Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/04/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2536 /2022 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice dott.ssa Simona Iavazzo Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2536/2022 R.G., assegnata in decisione, sulle note di trattazione scritta delle parti, all'udienza del 05/02/2025, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per le comparse conclusionali e 20 giorni per le repliche
TRA
, c.f.: , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Foggia, al Viale degli Aviatori n. 21, presso lo studio dell'Avv. METTA PAOLA, dalla quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in atti
- RICORRENTE
E
, c.f.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Matera, al Via L. Einaudi n. 7, presso lo studio dell'Avv.
ALBANESE ANTONIO, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura in atti
- RESISTENTE
E
PM IN SEDE
-INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: Divorzio contenzioso.
Conclusioni: come in atti.
Il PM ha espresso parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.05.2022 Parte_1
chiedendo la pronuncia di divorzio, ha esposto: di aver contratto matrimonio concordatario con in Cerignola (FG) in data 30.09.1999 Controparte_1
(Atto n. 280, Parte II, Serie A, Ufficio 1, Anno 1999); che dall'unione coniugale sono nati quattro figli: (l'11.12.2000), (il Persona_1 Per_2
07.02.2002), (il 16.03.2005) e (il 03.10.2014); che con Per_3 Per_4
decreto di omologa n. 10574/2018 del 13.09.2018 il Tribunale di Foggia ha pronunciato la separazione tra i coniugi alle condizioni pattuite tra le parti;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si sono più riconciliati e ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B), L. n. 898/1970 per ottenere pronuncia di divorzio;
che è opportuna la modifica delle condizioni accettate in sede di separazione.
Al riguardo, ha premesso di abitare nella casa coniugale insieme alla LI più piccola, per la quale riceve dal padre un assegno di mantenimento Per_4
di euro 400,00 mensili, per cui insiste sulla conservazione della casa e sul mantenimento per la LI, ma ha sottolineato di come abbia, in sede di separazione, rinunciato al mantenimento per sé. Ad oggi, invece, ritiene sussistenti i presupposti per vedersi riconoscere un assegno divorzile, in considerazione della propria situazione economica, riportando di non aver mai lavorato.
Pertanto, la ricorrente, oltre alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha concluso chiedendo all'intestato Tribunale: di disporsi l'affidamento in via
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congiunta dei figli, con collocamento presso di lei della sola LI Per_4 di disporsi a carico del resistente l'onere di versare un assegno mensile di mantenimento per la LI non inferiore a euro 400,00 e un assegno Per_4
divorzile mensile non inferiore a euro 200,00, oltre alle spese straordinarie per la LI da sostenersi al 50% da parte di ciascuno;
di disporsi la percezione, nella misura del 50%, dell'A.U.U. da parte di ciascun genitore.
Con comparsa di costituzione e risposta del 29.06.2022 si è costituito
, il quale, non opponendosi all'avversa domanda di Controparte_1
divorzio, ha contestato tutte le altre domande di controparte, definite, a suo dire, inammissibili, sottolineando l'atteggiamento della ricorrente, la quale avrebbe volontariamente omesso, con mala fede, di riportare circostanze e fatti rilevanti per la decisione. Innanzitutto ha dichiarato come la stessa abbia taciuto di riferire che in sede di separazione le parti avevano concordemente deciso che mentre i figli e sarebbero rimasti collocati presso Per_4 Per_2
la madre, al cui mantenimento il padre avrebbe contribuito con un assegno di mantenimento di 800,00 euro complessivi, le figlie e Persona_1 Per_3
avrebbero vissuto con il padre, al cui mantenimento la madre avrebbe contribuito con un assegno di mantenimento di 300,00 euro complessivi, di fatto mai versati e, per tale motivo, di conseguenza, il resistente ha sempre versato l'importo di 500,00 euro mensili, detraendo quanto non corrisposto dalla moglie;
tuttavia, a far data dal mese di luglio 2021, avrebbe Per_2
assunto la decisione di non abitare più con sua madre, trasferendosi dal padre,
a seguito di scontri con la derivanti dalla notizia per la quale la Parte_1
sorella non sarebbe LI del suo stesso padre e, per tale decisione, Per_4
è stato poi instaurato il giudizio di modifica delle condizioni di separazione, conclusosi con decreto di accoglimento e con conseguente obbligo per la di versare euro 150,00 al resistente anche per il figlio a Parte_1 Per_2
seguito del mutamento di collocamento. Inoltre, a suo dire, la ricorrente avrebbe omesso di riferire anche la circostanza per la quale, subito dopo aver ottenuto pronuncia di separazione e assegnazione della casa coniugale,
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avrebbe iniziato subito ad abitarci unitamente al compagno, Per_5
con il quale si presume abbia iniziato la relazione già in costanza di
[...]
matrimonio. Il resistente ha altresì paventato che la LI non sia Per_4 sua LI, ma “è altamente probabile che (riconosciuta come LI Per_4
dei due coniugi, poiché nata in [...] matrimonio) sia in realtà LI naturale del padre biologico Sig. . Confessione resa, a Persona_5
suo dire, dalla stessa ricorrente a persone lui vicine e circostanza desumibile da alcune foto pubblicate dalla sui social. Per tale ragione, ha Parte_1
dichiarato di aver chiesto la nomina di un curatore speciale, di fatto avvenuta, al fine di instaurare apposito giudizio per il disconoscimento della paternità
(mai instaurato), sostenendo come, nel presente giudizio, non possa essere previsto nulla nei riguardi della minore Per_4
Sulla base di quanto descritto in merito ai figli e , ha Per_4 Per_2
concluso sottolineando come siano venuti meno i presupposti di assegnazione della casa coniugale alla e come non possa essere riconosciuto un Parte_1
assegno divorzile alla ricorrente, sia per assenza di presupposti, sia per i suoi comportamenti riprovevoli.
