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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 30/09/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 402/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
31.10.2023 da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Merlo pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 69
Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Righi pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare il provvedimento di trasferimento illegittimo per violazione di legge ed insussistenza delle motivazioni sottese, condannare il a revocarlo ed a CP_1
reintegrare il ricorrente nel Comando del Corpo di Polizia Locale – Monte CP_1
Bondone per ivi svolgervi le mansioni svolte fino all'agosto 2022, riconoscendogli in ogni caso la figura professionale di agente di polizia locale, il grado di Vice
Commissario e le funzioni di coordinamento presso altro ufficio o nucleo istituito presso il comando con conseguente riconoscimento delle relative indennità.
Condannare il al pagamento dei relativi arretrati eventualmente non CP_1
corrisposti dal momento dell'emissione del provvedimento fino alla effettiva riammissione al servizio di agente di polizia locale con ruolo di Vice Commissario. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
pagina 2 di 69 rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente con l'odierno ricorso e quelle ulteriormente proposte in causa perché del tutto infondate o inammissibili per le ragioni sopra esposte.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e rimborso forfetario del 15% oltre ad oneri riflessi
(contributivi, assicurativi 27,11% e fiscali 8,50%), come per legge”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di lavorare dall'1.2.2005 alle dipendenze del , con Controparte_1
inquadramento, a decorrere dall'1.2.2020, nella categoria C livello evoluto - figura professionale di coordinatore polizia locale,
✓ di essere stato destinatario di determinazione di “trasferimento e variazione di figura professionale” dal Servizio di Polizia Locale in - figura professionale di CP_1
coordinatore polizia locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria in - CP_1
figura professionale di collaboratore amministrativo contabile, adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, “a seguito dell'incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane, ai sensi dell'art. 2103 del cod. civ., per esigenze tecnico-organizzative” (doc.
3 fasc. ric.),
pagina 3 di 69 propone domanda volta ad accertare l'illegittimità “per violazione di legge ed insussistenza delle motivazioni sottese” della determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, con conseguente condanna del a reintegrarlo nel Comando del Corpo di Polizia Locale Controparte_1
Trento - Monte Bondone per ivi svolgervi le mansioni espletate fino all'agosto 2022 – previo inquadramento nella figura professionale di agente di polizia locale, nonché attribuzione del grado di vice commissario e delle funzioni di coordinamento presso altro ufficio o nucleo istituito presso detto Comando – e a corrispondergli le relative indennità, ivi comprese le arretrate.
§2 le ragioni della decisione
1) in ordine all'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di improcedibilità del giudizio
L'ente convenuto eccepisce l'improcedibilità del giudizio “per omessa notifica al
[...]
dell'atto riassuntivo prescritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 c.p.c., dell'art. CP_1
125 delle disp. att. c.p.c. e dell'art. 297 c.p.c.”, deducendo che dopo la sospensione per effetto della presentazione dell'istanza di ricusazione il ricorrente si era limitato a presentare istanza di fissazione di udienza, “senza tuttavia rispettare le modalità e le forme fissate – a pena di decadenza – dalle disposizioni ora menzionate”.
L'eccezione non è fondata.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 5.3.2020, n. 6193; Cass. 9.5.2018, n. 11193; Cass.
31.1.2017, n. 2491; Cass. 17.3.2016, n. 5319; Cass. 25.3.2013, n. 7464), “l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il pagina 4 di 69 giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo”; si tratta di un'applicazione del principio generale, recepito dall'art. 156 co.3 cod.proc.civ., secondo cui la nullità di un atto processuale per inosservanza di forme non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Nella vicenda in esame l'istanza, formulata dal ricorrente in data 15.7.2024, di fissazione dell'udienza, e il decreto, emesso dal giudice in data 18.7.2024, sono intervenuti quando l'ente convenuto si era già costituito, mediante deposito della memoria di costituzione in data 30.5.2024, in un momento in cui, ai sensi dell'art. 52 ult.co. cod.proc.civ., il giudizio era già sospeso per effetto della presentazione dell'istanza di ricusazione in data 5.4.2024.
Quindi, intervenuta in data 10.7.2024 la decisione collegiale in ordine alla ricusazione, ai fini della riassunzione del giudizio era sufficiente una manifestazione della volontà di proseguire il giudizio, che è stata adeguatamente espressa dal ricorrente nell'istanza di fissazione dell'udienza depositata in data 15.7.2024, mentre non era necessaria l'indicazione all'ente convenuto degli elementi ex art. 125 disp. att. cod.proc.civ. identificativi del giudizio, che erano già contenuti nella memoria di costituzione depositata dallo stesso ente, a giudizio già sospeso, in data 30.5.2024.
Conseguentemente nessuna lesione al contraddittorio e, in particolare , al diritto di difesa
è stata arrecata all'ente convenuto, come emerge anche dall'ampiezza e dal tenore delle deduzioni svolte dal medesimo nella prosecuzione del giudizio, dove mai esso ha allegato di essere stato ostacolato nell'esercizio delle proprie facoltà processuali.
pagina 5 di 69 2) la natura giuridica della determinazione oggetto della domanda proposta dal ricorrente
Venendo al merito, l'esame della domanda proposta dal ricorrente Parte_1
esige preliminarmente stabilire l'effettiva natura giuridica della determinazione di cui alle comunicazioni dell'1.8.2022 e del 3.8.2022 (doc. 3 fasc. ric.).
Infatti solo così è possibile individuare correttamente la disciplina, in punto invalidità, eventualmente applicabile nel caso in esame e soprattutto i caratteri del sindacato giudiziale cui quella determinazione è assoggettata.
In proposito occorre ricordare che, in virtù del disposto ex art. 2 co.1 lett. a) L.
23.10.1992, n. 4211 e dell'art. 90 L.R. 3.5.2018, n. 2 (“Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”)2, le determinazioni volte alla gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige sono di regola assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Ne deriva agevolmente che la determinazione de qua ha natura di atto negoziale (quale esercizio di autonomia privata) e non già di provvedimento (quale esercizio di potere amministrativo), di talché: i) è assoggettata alla “disciplina del diritto civile” (art. 2 co.1 L. 1992/421) – tra cui, in primo luogo, alla normativa afferente i “contratti in generale”, in virtù del disposto ex art. 1324 cod.civ., costituendo essa un negozio giuridico unilaterale avente contenuto patrimoniale, con cui il datore di lavoro ha ritenuto di esercitare il diritto potestativo di mutamento del luogo della prestazione del lavoratore – e alle
“disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate… riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro” (art. 88 co. 2 e 3 L.R. 2/2018),
ii) quindi è sottoposta al sindacato giudiziale proprio degli atti di autonomia privata, che, in particolare, dovrà essere esercitato considerando il regime delle invalidità dei contratti e non già quello previsto dalla L. 7.8.1990, n, 241 per i provvedimenti amministrativi.
- - -
Queste statuizioni sono già state adottate nell'ordinanza monocratica ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 e non hanno costituito oggetto di censura da parte di nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
3) la fattispecie cui è sussumibile la determinazione contestata
E' indubbio che la determinazione, di cui alle comunicazioni dell'1.8.2022 e del 3.8.2022
(doc. 3 fasc. ric.), ha prodotto l'effetto di mutare, in primis, il luogo, dal Servizio di pagina 7 di 69 Polizia Locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria, delle prestazioni lavorative che il ricorrente è tenuto a svolgere in favore dell'Amministrazione resistente.
Si pone, quindi, la questione se tale atto sia riconducibile alla fattispecie del trasferimento ex art. 2103 pen. co. cod.civ. (“Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”), con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina, il cui aspetto più rilevante è rappresentato dalla previsione di un limite al potere datoriale unilaterale, il cui legittimo esercizio esige, oltre alla dichiarazione di volontà del datore, anche la ricorrenza di circostanze oggettive riconducibili al concetto giuridico indeterminato di
“ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Orbene, di regola, per “trasferimento del lavoratore” ex art. 2103 pen. co. cod.civ. si intende il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione che viene effettuato, come espressamente precisato dalla norma, “da un'unità produttiva ad un'altra”.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 30.9.2014, n. 20600; Cass. 29.7.2003, n.
11660;), poiché la finalità principale della norma di cui all'art 2103 cod. civ. è quella di proteggere la dignità del lavoratore e l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra3. 3 Intendendosi per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale (Cass. 30.7. 2019, n. 20520; Cass. 2.7.2018, n. 17246). pagina 8 di 69 Tuttavia nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni assume primario rilievo la contrattazione collettiva, atteso che, alla luce degli artt. 2 co.2 e 40 co.1 d.lgs. 165/2001, essa può derogare a previgenti disposizioni di legge (in questo senso Cass. 17.5.2016, n. 10064;).
Quindi ben si comprende l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 19.3.2009, n. 6687;
Cass. 15.5.2006, n. 11103;), secondo cui, nell'ipotesi dello spostamento stabile da un'unità produttiva a un'altra, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, il diritto del pubblico dipendente non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dall'art. 2103 pen.co. cod. civ. (che non risulta derogato, per questa parte, dal d.lgs. 165/2001 e, per quanto qui rileva, dalla L.R. 2/2018).
Tuttavia, in relazione alla vicenda in esame, il CCPL - contratto collettivo provinciale di lavoro (ai sensi dell'art. 171 L.R. 2/2018 “la contrattazione collettiva è provinciale”)
1.10.2018 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – afferente al triennio giuridico-economico 2016-2018, disciplina, all'art. 74, l'istituto dei
“trasferimenti”, disponendo al comma 1: “Il trasferimento del dipendente da una sede all'altra al di fuori della stessa città potrà essere disposto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”.
Si desume agevolmente a contrario che l'Amministrazione datrice ha il potere di trasferire il dipendente da una sede a un'altra nell'ambito della stessa città, senza la necessità che ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. Quindi il trasferimento da una sede all'altra nell'ambito della stessa città costituisce un negozio unilaterale acausale, il quale richiede soltanto che l'Amministrazione datrice esterni la propria volontà al lavoratore.
Ciò significa che il potere datoriale viene in proposito configurato dall'autonomia collettiva in termini radicalmente diversi rispetto alla previsione ex art. 2103 pen.co. cod. pagina 9 di 69 civ., dove nella fattispecie del trasferimento è prevista la sussistenza di “ragioni tecniche, organizzative e produttive”, cui il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione deve essere causalmente collegato.
Si tratta, invece, di una prerogativa datoriale riconducibile al potere organizzativo e a quello direttivo previsti dagli artt. 2094 e 2104 co.2 cod.civ..
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Queste statuizioni sono già state adottate nell'ordinanza monocratica ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 e non hanno costituito oggetto di censura da parte di nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
Esaminando l'ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. pronunciata in data
8.6.2023 (doc. 23 fasc. ric.) emerge, a pag. 9, che in sede di reclamo parte ricorrente, invece, aveva censurato dette statuizioni, asserendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare applicazione non già del comma 1 dell'art. 74 CCPL 1.10.2018 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – afferente al triennio giuridico-economico 2016-2018, ma del comma successivo, il quale farebbe “rivivere” la disciplina del negozio causale e l'applicazione dell'art. 2103 cod.civ..
La censura è stata ritenuta infondata dal collegio, il quale ha statuito:
“Tale assunto non è meritevole di accoglimento, dal momento che nell'ambito dello stesso Ente locale, secondo il corretto argomento ermeneutico a contrario operato dal
Giudice della prima fase, il trasferimento può essere stabilito anche per ragioni diverse da quelle di tipo tecnico, organizzativo o produttivo. Da qui la configurazione in termini astratti del negozio come acausale, nel senso che il mutamento del luogo di svolgimento della mansione nell'ambito della stessa Città è sganciato dal collegamento causale con le ragioni dianzi indicate, potendo essere disposto per altri motivi”. pagina 10 di 69 La circostanza che nel presente giudizio parte ricorrente non abbia reiterato la censura e non abbia contestato il rigetto del motivo appare un significativo sintomo della sua infondatezza.
Comunque appaiono opportune le seguenti considerazioni ulteriori.
L'art. 74 co.1 e 2 CCPL cit. dispone:
“Il trasferimento del dipendente da una sede all'altra al di fuori della stessa città potrà essere disposto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
2. Il trasferimento può anche essere disposto quando la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l'interesse del servizio”.
Il primo comma precisa che la necessità del presupposto causale (la “presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”) concerne soltanto il trasferimento (ossia il mutamento del luogo della prestazione per volontà unilaterale del datore) “da una sede all'altra al di fuori della stessa città”.
Il secondo comma chiarisce che il presupposto causale può essere integrato anche dalla circostanza che “la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con
l'interesse del servizio”.
In disparte la superfluità del chiarimento (atteso che l'incompatibilità ambientale costituisce già di per se stessa una ragione organizzativa idonea a giustificare il trasferimento causale – più ampiamente infra), comunque appare evidente che la norma in esame non può che riguardare le ipotesi in cui, ai fini della legittimità del trasferimento, sia necessaria la sussistenza del presupposto causale;
infatti laddove, come nel caso di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito della stessa città, cui è palesemente riconducibile la vicenda in esame, non occorre alcun presupposto causale, è del tutto superflua la precisazione che il presupposto causale del trasferimento possa pagina 11 di 69 essere integrato anche dalla circostanza che “la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l'interesse del servizio”.
Quindi il secondo comma dell'art. 74 CCPL cit. non fa “rivivere” (come ha sostenuto parte ricorrente in sede di reclamo) “la disciplina del negozio causale e l'applicazione dell'art. 2103 cod.civ.”, ma detta un chiarimento che risulta pertinente soltanto rispetto all'ambito in cui l'art. 2103 cod.civ. trova applicazione.
4) le conseguenze dell'inquadramento dogmatico sub 2) sul piano della disciplina e del sindacato giudiziale in ordine alla determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022
a)
La radicale diversità strutturale tra la fattispecie del mutamento della sede di lavoro nell'ambito della stessa città e quella del trasferimento ex art. 2103 pen.co. cod. civ. comporta una netta differenziazione in termini di disciplina applicabile e di sindacato giudiziale esercitabile: la determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data
1.8. e 3.8.2022 – essendo sussumibile nella fattispecie del mutamento della sede di lavoro nell'ambito della stessa città – non può essere censurata sotto il profilo dell'asserita insussistenza di “ragioni tecniche, organizzative e produttive”, che l'art. 2103 pen.co. cod. civ. esige ai fini del legittimo esercizio del potere datoriale di trasferimento.
b)
E' noto che l'atto negoziale (qual è, come si è già evidenziato, la determinazione di mutamento di sede nell'ambito della stessa città che è stata adottata nei confronti del pagina 12 di 69 ricorrente) è, di regola, libero nei fini, di talché irrilevanti sono i motivi che hanno indotto l'autore a compierlo (vale a dire gli interessi, ulteriori rispetto a quelli inseriti nella causa, che egli intende soddisfare mediante il negozio).
Fa eccezione il caso in cui il negozio sia diretto a perseguire un fine illecito (ossia a realizzare un interesse vietato dall'ordinamento).
Tuttavia ciò non è sufficiente a determinarne la nullità; infatti l'art. 1345 cod.civ. richiede che il motivo illecito sia esclusivo e determinante (“Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”); quindi la presenza concorrente anche di un fine lecito, che l'autore ha inteso perseguire mediante il negozio, impedisce il perfezionamento della fattispecie ex
1345 cod.civ. (ex multis, Cass. 23.3.2018, n. 7295; Cass. 27.2.2015, n. 3986;).
E' pacifico che l'onere della prova circa il carattere determinante ed esclusivo dell'intento illecito assertamente posto a base del negozio incombe sul destinatario (Cass.
25.6.2018, n. 16693; Cass. 14.3.2013, n. 6501;).
Si tratta, quindi, di un regime radicalmente diverso da quello che trova applicazione nell'ipotesi di trasferimento ex art. 2103 pen. co. cod.civ., dove l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle “ragioni tecniche, organizzative e produttive” grava sul datore di lavoro, trattandosi di circostanze costitutive della fattispecie attributiva del potere.
Trattandosi di vicenda estranea alla fattispecie del trasferimento ex art. 2103 pen. co. cod.civ., l'Amministrazione datrice non era onerata – quanto meno in riferimento alla determinazione di mutare stabilmente il luogo di esecuzione delle prestazioni dovute dal ricorrente (la precisazione si rende necessaria alla luce di quanto si dirà al punto successivo sub 4) – di allegare e (come appena evidenziato) provare la sussistenza di
“ragioni tecniche, organizzative e produttive”. pagina 13 di 69 - - -
Queste statuizioni sono già state adottate nell'ordinanza monocratica ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 e non hanno costituito oggetto di censura da parte di nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
5)
l'asserita illegittimità, per violazione dell'art. 4 dell'Ordinamento professionale, della determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022
Nel presente giudizio parte ricorrente solleva un motivo di illegittimità che non aveva dedotto nella fase cautelare.
Infatti sostiene che la determinazione – di “trasferimento e variazione di figura professionale” dal Servizio di Polizia Locale in - figura professionale di CP_1
coordinatore polizia locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria in - CP_1
figura professionale di collaboratore amministrativo contabile – adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, “a seguito dell'incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane, ai sensi dell'art. 2103 del cod. civ., per esigenze tecnico-organizzative” – contrasta con la previsione ex art. 4 co. 1 dell'Ordinamento professionale del Personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, il quale dispone: “In presenza di specifiche ragioni organizzative e con il consenso del dipendente, l'Amministrazione ha facoltà di disporre il mutamento di figura professionale, a parità di inquadramento giuridico-economico (a tale fine non rileva, nell'ambito della categoria D, l'ammontare della voce “elemento aggiuntivo della retribuzione”), nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la nuova figura professionale”. pagina 14 di 69 Il motivo non è fondato con le precisazioni che seguono.
E' indubbio che la determinazione, adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, ha comportato, oltre al mutamento del luogo della prestazione, anche la variazione delle mansioni da quelle proprie dalla figura professionale di coordinatore polizia locale a quelle proprie della figura professionale di collaboratore amministrativo contabile.
Ciò è avvenuto nell'ambito della medesima categoria (C evoluta) di inquadramento, alla quale appartengono entrambe le figure professionali, come dispone l'Ordinamento professionale cit.; è, quindi, pertinente il consolidato orientamento della Suprema Corte
(ex multis, di recente, Cass. 9.3.2025, n. 6264; Cass. 4.10.2024, n. 26084; Cass.
11.6.2024, n. 16153; Cass. 16.1.2024, n. 1665), secondo cui, in tema di lavoro pubblico
(il lavoro privato ha conosciuto una vicenda del tutto diversa, che non è necessario qui richiamare) – alla luce del disposto ex art. 52 co. 1, primo periodo d.lgs. 165/2001 (“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). ”) e, quanto alla vicenda in esame, del disposto ex art. 104 co.1 L.R. 2/2018 (“Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro”) – nel caso di esercizio, da parte del datore, dello ius variandi, la sussistenza del requisito dell'equivalenza deve essere verificata in ragione di un criterio di natura formale, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma pagina 15 di 69 generale di cui all'art. 2103 cod.civ.; tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro.
Sennonché l'art. 4 co.1 Ordinamento professionale introduce una tutela più rigorosa della professionalità del lavoratore, disponendo che la legittimità del mutamento di figura professionale è subordinata al consenso del dipendente.
La portata precettiva di questa disposizione può essere correttamente intesa considerando anche la previsione di cui al successivo comma 4, secondo cui: “Ai fini della dotazione complessiva, il mutamento di figura professionale di cui ai commi 1 e 2 determina la trasformazione del posto occupato nella figura di provenienza in un posto della nuova figura professionale”.
Se ne evince agevolmente che la tutela di cui al primo comma concerne l'ipotesi nella quale il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro.
Di contro nella vicenda in esame l'originario posto di lavoro del ricorrente è variato e ciò è avvenuto a seguito del trasferimento ossia del mutamento del luogo di esecuzione delle prestazioni da lui dovute.
In questo contesto di tutela dell'immutabilità della figura professionale assume rilievo la presenza del presupposto causale del trasferimento costituito da una situazione di incompatibilità ambientale.
Infatti, laddove il trasferimento esige soltanto l'espressione della volontà del datore (cd. trasferimento acausale) o è diretto a soddisfare interessi scaturiti esclusivamente nella sfera del datore, il mutamento della figura professionale, che eventualmente ne consegue,
è legittimo a condizione che il lavoratore esprima il proprio consenso.
pagina 16 di 69 Diversamente la tutela accordata dall' art 4 co.1 Ordinamento professionale cit. risulterebbe notevolmente ridotta, dato che per la sua esclusione sarebbe sufficiente il mero mutamento del luogo di esecuzione delle prestazioni dovute dal lavoratore.
Invece – qualora il trasferimento trovi giustificazione in una situazione di incompatibilità ambientale, la quale costituisce una ragione organizzativa, che, come si vedrà ampiamente infra, attiene a condotte del lavoratore o anche solo a qualità afferenti alla sua persona apprezzabili oggettivamente – il mutamento di figura professionale, conseguente alla variazione del posto di lavoro per effetto della modificazione del luogo di esecuzione delle prestazioni dovute dal lavoratore, non esige anche il consenso del lavoratore.
Diversamente, il trasferimento per incompatibilità ambientale, laddove, come nel caso in esame, esige indefettibilmente il mutamento di figura professionale, non potrebbe mai essere disposto contro la volontà del lavoratore, nonostante la sua permanenza sia di pregiudizio all'andamento dell'attività organizzata dal datore.
In definitiva, il trasferimento del ricorrente – se considerato soltanto quale mutamento del luogo di esecuzione delle prestazioni dovute, costituisce un negozio acausale – ma, determinando un mutamento di figura professionale, esige ai fini della sua legittimità la sussistenza del presupposto causale ex art. 2103 pen. co. cod.civ., che l'ente convenuto, nel disporre il trasferimento del ricorrente, ha individuato nell' “incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane”.
6)
l'asserita illegittimità, per “carenza del potere di trasferimento degli agenti di Polizia
Locale in capo alla Direzione Generale del , della determinazione adottata CP_1
dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022 pagina 17 di 69 Nel presente giudizio parte ricorrente reitera il motivo di illegittimità già svolto nella fase del reclamo avverso l'ordinanza del giudice monocratico di prime cure.
Infatti, esaminando l'ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. pronunciata in data 8.6.2023 (doc. 23 fasc. ric.), emerge, a pag. 10, che il reclamante aveva sollevato una “censura … inerente alla carenza di potere del Direttore Generale in ordine al trasferimento degli Agenti di Polizia locale”.
La censura è stata ritenuta infondata dal collegio, il quale ha statuito:
“Non assume rilievo neppure la censura del reclamante inerente alla carenza di potere del Direttore Generale in ordine al trasferimento degli Agenti di Polizia locale.
Sul punto, occorre considerare che l'art. 126 del CEL sancisce che spetta ai Dirigenti del Comune “l'organizzazione delle risorse umane e la direzione delle strutture organizzative”, secondo i criteri risultanti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, in ossequio al principio di distinzione tra compiti di indirizzo politico, propri degli organi elettivi, e funzioni di gestione, proprie delle figure dirigenziali, tra cui i
Direttori Generali, alla luce di quanto previsto dal d.lgs. n. 29 del 1993 e dal d.lgs. n.
80 del 1998.
[... A sua volta, l'art. 109 del Regolamento organico generale del personale del Comune
del 2021, sancisce al comma 3, lett. b) che il Direttore Generale è il Capo del CP_1
personale e alla lett. c), che il Direttore Generale “dispone, sentiti i relativi Dirigenti, i trasferimenti del personale comunale ad un nuovo servizio”.
Del resto, la nomina del direttore generale è appannaggio del Sindaco in veste di rappresentante istituzionale dell'Ente locale.
La doglianza è ulteriormente smentita dalla documentazione di causa ed allegata al fascicolo della fase cautelare, dalla quale emerge che l'indagine interna è sorta da una segnalazione anonima del 29.11.2021 indirizzata al Sindaco, al Direttore Generale, al pagina 18 di 69 Direttore del personale e alla Segreteria Generale, cui ha fatto seguito una indagine interna condotta dal Servizio Risorse Umane.
Gli esiti dell'indagine sono stati acquisiti al processo a seguito dell'ordine di esibizione dei relativi verbali di audizione da parte del Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Inoltre, la parte reclamata ha precisato che all'incontro del 1° Agosto 2022, all'esito del quale è stato comunicato il trasferimento, erano presenti il Comandante e il Vice
Comandante, che non è stato intervistato dal Dr. erché in un procedimento Per_1
penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, era stato difeso dallo stesso legale che rappresenta il reclamante in tale giudizio.
Per tali motivi, le comunicazioni censurate sono state adottate dalla figura dirigenziale preposta a tale servizio, ai sensi dell'art. 109 del cit. regolamento che costituisce norma attributiva del potere, circostanza che destituisce di fondamento l'eccezione del reclamante”.
Parte ricorrente non si è minimamente confrontata con questa motivazione, atteso che nel ricorso introduttivo del presente giudizio (pag. 16-18) si è limitata in proposito a riprodurre pressoché pedissequamente il testo a pag. 15-17 del reclamo (prodotto sub doc. 23 fasc. ric.).
Anche da ciò prescindendo, assume rilievo decisivo ai fini del rigetto dell'eccezione di illegittimità qui in esame il disposto ex art. 109 co. 3, lett. b) e c) del Regolamento organico generale del personale del , secondo cui: “… il Controparte_1
Direttore generale: … e) è il capo del personale;
c) dispone, sentiti i relativi dirigenti, i trasferimenti del personale comunale ad un nuovo Servizio”.
Parte ricorrente afferma che “è pacifico che la Dirigente Generale non abbia sentito il
Comandante, che è da identificare quale dirigente di quel peculiare Servizio che è il
Comando”. pagina 19 di 69 Sennonché la circostanza è tutt'altro che “pacifica”, tant' è vero che l'ente convenuto allega (pag. 33 della memoria di costituzione): “Una volta conclusa l'istruttoria interna da parte del Servizio Risorse Umane, e sintetizzata nella “Relazione (riservata)”, le decisioni sono state ovviamente prese dalla Direttrice generale, in accordo con il Comandante ed il Vice
Comandante . Tanto è vero che all'incontro del 1 agosto 2022, durante il quale, per estrema chiarezza e trasparenza, è stato comunicato di persona al l'imminente trasferimento e le Pt_2
ragioni che ne stanno alla base, erano presenti tutti gli anzidetti Dirigenti”.
Nulla ha contestato in proposito parte ricorrente, la quale non ha svolto alcuna replica nelle note finali autorizzate, che ha depositato in data 23.4.2025.
7) la vicenda sottesa alla controversia
a) l'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale
Stante la motivazione svolta dall'Amministrazione datrice nella determinazione oggetto della domanda proposta dal ricorrente è necessario ricordare che secondo l'orientamento della Suprema Corte – consolidatosi in riferimento al rapporto di lavoro subordinato privato (Cass. 26.10.2018, n. 27226; Cass. 2.3.2011, n. 5099; Cass.
28.4.2009, n. 9921; Cass. 23.2.2007, n. 4265; Cass. 12.12.2002, n. 17786;) e ribadito anche in relazione al cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato (Cass. 25.7.2022, n.
23144; Cass. 5.11.2021, n. 32178; Cass. 14.10.2021, n. 28083; Cass. 24.10.2019, n.
27345; Cass. 4.5.2017, n. 10833; Cass. 27.1.2017, n. 2143;) al quale il rapporto di lavoro subordinato tra le parti va ricondotto – il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, che costituisce una species del trasferimento ex art. 2103 pen. cod. civ., si caratterizza per il fatto che il necessario presupposto giustificativo
(richiesto accanto alla manifestazione della volontà datoriale e indicato da quella norma pagina 20 di 69 in “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”) è costituito dalla sussistenza di uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva determinato da elementi di natura oggettiva attinenti a condotte del lavoratore o anche solo qualità afferenti alla sua persona apprezzabili oggettivamente (in proposito la giurisprudenza è solita affermare che nella ipotesi del trasferimento per incompatibilità ambientale le ragioni ex art. 2103 pen. cod. civ. riguardano situazioni soggettive valutabili secondo un criterio obiettivo).
Di contro, il datore di lavoro, adottando un trasferimento per incompatibilità ambientale, non considera la rilevanza disciplinare di quegli elementi e la finalità sanzionatoria dell'atto, con la conseguenza che, da un lato egli non potrà invocarle a sostegno della validità dell'atto, dall'altro la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari, ma è subordinata a una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il buon andamento dell'ufficio (nozione cui vanno riferite nel pubblico impiego privatizzato, in ragione dell'art. 97 Cost., le ragioni tecniche organizzative e produttive del trasferimento), l'ulteriore permanenza del prestatore in una determinata sede.
Alla luce di queste considerazioni non meritano di essere condivisi gli assunti svolti dalla parte ricorrente a pag. 28 del ricorso introduttivo a sostegno della “natura sanzionatoria” della determinazione di “trasferimento e variazione di figura professionale” dal Servizio di Polizia Locale in - figura professionale di CP_1
coordinatore polizia locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria in - CP_1
figura professionale di collaboratore amministrativo contabile, adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, “a seguito pagina 21 di 69 dell'incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane, ai sensi dell'art. 2103 del cod. civ., per esigenze tecnico-organizzative”.
In particolare trascurano le peculiarità del trasferimento per incompatibilità ambientale – quale determinazione con funzione organizzativa in quanto volta a eliminare uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva determinato da elementi di natura oggettiva attinenti a condotte del lavoratore o anche solo qualità afferenti alla sua persona apprezzabili oggettivamente – le affermazioni di parte ricorrente secondo cui “il trasferimento ha risposto ad una esigenza sanzionatoria” e l'incompatibilità costituisce
“un fumoso concetto”.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza circa la mancata instaurazione di un “giusto procedimento disciplinare”.
Ovviamente l'esercizio, da parte del datore, del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale è soggetto al controllo giurisdizionale, che consiste:
✓ nell'accertamento delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale, vale a dire la sussistenza di elementi di natura oggettiva afferenti condotte del lavoratore o anche solo qualità attinenti la sua persona apprezzabili oggettivamente, che – alla luce di in un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta (che costituisce applicazione dei canoni di correttezza e buona fede) – abbiano costituito causa di uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva;
✓ nella verifica, in applicazione del medesimo criterio, se il trasferimento del prestatore costituisca una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro può adottare al fine di rimediare allo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'unità produttiva;
di contro non è necessario che il trasferimento del prestatore costituisca il solo mezzo che il datore di lavoro ha a disposizione per raggiungere quel risultato pagina 22 di 69 (quindi deve esservi sì un nesso di causa stato di disorganizzazione e disfunzione e trasferimento, ma non di natura esclusiva).
