Sentenza 27 maggio 2024
Ordinanza collegiale 30 settembre 2024
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. V, sentenza 23/06/2025, n. 2388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2388 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 02388/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Humanitas Mirasole S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Bellocchio, Maria Silvia Ciampoli, Alberto Cappellini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Emilia Moretti, Santina Cucco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ats della Citta' Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Falconieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto Stomatologico Italiano Societa' Cooperativa Sociale - Onlus, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
con il ricorso introduttivo:
della D.G.R. della Lombardia n. XI/7758 in data 28 dicembre 2022 (pubblicata sul B.U.R.L. S.O. n. 1 in data 5 gennaio 2023), recante “Determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione per l'anno 2023”, ed atti connessi;
con i motivi aggiunti del 6/7/2023:
degli atti e dei provvedimenti della Regione e dell'ATS della Città Metropolitana di Milano di determinazione del contratto 2023, ed atti connessi.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Ats della Citta' Metropolitana di Milano;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2025 la dott.ssa Silvana IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I) La Società Humanitas, struttura accreditata e convenzionata con il servizio sanitario lombardo, ha impugnato la delibera di Giunta regionale (DGR) n. XI/7758 del 28 dicembre 2022, recante le cd. regole di sistema dell'anno 2023, nella parte in cui àncora il budget sanitario del 2023 al valore della produzione finanziata nel 2019 ("finanziato 2019"), nonché laddove determina le regole di negoziazione dell'attività sanitaria per le prestazioni da erogare a favore dei pazienti residenti in altre regioni.
La ricorrente ha contestato la determinazione del budget del 2023 in base al finanziato 2019 per illegittimità derivata ed eccesso di potere per carenza ed erroneità dei presupposti, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, perché il finanziato 2019 deriverebbe dalla storicizzazione di illegittimi tagli di spesa applicati a partire dal 2014.
In particolare, la DGR XI/7758 viene avversata sia nella parte in cui provvede alla determinazione del budget agli erogatori privati basandosi sui valori di riferimento del finanziato dell’anno 2019, sia nella parte in cui provvede alla determinazione delle regole di negoziazione dell’attività sanitaria per le prestazioni da erogarsi a favore dei pazienti residenti in altre regioni, introducendo dei tetti di sistema regionali, aggiuntivi rispetto ai tetti preesistenti.
Sotto il primo profilo, vengono dedotti i seguenti tre motivi:
1) eccesso di potere per erroneità dei presupposti, poiché il finanziato 2019 risentirebbe di illegittimi abbattimenti derivanti dall'applicazione di un tetto di sistema introdotto con la DGR n. XI/2013/2019, già annullata in sede giurisdizionale;
2) eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, violazione del principio di buon andamento, difetto d'istruttoria e violazione dei principi di corretta programmazione sanitaria, in ragione della storicizzazione di ingiusti abbattimenti subiti dalla ricorrente;
3) eccesso di potere per difetto di presupposti, violazione dei principi di correttezza nella programmazione dell'attività sanitaria e nella regolamentazione dei rapporti concessori, e irragionevolezza, poiché la Regione avrebbe introdotto molteplici tetti di spesa, variabili e inconciliabili, rendendo impossibile la programmazione dell'attività d'impresa da parte degli erogatori accreditati.
Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ricorso per motivi aggiunti depositato il 6/07/2023, la società ha esteso l'impugnazione ad alcuni atti esecutivi della DGR n. XI/7758 del 2022. In particolare:
- con i primi tre motivi ha contestato gli atti di determinazione del budget individuale di struttura dell'anno 2023, per vizi sia propri sia derivati dal deliberato regionale;
- con il quarto motivo ha avversato l'atto dell'ATS di approvazione dello schema di contratto per l'anno 2023, sempre in relazione all'indicazione del budget individuale;
- con il quinto motivo ha contestato l'atto di approvazione dello schema di contratto, laddove subordina la remunerazione di quote di budget all'erogazione di un volume di prestazioni di ricovero e ambulatoriale superiore al volume erogato tra il 2019 e il 2022.
Si è costituta l’ATS Città di Milano, sollevando in via preliminare il difetto di giurisdizione rispetto all’impugnazione dello schema di contratto e nel merito chiedendo il rigetto del ricorso.
In vista dell'udienza di discussione, con memoria depositata in data 22.3.2024 la società ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla decisione del primo motivo di ricorso, incentrato sulla determinazione del budget del 2023.