Pertanto, ha concluso chiedendo la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con sentenza non definitiva;
per poi pronunciarsi addebito a carico della ricorrente, con conseguente risarcimento del danno;
rigettarsi le domande inammissibili formulate dalla ricorrente;
confermarsi le statuizioni della separazione in riferimento all'obbligo della ricorrente di versare euro
450,00 (euro 150,00 per ciascun figlio) alla controparte e disporsi la restituzione della casa coniugale.
Il Presidente, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 18.10.2022, ha pronunciato in data 01.11.2022 l'ordinanza con la quale ha adottato i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
affida la LI minore , in atti Per_4
generalizzata, in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre. A proposito della minore, giova
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ricordare che, sin tanto che non interverrà una sentenza [passata in cosa giudicata] che accerti che la piccola non sia la LI biologica Per_4 dell'odierno resistente, la stessa per il mondo del diritto è da considerarsi la LI legittima del sig. , con tutte le conseguenze di legge;
Controparte_1
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
il padre potrà vedere e tenere con sé la LI minore previa intesa Per_4
con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-LI vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé la LI il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al
6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto;
assegna la casa coniugale alla madre, che la abiterà unitamente alla LI minore presso di sé Per_4 collocata in via prevalente;
pone a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della LI minore , versando alla Per_4 moglie la somma mensile di € 400,00, oltre il 50% dell'A.U.U., da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
affida la LI minore , in atti Per_3
generalizzata, in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che resti
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collocata stabilmente presso il padre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per la minore dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della LI;
autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
la madre potrà vedere e tenere con sé la LI minore liberamente e previa intesa con il padre e con la minore ormai Per_3 diciasettenne;
pone a carico della ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli , - entrambi maggiorenni ed Persona_1 Per_2
economicamente non indipendenti conviventi con il padre - e della LI minore collocata presso il padre, versando al resistente la somma Per_3 mensile di € 399,00 (€. 133,00 per ciascun figlio), oltre il 50% dell'A.U.U., da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;
nessun assegno divorzile deve essere riconosciuto alla ricorrente in considerazione della intrapresa stabile relazione affettiva con il suo attuale compagno”; inoltre, ha nominato il
Giudice istruttore per il prosieguo della causa.
Con memoria integrativa la ricorrente, opponendosi ad alcune statuizioni adottate dal Presidente, ha insistito sul riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore, affermando di non vivere insieme al fidanzato e di come i provvedimenti siano stati adottati senza la conoscenza della effettiva situazione reddituale del resistente;
così come si è opposta all'obbligo di dover versare un mantenimento per i figli maggiorenni, e Persona_1
, sui quali sarebbe venuta a conoscenza che entrambi lavorano e con i Per_2
quali non ha alcun tipo di rapporto. Infine, ha sollevato come la domanda di addebito della controparte non possa essere trattata in un giudizio di divorzio.
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Con note di trattazione scritta per l'udienza del 20.01.2023 ha reiterato le sue conclusioni e chiesto la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Il resistente, invece, nella sua memoria integrativa ha ribadito le posizioni assunte già al momento della costituzione e, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 20.01.23, riportandosi alle sue conclusioni, ha richiesto pronunciarsi sentenza non definitiva di divorzio, con conseguente concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Pertanto, il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione parziale in ordine allo status.
Il Tribunale di Foggia, con sentenza non definitiva n. 244/2023 pubblicata in data 26.01.2023 ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, pronunciando separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio, con assegnazione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
In data 20.03.2023 la ricorrente ha depositato istanza di modifica dei provvedimenti provvisori adottati dal Presidente, in punto di assegno di mantenimento dovuto per i figli e ormai Persona_1 Per_2
asseritamente autosufficienti, avanzando nella sua seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. tutte le richieste istruttorie, depositando all'uopo foto raffiguranti la LI durante lo svolgimento della sua attività Persona_1
lavorativa e denuncia per mancato versamento degli assegni per la LI
Per_4
Il resistente, dal canto suo, non ha avanzato istanze istruttorie, ma nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 26.05.2023 si è opposto alle richieste istruttorie di controparte, avanzando istanza di sospensione del giudizio in attesa di definizione della vicenda relativa alla paternità di Per_4
In data 26.05.2023 il Giudice con apposita ordinanza istruttoria ha ammesso la prova testimoniale richiesta dalla ricorrente nella II memoria istruttoria, riservando solo all'esito la decisione in ordine ai richiesti accertamenti da parte della Guardia di Finanza e rigettando la richiesta avanzata dalla ricorrente di modifica dei provvedimenti provvisori.
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La ricorrente si è opposta alla sospensione del giudizio, insistendo sul dovuto deposito delle dichiarazioni dei redditi del resistente e sulle sue istanze istruttorie, delle quali il resistente ne ha chiesto il rigetto, con apposita domanda di modifica dell'ordinanza istruttoria adottata dal Giudice.
Il Giudice, in data 25.09.2023 ha disposto il rigetto delle istanze della ricorrente ex art. 210 c.p.c. e quelle di sospensione del giudizio e di modifica dell'ordinanza istruttoria avanzate da parte resistente, rinviando la causa per l'assunzione della prova testimoniale.
Espletata l'istruttoria nei limiti cui è stata ammessa dal Giudice, la causa è stata rinviata per le precisazioni delle conclusioni, ritenendo il Giudice di non disporre accertamenti a mezzo della Guardia di Finanza, in quanto meramente esplorativi e la causa sufficientemente istruita.
