Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/06/2025, n. 2148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2148 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 5547/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunica- zione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 09.06.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 09.06.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
richiamato l'art. 127 ter c.p.c.;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - I Sezione Civile - in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 5547/2024, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale, vertente tra
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, rapp.to e difeso, dall'avv. Luigi Sgueglia (C.F. Parte_2 [...]
)elett.te domiciliato in San Prisco (Ce), alla Via Salvo D'Acquisto C.F._1
n. 18, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
(C.F. ) rapp.to e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Sgalia Giuseppe Luigi (C.F.: e presso lo stesso elett.te CodiceFiscale_3
domiciliato in Casal di Principe alla via Rosmini 4, in virtù di procura in atti;
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per il ricorrente: come da atto introduttivo e note relative all'udienza del 9.6.25 trattata con modalità cartolare.
Per il resistente: come da comparsa di costituzione e risposta e note relative all'udienza del 9.6.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di appello, il ha impugnato la sentenza numero Parte_1
1979\2024 del giudice di pace di Santa Maria Capua Vetere, deducendone, in via preliminare, la nullità per il difetto di legittimazione passiva.
Ha rappresentato, infatti, che a seguito della lettera di messa in mora inviata dall'attore in data 5 maggio 2021, l'ente aveva comunicato che lo stadio comunale teatro dell'evento, risultava affidato in consegna e nella disponibilità della società
“la Canocchia Multiservizi” la quale, in virtù del contratto stipulato con il comu- ne, si era assunta ogni responsabilità per i danni arrecati ai terzi nello svolgimen- to delle attività sportive.
Nonostante tale precisazione, l'attore aveva comunque agito nei confronti del anziché nei confronti del soggetto effettivamente responsabile. Pt_1
Nel merito, l'ente ha censurato l'operato del giudice di primo grado per aver rite- nuto attendibile la prova testimoniale, senza una compiuta valutazione delle cir- costanze del fatto, omettendo di accertare con precisione il momento in cui si sarebbe verificata la caduta (se all'inizio, nel corso o alla fine dell'incontro). In particolare, ha ritenuto poco verosimile che nel corso di un'intera partita regolar-
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mente disputata da 22 giocatori, nessuno ad eccezione dell'attore abbia rilevato o subito conseguenze dalla presunta buca coperta da erba che sarebbe stata all'ori- gine dell'infortunio.
Il ha altresì evidenziato l'assenza di documentazione fotografica agli atti, Pt_1
idonea a comprovare l'esistenza e la localizzazione della buca in questione.
A fronte dell'indicazione generica contenuta nell'atto di citazione, il testimone ha parlato di una zona centrale del campo, senza tuttavia fornire elementi oggettivi o riscontri visivi a sostegno di tale affermazione, generando incongruenze tra quan- to allegato e quanto emerso in sede istruttoria.
Infine, ha osservato che l'accesso dell'attore al pronto soccorso è avvenuto solo in un momento successivo, circostanza ritenuta poco compatibile con la natura e la gravità della lesione lamentata (frattura dello scafoide del polso destro), che avrebbe, verosimilmente, richiesto un intervento medico immediato.
Sulla base di tali argomentazioni il ha concluso chiedendo: Pt_1
“- In via cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impu- gnata per i motivi dedotti nel presente atto;
-In via preliminare, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Ente ap- pellante.
- In via principale e nel merito, accogliere il gravame proposto dal Parte_1
in persona del Sindaco pro tempore, avverso la sentenza n. 1979/2024 resa
[...] in contumacia dell'odierno appellante dall'Ufficio del Giudice di Pace di S. Ma- ria C.V., Giudice Dr. Rodosindo Martone
-In via subordinata, accertare e dichiarare la corresponsabilità del signor
[...]
nella causazione dell'evento dannoso per tutti i motivi esposti in CP_2 narrativa e per l'effetto riformare la sentenza di primo grado condannando il convenuto al pagamento di solo la metà dell'importo accertato in sede Pt_1 di CTU;
”
Si è costituito in giudizio , il quale ha contestato l'eccezione Controparte_1
sollevata dal in ordine alla gestione dello stadio comunale da Parte_1 parte della società “la Canocchia Multiservizi” ritenendo che non sia stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la veridicità.
Ha sostenuto, in particolare, che l'ente avrebbe dovuto produrre, nei modi e nei termini di legge, la documentazione comprovante tale affidamento quale ad esempio una delibera del consiglio comunale che è stata invece depositata tardi- vamente in sede di appello.
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A suo avviso, tale produzione documentale è inammissibile, poiché introduce nuovi elementi istruttori in violazione dei limiti posti al giudizio di secondo gra- do.
