Articolo 26 della Legge 29 marzo 1983, n. 93
Articolo 25Articolo 27
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21 aprile 1983
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7 marzo 1993
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Versione
24 maggio 2001
Art. 26. Disposizioni speciali

La presente legge si applica anche ai dipendenti degli Istituti autonomi case popolari, della Cassa per il Mezzogiorno e delle camere di commercio.
Restano disciplinati dalle rispettive normative di settore il personale militare e quello della carriera diplomatica e della polizia di Stato.
Restano ugualmente disciplinati dalle leggi speciali che li riguardano gli ordinamenti giuridici ed economici dei magistrati ordinari e amministrativi, degli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' dei dipendenti degli enti che svolgono la loro attivita' nelle materie contemplate nell' articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 .
((IL D. LGS. 30 MARZO 2001, N. 165 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
Entrata in vigore il 24 maggio 2001
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