In definitiva, anche in queste vicende vi è un ordinario esercizio della giurisdizione civile, come tale diretto ad accertare se sussistano in concreto i fatti idonei ad integrare la fattispecie astratta da cui derivino gli effetti giuridici (ossia le vicende o costitutive o modificative o estintive di situazioni giuridiche, in particolare di diritti soggettivi) invocati da colui che agisce o eccepisce.
Quindi devono costituire oggetto di accertamento:
1) l'oggettiva presenza di uno stato di disorganizzazione o disfunzione dell'unità produttiva, che
2) alla luce di un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta, sia eziologicamente collegata a
3) condotte o qualità riferibili al prestatore,
4) la sussistenza di un nesso funzionale, anche non esclusivo, tra lo stato di disorganizzazione o disfunzione dell'unità produttiva sub 1) collegato a condotte o qualità riferibili al prestatore sub 3) e la determinazione con cui l'Amministrazione datrice ha mutato il luogo in cui i prestatore è tenuto a eseguire le sue prestazioni.
b) il thema decidendum e le ragioni della decisione
Venendo al caso concreto qui in esame, occorre, quindi, accertare se nell'ambiente del
Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone si sia determinato uno stato di disorganizzazione o disfunzione eziologicamente collegato a condotte o qualità riferibili al ricorrente e idoneo a costituire un'oggettiva ragione organizzativa in grado di pagina 23 di 69 giustificare il trasferimento del ricorrente dal Servizio di Polizia Locale in al CP_1
Servizio Opere di urbanizzazione primaria in nel senso che quel trasferimento CP_1
costituiva una tra le scelte ragionevoli che l'Amministrazione datrice poteva adottare al fine di rimediare allo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'ambiente del
Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone.
a) il pregresso giudizio cautelare
Come allegato e documentato da entrambe le parti, il presente giudizio di merito è stato preceduto da un giudizio cautelare culminato nella prima fase nell'ordinanza ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 (doc. 22 fasc. ric.) e nella seconda fase nell'ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. pronunciata in data
8.6.2023 (doc. 23 fasc. ric.).
Appare opportuno – pur avendo il presente giudizio di merito a oggetto una res judicanda diversa (in questo senso Corte cost. n. 326 del 1997) – ricordarlo in quanto il materiale probatorio raccolto nel giudizio cautelare assume rilievo quale argomento di prova (in questo senso sempre Corte cost. n. 326 del 1997).
Peraltro è la stessa parte ricorrente ad affermare (pag. 14 dell'atto introduttivo) che “un ruolo rilevante ai fini della decisione lo assumeranno le prove costituite dai verbali delle testimonianze e dai documenti assunti nel processo cautelare”.
b) in ordine all' (asserito dal ricorrente) “standard di compatibilità ambientale fissato dalla precedente e dall'attuale amministrazione del Comune di ” CP_1
Il ricorrente deduce (pag. 18-19 dell'atto introduttivo):
“Le condotte ascritte al ricorrente non possono essere ritenute incompatibili all'ambiente di lavoro, in quanto rientrano nel perimetro ideale segnato pagina 24 di 69 dall'amministrazione comunale che negli anni ed ancora ad oggi ha tollerato, senza porvi alcun rimedio, condotte di altri agenti distinte da gravissimi disvalori e ripetutesi nel tempo.”
In proposito sostiene di aver “allegato che il ed il Comando sono stati messi a CP_1
conoscenza, negli anni, di condotte inaccettabili: atti persecutori nei confronti di un'agente, aggressioni fisiche all'interno del comando, il rilascio dei permessi di sosta a soggetti privi di titoli, cessione illecita di skypass riservati ai soli agenti di polizia locale, consumo di atti sessuali all'interno del comando”.
Questi assunti non possono essere condivisi.
In primo luogo la circostanza che altri componenti del Corpo di Polizia locale abbiano tenuto condotte determinanti uno stato di disorganizzazione e disfunzione non giustifica minimamente comportamenti tenuti dal ricorrente che abbiano prodotto lo stesso effetto.
Tutt'al più gli potrebbe essere imputato non già di aver fatto sorgere, ma di aver contribuito a determinare lo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'ambito del Comando di Polizia locale.
In secondo luogo anche in proposito parte ricorrente trascura la distinzione tra illiceità disciplinare e incompatibilità ambientale rispetto alle quali sussiste un rapporto di specialità reciproca nel senso che, come un atto illecito può determinare o anche non ingenerare un situazione di incompatibilità ambientale, così uno stato di disorganizzazione e disfunzione integrante quella situazione può derivare non solo da atti illeciti, ma anche da condotte prive di rilievo disciplinare.
Infatti, a ben vedere, il ricorrente attribuisce ad altri componenti del Corpo di Polizia locale veri e propri atti illeciti, senza allegare le circostanze e comunque illustrare le ragioni per cui da quegli atti sarebbe derivato uno stato di disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Comando di Polizia locale. pagina 25 di 69 Da ultimo le allegazioni svolte dal ricorrente – secondo cui nell'ambito del Comando di
Polizia locale sarebbero stati consumati illeciti disciplinari quali “atti persecutori nei confronti di un'agente, aggressioni fisiche all'interno del comando, il rilascio dei permessi di sosta a soggetti privi di titoli, cessione illecita di skypass riservati ai soli agenti di polizia locale, consumo di atti sessuali all'interno del comando” – risultano in parte generiche (specie in ordine alle conseguenze in punto disorganizzazione e disfunzione), in parte prive di apprezzabili riscontri probatori.
a)
In ordine agli “atti persecutori nei confronti di un'agente”, parte ricorrente deduce il seguente capitolo di prova (n.14): “l'agente in passato era stata oggetto di CP_2
gravi atti persecutori messi in atto da un collega, con cui aveva avuto una Persona_2
relazione ed in quella circostanza aveva trovato riparo presso la famiglia del Il Pt_2
TÈ una notte verso la fine del 2014 era stato chiamato dalla che si era CP_3
spaventata per aver visto sotto casa sua appostato il suddetto soggetto;
il TÈ è intervenuto e lo ha dovuto allontanare fisicamente”.
Queste allegazioni sono generiche in quanto non specificano se e come sia derivata dalle condotte attribuite a uno stato di disorganizzazione e disfunzione Persona_2
nell'ambito del Comando di Polizia locale o se invece si sia trattato di una vicenda di carattere esclusivamente privato (come sembra desumersi anche dal fatto che il ricorrente non ha allegato di aver riferito l'accaduto ai superiori).
b)
In ordine alle aggressioni fisiche all'interno del Comando, parte ricorrente deduce il seguente capitolo di prova (n.25): “L'agente nell'anno 2018 era Persona_3
stata aggredita fisicamente all'interno del comando con un calcio mentre si trovavano pagina 26 di 69 in aula briefing davanti ad altri colleghi. Il fatto è stato segnalato con relazione scritta all'allora comandante . Per_4
La circostanza, che parte ricorrente offre di provare, appare generica in ordine alle modalità in cui il fatto sarebbe avvenuto. Inoltre, se anche si ritenesse che – contrariamente a quanto ritenuto dal comandante del Corpo, il quale, seppur informato, non prese alcuna iniziativa (almeno stando a quanto sostiene il ricorrente) – si sia trattato di un vero e proprio illecito, difetta da parte del ricorrente l'indicazione delle ragioni per cui da quel fatto siano conseguite disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale;
l'inerzia del comandante rappresenta una circostanza che fa propendere per la tesi negativa (a meno di non ritenere anche il comandante responsabile di disorganizzazione e disfunzione, ma neppure il ricorrente lo ha sostenuto).
c)
In ordine al rilascio dei permessi di sosta a soggetti privi di titoli, parte ricorrente allega che in ordine al funzionario SC GE “era stato segnalato il fatto di aver rilasciato permessi facili” (pag. 7 dell'atto introduttivo) e deduce il seguente capitolo di prova (n.3): “il TÈ aveva segnalato al Comandante che il commissario Per_4
capo SC aveva rilasciato permessi in deroga alle norme del codice della strada per la
Via San Giovanni Bosco, come da documento 17 che si rammostra”.
Da quest'ultimo documento emerge che quello che il ricorrente definisce rilascio da parte di SC di “permessi facili” è consistito nel consenso espresso da SC a che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilasciasse autorizzazione ad alcuni propri dipendenti addetti al Centro di Servizio Mentale a transitare sulla via, in cui era ubicata detta struttura, e a che il Conservatorio di musica “ Persona_5
rilasciasse a un proprio addetto l'autorizzazione a transitare e sostare sulla via in cui era ubicata la sede della scuola;
inoltre si evince che della circostanza era stato reso pagina 27 di 69 edotto l'allora comandante del Corpo di Polizia locale il quale, in data Persona_6
27.12.2018, aveva emanato una nota del seguente tenore: “a. Alcuni Enti, quali ad esempio la Provincia, al fine di agevolare l'identificazione, da parte degli organi di polizia locale, dei soggetti autorizzati ad accedere al parcheggio interno senza dover, in sede di controllo, giustificarne il transito, ha rilasciato apposita attestazione di dipendenza con l'Ente. b. A partire dall'8 gennaio 2018 tutte le autorizzazioni per la sosta su area pubblica non rilasciate da parte del Corpo di Polizia Locale sono da ritenersi senza alcuna validità”.
Il ricorrente afferma nello stesso documento n.11 che quanto disposto dal comandante sarebbe “viziato da illegittimità in quanto non supportato da norme conosciute”.
Tuttavia, se anche fosse, resta il fatto che la condotta imputata dal ricorrente al SC non può considerarsi un fattore di disorganizzazione e disfunzione del Corpo di Polizia locale in quanto ha trovato l'avallo di colui che era il comandante di quel Corpo (a meno di non ritenere anche costui responsabile di disorganizzazione e disfunzione, ma neppure il ricorrente lo ha sostenuto).
d)
In ordine alla cessione illecita di skypass riservati ai soli agenti di polizia locale, parte ricorrente allega (pag. 11 del ricorso introduttivo): “risulta documentato dalla cronaca locale che un'agente ha ceduto a terzi non autorizzati uno skypass riservato ai soli agenti di polizia locale, ma da tale condotta illecita non è seguito alcun provvedimento disciplinare, bensì la sola scusa di una leggerezza”; inoltre produce sub n. 20 un documento (articolo di stampa locale) da cui emerge che, alla luce di quanto reso noto dal comandante del Corpo di Polizia locale, quel fatto era realmente accaduto, ma che lo stesso comandante lo aveva qualificato in una riunione della Commissione di vigilanza pagina 28 di 69 del “Un caso isolato… una semplice leggerezza che mai si era Controparte_1
verificata in precedenza e che non succederà più”.
Orbene, se anche si ritenesse che, contrariamente a quanto ritenuto dal comandante, si sia trattato di un vero e proprio illecito, difetta da parte del ricorrente l'indicazione delle ragioni per cui da quel fatto sarebbero conseguite disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale. In senso contrario si è, in tutta evidenza, espresso il comandante del Corpo, il che rappresenta una circostanza, la quale fa propendere per la tesi negativa (a meno di non ritenere anche il comandante responsabile di disorganizzazione e disfunzione, ma neppure il ricorrente lo ha sostenuto).
e)
In ordine alla consumazione di atti sessuali all'interno del Comando, il ricorrente deduce il seguente capitolo di prova (n.2): “il in occasione di un colloquio all'interno Pt_2
dell'ufficio del Comandante nel novembre 2021, ha riferito al Vice Comandante Per_7
che l'agente ed il signor consumavano rapporti sessuali negli uffici Pt_3 CP_4
del comando”.
L'allegazione circa la consumazione di rapporti sessuali negli uffici del comando appare del tutto generica in ordine all'epoca in cui i fatti sarebbero avvenuti e le modalità con cui il ricorrente ne avrebbe preso conoscenza. Verosimilmente nello stesso modo il ricorrente li riferì al vice comandante il quale, nel corso della sua deposizione in Per_7
sede cautelare, ha dichiarato: “Una volta mi ha riferito che e Pt_2 Pt_3 CP_4
consumavano atti sessuali all'interno degli uffici del Nucleo Autotrasporti. Non è stata adottata in proposito alcuna iniziativa volta ad accertare i fatti. Ho ritenuto che si trattasse di una circostanza non vera e quindi di una sorta di battuta come ce ne sono tante nell'ambito di un Corpo di Polizia locale. Ciò è accaduto all'interno dell'ufficio del Comandante”. pagina 29 di 69 Difetta, quindi, la prova che la consumazione di atti sessuali all'interno del Comando sia realmente avvenuta (il che esclude già di per sé siano derivate disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale). Anzi, a ben vedere, mediante il capitolo n. 2 il ricorrente ha offerto di provare non già la consumazione di atti sessuali all'interno del Comando, ma la circostanza che egli ne riferì al vice comandante Per_7
c) in ordine all'(asserito dal ricorrente) “stato dell'ambiente di lavoro”
Il ricorrente deduce (pag. 19-20 dell'atto introduttivo):
“… risulta dagli stessi verbali formati dal ed anche per quanto sopra Per_1
argomentato vi è prova che il clima nel comando sia condizionato negativamente da fattori del tutto estranei al Pt_2
Dai verbali formati dal TÈ si intuisce una lamentela generalizzata sulla pessima qualità di rapporti con un numero indeterminato di soggetti: l'agente ad Per_2
esempio ha segnalato dissapori con almeno 20 agenti, il SC che descrive un clima generale pesante oramai da qualche anno, l'Eccel riferirebbe di problemi riguardabili almeno 4 soggetti, la descrive il Comando come il peggior posto in cui abbia Tes_1
mai lavorato (indipendentemente dal visto che, come già accennato, se ne è Pt_2
Co andata e dal 02 gennaio 2023 non è più agente di , la fa riferimento a problemi Pt_4
con 4 o 5 persone, mentre indica l'agente OSS come soggetto con difficili Per_8
relazioni con i colleghi.
Per_1 Dai verbali di , SC, , Persona_9 Pt_4 Per_2 CP_3 Per_11 Per_8
emerge che le più aspre critiche di natura organizzativa si levano in coro contro la gestione del Comandante (nel confronto con l'ex Comandante e del CP_6 Per_4
Funzionario , a tutto merito del Vice Comandante, quasi a formare una sorta di CP_7
corrente pro-Adami”. pagina 30 di 69 In proposito, analogamente a quanto ritenuto sub b), occorre osservare che la circostanza circa l'asserita presenza nel Comando di Polizia locale di un “clima nel Comando… condizionato negativamente da fattori del tutto estranei al TÈ” non giustifica minimamente comportamenti tenuti dal ricorrente che abbiano prodotto uno stato di disorganizzazione e disfunzione. Tutt'al più gli potrebbe essere imputato non già di aver fatto sorgere, ma di aver contribuito a determinare lo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'ambito del Comando di Polizia locale.
d) in ordine all' (asserita dal ricorrente) “assenza di contestualità fra le condotte
criticate
e gli incarichi conferiti prima del trasferimento”
Il ricorrente deduce (pag. 21-22 dell'atto introduttivo):
“Tutte le accuse del si riferiscono a periodi precedenti l'autunno del 2021, un CP_1
periodo non contemporaneo alla promozione al ruolo di coordinatore, né nel periodo in cui è stato deciso il trasferimento, con la conseguente conclusione che i fatti di cui si è
lamentato non erano più idonei a generare qualsiasi disfunzione…
Si deve pertanto escludere che una qualsiasi giudizio sulla compatibilità ambientale del
Vice Commissario TÈ nel 2022 possa basarsi ragionevolmente su dichiarazioni inerenti a fatti risalenti nel tempo, mai contestati e comunque noti all'amministrazione al momento in cui è stato nominato coordinatore prima del Nat e poi del Nucleo
Investigativo”.
Il ricorrente ha già svolto questo motivo nel reclamo ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. al paragrafo n. 3 “Sulle asserite condotte denigratorie risalenti al periodo antecedente il novembre 2021”.
pagina 31 di 69 Tuttavia in questo giudizio omette del tutto di confrontarsi con le statuizioni adottate in proposito dal collegio (pag. 5-7):
“Si presenta priva di fondamento anche la doglianza inerente alla valenza disfunzionale riconducibile alle condotte denigratorie risalenti al periodo antecedente il mese di Novembre 2021.
Il fatto che tali contegni si collochino in un periodo antecedente alla promozione del al Nucleo Investigativo, quando egli coordinava gli Agenti e Pt_2 Pt_3
presso il NAT, non esclude che siano espressione del ricorrere di aspetti CP_4
disfunzionali in seno all'ufficio di riferimento.
Correttamente nell'ordinanza reclamata si fa riferimento agli esiti delle testimonianze rese dalla Consigliera di fiducia IC, dall'Agente e dal Vice-Comandante CP_3
la cui univocità ha reso poco credibile quanto dichiarato dal teste . Per_7 Tes_2
Orbene, da un esame dei verbali di udienza raccolti nel fascicolo della prima fase cautelare emerge che nell'ambiente di lavoro circolavano molti pettegolezzi e chiacchiere che involgevano la sfera di vita personale e sessuale di alcuni dipendenti, anche per il tramite di voci diffuse proprio da Del resto, la condizione di Pt_2
disagio dell'Agente ha formato oggetto di una segnalazione al Comandante con Tes_3
nota dell'1.06.2022, mentre l'Agente ha riferito di episodi spiacevoli e di Pt_3
condotte denigratorie da parte del TÈ anche nel corso dell'audizione riservata innanzi al Dirigente delle Servizio Risorse Umane, Dr. di data 18 Maggio Per_1
2022.
Di tal guisa, non assume rilievo sul piano giuridico la collocazione cronologica della segnalazione, ma ha valenza sul piano probatorio il suo contenuto e la sua riconducibilità al che nei periodi contestati era, comunque, un dipendente Pt_2
comunale, seppur con altra mansione. Si tratta di un elemento che denota la risalenza pagina 32 di 69 nel tempo delle dedotte difficoltà relazionali del reclamante e la continuità delle condotte vessatorie, che molto presumibilmente le colleghe interessate si erano astenute dal riferire nell'immediato per timore o senso di imbarazzo.
Correttamente, quindi, il Giudice impugnato ha ritenuto tale contegno indice di un fattore disfunzionale in seno all'ufficio e nel rapporto con gli altri colleghi”.
La mancata censura da parte del ricorrente di queste statuizioni rende superflue ulteriori considerazioni.
e) in ordine all' (asserita dal ricorrente) “insussistenza di indici di malfunzionamento nella gestione del comando”
α
Il ricorrente afferma che sono “destituite di fondamento” le allegazioni di parte convenuta secondo cui nessun agente del comando voleva lavorare nel neo costituito
Nucleo Investigativo, né nei turni serali in cui il TÈ sarebbe stato coordinatore.
A sostegno:
✓ documenta (doc. 17) che nove suoi colleghi hanno presentato domanda “per entrare nel Nucleo Investigativo quando già era noto che sarebbe stato coordinato dal ricorrente, come confermato in istruttoria dal Comandante e dagli agenti Per_12
, e ”; a costoro deve essere aggiunto l'agente Per_13 Tes_2 Per_14 [...]
Tes_4
✓ richiama la deposizione resa nel giudizio cautelare dal vice comandante Per_7
laddove ha riferito: “Non ho ricordi specifici di persone che si siano rivolte a me chiedendo di essere spostate dalla Struttura in cui lavoravano e che era diretta da ad altra articolazione del Corpo di Polizia Locale”. Pt_2
pagina 33 di 69 In ordine al lavoro nei turni serali, sostiene che “ben 49 agenti hanno lavorato con fra dicembre 2021 e giugno 2022, fra i quali anche l'agente (che veniva Pt_2 Per_15
indicato come delle “vittime” del TÈ alla pagina 15 dell'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.) che ha svolto ben due turni con il ”; Pt_2
inoltre richiama la deposizione resa nel giudizio cautelare da , il quale ha Per_14
riferito che: “Il ricorrente fissava, in modo equilibrato, la collocazione oraria delle nostre prestazioni di lavoro che dovevano avere una durata di sei ore per sei giorni e vi era, inoltre, la possibilità di scegliere la fascia oraria. Preciso che il coordinatore era disponibile anche ad accogliere la richiesta di sostituzione o scambio tra i turni”.
- - -
Le difese svolte dal ricorrente attengono alla più ampia questione se i suoi rapporti con una pluralità di colleghi fossero caratterizzati da difficoltà relazionali.
Orbene, parte ricorrente omette di confrontarsi (dato che in proposito non vi è alcun cenno nelle difese da lui svolte nel presente giudizio, né nel ricorso introduttivo, né nelle note finali autorizzate) con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio cautelare (che, come si è già ricordato, alla luce di Corte cost. n. 326 del 1997 e per ammissione dello stesso ricorrente a pag. 14 dell'atto introduttivo, assumono rilievo anche nel presente giudizio di merito).
In quella sede si è evidenziato (pag. 11-13 dell'ordinanza monocratica ex art.669-septies cod.proc.civ. del 11.4.2023):
“a)
In proposito riveste un indubbio rilievo la deposizione rilasciata dal comandante della
Polizia Locale . Tes_5
Preliminarmente è opportuno evidenziare che non si tratta di un teste ostile al ricorrente. Infatti il comandante ha riferito di aver scelto, nel gennaio 2022, il CP_6 pagina 34 di 69 ricorrente quale responsabile del Nucleo Investigativo, che rappresenta una struttura del Corpo di Polizia locale certamente di rilievo in quanto voluta dal sindaco
“affinché la polizia locale fosse maggiormente presente nel centro storico”.
Il comandante menziona due fatti che appaiono significativi delle difficoltà che CP_6
il ricorrente incontrava nelle relazioni con i colleghi del Corpo di Polizia locale, (a) uno di carattere generale, (b) l'altro, più recente, riguardante una specifica vicenda:
(a) un paio di anni fa i funzionari4 preposti a quattro dei cinque reparti, da cui era composto il Corpo della Polizia locale, “espressero a me, quale vicecomandante, e al comandante dell'epoca l'opinione che consideravano una persona Per_4 Pt_2
problematica dal punto di vista relazionale…”; dell'accaduto ha parlato anche il funzionario SC al dirigente delle Risorse umane
“2 o 3 anni fa noi funzionari abbiamo detto che dovevamo isolare Per_1 Pt_5
anche se ha capacità professionali buone, ma non è in grado di relazionarsi…”; emerge così ictu oculi il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: le une hanno indotto quattro dei cinque funzionari preposti alle strutture del Corpo della Polizia locale a rivolgersi al comandante affinché assumesse provvedimenti in ordine alla posizione lavorativa del ricorrente.
b)
“Anche i componenti del Nucleo Investigativo sono stati scelti da me a seguito di un interpello. Vi sono state più disponibilità dei posti a disposizione, quindi ho dovuto fare una selezione… In origine sono stati inseriti nel nucleo investigativo TÈ come coordinatore, , NG e . Successivamente è stata inserita La Per_14 Per_3 Tes_2
SA in via provvisoria”;
a questa circostanza si collega quanto riferito dal teste : “Io ho iniziato a Per_14
lavorare presso il Nucleo Investigativo fin dal momento della sua costituzione. Avevo risposto ad un interpello del Comandante concernente appunto l'assegnazione al Nucleo
Investigativo. Preciso che già prima di rispondere all'interpello sapevo che il Nucleo sarebbe stato coordinato da Sempre prima di rispondere all'interpello, io confidai Pt_2
a che mi sarebbe piaciuto andare a lavorare con lui”; Pt_2
il comandante ha riferito: “Ad inizio primavera è venuto da me uno dei CP_6
componenti del Nucleo Investigativo, l'agente , il quale ricopriva anche il ruolo di Per_14
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Egli mi riferì che si era creato un clima di lavoro pesante, provocato dal comportamento del il quale trattava gli addetti come Pt_2
reclute”; ciò, nonostante che “al momento di conferire l'incarico di coordinatore del Nucleo
Investigativo al ricorrente io gli raccomandai di creare un clima collaborativo positivo, dato che era una struttura che volevo che funzionasse efficacemente. La raccomandazione derivava dal fatto che all'interno del Nucleo Autotrasporto si era verificato un contrasto tra lui e il collega .”. Controparte_8
Un andamento analogo ha conosciuto il rapporto tra il ricorrente e la collega
[...]
; Pt_3
in proposito il comandante ha riferito: “La mi chiese di essere CP_6 Parte_6
trasferita dal nucleo autotrasporto ad altro incarico. Io le proposi, come spostamento provvisorio, quello al Nucleo Investigativo. La dichiarò il suo consenso. Io ne parlai Pt_3
sia con che con il funzionario , il quale è l'immediato superiore di Pt_2 CP_7
in quanto caporeparto polizia giudiziaria. Entrambi espressero parere Pt_2 pagina 36 di 69 favorevole”; similmente la teste , all'epoca consigliera di fiducia dell'ente Tes_6
convenuto, ha dichiarato, alla luce dei colloqui avuti con : “Posso dire che Pt_3
nelle fasi iniziali in cui il ricorrente e hanno lavorato insieme i rapporti erano Pt_3
buoni”; la stessa teste ha riferito che successivamente si rivolse a lei, Tes_6 Pt_3
lamentandosi di “un controllo eccessivo esercitato nei suoi confronti dal ricorrente;
più concretamente… che il ricorrente le chiedeva relazioni eccessivamente dettagliate.”; di questo deterioramento del rapporto con il ricorrente ha parlato a lungo con Pt_3
il direttore delle Risorse Umano durante l'audizione del 18.5.2022, nell'ambito dell'inchiesta disposta dall'ente datore prima di adottare le determinazione in esame.
Anche in proposito appare evidente il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: il deteriorarsi dei rapporti tra il ricorrente e due colleghi di lavoro (dei cinque addetti al Nucleo investigativo), inizialmente animati dalle migliori intenzioni verso di lui, tanto da chiedere ( ) o acconsentire (La ) di andare a lavorare presso la Per_14 Pt_3
struttura diretta dal ricorrente, ha comportato che i due colleghi si rivolgessero, l'uno al comandante, l'altra alla consigliera di parità, per esprimere le proprie doglianze in ordine a condotte tenute dal ricorrente”.
In proposito nel presente giudizio parte ricorrente si limita a sostenere l'inattendibilità del funzionario SC e dell'agente in ragione di pregresse inimicizie e della Per_14
dott.ssa per aver ella “dichiarato falsamente in udienza di essere stata Tes_6
consigliera di fiducia fino al 31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
Tuttavia è sufficiente evidenziare che le medesime circostanze narrate da SC,
e sono state riferite dall'allora comandante del Corpo di Polizia locale Per_14 Tes_6
, in relazione al quale il ricorrente non ha sollevato alcuna ragione di inattendibilità, CP_6 pagina 37 di 69 di talché le dichiarazioni di SC, e non sono state influenzate dalle Per_14 Tes_6
circostanze asserite dal ricorrente nei loro riguardi. Peraltro in riferimento a Per_14
parte ricorrente ha affermato (pag. 23 del ricorso introduttivo) che questi ha reso anche dichiarazioni favorevoli a finendo così per configurare un'inverosimile Pt_1
inattendibilità episodica.
Sempre nell'ordinanza monocratica ex art.669-septies cod.proc.civ. del 11.4.2023 (pag.
13-15) si è statuito:
“b)
Un'altra deposizione rilevante a fini della decisione, sia in ragione del suo contenuto, sia perché proveniente, come quella di , dai vertici del Corpo di Polizia locale, CP_6
quindi, in possesso di una conoscenza complessiva della situazione5, è quella resa dal vice comandante del Corpo il quale ha dichiarato: Per_7
“In ordine ai rapporti tra il Nucleo Investigativo e il Nucleo Civico, poi divenuto Nucleo
Sicurezza urbana, erano tesi dato che tesi erano i rapporti tra coordinatore del Pt_2
primo e uno dei due coordinatori del secondo…Ciò comportava che e gli Per_2 Per_2
agenti che coordinava non lavoravano volentieri con . Pt_7
vi erano delle tensioni tra e gli addetti al Nucleo Civico, al Nucleo Polizia Pt_2
Delegata e al Nucleo Servizi. In particolare con il coordinatore del Nucleo Civico, Per_2
con il coordinatore del Nucleo Servizi, e con alcuni componenti del Nucleo Per_11
Polizia Giudiziaria Delegata”. 5 Significative in proposito sono le “competenze” che gli articoli 15 e 16 del citato “Regolamento speciale Corpo Polizia Locale di – Monte Bondone” attribuiscono, rispettivamente, al “Comandante del CP_1 Corpo” (al quale compete, tra l'altro. “l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi e degli uffici appartenenti al Corpo”) e al “Vice Comandante del Corpo” (al quale compete, tra l'altro, “a) sostituire il Comandante assente o impedito dal servizio;
b) coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni;”. pagina 38 di 69 Le circostanze concernenti difficoltà relazionali del ricorrente con altre entità organizzative del Corpo di Polizia locale trovano riscontro nella deposizione dell'agente : Per_14
“Quando ho riferito al dott. che “gli altri gruppi evitano il rapporto” mi riferivo Per_1
al Nucleo di Polizia giudiziaria, che appartiene anch'esso al reparto di polizia giudiziaria, e al Nucleo di Sicurezza urbana.
In proposito, posso dire che alcuni componenti di questi due nuclei mi riferivano, quando ci trovavamo nello spogliatoio comune tra tutti gli agenti, sito in via Maccani, che piuttosto di avere rapporti con il ricorrente, e quindi con il Nucleo Investigativo, si rivolgevano ad altre strutture della Polizia locale.
Posso dire che, nel concreto, gli addetti ai due nuclei di cui sopra cercavano di astenersi da qualsiasi rapporto con il Nucleo Investigativo.
Ricordo che una volta gli addetti al Nucleo Sicurezza Urbana avevano necessità in piazza
Dante di un'autovettura con la cella, dato che avevano fermato una persona.
Nell'occasione non si rivolsero al Nucleo Investigativo che si trova nelle vicinanze di piazza Dante, precisamente in via Torre Vanga 34, ma a un certo punto arrivò una delle due macchine di pronto intervento che solitamente vigilano o la zona nord o la zona sud del territorio comunale.
Preciso che queste circostanze le ho apprese dato che la vicenda ha richiesto comunicazioni via radio che io ho avuto occasione di ascoltare per ragioni di lavoro”.
