La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 .
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))