Ha chiesto che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere sui motivi incentrati sulla determinazione del budget del 2023 in base al finanziato del 2019 al netto degli abbattimenti derivanti dall'applicazione del tetto di sistema introdotto con la DGR n. XI/2013/2019 (primi due motivi del ricorso introduttivo e primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti); il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del terzo motivo del ricorso introduttivo, sempre relativo alla determinazione del budget sanitario del 2023, e dell'ultimo motivo aggiunto, limitatamente alla remunerazione dell'attività ambulatoriale.
La difesa regionale ha eccepito la parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in ragione della rideterminazione del finanziato relativo al 2019 conseguente all’ottemperanza dei giudicati di annullamento relativi alla DGR XI/2013/2019.
Per il resto, con particolare riferimento alle regole di negoziazione dell’attività sanitaria per le prestazioni da erogare a favore dei pazienti residenti in altre regioni, e alle “quote obiettivo”, il patrocinio della Regione ha prospettato dubbi sull’attualità dell’interesse alla relativa impugnazione in assenza di ogni indicazione, da parte ricorrente, delle concrete ricadute sul budget di struttura delle suindicate determinazioni.
Entrambe le parti hanno replicato.
La difesa della Regione ha preso atto della sopravvenuta carenza di interesse e della cessazione della materia del contendere, come sopra dichiarate da parte ricorrente, difendendo, per il resto, la legittimità delle determinazioni impugnate. La difesa della ricorrente ha ribadito l’interesse alle doglianze ricomprese nel III motivo del ricorso introduttivo e nel V motivo del ricorso per motivi aggiunti, in quest’ultimo caso, limitatamente alle prestazioni di ricovero, facendo essenzialmente leva sul pregiudizio arrecato dalle diposizioni impugnate all’attività di programmazione aziendale, non essendo l’operatore posto nelle condizioni di programmare la propria produzione in modo da evitare abbattimenti a consuntivo.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza pubblica del 22 aprile 2024.
Con sentenza non definitiva n. 1611 del 27 maggio 2024, che qui si richiama, il Collegio con riferimento alle determinazioni (impugnate con i primi due motivi del ricorso introduttivo e con i primi quattro motivi del ricorso per motivi aggiunti, oltreché con l’ultimo motivo, limitatamente alla remunerazione dell'attività ambulatoriale) afferenti alla fissazione del budget sanitario del 2023, ha dichiarato l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto d'interesse, in luogo della richiesta declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere e parziale improcedibilità, precisando che “ la pronuncia di cessazione della materia del contendere, di cui all'art. 34, comma 5, cod. proc. amm., presuppone che, in ragione di sopravvenienze processuali, la situazione soggettiva fatta valere in giudizio sia rimasta integralmente soddisfatta, mentre, nel caso di specie, residuano profili di contenzioso sugli atti impugnati, permanendo, perciò, una parziale insoddisfazione dell'unitario interesse legittimo azionato in giudizio, ossia quello alla corretta programmazione dell'attività sanitaria (cfr. TAR Lombardia, Milano, V, 14 dicembre 2023, n. 3041).”
Quanto al terzo motivo, con cui si avversano le regole di negoziazione dell'attività sanitaria per le prestazioni destinate a pazienti non lombardi, lamentando l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, la violazione dei principi di correttezza, nonché l'irragionevolezza, con la sentenza sopra indicata, il Collegio ha disposto istruttoria, chiedendo alla Regione chiarimenti in ordine a:
- lo stato degli accordi negoziati e/o stipulati con le singole regioni e le conseguenze correlate alla mancata sottoscrizione degli stessi in relazione all'operatività dei tetti di sistema ivi contemplati;
- se sono previsti dei meccanismi compensativi tra i vari tetti di sistema fissati negli accordi stipulati con le singole regioni;
- essendo trascorsa l'annualità di riferimento, se ed eventualmente in che misura la ricorrente ha effettivamente subito delle regressioni derivanti dall'applicazione dei suddetti tetti.
Si chiede altresì di rappresentare, anche schematicamente, il sistema di remunerazione delle cure prestate ai pazienti fuori regione vigente fino al 2023 e quello attuale, introdotto con la delibera impugnata, in vigore dal 2023.