Sulle conclusioni delle parti, come da note di trattazione scritta, il subentrato
Giudice, all'udienza del 05.02.2025, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., ridotti a 30 giorni per le comparse conclusionale e 20 giorni per le repliche.
La ricorrente ha depositato la comparsa conclusionale e il resistente, tardivamente, la memoria di replica.
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Ebbene, il Collegio ritiene la causa matura per la decisione allo stato degli atti, risultando la posizione assunta dalle parti e la documentazione acquisita e depositata sufficiente alla luce del complessivo quadro delineato dalle parti. In merito alla domanda della ricorrente volta ad ottenere la riapertura dell'istruttoria diretta all'accertamento della situazione economica e lavorativa dei tre figli maggiorenni, avanzata ancora in comparsa conclusionale, va precisato come la stessa non possa, in ogni modo, essere accolta, essendo già stata espletata al momento opportuno l'istruttoria ritenuta necessaria dal Giudice ai fini della decisione e risultando superflua ai fini della decisione alla luce di quanto si dirà.
1. Sull'eccezione di sospensione del giudizio.
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Il nelle note di trattazione scritta per l'udienza del giorno CP_1
26.05.2023 ha chiesto la sospensione del giudizio in attesa che venisse definita la vicenda sulla paternità della LI per la quale ha Per_4
sempre dichiarato essere pendente, presso il Tribunale di Foggia, il procedimento VG 247/2022 Volontaria Giurisdizione;
istanza di sospensione ribadita anche nelle note di trattazione scritta per l'udienza successiva, a cui è seguita l'opposizione della ricorrente e il rigetto dell'istanza da parte del
Giudice istruttore.
Orbene, il resistente ha sempre dichiarato che la LI minore delle parti, non sarebbe in realtà sua LI, ma bensì di Per_4 Persona_5
attuale compagno della ricorrente, nata da una relazione extraconiugale della moglie, tenutasi in costanza di matrimonio, che sarebbe poi proseguita sino ad oggi;
circostanze delle quali sarebbe venuto a conoscenza solo di recente.
Occorre però evidenziale come il procedimento, più volte richiamato dal resistente, in realtà consista solo in un procedimento di volontaria giurisdizione volto alla nomina di un curatore speciale in favore della minore
(cfr. allegato n. 21 alla comparsa di costituzione del resistente) e Per_4
finalizzato a consentire la paventata, ma mai avvenuta, instaurazione del relativo giudizio di disconoscimento della paternità nelle forme e con il rito contenzioso. La pendenza del paventato giudizio contenzioso non è attuale e non risulta essere mai stato instaurato, né risulta essere stata formulata esplicita domanda nell'ambito della presente controversia.
Tanto precisato va poi rilevato come l'art. 295 c.p.c. preveda che “il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa”.
Ebbene, la pregiudizialità che giustificherebbe in astratto la paventata sospensione del giudizio sussisterebbe in pendenza di altro giudizio o della sottoposizione della materia del contendere al tribunale, sub specie di espressa formulazione della domanda, che, nel caso di specie, sarebbe quello di
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disconoscimento della paternità. Tuttavia, nel caso di specie, la predetta domanda non risulta essere mai stata formulata in alcun giudizio e non risulta essere sub iudice. Sul punto, tra l'altro, nulla viene detto o prodotto dal resistente;
infatti, quest'ultimo, negli atti, si riferisce sempre e solo al procedimento di mera nomina del curatore speciale, che erroneamente definisce di disconoscimento della paternità, ma che da solo non determina alcuna pregiudizialità, sebbene fosse stato all'uopo richiesta la sollecitata sospensione. Dunque, il resistente, ha solo millantato la pendenza di un giudizio pregiudiziale che di fatto, allo stato attuale, non è pendente, richiedendo contestualmente una sospensione del tutto ingiustificata del presente contenzioso di divorzio. Non sussiste, dunque, alcuna controversia in atto dalla quale dipendano le decisioni da assumere in questa sede. Pertanto, non vi è alcun presupposto che possa giustificare la sospensione del giudizio di divorzio instaurato dalla , andandosi a confermare quanto già Parte_1
deciso sul punto in corso di causa. A ciò si aggiunga come, anche ove un tale giudizio fosse stato instaurato, la sospensione richiesta non avrebbe trovato in ogni caso applicazione alla luce del pacifico orientamento per il quale, a fronte del necessario contemperamento di interessi tra un giudizio come quello di separazione e divorzio e la questione in ordine alla filiazione, gli interessi in ballo non consentono di paralizzare uno dei due giudizi in attesa della definizione dell'altro. Le maggiori e le più approfondite argomentazioni relativa al richiamato orientamento sono comunque superflue ai fini della presente decisione, non sussistendo in concreto nel caso di specie alcuna pendenza pregiudiziale.
2. Sulla pronuncia di divorzio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata sia dalla ricorrente che dal resistente è già stata accolta con sentenza non definitiva n.
244/2023 pubblicata in data 26.01.2023. Pertanto, verranno ora trattate le ulteriori domande delle parti.
3. Sull'inammissibilità della domanda di addebito.
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Il difensore di parte resistente durante tutto il processo ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con “addebito” a carico della
, sussistendone i presupposti “anche in termini di colpa grave e di Parte_1
conseguente diritto del marito ad ottenere il risarcimento del danno, da liquidarsi in separato ed autonomo giudizio, con specifico riferimento solo al quantum debeatur”.
