario Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 15 ottobre 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
VA (PV) il 9 aprile 1976 e nato a [...] il 24 ottobre Parte_2
1973, unitisi in matrimonio a Bologna l'11 marzo 2004, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 69 P. 1 anno 2004; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) affida in via condivisa ai genitori i quali eserciteranno la responsabilità Per_2 genitoriale congiuntamente e prenderanno di comune accordo e nell'interesse del figlio tutte le decisioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione verranno prese in via autonoma dal genitore con il quale il minore si troverà di volta in volta;
pagina 2 di 3 3) colloca il secondogenito presso la casa coniugale sita a Bologna, via J.B. Beccari, n.2 dove abiterà anche;
Per_1
4) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che provvederanno autonomamente alla propria sistemazione in altra abitazione;
5) dispone che i genitori si alternino nella casa familiare quindici giorni ciascuno, col calendario che sarà concordato e aggiornato ogni mese e potrà essere modificato di comune accordo anche in virtù delle attività sportive o degli altri impegni dei figli;
6) sancisce che Per_2
- nelle festività natalizie stia pari tempo col padre e con la madre;
- nelle vacanze pasquali e durante i ponti si alterni equamente tra il padre e la madre in base agli accordi che gli stessi prenderanno;
- in estate stia quindici giorni con ciascun genitore nel periodo che questi ultimi concorderanno con congruo anticipo;
7) a far data dal deposito della domanda dispone che i coniugi a fine mese suddividano le spese relative all'appartamento e al mantenimento dei figli proporzionalmente alla busta paga mensile di ciascuno, la quale presenta degli elementi di variabilità. Nelle spese in oggetto saranno inclusi affitto, utenze e spese ordinarie per le necessità dei figli;
8) a far data dal deposito del ricorso dispone che le spese straordinarie siano preventivamente concordate e che sia mantenuto il medesimo meccanismo di ripartizione di quelle ordinarie;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che pertanto ciascuno provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
10) prende atto che le parti hanno concordato che provvederanno alla divisione dei beni comuni come di legge;
11) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di aver provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto che, ad eccezione di quanto qui previsto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 17 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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