Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 27/03/2025, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 27.3.2025
Causa n. 769/2024
Sono comparsi dinanzi al Giudice del Lavoro dott. Alessandro Gasparini
la parte ricorrente presente personalmente con l'avv. Falavigna la quale dà atto di aver provveduto a rinotificare il ricorso e i provvedimenti successivi all'indirizzo PEC del resistente che ha regolarmente ricevuto la notifica il 29.1.2025 (RdAC depositata il 7.3.2025 e il
27.3.2025).
Il giudice verificata la regolarità della notifica dichiara la contumacia del resistente.
Il difensore si riporta a quanto dedotto in ricorso e conclude come in atti, precisando quanto alla regolarizzazione contributiva che la domanda deve intendersi quale richiesta di accertamento dell'inadempimento al relativo obbligo (come precisato da Cass., 11730/2024).
Il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale, si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 27.3.2025 ha pronunciato,
mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 769 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 11/04/2024 avente ad oggetto: differenze retributive/integrazione indennità malattia a carico del datore di lavoro da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BOSCAGIN FRANCESCO e dell'avv. FALAVIGNA ANNA, elettivamente domiciliata in
Indirizzo Telematico Email_1 Email_2
contro
C.F. Controparte_1 C.F._2
(contumace)
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato l'11.4.2024 ha chiesto al suintestato Tribunale Parte_1
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Accertarsi e dichiararsi la mancata corresponsione
alla sig.ra , da parte del dott. , titolare di Farmacia dott. Parte_1 Controparte_1
Burri Umberto del dott. Guerrini Giorgio, dell'intera indennità di malattia dovuta dal
21.11.2022 al 31.03.2023 per tutti i motivi di cui al presente ricorso e, conseguentemente e, per
l'effetto, condannarsi il dott. , titolare di Farmacia dott. Burri Umberto del Controparte_1
dott. Guerrini Giorgio, a corrispondere alla ricorrente, a tale titolo, l'importo lordo di Euro
8.758,78 o quello maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione
monetaria come per legge ed ai correlati versamenti contributivi e previdenziali. Con vittoria di
1 spese, competenze ed onorari di lite, con richiesta di applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 4 comma 1-bis del DM Giustizia 55/2014 come modificato dal DM Giustizia 37/2018”.
2. Il resistente , regolarmente citato, nei nuovi termini concessi all'esito Controparte_1
dell'udienza del 28.1.2025 (RdAC del 29.1.2025), stante l'irregolarità della precedente notifica effettuata ai sensi dell'art. 3ter, comma 2, L. 53/94 (la cui efficacia è stata sospesa fino al
31.12.2024 dal DL 52/2023, conv. in L. 87/23, ulteriormente modificato dal DL 215/2023, conv.
in L. 18/24) non si è costituito e pertanto ne è stata dichiarata la contumacia all'udienza del
27.3.2025.
3. All'odierna udienza, sentita la difesa di parte ricorrente e la precisazione delle conclusioni (la difesa ha precisato che la domanda di corresponsione dei “correlati versamenti contributivi e previdenziali” deve essere intesa quale accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti relativi all'integrazione del trattamento di malattia a carico del datore di lavoro), il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza,
depositata telematicamente.
4. La ricorrente, ha dedotto e documentato di aver lavorato alle dipendenze di Farmacia dott.
Burri Umberto del dott. Guerrini Giorgio, con mansioni di farmacista 1° livello, dal 01.02.1994
al 28.04.2023 (buste paga doc. 1); di essere stata assente per malattia dal 21.11.2022 al
31.3.2023 (certificati di malattia, doc. 2) e di non aver ricevuto interamente l'indennità di malattia a carico del datore di lavoro (buste paga novembre, dicembre 2022, gennaio, febbraio e marzo 2023, doc. 3, 4, 5, 6, 7), così come previsto dal CCNL per i Dipendenti da Farmacia
Privata applicato (ccnl doc. 8).
5. L'art. 44 del CCNL per i Dipendenti da Farmacia Privata stabilisce: “Durante il periodo di
malattia, previsto dall'art. 43, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga: a) ad una indennità pari al 50% della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia
dal 4° al 20° e pari a 2/3 della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal 21° in poi,
posta a carico dell' ai sensi dell'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo le CP_2
modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1 della legge 29 febbraio
1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro èposto a conguaglio con i contributi
2 dovuti all' secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33; CP_2
b) ad una integrazione delle indennità a carico dell' da corrispondersi dal datore di lavoro CP_3
a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
1. il 100% della
quota giornaliera della retribuzione di fatto per i primi 3 giorni (periodo di carenza);
2. l'80%
della quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 4° al 20°;
3. il 100% della
quota giornaliera della retribuzione di fatto per i giorni dal 21° in poi”.
6.La disamina dei cedolini paga relativi al periodo di malattia – da novembre 2022 a marzo 2023
– evidenziano il mancato rispetto di tale previsione contrattuale da parte del datore di lavoro, a danno della ricorrente. Alla voce “ind. malattia c/ditta” infatti sono riportati correttamente i giorni di malattia ma riconosciuti importi minori rispetto a quelli dovuti, come emerge dal prospetto riportato in ricorso in cui vengono indicati gli importi mensili della retribuzione di fatto (Euro 2.906,60 lordi), i giorni di malattia, il totale dell'indennità dovuta, l'ammontare dell'indennità di malattia “lordizzata” a carico dell , quella riconosciuta in busta paga dal CP_2
datore di lavoro e la relativa differenza.
7. I conteggi appaiono corretti e coerenti con le disposizioni del CCNL e con i dati risultanti dalle stesse buste paga emesse dal datore di lavoro. Pertanto, deve essere accolta la domanda della ricorrente volta al pagamento in suo favore della somma lorda di Euro 8.758,78 a titolo di differenze sull'indennità di malattia a carico del datore di lavoro dovuta dal 21.11.2022 al
31.3.2023, oltre interessi legali e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
8. Rispetto alle predette somme deve altresì essere accertato l'inadempimento del datore di lavoro tenuto al versamento della contribuzione dovuta per legge, avendo la lavoratrice, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia necessario integrare il contradittorio nei confronti
CP_ dell' (Cass., 11730/2024).
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione 5200-26000), considerata
3 la semplicità delle questioni di diritto e l'assenza di questioni di fatto controverse anche a fronte della contumacia della parte resistente, nonché l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale in unica udienza, senza attività istruttoria), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso, condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma lorda di Euro 8.758,78, a titolo di integrazione Parte_1
dell'indennità di malattia, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al saldo effettivo;
2) accerta l'omissione del versamento dei contributi da parte di dovuti in Controparte_1
relazione alle somme di cui al punto 1);
3) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di Controparte_1
che liquida in Euro 2.109,00 per compensi professionali, oltre al Parte_1
15% dei compensi per spese forfetarie, oltre maggiorazione del 30% ex art. 4, co.1bis
DM 55/14 s.m.i., oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 27.3.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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