Va subito evidenziato come tale domanda di addebito sia inammissibile nel giudizio, come quello di specie, di divorzio, trattandosi di una domanda proponibile solo in sede di separazione, per violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ex art. 151 c.c. La legge sul divorzio, invece, non menziona tra le sue norme l'addebito.
La predetta domanda va pertanto dichiarata inammissibile per mancanza dei presupposti per poterne richiedere la pronuncia.
4. Sull'affidamento della minore Per_4
Preliminarmente si dà atto che, mentre e erano già Persona_1 Per_2 maggiorenni al momento dell'instaurazione del presente giudizio di divorzio, nelle more del giudizio anche ha raggiunto la maggiore età; pertanto, Per_3
nulla si disporrà per loro tre in ordine all'affidamento, collocamento e diritto di visita.
Per cui, la pronuncia di affido riguarda solo la LI unica Per_4
minorenne ( prossima a compiere undici anni).
La ricorrente domanda l'affido della LI minore con Per_4
collocamento presso di lei.
Il non ha formulato analoga domanda. Le ragioni per le quali il CP_1
non chiede a sua volta l'affido di sono da rinvenirsi CP_1 Per_4
nei dubbi sulla paternità. Nel dettaglio, ha premesso come la LI Per_4
sia nata in [...] matrimonio, per cui non ha avuto alcun dubbio nel riconoscerla, al pari degli altri tre figli, come LI naturale e legittima. Solo successivamente, sarebbe venuto a conoscenza della possibilità che in realtà il vero padre della bambina sarebbe il signor attuale Persona_5
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compagno della . Per tali ragioni il resistente, in merito alla LI Parte_1
ha ritenuto quindi che il Tribunale non dovesse adottare alcuna Per_4
statuizione.
Con ordinanza dell'01.11.2022 il Presidente adottando i provvedimenti temporanei ed urgenti ha disposto “affida la LI minore , in atti Per_4
generalizzata, in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che resti collocato stabilmente presso la madre. A proposito della minore, giova ricordare che, sin tanto che non interverrà una sentenza [passata in cosa giudicata] che accerti che la piccola non sia la LI biologica Per_4 dell'odierno resistente, la stessa per il mondo del diritto è da considerarsi la LI legittima del sig. , con tutte le conseguenze di Controparte_1 legge”.
Dopo tale statuizione provvisoria, il resistente ha continuato a ribadire la propria posizione.
Così riassunte le posizioni delle parti, si può procedere con la decisione in merito al regime di affidamento per la minore per la quale in atti il Per_4 difensore del resistente è giunto addirittura ad affermare “ non è Per_4 LI naturale di ” senza neppure chiederne l'affido Controparte_1
condiviso, tuttavia, senza neppure aver instaurato un giudizio per il disconoscimento di paternità.
Come è noto, l'affidamento dei figli minori è disciplinato dagli artt. 337 bis e ss. del codice civile. L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.
Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore;
inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto
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quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n.
18867/2011).
La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n.
26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).
Alla luce delle deduzioni e della posizione assunta dal resistente, nonostante la minore risulti allo stato indiscutibilmente LI delle parti, vanno Per_4 assunte le opportune decisioni nell'interesse preminente della minore, tenuto in debito conto il disinteresse manifestato costantemente dal padre resistente durante tutto il corso del giudizio.
Nel caso di specie, seppur l'art. 337 ter c.c. prevede come regola l'affidamento ad entrambi i genitori, il Tribunale, ritiene opportuno, nell'interesse della LI sussistendo gravi ed evidenti ragioni per Per_4 derogare al regime ordinario di affido condiviso della prole, disporre l'affido esclusivo della minore alla madre, previsto dall'art. 337 quater c.c. Si precisa come alla luce delle rappresentate ragioni di disinteresse paterno non sia risultato necessario ascoltare la minore (ascolto che sarebbe stato superfluo ai fini della decisione e pregiudizievole per la minore) né nominare a tal fine un curatore speciale, in quanto si ritiene che la minore sia stata idoneamente rappresentata dalla madre nel presente giudizio, la quale ha sino alla fine lasciato aperta la possibilità anche per l'affido condiviso nell'interesse della
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minore. Nel caso di specie, l'affido esclusivo risulta la soluzione più opportuna da adottare nell'interesse di considerando il Per_4
comportamento complessivo del nei riguardi della predetta LI, CP_1
la quale, al di là delle deduzioni del resistente (il quale la disconosce e non ha inteso ne chiederne l'affido né contribuire spontaneamente al mantenimento), risulta essere sua LI legittima. Difatti, il l'ha riconosciuta al CP_1
momento della nascita ed in costanza di matrimonio e non ha mai instaurato alcun procedimento di disconoscimento di paternità, che neppure risulta diversamente pendente o instaurato dal curatore speciale. A tali condizioni non risulta possibile disporre il regime dell'affido condiviso della minore, in quanto pregiudizievole per la stessa minore vedersi affidata ad un padre, che di fatto, nemmeno la considera sua LI e che risulta totalmente disinteressato alla bambina.
La situazione, come appena descritta, impone di prevedere che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art 337 quater c.c., le competenze genitoriali siano concentrate in capo al madre, unica presenza di effettivo riferimento per la LI. Invero, nel modulo di affidamento monogenitoriale, il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi;
ciò nonostante, “le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori”. L'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale) può però trovare deroga giudiziale
(“salvo che non sia diversamente stabilito”). Si tratta, in questi casi, di rimettere al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali (c.d. affidamento super esclusivo), come si ritiene di disporre nel caso di specie.
Questa concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio.
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Il genitore cui i figli non sono affidati ha, peraltro, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al
Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
5. Sul collocamento di e sull'assegnazione della casa Per_4
coniugale.