La Regione ha depositato la relazione richiesta in data 19.6.2024 a firma del Dirigente Regionale della direzione generale welfare.
All’udienza pubblica del 24 settembre 2024, a conclusione della discussione, i difensori hanno concordato sull’opportunità del rinvio, in attesa delle determinazioni sulle compensazioni, il cui termine di legge è fissato al 15 novembre 2024.
Alla medesima udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Con ordinanza n. 2524 del 30.9.2024 il Collegio, “ impregiudicata ogni statuizione sulle eccezioni sollevate dalla Regione Lombardia ”, ha disposto “ il rinvio della trattazione all’udienza pubblica del 18 marzo 2025, posto peraltro che, allo stato, entrambe le parti non hanno escluso, trattandosi delle prime applicazioni del nuovo sistema di remunerazione (che prevede la previa stipula di un accordo interregionale), che, all’esito dei conteggi finali, potrebbe non concretizzarsi alcuna concreta lesione alle rivendicazioni economiche della ricorrente”.
Le parti hanno depositato memorie in vista dell’udienza pubblica.
All’udienza pubblica del 18 marzo 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II) Come esposto in precedenza, per la parte che residua dopo la sentenza non definitiva n. 1611/2024 sopra citata, resta quindi da esaminare il punto 2. del quinto motivo contenuto nell’atto di motivi aggiunti (in relazione alle sole contestazioni rivolte alla remunerazione dell'attività di ricovero, in quanto la ricorrente – come detto - ha rinunciato alle analoghe doglianze riferite all'attività ambulatoriale) ed il terzo motivo del ricorso introduttivo relativo alle regole di negoziazione dell’attività sanitaria per le prestazioni da erogare a favore dei pazienti residenti in altre regioni.
Principiando dal quinto motivo contenuto nell’atto di motivi aggiunti (punto 2.), con tale censura, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della previsione, apposta nello schema di contratto predisposto dall'ATS della Città Metropolitana di Milano in esecuzione della DGR n. XI/7758/2022, in forza della quale la struttura è chiamata a incrementare talune prestazioni di ricovero onde ottenere – oltre che delle remunerazioni aggiuntive stanziate con apposita DGR n. XII/88/2023 per la riduzione dei tempi di attesa – anche una quota, pari al 7%, del relativo budget individuale: si fa riferimento al sub-allegato allo schema di contratto, nella sezione denominata "obiettivi ricovero 2023 (quota 7%)". Secondo la prospettazione attorea, la previsione sarebbe illogica, perché, onde non incorrere nella decurtazione della quota del 7% del budget, la struttura sarebbe indotta a erogare un volume di prestazioni superiore al budget complessivo e, dal momento che la produzione extra budget non è remunerate dal servizio sanitario, essa si ritroverebbe nella paradossale situazione di dover rendere prestazioni gratuite (quelle extra budget) per non vedersi ridurre una quota del budget.
Sul punto, l'ATS della Città Metropolitana eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, in quanto, stante la natura contrattuale dell'accordo contestato, la controversia coinvolgerebbe diritti soggettivi. Dal canto suo, la Regione eccepisce la tardività della doglianza, giacché le cd. quote obiettivo del budget contrattuale sarebbero state già individuate negli atti della programmazione regionale, nonché la sua inammissibilità, non potendosi dire in anticipo se l'applicazione del meccanismo determini uno sforamento del tetto di spesa e una compressione della remunerazione finale.
Al riguardo, la Sezione si è già espressa con pronunce che il Collegio conferma in questa sede (per tutte, TAR Lombardia, sez. V, n. 1473/2024); in quella sede, si è avuto invero modo di affermare quanto segue.
In via pregiudiziale, si è osservato che la censura, benché formalmente rivolta a una clausola contrattuale, è nella sostanza, indirizzata alla scelta autoritativa di subordinare il riconoscimento di parte del budget complessivo (la cd. quota obiettivo) al raggiungimento di un determinato livello di produzione nell'ambito dell'attività di ricovero. Pertanto, è stata respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione.
Nel merito, la doglianza è stata giudicata infondata, tanto da prescindere dalle eccezioni preliminari sollevate dalla difesa regionale.
La cd. quota obiettivo è un segmento del budget di spesa riconosciuto a una struttura per una determinata attività (nel caso di specie, quella di ricovero), la cui erogazione è subordinata, per l'appunto, al raggiungimento di determinati obiettivi stabiliti in sede di programmazione regionale.
