Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/06/2025, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai sigg.ri magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.SA Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1326/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. BADALAMENTI
MARIA NINFA appellante contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. CP_2 C.F._2
INGLIMA VINCENZO appellati
Oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1563/2020 del 28/5/2020, il Tribunale di Palermo ha accolto la pretesa risarcitoria avanzata da e , Controparte_1 Controparte_2
condannandola rispettivamente al pagamento di € 4.500,00 oltre interessi di mora per il danno patrimoniale patito dalla prima e di € 9.432,34 oltre interessi e
Avverso tale decisione ha proposto gravame, con atto di citazione del 2/10/2020, contestando la statuizione per diverse ragioni e Parte_1
riproponendo essenzialmente le argomentazioni spese in prime cure.
Costituendosi, e hanno Controparte_1 Controparte_2
contestato il gravame, chiedendone il rigetto
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni le parti hanno così concluso: appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO in accoglimento del presente gravame, ritenere e dichiarare che la decisione del Tribunale di Palermo il giorno 22 Maggio 2020, depositata in pari data, (sentenza n. 1563/2020,
Procedimento n. 15639/2016), è errata e va totalmente riformata;
ritenere e
e – non ha alcuna responsabilità relativamente ai fatti Controparte_3 Parte_1
di causa, non essendo proprietaria del palo dell'illuminazione pubblica dal quale si sarebbe staccato il cavo che avrebbe provocato il sinistro e non avendo alcun onere di curarne la manutenzione;
in subordine: ritenere e dichiarare che la liquidazione dei danni, sia patrimoniali che fisici, è assolutamente errata per i motivi riportati nell'atto di gravame;
disporre, ove ritenuto indispensabile per la decisione, ogni mezzo istruttorio idoneo a verificare quanto riportato nel presente gravame, anche in ordine alla condotta di guida di parte attrice;
conseguentemente, condannare parte attrice al rimborso di tutte le somme corrisposte da e – distribuzione in dipendenza della esecutorietà della sentenza di primo grado;
condannare gli attori, in solido, al pagamento delle spese dei due gradi del Giudizio, oltre oneri di legge;
emettere ogni e qualsiasi altro provvedimento connesso e conseguenziale.”; appellati: “Dichiarare inammissibile e comunque Rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto da Parte_2
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 in persona del Suo Legale Rapp. pro tempore – domiciliato presso e nello Pt_1
studio dell'Avv. Maria Ninfa Badalamenti avverso la sentenza n. 1563 del 2020 del
Tribunale di Palermo, Ø Ritenere e Dichiarare che il sinistro avvenuto in Palermo in data 31/10/2013 ore 1:45 circa è ascrivibile a responsabilità esclusiva di
. in persona del Sindaco pro tempore, anche ai sensi dell'art. Parte_1 Pt_1
2051 cc, quale custode della rete elettrica urbana e pertanto responsabile della sua manutenzione per come statuito da Giudice di prime cure nella sentenza appellata
e conseguentemente, Ø Confermare la sentenza appellata n. 1563 del 2020 resa nell'ambito del giudizio RG. n. 15639 del 2016 Dr.SA . Ø Con vittoria CP_4
di spese, competenze ed onorari DEL PRESENTE GRADO DI GIUDIZIO, da distrarre direttamente al sottoscritto procuratore che dichiara di averle anticipate
e non aver ricevuto alcun compenso.”.
Indi, con ordinanza del 7/2/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
[... Così compendiati i principali fatti di causa, il gravame proposto da si incentra, in primo luogo, sulla ritenuta, dal Tribunale, Parte_3
dimostrazione dell'an e della responsabilità del sinistro, occorso alle ore 01:45 del
31 ottobre 2013; secondo la prospettazione riproposta dagli appellati in questa sede
“l'autovettura Renault Clio Tg. DD274XB di proprietà della sig.ra CP_1
e condotta dal sig. (assicurata per la r.c.a. con la
[...] Controparte_2
compagnia UNIPOLSAI ASS.NI), subiva danni a causa di presenza di cavi elettrici sulla sede stradale. In particolare, l'autovettura condotta dal sig. stava CP_2
percorrendo la Via Della Favorita quando, giunta all'altezza dell'intersezione con il Largo Brandt Willy, a causa della presenza di cavi elettrici sul manto CP_5
stradale – che si erano sganciati da uno dei pali - al fine di evitarli sterzava violentemente verso dx perdendo così il controllo del mezzo e finendo la sua corsa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 contro un ulteriore palo di proprietà di (così in Controparte_6
comparsa di risposta).