Ha aggiunto che il qualora avesse ritenuto sussistente una responsabilità Pt_1
della società concessionaria, avrebbe potuto e dovuto tutelarsi chiamandola in causa esercitando la facoltà di chiamata in causa del terzo.
In ogni caso, ha ritenuto che, essendo il comune proprietario dell'impianto, su di esso gravasse l'onere di dimostrare la propria estraneità e la manutenzione ordina- ria e straordinaria del campo sportivo.
Con riferimento alla prova testimoniale, la ha evidenziato che la dichia- CP_1
razione resa è stata chiara, dettagliata, coincisa ed esaustiva, ritenendola piena- mente attendibile.
Sulla scorta di tali argomentazioni, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma di primo grado.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo.
Va aggiunto che l'appello risulta ammissibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazione delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia.
Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le moti- vazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valu- tazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamento della decisione.
In ogni caso “l'indicazione dei motivi di appello richiesta dagli art. 342 e 434
c.p.c. richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della domanda rivol- ta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostru- zione della vicenda operata dal primo giudice” (Corte appello Milano sez. lav. 22 marzo 2016 n. 1133).
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
Il motivo di appello
Giova premettere che la vicenda trae origine da un infortunio occorso al signor in data 6 Marzo 2017, durante una partita di calcio ufficiale Controparte_1
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presso lo stadio Comunale di Pt_1
L'attore è caduto a terra a causa, secondo quanto allegato, di una buca coperta da erba presente sul terreno di gioco. Ha quindi convenuto in giudizio il ri- Pt_1
tenendolo responsabile sensi dell'articolo 2051 del Codice civile in quanto custo- de dell'impianto.
Ciò premesso va osservato (v. Cass. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018,
n.27724) che il criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostra- zione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, inteso come fattore che, in base ai principi della regolarità o adeguatezza causale, esclu- de il nesso eziologico tra cosa e danno ed è comprensivo della condotta incauta della vittima, che assume rilievo ai fini del concorso di responsabilità ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c. e deve essere graduata sulla base di un accertamento in ordine alla sua effettiva incidenza causale sull'evento dannoso, che può anche essere esclusiva. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità dell'ente proprietario della strada, sul presupposto che la buca presente sul manto stradale, che aveva determinato la caduta del ci- clomotore dell'attrice, si presentava ben visibile in quanto di apprezzabili dimen- sioni, non ricoperta da materiale di sorta e collocata al centro della semicarreggia- ta percorsa dall'attrice, nell'ambito di un più ampio tratto stradale dissestato e sconnesso). Dunque, in tema di responsabilità per danni cagionati dalle cose in custodia, grava sulla parte danneggiata l'onere di fornire il solo riscontro dell'esi- stenza di un valido nesso causale tra la cosa e il danno, mentre il custode ha l'one- re di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, che può essere costituito dall'evento imprevedibile, dal fatto del terzo, dal fatto dello stesso danneggiato (Corte Appello, Napoli, sez. IX, 05/12/2019, n. 5881).
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processua- le della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve rite- nersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicu- rare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudizia- le” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora “Il principio
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della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coe- renza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una pro- spettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logi- camente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
(Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato, non potendo affermarsi che sia stata raggiunta in giudizio la prova della verificazione della caduta, più in particolare, della dinamica con cui lo stesso si sarebbe verificato.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, va considerato che la testimonianza resa dal teste escusso nel primo grado del giudizio ( ) risulta di carattere estremamente Testimone_1
generico con riferimento a questioni rilevanti in merito al fatto storico posto a fondamento della domanda, non consentendo di ricostruire con esattezza la dina- mica con cui si sarebbe verificata la caduta.
Il teste escusso riferiva : “che verso gli inizi del marzo dell'anno 2017, nel pome- riggio, era intento ad assistere ad una partita di calcio tra ragazzi che si stava svolgendo presso lo stadio Comunale di il teste riferiva che il manto del Pt_1
campo si presentava in buone condizioni;
il teste aggiungeva che improvvisa- mente ebbe modo di vedere un ragazzo cadere a terra ed ebbe modo di constata- re, una volta, entrato in capo per prestare soccorso all'infortunato, che il manto era rotto al centro del campo, tanto da causare la caduta del ragazzo;
il teste ri- feriva che, nell'immediatezza, il ragazzo lamentava forti dolori al braccio destro;
il teste specificava che la zolla rotta non era visibile e che nessun custode comu- nale era presente sul luogo del sinistro;
infine, il teste riferiva che il ragazzo ve- niva soccorso dai genitori ai quali rilasciava le proprie generalità per un'eventuale testimonianza;
in ultimo, il teste riferiva che nell'occasione non pioveva e ribadiva che il manto del terreno appariva in condizioni normali.”
In particolare, il teste non ha indicato il punto preciso del campo in cui si sarebbe
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verificata la caduta, la propria posizione rispetto al punto in cui sarebbe avvenuto l'evento, il momento preciso della caduta se inizio, metà o fine della partita.