Disposto l'affido super esclusivo della minore alla madre, va Per_4
statuito il collocamento della minore presso la madre, con cui peraltro ha sempre vissuto dal momento della separazione tra le parti.
Quindi, in considerazione del collocamento della minore presso la Per_4
madre, va confermata l'assegnazione della casa coniugale, ex art 337 sexies cc, alla , per continuare ad abitarvi con la minore, trattandosi di Parte_1 provvedimento funzionale a garantire l'interesse dei figli alla permanenza nell'originario ambiente domestico (Cass. Civ. nn. 21334/13, 18440/13,
22394/08, 11035/07, 1545/06). Ne consegue, pertanto, la conferma del provvedimento provvisorio di assegnazione della casa in favore della minore ed il rigetto della domanda di condanna alla restituzione della casa coniugale da parte della ricorrente avanzata dal resistente in considerazione della circostanza per la quale l'istituto ed il relativo provvedimento viene assunto nel preminente ed esclusivo interesse della minore a mantenere l'habitat familiare, rendendo superfluo ogni ulteriore o diversa valutazione o accertamento.
6. Sul diritto di visita paterno.
In merito al diritto di visita paterno, il Tribunale ritiene opportuno che l'esercizio del diritto di visita regolamentato da un calendario predisposto dal
Tribunale, come da provvedimento provvisorio che qui integralmente si richiama, vada confermato.
7. Sul mantenimento dei figli.
In merito al mantenimento dei figli, la ricorrente ha chiesto prevedersi a carico del resistente un assegno di mantenimento da versarle in favore della
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LI non inferiore a euro 400,00 mensili;
il resistente si è opposto, Per_4
per le stesse ragioni più volte evidenziate, e, dal canto suo, ha chiesto invece prevedersi un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per i tre figli maggiorenni, conviventi con lui, di complessivi euro 450,00, come previsti dopo il giudizio di modifica delle condizioni di separazione.
Con maggiore impegno esplicativo va sottolineato come al momento della separazione le parti convenivano che i figli e avrebbero Per_4 Per_2
continuato ad abitare con la madre e le figlie e con il Persona_1 Per_3
padre, con la previsione a carico della madre di un assegno per le figlie
[...]
e di complessivi euro 300,00 (150,00 per ciascuna), di fatto, Per_1 Per_3
a dire del resistente, mai versati, e a carico del padre un assegno per i figli e di complessivi euro 800,00 (euro 400,00 ciascuno), con Per_4 Per_2
assegni familiari percepiti per tutti i figli esclusivamente dal . CP_1
Tuttavia, a far data dal mese di luglio 2021, come riporta il resistente, Per_2
avrebbe deciso di non abitare più con sua madre, a causa di scontri con la stessa legati alla scoperta dell'identità del vero padre di Per_4
trasferendosi dal padre, motivo per il quale è stato poi instaurato giudizio di modifica delle condizioni di separazione, conclusosi con conseguente obbligo per la di versare euro 150,00 al resistente anche per il figlio Parte_1
, ormai collocato presso il padre. Per_2
Dunque, ad oggi, i tre figli, ormai tutti maggiorenni, vivono con il padre.
Riguardo al mantenimento per i figli, in sede presidenziale, per la LI
è stato posto a carico del un assegno mensile di Per_4 CP_1
mantenimento di euro 400,00, con A.U.U. da percepirsi al 50% tra i genitori, oltre a sostenere al 50% le spese straordinarie della minore;
invece, per i figli e (quest'ultima in quel momento ancora Persona_1 Per_2 Per_3
minorenne), è stato posto a carico della un assegno mensile di Parte_1
mantenimento di complessivi euro 399,00 (euro 133,00 per ciascun figlio) con
A.U.U. da percepirsi al 50% tra i genitori, oltre a sostenere al 50% le spese straordinarie dei tre figli.
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Dopo l'adozione dell'ordinanza, il resistente ha continuato ad opporsi al mantenimento per così come la madre si è ribellata sul dovuto Per_4
mantenimento per i tre figli maggiorenni, sollecitando opportune indagini.
Entrambi, inoltre, hanno lamentato il mancato versamento dei dovuti assegni di mantenimento.
Occorre soffermarsi dapprima sul mantenimento per i tre figli maggiorenni,
, e , conviventi con il padre. Persona_1 Per_2 Per_3
Orbene, sussistono ragioni per revocare il mantenimento dovuto dalla ricorrente per i figli e rispettivamente di 23 e quasi Per_2 Persona_1
25 anni. Infatti, a fronte dell'ordinanza presidenziale che ha onerato la ricorrente del versamento di un mantenimento per ognuno di euro 133,00 mensili, la ricorrente ha subito dichiarato di aver saputo che entrambi i figli in realtà lavorerebbero e, con istanza depositata in data 20.03.2023, ha chiesto la modifica dell'ordinanza presidenziale in punto di mantenimento per i due figli maggiori. In particolare, ha riportato come la LI lavori presso un forno sito in Cerignola e il figlio presso un salone di parrucchiere/a sito anch'esso in
Cerignola. Per cui ha chiesto anche lo svolgimento di indagini della Guardia di Finanza, oltre ammettersi la prova testimoniale sul punto. La ricorrente ha anche depositato delle foto della LI in costanza di Persona_1 svolgimento dell'attività lavorativa.
