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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 11/12/2025, n. 1013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 1013 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 233/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] P.G. (ME) il 24 ottobre 1936, c.f.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] P.G. (ME) l'8 dicembre 1957, c.f.:
[...] Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], c.f.: C.F._2 CP_2 [...]
, e nata a [...] P.G. (ME) il 14 settembre 1977, C.F._3 Parte_2
c.f.: , tutte rappresentate e difese, per procura in calce all'atto di CodiceFiscale_4 appello, dall'avv. Francesco Scattareggia Marchese (con PEC indicata),
APPELLANTI contro codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Controparte_3 di Roma: , P. IVA: n. , società già cessionaria, giusta contratto di P.IVA_1 P.IVA_2 cessione dei crediti del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 2, del
5 gennaio 2019, del codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Parte_3
Imprese di Verona e Milano: , P. IVA: , società quest'ultima, P.IVA_3 P.IVA_4 costituita in data 13 dicembre 2016 a seguito della fusione tra la Controparte_4
e la (quest'ultima già incorporante la
[...] Controparte_5 Controparte_6
, e per essa, quale mandataria, la
[...] Controparte_7
(già , numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Controparte_8 di Roma e codice fiscale: , iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1581658, P.IVA n. P.IVA_5
, in persona del procuratore speciale dr.ssa , rappresentata e difesa, P.IVA_2 CP_9 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Michelangelo Mazzeo
NA (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via dei
1 Verdi n. 13,
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 119/2022 dell'8 febbraio 2022 in materia di divisione endo-esecutiva.
**************
SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2022 Parte_1 Controparte_1
e hanno proposto appello davanti a questa Corte, nei CP_2 Parte_2 confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_3 essa, quale mandataria, della in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t. (ora , avverso la sentenza Controparte_7 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G., non definitivamente pronunciando, ha disposto, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., lo scioglimento della comunione tra i convenuti sugli immobili siti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in catasto al foglio di mappa 17, particella 338, subalterni 2, 6 e 7, e la vendita delle predette unità immobiliari secondo le modalità (indicate con separata delega ex art. 591-bis c.p.c.), ed ha condannato i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della (liquidate come in Controparte_3 dispositivo).
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ne fosse dichiarata la nullità per omessa notifica al debitore esecutato nonché che CP_10 fossero dichiarati l'improcedibilità del giudizio di divisione ed il difetto di legittimazione attiva della la divisibilità del bene e l'accoglimento di tutti i motivi di appello, con CP_3 riforma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21 giugno 2022 si è costituita la e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 Controparte_7
eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario e/o, comunque,
[...] la sua infondatezza, e chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e dichiarata inammissibile la richiesta di “inibitoria” – come da provvedimento reso all'udienza del 16 dicembre 2022 -, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8 gennaio 2024, differita poi, a seguito di variazione tabellare, al 27 maggio 2025.
2 In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti – cui
è stato regolarmente comunicato il relativo provvedimento – ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (25 novembre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.p.c., con provvedimento del 17 giugno 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 27 maggio 2025, né per quella del 25 novembre 2025 – date fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti -, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 [...]
e con citazione notificata il 29 marzo 2022, contro CP_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_3 mandataria, la già Controparte_7 Controparte_8
, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 119/2022 dell'8 febbraio 2022,
[...] così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
4
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, composta dai signori magistrati:
1) dr. Augusto SABATINI Presidente
2) dr. Marisa SALVO Consigliere
3) dr.ssa Anna ADAMO Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 233/2022 R. G., vertente tra
nata a [...] P.G. (ME) il 24 ottobre 1936, c.f.: Parte_1 C.F._1
, nata a [...] P.G. (ME) l'8 dicembre 1957, c.f.:
[...] Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...], c.f.: C.F._2 CP_2 [...]
, e nata a [...] P.G. (ME) il 14 settembre 1977, C.F._3 Parte_2
c.f.: , tutte rappresentate e difese, per procura in calce all'atto di CodiceFiscale_4 appello, dall'avv. Francesco Scattareggia Marchese (con PEC indicata),
APPELLANTI contro codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Controparte_3 di Roma: , P. IVA: n. , società già cessionaria, giusta contratto di P.IVA_1 P.IVA_2 cessione dei crediti del 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Parte II n. 2, del
5 gennaio 2019, del codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Parte_3
Imprese di Verona e Milano: , P. IVA: , società quest'ultima, P.IVA_3 P.IVA_4 costituita in data 13 dicembre 2016 a seguito della fusione tra la Controparte_4
e la (quest'ultima già incorporante la
[...] Controparte_5 Controparte_6
, e per essa, quale mandataria, la
[...] Controparte_7
(già , numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese Controparte_8 di Roma e codice fiscale: , iscritta al R.E.A. di Roma al n. 1581658, P.IVA n. P.IVA_5
, in persona del procuratore speciale dr.ssa , rappresentata e difesa, P.IVA_2 CP_9 per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, dall'avv. Michelangelo Mazzeo
NA (con PEC indicata), elettivamente domiciliata presso il suo studio in Messina, via dei
1 Verdi n. 13,
______________
Oggetto: Appello avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 119/2022 dell'8 febbraio 2022 in materia di divisione endo-esecutiva.