Anche in proposito appare evidente il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: il cattivo stato dei rapporti tra il ricorrente e i coordinatori dell'allora Nucleo civico
(ora Nucleo sicurezza urbana) Battisti e del Nucleo servizi NN, nonché con alcuni componenti del Nucleo polizia giudiziaria delegata ostacolava la collaborazione pagina 39 di 69 tra il Nucleo investigativo coordinato dal ricorrente e le altre strutture della Polizia locale appena menzionate.
E vero che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente all'udienza del 4.11.2022, nel febbraio 2022 il Nucleo Investigativo, coordinato dal ricorrente, intraprese l'iniziativa “Siamo a vostra disposizione”, consistente nel mettere a disposizione delle altre strutture del Corpo di Polizia locale alcuni moduli predisposti dal Nucleo e nell'organizzare attività formative in tema di attività di polizia giudiziaria, “in un' ottica di massima collaborazione tra il Nucleo Investigativo ed
i restanti membri del Corpo”.
Tuttavia è evidente come questa iniziativa neppure attenuò le difficoltà di relazione esistenti tra il ricorrente e le altre unità organizzative del Corpo di Polizia locale, tant'è vero che sono state riferite in dichiarazioni rilasciate in epoca successiva al febbraio 2022.
c)
Dalla deposizione del vice comandante del Corpo – laddove, richiamando Per_7
quanto gli aveva riferito la coordinatrice del Nucleo Servizi NN (la quale, in tale veste, era competente a predisporre i turni del servizio notturno che coinvolgeva tutti gli agenti e a cui era preposto un coordinatore, qual era il ricorrente), afferma che “era frequente che agenti chiedessero chi era il coordinatore del turno notturno e nell'ipotesi in cui fosse il ricorrente esprimevano il desiderio di essere assegnati ad altro turno” – emerge che il ricorrente avesse “difficoltà relazionali” anche con alcuni agenti di polizia locale.
La circostanza è confermata dai testi e in ordine a difficoltà di relazione CP_6 Tes_6
tra il ricorrente e (colleghi di lavoro presso il Nucleo Persona_16
Autotrasporto) e dalla teste , la quale ha riferito che lei e altro agente, tale CP_3 pagina 40 di 69 , avevano chiesto di non lavorare nei turni notturni cui era preposto, Persona_17
quale coordinatore, il ricorrente (“La richiesta, da parte mia e di , è stata Per_17
formulata oralmente sia al precedente Comandante sia all'attuale . Per_4 CP_6
Questa, si riferiva ai turni che poteva capitare di svolgere assieme al ricorrente in orario notturno”).
Ulteriori riscontri emergono dalle audizioni disposte dall'ente datore nella fase precontenziosa;
il funzionario ha dichiarato in data 2.3.2022: “Ora succede che colleghi che Per_8
prima andavano d'accordo con tutti, ora chiedono di non essere messi in turno con una certa persona, a costo di darsi malati”; il funzionario SC, preposto al coordinamento servizi, ha dichiarato in data
2.3.2022: “Ho rapporti con dipendenti che vengono da me… hanno chiesto di non lavorare con lui”; il coordinatore ha dichiarato in data 23.5.2022: “C'è gente che cambia il turno Per_2
per non stare con lui”.
Anche in proposito appare evidente il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: il cattivo stato dei rapporti tra il ricorrente e alcuni agenti rendeva più complessa al composizione dei turni di servizio notturni”.
In proposito, nel presente giudizio, parte ricorrente sostiene l'inattendibilità dei funzionari
SC e dei coordinatori e e degli agenti e in Per_8 Per_11 Per_2 Per_14 CP_3
ragione di pregresse inimicizie, nonché e della dott.ssa per aver ella “dichiarato Tes_6
falsamente in udienza di essere stata consigliera di fiducia fino al 31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
Tuttavia è sufficiente evidenziare che le medesime circostanze narrate da SC,
, e sono state riferite dall'allora Per_8 Per_11 Per_2 Per_14 CP_3 Tes_6 pagina 41 di 69 comandante del Corpo di Polizia locale e dal vice comandante in relazione CP_6 Per_7
ai quali il ricorrente non ha sollevato alcuna ragione di inattendibilità, di talché le dichiarazioni di SC, , e non Per_8 Per_11 Per_2 Per_14 CP_3 Tes_6
sono state influenzate dalle circostanze asserite dal ricorrente nei loro riguardi. Peraltro, in riferimento a , parte ricorrente ha affermato (pag. 23 del ricorso introduttivo) Per_14
che questi ha reso anche dichiarazioni favorevoli a finendo così per Pt_1
configurare un'inverosimile inattendibilità episodica.
La circostanza, allegata dal ricorrente, che vi fossero anche agenti disponibili a lavorare sotto il coordinamento del ricorrente nel Nucleo investigativo e nei turni serali non assume rilievo decisivo, atteso che non ha escluso la sussistenza di disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale a causa delle difficoltà relazionali che caratterizzava lo svolgimento del lavoro da parte del ricorrente.
Lo stesso può dirsi, in ragione della molteplicità delle strutture e dei gradi delle persone coinvolte dalle difficoltà relazionali del ricorrente, circa il fatto che il suo trasferimento dal Nucleo al Nucleo Investigativo sia avvenuto per meriti e capacità CP_9
professionali, che la collocazione di quest'ultimo Nucleo nel Centro storico della città di abbia soddisfatto esigenze proprie dell'ente e che la composizione dei turni CP_1
all'interno del Nucleo Investigativo non abbia suscitato contrasti.
β
Il ricorrente sostiene di aver promosso un' “iniziativa per rafforzare il coordinamento fra i vari nuclei” denominata “SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE”, che documenta sub n.
23.
pagina 42 di 69 Allega che: “Tale iniziativa promuoveva un sistema di scambio di informazioni con gli altri nuclei che avevano la possibilità di condividere la modulistica predisposta dal
Nucleo Investigativo e dimostra a disponibilità del nei confronti degli altri Pt_2
colleghi”.
Inoltre evidenzia che nella nota interna indirizzata a tutti e protocollata sub
C_L378|RF_S006|0029511|02/02/2022 (doc. 26 fasc. ric.) era precisato che “la modulistica aggiornata di polizia giudiziaria può essere ritirata “presso gli Uffici del
Nucleo Investigativo siti in via Torre Vanga n.° 34 previa autorizzazione del proprio
coordinatore”, escludendo così la tesi che gli altri membri del Nucleo avessero vincoli a gestire i rapporti con gli altri colleghi”.
- - -
Le difese svolte dal ricorrente attengono alla più ampia questione se le “difficoltà relazionali” esistenti tra il ricorrente e una pluralità di colleghi di lavoro scaturissero da semplici contrasti di carattere personale (peraltro già di per sé rilevanti in ragione delle dimensioni che hanno assunto e degli effetti che hanno provocato sul piano funzionale),
o da specifici comportamenti tenuti nell'ambiente di lavoro dal ricorrente durante lo svolgimento del proprio lavoro.
Anche in proposito parte ricorrente omette di confrontarsi (dato che in merito non vi è alcun cenno nelle difese da lui svolte nel presente giudizio, né nel ricorso introduttivo, né nelle note finali autorizzate) con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio cautelare
(che, come si è già ricordato, alla luce di Corte cost. n. 326 del 1997 e per ammissione dello stesso ricorrente a pag. 14 dell'atto introduttivo, assumono rilievo anche mel presente giudizio di merito).
In quella sede si è evidenziato (pag. 15-21 dell'ordinanza monocratica ex art.669-septies cod.proc.civ. del 11.4.2023): pagina 43 di 69 “a)
Come si è già ricordato, il comandante , nel corso della sua deposizione, ha CP_6
riferito che: “Ad inizio primavera è venuto da me uno dei componenti del nucleo investigativo, l'agente , il quale ricopriva anche il ruolo di rappresentante dei Per_14
lavoratori per la sicurezza. Egli mi riferì che si era creato un clima di lavoro pesante, provocato dal comportamento del il quale trattava gli addetti come reclute”. Pt_2
In proposito , escusso in sede testimoniale, ha dichiarato: Per_14
“Il ricorrente si rivolgeva nei termini “hai fatto questa cosa? Sì o no, barrare casella” quando voleva sapere se uno di noi quattro aveva assolto un determinato compito.
Il ricorrente quando rimproverava uno di noi quattro, utilizzava un tono di voce elevato e ci guardava fissi negli occhi.
Ricordo che una volta il ricorrente rimproverò un componente del Nucleo, tale , poi Tes_2
tornò alla scrivania e mentre scriveva qualcosa al computer fischiettava una marcia dei carabinieri.
Il ricorrente, qualora uno dei componenti del Nucleo fosse stato richiesto da qualcun altro appartenente alla Polizia Locale in ordine a circostanze attinenti al Nucleo Investigativo, pretendeva che noi rispondessimo non so niente, dovete chiedere a ”… Pt_1
In riferimento alla presenza di all'interno del Nucleo, posso riferire che il Pt_3
ricorrente ci incaricò di effettuare dei controlli in divisa presso il mercato cittadino del giovedì. Questo incarico venne accompagnato dalla prescrizione che, nel caso avessimo avvertito la necessità di andare in bagno, avremmo dovuto utilizzare i servizi igienici degli esercizi pubblici e non già ritornare in ufficio.
A proposito della presenza di presso il Nucleo, inizialmente la sua scrivania era Pt_3
collocata in modo che lei avesse una completa visione dell'ufficio con lo sguardo rivolto verso la porta che si trovava in fondo all'ufficio. Preciso che nell'ufficio si trovavano pagina 44 di 69 quattro scrivanie e degli armadi. Ad un certo punto notai che la scrivania della Pt_3
era stata collocata in modo che, stando alla scrivania, avesse la parete davanti. Io chiesi spiegazioni al ricorrente, il quale disse che non sopportava più ed era stufo di Pt_3
vedere la sua faccia”.
Non risultano specifiche ragioni per cui il teste debba essere ritenuto Per_14
inattendibile; anzi, come si è già evidenziato, egli inizialmente era animato dalle migliori intenzioni verso il ricorrente, avendo egli stesso chiesto al comandante CP_6
di andare a lavorare presso il Nucleo Investigativo coordinato dal ricorrente.
Comunque la circostanza, secondo cui, il ricorrente accentrava su di sé i rapporti con le altre unità organizzative del Corpo di Polizia locale, prescrivendo agli altri addetti al Nucleo investigativo di non relazionarsi direttamente con i colleghi di lavoro di altre strutture, trova conferma: nella deposizione dal vice comandante “ e mi riferirono che Per_7 Per_14 Pt_3
aveva dato loro disposizioni che qualsiasi informazione all'esterno doveva essere Pt_2
data da lui stesso”), anche nella deposizione del teste altro addetto al Nucleo Testimone_7
investigativo, il quale ha dichiarato: “Se qualcuno del personale interno ci avesse chiesto informazioni in ordine alle indagini che stavamo conducendo avremmo avuto la disposizione di indirizzarlo al coordinatore”.
Ulteriori riscontri emergono dalle audizioni disposte dall'ente datore nella fase precontenziosa;
il coordinatore ha dichiarato: “… i suoi sono venuti in ufficio a chiedermi, Per_2
ringraziandomi, ma dicendo di non dire a che erano venuti da me a farsi Pt_1
spiegare… io rispondo “tanto con me non parla, tranquilli”;
pagina 45 di 69 il funzionario SC ha dichiarato: “Per il suo gruppo pretende che tutte le richieste passino da lui, vuole il controllo totale dei suoi”;
l'agente ha dichiarato: “Abbiamo fatto un intervento per fermare due Pt_3
marocchini in flagranza, recuperando 15.000 euro di roba rubata, li ho individuati io, ho inseguito i soggetti … In pratica ho lavorato dalle 7,00 di mattina alle 9,00 il giorno dopo
e proprio quella mattina seguente ho incrociato che mi ha fatto i complimenti CP_6
davanti a che è sopraggiunto. Andato via Sattin, mi sono presa da una Pt_2 Pt_2
valanga di insulti che non si possono ripetere, dicendomi che non avrei dovuto parlare con il comandante. Rivolgendosi a , domandò: “Qual è la regola che vige qua dentro se Per_14
entra qualcuno da quella porta, tu come devi rispondere?” E rispose: “Se so Per_14
dargli l'informazione, gliela do”. “Sbagliato” rispose e chiese agli altri che Pt_2
risposero: “Io non so niente, devi chiedere a . E lui riprese: “Hai capito allora Pt_1
? Tu non sai niente e, se entra il sindaco, gli rispondi che non sai niente e che Per_14
devi chiedere a ”. Pt_1
L'imposizione di utilizzare, durante il turno presso il mercato del centro storico, i servizi igienici degli esercizi pubblici in caso di bisogno e il divieto di tornare nei vicini uffici presso Torre Vanga, non è stata contestata (a pag. 8 delle note finali parte ricorrente svolge una difesa sul presupposto inverso e, quindi, errato, che il ricorrente avrebbe vietato di utilizzare i bagni della sede di Torre Vanga).
In ordine allo spostamento della scrivania il teste , indicato dal ricorrente, si è Tes_2
limitato a dichiarare di non ricordare la circostanza. La mail del 15.6.2022, esibita dal ricorrente all'udienza del 24.11.2022 (ma depositata solo in data 8.2.2023) prova che all'epoca il ricorrente comunicò a una pluralità di persone, tra cui gli addetti al
Nucleo Investigativo, che fino alla messa a disposizione della stanza n. 6 le postazioni di lavoro non erano assegnate singolarmente;
il documento del 25.6.2022, pagina 46 di 69 pure esibito e prodotto nelle stesse modalità, contiene l'attestazione del ricorrente che il giorno 22.4.2022 vi è stato uno spostamento di scrivanie per ragioni tecniche. Si tratta di elementi che effettivamente possono insinuare qualche dubbio circa la veridicità di quanto dichiarato dal teste , sebbene rimanga da chiedersi Per_14
perché egli avrebbe riferito in sede testimoniale un falso episodio così specifico e articolato.
b)
La teste ha dichiarato: “Ho riferito al Dirigente di aver sentito il Tes_8 Per_1
ricorrente urlare e fare il “padre padrone” in occasione di un servizio notturno, nell'estate del 2021, quando il ricorrente svolgeva funzioni di coordinatore.
Eravamo a Canova di Gardolo, io mi avvicinai ad un gruppo di ragazzi in un parco, ho invitato i ragazzi ad allontanarsi dato che vi erano state lamentele circa rumori provocati da loro, i ragazzi si stavano allontanando quando che si stava occupando di altre Pt_2
persone, si avvicinò e di fronte ai ragazzi mi rimproverò che avevo preso iniziativa di allontanarli senza interpellarlo”.
Il fatto del rimprovero, da parte del ricorrente, della collega subordinata in presenza dei ragazzi è stato confermato dal teste , il quale ha riferito: “Ricordo il Testimone_9
servizio notturno da me svolto assieme alla collega nell'estate del 2021. Avevamo CP_3
ricevuto una segnalazione circa degli schiamazzi che disturbavano le persone e che provenivano da un parco sito in Canova di Gardolo. Ci siamo diretti in quel luogo con due pattuglie, una composta da me e dalla , l'altra da e altri due colleghi. CP_3 Pt_2
Arrivati sul posto la è scesa dalla macchina e si è diretta verso un gruppo di CP_3
ragazzi. Io ho parcheggiato la macchina e quindi sono andato verso il luogo in cui si trovava la . Ho constatato che la stava comunicando ai ragazzi che c'era CP_3 CP_3
stata una lamentela e li ha invitati ad allontanarsi. pagina 47 di 69 È poi sopraggiunto anche il ricorrente insieme ai colleghi. Il ricorrente rimproverò la
per il fatto che era intervenuta da sola e aveva preso la decisione di allontanare i CP_3
ragazzi senza interpellarlo. Preciso che secondo prassi ci si avvicina al luogo in cui vi è il problema in due, specie in ore notturne. I ragazzi hanno smesso di fare schiamazzi. È probabile che il rimprovero di sia stato sentito dai ragazzi”. Pt_2
La ha anche dichiarato: “Durante la stessa notte, dopo questo episodio, le due CP_3
macchine di servizio si sono dirette verso via Brennero;
quella in cui si trovava si Pt_2
fermò per controllore un'autovettura, lo stesso facemmo noi con la nostra auto di servizio dato che per quel turno avevamo avuto disposizione di operare assieme all'altra macchina.
A quel punto, disse a me e al collega “Voi potete andare dato che Pt_2 Testimone_9
non servite a un cazzo” ”.
La prima parte della circostanza è stata pienamente confermata dal teste il Per_12
quale ha riferito: “È vero che successivamente a detto episodio le due pattuglie si sono dirette verso via Brennero, verso la città. La macchina in cui si trovava e gli altri Pt_2
due colleghi si è fermata in via Brennero per effettuare il controllo di una autovettura.
L'altra macchina condotta da me nella quale si trovava anche la ha affiancato CP_3
l'autovettura dove si trovava La , la quale era il capo della pattuglia di Pt_2 CP_3
cui ero componente, chiese a se avevano necessità di supporto. rifiutò il Pt_2 Pt_2
supporto”. Egli non ha confermato, ma neppure ha smentito, la frase scurrile che secondo il ricorrente avrebbe espresso;
infatti, in proposito, egli ha dichiarato: CP_3
“Non ricordo se abbia pronunciato le parole riferite dalla nella Pt_2 CP_3
deposizione di cui mi viene data lettura”.
c)
pagina 48 di 69 E' emerso dall'istruttoria testimoniale svolta che due colleghe appartenenti al Corpo di Polizia locale sono state oggetto di valutazioni, da parte del ricorrente, a dir poco denigratorie della loro sfera privata.
La teste , che ha svolto il ruolo di consigliera di fiducia presso l'ente Tes_6
convenuto, ha dichiarato: “Vi è stata un'altra persona che prestava la sua attività presso il Nucleo Autotrasporto che si rivolse a me, tale ciò è accaduto nel Persona_18
maggio 2022. La in quel momento lavorava nel Nucleo Investigativo diretto dal Pt_3
ricorrente…. mi riferì che il ricorrente aveva sparso tra i colleghi la notizia di una presunta relazione che avrebbe avuto con un collega, anzi che questa presunta Pt_3
circostanza il l'avrebbe riferita in occasione di una riunione tra gli addetti al Pt_2
nucleo investigativo;
mi precisò che si trattava di un fatto accaduto da poco”; sempre in riferimento alla collega il teste ha dichiarato a proposito Pt_3 Per_14
del ricorrente: “Riferì a noi tutti la circostanza che un giorno si accorse che, sulla sua scrivania, e avevano avuto un rapporto sessuale. TÈ disse anche Pt_3 CP_4
che se ne accorse perché sulla scrivania notò delle gocce di liquido organico”; il vice comandante ha dichiarato: “Una volta mi ha riferito che Per_7 Pt_2 [...]
e consumavano atti sessuali all'interno degli uffici del Nucleo Pt_3 CP_4
Autotrasporti. Non è stata adottata in proposito alcuna iniziativa volta ad accertare i fatti. Ho ritenuto che si trattasse di una circostanza non vera e quindi di una sorta di battuta come ce ne sono tante nell'ambito di un Corpo di Polizia locale. Ciò è accaduto all'interno dell'ufficio del Comandante”; la teste ha dichiarato: “Il ricorrente mi riferì che aveva una relazione CP_3 Pt_3
sessuale con all'epoca in cui lavoravano al Nucleo Autotrasporti”; CP_4
a fronte di questa pluralità di fonti, appare davvero poco credibile il teste Tes_2
quando ha dichiarato: “Non ho mai sentito esprimere giudizi in ordine alla La Pt_2 pagina 49 di 69 e alla circostanza che aveva un rapporto personale con con il quale aveva Pt_3 CP_4
consumato un rapporto sessuale negli uffici del Nucleo Autotrasporto”.
Inoltre la teste ha dichiarato: “Si è rivolta a me anche sempre nella Tes_6 Parte_8
primavera 2022; preciso che la non lavorava nel nucleo investigativo. Mi riferì che Tes_3
in passato aveva avuto un rapporto professionale e di amicizia con il ricorrente che poi piano piano era andato scemando. La si lamentò del fatto che il ricorrente le aveva Tes_3
dato della prostituta e lo stesso appellativo lo aveva utilizzato nei suoi confronti conversando con dei colleghi”; sempre in riferimento alla collega la teste ha dichiarato: “Ho riferito al Tes_3 CP_3
Dirigente che il ricorrente continuava a fare battute su dato che da Per_1 Parte_8
lungo tempo, all'incirca dal 2008 al novembre 2021 (successivamente non abbiamo più avuto contatti), il ricorrente esprime commenti riguardanti aspetti privati di Parte_8
Posso dire di aver ricevuto messaggi da in particolare ricordo quelli dell'ottobre Pt_2
2021 dove egli qualificava la come “una povera ragazza madre”. Tes_3
In altre occasioni, il ricorrente mi disse che, secondo lui, la richiedeva dei permessi Tes_3
per assistere il figlio ma che in realtà li utilizzava per scopi personali”; il vice comandante ha dichiarato: “Il ricorrente un giorno mi ha riferito che Per_7
aveva avuto una relazione con Mi venne detto nell'ambito di una Parte_8
conversazione privata, senza alcun collegamento con le questioni di lavoro. Rispetto alla stessa persona mi riferì che spesso era assente per malattia”.
In proposito nel presente giudizio parte ricorrente si limita a sostenere l'inattendibilità del funzionario SC, del coordinatore e degli agenti , e Per_2 Per_14 Pt_3
in ragione di pregresse inimicizie e della dott.ssa per aver ella CP_3 Tes_6
“dichiarato falsamente in udienza di essere stata consigliera di fiducia fino al pagina 50 di 69 31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
Tuttavia è sufficiente evidenziare che le medesime circostanze narrate da SC,
, e sono state riferite dall'allora comandante Per_2 Per_14 Pt_3 CP_3 Tes_6
del Corpo di Polizia locale , dal vice comandante dagli agenti e CP_6 Per_7 Tes_2
in relazione ai quali il ricorrente non ha sollevato alcuna ragione di inattendibilità, Per_12
di talché le dichiarazioni di SC, , e non Per_2 Per_14 Pt_3 CP_3 Tes_6
sono state influenzate dalle circostanze asserite dal ricorrente nei loro riguardi. Peraltro in riferimento a parte ricorrente ha affermato (pag. 23 del ricorso introduttivo) Per_14
che questi ha reso anche dichiarazioni favorevoli a finendo così per Pt_1
configurare un'inverosimile inattendibilità episodica.
γ
Il ricorrente sostiene l' “intrinseca inattendibilità dei verbali formati dal dott. Per_1
in quanto le dichiarazioni ivi contenute “per la gran parte si tratta di giudizi personali e non di fatti riscontrabili, in secondo luogo perché si tratta di circostanze generiche e per il resto perché non veritiere o perché si è preteso di assegnare loro un disvalore che non avevano, come risulta dalle testimonianze assunte nel processo cautelare ne è stata smentita la fondatezza”.
In particolare:
✓ contesta le dichiarazioni rese da Pt_3
✓ evidenzia il contrasto tra la dichiarazione rilasciata al dott. da in Per_1 Per_14
ordine alla formazione dei turni da parte del ricorrente e la deposizione resa dal medesimo nel giudizio cautelare, nonché tra la dichiarazione rilasciata al dott.
pagina 51 di 69 dal vice comandante la deposizione resa dal medesimo nel giudizio Per_1 Per_7
cautelare, ed, infine, tra la dichiarazione rilasciata al dott. dalla dott.ssa Per_1
e la deposizione resa dalla medesima nel giudizio cautelare. Tes_6
Il ricorrente sostiene, altresì, la “carenza dell'indagine interna dal dott. . Per_1
In proposito afferma che “i nominativi dei soggetti da ascoltare sono stati segnalati dalla
Per_1 La SA (ad esclusione, si presume, di SC, ed Per_8 Pt_4
espressamente indicati nella lettera anonima del 28 novembre 2021 come informati sui fatti)”, da cui è conseguito che l'indagine condotta dal dott. è consistita Per_1
nell'audizione di “soli soggetti palesemente ostili al in evidente minoranza Pt_2
rispetto ai 140 agenti di tutto il Comando ed escludendo gli altri membri del Nucleo, il
Comandante, il Funzionario diretto superiore del e tanti altri agenti che Pt_2
avrebbero invece potuto fornire riscontro positivi sulla personalità del ”; in Pt_2
particolare lamenta che “non siano stati interrogati i diretti superiori del ( Pt_2 CP_6
ed il funzionario )”. CP_7
Il ricorrente sostiene, infine, l' “inattendibilità dei confidenti del dott. in Per_1
quanto “la gran parte dei soggetti ascoltati dal era certamente prevenuta nei Per_1
confronti del visto che questi li aveva segnalati per condotte illecite”. Pt_2
Indica in proposito , SC, e Per_14 Pt_3 Per_8 Per_11 CP_3
Quanto alla dott.ssa , la sua inattendibilità scaturirebbe dal fatto che ella avrebbe Tes_6
“dichiarato falsamente in udienza di essere stata consigliera di fiducia fino al
31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
- - -
pagina 52 di 69 In primo luogo queste difese di parte ricorrente non si confrontano, avendo omesso ogni considerazione in proposito, con le seguenti statuizioni adottate in proposito dal collegio nell'ordinanza ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. (pag. 11-12):
“… Questo Collegio non ignora il fatto che i verbali contenenti le dichiarazioni rese dai dipendenti ascoltati dal Dr. costituiscano prove atipiche, poiché scritti Per_1
provenienti da terzi.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti chiarito che: “le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio,
l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24976 del
2017 citata dalla stessa parte reclamante).
Il Giudice impugnato ha correttamente acquisito, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., i verbali delle audizioni riservate del personale impiegato nel settore ove svolgeva le proprie mansioni il TÈ, non limitandosi a porre alla base della propria decisione quanto emergente da tali verbali, bensì procedendo alla prova testimoniale, escutendo nel contraddittorio tra le parti, in udienza e sotto il vincolo del giuramento i dipendenti operanti nel Nucleo del TÈ e non solo, al fine di ottenere un quadro composito della situazione in seno all'ufficio.
Di tal guisa, alcun vizio è riscontrabile nel cd. “metodo di indagine” utilizzato dal
Giudice…
pagina 53 di 69 La correttezza dell'attività istruttoria svolta si coglie, inoltre, dal fatto che il Giudice impugnato ha escusso quali ulteriori testi, dei dipendenti non sentiti in sede di audizione riservata, quali , , , Testimone_10 Tes_5 Testimone_11 [...]
, , , e i Tes_12 Testimone_11 Testimone_9 Testimone_7 Tes_13
quali hanno fornito una descrizione in chiave composita del clima presente nell'ufficio, dei rapporti con e delle problematiche insite nelle difficoltà Pt_2
relazionali dello stesso, mettendone anche in luce taluni aspetti positivi della sua capacità organizzativa del lavoro e della esperienza maturata, a riprova della genuinità e della obiettività delle dichiarazioni rese”.
In secondo luogo la contestazione delle dichiarazioni rese da l'evidenziazione, Pt_3
in ordine a , e , di contrasti tra quanto riferito nell'audizione Per_14 Per_7 Tes_6
avanti al dott. e quanto dichiarato nelle deposizioni rese nel giudizio cautelare, Per_1
la critica circa l'individuazione e l'insufficienza delle persone sentite dal dott. Per_1
appaiono prive di concludenza in quanto, come si è già ampiamente evidenziato sub α e
β, difettano nelle difese svolte dalla parte ricorrente nel presente giudizio specifiche critiche in ordine all'utilizzo, effettuato dai giudici della fase cautelare, delle dichiarazioni rilasciate avanti al dott. (e, in verità, anche delle deposizioni rese Per_1
nella prima fase del giudizio cautelare), nonché l'offerta di prove in grado di contrastare le risultanze istruttorie emerse in detto giudizio, come si evince dal rigetto, disposto con l'ordinanza pronunciata in data 25.3.2025 (su cui immediatamente infra sub δ), di tutte le istanze di prova testimoniale formulate dal ricorrente.
Quanto all'asserita “inattendibilità dei confidenti del dott. , appare sufficiente Per_1
richiamare le statuizioni adottate sub α e β.
δ pagina 54 di 69 Nelle note finali autorizzate (pag. 5-10) parte ricorrente censura le statuizioni adottate da questo giudice nell'ordinanza istruttoria pronunciata in data 25.3.2025, con cui sono state rigettate tutte le istanze di prova testimoniale formulate dal ricorrente (nonché, in verità, pure quelle formulate dall'ente convenuto).
a)
Parte ricorrente contesta la declaratoria di “inammissibilità, in quanto aventi contenuto generico, dei cap. 7, 26”, deducendo che: “entrambi i capitoli sono connessi alla lettura di due documenti specifici (11 e 8) recanti circostanze altrettanto specifiche e collocati in un preciso spazio e tempo, al di là del fatto che non sono state contestate dall'avversaria.
Così come nemmeno può essere considerato generico il capitolo 27 (in quanto facente seguito in maniera implicita al capitolo 26), né può comportare giudizio in quanto è un fatto oggettivo che un ruolo apicale, anche se temporaneo, debba essere assegnato ad un soggetto in possesso di capacità peculiari così come confermato da quando gli è stato CP_6
chiesto in udienza il motivo per cui il Nucleo è stato assegnato al preferendolo ad Pt_2
un soggetto con minore anzianità ed esperienza”.
Queste censure non possono essere condivise.
In ordine al cap. 76, il carattere generico concerne la locuzione “in una turnistica gravosa con tre turni consecutivi”, che appare priva sia di una specifica collocazione temporale
(non apparendo sufficiente a tal fine l'indicazione “in seguito alla segnalazione di cui all'allegato 11”), sia, soprattutto, dell'indicazione di quale fosse la turnistica ordinaria così da poter comprendere perché “tre turni consecutivi” dovessero considerarsi una
“turnistica gravosa”. 6 “in seguito alla segnalazione di cui all'allegato 11 il SC, Capo Servizio e responsabile della pianificazione dei turni di lavoro, ha iniziato a collocare il in una turnistica gravosa con tre turni Pt_2 notturni consecutivi” pagina 55 di 69 Inoltre l'asserita “connessione” del capitolo con un “documento specifico” non attiene a una correlazione tra la circostanza dedotta nel capitolo e il contenuto del documento n.
11 fasc. ric., che concerne tutt'altri fatti.
Può aggiungersi che il capitolo appare diretto a provare l'esistenza di inimicizia tra il funzionario SC, da cui parte ricorrente desume l'inattendibilità di Pt_1
quest'ultimo a testimoniare, circostanza che nel precedente paragrafo sub α è già stata ritenuta inidonea a inficiare la verità dei fatti riferiti da SC in quanto oggetto anche di dichiarazioni rilasciate da altre persone verso le quali il ricorrente non ha espresso dubbi circa la loro attendibilità.