Sul punto, la testimone ha fornito al riguardo informazioni Testimone_1 dichiarando “ lavora presso il forno , Parte_2 CP_2 sito nella zona della Mezzaluna, verso l'ospedale nuovo. Posso dire ciò per essere andata a prendere il pane nel forno in cui lavora”, “L'ultima volta che ho visto la ragazza lavorare nel forno è stato circa un mese fa” ,“Non ricordo quando è stata la prima volta in cui ho visto la ragazza lavorare nel forno” e
“ lavora come parrucchiere in un negozio sito nella zona della Per_2
Mezzaluna. Posso riferire ciò perché, un giorno, passando, il negozio in questione aveva la porta aperta e ho visto che asciugava i capelli ad Per_2 una cliente. Dopo quella volta non l'ho più visto”.
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Ad ogni modo, la ricorrente, al di là dell'effettivo svolgimento di un lavoro, ha dedotto la colpevole non autosufficienza dei figli maggiorenni che per questo non avrebbero alcun diritto al mantenimento anche perché non più studenti.
Ebbene, in ordine al contributo al mantenimento in favore di figli maggiorenni, occorre tenere conto dei recenti arresti della Cassazione in ordine al riparto dell'onere della prova relativa al raggiungimento dell'autosufficienza dei figli maggiori di età.
All'uopo la Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I , 14/08/2020, n. 17183 e
Cass. N. 26875 del 20/09/2023: “L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la precondizione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile, impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro” ed anche Cassazione civile , sez.
VI , 29/12/2020, n. 29779 con cui si è statuito che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”. I
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predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della
CGUE.
Orbene, non è stata fornita alcuna allegazione o prova da parte del resistente che dimostri la sussistenza di elementi consoni a giustificare il permanere dell'obbligo di mantenimento a carico della madre nei riguardi dei due figli, di 23 e quasi 25 anni, i quali non risultano essere iscritti ad alcun percorso di studi.
Infatti, si è limitato ad indicare genericamente il mancato raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli, senza dimostrare nulla in merito a cosa facciano ad oggi.
Da tanto consegue che, anche ove i figli fossero effettivamente ancora non autosufficienti, la predetta circostanza non li legittimerebbe in ogni caso a pretendere il mantenimento, in considerazione del principio di autoresponsabilità che impone ai figli maggiorenni - in assenza di un percorso di studi assorbente o di una ricerca concreta di lavoro - di rendersi autonomi economicamente.
Va, dunque, disposta la revoca del contributo al mantenimento nei riguardi dei figli e , già da molti anni divenuti maggiorenni, tenuto Persona_1 Per_2
conto anche dei principi di prova forniti dalla ricorrente;
va comunque fatto salvo quanto corrisposto sino ad ora a titolo di mantenimento sulla base dell'ordinanza presidenziale.
Discorso differente va fatto riguardo la LI , la quale ha appena Per_3 compiuto vent'anni. Durante il giudizio la madre si è opposta principalmente al mantenimento degli altri due figli;
invero, al momento del deposito di istanza volta a ottenere la modifica dell'ordinanza presidenziale, era Per_3
appena divenuta maggiorenne. Solo in comparsa conclusionale la ricorrente ha equiparato agli altri due figli, pretendendo di non doverle versare Per_3
nulla.
Detto ciò, occorre precisare che, affinché un coniuge possa chiedere all'altro la corresponsione in suo favore dell'assegno di mantenimento per la LI
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maggiorenne, sono necessari due requisiti: la stabile convivenza con il genitore e la non autosufficienza economica della LI (ex multis, Cassazione civile sez. I, 08/09/2014, n.18869).
Nel caso di specie, si ritiene di dover accogliere la richiesta del resistente di vedersi riconosciuto un mantenimento per la LI, tenuto conto che la LI
risulta convivente con il padre (cfr. certificazione anagrafica agli atti), Per_3
era minorenne nel corso del giudizio ed ha da poco raggiunto la maggiore età
(ha 20 anni) e risulta pacificamente ancora non economicamente autosufficiente, non essendo emersi elementi di segno contrario nel corso del giudizio. Alla luce di tanto, si ritiene comunque sussistente l'an del riconoscimento del richiesto mantenimento.
Al fine di definire il quantum del mantenimento dovuto dalla madre alla LI
, per poi passare al mantenimento dovuto dal padre per la LI minore Per_3
per la quale è pacifico che il padre sia tenuto a contribuire al Per_4
mantenimento, essendo minorenne e collocata con la madre, va esaminata la situazione economica e reddituale delle parti.
Infatti, va osservato, che grava su entrambi i genitori - in proporzione delle proprie disponibilità economiche e tenuto conto dell'esigenze dei figli legate all'età - l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.
La ricorrente ha dichiarato di non aver mai lavorato, per cui non ha depositato in atti alcuna dichiarazione dei redditi.
Il resistente, invece, ha documentato in atti un reddito complessivo di euro
20.909,00 relativo all'anno 2022 (cfr. modello 730/2023), di euro 19.868,00 relativo all'anno 2021 (cfr. modello 730/2022) e di euro 19.307,00 relativo all'anno 2020 (cfr. modello 730/2021). Va precisato come tali dichiarazioni dei redditi siano state depositate solo in data 20.05.2024, al momento delle precisazioni delle conclusioni, per cui le decisioni assunte in ordinanza presidenziale non hanno tenuto conto dell'effettiva situazione reddituale del resistente.
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Inoltre, va considerato che la casa coniugale è stata assegnata alla ricorrente e, di conseguenza, il resistente continuerà a vedersi privato di un immobile di sua proprietà nell'interesse preminente della LI per la quale Per_4
l'immobile costituisce l'habitat familiare. Tale vantaggio priva chiaramente di una redditività il resistente anche a discapito dell'altra LI ancora non autonoma, , convivente con il padre e di tale vantaggio economico Per_3
deve tenersi conto nella previsione del contributo al mantenimento che grava sul resistente in favore di oltre a quello in favore , per la Per_4 Per_3
quale provvede in via diretta.