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SVOGLIMENTO del PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 29 marzo 2022 Parte_1 Controparte_1
e hanno proposto appello davanti a questa Corte, nei CP_2 Parte_2 confronti della in persona del legale rappresentante pro tempore, e per Controparte_3 essa, quale mandataria, della in persona del legale Controparte_8 rappresentante p.t. (ora , avverso la sentenza Controparte_7 indicata in oggetto con cui il Tribunale di Barcellona P.G., non definitivamente pronunciando, ha disposto, ai sensi dell'art. 785 c.p.c., lo scioglimento della comunione tra i convenuti sugli immobili siti nel Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, in catasto al foglio di mappa 17, particella 338, subalterni 2, 6 e 7, e la vendita delle predette unità immobiliari secondo le modalità (indicate con separata delega ex art. 591-bis c.p.c.), ed ha condannato i convenuti al rimborso delle spese processuali in favore della (liquidate come in Controparte_3 dispositivo).
Gli appellanti hanno contestato la sentenza impugnata sotto vari profili ed hanno chiesto che, in accoglimento dell'appello, previa sospensione della sua efficacia esecutiva, ne fosse dichiarata la nullità per omessa notifica al debitore esecutato nonché che CP_10 fossero dichiarati l'improcedibilità del giudizio di divisione ed il difetto di legittimazione attiva della la divisibilità del bene e l'accoglimento di tutti i motivi di appello, con CP_3 riforma della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 21 giugno 2022 si è costituita la e per essa, quale mandataria, la Controparte_3 Controparte_7
eccependo l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'appello avversario e/o, comunque,
[...] la sua infondatezza, e chiedendone il rigetto.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
Superato il vaglio preliminare di non inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e dichiarata inammissibile la richiesta di “inibitoria” – come da provvedimento reso all'udienza del 16 dicembre 2022 -, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza dell'8 gennaio 2024, differita poi, a seguito di variazione tabellare, al 27 maggio 2025.
2 In tale udienza, svoltasi in modalità “sostitutiva” ex art. 127 ter c.p.c., nessuna delle parti – cui
è stato regolarmente comunicato il relativo provvedimento – ha depositato note di trattazione scritta, essendo perciò stato assegnato loro un nuovo termine perentorio (25 novembre 2025) per il deposito di note scritte ai sensi del citato art. 127 ter, comma 4, c.p.c., con provvedimento del 17 giugno 2025.
Entro detta data nessuna delle parti ha depositato note, nonostante la regolare comunicazione a ciascuna di esse del relativo provvedimento della Corte.
MOTIVI della DECISIONE
In via preliminare e preclusiva di ogni altra questione va rilevato che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c.p.c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti note scritte, come detto sopra, né per la data del 27 maggio 2025, né per quella del 25 novembre 2025 – date fissate ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c.p.c. con provvedimenti regolarmente comunicati ai difensori delle parti -, non può che ordinarsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 127 ter, 4 comma, ultima parte, c.p.c., che trova applicazione nel caso di specie in quanto il presente giudizio era pendente alla data dell'entrata in vigore dell'anzidetta disposizione (a decorrere, cioè, dall'1 gennaio 2023).
La pronuncia di estinzione (in uno con l'ordine di cancellazione della causa dal ruolo), in quanto collegiale, va effettuata con sentenza ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 307 c.p.c..
Le spese del presente grado, a mente dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P. Q. M.
la Corte di Appello di Messina, prima sezione civile, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Controparte_1 [...]
e con citazione notificata il 29 marzo 2022, contro CP_2 Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa, quale Controparte_3 mandataria, la già Controparte_7 Controparte_8
, avverso la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. n. 119/2022 dell'8 febbraio 2022,
[...] così provvede: visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c.p.c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
3 Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in camera di consiglio (da remoto) il 5 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr.ssa Anna ADAMO) (dr. Augusto SABATINI)
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