La disciplina generale della quota obiettivo del budget per l'attività di ricovero si ricava dall'analisi della DGR n. XI/7758/2022 e della DGR n. XII/88/2023. In particolare, nel sub-allegato A della DGR n. XI/7758/2022 viene previsto che una quota, pari al 7% del budget relativo all'attività di ricovero e cura, è correlata al raggiungimento di obiettivi specifici di recupero delle liste di attesa: una «quota destinata alla definizione di obiettivi specifici per di reindirizzare il mix di erogazione delle strutture al fine del recupero delle liste di attesa (7% del finanziato di ricovero 2019 per cittadini lombardi, compresi stranieri assimilati ai lombardi)», determinata per un «importo pari al 7% del tetto per cittadini lombardi per prestazioni di ricovero e cura 2023, pari al finanziato 2019 incrementato in applicazione a quanto previsto dalle DGR N. XI/3915/2020, DGR N. XI/4049/2020 e DGR N. XI/4061/2020». Con la DGR n. XII/88/2023, la Regione ha poi provveduto a individuare i volumi delle varie prestazioni sanitarie bisognevoli di incremento per la riduzione delle liste di attesa, dando «mandato alle ATS, nell'ambito delle attività di negoziazione con gli Erogatori privati, di individuare i volumi dedicati alle prestazioni di ricovero garantendo un'offerta che interessi sia i ricoveri di area oncologica, ma anche quelli ortopedici, cardiovascolari e gli interventi minori individuando il case mix sulla base delle necessita territoriali rilevate, con particolare riferimento al contenimento dei tempi di attesa».
Sulla scorta di tali indicazioni, nello schema di contratto predisposto dall'ATS è stata inserita una sezione, denominata "obiettivi ricovero 2023 (quota 7%)", nella quale sono indicati la tipologia e il numero delle prestazioni aggiuntive che la ricorrente è onerata di rendere per ottenere il riconoscimento della quota obiettivo. Segnatamente, la corresponsione del 7% del budget dell'attività di ricovero è condizionata a che la struttura effettui, nell'anno 2023, le seguenti prestazioni aggiuntive: 39 interventi chirurgici per tumore maligno alla mammella, 8 interventi chirurgici per tumore maligno alla prostata, 3 interventi chirurgici per tumore maligno al colon, 2 interventi chirurgici per tumore maligno al retto e 7 interventi chirurgici per tumore maligno al polmone. Peraltro, la valutazione del raggiungimento dell'obiettivo – e, così, l'erogazione della quota di budget – è graduata in fasce (pari a percentuali di incremento della produzione delle prestazioni indicate) ed è stabilito che un incremento pari all'86% delle prestazioni aggiuntive equivale al raggiungimento del 100% dell'obiettivo.
La subordinazione dell'erogazione di una percentuale della remunerazione corrispondente al budget individuale al conseguimento, da parte dell'operatore convenzionato, di determinati risultati costituisce un meccanismo incentivante, strumentale al miglioramento dell'offerta sanitaria. In particolare, la quota obiettivo in analisi mira a correggere una delle più gravi problematiche del sistema sanitario, ossia la lunghezza delle liste di attesa. Il meccanismo, perseguendo evidenti finalità di interesse generale funzionali alla tutela del diritto alla salute (art. 32 Cost.), deve considerarsi legittimo, a condizione che non addossi sproporzionati sacrifici agli operatori convenzionati con il servizio sanitario.
Deve, infatti, considerarsi che, in una situazione di scarsità di risorse pubbliche come quella che caratterizza il sistema sanitario, coloro che operano nel settore possono essere chiamati a sostenere degli sforzi discendenti dall'esigenza di preservare interessi superiori, afferenti a valori costituzionalmente garantiti, in caso contrario essendo, comunque, liberi di svincolarsi dal sistema e operare privatamente, a favore dei soli utenti solventi: «chi intende operare nell'ambito della sanità pubblica deve pur accettare i limiti in cui la stessa sanità pubblica è costretta, dovendo comunque e in primo luogo assicurare, persino in presenza di restrizioni finanziarie, beni costituzionali di superiore rango quali i livelli essenziali relativi al diritto alla salute. Le strutture private, che operano e cooperano in regime di accreditamento all'erogazione del servizio sanitario, non possono ignorare questa fondamentale esigenza pubblica, di preminente valore costituzionale perché implicante un difficile equilibrio tra la preservazione del diritto alla salute (art. 32 Cost.), nel suo nucleo irriducibile, e le esigenze di contenimento della spesa nel settore della sanità pubblica in una fase sfavorevole del ciclo economico (art. 81 Cost., come sostituito dalla l. cost. n. 1 del 2012)» (Cons. Stato, Sez. III, 21 luglio 2017, n. 3617).