Va anche evidenziato come, nonostante la ricorrente dichiari di non lavorare, considerata la sua età, prossima a compiere 44 anni, la stessa è da considerarsi nelle piene capacità di trovare un'occupazione lavorativa e va quindi considerata la sua capacità lavorativa e la sua redditività potenziale ai fini dell'obbligo mantenimentale dovuto in favore sia della LI seco convivente che della LI convivente con il padre.
Ciò posto, appare equo, quindi, determinare l'obbligo posto a carico di di contribuire al mantenimento della LI , Parte_1 Per_3
maggiorenne non economicamente indipendente, versando a CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma mensile di € 150,00, da
[...] rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della LI (si richiama il protocollo stipulato tra il COA e il Tribunale di Foggia in data 18.03.2016).
Per ciò che concerne la LI fermo restando quanto corrisposto in Per_4
virtù dei provvedimenti provvisori, il Tribunale ritiene equo, ex nunc, porre a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
minore versando a entro il giorno 5 di Per_4 Parte_1 ogni mese, la somma mensile di € 150,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da
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sostenersi nell'interesse della LI (si richiama il protocollo stipulato tra il
COA e il Tribunale di Foggia in data 18.03.2016).
Per quanto riguarda l'A.U.U. dovuto per la minore questo sarà Per_4 interamente corrisposto alla ricorrente, in considerazione dell'affidamento super-esclusivo della LI, dovendo lei prendere tutte le decisioni, anche quelle di maggiore interesse, in favore di e tenendo conto Per_4 dell'operata riduzione dell'assegno a carico del padre. Invece, l'A.U.U. per la LI maggiorenne , ove ne ricorrano ancora i presupposti per la Per_3
percezione andrà corrisposto al 50% in favore di ambo le parti.
8. Sull'assegno divorzile.
La ricorrente chiede in suo favore il riconoscimento di un assegno divorzile di almeno 200,00 euro mensili, sottolineando di non aver mai lavorato, dichiarandosi “sufficientemente vecchia” per inserirsi per la prima volta nel mondo del lavoro, in assenza peraltro di un titolo di studio. A detta domanda si è opposto costantemente il resistente, riportando il comportamento riprovevole della ricorrente, che a suo dire avrebbe commesso “adulterio” in costanza di matrimonio con il suo attuale compagno e di come la stessa avrebbe nascosto per molti anni l'identità del vero padre della LI
oltre che per insussistenza di presupposti. Per_4
Mentre l'assegno di separazione presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
al contrario quest'ultimo parametro non rileva in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, essendo volto non alla mera ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. sez. I, ord. n.5605/2020) svolgendo contestualmente una funzione
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solidaristica e perequativa oltreché compensativa orientata a garantire al coniuge debole adeguati mezzi di sussistenza.
L'assegno divorzile è stato oggetto di una profonda evoluzione giurisprudenziale, che ha visto il suo apice nel 2018 con l'importante
Sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 18287.
Occorre brevemente riportare il percorso giurisprudenziale compiuto fino al
2018.
A partire dalla sentenza n. 11490 del 1990 delle S.U. di questa Corte, la giurisprudenza ha affermato il carattere esclusivamente assistenziale dell'assegno divorzile, individuandone il presupposto nell'inadeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge istante a conservargli un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, e prevedendo che la relativa liquidazione dovesse essere effettuata in base alla valutazione ponderata dei criteri enunciati dalla legge (condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio. Tale orientamento, rimasto fermo per un trentennio, è stato modificato con la sentenza n. 11504 del 2017, con cui la
Corte di Cassazione, muovendo sempre dalla premessa sistematica relativa alla distinzione tra criterio attributivo e determinativo, ha affermato che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante deve essere valutato al lume del principio dell'autoresponsabilità economica di ciascun coniuge ormai "persona singola" e che, all'esito dell'accertamento della condizione di non autosufficienza economica, vanno esaminati in funzione determinativa del quantum i criteri indicati dalla norma.
Con la sentenza n. 18287 del 2018, sul tema, sono nuovamente intervenute le
Sezioni Unite della Suprema Corte, che, nell'ambito di una riconsiderazione dell'intera materia, hanno ritenuto che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi o all'incapacità di procurarseli per ragioni
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oggettive del coniuge richiedente sia da riconnettere alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli durante lo svolgimento della vita matrimoniale e da ricondurre a determinazioni comuni, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età di detta parte, affermando i seguenti principi di diritto, così riportati nelle massime ufficiali:
a) all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate;
b) la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi;
c) il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico- patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del
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patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
La funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile presuppone che
“il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative
o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, restando irrilevanti le motivazioni soggettive che abbiano portato a compiere tale scelta, che è stata comunque accettata e condivisa dal coniuge, perché l'assegno di divorzio, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente all'impiego delle proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale produttive di reddito, indipendentemente dal fatto che alla base di tale scelta vi fossero ragioni affettive o di semplice opportunità economico- relazionale” (Cass. Sez. I ord. n.27945/2023).
Inoltre, sempre la già menzionata Cass. Sez. U. ha statuito come “la funzione assistenziale dell'assegno di divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo […] che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo dalla comparazione delle condizioni economico- patrimoniali dei due coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di autonomia economica tale da garantire
l'autosufficienza, secondo un parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente. Il giudizio di adeguatezza ha, pertanto, anche un contenuto prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico derivante dall'assunzione di un impegno diverso. Sotto questo profilo il fattore età del richiedente è di indubbio rilievo al fine di verificare la concreta possibilità di un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro”.
