Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Presidente, dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1839/2019 R.G., avente per oggetto:
“altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie”
TRA
, c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Andrea Schifilliti e Laura Saetti giusta procura in atti;
PARTE ATTRICE
CONTRO
, c.f. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Massimo Maurizio Di Bella giusta procura in atti;
PARTE CONVENUTA all'udienza del 15 ottobre 2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 100/2019 del 29.10.2019, il Giudice di Pace di
Biancavilla ha accolto la domanda proposta da e ha Controparte_1
condannato alla restituzione, in favore della controparte, Parte_1
della somma di euro 3.300,00 indebitamente ricevuta da controparte,
oltre al pagamento delle spese processuali.
motivi di seguito esaminati, chiedendo la riforma della sentenza e – per l'effetto- l'annullamento della condanna alla ripetizione con la stessa disposta.
Instauratosi il contraddittorio, si è costituita la parte appellata
[...]
, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello perché infondato. CP_1
Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, all'udienza del
15 ottobre 2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata posta in decisione con termini ridotti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza per asserita violazione dell'art. 2739 c.c.
A dire del predetto, infatti, il primo giudice avrebbe accolto la domanda di ripetizione nonostante la dazione indebita sarebbe stata provata esclusivamente in forza del giuramento decisorio deferito in violazione del principio “nemo tenetur se detegere”.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il ricorrente aveva agito per la restituzione della somma di euro 3.300 (più il risarcimento dei danni morali), adducendo di essere stato indotto a consegnarla al convenuto a seguito dell'inganno dallo stesso perpetrato a suo danno. Ebbene, secondo l'appellante, ammettendo il giuramento decisorio con la formula “affermo o nego essere vero che in data 10.03.2015,in Biancavilla, il Sig.
mi ha consegnato la somma di euro 3.300,00 in Controparte_1
contanti dal medesimo prelevata, in parte in casa propria e in parte mediante prelievo in banca”, il primo giudice avrebbe posto il convenuto dinanzi all'alternativa fra confessarsi autore di un atto illecito o soccombere.
Con il secondo motivo di appello la parte censura la sentenza impugnata per violazione dell'art. 233 c.p.c.
Il primo giudice avrebbe ammesso la richiesta di deferimento del giuramento benché avanzata tardivamente da controparte: segnatamente dopo che la causa era già stata rinviata “per pc e discussione al 14.5.2019”. Di conseguenza la pronuncia di condanna dovrebbe essere riformata in quanto basata su una prova assunta illegittimamente.
Entrambi i motivi d'appello appaiono infondati e vanno di conseguenza rigettati.
Innanzitutto, si osserva che la violazione del divieto probatorio di cui all'art. 2739 c.c. deve valutarsi avuto riguardo non già – come sostenuto da parte appellante – all'oggetto della domanda e ai fatti costitutivi che la sorreggono, bensì esclusivamente al quesito sottoposto al giurante.
Invero, il divieto di deferire il giuramento su fatti illeciti, posto dall'art. 2739 c.c., trovando il suo fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto per lui potenzialmente produttivo anche di responsabilità civile, riguarda le sole circostanze specificamente capitolate e trova applicazione soltanto quando oggetto del giuramento sia un comportamento illecito del giurante, ovvero un comportamento illecito della controparte che possa desumersi automaticamente da quello del giurante, ma non già quando si tratti di un fatto materiale in sé neutro, perché non attributivo di comportamento illecito a nessuna delle parti, la cui responsabilità va invece desunta da altri fatti per via di inferenze e correlazioni.
Ebbene, dal confronto con la formula oggetto del giuramento deferito al emerge che a quest'ultimo è stato chiesto di CP_2
rispondere secondo verità sulla mera circostanza storica di aver o meno ricevuto la somma di denaro (affermo o nego essere vero che in data 10.03.2015 ,in Biancavilla, il Sig. mi Controparte_1
ha consegnato la somma di euro 3.300,00 in contanti dal medesimo prelevata, in parte in casa propria e in parte mediante prelievo in banca). Nessun riferimento è stato effettuato all'eventuale circuizione che l'avrebbe preceduta o indotta, sicché il giurante sottoponendovi avrebbe potuto ammettere o meno la circostanza della dazione senza esporsi ad alcuna responsabilità civile o penale relativa al fatto dichiarato.
L'odierno appellato ha agito per la ripetizione di una somma corrisposta senza valida giustificazione (in assenza di titolo) ai sensi dell'art. 2033 c.c. Sotto il profilo dell'onere probatorio gravante sull'attore nel giudizio di indebito, esso va assolto in relazione al thema decidendum, ossia al tipo di vizio che rende indebito il pagamento:
- se l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione
è stato eseguito in base a un titolo nullo, egli deve provare la nullità del titolo;
- quando, invece, l'attore assume che il pagamento di cui chiede la restituzione è stato eseguito sine titulo, suo onere è semplicemente quello di allegare l'inesistenza del titolo mentre sarà onere del convenuto dimostrare l'esistenza di una giusta causa di pagamento.
Nel caso di specie - atteso quanto sopra circa l'insussistenza di asserite violazioni dell'art. 2739 c.c. e dunque di un'idonea giustificazione ex art. 233 c.p.c. – l'odierna parte appellante- sottraendosi al giuramento decisorio ha consentito che operasse l'effetto legale proprio di tale mezzo probatorio, ossia la sua soccombenza sul punto di fatto per il quale il giuramento gli era stato riferito: la circostanza di aver ricevuto dalla controparte la somma di denaro.
Il primo motivo va, quindi, rigettato.
Quanto al secondo motivo di appello se ne rileva la manifesta infondatezza, considerato che ai sensi dell'art. 233 c.c. “Il giuramento decisorio può essere deferito in qualunque stato della causa davanti al giudice istruttore”, quindi, per giurisprudenza costante, sino all'udienza di precisazione delle conclusioni (cfr.
Cass. n.2952 del 18.06.1986).
Alla stregua di tutte le superiori considerazioni, l'appello deve essere rigettato.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante nella misura indicata in dispositivo tenuto conto del valore della controversia (da euro 1.101,01 ad euro
5.200,00).
P.Q.M.
Il Presidente della Terza Sezione Civile del Tribunale di Catania,
dott.ssa Grazia Longo, in funzione di Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
18392/2019 R.G.,
rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al rimborso in favore dell' delle spese CP_1
processuali, che liquida in complessivi euro 2.552,00 per compensi, di cui euro 425,00 per fase di studio, euro 425,00 per fase introduttiva del giudizio, euro 851,00 per fase di trattazione/istruttoria, ed euro 851,00
per fase decisoria, oltre alle spese generali, IVA e CPA come per legge.
Si dà atto che sussistono le condizioni ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per l'imposizione a carico della parte appellante del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Catania il 7 gennaio 2025
IL PRESIDENTE EST.
(dott.ssa Grazia Longo)