Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 23/02/2026, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00862/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02463/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2463 del 2025, proposto da
SA RI IA, rappresentata e difesa dall’avv. Rosanna Milazzo, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’esecuzione
della sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 2380/2024 pubblicata in data 03/06/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 il dott. RD OS e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;
Vista l’istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 3 luglio 2025, la signora SA RI IA agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2380/2024 del 3 giugno 2024 (R.G. n. 2216/2024) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnarle, in relazione agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico, quindi per un importo complessivo di € 1.000,00.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 9 gennaio 2026, è stata sollevata d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., dandone atto a verbale, la questione inerente alla possibile inammissibilità del ricorso per ottemperanza, stante la mancata prova della notifica della sentenza di cui si chiede l’esecuzione.
Il ricorso, quindi, è stato trattenuto in decisione.
Rileva il Collegio che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, “le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
In forza di tale disposizione, pacificamente applicabile anche nel giudizio di ottemperanza avanti al giudice amministrativo, l’avvenuta notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione debitrice costituisce adempimento necessario ai fini dell’ottemperanza del giudicato, conseguentemente integrando una condizione di proponibilità del ricorso.
Nel caso in esame, non risulta dimostrato l’avveramento della condizione suddetta, posto che parte ricorrente non ha depositato in giudizio la relata di notifica del titolo esecutivo all’Amministrazione, ma solamente la ricevuta di avvenuta consegna di un messaggio di p.e.c. (cfr. doc. n. 4 – “Richiesta esecuzione sentenza”) che, non risultando corredato dai relativi allegati, non consente di evincere quale sia il documento effettivamente notificato.
Ne consegue, altresì, l’impossibilità di accertare il decorso del termine di 120 giorni di cui al citato art. 14, prima del quale l’azione di ottemperanza è inammissibile (cfr., fra le ultime, T.A.R. Lombardia, sez. III, 30 dicembre 2025, n. 4308).
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti in quanto la questione di inammissibilità è stata sollevata d’ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
RD OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RD OS |
IL SEGRETARIO