Peraltro, non è stato individuato con precisione il punto del campo in cui l'evento si sarebbe verificato, elemento che incide negativamente sulla credibilità della ri- costruzione di parte attorea.
In particolare, la circostanza che, nel corso di un'intera partita disputata da 22 giocatori non è stato segnalato alcun altro infortunio ne siano emerse lamentele relative irregolarità del terreno.
Va altresì rilevato che il teste escusso, pur avendo inizialmente riferito che il ter- reno di gioco appariva in buone condizioni, ha successivamente dichiarato la pre- senza di una buca ricoperta da erba.
Tuttavia, tale affermazione non è stata corroborata da alcuna documentazione fo- tografica né da altri riscontri oggettivi idonei a confermarne la veridicità.
In particolare, la Suprema Corte ha più volte affermato che “l'allegazione generi- ca di un insidia, non corredata da documentazione fotografica o da elementi og- gettivi di riscontro, non è idonea a fondare una responsabilità automatica in ca- po al custode” (Cass. Civ.,Sez VI-3 n.20210\2016)
Inoltre, il teste non ha specificato se, a seguito del presunto infortunio, la partita sia stata sospesa o interrotta, circostanza che avrebbe potuto rivestire rilevanza ai fini della valutazione dell'effettiva gravità e sussistenza dell'insidia lamentata.
Va sul punto considerato che non sono stati escussi ulteriori testimoni, con la conseguenza che dichiarazioni rese dall'unico teste escusso vanno valutate con particolare rigore.
Tali circostanze impediscono, da un lato, di ritenere attendibile il teste e impedi- scono, sotto altro profilo, di ricostruire la specifica dinamica del sinistro.
A tali considerazioni deve poi aggiungersi la circostanza che non risultano essere intervenute sul luogo del sinistro le forze dell'ordine e che non sia stato richiesto l'intervento del 118, nonostante la caduta abbia provocato lesioni di una certa gravità (frattura scafoide).
Tali elementi inducono a ritenere non adeguatamente provata l'effettiva verifica- zione del sinistro.
L'ulteriore elemento in grado di generare incertezza in merito alla verificazione del sinistro va individuato nell'asse temporale intercorso tra la presunta caduta e l'accesso del ragazzo al presidio ospedaliero.
Come correttamente evidenziato dall'appellante, nonostante la diagnosi di frattura
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dello scafoide, lesione che per natura non può considerarsi lieve, il ragazzo non è stato condotto al pronto soccorso nell'immediatezza dell'infortunio.
Dalla documentazione sanitaria prodotta in atti e dalle allegazioni di controparte, risulta infatti che l'accesso in ospedale sia avvenuto solo nella giornata successiva al fatto, circostanza che contribuisce ad alimentare dubbi circa la reale incidenza e contestualizzazione dell'evento lesivo.
Al riguardo la Corte di cassazione ha osservato che “il ritardo nell'accesso alle cure mediche può legittimamente essere valutato come elemento che incide sull'attendibilità del racconto e sulla vera somiglianza della dinamica allegata soprattutto se non adeguatamente giustifica- to.”(Cass.Civ.Sez.III,n.28992\2019;cfr. anche cass.civ., sez VI 7173\2015).
In definitiva, la genericità della dichiarazione resa dall'unico teste escusso, l'as- senza dell'intervento dell' ambulanza, nonché la circostanza che pur avendo ri- portato lesioni non di lieve entità il danneggiato si sia recato al pronto soccorso solo nel giorno successivo, inducono a ritenere non adeguatamente provata in giudizio la verificazione del fatto storico e, in ogni caso, non possono dirsi ade- guatamente provate le specifiche modalità di verificazione dello stesso, nonché i profili di responsabilità del danneggiato.
Ogni ulteriore motivo di appello deve ritenersi assorbito nella presente decisione.
L'appello, pertanto, deve ritenersi fondato e conseguentemente deve essere accol- to, con riforma della sentenza impugnata e rigetto delle domande di risarcimento proposte nel primo grado del giudizio
Le spese
Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese pro- cessuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963). Va pertanto rifor- mata la sentenza di primo grado anche in relazione alle spese di lite.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto dell'attività espletata e delle questioni trattate.
Le spese occorse per la consulenza medico-legale vanno poste a carico degli odierni appellati.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione di-
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sattesa, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda ri- sarcitoria avanzata nel primo grado del giudizio da;
Controparte_1
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in € 633,00, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- condanna l'appellato al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.278,00, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge;
- pone le spese occorse per la CTU a carico dell'odierno appellato.
Santa Maria Capua Vetere, 26.06.2025
Il Giudice dott.ssa
Maria Del Prete
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