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Con ordinanza presidenziale la domanda di assegno divorzile è stata rigettata
“in considerazione della intrapresa stabile relazione affettiva con il suo attuale compagno”. Nel corso del giudizio è stato però dimostrato con dichiarazione testimoniale come la ricorrente non conviva con Per_5
[...]
Tuttavia, calandoci nel caso concreto, occorre sottolineare come al momento della separazione consensuale non sia stato previsto tra le parti un assegno di mantenimento per la , così dimostrando di non versare in stato di Parte_1
bisogno, requisito fondamentale per il diritto alla prestazione assistenziale dell'assegno divorzile. Dalla separazione ad oggi sono trascorsi quasi ben sette anni, durante i quali la ricorrente è riuscita a far fronte ai propri bisogni senza nulla vedersi corrispondere dalla controparte. A ciò si aggiunga come la ricorrente sia ancora molto giovane avendo una potenzialità e capacità reddituale effettiva.
Infatti, sebbene la giurisprudenza ha più volte chiarito che il coniuge più debole che in sede di separazione ha rinunciato all'assegno di mantenimento non è condannato a rinunciare anche a quello di divorzio (cfr.
Cass. 28/01/2008, n. 1758, secondo cui “La determinazione dell'assegno divorzile, alla stregua dell'art.5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che il diniego dell'assegno divorzile non può fondarsi sul rilievo che negli accordi di separazione i coniugi pattuirono che nessun assegno fosse versato dal marito per il mantenimento della moglie, dovendo comunque il Giudice procedere alla verifica del rapporto delle attuali condizioni economiche delle parti con il pregresso tenore di vita coniugale”), non si può non considerare come l'an del diritto all'assegno divorzile deve essere allegato e provato dalla parte che vanta il relativo diritto e nel caso di specie l'istante non ha provato di non essere nelle condizioni di procacciarsi adeguati mezzi di sussistenza
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essendo abile al lavoro ed avendo ormai una sola LI minore a carico che ha raggiunto un'età per la quale ben può far combaciare la vita lavorativa con quella di accudimento della minore. Quindi, queste considerazioni spingono a rilevare che se da una parte è vero che il diritto a ricevere l'assegno divorzile va valutato ex lege in base alle condizioni esistenti al momento del divorzio;
dall'altra, è chiaro che il Giudice terrà conto della motivazione di rinuncia al mantenimento in sede di separazione e che in mancanza di sopravvenienze di rilievo unite alle capacità lavorative e all'assenza di ragioni di specifica fondatezza della domanda non possono che riscontrare una situazione di non debenza della pretesa avanzata. Quindi, seppur la rinuncia al mantenimento in sede di separazione non preclude la successiva domanda di divorzio, va ritenuto un indice di cui tener conto ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile. Ebbene, nel caso in esame, non è nemmeno emersa una circostanza sopravvenuta che giustifichi la domanda di assegno divorzile, dopo che il mantenimento non è stato valutato in sede di separazione, senza un'apposita motivazione;
separazione dalla quale sono passati quasi sette anni. Inoltre, non può prescindersi dall'esiguità dei redditi del , CP_1
che provvede anche al mantenimento della LI e in via diretta Per_4
della LI . Per di più, la casa coniugale è stata assegnata alla Per_3
ricorrente, la quale se ne avvantaggia.
Infine, va considerata l'età della richiedente, prossima a compiere 44 anni, per cui si ritiene abbia capacità lavorative potenziali per inserirsi pienamente nel mondo del lavoro, provvedendo così autonomamente al proprio sostentamento, avendo peraltro la LI quasi undici anni. Per cui potrebbe lavorare, continuando ad occuparsi della LI non essendoci Per_4
ragioni oggettive, anche di salute, che glilo impediscano.
Per tutte queste ragioni la domanda della ricorrente risulta infondata e va rigettata.
9. Sulle spese del giudizio.
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In considerazione dell'esito del processo, cui emerge la reciproca soccombenza delle parti, sussistono giuste ragioni per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone l'affidamento super-esclusivo della LI minore Per_4
alla madre con collocamento stabile presso Parte_1
la stessa e con facoltà per il genitore di adottare in via esclusiva anche le decisioni di maggiore interesse per la LI;
2. disciplina il diritto di visita paterno come in parte motiva indicato;
3. assegna la casa familiare a affinché Parte_1
continui ad abitarla unitamente alla LI minore presso di Per_4
lei stabilmente collocata;
4. pone, a carico di l'obbligo di contribuire al Parte_1
mantenimento della LI , maggiorenne non economicamente Per_3
indipendente, convivente con il padre, mediante il versamento a
, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di Controparte_1
€150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta LI, così come previste dal Protocollo siglato tra il
Tribunale di Foggia e il COA;
5. pone, a carico di , l'obbligo di contribuire al Controparte_1
mantenimento della LI minore mediante il versamento a Per_4
entro il giorno 5 di ogni mese, della Parte_1 somma di € 150,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse della predetta LI, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
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6. riconosce il diritto della ricorrente di percepire il 100% dell'assegno unico universale ove dovuto per la LI Per_4
7. riconosce ad entrambi i genitori il diritto a percepire, ognuno nella misura del 50%, l'assegno unico universale ove ancora dovuto per la LI;
Per_3
8. dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dal resistente;
9. rigetta la domanda di assegno divorzile formulata dalla ricorrente;
10. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Foggia l'08.04.2025 in camera di consiglio.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Iavazzo Dott. Antonio Buccaro
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