Nel caso di specie, il bilanciamento di interessi insito nel meccanismo incentivante delle quote obiettivo non si disallinea dai generali principi di ragionevolezza e proporzionalità.
In particolare, non è convincente la tesi attorea per cui la quota obiettivo induca la struttura a una iper produzione e a un inevitabile sforamento del budget complessivo. Infatti, l'incremento prestazionale si riferisce soltanto a specifici interventi afferenti l'attività di ricovero e cura. Il meccanismo è, quindi, strutturato in modo da sollecitare l'operatore a concentrare la propria produzione su operazioni, reputate più impellenti, eventualmente ricalibrando la produzione di altre prestazioni, onde mantenere il volume totale della produzione in materia di ricovero e cura entro il tetto di spesa a essa correlato: quello che si richiede alla struttura non è una iper produzione, ma la canalizzazione della stessa verso determinate attività. Non è, dunque, corretta l'equivalenza, su cui poggia l'impianto censoreo, tra raggiungimento dei volumi aggiuntivi funzionali al soddisfacimento della quota obiettivo e sforamento del budget complessivo.
Inoltre, conformemente al principio di proporzionalità, l'amministrazione ha ulteriormente ponderato lo sforzo richiesto alla struttura, mediante la graduazione in fasce del riconoscimento della percentuale del budget obiettivo e mediante la previsione per cui, ai fini del conseguimento dell'intera quota di budget, è sufficiente un volume di produzione aggiuntiva pari all'86%.
Infine, non è corretto ritenere che eventuali prestazioni extra budget (quand'anche compulsate dal meccanismo in analisi) siano gratuite, dovendosi considerare, per un verso, che alcune attività specialistiche, ancorché convenzionate, sono oggetto di compartecipazione a carico dell'utenza, attraverso il cd. ticket sanitario, e, per altro verso, che, attraverso la DGR n. XII/88/2023, la Regione ha correlato al raggiungimento dell'obiettivo della riduzione delle liste di attesa anche il riconoscimento di remunerazioni aggiuntive rispetto a quelle standard derivanti dall'attribuzione dei budget individuali.
III) Per quanto riguarda invece il terzo motivo del ricorso introduttivo, parte ricorrente contesta le disposizioni in materia di prestazioni di ricovero e di attività ambulatoriale a favore dei pazienti extraregionali, in quanto la delibera impugnata fa riferimento al finanziato 2019, stabilendo un tetto di struttura al budget assegnato.
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 1, co. 492, l. 178/2020, dal 2023, la Regione Lombardia ha introdotto un nuovo meccanismo di rimborso per le prestazioni a favore di pazienti fuori regione: è infatti prevista la sottoscrizione di accordi bilaterali con le regioni confinanti per il governo della mobilità sanitaria interregionale, secondo gli schemi introdotti nell'All. 17 della DGR, stabilendo – con riguardo alle prestazioni sia di ricovero sia ambulatoriali – che «gli eventuali effetti economici previsti nei citati accordi ricadranno sulle strutture erogatrici delle prestazioni […] eseguite a partire dall'anno 2023 nei confronti dei residenti nelle regioni oggetto degli stessi accordi»;
In base alla disciplina prevista dalla delibera, verrebbero introdotti, oltre al tetto di struttura (pari al finanziato 2019) per le prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni, tetti di sistema regionali per il rimborso delle prestazioni rese a favore dei pazienti residenti nelle regioni confinanti (Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna).
Sempre secondo la tesi di parte ricorrente, alla luce del testo degli accordi allegato alla delibera impugnata, non sarebbe possibile comprendere il budget assegnato per l'anno di riferimento, attesa la compresenza «di tetti in parte variabili ed inconciliabili fra loro», e, nella specie, del tetto di struttura (pari al finanziato 2019) e, per le prestazioni da erogarsi ai pazienti residenti in altre regioni, di tetti di sistema regionali, tale da rendere impossibile la programmazione per gli erogatori privati.
