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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 10/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8865/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8865/2024
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti CORBETTA FRANCESCO e Parte_1 C.F._1
CREMONESI FILIPPO
e
MADDALENA COSTAGLI ) con gli avv.ti CORBETTA FRANCESCO C.F._2
e CREMONESI FILIPPO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 6/11/2024 e successive modifiche come da verbale di udienza del 18/2/2025, conclusioni da intendersi qui interamente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23/06/2001, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di SALO' (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2001) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
1 Per_ Dalla loro unione è nata la figlia (n. 5/4/2005).
Le parti risultano separate dal 18/5/2023 con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Con decreto del 17/12/2024 il Giudice relatore ha rilevato che tra le condizioni di divorzio le
Per_ parti avevano inserito previsioni relative al regime di affido e collocamento di , nonché al regime delle visite padre-figlia, previsioni che appaiono superate (e quindi inefficaci) in considerazione del raggiungimento della maggiore età della figlia (cfr. §§ 1-3).
Ha inoltre rilevato che, quanto alla casa coniugale, le parti ne hanno previsto un'assegnazione in favore della sig.ra ST “in diritto di usufrutto vitalizio, ove vive con la figlia, trasferendo a quest'ultima la nuda proprietà” (cfr. § 2), previsione che sembrerebbe implicare l'effettuazione di un trasferimento immobiliare per il quale si rinvia al vigente Protocollo.
Il Giudice ha quindi revocato l'ordinanza assunta in data 6/11/2024 e ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti.
All'udienza del 18/2/2025 sono intervenuti i procuratori delle parti i quali hanno dato atto di avere medio tempore effettuato il trasferimento immobiliare del solo sub 21, non essendo il sub 20 di titolarità delle parti, come da atto notarile depositato, e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione. (cfr. verbale di udienza del 18/2/2025).
Il Giudice, preso atto, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * * Per_
Le parti, essendo “superate” dal raggiungimento della maggiore età di le condizioni relative al regime di affidamento, collocamento e visite padre – figlia (cfr. §§ 1-3), e tenuto conto dell'intervenuto trasferimento immobiliare (cfr.- § 2) come da atto notarile del 6/2/2025, depositato con note di trattazione scritta del 12/2/2025, hanno confermato le restanti condizioni pattuite (cfr. verbale udienza 18/2/2025).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
2
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate con le specificazioni di cui in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 6/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Michele Posio Giudice dott. Andrea Marchesi Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 8865/2024
R.G. instaurato da
) con gli avv.ti CORBETTA FRANCESCO e Parte_1 C.F._1
CREMONESI FILIPPO
e
MADDALENA COSTAGLI ) con gli avv.ti CORBETTA FRANCESCO C.F._2
e CREMONESI FILIPPO
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Come da ricorso introduttivo e note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., depositate in data 6/11/2024 e successive modifiche come da verbale di udienza del 18/2/2025, conclusioni da intendersi qui interamente richiamate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 23/06/2001, iscritto presso il registro dello
Stato Civile del Comune di SALO' (BS) (atto n. 6, parte I, anno 2001) con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
1 Per_ Dalla loro unione è nata la figlia (n. 5/4/2005).
Le parti risultano separate dal 18/5/2023 con decreto di omologazione della separazione consensuale emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Con decreto del 17/12/2024 il Giudice relatore ha rilevato che tra le condizioni di divorzio le
Per_ parti avevano inserito previsioni relative al regime di affido e collocamento di , nonché al regime delle visite padre-figlia, previsioni che appaiono superate (e quindi inefficaci) in considerazione del raggiungimento della maggiore età della figlia (cfr. §§ 1-3).
Ha inoltre rilevato che, quanto alla casa coniugale, le parti ne hanno previsto un'assegnazione in favore della sig.ra ST “in diritto di usufrutto vitalizio, ove vive con la figlia, trasferendo a quest'ultima la nuda proprietà” (cfr. § 2), previsione che sembrerebbe implicare l'effettuazione di un trasferimento immobiliare per il quale si rinvia al vigente Protocollo.
Il Giudice ha quindi revocato l'ordinanza assunta in data 6/11/2024 e ha fissato udienza per la comparizione personale delle parti al fine di ottenere gli opportuni chiarimenti.
All'udienza del 18/2/2025 sono intervenuti i procuratori delle parti i quali hanno dato atto di avere medio tempore effettuato il trasferimento immobiliare del solo sub 21, non essendo il sub 20 di titolarità delle parti, come da atto notarile depositato, e hanno precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione. (cfr. verbale di udienza del 18/2/2025).
Il Giudice, preso atto, ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
* * * Per_
Le parti, essendo “superate” dal raggiungimento della maggiore età di le condizioni relative al regime di affidamento, collocamento e visite padre – figlia (cfr. §§ 1-3), e tenuto conto dell'intervenuto trasferimento immobiliare (cfr.- § 2) come da atto notarile del 6/2/2025, depositato con note di trattazione scritta del 12/2/2025, hanno confermato le restanti condizioni pattuite (cfr. verbale udienza 18/2/2025).
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Si dà atto altresì che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
2
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate con le specificazioni di cui in parte motiva;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 6/3/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
Andrea Tinelli Andrea Marchesi
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