In ordine al cap. 267 il carattere generico è determinato proprio dal richiamo al doc. 8 fasc. ric., il quale è composto, in realtà, da otto documenti, di cui parte ricorrente non ha minimamente illustrato il contenuto (va ricordato che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – Cass. 2.11.2020, n. 24198; Cass. 29.9.2009, n.
20830; Cass. 29.5.2008, n. 14377; Cass. 28.5.2008, n. 13989; Cass. 27.5.2008, n. 13825;
Cass. 26.5.2008, n. 13552; – la produzione documentale non può surrogare l'allegazione), omettendo così di illustrare le ragioni per cui quel documento aveva un efficacia probatoria rispetto al fatto dedotto nel capitolo.
In ordine al cap. 278, nella prima parte è generico stante l'assenza di riferimenti a fatti specifici;
nella seconda parte comporta giudizio perché non indica circostanze, ma contiene valutazioni. b)
In ordine al cap. 129, la prima parte è stata ritenuta irrilevante perché già riferita dal teste nella deposizione resa durante la fase cautelare;
parte ricorrente è di contrario CP_6
avviso perché ritiene la circostanza “rilevante per fornire ulteriore prova dell'ostilità
della nei confronti del TÈ maturata solo dopo essergli stati rimproverati Pt_3
problemi di rendimento nel Nucleo Investigativo”; dall'esistenza di una sopravvenuta inimicizia tra l'agente parte ricorrente desume l'inattendibilità di Pt_1 Pt_3
quest'ultima a testimoniare, circostanza che nel precedente paragrafo sub α è stata ritenuta inidonea a inficiare la verità dei fatti riferiti da in quanto oggetto anche Pt_3
Pt_1 di dichiarazioni da persone verso le quali il ricorrente non ha espresso Parte_9
dubbi circa la loro attendibilità.
La seconda parte è stata ritenuta irrilevante in quanto, anche fosse vero che “nessun altro voleva lavorare” con sarebbe una circostanza ininfluente rispetto alla posizione Pt_3
del ricorrente;
in proposito si è, altresì, osservato nell'ordinanza istruttoria che detta circostanza non è stata riferita dal teste nella sua deposizione resa nel giudizio CP_6
cautelare; parte ricorrente riporta uno stralcio di quella deposizione che, però, non fa alcun cenno alla suddetta circostanza.
c)
In ordine ai cap. 13, 22, 23, 2410, sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che l'attendibilità delle dichiarazioni di rispetto a condotte tenute dal ricorrente non è Pt_3
condizionata dalla diligenza con cui ella svolgeva le sue mansioni”; parte ricorrente deduce che detti capitoli “non sono finalizzati all'accertamento della inattendibilità delle sue dichiarazioni, bensì a dimostrare la scarsa qualità delle sue relazioni nell'ambiente di lavoro ' sono rilevanti per il tema della disparità di trattamento e della soglia di tolleranza del livello di condotta richiesto dal Comune”; se così fosse, i capitoli sarebbero comunque irrilevanti per le ragioni svolte sub b) e c).
d)
In ordine ai cap. 14 e 1511 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che l'attendibilità delle dichiarazioni di rispetto a condotte tenute dal ricorrente non è condizionata, CP_3
rispettivamente, né dal livello di gradimento dell'ambiente di lavoro da parte della stessa, né da contrasti avvenuti in passato tra e un collega di lavoro diverso CP_3
dal ricorrente, né da una cortesia prestata nel 2014 dal ricorrente al , né da CP_3
pregresse relazioni amichevoli tra il ricorrente e nell'ambito di frequentazioni CP_3
anche con altri colleghi”;
propri incarichi, dedica molto tempo a telefonate private durante l'orario di lavoro, cerca di prendersi i meriti per i risultati raggiunti dagli altri colleghi in turno, mette zizzania fra i colleghi.
22. il turno serale del 19 febbraio 2023 con ED e è stato interrotto a causa di una lite Pt_3 insorta fra i due durante il servizio ed hanno dovuto far rientro in Comando dopo due ore dall'inizio del turno
23. il (rectius lo) ha chiesto al Funzionario di essere inserito in turni diversi da quelli in CP_4 Per_10 cui veniva inserita l'agente a causa delle dichiarata difficoltà di lavorare con lei in quanto tende a Pt_3 scaricare sui colleghi il lavoro che le spetta e il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli utenti
24. l'agente ha chiesto ad un funzionario dell'ufficio servizi di essere inserita in Persona_3 turni diversi da quelli in cui veniva inserita l'agente a causa delle dichiarate difficoltà di lavorare Pt_3 con lei” 11 “14. l'agente aveva dichiarato al che il Comando era il peggior posto in cui avesse CP_3 Per_1 lavorato e vero che la stessa ha chiesto il trasferimento dal comando ad un ufficio amministrativo ove è impiegata dal gennaio 2023. In passato era stata oggetto di gravi atti persecutori messi in atto da un collega, con cui aveva avuto una relazione ed in quella circostanza aveva trovato riparo Persona_2 presso la famiglia del Il TÈ una notte verso la fine del 2014 era stato chiamato dalla Pt_2 che si era spaventata per aver visto sotto casa sua appostato il suddetto soggetto;
il TÈ è CP_3 intervenuto e lo ha dovuto allontanare fisicamente 15. L'agente ha trascorso la giornata del Ferragosto 2021 insieme al la sua famiglia ed CP_3 Pt_2 altri colleghi, quali ad esempio il signor ” Persona_19 pagina 58 di 69 parte ricorrente deduce in primo luogo che “il Comando non ha opposto alcuna reazione ad un fatto grave addebitabile all'agente applicando così un metro di Per_2
valutazione diverso per un fatto differente nel merito ma molto (più) grave sul piano del disvalore che vi contiene”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub b) a); inoltre parte ricorrente ritiene rilevante “il fatto che l'ambiente del comando fosse inviso alla ben prima di lamentarsi del (l'allontanamento dal è da CP_3 Pt_2 Pt_2
farsi decorrere dal solo febbraio 2022), contestando così che l'ambiente di lavoro fosse stato avvelenato dal tanto che la stessa se ne è andata nel gennaio Pt_2 CP_3
2023, dopo il trasferimento del ricorrente”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub b) e c); infine parte ricorrente ritiene rilevanti il cap. 14 parte terza e il cap. 15 perché
“dimostrano anche il legame di profonda amicizia fra la ed il che va al CP_3 Pt_2
di là del concetto di “cortesia” con cui il Giudice sminuisce il gesto di accoglienza del presso la propria famiglia e il gesto di difesa fisica contro l'aggressione di un Pt_2
collega che mai è stato sanzionato dal Comune, né dal Comando. Tale circostanza dimostra l'assenza di contrasti quanto meno fino al novembre 2021 (data in cui la ha riferito essersi interrotti i rapporti con il ricorrente) e riprova che le asserite CP_3
rimostranze della non sono risalenti nel tempo e sono state solo occasionali, CP_3
contrariamente a quello che vorrebbe fare intendere il;
CP_1
in proposito non si può che ribadire che queste circostanze non condizionano l'attendibilità delle dichiarazioni di rispetto alle condotte tenute dal ricorrente, CP_3
di cui ella ha riferito.
e)
pagina 59 di 69 In ordine al cap. 1712 è stato ritenuto irrilevante “atteso che la circostanza secondo cui un collega di lavoro non ritenesse il ricorrente “una presenza tossica” nel Comando non può ritenersi sufficientemente idonea a rendere irrilevanti i fatti emersi nel corso dell'indagine interna effettuata dall'ente convenuto”; parte ricorrente deduce che la motivazione del rigetto “è frutto di una non corretta comprensione del significato di quella istanza istruttoria, spiegabile in combinazione con la lettura del n. 28 della narrativa del ricorso introduttivo in cui si chiariva l'arbitrarietà di non aver voluto verbalizzare e lasciare traccia di una dichiarazione positiva raccolta dallo stesso Altrettanto arbitrario ed immotivato, al pari di Per_1
altre lacune, è il voler ritenere irrilevante la dichiarazione positiva di un dipendente così
come non si è voluto ritenere rilevante il gran numero di elementi positivi addirittura superiori in qualità rispetto ad un numero ristretto di agenti”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) γ.
f)
In ordine al cap. 1813 è stato ritenuto irrilevante “atteso che la circostanza, se anche fosse vera, non pregiudicherebbe, di per sé sola, l'attendibilità delle persone sentite dal dirigente delle risorse umane;
Per_1
parte ricorrente deduce che il capitolo, se confermato, “dimostrerebbe invece che il
è stato indotto e si è limitato ad ascoltare solo pochi degli agenti presenti al Per_1
comando e solo quelli che, di fatto, erano originariamente ostili al TÈ per essere stati da questo segnalati o redarguiti per condotte illecite o inappropriate. Su questo punto non deve essere considerate irrilevante il fatto che il on abbia ascoltato Per_1
soggetti non ostili al non solo per la questione della inattendibilità ma per il Pt_2
fatto di aver limitato l'inchiesta su 150 agenti ad un ristretto numero di agenti manifestamente ostili al ricorrente”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) γ.
g)
Parte ricorrente contesta che la valutazione di irrilevanza espressa in ordine ai capitoli
19, 20, 25, 28, 30 e 3114.
Quanto al cap. 19, secondo il ricorrente “dimostra che il Nucleo non è sopravvissuto al nonostante il Comune asserisse che il nucleo patisse la sua presenza (mentre è Pt_2
invece documentato l'elenco dei risultati positivi)”; che il Nucleo Investigativo “patisse” la presenza del ricorrente è comprovato dalle statuizioni sub e) α e β; quanto all'assunto che la mancata sopravvivenza del Nucleo
Investigativo sia dovuta al venir meno della presenza del ricorrente, non si fonda su elementi univoci, potendo essere dovuta a una scelta adottata autonomamente dall'ente pagina 61 di 69 convenuto (peraltro appare inverosimile che un ente delle dimensioni di quelle del non fosse in grado di sostituire il ricorrente). Controparte_1
Quanto al cap. 20, secondo il ricorrente “dimostra che nel Comando non vi fosse un clima positivo anche dopo il trasferimento del ricorrente, conseguendo che i problemi relazionali non potevano essergli addebitati”;
l'assunto non può essere condiviso, atteso che la legittimità del trasferimento non è subordinata alla sua idoneità di eliminare qualsiasi problema di relazione tra tutti gli addetti al Comando di Polizia locale.
Quanto al cap. 25, secondo il ricorrente “dimostra l'inerzia del Comune di fronte a fatti gravi, dando prova del basso livello di qualità di convivenza richiesto all'interno del comando”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub b) b).
Quanto al cap. 28, secondo il ricorrente “dimostra il livello di buoni rapporti del ricorrente con i propri ex colleghi anche dopo il trasferimento, fatto che contesta le allegazioni del Comune circa una generalizzata ostilità nei confronti del ”; Pt_2
in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
Quanto al cap. 30, secondo il ricorrente “dimostra l'ostilità anche nei confronti di agenti legati da vincolo di amicizia con il ”; Pt_2
in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
Quanto al cap. 31, secondo il ricorrente “dimostra l'ostilità del Comune nei confronti dello stesso Comandante (dimostratosi non ostile al TÈ anche nel corso del procedimento cautelare) e quindi conferma l'intento di escludere il Comandante dalla indagine interna per istruirla solo con elementi sfavorevoli al ”; Pt_2
parte ricorrente addebita all'ente convenuto una condotta assertamente sorretta in via determinante ed esclusiva da un motivo illecito, quale quella di revocare al comandante pagina 62 di 69 l'incarico per aver reso in giudizio deposizioni di un certo tenore;
l'ipotesi appare priva di apprezzabili riscontri ed è anche contraddetta dal fatto che, come si è visto sub e) α e
β, il comandante ha reso nel giudizio cautelare dichiarazioni tutt'altro che CP_6
favorevoli al ricorrente.
h)
In ordine ai cap. 32 e 3315 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che il ricorrente non ha proposto domande afferenti al presunto demansionamento o privazione delle mansioni, mentre le relative circostanze non condizionano la sussistenza o meno della situazione incompatibilità ambientale addotta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che “sono rilevanti non per fondare una domanda sul demansionamento (che non è stata formulata), bensì per dimostrare l'insussistenza della motivazione con cui il ricorrente era stato inviato prima in un servizio e poi in un altro per completare inesistenti necessità di forza lavoro”; in proposito appare sufficiente evidenziare che il presupposto giustificativo del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente è costituito dalla presenza di una situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente nell'ambito del Corpo della
Polizia locale;
quindi l'asserita insussistenza della “necessità di forza lavoro” presso l'ufficio ad quem non determinerebbe comunque il ritorno del ricorrente presso il Corpo della Polizia.
Per_2 15 “32. L'ing. Dirigente del Serivizio Opere di Urbanizzazione Primaria ha riferito al che Pt_2 nel mese di luglio 2022 la dott.ssa lo aveva avvisato del fatto che il sarebbe stato Per_23 Pt_2Per_2 trasferito presso il servizio da lui diretto;
in quella circostanza l'ing. aveva precisato alla dott.ssa che non aveva esigenze di organico e che non sapeva cosa far fare al Per tutto il tempo Per_23 Pt_2 che il aveva trascorso in quel Servizio tutti gli incarichi venivano assegnati agli altri colleghi e Pt_2 colleghe dell'ufficio ed in più occasioni il ricorrente ha chiesto, anche tramite il proprio legale, che gli venisse assegnato qualche incarico 33. Nel servizio del Comune diretto dall'ing. gli incarichi che vengono assegnati al Controparte_10 lo occupano per una media di un'ora al giorno ed in più occasioni il ricorrente ha chiesto che di Pt_2 aver assegnato un maggior numero di incarichi che lo possa occupare per più ore al giorno” pagina 63 di 69 i)
In ordine al cap. 116 è stato ritenuto irrilevante “atteso che le circostanze riferite da trovano riscontro nelle deposizioni rese dai testi e ella fase Per_14 Tes_2 Per_7
cautelare (oltre al carattere generico in punto tempo, luogo e contesto, della circostanza secondo cui “il aveva preavvisato il del fatto che avrebbe Pt_2 Per_14
proceduto alla predetta segnalazione””); il ricorrente deduce che “tutte le allegazioni del trascritte dalle relazioni del CP_1
dott. ontengono tutto fuorché una precisa collocazione sia nello spazio che nel Per_1
tempo delle allegazioni contenute”; tuttavia non contesta la ragione principale del rigetto secondo cui “le circostanze riferite da trovano riscontro nelle deposizioni rese dai testi e nella Per_14 Tes_2 Per_7
fase cautelare”; inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
l)
In ordine ai cap. 3 e 417 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che le circostanze riferite da SC trovano riscontro nella deposizione resa nella fase cautelare dal teste e nelle dichiarazioni rese dal coordinatore nel corso della sua audizione CP_6 Per_2
disposta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova del fatto che il TÈ li avesse segnalati fatti illeciti in capo a SC…”; tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
m)
In ordine ai cap. 8, 9, 10,16 e 2118 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che le circostanze riferite da SC trovano riscontro nella deposizione resa nella fase cautelare dal teste e nelle dichiarazioni rese dal coordinatore nel corso CP_6 Per_2
della sua audizione disposta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova delle azioni ritorsive del
SC nei confronti del per essere stato segnalato per condotte illecite”; Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β. n)
In ordine ai cap. 4, 5 e 2919 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che le circostanze riferite da trovano riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal coordinatore Per_8
nel corso della sua audizione disposta dall'ente convenuto”; Per_2
il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova delle azioni ritorsive di nei confronti del per essere stato segnalato per condotte illecite”; Per_8 Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
o)
In ordine al cap. 620 è stato ritenuto irrilevante “atteso che le circostanze riferite da trovano riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal coordinatore Per_11 Per_2
nel corso della sua audizione disposta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova delle azioni ritorsive di nei confronti del ”; Per_11 Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β. p)
In ordine al cap.1121 è stato ritenuto irrilevante “atteso che il colloquio tra e la Pt_3
consigliera di parità IC nonché l'audizione di da parte del dirigente delle Pt_3
risorse umane dell'ente convenuto risalgono a cinque mesi dopo il fatto Per_1
dedotto nel capitolo”; il ricorrente deduce che questo capitolo “rileva per dimostrare l'inattendibilità della
[...]
, che aveva buoni rapporti con il anche nel natale 2021 e fino alla Pt_3 Pt_2
primavera 2022 contestualmente alla richiesta di trasferimento presso il Nucleo
Investigativo e che si sia rivolta alla IC ed al opo quel periodo all'indomani Per_1
delle lamentele del sul suo rendimento”; Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto.
ε
Parte ricorrente sostiene (pag. 28-29 dell'atto introduttivo) che “al comando vi sarebbe stato spazio ampio spazio per poter ricollocare il ricorrente in nuclei diversi da quelli con minor necessità interrelazionali, come ad esempio il vigile di quartiere, nel quale dal gennaio 2023 è stata assegnata la ”, anche considerando che “dalla relazione Pt_3
emergerebbe che la criticità dei rapporti sarebbe limitata ad un numero limitato di colleghi (risultano riportate tre sole dichiarazioni, peraltro non riferibili a soggetti specifici), mentre l'intero Corpo della Polizia Locale di è formata da almeno 140 CP_1
agenti distribuiti su ben 27 nuclei o reparti”.
Si tratta di assunti che non possono essere condivisi. 21 “11. l'agente in occasione della partenza dal Nat nel dicembre 2021 ha regalato al una Pt_3 Pt_2 penna accompagnandola con un biglietto come da documento 30 che si rammostra.” pagina 67 di 69 Infatti non deve trascurarsi che il ricorrente era inquadrato nella categoria C evoluto e gli era stata attribuita la figura professionale di coordinatore (di polizia locale).
Quindi per ragioni di incompatibilità ambientale non gli potevano essere assegnate mansioni inferiori (quali quelle di agente di polizia municipale, che costituisce una figura professionale appartenente alla categoria C), il che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, è precluso per “ragioni organizzative”, anche in ipotesi di trasferimento
(Cass. 27.8.2003, n. 12561; Cass. 14.7.1993, n. 7789), essendo consentito solo quale extrema ratio al fine di evitare il licenziamento (ex multis, di recente, Cass. 15.7.2025, n.
19556; Cass. 3.7.2025, n. 18075).
Ne consegue che gli potevano essere assegnate esclusivamente mansioni proprie della categoria C livello evoluto e, quindi, della figura professionale di coordinatore di polizia municipale, essendo l'unica delle figure professionali appartenenti alla categoria C livello evoluto presenti nel Corpo di Polizia locale di . CP_1
L'ente convenuto sostiene che il ricorrente non avrebbe più potuto svolgere il ruolo di coordinatore in ragione delle difficoltà relazionali da cui erano caratterizzati, a causa di comportamenti dal lui tenuti, i rapporti con alcuni sottoposti, nonché e con alcuni pari grado e alcuni superiori (in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) α e β).
Si tratta di una valutazione fondata su elementi concreti e congruamente motivata specie considerando, che, come già ricordato sub a), il trasferimento per incompatibilità ambientale deve costituire una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro può adottare al fine di rimediare allo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'unità produttiva, mentre non è necessario che costituisca il solo mezzo che il datore di lavoro ha a disposizione per raggiungere quel risultato.
c) conclusioni pagina 68 di 69 In definitiva, le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell'ente convenuto non sono fondate e devono, quindi, essere Controparte_1
rigettate.
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese nella misura di un sesto.
Il ricorrente va condannato alla rifusione, in favore dell'ente convenuto, dei residui cinque sesti, stante anche il rigore del novellato art. 92 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dall'ente convenuto , di Controparte_1
“improcedibilità dell'odierno giudizio”.
2. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell'ente convenuto . Controparte_1
3. Dispone la compensazione delle spese nella misura di un sesto.
4. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'ente convenuto, dei residui cinque sesti, liquidati nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre agli oneri riflessi di legge (oneri
CP_1 contributivi e assicurativi: contributi e premio nella misura del 27,08%, CP_12
nonché oneri fiscali: IRAP nella misura dell'8,50%).
Trento, 30 settembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 69 di 69 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione;
a tal fine è autorizzato a: a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile… ” 2 “Potere di organizzazione - 1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 5, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi” pagina 6 di 69 4 Alla luce del “Regolamento speciale Corpo Polizia Locale di – Monte Bondone” quella del CP_1
“funzionario” è la “figura” immediatamente subordinata al comandante e al vice comandante ed è rivestita da coloro che sono preposti alle unità organizzativa in cui si articola la struttura del Corpo Polizia Locale. L'allegato A prevede: “I Funzionari del Corpo coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante. Sono responsabili della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale assegnato”. pagina 35 di 69 7 “su ordine del Comandante il ricorrente veniva sempre addetto al coordinamento del personale nei servizi serali, in particolare nel caso di eventi affollati come fiere o concerti, come risulta dal documento allegato sub 8 che si rammostra” 8 “Vero è che al TÈ è stato chiesto in molteplici occasioni di coordinare un numero di servizi serali e notturni più elevato perché ritenuto più capace, preparato e gradito al personale” pagina 56 di 69 9 “L'agente ha chiesto di andare a lavorare in un nucleo diverso dal Nat nella primavera del 2022 Pt_3
e fra le varie opzione vi era anche il Nucleo Investigativo coordinato dal Il Comandante ha Pt_2 chiesto al di accoglierla presso il suo nucleo in quanto nessun altro voleva lavorare con lei.” Pt_2 10 “13. l'agente ha chiesto di essere spostato in un nucleo diverso da quello della Tes_2 Pt_3 dichiarando di non poter lavorare in un clima sereno con lei, come da documento 17 che si rammostra. In particolare, come molti altri agenti, lamenta che non ha voglia di lavorare, fa sempre eseguire agli altri i pagina 57 di 69 12 “Il dott. el corso del giugno 2022 durante un colloquio con il signor tenutosi Per_1 Testimone_4 nel proprio ufficio ha domandato a questi se nel Comando vi fosse qualche presenza tossica facendo espresso riferimento al il signor A tale domanda il signor ha risposto negativamente Pt_2 Tes_4 senza che sia stato poi redatto verbale dell'audizione” 13 “Gli agenti ascoltati dal per l'indagine interna connessa alla relazione allegata sub 4 gli sono Per_1 stati segnalati espressamente dall'agente ” Persona_18 pagina 60 di 69 14“19. l'agente è stata trasferita ad agente di quartiere ed il Nucleo Investigativo è stato sciolto a Pt_3 partire dal gennaio 2023 20. in data 08 febbraio 2023 nel corso di un briefing per la presentazione della nuova organizzazione dei turni il commissario lasciava la sala inveendo contro la platea mandando a quel paese il Testimone_14 comandante. 25. l'agente nell'anno 2018 era stata aggredita fisicamente all'interno del comando Persona_3 con un calcio mentre si trovavano in aula briefing davanti ad altri colleghi. Il fatto è stato segnalato con relazione scritta all'allora comandante Per_4 28. Dall'indomani del trasferimento ed ancora il e molti dei suoi ex colleghi si frequentano, come Pt_2 Per_1 Per_2 ad esempio , Ceccato, , Tes_2 Per_13 Tes_4 Per_3 Per_21 Per_22 30.l'agente commentando l'esito del procedimento sommario promosso dal in data Tes_15 Pt_2 12 aprile ha detto al che il prossimo sarebbe stato lui. Per_13 CP_ 31. nel pomeriggio del giorno 11 aprile, verso le ore 17.00 il Comandante è stato convocato dalla dott.ssa ha dichiarato che egli non gode più della fiducia del Comune e che sarebbe stati Per_23 sostituito dall'attuale Vice Comandante al posto del quale sarà promosso il Funzionario GE Per_7 SC”. 16 “Nel mese di maggio 2022 il TÈ ha segnalato al Vice Comandante ed al Funzionario Per_7
che l'agente aveva inviato con due settimane di ritardo alla procura gli atti della CP_7 Per_14 perquisizione a carico del signor il 17.02.2022. Il TÈ aveva preavvisato il Persona_25 Per_14 del fatto che avrebbe proceduto alla predetta segnalazione” 17 “cap. 3 il TÈ aveva segnalato al Comandante che il commissario capo SC aveva Per_4 rilasciato permessi in deroga alle norme del codice della strada per la Via San Giovanni Bosco, come da documento 17 che si rammostra.
4. I figli dei signor SC e erano stati sanzionati dal rispettivamente per aver Per_8 Pt_2 circolato su un'auto non revisionata e per aver usato il cellulare durante la guida. Sia il SC che l' hanno chiesto al di annullare le multe inveeendo ed alzando la voce negli uffici del Per_8 Pt_2 Comando di via Maccani. Del fatto è stato informato tempestivamente l'allora comandante Per_4 pagina 64 di 69 18 “cap. 8 il aveva chiesto di non essere messo in turno con gli agenti che avevano condotto Pt_2 l'indagine nel procedimento a suo carico e che hanno firmato l'annotazione di PG allegata alle pagine 3-6 del documento 23, fra cui il sovrintendente , per evitare situazioni di disagio. Il SC ha Pt_11 programmato delle turnazioni con l'agente senza tener conto della richiesta del Parte_12 Pt_2
9. il ha segnalato i fatti di cui ai capitoli 7 e 8 una prima volta all'allora Comandante ed all'allora Pt_2 dirigente generale dott.ssa in quanto ritenuto ritorsivo e provocatorio e questa, nel corso di una Pt_13 riunione in cui era stato convocato il SC, gli prescrisse di modificare il criterio di turnazione del
Pt_2 10. il SC, a seguito della riunione con la dott.ssa ha programmato i turni del TÈ con Pt_13 tre notturni di seguito e mettendolo in turno con l'agente , ma a seguito del ricevimento della Parte_12 nota scritta allegata sub 12 la Dirigente Generale revocò al SC l'incarico di Capo Servizio e le relative indennità. 16. l'agente SC ha dettato alla il testo della petizione del 16.06.2009 per far rimuovere il Tes_3
costituita dal documento 13 che si rammostra. Pt_5 21. il signor per il tramite del proprio legale, aveva segnalato al nelle Tes_16 Controparte_1 persone di sindaco, dirigente generale ed un funzionario dell'avvocatura l'episodio descritto in narrativa al punto 48” ossia “nel corso del gennaio 2018 aveva segnalato all'allora Comandante che Per_4 l'agente SC aveva rilasciato permessi in deroga alle norme del codice della strada per la Via San Giovanni B” pagina 65 di 69 19 “4. i figli dei signor SC e erano stati sanzionati dal rispettivamente per aver
Per_8 Pt_2 circolato su un'auto non revisionata e per aver usato il cellulare durante la guida. Sia il SC che l' hanno chiesto al di annullare le multe inveeendo ed alzando la voce negli uffici del
Per_8 Pt_2 Comando di via Maccani. Del fatto è stato informato tempestivamente l'allora comandante Per_4
5. di statura più bassa del è il soggetto che compare nella ricostruzione della nota di
Per_8 Pt_2 PG 14.10.2015 impersonando il posizionato davanti ad una vettura priva di occupanti, come da Pt_2 documento 12 che si rammostra, in relazione al procedimento penale promosso a seguito di comunicazione di reato redatta dall'agente Persona_2 29. in almeno due occasioni ha inveito contro il quando ha sanzionato il figlio per
Per_8 Pt_2 essere stato colto alla guida mentre usava il cellulare imponendogli di annullare la multa” 20 “cap. 6 il aveva segnalato che il commissario , legato sentimentalmente al Pt_2 Persona_26 commissario esercitava la professione di commercialista mentre era dipendente del Per_11 CP_1Per come agente della Polizia Locale. Per tale fatto l'agente è stato sospeso dal servizio” pagina 66 di 69
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
31.10.2023 da
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Merlo pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
pagina 1 di 69
Controparte_1
in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Lara Righi pec Email_2
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“IN VIA PRINCIPALE: dichiarare il provvedimento di trasferimento illegittimo per violazione di legge ed insussistenza delle motivazioni sottese, condannare il a revocarlo ed a CP_1
reintegrare il ricorrente nel Comando del Corpo di Polizia Locale – Monte CP_1
Bondone per ivi svolgervi le mansioni svolte fino all'agosto 2022, riconoscendogli in ogni caso la figura professionale di agente di polizia locale, il grado di Vice
Commissario e le funzioni di coordinamento presso altro ufficio o nucleo istituito presso il comando con conseguente riconoscimento delle relative indennità.
Condannare il al pagamento dei relativi arretrati eventualmente non CP_1
corrisposti dal momento dell'emissione del provvedimento fino alla effettiva riammissione al servizio di agente di polizia locale con ruolo di Vice Commissario. In ogni caso con vittoria di spese di giudizio.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese di giudizio”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“In via principale:
pagina 2 di 69 rigettare tutte le domande proposte da parte ricorrente con l'odierno ricorso e quelle ulteriormente proposte in causa perché del tutto infondate o inammissibili per le ragioni sopra esposte.
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e rimborso forfetario del 15% oltre ad oneri riflessi
(contributivi, assicurativi 27,11% e fiscali 8,50%), come per legge”
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente – Parte_1
premesso:
✓ di lavorare dall'1.2.2005 alle dipendenze del , con Controparte_1
inquadramento, a decorrere dall'1.2.2020, nella categoria C livello evoluto - figura professionale di coordinatore polizia locale,
✓ di essere stato destinatario di determinazione di “trasferimento e variazione di figura professionale” dal Servizio di Polizia Locale in - figura professionale di CP_1
coordinatore polizia locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria in - CP_1
figura professionale di collaboratore amministrativo contabile, adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, “a seguito dell'incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane, ai sensi dell'art. 2103 del cod. civ., per esigenze tecnico-organizzative” (doc.
3 fasc. ric.),
pagina 3 di 69 propone domanda volta ad accertare l'illegittimità “per violazione di legge ed insussistenza delle motivazioni sottese” della determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, con conseguente condanna del a reintegrarlo nel Comando del Corpo di Polizia Locale Controparte_1
Trento - Monte Bondone per ivi svolgervi le mansioni espletate fino all'agosto 2022 – previo inquadramento nella figura professionale di agente di polizia locale, nonché attribuzione del grado di vice commissario e delle funzioni di coordinamento presso altro ufficio o nucleo istituito presso detto Comando – e a corrispondergli le relative indennità, ivi comprese le arretrate.