La Regione Lombardia ha contestato la doglianza attorea, rilevando come ad oggi, è stato sottoscritto l'accordo con la sola Regione Emilia Romagna e non anche con le Regioni Veneto e Piemonte. Ciò lascia emergere degli interrogativi in ordine all'attuale operatività dei tetti interregionali e sulle reciproche interferenze tra gli accordi con le diverse regioni.
Ciò posto, il terzo motivo del ricorso introduttivo è inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a.
Parte ricorrente afferma che la Regione non avrebbe smentito “ la possibile applicazione
di imprevedibili abbattimenti a consuntivo a danno delle strutture sanitarie, comportanti anche decurtazioni rispetto al budget di struttura, come denunziato con il presente ricorso”. Rispetto al danno concreto derivante dalla applicazione degli abbattimenti, la ricorrente ammette che “ se ne potrà avere contezza non prima della definizione della compensazione della mobilità attiva, che non interverrà prima del mese di ottobre p.v. [cfr. “l’effettiva applicazione dell’abbattimento e la relativa quantificazione potrà essere effettuata solo al termine della gestione della compensazione della mobilità attiva con le altre regioni (è iniziata a maggio e si presume terminerà a fine settembre)”].
La stessa ricorrente riconosce quindi che non risulta essersi verificato alcun pregiudizio economico, direttamente derivante dalle previsioni impugnate.
A ciò consegue la carenza di interesse attuale e concreto all’impugnazione, dal momento che nessuna utilità pratica, diretta ed immediata, la struttura sanitaria ricorrente può ricevere dall’annullamento delle disposizioni impugnate, in materia di prestazioni di ricovero e di attività ambulatoriale a favore dei pazienti extraregionali.
Infatti secondo l’orientamento consolidato, il ricorso per il quale manchi la necessaria condizione dell'azione costituita dalla presenza di un interesse attuale (costituito da una concreta utilità suscettibile di derivare dall'eventuale accoglimento del gravame) è inammissibile (ex multis T.A.R. , Venezia , sez. II , 19/03/2024 , n. 534, T.A.R. , Roma , sez. I , 28/04/2017 , n. 5025, che ha precisato che “ l’interesse ad agire nel giudizio amministrativo, che si declina nei caratteri della personalità, dell’attualità e della concretezza, e che va valutato in astratto, con riferimento al contenuto della domanda, e non secundum eventum litis, è caratterizzato dalla presenza degli stessi requisiti che qualificano l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., vale a dire dalla prospettazione di una lesione concreta e attuale della sfera giuridica del ricorrente e dall'effettiva utilità che potrebbe derivare a quest'ultimo dall'eventuale annullamento dell'atto impugnato, dovendo il ricorso essere considerato inammissibile per carenza di interesse laddove l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non sia in grado di arrecare alcun vantaggio all’interesse sostanziale del ricorrente (tra tante, C. Stato, V, 4 marzo 2011, n. 1734; IV, 30 novembre 2010, n. 8364; IV, 22 dicembre 2007, n. 6613; 22 giugno 2006, n. 3947)”.
La ricorrente non ha dimostrato quale sia il danno economico, conseguente al sistema di rimborso introdotto dalle disposizioni impugnate, ma ha solo prospettato, in teoria, i possibili e ipotetici pregiudizi riconducibile alle suddette previsioni e di conseguenza non ha potuto neppure provare quale vantaggio può derivare dall’annullamento degli atti impugnati.
III) In conclusione, fermo quanto già statuito con la sentenza non definitiva n. 1611/2024, il ricorso deve essere dichiarato, in parte qua, inammissibile per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a. mentre il quinto motivo dell’atto di motivi aggiunti (punto 2.) va respinto.
In considerazione della peculiarità della controversia, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, fermo quanto già statuito con la sentenza non definitiva n. 1611/2024:
- dichiara inammissibile il ricorso introduttivo in parte qua, per carenza d’interesse, ex art. 35, comma 1, lettera b) c.p.a;
- respinge il quinto motivo dell’atto di motivi aggiunti (punto 2.).
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nelle camere di consiglio dei giorni 18 marzo 2025, 13 maggio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Daniele Dongiovanni, Presidente
Silvana IN, Consigliere, Estensore
Concetta Plantamura, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvana IN | Daniele Dongiovanni |
IL SEGRETARIO