Con la sentenza impugnata, il Tribunale, qualificata la vicenda in termini di pretesa risarcitoria ex art. 2051 c.c., all'esito dell'istruzione ha affermato che “la perdita di controllo del mezzo fu in concreto provocata dall'improvviso distacco dei cavi elettrici dagli appositi sostegni e la loro caduta lungo la carreggiata percorsa dal sig. ”, precisando poi che “a nulla rileva invece che il CP_2
nominato C.T.U. non abbia potuto stabilire con certezza la titolarità dei cavi, sul punto, invero, si sono espresse le autorità intervenute nell'immediatezza del sinistro le quali, nel loro verbale hanno tra l'altro riferito “… A seguito di ciò collideva contr un palo di illuminazione pubblica riportando lesioni fisiche. Si precisa che sul posto intervenivano i tecnici dell' quali accertavano che il CP_7
cavo caduto appartiene alla rete elettrica ( .” CP_5
Su quest'unico elemento, quindi, il Tribunale ha accolto la pretesa, ritenendo cioè dimostrata in capo a la titolarità dei cavi elettrici finiti sulla sede Parte_1
stradale e causa della perdita di controllo del veicolo condotto da e la CP_2
conseguente responsabilità per l'omeSA adeguata custodia e manutenzione.
Sul punto si incentra il gravame di , che riproponendo quanto Parte_1
eccepito in primo grado, contesta che siasi avuta prova della titolarità in capo a sé dei cavi suddetti: e con argomentazioni che risultano fondate.
Invero, l'unico elemento offerto in questa sede sul punto - non avendo gli appellati riversato in atti la loro intera produzione documentale, che non si rinviene nel fascicolo telematico né è stata prodotta in versione cartacea - si rinviene nella relazione di consulenza tecnica di ufficio espletata in prime cure, con l'esperto che, in base a ispezioni dei luoghi e a quanto evincibile dalla documentazione versata, ha concluso affermando che “dall' indagini eseguite sui luoghi, non è stato possibile stabilire con certezza la proprietà e/o titolarietà dei cavi, che nella notte del 31.10.2013, si trovavano sulla sede stradale.”. Nella relazione viene segnalata
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 la presenza di diverse tubazioni a servizio anche di privati, mentre da questa
(relazione) e dalle complessive allegazioni delle parti si evince che i pali presenti sui luoghi erano destinati a 'illuminazione pubblica', evidentemente gestita dall'ente territoriale proprietario della sede stradale o comunque (per quanto dedotto dall'appellante) da soggetto al medesimo ente locale riconducibile.
L'appellante, dal canto suo, ha versato in atti schema planimetrico dal quale si evince che solo i cavi aerei sono di sua pertinenza: elemento questo coerente con quanto descritto ancora dal CTU nella già richiamata relazione.
Tali essendo le risultanze, non vi è prova della titolarità dei cavi rovinati sulla sede stradale, e integranti insidia, su cui si fonda la pretesa dei due odierni appellati. Segnatamente, manca la prova che la 'cosa' (i cavi) che hanno cagionato l'evento era nella disponibilità di e dunque che su di eSA Parte_1
incombesse l'onere manutentivo da cui far derivare la responsabilità invocata. Vale sul punto richiamare CaSAzione civile sez. III 18/12/2024 n. 33129 nella parte in cui evidenzia che “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. ,
l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore
- del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode.”
Devesi perciò pervenire a soluzione diversa rispetto a quella del Tribunale, e cioè
a dover rigettare la pretesa risarcitoria, risultando assorbito ogni altro profilo (sulla condotta di guida del e sulla eventuale responsabilità o corresponsabilità CP_2
nella causazione del sinistro).
Conclusivamente, il gravame deve essere accolto, con, in riforma della impugnata statuizione, il rigetto delle pretese di e . Stante Controparte_1 Controparte_2
la particolarità della vicenda e le complessive ragioni a supporto della decisione, sussistono le ragioni per la integrale compensazione delle spese di lite, ivi comprese quelle delle CCTTUU espletate in prime cure (da porre quindi a carico di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 entrambe le parti in solido).
Le spese del presente grado seguono invece la soccombenza e vanno liquidate come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto da con atto di Parte_1
citazione del 2/10/2020 avverso la sentenza n. 1563/2020 resa dal Tribunale di
Palermo il 28/5/2020, e in riforma di detta sentenza: rigetta le domande, avanzate con atto di citazione del 22/9/2016, di CP_1
e nei confronti di compensa
[...] Controparte_2 Parte_1
le spese di lite, ivi comprese quelle delle CCTTUU espletate.
Condanna e , in solido, alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese processuali del presente giudizio sostenute dall'appellante, liquidate in complessivi € 2.260,00, oltre esborsi anticipati, e oltre rimborso forfettario, C.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 29 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6