§2 le ragioni della decisione
1) in ordine all'eccezione, sollevata dall'ente convenuto, di improcedibilità del giudizio
L'ente convenuto eccepisce l'improcedibilità del giudizio “per omessa notifica al
[...]
dell'atto riassuntivo prescritto ai sensi del combinato disposto dell'art. 54 c.p.c., dell'art. CP_1
125 delle disp. att. c.p.c. e dell'art. 297 c.p.c.”, deducendo che dopo la sospensione per effetto della presentazione dell'istanza di ricusazione il ricorrente si era limitato a presentare istanza di fissazione di udienza, “senza tuttavia rispettare le modalità e le forme fissate – a pena di decadenza – dalle disposizioni ora menzionate”.
L'eccezione non è fondata.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 5.3.2020, n. 6193; Cass. 9.5.2018, n. 11193; Cass.
31.1.2017, n. 2491; Cass. 17.3.2016, n. 5319; Cass. 25.3.2013, n. 7464), “l'atto di riassunzione del processo non introduce un nuovo procedimento, avendo la funzione di consentire la prosecuzione di quello già pendente, sicché ai fini della sua validità il pagina 4 di 69 giudice deve solo verificarne la concreta idoneità ad assicurare la ripresa del processo, discendendo la nullità dell'atto di riassunzione non dalla mancanza di uno tra i requisiti di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c., bensì dall'impossibilità di raggiungere il suo scopo”; si tratta di un'applicazione del principio generale, recepito dall'art. 156 co.3 cod.proc.civ., secondo cui la nullità di un atto processuale per inosservanza di forme non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Nella vicenda in esame l'istanza, formulata dal ricorrente in data 15.7.2024, di fissazione dell'udienza, e il decreto, emesso dal giudice in data 18.7.2024, sono intervenuti quando l'ente convenuto si era già costituito, mediante deposito della memoria di costituzione in data 30.5.2024, in un momento in cui, ai sensi dell'art. 52 ult.co. cod.proc.civ., il giudizio era già sospeso per effetto della presentazione dell'istanza di ricusazione in data 5.4.2024.
Quindi, intervenuta in data 10.7.2024 la decisione collegiale in ordine alla ricusazione, ai fini della riassunzione del giudizio era sufficiente una manifestazione della volontà di proseguire il giudizio, che è stata adeguatamente espressa dal ricorrente nell'istanza di fissazione dell'udienza depositata in data 15.7.2024, mentre non era necessaria l'indicazione all'ente convenuto degli elementi ex art. 125 disp. att. cod.proc.civ. identificativi del giudizio, che erano già contenuti nella memoria di costituzione depositata dallo stesso ente, a giudizio già sospeso, in data 30.5.2024.
Conseguentemente nessuna lesione al contraddittorio e, in particolare , al diritto di difesa
è stata arrecata all'ente convenuto, come emerge anche dall'ampiezza e dal tenore delle deduzioni svolte dal medesimo nella prosecuzione del giudizio, dove mai esso ha allegato di essere stato ostacolato nell'esercizio delle proprie facoltà processuali.
pagina 5 di 69 2) la natura giuridica della determinazione oggetto della domanda proposta dal ricorrente
Venendo al merito, l'esame della domanda proposta dal ricorrente Parte_1
esige preliminarmente stabilire l'effettiva natura giuridica della determinazione di cui alle comunicazioni dell'1.8.2022 e del 3.8.2022 (doc. 3 fasc. ric.).
Infatti solo così è possibile individuare correttamente la disciplina, in punto invalidità, eventualmente applicabile nel caso in esame e soprattutto i caratteri del sindacato giudiziale cui quella determinazione è assoggettata.
In proposito occorre ricordare che, in virtù del disposto ex art. 2 co.1 lett. a) L.
23.10.1992, n. 4211 e dell'art. 90 L.R. 3.5.2018, n. 2 (“Codice degli enti locali della
Regione Autonoma Trentino - Alto Adige”)2, le determinazioni volte alla gestione dei rapporti di lavoro alle dipendenze dei Comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto
Adige sono di regola assunte con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.
Ne deriva agevolmente che la determinazione de qua ha natura di atto negoziale (quale esercizio di autonomia privata) e non già di provvedimento (quale esercizio di potere amministrativo), di talché: i) è assoggettata alla “disciplina del diritto civile” (art. 2 co.1 L. 1992/421) – tra cui, in primo luogo, alla normativa afferente i “contratti in generale”, in virtù del disposto ex art. 1324 cod.civ., costituendo essa un negozio giuridico unilaterale avente contenuto patrimoniale, con cui il datore di lavoro ha ritenuto di esercitare il diritto potestativo di mutamento del luogo della prestazione del lavoratore – e alle
“disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa, salvi i limiti stabiliti dalla presente legge per il perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione amministrativa sono indirizzate… riservata alla contrattazione collettiva provinciale la determinazione dei diritti e degli obblighi pertinenti al rapporto di lavoro” (art. 88 co. 2 e 3 L.R. 2/2018),
ii) quindi è sottoposta al sindacato giudiziale proprio degli atti di autonomia privata, che, in particolare, dovrà essere esercitato considerando il regime delle invalidità dei contratti e non già quello previsto dalla L. 7.8.1990, n, 241 per i provvedimenti amministrativi.
- - -
Queste statuizioni sono già state adottate nell'ordinanza monocratica ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 e non hanno costituito oggetto di censura da parte di nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
3) la fattispecie cui è sussumibile la determinazione contestata
E' indubbio che la determinazione, di cui alle comunicazioni dell'1.8.2022 e del 3.8.2022
(doc. 3 fasc. ric.), ha prodotto l'effetto di mutare, in primis, il luogo, dal Servizio di pagina 7 di 69 Polizia Locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria, delle prestazioni lavorative che il ricorrente è tenuto a svolgere in favore dell'Amministrazione resistente.
Si pone, quindi, la questione se tale atto sia riconducibile alla fattispecie del trasferimento ex art. 2103 pen. co. cod.civ. (“Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”), con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina, il cui aspetto più rilevante è rappresentato dalla previsione di un limite al potere datoriale unilaterale, il cui legittimo esercizio esige, oltre alla dichiarazione di volontà del datore, anche la ricorrenza di circostanze oggettive riconducibili al concetto giuridico indeterminato di
“ragioni tecniche, organizzative e produttive”.
Orbene, di regola, per “trasferimento del lavoratore” ex art. 2103 pen. co. cod.civ. si intende il mutamento definitivo del luogo di esecuzione della prestazione che viene effettuato, come espressamente precisato dalla norma, “da un'unità produttiva ad un'altra”.
Ad avviso della Suprema Corte (Cass. 30.9.2014, n. 20600; Cass. 29.7.2003, n.
11660;), poiché la finalità principale della norma di cui all'art 2103 cod. civ. è quella di proteggere la dignità del lavoratore e l'insieme di relazioni interpersonali che lo legano ad un determinato complesso produttivo, le tutele previste per il lavoratore trasferito rilevano anche quando lo spostamento avvenga in un ambito geografico ristretto (ad esempio nello stesso territorio comunale) da una unità produttiva ad un'altra3. 3 Intendendosi per unità produttiva ogni articolazione autonoma dell'azienda, avente, sotto il profilo funzionale e finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività dell'impresa medesima, della quale costituisca una componente organizzativa, connotata da indipendenza tecnica ed amministrativa tali che in essa si possa concludere una frazione dell'attività produttiva aziendale (Cass. 30.7. 2019, n. 20520; Cass. 2.7.2018, n. 17246). pagina 8 di 69 Tuttavia nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni assume primario rilievo la contrattazione collettiva, atteso che, alla luce degli artt. 2 co.2 e 40 co.1 d.lgs. 165/2001, essa può derogare a previgenti disposizioni di legge (in questo senso Cass. 17.5.2016, n. 10064;).
Quindi ben si comprende l'orientamento della Suprema Corte (Cass. 19.3.2009, n. 6687;
Cass. 15.5.2006, n. 11103;), secondo cui, nell'ipotesi dello spostamento stabile da un'unità produttiva a un'altra, in mancanza di specifiche discipline recate dai contratti collettivi, il diritto del pubblico dipendente non può che rapportarsi alla garanzia apprestata dall'art. 2103 pen.co. cod. civ. (che non risulta derogato, per questa parte, dal d.lgs. 165/2001 e, per quanto qui rileva, dalla L.R. 2/2018).
Tuttavia, in relazione alla vicenda in esame, il CCPL - contratto collettivo provinciale di lavoro (ai sensi dell'art. 171 L.R. 2/2018 “la contrattazione collettiva è provinciale”)
1.10.2018 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – afferente al triennio giuridico-economico 2016-2018, disciplina, all'art. 74, l'istituto dei
“trasferimenti”, disponendo al comma 1: “Il trasferimento del dipendente da una sede all'altra al di fuori della stessa città potrà essere disposto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”.
Si desume agevolmente a contrario che l'Amministrazione datrice ha il potere di trasferire il dipendente da una sede a un'altra nell'ambito della stessa città, senza la necessità che ricorrano comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive. Quindi il trasferimento da una sede all'altra nell'ambito della stessa città costituisce un negozio unilaterale acausale, il quale richiede soltanto che l'Amministrazione datrice esterni la propria volontà al lavoratore.
Ciò significa che il potere datoriale viene in proposito configurato dall'autonomia collettiva in termini radicalmente diversi rispetto alla previsione ex art. 2103 pen.co. cod. pagina 9 di 69 civ., dove nella fattispecie del trasferimento è prevista la sussistenza di “ragioni tecniche, organizzative e produttive”, cui il mutamento definitivo del luogo geografico di esecuzione della prestazione deve essere causalmente collegato.
Si tratta, invece, di una prerogativa datoriale riconducibile al potere organizzativo e a quello direttivo previsti dagli artt. 2094 e 2104 co.2 cod.civ..
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Queste statuizioni sono già state adottate nell'ordinanza monocratica ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 e non hanno costituito oggetto di censura da parte di nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
Esaminando l'ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. pronunciata in data
8.6.2023 (doc. 23 fasc. ric.) emerge, a pag. 9, che in sede di reclamo parte ricorrente, invece, aveva censurato dette statuizioni, asserendo che il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare applicazione non già del comma 1 dell'art. 74 CCPL 1.10.2018 per il personale del Comparto Autonomie locali – area non dirigenziale – afferente al triennio giuridico-economico 2016-2018, ma del comma successivo, il quale farebbe “rivivere” la disciplina del negozio causale e l'applicazione dell'art. 2103 cod.civ..
La censura è stata ritenuta infondata dal collegio, il quale ha statuito:
“Tale assunto non è meritevole di accoglimento, dal momento che nell'ambito dello stesso Ente locale, secondo il corretto argomento ermeneutico a contrario operato dal
Giudice della prima fase, il trasferimento può essere stabilito anche per ragioni diverse da quelle di tipo tecnico, organizzativo o produttivo. Da qui la configurazione in termini astratti del negozio come acausale, nel senso che il mutamento del luogo di svolgimento della mansione nell'ambito della stessa Città è sganciato dal collegamento causale con le ragioni dianzi indicate, potendo essere disposto per altri motivi”. pagina 10 di 69 La circostanza che nel presente giudizio parte ricorrente non abbia reiterato la censura e non abbia contestato il rigetto del motivo appare un significativo sintomo della sua infondatezza.
Comunque appaiono opportune le seguenti considerazioni ulteriori.
L'art. 74 co.1 e 2 CCPL cit. dispone:
“Il trasferimento del dipendente da una sede all'altra al di fuori della stessa città potrà essere disposto in presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive.
2. Il trasferimento può anche essere disposto quando la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l'interesse del servizio”.
Il primo comma precisa che la necessità del presupposto causale (la “presenza di comprovate ragioni tecniche, organizzative o produttive”) concerne soltanto il trasferimento (ossia il mutamento del luogo della prestazione per volontà unilaterale del datore) “da una sede all'altra al di fuori della stessa città”.
Il secondo comma chiarisce che il presupposto causale può essere integrato anche dalla circostanza che “la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con
l'interesse del servizio”.
In disparte la superfluità del chiarimento (atteso che l'incompatibilità ambientale costituisce già di per se stessa una ragione organizzativa idonea a giustificare il trasferimento causale – più ampiamente infra), comunque appare evidente che la norma in esame non può che riguardare le ipotesi in cui, ai fini della legittimità del trasferimento, sia necessaria la sussistenza del presupposto causale;
infatti laddove, come nel caso di trasferimento da una sede all'altra nell'ambito della stessa città, cui è palesemente riconducibile la vicenda in esame, non occorre alcun presupposto causale, è del tutto superflua la precisazione che il presupposto causale del trasferimento possa pagina 11 di 69 essere integrato anche dalla circostanza che “la permanenza del dipendente in una sede sia in contrasto con l'interesse del servizio”.
Quindi il secondo comma dell'art. 74 CCPL cit. non fa “rivivere” (come ha sostenuto parte ricorrente in sede di reclamo) “la disciplina del negozio causale e l'applicazione dell'art. 2103 cod.civ.”, ma detta un chiarimento che risulta pertinente soltanto rispetto all'ambito in cui l'art. 2103 cod.civ. trova applicazione.
4) le conseguenze dell'inquadramento dogmatico sub 2) sul piano della disciplina e del sindacato giudiziale in ordine alla determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022
a)
La radicale diversità strutturale tra la fattispecie del mutamento della sede di lavoro nell'ambito della stessa città e quella del trasferimento ex art. 2103 pen.co. cod. civ. comporta una netta differenziazione in termini di disciplina applicabile e di sindacato giudiziale esercitabile: la determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data
1.8. e 3.8.2022 – essendo sussumibile nella fattispecie del mutamento della sede di lavoro nell'ambito della stessa città – non può essere censurata sotto il profilo dell'asserita insussistenza di “ragioni tecniche, organizzative e produttive”, che l'art. 2103 pen.co. cod. civ. esige ai fini del legittimo esercizio del potere datoriale di trasferimento.
b)
E' noto che l'atto negoziale (qual è, come si è già evidenziato, la determinazione di mutamento di sede nell'ambito della stessa città che è stata adottata nei confronti del pagina 12 di 69 ricorrente) è, di regola, libero nei fini, di talché irrilevanti sono i motivi che hanno indotto l'autore a compierlo (vale a dire gli interessi, ulteriori rispetto a quelli inseriti nella causa, che egli intende soddisfare mediante il negozio).
Fa eccezione il caso in cui il negozio sia diretto a perseguire un fine illecito (ossia a realizzare un interesse vietato dall'ordinamento).
Tuttavia ciò non è sufficiente a determinarne la nullità; infatti l'art. 1345 cod.civ. richiede che il motivo illecito sia esclusivo e determinante (“Il contratto è illecito quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”); quindi la presenza concorrente anche di un fine lecito, che l'autore ha inteso perseguire mediante il negozio, impedisce il perfezionamento della fattispecie ex
1345 cod.civ. (ex multis, Cass. 23.3.2018, n. 7295; Cass. 27.2.2015, n. 3986;).
E' pacifico che l'onere della prova circa il carattere determinante ed esclusivo dell'intento illecito assertamente posto a base del negozio incombe sul destinatario (Cass.
25.6.2018, n. 16693; Cass. 14.3.2013, n. 6501;).
Si tratta, quindi, di un regime radicalmente diverso da quello che trova applicazione nell'ipotesi di trasferimento ex art. 2103 pen. co. cod.civ., dove l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle “ragioni tecniche, organizzative e produttive” grava sul datore di lavoro, trattandosi di circostanze costitutive della fattispecie attributiva del potere.
Trattandosi di vicenda estranea alla fattispecie del trasferimento ex art. 2103 pen. co. cod.civ., l'Amministrazione datrice non era onerata – quanto meno in riferimento alla determinazione di mutare stabilmente il luogo di esecuzione delle prestazioni dovute dal ricorrente (la precisazione si rende necessaria alla luce di quanto si dirà al punto successivo sub 4) – di allegare e (come appena evidenziato) provare la sussistenza di
“ragioni tecniche, organizzative e produttive”. pagina 13 di 69 - - -
Queste statuizioni sono già state adottate nell'ordinanza monocratica ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 e non hanno costituito oggetto di censura da parte di nel ricorso introduttivo del presente giudizio. Parte_1
5)
l'asserita illegittimità, per violazione dell'art. 4 dell'Ordinamento professionale, della determinazione adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022
Nel presente giudizio parte ricorrente solleva un motivo di illegittimità che non aveva dedotto nella fase cautelare.
Infatti sostiene che la determinazione – di “trasferimento e variazione di figura professionale” dal Servizio di Polizia Locale in - figura professionale di CP_1
coordinatore polizia locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria in - CP_1
figura professionale di collaboratore amministrativo contabile – adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, “a seguito dell'incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane, ai sensi dell'art. 2103 del cod. civ., per esigenze tecnico-organizzative” – contrasta con la previsione ex art. 4 co. 1 dell'Ordinamento professionale del Personale dell'area non dirigenziale del comparto Autonomie locali, il quale dispone: “In presenza di specifiche ragioni organizzative e con il consenso del dipendente, l'Amministrazione ha facoltà di disporre il mutamento di figura professionale, a parità di inquadramento giuridico-economico (a tale fine non rileva, nell'ambito della categoria D, l'ammontare della voce “elemento aggiuntivo della retribuzione”), nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti professionali richiesti per la nuova figura professionale”. pagina 14 di 69 Il motivo non è fondato con le precisazioni che seguono.
E' indubbio che la determinazione, adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, ha comportato, oltre al mutamento del luogo della prestazione, anche la variazione delle mansioni da quelle proprie dalla figura professionale di coordinatore polizia locale a quelle proprie della figura professionale di collaboratore amministrativo contabile.
Ciò è avvenuto nell'ambito della medesima categoria (C evoluta) di inquadramento, alla quale appartengono entrambe le figure professionali, come dispone l'Ordinamento professionale cit.; è, quindi, pertinente il consolidato orientamento della Suprema Corte
(ex multis, di recente, Cass. 9.3.2025, n. 6264; Cass. 4.10.2024, n. 26084; Cass.
11.6.2024, n. 16153; Cass. 16.1.2024, n. 1665), secondo cui, in tema di lavoro pubblico
(il lavoro privato ha conosciuto una vicenda del tutto diversa, che non è necessario qui richiamare) – alla luce del disposto ex art. 52 co. 1, primo periodo d.lgs. 165/2001 (“Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area di inquadramento ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto delle procedure selettive di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a). ”) e, quanto alla vicenda in esame, del disposto ex art. 104 co.1 L.R. 2/2018 (“Il dipendente deve essere adibito alle mansioni proprie del livello di appartenenza, nelle quali rientra lo svolgimento di compiti complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi di lavoro”) – nel caso di esercizio, da parte del datore, dello ius variandi, la sussistenza del requisito dell'equivalenza deve essere verificata in ragione di un criterio di natura formale, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma pagina 15 di 69 generale di cui all'art. 2103 cod.civ.; tale nozione di equivalenza in senso formale comporta che tutte le mansioni ascrivibili a ciascuna categoria sono esigibili dal datore di lavoro.
Sennonché l'art. 4 co.1 Ordinamento professionale introduce una tutela più rigorosa della professionalità del lavoratore, disponendo che la legittimità del mutamento di figura professionale è subordinata al consenso del dipendente.
La portata precettiva di questa disposizione può essere correttamente intesa considerando anche la previsione di cui al successivo comma 4, secondo cui: “Ai fini della dotazione complessiva, il mutamento di figura professionale di cui ai commi 1 e 2 determina la trasformazione del posto occupato nella figura di provenienza in un posto della nuova figura professionale”.
Se ne evince agevolmente che la tutela di cui al primo comma concerne l'ipotesi nella quale il lavoratore conserva il proprio posto di lavoro.
Di contro nella vicenda in esame l'originario posto di lavoro del ricorrente è variato e ciò è avvenuto a seguito del trasferimento ossia del mutamento del luogo di esecuzione delle prestazioni da lui dovute.
In questo contesto di tutela dell'immutabilità della figura professionale assume rilievo la presenza del presupposto causale del trasferimento costituito da una situazione di incompatibilità ambientale.
Infatti, laddove il trasferimento esige soltanto l'espressione della volontà del datore (cd. trasferimento acausale) o è diretto a soddisfare interessi scaturiti esclusivamente nella sfera del datore, il mutamento della figura professionale, che eventualmente ne consegue,
è legittimo a condizione che il lavoratore esprima il proprio consenso.
pagina 16 di 69 Diversamente la tutela accordata dall' art 4 co.1 Ordinamento professionale cit. risulterebbe notevolmente ridotta, dato che per la sua esclusione sarebbe sufficiente il mero mutamento del luogo di esecuzione delle prestazioni dovute dal lavoratore.
Invece – qualora il trasferimento trovi giustificazione in una situazione di incompatibilità ambientale, la quale costituisce una ragione organizzativa, che, come si vedrà ampiamente infra, attiene a condotte del lavoratore o anche solo a qualità afferenti alla sua persona apprezzabili oggettivamente – il mutamento di figura professionale, conseguente alla variazione del posto di lavoro per effetto della modificazione del luogo di esecuzione delle prestazioni dovute dal lavoratore, non esige anche il consenso del lavoratore.
Diversamente, il trasferimento per incompatibilità ambientale, laddove, come nel caso in esame, esige indefettibilmente il mutamento di figura professionale, non potrebbe mai essere disposto contro la volontà del lavoratore, nonostante la sua permanenza sia di pregiudizio all'andamento dell'attività organizzata dal datore.
In definitiva, il trasferimento del ricorrente – se considerato soltanto quale mutamento del luogo di esecuzione delle prestazioni dovute, costituisce un negozio acausale – ma, determinando un mutamento di figura professionale, esige ai fini della sua legittimità la sussistenza del presupposto causale ex art. 2103 pen. co. cod.civ., che l'ente convenuto, nel disporre il trasferimento del ricorrente, ha individuato nell' “incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane”.
6)
l'asserita illegittimità, per “carenza del potere di trasferimento degli agenti di Polizia
Locale in capo alla Direzione Generale del , della determinazione adottata CP_1
dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022 pagina 17 di 69 Nel presente giudizio parte ricorrente reitera il motivo di illegittimità già svolto nella fase del reclamo avverso l'ordinanza del giudice monocratico di prime cure.
Infatti, esaminando l'ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. pronunciata in data 8.6.2023 (doc. 23 fasc. ric.), emerge, a pag. 10, che il reclamante aveva sollevato una “censura … inerente alla carenza di potere del Direttore Generale in ordine al trasferimento degli Agenti di Polizia locale”.
La censura è stata ritenuta infondata dal collegio, il quale ha statuito:
“Non assume rilievo neppure la censura del reclamante inerente alla carenza di potere del Direttore Generale in ordine al trasferimento degli Agenti di Polizia locale.
Sul punto, occorre considerare che l'art. 126 del CEL sancisce che spetta ai Dirigenti del Comune “l'organizzazione delle risorse umane e la direzione delle strutture organizzative”, secondo i criteri risultanti dalle leggi, dai regolamenti e dallo statuto, in ossequio al principio di distinzione tra compiti di indirizzo politico, propri degli organi elettivi, e funzioni di gestione, proprie delle figure dirigenziali, tra cui i
Direttori Generali, alla luce di quanto previsto dal d.lgs. n. 29 del 1993 e dal d.lgs. n.
80 del 1998.
[... A sua volta, l'art. 109 del Regolamento organico generale del personale del Comune
del 2021, sancisce al comma 3, lett. b) che il Direttore Generale è il Capo del CP_1
personale e alla lett. c), che il Direttore Generale “dispone, sentiti i relativi Dirigenti, i trasferimenti del personale comunale ad un nuovo servizio”.
Del resto, la nomina del direttore generale è appannaggio del Sindaco in veste di rappresentante istituzionale dell'Ente locale.
La doglianza è ulteriormente smentita dalla documentazione di causa ed allegata al fascicolo della fase cautelare, dalla quale emerge che l'indagine interna è sorta da una segnalazione anonima del 29.11.2021 indirizzata al Sindaco, al Direttore Generale, al pagina 18 di 69 Direttore del personale e alla Segreteria Generale, cui ha fatto seguito una indagine interna condotta dal Servizio Risorse Umane.
Gli esiti dell'indagine sono stati acquisiti al processo a seguito dell'ordine di esibizione dei relativi verbali di audizione da parte del Giudice ai sensi dell'art. 210 c.p.c.
Inoltre, la parte reclamata ha precisato che all'incontro del 1° Agosto 2022, all'esito del quale è stato comunicato il trasferimento, erano presenti il Comandante e il Vice
Comandante, che non è stato intervistato dal Dr. erché in un procedimento Per_1
penale, conclusosi con sentenza di assoluzione, era stato difeso dallo stesso legale che rappresenta il reclamante in tale giudizio.
Per tali motivi, le comunicazioni censurate sono state adottate dalla figura dirigenziale preposta a tale servizio, ai sensi dell'art. 109 del cit. regolamento che costituisce norma attributiva del potere, circostanza che destituisce di fondamento l'eccezione del reclamante”.
Parte ricorrente non si è minimamente confrontata con questa motivazione, atteso che nel ricorso introduttivo del presente giudizio (pag. 16-18) si è limitata in proposito a riprodurre pressoché pedissequamente il testo a pag. 15-17 del reclamo (prodotto sub doc. 23 fasc. ric.).
Anche da ciò prescindendo, assume rilievo decisivo ai fini del rigetto dell'eccezione di illegittimità qui in esame il disposto ex art. 109 co. 3, lett. b) e c) del Regolamento organico generale del personale del , secondo cui: “… il Controparte_1
Direttore generale: … e) è il capo del personale;
c) dispone, sentiti i relativi dirigenti, i trasferimenti del personale comunale ad un nuovo Servizio”.
Parte ricorrente afferma che “è pacifico che la Dirigente Generale non abbia sentito il
Comandante, che è da identificare quale dirigente di quel peculiare Servizio che è il
Comando”. pagina 19 di 69 Sennonché la circostanza è tutt'altro che “pacifica”, tant' è vero che l'ente convenuto allega (pag. 33 della memoria di costituzione): “Una volta conclusa l'istruttoria interna da parte del Servizio Risorse Umane, e sintetizzata nella “Relazione (riservata)”, le decisioni sono state ovviamente prese dalla Direttrice generale, in accordo con il Comandante ed il Vice
Comandante . Tanto è vero che all'incontro del 1 agosto 2022, durante il quale, per estrema chiarezza e trasparenza, è stato comunicato di persona al l'imminente trasferimento e le Pt_2
ragioni che ne stanno alla base, erano presenti tutti gli anzidetti Dirigenti”.
Nulla ha contestato in proposito parte ricorrente, la quale non ha svolto alcuna replica nelle note finali autorizzate, che ha depositato in data 23.4.2025.
7) la vicenda sottesa alla controversia
a) l'istituto del trasferimento per incompatibilità ambientale
Stante la motivazione svolta dall'Amministrazione datrice nella determinazione oggetto della domanda proposta dal ricorrente è necessario ricordare che secondo l'orientamento della Suprema Corte – consolidatosi in riferimento al rapporto di lavoro subordinato privato (Cass. 26.10.2018, n. 27226; Cass. 2.3.2011, n. 5099; Cass.
28.4.2009, n. 9921; Cass. 23.2.2007, n. 4265; Cass. 12.12.2002, n. 17786;) e ribadito anche in relazione al cd. rapporto di pubblico impiego privatizzato (Cass. 25.7.2022, n.
23144; Cass. 5.11.2021, n. 32178; Cass. 14.10.2021, n. 28083; Cass. 24.10.2019, n.
27345; Cass. 4.5.2017, n. 10833; Cass. 27.1.2017, n. 2143;) al quale il rapporto di lavoro subordinato tra le parti va ricondotto – il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, che costituisce una species del trasferimento ex art. 2103 pen. cod. civ., si caratterizza per il fatto che il necessario presupposto giustificativo
(richiesto accanto alla manifestazione della volontà datoriale e indicato da quella norma pagina 20 di 69 in “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”) è costituito dalla sussistenza di uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva determinato da elementi di natura oggettiva attinenti a condotte del lavoratore o anche solo qualità afferenti alla sua persona apprezzabili oggettivamente (in proposito la giurisprudenza è solita affermare che nella ipotesi del trasferimento per incompatibilità ambientale le ragioni ex art. 2103 pen. cod. civ. riguardano situazioni soggettive valutabili secondo un criterio obiettivo).
Di contro, il datore di lavoro, adottando un trasferimento per incompatibilità ambientale, non considera la rilevanza disciplinare di quegli elementi e la finalità sanzionatoria dell'atto, con la conseguenza che, da un lato egli non potrà invocarle a sostegno della validità dell'atto, dall'altro la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari, ma è subordinata a una valutazione discrezionale dei fatti che fanno ritenere nociva, per il buon andamento dell'ufficio (nozione cui vanno riferite nel pubblico impiego privatizzato, in ragione dell'art. 97 Cost., le ragioni tecniche organizzative e produttive del trasferimento), l'ulteriore permanenza del prestatore in una determinata sede.
Alla luce di queste considerazioni non meritano di essere condivisi gli assunti svolti dalla parte ricorrente a pag. 28 del ricorso introduttivo a sostegno della “natura sanzionatoria” della determinazione di “trasferimento e variazione di figura professionale” dal Servizio di Polizia Locale in - figura professionale di CP_1
coordinatore polizia locale al Servizio Opere di urbanizzazione primaria in - CP_1
figura professionale di collaboratore amministrativo contabile, adottata dal dirigente generale dell'Amministrazione datrice in data 1.8. e 3.8.2022, “a seguito pagina 21 di 69 dell'incompatibilità ambientale rilevata dall'ispezione effettuata dal servizio risorse umane, ai sensi dell'art. 2103 del cod. civ., per esigenze tecnico-organizzative”.
In particolare trascurano le peculiarità del trasferimento per incompatibilità ambientale – quale determinazione con funzione organizzativa in quanto volta a eliminare uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva determinato da elementi di natura oggettiva attinenti a condotte del lavoratore o anche solo qualità afferenti alla sua persona apprezzabili oggettivamente – le affermazioni di parte ricorrente secondo cui “il trasferimento ha risposto ad una esigenza sanzionatoria” e l'incompatibilità costituisce
“un fumoso concetto”.
Ne consegue l'infondatezza della doglianza circa la mancata instaurazione di un “giusto procedimento disciplinare”.
Ovviamente l'esercizio, da parte del datore, del potere di trasferimento per incompatibilità ambientale è soggetto al controllo giurisdizionale, che consiste:
✓ nell'accertamento delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento per incompatibilità ambientale, vale a dire la sussistenza di elementi di natura oggettiva afferenti condotte del lavoratore o anche solo qualità attinenti la sua persona apprezzabili oggettivamente, che – alla luce di in un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta (che costituisce applicazione dei canoni di correttezza e buona fede) – abbiano costituito causa di uno stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva;
✓ nella verifica, in applicazione del medesimo criterio, se il trasferimento del prestatore costituisca una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro può adottare al fine di rimediare allo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'unità produttiva;
di contro non è necessario che il trasferimento del prestatore costituisca il solo mezzo che il datore di lavoro ha a disposizione per raggiungere quel risultato pagina 22 di 69 (quindi deve esservi sì un nesso di causa stato di disorganizzazione e disfunzione e trasferimento, ma non di natura esclusiva).
In definitiva, anche in queste vicende vi è un ordinario esercizio della giurisdizione civile, come tale diretto ad accertare se sussistano in concreto i fatti idonei ad integrare la fattispecie astratta da cui derivino gli effetti giuridici (ossia le vicende o costitutive o modificative o estintive di situazioni giuridiche, in particolare di diritti soggettivi) invocati da colui che agisce o eccepisce.
Quindi devono costituire oggetto di accertamento:
1) l'oggettiva presenza di uno stato di disorganizzazione o disfunzione dell'unità produttiva, che
2) alla luce di un criterio di gestione aziendale seria e tecnicamente corretta, sia eziologicamente collegata a
3) condotte o qualità riferibili al prestatore,
4) la sussistenza di un nesso funzionale, anche non esclusivo, tra lo stato di disorganizzazione o disfunzione dell'unità produttiva sub 1) collegato a condotte o qualità riferibili al prestatore sub 3) e la determinazione con cui l'Amministrazione datrice ha mutato il luogo in cui i prestatore è tenuto a eseguire le sue prestazioni.
b) il thema decidendum e le ragioni della decisione
Venendo al caso concreto qui in esame, occorre, quindi, accertare se nell'ambiente del
Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone si sia determinato uno stato di disorganizzazione o disfunzione eziologicamente collegato a condotte o qualità riferibili al ricorrente e idoneo a costituire un'oggettiva ragione organizzativa in grado di pagina 23 di 69 giustificare il trasferimento del ricorrente dal Servizio di Polizia Locale in al CP_1
Servizio Opere di urbanizzazione primaria in nel senso che quel trasferimento CP_1
costituiva una tra le scelte ragionevoli che l'Amministrazione datrice poteva adottare al fine di rimediare allo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'ambiente del
Corpo di Polizia locale Trento - Monte Bondone.
a) il pregresso giudizio cautelare
Come allegato e documentato da entrambe le parti, il presente giudizio di merito è stato preceduto da un giudizio cautelare culminato nella prima fase nell'ordinanza ex art. 669- septies cod.proc.civ. pronunciata in data 11.4.2023 (doc. 22 fasc. ric.) e nella seconda fase nell'ordinanza collegiale ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. pronunciata in data
8.6.2023 (doc. 23 fasc. ric.).
Appare opportuno – pur avendo il presente giudizio di merito a oggetto una res judicanda diversa (in questo senso Corte cost. n. 326 del 1997) – ricordarlo in quanto il materiale probatorio raccolto nel giudizio cautelare assume rilievo quale argomento di prova (in questo senso sempre Corte cost. n. 326 del 1997).
Peraltro è la stessa parte ricorrente ad affermare (pag. 14 dell'atto introduttivo) che “un ruolo rilevante ai fini della decisione lo assumeranno le prove costituite dai verbali delle testimonianze e dai documenti assunti nel processo cautelare”.
b) in ordine all' (asserito dal ricorrente) “standard di compatibilità ambientale fissato dalla precedente e dall'attuale amministrazione del Comune di ” CP_1
Il ricorrente deduce (pag. 18-19 dell'atto introduttivo):
“Le condotte ascritte al ricorrente non possono essere ritenute incompatibili all'ambiente di lavoro, in quanto rientrano nel perimetro ideale segnato pagina 24 di 69 dall'amministrazione comunale che negli anni ed ancora ad oggi ha tollerato, senza porvi alcun rimedio, condotte di altri agenti distinte da gravissimi disvalori e ripetutesi nel tempo.”
In proposito sostiene di aver “allegato che il ed il Comando sono stati messi a CP_1
conoscenza, negli anni, di condotte inaccettabili: atti persecutori nei confronti di un'agente, aggressioni fisiche all'interno del comando, il rilascio dei permessi di sosta a soggetti privi di titoli, cessione illecita di skypass riservati ai soli agenti di polizia locale, consumo di atti sessuali all'interno del comando”.
Questi assunti non possono essere condivisi.
In primo luogo la circostanza che altri componenti del Corpo di Polizia locale abbiano tenuto condotte determinanti uno stato di disorganizzazione e disfunzione non giustifica minimamente comportamenti tenuti dal ricorrente che abbiano prodotto lo stesso effetto.
Tutt'al più gli potrebbe essere imputato non già di aver fatto sorgere, ma di aver contribuito a determinare lo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'ambito del Comando di Polizia locale.
In secondo luogo anche in proposito parte ricorrente trascura la distinzione tra illiceità disciplinare e incompatibilità ambientale rispetto alle quali sussiste un rapporto di specialità reciproca nel senso che, come un atto illecito può determinare o anche non ingenerare un situazione di incompatibilità ambientale, così uno stato di disorganizzazione e disfunzione integrante quella situazione può derivare non solo da atti illeciti, ma anche da condotte prive di rilievo disciplinare.
Infatti, a ben vedere, il ricorrente attribuisce ad altri componenti del Corpo di Polizia locale veri e propri atti illeciti, senza allegare le circostanze e comunque illustrare le ragioni per cui da quegli atti sarebbe derivato uno stato di disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Comando di Polizia locale. pagina 25 di 69 Da ultimo le allegazioni svolte dal ricorrente – secondo cui nell'ambito del Comando di
Polizia locale sarebbero stati consumati illeciti disciplinari quali “atti persecutori nei confronti di un'agente, aggressioni fisiche all'interno del comando, il rilascio dei permessi di sosta a soggetti privi di titoli, cessione illecita di skypass riservati ai soli agenti di polizia locale, consumo di atti sessuali all'interno del comando” – risultano in parte generiche (specie in ordine alle conseguenze in punto disorganizzazione e disfunzione), in parte prive di apprezzabili riscontri probatori.
a)
In ordine agli “atti persecutori nei confronti di un'agente”, parte ricorrente deduce il seguente capitolo di prova (n.14): “l'agente in passato era stata oggetto di CP_2
gravi atti persecutori messi in atto da un collega, con cui aveva avuto una Persona_2
relazione ed in quella circostanza aveva trovato riparo presso la famiglia del Il Pt_2
TÈ una notte verso la fine del 2014 era stato chiamato dalla che si era CP_3
spaventata per aver visto sotto casa sua appostato il suddetto soggetto;
il TÈ è intervenuto e lo ha dovuto allontanare fisicamente”.
Queste allegazioni sono generiche in quanto non specificano se e come sia derivata dalle condotte attribuite a uno stato di disorganizzazione e disfunzione Persona_2
nell'ambito del Comando di Polizia locale o se invece si sia trattato di una vicenda di carattere esclusivamente privato (come sembra desumersi anche dal fatto che il ricorrente non ha allegato di aver riferito l'accaduto ai superiori).
b)
In ordine alle aggressioni fisiche all'interno del Comando, parte ricorrente deduce il seguente capitolo di prova (n.25): “L'agente nell'anno 2018 era Persona_3
stata aggredita fisicamente all'interno del comando con un calcio mentre si trovavano pagina 26 di 69 in aula briefing davanti ad altri colleghi. Il fatto è stato segnalato con relazione scritta all'allora comandante . Per_4
La circostanza, che parte ricorrente offre di provare, appare generica in ordine alle modalità in cui il fatto sarebbe avvenuto. Inoltre, se anche si ritenesse che – contrariamente a quanto ritenuto dal comandante del Corpo, il quale, seppur informato, non prese alcuna iniziativa (almeno stando a quanto sostiene il ricorrente) – si sia trattato di un vero e proprio illecito, difetta da parte del ricorrente l'indicazione delle ragioni per cui da quel fatto siano conseguite disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale;
l'inerzia del comandante rappresenta una circostanza che fa propendere per la tesi negativa (a meno di non ritenere anche il comandante responsabile di disorganizzazione e disfunzione, ma neppure il ricorrente lo ha sostenuto).
c)
In ordine al rilascio dei permessi di sosta a soggetti privi di titoli, parte ricorrente allega che in ordine al funzionario SC GE “era stato segnalato il fatto di aver rilasciato permessi facili” (pag. 7 dell'atto introduttivo) e deduce il seguente capitolo di prova (n.3): “il TÈ aveva segnalato al Comandante che il commissario Per_4
capo SC aveva rilasciato permessi in deroga alle norme del codice della strada per la
Via San Giovanni Bosco, come da documento 17 che si rammostra”.
Da quest'ultimo documento emerge che quello che il ricorrente definisce rilascio da parte di SC di “permessi facili” è consistito nel consenso espresso da SC a che l'Azienda provinciale per i servizi sanitari rilasciasse autorizzazione ad alcuni propri dipendenti addetti al Centro di Servizio Mentale a transitare sulla via, in cui era ubicata detta struttura, e a che il Conservatorio di musica “ Persona_5
rilasciasse a un proprio addetto l'autorizzazione a transitare e sostare sulla via in cui era ubicata la sede della scuola;
inoltre si evince che della circostanza era stato reso pagina 27 di 69 edotto l'allora comandante del Corpo di Polizia locale il quale, in data Persona_6
27.12.2018, aveva emanato una nota del seguente tenore: “a. Alcuni Enti, quali ad esempio la Provincia, al fine di agevolare l'identificazione, da parte degli organi di polizia locale, dei soggetti autorizzati ad accedere al parcheggio interno senza dover, in sede di controllo, giustificarne il transito, ha rilasciato apposita attestazione di dipendenza con l'Ente. b. A partire dall'8 gennaio 2018 tutte le autorizzazioni per la sosta su area pubblica non rilasciate da parte del Corpo di Polizia Locale sono da ritenersi senza alcuna validità”.
Il ricorrente afferma nello stesso documento n.11 che quanto disposto dal comandante sarebbe “viziato da illegittimità in quanto non supportato da norme conosciute”.
Tuttavia, se anche fosse, resta il fatto che la condotta imputata dal ricorrente al SC non può considerarsi un fattore di disorganizzazione e disfunzione del Corpo di Polizia locale in quanto ha trovato l'avallo di colui che era il comandante di quel Corpo (a meno di non ritenere anche costui responsabile di disorganizzazione e disfunzione, ma neppure il ricorrente lo ha sostenuto).
d)
In ordine alla cessione illecita di skypass riservati ai soli agenti di polizia locale, parte ricorrente allega (pag. 11 del ricorso introduttivo): “risulta documentato dalla cronaca locale che un'agente ha ceduto a terzi non autorizzati uno skypass riservato ai soli agenti di polizia locale, ma da tale condotta illecita non è seguito alcun provvedimento disciplinare, bensì la sola scusa di una leggerezza”; inoltre produce sub n. 20 un documento (articolo di stampa locale) da cui emerge che, alla luce di quanto reso noto dal comandante del Corpo di Polizia locale, quel fatto era realmente accaduto, ma che lo stesso comandante lo aveva qualificato in una riunione della Commissione di vigilanza pagina 28 di 69 del “Un caso isolato… una semplice leggerezza che mai si era Controparte_1
verificata in precedenza e che non succederà più”.
Orbene, se anche si ritenesse che, contrariamente a quanto ritenuto dal comandante, si sia trattato di un vero e proprio illecito, difetta da parte del ricorrente l'indicazione delle ragioni per cui da quel fatto sarebbero conseguite disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale. In senso contrario si è, in tutta evidenza, espresso il comandante del Corpo, il che rappresenta una circostanza, la quale fa propendere per la tesi negativa (a meno di non ritenere anche il comandante responsabile di disorganizzazione e disfunzione, ma neppure il ricorrente lo ha sostenuto).
e)
In ordine alla consumazione di atti sessuali all'interno del Comando, il ricorrente deduce il seguente capitolo di prova (n.2): “il in occasione di un colloquio all'interno Pt_2
dell'ufficio del Comandante nel novembre 2021, ha riferito al Vice Comandante Per_7
che l'agente ed il signor consumavano rapporti sessuali negli uffici Pt_3 CP_4
del comando”.
L'allegazione circa la consumazione di rapporti sessuali negli uffici del comando appare del tutto generica in ordine all'epoca in cui i fatti sarebbero avvenuti e le modalità con cui il ricorrente ne avrebbe preso conoscenza. Verosimilmente nello stesso modo il ricorrente li riferì al vice comandante il quale, nel corso della sua deposizione in Per_7
sede cautelare, ha dichiarato: “Una volta mi ha riferito che e Pt_2 Pt_3 CP_4
consumavano atti sessuali all'interno degli uffici del Nucleo Autotrasporti. Non è stata adottata in proposito alcuna iniziativa volta ad accertare i fatti. Ho ritenuto che si trattasse di una circostanza non vera e quindi di una sorta di battuta come ce ne sono tante nell'ambito di un Corpo di Polizia locale. Ciò è accaduto all'interno dell'ufficio del Comandante”. pagina 29 di 69 Difetta, quindi, la prova che la consumazione di atti sessuali all'interno del Comando sia realmente avvenuta (il che esclude già di per sé siano derivate disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale). Anzi, a ben vedere, mediante il capitolo n. 2 il ricorrente ha offerto di provare non già la consumazione di atti sessuali all'interno del Comando, ma la circostanza che egli ne riferì al vice comandante Per_7
c) in ordine all'(asserito dal ricorrente) “stato dell'ambiente di lavoro”
Il ricorrente deduce (pag. 19-20 dell'atto introduttivo):
“… risulta dagli stessi verbali formati dal ed anche per quanto sopra Per_1
argomentato vi è prova che il clima nel comando sia condizionato negativamente da fattori del tutto estranei al Pt_2
Dai verbali formati dal TÈ si intuisce una lamentela generalizzata sulla pessima qualità di rapporti con un numero indeterminato di soggetti: l'agente ad Per_2
esempio ha segnalato dissapori con almeno 20 agenti, il SC che descrive un clima generale pesante oramai da qualche anno, l'Eccel riferirebbe di problemi riguardabili almeno 4 soggetti, la descrive il Comando come il peggior posto in cui abbia Tes_1
mai lavorato (indipendentemente dal visto che, come già accennato, se ne è Pt_2
Co andata e dal 02 gennaio 2023 non è più agente di , la fa riferimento a problemi Pt_4
con 4 o 5 persone, mentre indica l'agente OSS come soggetto con difficili Per_8
relazioni con i colleghi.
Per_1 Dai verbali di , SC, , Persona_9 Pt_4 Per_2 CP_3 Per_11 Per_8
emerge che le più aspre critiche di natura organizzativa si levano in coro contro la gestione del Comandante (nel confronto con l'ex Comandante e del CP_6 Per_4
Funzionario , a tutto merito del Vice Comandante, quasi a formare una sorta di CP_7
corrente pro-Adami”. pagina 30 di 69 In proposito, analogamente a quanto ritenuto sub b), occorre osservare che la circostanza circa l'asserita presenza nel Comando di Polizia locale di un “clima nel Comando… condizionato negativamente da fattori del tutto estranei al TÈ” non giustifica minimamente comportamenti tenuti dal ricorrente che abbiano prodotto uno stato di disorganizzazione e disfunzione. Tutt'al più gli potrebbe essere imputato non già di aver fatto sorgere, ma di aver contribuito a determinare lo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'ambito del Comando di Polizia locale.
d) in ordine all' (asserita dal ricorrente) “assenza di contestualità fra le condotte
criticate
e gli incarichi conferiti prima del trasferimento”
Il ricorrente deduce (pag. 21-22 dell'atto introduttivo):
“Tutte le accuse del si riferiscono a periodi precedenti l'autunno del 2021, un CP_1
periodo non contemporaneo alla promozione al ruolo di coordinatore, né nel periodo in cui è stato deciso il trasferimento, con la conseguente conclusione che i fatti di cui si è
lamentato non erano più idonei a generare qualsiasi disfunzione…
Si deve pertanto escludere che una qualsiasi giudizio sulla compatibilità ambientale del
Vice Commissario TÈ nel 2022 possa basarsi ragionevolmente su dichiarazioni inerenti a fatti risalenti nel tempo, mai contestati e comunque noti all'amministrazione al momento in cui è stato nominato coordinatore prima del Nat e poi del Nucleo
Investigativo”.
Il ricorrente ha già svolto questo motivo nel reclamo ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. al paragrafo n. 3 “Sulle asserite condotte denigratorie risalenti al periodo antecedente il novembre 2021”.
pagina 31 di 69 Tuttavia in questo giudizio omette del tutto di confrontarsi con le statuizioni adottate in proposito dal collegio (pag. 5-7):
“Si presenta priva di fondamento anche la doglianza inerente alla valenza disfunzionale riconducibile alle condotte denigratorie risalenti al periodo antecedente il mese di Novembre 2021.
Il fatto che tali contegni si collochino in un periodo antecedente alla promozione del al Nucleo Investigativo, quando egli coordinava gli Agenti e Pt_2 Pt_3
presso il NAT, non esclude che siano espressione del ricorrere di aspetti CP_4
disfunzionali in seno all'ufficio di riferimento.
Correttamente nell'ordinanza reclamata si fa riferimento agli esiti delle testimonianze rese dalla Consigliera di fiducia IC, dall'Agente e dal Vice-Comandante CP_3
la cui univocità ha reso poco credibile quanto dichiarato dal teste . Per_7 Tes_2
Orbene, da un esame dei verbali di udienza raccolti nel fascicolo della prima fase cautelare emerge che nell'ambiente di lavoro circolavano molti pettegolezzi e chiacchiere che involgevano la sfera di vita personale e sessuale di alcuni dipendenti, anche per il tramite di voci diffuse proprio da Del resto, la condizione di Pt_2
disagio dell'Agente ha formato oggetto di una segnalazione al Comandante con Tes_3
nota dell'1.06.2022, mentre l'Agente ha riferito di episodi spiacevoli e di Pt_3
condotte denigratorie da parte del TÈ anche nel corso dell'audizione riservata innanzi al Dirigente delle Servizio Risorse Umane, Dr. di data 18 Maggio Per_1
2022.
Di tal guisa, non assume rilievo sul piano giuridico la collocazione cronologica della segnalazione, ma ha valenza sul piano probatorio il suo contenuto e la sua riconducibilità al che nei periodi contestati era, comunque, un dipendente Pt_2
comunale, seppur con altra mansione. Si tratta di un elemento che denota la risalenza pagina 32 di 69 nel tempo delle dedotte difficoltà relazionali del reclamante e la continuità delle condotte vessatorie, che molto presumibilmente le colleghe interessate si erano astenute dal riferire nell'immediato per timore o senso di imbarazzo.
Correttamente, quindi, il Giudice impugnato ha ritenuto tale contegno indice di un fattore disfunzionale in seno all'ufficio e nel rapporto con gli altri colleghi”.
La mancata censura da parte del ricorrente di queste statuizioni rende superflue ulteriori considerazioni.
e) in ordine all' (asserita dal ricorrente) “insussistenza di indici di malfunzionamento nella gestione del comando”
α
Il ricorrente afferma che sono “destituite di fondamento” le allegazioni di parte convenuta secondo cui nessun agente del comando voleva lavorare nel neo costituito
Nucleo Investigativo, né nei turni serali in cui il TÈ sarebbe stato coordinatore.
A sostegno:
✓ documenta (doc. 17) che nove suoi colleghi hanno presentato domanda “per entrare nel Nucleo Investigativo quando già era noto che sarebbe stato coordinato dal ricorrente, come confermato in istruttoria dal Comandante e dagli agenti Per_12
, e ”; a costoro deve essere aggiunto l'agente Per_13 Tes_2 Per_14 [...]
Tes_4
✓ richiama la deposizione resa nel giudizio cautelare dal vice comandante Per_7
laddove ha riferito: “Non ho ricordi specifici di persone che si siano rivolte a me chiedendo di essere spostate dalla Struttura in cui lavoravano e che era diretta da ad altra articolazione del Corpo di Polizia Locale”. Pt_2
pagina 33 di 69 In ordine al lavoro nei turni serali, sostiene che “ben 49 agenti hanno lavorato con fra dicembre 2021 e giugno 2022, fra i quali anche l'agente (che veniva Pt_2 Per_15
indicato come delle “vittime” del TÈ alla pagina 15 dell'ordinanza di rigetto del ricorso ex art. 700 c.p.c.) che ha svolto ben due turni con il ”; Pt_2
inoltre richiama la deposizione resa nel giudizio cautelare da , il quale ha Per_14
riferito che: “Il ricorrente fissava, in modo equilibrato, la collocazione oraria delle nostre prestazioni di lavoro che dovevano avere una durata di sei ore per sei giorni e vi era, inoltre, la possibilità di scegliere la fascia oraria. Preciso che il coordinatore era disponibile anche ad accogliere la richiesta di sostituzione o scambio tra i turni”.
- - -
Le difese svolte dal ricorrente attengono alla più ampia questione se i suoi rapporti con una pluralità di colleghi fossero caratterizzati da difficoltà relazionali.
Orbene, parte ricorrente omette di confrontarsi (dato che in proposito non vi è alcun cenno nelle difese da lui svolte nel presente giudizio, né nel ricorso introduttivo, né nelle note finali autorizzate) con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio cautelare (che, come si è già ricordato, alla luce di Corte cost. n. 326 del 1997 e per ammissione dello stesso ricorrente a pag. 14 dell'atto introduttivo, assumono rilievo anche nel presente giudizio di merito).
In quella sede si è evidenziato (pag. 11-13 dell'ordinanza monocratica ex art.669-septies cod.proc.civ. del 11.4.2023):
“a)
In proposito riveste un indubbio rilievo la deposizione rilasciata dal comandante della
Polizia Locale . Tes_5
Preliminarmente è opportuno evidenziare che non si tratta di un teste ostile al ricorrente. Infatti il comandante ha riferito di aver scelto, nel gennaio 2022, il CP_6 pagina 34 di 69 ricorrente quale responsabile del Nucleo Investigativo, che rappresenta una struttura del Corpo di Polizia locale certamente di rilievo in quanto voluta dal sindaco
“affinché la polizia locale fosse maggiormente presente nel centro storico”.
Il comandante menziona due fatti che appaiono significativi delle difficoltà che CP_6
il ricorrente incontrava nelle relazioni con i colleghi del Corpo di Polizia locale, (a) uno di carattere generale, (b) l'altro, più recente, riguardante una specifica vicenda:
(a) un paio di anni fa i funzionari4 preposti a quattro dei cinque reparti, da cui era composto il Corpo della Polizia locale, “espressero a me, quale vicecomandante, e al comandante dell'epoca l'opinione che consideravano una persona Per_4 Pt_2
problematica dal punto di vista relazionale…”; dell'accaduto ha parlato anche il funzionario SC al dirigente delle Risorse umane
“2 o 3 anni fa noi funzionari abbiamo detto che dovevamo isolare Per_1 Pt_5
anche se ha capacità professionali buone, ma non è in grado di relazionarsi…”; emerge così ictu oculi il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: le une hanno indotto quattro dei cinque funzionari preposti alle strutture del Corpo della Polizia locale a rivolgersi al comandante affinché assumesse provvedimenti in ordine alla posizione lavorativa del ricorrente.
b)
“Anche i componenti del Nucleo Investigativo sono stati scelti da me a seguito di un interpello. Vi sono state più disponibilità dei posti a disposizione, quindi ho dovuto fare una selezione… In origine sono stati inseriti nel nucleo investigativo TÈ come coordinatore, , NG e . Successivamente è stata inserita La Per_14 Per_3 Tes_2
SA in via provvisoria”;
a questa circostanza si collega quanto riferito dal teste : “Io ho iniziato a Per_14
lavorare presso il Nucleo Investigativo fin dal momento della sua costituzione. Avevo risposto ad un interpello del Comandante concernente appunto l'assegnazione al Nucleo
Investigativo. Preciso che già prima di rispondere all'interpello sapevo che il Nucleo sarebbe stato coordinato da Sempre prima di rispondere all'interpello, io confidai Pt_2
a che mi sarebbe piaciuto andare a lavorare con lui”; Pt_2
il comandante ha riferito: “Ad inizio primavera è venuto da me uno dei CP_6
componenti del Nucleo Investigativo, l'agente , il quale ricopriva anche il ruolo di Per_14
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Egli mi riferì che si era creato un clima di lavoro pesante, provocato dal comportamento del il quale trattava gli addetti come Pt_2
reclute”; ciò, nonostante che “al momento di conferire l'incarico di coordinatore del Nucleo
Investigativo al ricorrente io gli raccomandai di creare un clima collaborativo positivo, dato che era una struttura che volevo che funzionasse efficacemente. La raccomandazione derivava dal fatto che all'interno del Nucleo Autotrasporto si era verificato un contrasto tra lui e il collega .”. Controparte_8
Un andamento analogo ha conosciuto il rapporto tra il ricorrente e la collega
[...]
; Pt_3
in proposito il comandante ha riferito: “La mi chiese di essere CP_6 Parte_6
trasferita dal nucleo autotrasporto ad altro incarico. Io le proposi, come spostamento provvisorio, quello al Nucleo Investigativo. La dichiarò il suo consenso. Io ne parlai Pt_3
sia con che con il funzionario , il quale è l'immediato superiore di Pt_2 CP_7
in quanto caporeparto polizia giudiziaria. Entrambi espressero parere Pt_2 pagina 36 di 69 favorevole”; similmente la teste , all'epoca consigliera di fiducia dell'ente Tes_6
convenuto, ha dichiarato, alla luce dei colloqui avuti con : “Posso dire che Pt_3
nelle fasi iniziali in cui il ricorrente e hanno lavorato insieme i rapporti erano Pt_3
buoni”; la stessa teste ha riferito che successivamente si rivolse a lei, Tes_6 Pt_3
lamentandosi di “un controllo eccessivo esercitato nei suoi confronti dal ricorrente;
più concretamente… che il ricorrente le chiedeva relazioni eccessivamente dettagliate.”; di questo deterioramento del rapporto con il ricorrente ha parlato a lungo con Pt_3
il direttore delle Risorse Umano durante l'audizione del 18.5.2022, nell'ambito dell'inchiesta disposta dall'ente datore prima di adottare le determinazione in esame.
Anche in proposito appare evidente il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: il deteriorarsi dei rapporti tra il ricorrente e due colleghi di lavoro (dei cinque addetti al Nucleo investigativo), inizialmente animati dalle migliori intenzioni verso di lui, tanto da chiedere ( ) o acconsentire (La ) di andare a lavorare presso la Per_14 Pt_3
struttura diretta dal ricorrente, ha comportato che i due colleghi si rivolgessero, l'uno al comandante, l'altra alla consigliera di parità, per esprimere le proprie doglianze in ordine a condotte tenute dal ricorrente”.
In proposito nel presente giudizio parte ricorrente si limita a sostenere l'inattendibilità del funzionario SC e dell'agente in ragione di pregresse inimicizie e della Per_14
dott.ssa per aver ella “dichiarato falsamente in udienza di essere stata Tes_6
consigliera di fiducia fino al 31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
Tuttavia è sufficiente evidenziare che le medesime circostanze narrate da SC,
e sono state riferite dall'allora comandante del Corpo di Polizia locale Per_14 Tes_6
, in relazione al quale il ricorrente non ha sollevato alcuna ragione di inattendibilità, CP_6 pagina 37 di 69 di talché le dichiarazioni di SC, e non sono state influenzate dalle Per_14 Tes_6
circostanze asserite dal ricorrente nei loro riguardi. Peraltro in riferimento a Per_14
parte ricorrente ha affermato (pag. 23 del ricorso introduttivo) che questi ha reso anche dichiarazioni favorevoli a finendo così per configurare un'inverosimile Pt_1
inattendibilità episodica.
Sempre nell'ordinanza monocratica ex art.669-septies cod.proc.civ. del 11.4.2023 (pag.
13-15) si è statuito:
“b)
Un'altra deposizione rilevante a fini della decisione, sia in ragione del suo contenuto, sia perché proveniente, come quella di , dai vertici del Corpo di Polizia locale, CP_6
quindi, in possesso di una conoscenza complessiva della situazione5, è quella resa dal vice comandante del Corpo il quale ha dichiarato: Per_7
“In ordine ai rapporti tra il Nucleo Investigativo e il Nucleo Civico, poi divenuto Nucleo
Sicurezza urbana, erano tesi dato che tesi erano i rapporti tra coordinatore del Pt_2
primo e uno dei due coordinatori del secondo…Ciò comportava che e gli Per_2 Per_2
agenti che coordinava non lavoravano volentieri con . Pt_7
vi erano delle tensioni tra e gli addetti al Nucleo Civico, al Nucleo Polizia Pt_2
Delegata e al Nucleo Servizi. In particolare con il coordinatore del Nucleo Civico, Per_2
con il coordinatore del Nucleo Servizi, e con alcuni componenti del Nucleo Per_11
Polizia Giudiziaria Delegata”. 5 Significative in proposito sono le “competenze” che gli articoli 15 e 16 del citato “Regolamento speciale Corpo Polizia Locale di – Monte Bondone” attribuiscono, rispettivamente, al “Comandante del CP_1 Corpo” (al quale compete, tra l'altro. “l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento tecnico-operativo dei servizi e degli uffici appartenenti al Corpo”) e al “Vice Comandante del Corpo” (al quale compete, tra l'altro, “a) sostituire il Comandante assente o impedito dal servizio;
b) coadiuvare il Comandante nell'espletamento delle sue funzioni;”. pagina 38 di 69 Le circostanze concernenti difficoltà relazionali del ricorrente con altre entità organizzative del Corpo di Polizia locale trovano riscontro nella deposizione dell'agente : Per_14
“Quando ho riferito al dott. che “gli altri gruppi evitano il rapporto” mi riferivo Per_1
al Nucleo di Polizia giudiziaria, che appartiene anch'esso al reparto di polizia giudiziaria, e al Nucleo di Sicurezza urbana.
In proposito, posso dire che alcuni componenti di questi due nuclei mi riferivano, quando ci trovavamo nello spogliatoio comune tra tutti gli agenti, sito in via Maccani, che piuttosto di avere rapporti con il ricorrente, e quindi con il Nucleo Investigativo, si rivolgevano ad altre strutture della Polizia locale.
Posso dire che, nel concreto, gli addetti ai due nuclei di cui sopra cercavano di astenersi da qualsiasi rapporto con il Nucleo Investigativo.
Ricordo che una volta gli addetti al Nucleo Sicurezza Urbana avevano necessità in piazza
Dante di un'autovettura con la cella, dato che avevano fermato una persona.
Nell'occasione non si rivolsero al Nucleo Investigativo che si trova nelle vicinanze di piazza Dante, precisamente in via Torre Vanga 34, ma a un certo punto arrivò una delle due macchine di pronto intervento che solitamente vigilano o la zona nord o la zona sud del territorio comunale.
Preciso che queste circostanze le ho apprese dato che la vicenda ha richiesto comunicazioni via radio che io ho avuto occasione di ascoltare per ragioni di lavoro”.
Anche in proposito appare evidente il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: il cattivo stato dei rapporti tra il ricorrente e i coordinatori dell'allora Nucleo civico
(ora Nucleo sicurezza urbana) Battisti e del Nucleo servizi NN, nonché con alcuni componenti del Nucleo polizia giudiziaria delegata ostacolava la collaborazione pagina 39 di 69 tra il Nucleo investigativo coordinato dal ricorrente e le altre strutture della Polizia locale appena menzionate.
E vero che, come emerge dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente all'udienza del 4.11.2022, nel febbraio 2022 il Nucleo Investigativo, coordinato dal ricorrente, intraprese l'iniziativa “Siamo a vostra disposizione”, consistente nel mettere a disposizione delle altre strutture del Corpo di Polizia locale alcuni moduli predisposti dal Nucleo e nell'organizzare attività formative in tema di attività di polizia giudiziaria, “in un' ottica di massima collaborazione tra il Nucleo Investigativo ed
i restanti membri del Corpo”.
Tuttavia è evidente come questa iniziativa neppure attenuò le difficoltà di relazione esistenti tra il ricorrente e le altre unità organizzative del Corpo di Polizia locale, tant'è vero che sono state riferite in dichiarazioni rilasciate in epoca successiva al febbraio 2022.
c)
Dalla deposizione del vice comandante del Corpo – laddove, richiamando Per_7
quanto gli aveva riferito la coordinatrice del Nucleo Servizi NN (la quale, in tale veste, era competente a predisporre i turni del servizio notturno che coinvolgeva tutti gli agenti e a cui era preposto un coordinatore, qual era il ricorrente), afferma che “era frequente che agenti chiedessero chi era il coordinatore del turno notturno e nell'ipotesi in cui fosse il ricorrente esprimevano il desiderio di essere assegnati ad altro turno” – emerge che il ricorrente avesse “difficoltà relazionali” anche con alcuni agenti di polizia locale.
La circostanza è confermata dai testi e in ordine a difficoltà di relazione CP_6 Tes_6
tra il ricorrente e (colleghi di lavoro presso il Nucleo Persona_16
Autotrasporto) e dalla teste , la quale ha riferito che lei e altro agente, tale CP_3 pagina 40 di 69 , avevano chiesto di non lavorare nei turni notturni cui era preposto, Persona_17
quale coordinatore, il ricorrente (“La richiesta, da parte mia e di , è stata Per_17
formulata oralmente sia al precedente Comandante sia all'attuale . Per_4 CP_6
Questa, si riferiva ai turni che poteva capitare di svolgere assieme al ricorrente in orario notturno”).
Ulteriori riscontri emergono dalle audizioni disposte dall'ente datore nella fase precontenziosa;
il funzionario ha dichiarato in data 2.3.2022: “Ora succede che colleghi che Per_8
prima andavano d'accordo con tutti, ora chiedono di non essere messi in turno con una certa persona, a costo di darsi malati”; il funzionario SC, preposto al coordinamento servizi, ha dichiarato in data
2.3.2022: “Ho rapporti con dipendenti che vengono da me… hanno chiesto di non lavorare con lui”; il coordinatore ha dichiarato in data 23.5.2022: “C'è gente che cambia il turno Per_2
per non stare con lui”.
Anche in proposito appare evidente il nesso tra “difficoltà relazionali” e disfunzioni: il cattivo stato dei rapporti tra il ricorrente e alcuni agenti rendeva più complessa al composizione dei turni di servizio notturni”.
In proposito, nel presente giudizio, parte ricorrente sostiene l'inattendibilità dei funzionari
SC e dei coordinatori e e degli agenti e in Per_8 Per_11 Per_2 Per_14 CP_3
ragione di pregresse inimicizie, nonché e della dott.ssa per aver ella “dichiarato Tes_6
falsamente in udienza di essere stata consigliera di fiducia fino al 31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
Tuttavia è sufficiente evidenziare che le medesime circostanze narrate da SC,
, e sono state riferite dall'allora Per_8 Per_11 Per_2 Per_14 CP_3 Tes_6 pagina 41 di 69 comandante del Corpo di Polizia locale e dal vice comandante in relazione CP_6 Per_7
ai quali il ricorrente non ha sollevato alcuna ragione di inattendibilità, di talché le dichiarazioni di SC, , e non Per_8 Per_11 Per_2 Per_14 CP_3 Tes_6
sono state influenzate dalle circostanze asserite dal ricorrente nei loro riguardi. Peraltro, in riferimento a , parte ricorrente ha affermato (pag. 23 del ricorso introduttivo) Per_14
che questi ha reso anche dichiarazioni favorevoli a finendo così per Pt_1
configurare un'inverosimile inattendibilità episodica.
La circostanza, allegata dal ricorrente, che vi fossero anche agenti disponibili a lavorare sotto il coordinamento del ricorrente nel Nucleo investigativo e nei turni serali non assume rilievo decisivo, atteso che non ha escluso la sussistenza di disorganizzazione e disfunzione nell'ambito del Corpo di Polizia locale a causa delle difficoltà relazionali che caratterizzava lo svolgimento del lavoro da parte del ricorrente.
Lo stesso può dirsi, in ragione della molteplicità delle strutture e dei gradi delle persone coinvolte dalle difficoltà relazionali del ricorrente, circa il fatto che il suo trasferimento dal Nucleo al Nucleo Investigativo sia avvenuto per meriti e capacità CP_9
professionali, che la collocazione di quest'ultimo Nucleo nel Centro storico della città di abbia soddisfatto esigenze proprie dell'ente e che la composizione dei turni CP_1
all'interno del Nucleo Investigativo non abbia suscitato contrasti.
β
Il ricorrente sostiene di aver promosso un' “iniziativa per rafforzare il coordinamento fra i vari nuclei” denominata “SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE”, che documenta sub n.
23.
pagina 42 di 69 Allega che: “Tale iniziativa promuoveva un sistema di scambio di informazioni con gli altri nuclei che avevano la possibilità di condividere la modulistica predisposta dal
Nucleo Investigativo e dimostra a disponibilità del nei confronti degli altri Pt_2
colleghi”.
Inoltre evidenzia che nella nota interna indirizzata a tutti e protocollata sub
C_L378|RF_S006|0029511|02/02/2022 (doc. 26 fasc. ric.) era precisato che “la modulistica aggiornata di polizia giudiziaria può essere ritirata “presso gli Uffici del
Nucleo Investigativo siti in via Torre Vanga n.° 34 previa autorizzazione del proprio
coordinatore”, escludendo così la tesi che gli altri membri del Nucleo avessero vincoli a gestire i rapporti con gli altri colleghi”.
- - -
Le difese svolte dal ricorrente attengono alla più ampia questione se le “difficoltà relazionali” esistenti tra il ricorrente e una pluralità di colleghi di lavoro scaturissero da semplici contrasti di carattere personale (peraltro già di per sé rilevanti in ragione delle dimensioni che hanno assunto e degli effetti che hanno provocato sul piano funzionale),
o da specifici comportamenti tenuti nell'ambiente di lavoro dal ricorrente durante lo svolgimento del proprio lavoro.
Anche in proposito parte ricorrente omette di confrontarsi (dato che in merito non vi è alcun cenno nelle difese da lui svolte nel presente giudizio, né nel ricorso introduttivo, né nelle note finali autorizzate) con le risultanze istruttorie emerse nel giudizio cautelare
(che, come si è già ricordato, alla luce di Corte cost. n. 326 del 1997 e per ammissione dello stesso ricorrente a pag. 14 dell'atto introduttivo, assumono rilievo anche mel presente giudizio di merito).
In quella sede si è evidenziato (pag. 15-21 dell'ordinanza monocratica ex art.669-septies cod.proc.civ. del 11.4.2023): pagina 43 di 69 “a)
Come si è già ricordato, il comandante , nel corso della sua deposizione, ha CP_6
riferito che: “Ad inizio primavera è venuto da me uno dei componenti del nucleo investigativo, l'agente , il quale ricopriva anche il ruolo di rappresentante dei Per_14
lavoratori per la sicurezza. Egli mi riferì che si era creato un clima di lavoro pesante, provocato dal comportamento del il quale trattava gli addetti come reclute”. Pt_2
In proposito , escusso in sede testimoniale, ha dichiarato: Per_14
“Il ricorrente si rivolgeva nei termini “hai fatto questa cosa? Sì o no, barrare casella” quando voleva sapere se uno di noi quattro aveva assolto un determinato compito.
Il ricorrente quando rimproverava uno di noi quattro, utilizzava un tono di voce elevato e ci guardava fissi negli occhi.
Ricordo che una volta il ricorrente rimproverò un componente del Nucleo, tale , poi Tes_2
tornò alla scrivania e mentre scriveva qualcosa al computer fischiettava una marcia dei carabinieri.
Il ricorrente, qualora uno dei componenti del Nucleo fosse stato richiesto da qualcun altro appartenente alla Polizia Locale in ordine a circostanze attinenti al Nucleo Investigativo, pretendeva che noi rispondessimo non so niente, dovete chiedere a ”… Pt_1
In riferimento alla presenza di all'interno del Nucleo, posso riferire che il Pt_3
ricorrente ci incaricò di effettuare dei controlli in divisa presso il mercato cittadino del giovedì. Questo incarico venne accompagnato dalla prescrizione che, nel caso avessimo avvertito la necessità di andare in bagno, avremmo dovuto utilizzare i servizi igienici degli esercizi pubblici e non già ritornare in ufficio.
A proposito della presenza di presso il Nucleo, inizialmente la sua scrivania era Pt_3
collocata in modo che lei avesse una completa visione dell'ufficio con lo sguardo rivolto verso la porta che si trovava in fondo all'ufficio. Preciso che nell'ufficio si trovavano pagina 44 di 69 quattro scrivanie e degli armadi. Ad un certo punto notai che la scrivania della Pt_3
era stata collocata in modo che, stando alla scrivania, avesse la parete davanti. Io chiesi spiegazioni al ricorrente, il quale disse che non sopportava più ed era stufo di Pt_3
vedere la sua faccia”.
Non risultano specifiche ragioni per cui il teste debba essere ritenuto Per_14
inattendibile; anzi, come si è già evidenziato, egli inizialmente era animato dalle migliori intenzioni verso il ricorrente, avendo egli stesso chiesto al comandante CP_6
di andare a lavorare presso il Nucleo Investigativo coordinato dal ricorrente.
Comunque la circostanza, secondo cui, il ricorrente accentrava su di sé i rapporti con le altre unità organizzative del Corpo di Polizia locale, prescrivendo agli altri addetti al Nucleo investigativo di non relazionarsi direttamente con i colleghi di lavoro di altre strutture, trova conferma: nella deposizione dal vice comandante “ e mi riferirono che Per_7 Per_14 Pt_3
aveva dato loro disposizioni che qualsiasi informazione all'esterno doveva essere Pt_2
data da lui stesso”), anche nella deposizione del teste altro addetto al Nucleo Testimone_7
investigativo, il quale ha dichiarato: “Se qualcuno del personale interno ci avesse chiesto informazioni in ordine alle indagini che stavamo conducendo avremmo avuto la disposizione di indirizzarlo al coordinatore”.
Ulteriori riscontri emergono dalle audizioni disposte dall'ente datore nella fase precontenziosa;
il coordinatore ha dichiarato: “… i suoi sono venuti in ufficio a chiedermi, Per_2
ringraziandomi, ma dicendo di non dire a che erano venuti da me a farsi Pt_1
spiegare… io rispondo “tanto con me non parla, tranquilli”;
pagina 45 di 69 il funzionario SC ha dichiarato: “Per il suo gruppo pretende che tutte le richieste passino da lui, vuole il controllo totale dei suoi”;
l'agente ha dichiarato: “Abbiamo fatto un intervento per fermare due Pt_3
marocchini in flagranza, recuperando 15.000 euro di roba rubata, li ho individuati io, ho inseguito i soggetti … In pratica ho lavorato dalle 7,00 di mattina alle 9,00 il giorno dopo
e proprio quella mattina seguente ho incrociato che mi ha fatto i complimenti CP_6
davanti a che è sopraggiunto. Andato via Sattin, mi sono presa da una Pt_2 Pt_2
valanga di insulti che non si possono ripetere, dicendomi che non avrei dovuto parlare con il comandante. Rivolgendosi a , domandò: “Qual è la regola che vige qua dentro se Per_14
entra qualcuno da quella porta, tu come devi rispondere?” E rispose: “Se so Per_14
dargli l'informazione, gliela do”. “Sbagliato” rispose e chiese agli altri che Pt_2
risposero: “Io non so niente, devi chiedere a . E lui riprese: “Hai capito allora Pt_1
? Tu non sai niente e, se entra il sindaco, gli rispondi che non sai niente e che Per_14
devi chiedere a ”. Pt_1
L'imposizione di utilizzare, durante il turno presso il mercato del centro storico, i servizi igienici degli esercizi pubblici in caso di bisogno e il divieto di tornare nei vicini uffici presso Torre Vanga, non è stata contestata (a pag. 8 delle note finali parte ricorrente svolge una difesa sul presupposto inverso e, quindi, errato, che il ricorrente avrebbe vietato di utilizzare i bagni della sede di Torre Vanga).
In ordine allo spostamento della scrivania il teste , indicato dal ricorrente, si è Tes_2
limitato a dichiarare di non ricordare la circostanza. La mail del 15.6.2022, esibita dal ricorrente all'udienza del 24.11.2022 (ma depositata solo in data 8.2.2023) prova che all'epoca il ricorrente comunicò a una pluralità di persone, tra cui gli addetti al
Nucleo Investigativo, che fino alla messa a disposizione della stanza n. 6 le postazioni di lavoro non erano assegnate singolarmente;
il documento del 25.6.2022, pagina 46 di 69 pure esibito e prodotto nelle stesse modalità, contiene l'attestazione del ricorrente che il giorno 22.4.2022 vi è stato uno spostamento di scrivanie per ragioni tecniche. Si tratta di elementi che effettivamente possono insinuare qualche dubbio circa la veridicità di quanto dichiarato dal teste , sebbene rimanga da chiedersi Per_14
perché egli avrebbe riferito in sede testimoniale un falso episodio così specifico e articolato.
b)
La teste ha dichiarato: “Ho riferito al Dirigente di aver sentito il Tes_8 Per_1
ricorrente urlare e fare il “padre padrone” in occasione di un servizio notturno, nell'estate del 2021, quando il ricorrente svolgeva funzioni di coordinatore.
Eravamo a Canova di Gardolo, io mi avvicinai ad un gruppo di ragazzi in un parco, ho invitato i ragazzi ad allontanarsi dato che vi erano state lamentele circa rumori provocati da loro, i ragazzi si stavano allontanando quando che si stava occupando di altre Pt_2
persone, si avvicinò e di fronte ai ragazzi mi rimproverò che avevo preso iniziativa di allontanarli senza interpellarlo”.
Il fatto del rimprovero, da parte del ricorrente, della collega subordinata in presenza dei ragazzi è stato confermato dal teste , il quale ha riferito: “Ricordo il Testimone_9
servizio notturno da me svolto assieme alla collega nell'estate del 2021. Avevamo CP_3
ricevuto una segnalazione circa degli schiamazzi che disturbavano le persone e che provenivano da un parco sito in Canova di Gardolo. Ci siamo diretti in quel luogo con due pattuglie, una composta da me e dalla , l'altra da e altri due colleghi. CP_3 Pt_2
Arrivati sul posto la è scesa dalla macchina e si è diretta verso un gruppo di CP_3
ragazzi. Io ho parcheggiato la macchina e quindi sono andato verso il luogo in cui si trovava la . Ho constatato che la stava comunicando ai ragazzi che c'era CP_3 CP_3
stata una lamentela e li ha invitati ad allontanarsi. pagina 47 di 69 È poi sopraggiunto anche il ricorrente insieme ai colleghi. Il ricorrente rimproverò la
per il fatto che era intervenuta da sola e aveva preso la decisione di allontanare i CP_3
ragazzi senza interpellarlo. Preciso che secondo prassi ci si avvicina al luogo in cui vi è il problema in due, specie in ore notturne. I ragazzi hanno smesso di fare schiamazzi. È probabile che il rimprovero di sia stato sentito dai ragazzi”. Pt_2
La ha anche dichiarato: “Durante la stessa notte, dopo questo episodio, le due CP_3
macchine di servizio si sono dirette verso via Brennero;
quella in cui si trovava si Pt_2
fermò per controllore un'autovettura, lo stesso facemmo noi con la nostra auto di servizio dato che per quel turno avevamo avuto disposizione di operare assieme all'altra macchina.
A quel punto, disse a me e al collega “Voi potete andare dato che Pt_2 Testimone_9
non servite a un cazzo” ”.
La prima parte della circostanza è stata pienamente confermata dal teste il Per_12
quale ha riferito: “È vero che successivamente a detto episodio le due pattuglie si sono dirette verso via Brennero, verso la città. La macchina in cui si trovava e gli altri Pt_2
due colleghi si è fermata in via Brennero per effettuare il controllo di una autovettura.
L'altra macchina condotta da me nella quale si trovava anche la ha affiancato CP_3
l'autovettura dove si trovava La , la quale era il capo della pattuglia di Pt_2 CP_3
cui ero componente, chiese a se avevano necessità di supporto. rifiutò il Pt_2 Pt_2
supporto”. Egli non ha confermato, ma neppure ha smentito, la frase scurrile che secondo il ricorrente avrebbe espresso;
infatti, in proposito, egli ha dichiarato: CP_3
“Non ricordo se abbia pronunciato le parole riferite dalla nella Pt_2 CP_3
deposizione di cui mi viene data lettura”.
c)
pagina 48 di 69 E' emerso dall'istruttoria testimoniale svolta che due colleghe appartenenti al Corpo di Polizia locale sono state oggetto di valutazioni, da parte del ricorrente, a dir poco denigratorie della loro sfera privata.
La teste , che ha svolto il ruolo di consigliera di fiducia presso l'ente Tes_6
convenuto, ha dichiarato: “Vi è stata un'altra persona che prestava la sua attività presso il Nucleo Autotrasporto che si rivolse a me, tale ciò è accaduto nel Persona_18
maggio 2022. La in quel momento lavorava nel Nucleo Investigativo diretto dal Pt_3
ricorrente…. mi riferì che il ricorrente aveva sparso tra i colleghi la notizia di una presunta relazione che avrebbe avuto con un collega, anzi che questa presunta Pt_3
circostanza il l'avrebbe riferita in occasione di una riunione tra gli addetti al Pt_2
nucleo investigativo;
mi precisò che si trattava di un fatto accaduto da poco”; sempre in riferimento alla collega il teste ha dichiarato a proposito Pt_3 Per_14
del ricorrente: “Riferì a noi tutti la circostanza che un giorno si accorse che, sulla sua scrivania, e avevano avuto un rapporto sessuale. TÈ disse anche Pt_3 CP_4
che se ne accorse perché sulla scrivania notò delle gocce di liquido organico”; il vice comandante ha dichiarato: “Una volta mi ha riferito che Per_7 Pt_2 [...]
e consumavano atti sessuali all'interno degli uffici del Nucleo Pt_3 CP_4
Autotrasporti. Non è stata adottata in proposito alcuna iniziativa volta ad accertare i fatti. Ho ritenuto che si trattasse di una circostanza non vera e quindi di una sorta di battuta come ce ne sono tante nell'ambito di un Corpo di Polizia locale. Ciò è accaduto all'interno dell'ufficio del Comandante”; la teste ha dichiarato: “Il ricorrente mi riferì che aveva una relazione CP_3 Pt_3
sessuale con all'epoca in cui lavoravano al Nucleo Autotrasporti”; CP_4
a fronte di questa pluralità di fonti, appare davvero poco credibile il teste Tes_2
quando ha dichiarato: “Non ho mai sentito esprimere giudizi in ordine alla La Pt_2 pagina 49 di 69 e alla circostanza che aveva un rapporto personale con con il quale aveva Pt_3 CP_4
consumato un rapporto sessuale negli uffici del Nucleo Autotrasporto”.
Inoltre la teste ha dichiarato: “Si è rivolta a me anche sempre nella Tes_6 Parte_8
primavera 2022; preciso che la non lavorava nel nucleo investigativo. Mi riferì che Tes_3
in passato aveva avuto un rapporto professionale e di amicizia con il ricorrente che poi piano piano era andato scemando. La si lamentò del fatto che il ricorrente le aveva Tes_3
dato della prostituta e lo stesso appellativo lo aveva utilizzato nei suoi confronti conversando con dei colleghi”; sempre in riferimento alla collega la teste ha dichiarato: “Ho riferito al Tes_3 CP_3
Dirigente che il ricorrente continuava a fare battute su dato che da Per_1 Parte_8
lungo tempo, all'incirca dal 2008 al novembre 2021 (successivamente non abbiamo più avuto contatti), il ricorrente esprime commenti riguardanti aspetti privati di Parte_8
Posso dire di aver ricevuto messaggi da in particolare ricordo quelli dell'ottobre Pt_2
2021 dove egli qualificava la come “una povera ragazza madre”. Tes_3
In altre occasioni, il ricorrente mi disse che, secondo lui, la richiedeva dei permessi Tes_3
per assistere il figlio ma che in realtà li utilizzava per scopi personali”; il vice comandante ha dichiarato: “Il ricorrente un giorno mi ha riferito che Per_7
aveva avuto una relazione con Mi venne detto nell'ambito di una Parte_8
conversazione privata, senza alcun collegamento con le questioni di lavoro. Rispetto alla stessa persona mi riferì che spesso era assente per malattia”.
In proposito nel presente giudizio parte ricorrente si limita a sostenere l'inattendibilità del funzionario SC, del coordinatore e degli agenti , e Per_2 Per_14 Pt_3
in ragione di pregresse inimicizie e della dott.ssa per aver ella CP_3 Tes_6
“dichiarato falsamente in udienza di essere stata consigliera di fiducia fino al pagina 50 di 69 31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
Tuttavia è sufficiente evidenziare che le medesime circostanze narrate da SC,
, e sono state riferite dall'allora comandante Per_2 Per_14 Pt_3 CP_3 Tes_6
del Corpo di Polizia locale , dal vice comandante dagli agenti e CP_6 Per_7 Tes_2
in relazione ai quali il ricorrente non ha sollevato alcuna ragione di inattendibilità, Per_12
di talché le dichiarazioni di SC, , e non Per_2 Per_14 Pt_3 CP_3 Tes_6
sono state influenzate dalle circostanze asserite dal ricorrente nei loro riguardi. Peraltro in riferimento a parte ricorrente ha affermato (pag. 23 del ricorso introduttivo) Per_14
che questi ha reso anche dichiarazioni favorevoli a finendo così per Pt_1
configurare un'inverosimile inattendibilità episodica.
γ
Il ricorrente sostiene l' “intrinseca inattendibilità dei verbali formati dal dott. Per_1
in quanto le dichiarazioni ivi contenute “per la gran parte si tratta di giudizi personali e non di fatti riscontrabili, in secondo luogo perché si tratta di circostanze generiche e per il resto perché non veritiere o perché si è preteso di assegnare loro un disvalore che non avevano, come risulta dalle testimonianze assunte nel processo cautelare ne è stata smentita la fondatezza”.
In particolare:
✓ contesta le dichiarazioni rese da Pt_3
✓ evidenzia il contrasto tra la dichiarazione rilasciata al dott. da in Per_1 Per_14
ordine alla formazione dei turni da parte del ricorrente e la deposizione resa dal medesimo nel giudizio cautelare, nonché tra la dichiarazione rilasciata al dott.
pagina 51 di 69 dal vice comandante la deposizione resa dal medesimo nel giudizio Per_1 Per_7
cautelare, ed, infine, tra la dichiarazione rilasciata al dott. dalla dott.ssa Per_1
e la deposizione resa dalla medesima nel giudizio cautelare. Tes_6
Il ricorrente sostiene, altresì, la “carenza dell'indagine interna dal dott. . Per_1
In proposito afferma che “i nominativi dei soggetti da ascoltare sono stati segnalati dalla
Per_1 La SA (ad esclusione, si presume, di SC, ed Per_8 Pt_4
espressamente indicati nella lettera anonima del 28 novembre 2021 come informati sui fatti)”, da cui è conseguito che l'indagine condotta dal dott. è consistita Per_1
nell'audizione di “soli soggetti palesemente ostili al in evidente minoranza Pt_2
rispetto ai 140 agenti di tutto il Comando ed escludendo gli altri membri del Nucleo, il
Comandante, il Funzionario diretto superiore del e tanti altri agenti che Pt_2
avrebbero invece potuto fornire riscontro positivi sulla personalità del ”; in Pt_2
particolare lamenta che “non siano stati interrogati i diretti superiori del ( Pt_2 CP_6
ed il funzionario )”. CP_7
Il ricorrente sostiene, infine, l' “inattendibilità dei confidenti del dott. in Per_1
quanto “la gran parte dei soggetti ascoltati dal era certamente prevenuta nei Per_1
confronti del visto che questi li aveva segnalati per condotte illecite”. Pt_2
Indica in proposito , SC, e Per_14 Pt_3 Per_8 Per_11 CP_3
Quanto alla dott.ssa , la sua inattendibilità scaturirebbe dal fatto che ella avrebbe Tes_6
“dichiarato falsamente in udienza di essere stata consigliera di fiducia fino al
31.08.2022, quando vi è prova scritta che il suo incarico fosse terminato in vece il 31 maggio (all. 14)”.
- - -
pagina 52 di 69 In primo luogo queste difese di parte ricorrente non si confrontano, avendo omesso ogni considerazione in proposito, con le seguenti statuizioni adottate in proposito dal collegio nell'ordinanza ex art. 669-terdecies cod.proc.civ. (pag. 11-12):
“… Questo Collegio non ignora il fatto che i verbali contenenti le dichiarazioni rese dai dipendenti ascoltati dal Dr. costituiscano prove atipiche, poiché scritti Per_1
provenienti da terzi.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti chiarito che: “le dichiarazioni scritte, provenienti da terzi estranei alla lite su fatti rilevanti, non possono esplicare efficacia probatoria nel giudizio se non siano convalidate attraverso la testimonianza ammessa ed assunta nei modi di legge ma possono unicamente assumere valore d'indizio,
l'utilizzazione del quale costituisce non già un obbligo del giudice del merito, bensì una facoltà, il cui mancato esercizio non può formare oggetto di utile censura in sede di legittimità, sia sotto il profilo della violazione dell'art. 115 c.p.c., sia sotto quello dell'omesso esame su punto decisivo della controversia” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24976 del
2017 citata dalla stessa parte reclamante).
Il Giudice impugnato ha correttamente acquisito, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., i verbali delle audizioni riservate del personale impiegato nel settore ove svolgeva le proprie mansioni il TÈ, non limitandosi a porre alla base della propria decisione quanto emergente da tali verbali, bensì procedendo alla prova testimoniale, escutendo nel contraddittorio tra le parti, in udienza e sotto il vincolo del giuramento i dipendenti operanti nel Nucleo del TÈ e non solo, al fine di ottenere un quadro composito della situazione in seno all'ufficio.
Di tal guisa, alcun vizio è riscontrabile nel cd. “metodo di indagine” utilizzato dal
Giudice…
pagina 53 di 69 La correttezza dell'attività istruttoria svolta si coglie, inoltre, dal fatto che il Giudice impugnato ha escusso quali ulteriori testi, dei dipendenti non sentiti in sede di audizione riservata, quali , , , Testimone_10 Tes_5 Testimone_11 [...]
, , , e i Tes_12 Testimone_11 Testimone_9 Testimone_7 Tes_13
quali hanno fornito una descrizione in chiave composita del clima presente nell'ufficio, dei rapporti con e delle problematiche insite nelle difficoltà Pt_2
relazionali dello stesso, mettendone anche in luce taluni aspetti positivi della sua capacità organizzativa del lavoro e della esperienza maturata, a riprova della genuinità e della obiettività delle dichiarazioni rese”.
In secondo luogo la contestazione delle dichiarazioni rese da l'evidenziazione, Pt_3
in ordine a , e , di contrasti tra quanto riferito nell'audizione Per_14 Per_7 Tes_6
avanti al dott. e quanto dichiarato nelle deposizioni rese nel giudizio cautelare, Per_1
la critica circa l'individuazione e l'insufficienza delle persone sentite dal dott. Per_1
appaiono prive di concludenza in quanto, come si è già ampiamente evidenziato sub α e
β, difettano nelle difese svolte dalla parte ricorrente nel presente giudizio specifiche critiche in ordine all'utilizzo, effettuato dai giudici della fase cautelare, delle dichiarazioni rilasciate avanti al dott. (e, in verità, anche delle deposizioni rese Per_1
nella prima fase del giudizio cautelare), nonché l'offerta di prove in grado di contrastare le risultanze istruttorie emerse in detto giudizio, come si evince dal rigetto, disposto con l'ordinanza pronunciata in data 25.3.2025 (su cui immediatamente infra sub δ), di tutte le istanze di prova testimoniale formulate dal ricorrente.
Quanto all'asserita “inattendibilità dei confidenti del dott. , appare sufficiente Per_1
richiamare le statuizioni adottate sub α e β.
δ pagina 54 di 69 Nelle note finali autorizzate (pag. 5-10) parte ricorrente censura le statuizioni adottate da questo giudice nell'ordinanza istruttoria pronunciata in data 25.3.2025, con cui sono state rigettate tutte le istanze di prova testimoniale formulate dal ricorrente (nonché, in verità, pure quelle formulate dall'ente convenuto).
a)
Parte ricorrente contesta la declaratoria di “inammissibilità, in quanto aventi contenuto generico, dei cap. 7, 26”, deducendo che: “entrambi i capitoli sono connessi alla lettura di due documenti specifici (11 e 8) recanti circostanze altrettanto specifiche e collocati in un preciso spazio e tempo, al di là del fatto che non sono state contestate dall'avversaria.
Così come nemmeno può essere considerato generico il capitolo 27 (in quanto facente seguito in maniera implicita al capitolo 26), né può comportare giudizio in quanto è un fatto oggettivo che un ruolo apicale, anche se temporaneo, debba essere assegnato ad un soggetto in possesso di capacità peculiari così come confermato da quando gli è stato CP_6
chiesto in udienza il motivo per cui il Nucleo è stato assegnato al preferendolo ad Pt_2
un soggetto con minore anzianità ed esperienza”.
Queste censure non possono essere condivise.
In ordine al cap. 76, il carattere generico concerne la locuzione “in una turnistica gravosa con tre turni consecutivi”, che appare priva sia di una specifica collocazione temporale
(non apparendo sufficiente a tal fine l'indicazione “in seguito alla segnalazione di cui all'allegato 11”), sia, soprattutto, dell'indicazione di quale fosse la turnistica ordinaria così da poter comprendere perché “tre turni consecutivi” dovessero considerarsi una
“turnistica gravosa”. 6 “in seguito alla segnalazione di cui all'allegato 11 il SC, Capo Servizio e responsabile della pianificazione dei turni di lavoro, ha iniziato a collocare il in una turnistica gravosa con tre turni Pt_2 notturni consecutivi” pagina 55 di 69 Inoltre l'asserita “connessione” del capitolo con un “documento specifico” non attiene a una correlazione tra la circostanza dedotta nel capitolo e il contenuto del documento n.
11 fasc. ric., che concerne tutt'altri fatti.
Può aggiungersi che il capitolo appare diretto a provare l'esistenza di inimicizia tra il funzionario SC, da cui parte ricorrente desume l'inattendibilità di Pt_1
quest'ultimo a testimoniare, circostanza che nel precedente paragrafo sub α è già stata ritenuta inidonea a inficiare la verità dei fatti riferiti da SC in quanto oggetto anche di dichiarazioni rilasciate da altre persone verso le quali il ricorrente non ha espresso dubbi circa la loro attendibilità.
In ordine al cap. 267 il carattere generico è determinato proprio dal richiamo al doc. 8 fasc. ric., il quale è composto, in realtà, da otto documenti, di cui parte ricorrente non ha minimamente illustrato il contenuto (va ricordato che secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte – Cass. 2.11.2020, n. 24198; Cass. 29.9.2009, n.
20830; Cass. 29.5.2008, n. 14377; Cass. 28.5.2008, n. 13989; Cass. 27.5.2008, n. 13825;
Cass. 26.5.2008, n. 13552; – la produzione documentale non può surrogare l'allegazione), omettendo così di illustrare le ragioni per cui quel documento aveva un efficacia probatoria rispetto al fatto dedotto nel capitolo.
In ordine al cap. 278, nella prima parte è generico stante l'assenza di riferimenti a fatti specifici;
nella seconda parte comporta giudizio perché non indica circostanze, ma contiene valutazioni. b)
In ordine al cap. 129, la prima parte è stata ritenuta irrilevante perché già riferita dal teste nella deposizione resa durante la fase cautelare;
parte ricorrente è di contrario CP_6
avviso perché ritiene la circostanza “rilevante per fornire ulteriore prova dell'ostilità
della nei confronti del TÈ maturata solo dopo essergli stati rimproverati Pt_3
problemi di rendimento nel Nucleo Investigativo”; dall'esistenza di una sopravvenuta inimicizia tra l'agente parte ricorrente desume l'inattendibilità di Pt_1 Pt_3
quest'ultima a testimoniare, circostanza che nel precedente paragrafo sub α è stata ritenuta inidonea a inficiare la verità dei fatti riferiti da in quanto oggetto anche Pt_3
Pt_1 di dichiarazioni da persone verso le quali il ricorrente non ha espresso Parte_9
dubbi circa la loro attendibilità.
La seconda parte è stata ritenuta irrilevante in quanto, anche fosse vero che “nessun altro voleva lavorare” con sarebbe una circostanza ininfluente rispetto alla posizione Pt_3
del ricorrente;
in proposito si è, altresì, osservato nell'ordinanza istruttoria che detta circostanza non è stata riferita dal teste nella sua deposizione resa nel giudizio CP_6
cautelare; parte ricorrente riporta uno stralcio di quella deposizione che, però, non fa alcun cenno alla suddetta circostanza.
c)
In ordine ai cap. 13, 22, 23, 2410, sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che l'attendibilità delle dichiarazioni di rispetto a condotte tenute dal ricorrente non è Pt_3
condizionata dalla diligenza con cui ella svolgeva le sue mansioni”; parte ricorrente deduce che detti capitoli “non sono finalizzati all'accertamento della inattendibilità delle sue dichiarazioni, bensì a dimostrare la scarsa qualità delle sue relazioni nell'ambiente di lavoro ' sono rilevanti per il tema della disparità di trattamento e della soglia di tolleranza del livello di condotta richiesto dal Comune”; se così fosse, i capitoli sarebbero comunque irrilevanti per le ragioni svolte sub b) e c).
d)
In ordine ai cap. 14 e 1511 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che l'attendibilità delle dichiarazioni di rispetto a condotte tenute dal ricorrente non è condizionata, CP_3
rispettivamente, né dal livello di gradimento dell'ambiente di lavoro da parte della stessa, né da contrasti avvenuti in passato tra e un collega di lavoro diverso CP_3
dal ricorrente, né da una cortesia prestata nel 2014 dal ricorrente al , né da CP_3
pregresse relazioni amichevoli tra il ricorrente e nell'ambito di frequentazioni CP_3
anche con altri colleghi”;
propri incarichi, dedica molto tempo a telefonate private durante l'orario di lavoro, cerca di prendersi i meriti per i risultati raggiunti dagli altri colleghi in turno, mette zizzania fra i colleghi.
22. il turno serale del 19 febbraio 2023 con ED e è stato interrotto a causa di una lite Pt_3 insorta fra i due durante il servizio ed hanno dovuto far rientro in Comando dopo due ore dall'inizio del turno
23. il (rectius lo) ha chiesto al Funzionario di essere inserito in turni diversi da quelli in CP_4 Per_10 cui veniva inserita l'agente a causa delle dichiarata difficoltà di lavorare con lei in quanto tende a Pt_3 scaricare sui colleghi il lavoro che le spetta e il suo atteggiamento provocatorio nei confronti degli utenti
24. l'agente ha chiesto ad un funzionario dell'ufficio servizi di essere inserita in Persona_3 turni diversi da quelli in cui veniva inserita l'agente a causa delle dichiarate difficoltà di lavorare Pt_3 con lei” 11 “14. l'agente aveva dichiarato al che il Comando era il peggior posto in cui avesse CP_3 Per_1 lavorato e vero che la stessa ha chiesto il trasferimento dal comando ad un ufficio amministrativo ove è impiegata dal gennaio 2023. In passato era stata oggetto di gravi atti persecutori messi in atto da un collega, con cui aveva avuto una relazione ed in quella circostanza aveva trovato riparo Persona_2 presso la famiglia del Il TÈ una notte verso la fine del 2014 era stato chiamato dalla Pt_2 che si era spaventata per aver visto sotto casa sua appostato il suddetto soggetto;
il TÈ è CP_3 intervenuto e lo ha dovuto allontanare fisicamente 15. L'agente ha trascorso la giornata del Ferragosto 2021 insieme al la sua famiglia ed CP_3 Pt_2 altri colleghi, quali ad esempio il signor ” Persona_19 pagina 58 di 69 parte ricorrente deduce in primo luogo che “il Comando non ha opposto alcuna reazione ad un fatto grave addebitabile all'agente applicando così un metro di Per_2
valutazione diverso per un fatto differente nel merito ma molto (più) grave sul piano del disvalore che vi contiene”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub b) a); inoltre parte ricorrente ritiene rilevante “il fatto che l'ambiente del comando fosse inviso alla ben prima di lamentarsi del (l'allontanamento dal è da CP_3 Pt_2 Pt_2
farsi decorrere dal solo febbraio 2022), contestando così che l'ambiente di lavoro fosse stato avvelenato dal tanto che la stessa se ne è andata nel gennaio Pt_2 CP_3
2023, dopo il trasferimento del ricorrente”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub b) e c); infine parte ricorrente ritiene rilevanti il cap. 14 parte terza e il cap. 15 perché
“dimostrano anche il legame di profonda amicizia fra la ed il che va al CP_3 Pt_2
di là del concetto di “cortesia” con cui il Giudice sminuisce il gesto di accoglienza del presso la propria famiglia e il gesto di difesa fisica contro l'aggressione di un Pt_2
collega che mai è stato sanzionato dal Comune, né dal Comando. Tale circostanza dimostra l'assenza di contrasti quanto meno fino al novembre 2021 (data in cui la ha riferito essersi interrotti i rapporti con il ricorrente) e riprova che le asserite CP_3
rimostranze della non sono risalenti nel tempo e sono state solo occasionali, CP_3
contrariamente a quello che vorrebbe fare intendere il;
CP_1
in proposito non si può che ribadire che queste circostanze non condizionano l'attendibilità delle dichiarazioni di rispetto alle condotte tenute dal ricorrente, CP_3
di cui ella ha riferito.
e)
pagina 59 di 69 In ordine al cap. 1712 è stato ritenuto irrilevante “atteso che la circostanza secondo cui un collega di lavoro non ritenesse il ricorrente “una presenza tossica” nel Comando non può ritenersi sufficientemente idonea a rendere irrilevanti i fatti emersi nel corso dell'indagine interna effettuata dall'ente convenuto”; parte ricorrente deduce che la motivazione del rigetto “è frutto di una non corretta comprensione del significato di quella istanza istruttoria, spiegabile in combinazione con la lettura del n. 28 della narrativa del ricorso introduttivo in cui si chiariva l'arbitrarietà di non aver voluto verbalizzare e lasciare traccia di una dichiarazione positiva raccolta dallo stesso Altrettanto arbitrario ed immotivato, al pari di Per_1
altre lacune, è il voler ritenere irrilevante la dichiarazione positiva di un dipendente così
come non si è voluto ritenere rilevante il gran numero di elementi positivi addirittura superiori in qualità rispetto ad un numero ristretto di agenti”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) γ.
f)
In ordine al cap. 1813 è stato ritenuto irrilevante “atteso che la circostanza, se anche fosse vera, non pregiudicherebbe, di per sé sola, l'attendibilità delle persone sentite dal dirigente delle risorse umane;
Per_1
parte ricorrente deduce che il capitolo, se confermato, “dimostrerebbe invece che il
è stato indotto e si è limitato ad ascoltare solo pochi degli agenti presenti al Per_1
comando e solo quelli che, di fatto, erano originariamente ostili al TÈ per essere stati da questo segnalati o redarguiti per condotte illecite o inappropriate. Su questo punto non deve essere considerate irrilevante il fatto che il on abbia ascoltato Per_1
soggetti non ostili al non solo per la questione della inattendibilità ma per il Pt_2
fatto di aver limitato l'inchiesta su 150 agenti ad un ristretto numero di agenti manifestamente ostili al ricorrente”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) γ.
g)
Parte ricorrente contesta che la valutazione di irrilevanza espressa in ordine ai capitoli
19, 20, 25, 28, 30 e 3114.
Quanto al cap. 19, secondo il ricorrente “dimostra che il Nucleo non è sopravvissuto al nonostante il Comune asserisse che il nucleo patisse la sua presenza (mentre è Pt_2
invece documentato l'elenco dei risultati positivi)”; che il Nucleo Investigativo “patisse” la presenza del ricorrente è comprovato dalle statuizioni sub e) α e β; quanto all'assunto che la mancata sopravvivenza del Nucleo
Investigativo sia dovuta al venir meno della presenza del ricorrente, non si fonda su elementi univoci, potendo essere dovuta a una scelta adottata autonomamente dall'ente pagina 61 di 69 convenuto (peraltro appare inverosimile che un ente delle dimensioni di quelle del non fosse in grado di sostituire il ricorrente). Controparte_1
Quanto al cap. 20, secondo il ricorrente “dimostra che nel Comando non vi fosse un clima positivo anche dopo il trasferimento del ricorrente, conseguendo che i problemi relazionali non potevano essergli addebitati”;
l'assunto non può essere condiviso, atteso che la legittimità del trasferimento non è subordinata alla sua idoneità di eliminare qualsiasi problema di relazione tra tutti gli addetti al Comando di Polizia locale.
Quanto al cap. 25, secondo il ricorrente “dimostra l'inerzia del Comune di fronte a fatti gravi, dando prova del basso livello di qualità di convivenza richiesto all'interno del comando”; in proposito si rinvia a quanto statuito sub b) b).
Quanto al cap. 28, secondo il ricorrente “dimostra il livello di buoni rapporti del ricorrente con i propri ex colleghi anche dopo il trasferimento, fatto che contesta le allegazioni del Comune circa una generalizzata ostilità nei confronti del ”; Pt_2
in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
Quanto al cap. 30, secondo il ricorrente “dimostra l'ostilità anche nei confronti di agenti legati da vincolo di amicizia con il ”; Pt_2
in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
Quanto al cap. 31, secondo il ricorrente “dimostra l'ostilità del Comune nei confronti dello stesso Comandante (dimostratosi non ostile al TÈ anche nel corso del procedimento cautelare) e quindi conferma l'intento di escludere il Comandante dalla indagine interna per istruirla solo con elementi sfavorevoli al ”; Pt_2
parte ricorrente addebita all'ente convenuto una condotta assertamente sorretta in via determinante ed esclusiva da un motivo illecito, quale quella di revocare al comandante pagina 62 di 69 l'incarico per aver reso in giudizio deposizioni di un certo tenore;
l'ipotesi appare priva di apprezzabili riscontri ed è anche contraddetta dal fatto che, come si è visto sub e) α e
β, il comandante ha reso nel giudizio cautelare dichiarazioni tutt'altro che CP_6
favorevoli al ricorrente.
h)
In ordine ai cap. 32 e 3315 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che il ricorrente non ha proposto domande afferenti al presunto demansionamento o privazione delle mansioni, mentre le relative circostanze non condizionano la sussistenza o meno della situazione incompatibilità ambientale addotta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che “sono rilevanti non per fondare una domanda sul demansionamento (che non è stata formulata), bensì per dimostrare l'insussistenza della motivazione con cui il ricorrente era stato inviato prima in un servizio e poi in un altro per completare inesistenti necessità di forza lavoro”; in proposito appare sufficiente evidenziare che il presupposto giustificativo del trasferimento disposto nei confronti del ricorrente è costituito dalla presenza di una situazione di incompatibilità ambientale del ricorrente nell'ambito del Corpo della
Polizia locale;
quindi l'asserita insussistenza della “necessità di forza lavoro” presso l'ufficio ad quem non determinerebbe comunque il ritorno del ricorrente presso il Corpo della Polizia.
Per_2 15 “32. L'ing. Dirigente del Serivizio Opere di Urbanizzazione Primaria ha riferito al che Pt_2 nel mese di luglio 2022 la dott.ssa lo aveva avvisato del fatto che il sarebbe stato Per_23 Pt_2Per_2 trasferito presso il servizio da lui diretto;
in quella circostanza l'ing. aveva precisato alla dott.ssa che non aveva esigenze di organico e che non sapeva cosa far fare al Per tutto il tempo Per_23 Pt_2 che il aveva trascorso in quel Servizio tutti gli incarichi venivano assegnati agli altri colleghi e Pt_2 colleghe dell'ufficio ed in più occasioni il ricorrente ha chiesto, anche tramite il proprio legale, che gli venisse assegnato qualche incarico 33. Nel servizio del Comune diretto dall'ing. gli incarichi che vengono assegnati al Controparte_10 lo occupano per una media di un'ora al giorno ed in più occasioni il ricorrente ha chiesto che di Pt_2 aver assegnato un maggior numero di incarichi che lo possa occupare per più ore al giorno” pagina 63 di 69 i)
In ordine al cap. 116 è stato ritenuto irrilevante “atteso che le circostanze riferite da trovano riscontro nelle deposizioni rese dai testi e ella fase Per_14 Tes_2 Per_7
cautelare (oltre al carattere generico in punto tempo, luogo e contesto, della circostanza secondo cui “il aveva preavvisato il del fatto che avrebbe Pt_2 Per_14
proceduto alla predetta segnalazione””); il ricorrente deduce che “tutte le allegazioni del trascritte dalle relazioni del CP_1
dott. ontengono tutto fuorché una precisa collocazione sia nello spazio che nel Per_1
tempo delle allegazioni contenute”; tuttavia non contesta la ragione principale del rigetto secondo cui “le circostanze riferite da trovano riscontro nelle deposizioni rese dai testi e nella Per_14 Tes_2 Per_7
fase cautelare”; inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
l)
In ordine ai cap. 3 e 417 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che le circostanze riferite da SC trovano riscontro nella deposizione resa nella fase cautelare dal teste e nelle dichiarazioni rese dal coordinatore nel corso della sua audizione CP_6 Per_2
disposta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova del fatto che il TÈ li avesse segnalati fatti illeciti in capo a SC…”; tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
m)
In ordine ai cap. 8, 9, 10,16 e 2118 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che le circostanze riferite da SC trovano riscontro nella deposizione resa nella fase cautelare dal teste e nelle dichiarazioni rese dal coordinatore nel corso CP_6 Per_2
della sua audizione disposta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova delle azioni ritorsive del
SC nei confronti del per essere stato segnalato per condotte illecite”; Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β. n)
In ordine ai cap. 4, 5 e 2919 sono stati ritenuti irrilevanti “atteso che le circostanze riferite da trovano riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal coordinatore Per_8
nel corso della sua audizione disposta dall'ente convenuto”; Per_2
il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova delle azioni ritorsive di nei confronti del per essere stato segnalato per condotte illecite”; Per_8 Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β.
o)
In ordine al cap. 620 è stato ritenuto irrilevante “atteso che le circostanze riferite da trovano riscontro anche nelle dichiarazioni rese dal coordinatore Per_11 Per_2
nel corso della sua audizione disposta dall'ente convenuto”; il ricorrente deduce che questi capitoli “formano la prova delle azioni ritorsive di nei confronti del ”; Per_11 Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto;
inoltre si rinvia a quanto statuito sub e) α e β. p)
In ordine al cap.1121 è stato ritenuto irrilevante “atteso che il colloquio tra e la Pt_3
consigliera di parità IC nonché l'audizione di da parte del dirigente delle Pt_3
risorse umane dell'ente convenuto risalgono a cinque mesi dopo il fatto Per_1
dedotto nel capitolo”; il ricorrente deduce che questo capitolo “rileva per dimostrare l'inattendibilità della
[...]
, che aveva buoni rapporti con il anche nel natale 2021 e fino alla Pt_3 Pt_2
primavera 2022 contestualmente alla richiesta di trasferimento presso il Nucleo
Investigativo e che si sia rivolta alla IC ed al opo quel periodo all'indomani Per_1
delle lamentele del sul suo rendimento”; Pt_2
tuttavia non contesta la ragione svolta a fondamento del rigetto.
ε
Parte ricorrente sostiene (pag. 28-29 dell'atto introduttivo) che “al comando vi sarebbe stato spazio ampio spazio per poter ricollocare il ricorrente in nuclei diversi da quelli con minor necessità interrelazionali, come ad esempio il vigile di quartiere, nel quale dal gennaio 2023 è stata assegnata la ”, anche considerando che “dalla relazione Pt_3
emergerebbe che la criticità dei rapporti sarebbe limitata ad un numero limitato di colleghi (risultano riportate tre sole dichiarazioni, peraltro non riferibili a soggetti specifici), mentre l'intero Corpo della Polizia Locale di è formata da almeno 140 CP_1
agenti distribuiti su ben 27 nuclei o reparti”.
Si tratta di assunti che non possono essere condivisi. 21 “11. l'agente in occasione della partenza dal Nat nel dicembre 2021 ha regalato al una Pt_3 Pt_2 penna accompagnandola con un biglietto come da documento 30 che si rammostra.” pagina 67 di 69 Infatti non deve trascurarsi che il ricorrente era inquadrato nella categoria C evoluto e gli era stata attribuita la figura professionale di coordinatore (di polizia locale).
Quindi per ragioni di incompatibilità ambientale non gli potevano essere assegnate mansioni inferiori (quali quelle di agente di polizia municipale, che costituisce una figura professionale appartenente alla categoria C), il che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, è precluso per “ragioni organizzative”, anche in ipotesi di trasferimento
(Cass. 27.8.2003, n. 12561; Cass. 14.7.1993, n. 7789), essendo consentito solo quale extrema ratio al fine di evitare il licenziamento (ex multis, di recente, Cass. 15.7.2025, n.
19556; Cass. 3.7.2025, n. 18075).
Ne consegue che gli potevano essere assegnate esclusivamente mansioni proprie della categoria C livello evoluto e, quindi, della figura professionale di coordinatore di polizia municipale, essendo l'unica delle figure professionali appartenenti alla categoria C livello evoluto presenti nel Corpo di Polizia locale di . CP_1
L'ente convenuto sostiene che il ricorrente non avrebbe più potuto svolgere il ruolo di coordinatore in ragione delle difficoltà relazionali da cui erano caratterizzati, a causa di comportamenti dal lui tenuti, i rapporti con alcuni sottoposti, nonché e con alcuni pari grado e alcuni superiori (in proposito si rinvia a quanto statuito sub e) α e β).
Si tratta di una valutazione fondata su elementi concreti e congruamente motivata specie considerando, che, come già ricordato sub a), il trasferimento per incompatibilità ambientale deve costituire una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro può adottare al fine di rimediare allo stato di disorganizzazione e disfunzione presente nell'unità produttiva, mentre non è necessario che costituisca il solo mezzo che il datore di lavoro ha a disposizione per raggiungere quel risultato.
c) conclusioni pagina 68 di 69 In definitiva, le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell'ente convenuto non sono fondate e devono, quindi, essere Controparte_1
rigettate.
Stante la parziale soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese nella misura di un sesto.
Il ricorrente va condannato alla rifusione, in favore dell'ente convenuto, dei residui cinque sesti, stante anche il rigore del novellato art. 92 cod.proc.civ..
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta l'eccezione, sollevata dall'ente convenuto , di Controparte_1
“improcedibilità dell'odierno giudizio”.
2. Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
dell'ente convenuto . Controparte_1
3. Dispone la compensazione delle spese nella misura di un sesto.
4. Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore dell'ente convenuto, dei residui cinque sesti, liquidati nella somma di € 2.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co. 2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre agli oneri riflessi di legge (oneri
CP_1 contributivi e assicurativi: contributi e premio nella misura del 27,08%, CP_12
nonché oneri fiscali: IRAP nella misura dell'8,50%).
Trento, 30 settembre 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 69 di 69 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1“Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione;
a tal fine è autorizzato a: a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile… ” 2 “Potere di organizzazione - 1. Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti l'organizzazione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione, tenuto conto nell'individuazione degli stessi organi di quanto eventualmente previsto nello statuto comunale ai sensi dell'articolo 5, con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatta salva la sola informazione ai sindacati, ove prevista nei contratti collettivi” pagina 6 di 69 4 Alla luce del “Regolamento speciale Corpo Polizia Locale di – Monte Bondone” quella del CP_1
“funzionario” è la “figura” immediatamente subordinata al comandante e al vice comandante ed è rivestita da coloro che sono preposti alle unità organizzativa in cui si articola la struttura del Corpo Polizia Locale. L'allegato A prevede: “I Funzionari del Corpo coadiuvano il Comandante ed il Vice Comandante. Sono responsabili della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale assegnato”. pagina 35 di 69 7 “su ordine del Comandante il ricorrente veniva sempre addetto al coordinamento del personale nei servizi serali, in particolare nel caso di eventi affollati come fiere o concerti, come risulta dal documento allegato sub 8 che si rammostra” 8 “Vero è che al TÈ è stato chiesto in molteplici occasioni di coordinare un numero di servizi serali e notturni più elevato perché ritenuto più capace, preparato e gradito al personale” pagina 56 di 69 9 “L'agente ha chiesto di andare a lavorare in un nucleo diverso dal Nat nella primavera del 2022 Pt_3
e fra le varie opzione vi era anche il Nucleo Investigativo coordinato dal Il Comandante ha Pt_2 chiesto al di accoglierla presso il suo nucleo in quanto nessun altro voleva lavorare con lei.” Pt_2 10 “13. l'agente ha chiesto di essere spostato in un nucleo diverso da quello della Tes_2 Pt_3 dichiarando di non poter lavorare in un clima sereno con lei, come da documento 17 che si rammostra. In particolare, come molti altri agenti, lamenta che non ha voglia di lavorare, fa sempre eseguire agli altri i pagina 57 di 69 12 “Il dott. el corso del giugno 2022 durante un colloquio con il signor tenutosi Per_1 Testimone_4 nel proprio ufficio ha domandato a questi se nel Comando vi fosse qualche presenza tossica facendo espresso riferimento al il signor A tale domanda il signor ha risposto negativamente Pt_2 Tes_4 senza che sia stato poi redatto verbale dell'audizione” 13 “Gli agenti ascoltati dal per l'indagine interna connessa alla relazione allegata sub 4 gli sono Per_1 stati segnalati espressamente dall'agente ” Persona_18 pagina 60 di 69 14“19. l'agente è stata trasferita ad agente di quartiere ed il Nucleo Investigativo è stato sciolto a Pt_3 partire dal gennaio 2023 20. in data 08 febbraio 2023 nel corso di un briefing per la presentazione della nuova organizzazione dei turni il commissario lasciava la sala inveendo contro la platea mandando a quel paese il Testimone_14 comandante. 25. l'agente nell'anno 2018 era stata aggredita fisicamente all'interno del comando Persona_3 con un calcio mentre si trovavano in aula briefing davanti ad altri colleghi. Il fatto è stato segnalato con relazione scritta all'allora comandante Per_4 28. Dall'indomani del trasferimento ed ancora il e molti dei suoi ex colleghi si frequentano, come Pt_2 Per_1 Per_2 ad esempio , Ceccato, , Tes_2 Per_13 Tes_4 Per_3 Per_21 Per_22 30.l'agente commentando l'esito del procedimento sommario promosso dal in data Tes_15 Pt_2 12 aprile ha detto al che il prossimo sarebbe stato lui. Per_13 CP_ 31. nel pomeriggio del giorno 11 aprile, verso le ore 17.00 il Comandante è stato convocato dalla dott.ssa ha dichiarato che egli non gode più della fiducia del Comune e che sarebbe stati Per_23 sostituito dall'attuale Vice Comandante al posto del quale sarà promosso il Funzionario GE Per_7 SC”. 16 “Nel mese di maggio 2022 il TÈ ha segnalato al Vice Comandante ed al Funzionario Per_7
che l'agente aveva inviato con due settimane di ritardo alla procura gli atti della CP_7 Per_14 perquisizione a carico del signor il 17.02.2022. Il TÈ aveva preavvisato il Persona_25 Per_14 del fatto che avrebbe proceduto alla predetta segnalazione” 17 “cap. 3 il TÈ aveva segnalato al Comandante che il commissario capo SC aveva Per_4 rilasciato permessi in deroga alle norme del codice della strada per la Via San Giovanni Bosco, come da documento 17 che si rammostra.
4. I figli dei signor SC e erano stati sanzionati dal rispettivamente per aver Per_8 Pt_2 circolato su un'auto non revisionata e per aver usato il cellulare durante la guida. Sia il SC che l' hanno chiesto al di annullare le multe inveeendo ed alzando la voce negli uffici del Per_8 Pt_2 Comando di via Maccani. Del fatto è stato informato tempestivamente l'allora comandante Per_4 pagina 64 di 69 18 “cap. 8 il aveva chiesto di non essere messo in turno con gli agenti che avevano condotto Pt_2 l'indagine nel procedimento a suo carico e che hanno firmato l'annotazione di PG allegata alle pagine 3-6 del documento 23, fra cui il sovrintendente , per evitare situazioni di disagio. Il SC ha Pt_11 programmato delle turnazioni con l'agente senza tener conto della richiesta del Parte_12 Pt_2
9. il ha segnalato i fatti di cui ai capitoli 7 e 8 una prima volta all'allora Comandante ed all'allora Pt_2 dirigente generale dott.ssa in quanto ritenuto ritorsivo e provocatorio e questa, nel corso di una Pt_13 riunione in cui era stato convocato il SC, gli prescrisse di modificare il criterio di turnazione del
Pt_2 10. il SC, a seguito della riunione con la dott.ssa ha programmato i turni del TÈ con Pt_13 tre notturni di seguito e mettendolo in turno con l'agente , ma a seguito del ricevimento della Parte_12 nota scritta allegata sub 12 la Dirigente Generale revocò al SC l'incarico di Capo Servizio e le relative indennità. 16. l'agente SC ha dettato alla il testo della petizione del 16.06.2009 per far rimuovere il Tes_3
costituita dal documento 13 che si rammostra. Pt_5 21. il signor per il tramite del proprio legale, aveva segnalato al nelle Tes_16 Controparte_1 persone di sindaco, dirigente generale ed un funzionario dell'avvocatura l'episodio descritto in narrativa al punto 48” ossia “nel corso del gennaio 2018 aveva segnalato all'allora Comandante che Per_4 l'agente SC aveva rilasciato permessi in deroga alle norme del codice della strada per la Via San Giovanni B” pagina 65 di 69 19 “4. i figli dei signor SC e erano stati sanzionati dal rispettivamente per aver
Per_8 Pt_2 circolato su un'auto non revisionata e per aver usato il cellulare durante la guida. Sia il SC che l' hanno chiesto al di annullare le multe inveeendo ed alzando la voce negli uffici del
Per_8 Pt_2 Comando di via Maccani. Del fatto è stato informato tempestivamente l'allora comandante Per_4
5. di statura più bassa del è il soggetto che compare nella ricostruzione della nota di
Per_8 Pt_2 PG 14.10.2015 impersonando il posizionato davanti ad una vettura priva di occupanti, come da Pt_2 documento 12 che si rammostra, in relazione al procedimento penale promosso a seguito di comunicazione di reato redatta dall'agente Persona_2 29. in almeno due occasioni ha inveito contro il quando ha sanzionato il figlio per
Per_8 Pt_2 essere stato colto alla guida mentre usava il cellulare imponendogli di annullare la multa” 20 “cap. 6 il aveva segnalato che il commissario , legato sentimentalmente al Pt_2 Persona_26 commissario esercitava la professione di commercialista mentre era dipendente del Per_11 CP_1Per come agente della Polizia Locale. Per tale fatto l'agente è stato sospeso dal servizio” pagina 66 di 69