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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/01/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33215/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33215/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCHIAVELLI MA Parte_1 P.IVA_1
GIULIA ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 , elettivamente C.F._1 Pt_1 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. SCHIAVELLI Pt_1
MA GIULIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI Controparte_1
MATTIA e dell'avv. RIVA FRANCESCA PATRIZIA ( ) VIA MONTE ROSA, 67 C.F._2
20149 , elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA, 67 20149 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. TOSI MATTIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 31 gennaio 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.8659 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 29 gennaio 2021
-l'impugnazione è tempestiva poiché il ricorso in appello è stato depositato nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, essendo irrilevante la data di successiva iscrizione a ruolo invocata dall'appellata
-il verbale di accertamento n.8157958-4 era stato elevato dalla Polizia locale di sulla base della Pt_1 violazione, da parte della società convenuta, dell'art.84, comma quarto, c.s.
“…il verbale impugnato risulta essere stato elevato dalla Polizia Locale di in data 13.11.2019, alle Pt_1 ore h. 21,15, in via Ceresio, nei confronti del veicolo Mercedes Vito, targat 422 (targa svizzera), di proprietà della società ricorrente conducente condotto dal sig. Controparte_1 CP_1 [...]
perché lo stesso: “ad sprovvisto izzazione NCC ril Per_1 un comune italiano, ad esercitare il servizio NCC acquisendo un servizio avente origine e destinazione sul territorio italiano …”
-come si evince dalle dichiarazioni rese agli operanti dal trasportato (medico non residente a , il Pt_1 quale doveva partecipare ad un congresso in città), il servizio di trasporto era stato prenotato nel sse di quest'ultimo tramite una società intermediaria
-l'autovettura aveva prelevato il passeggero presso la stazione centrale per accompagnarlo in altra zona del territorio comunale
-alla luce di queste dichiarazioni e della mail di prenotazione prodotta dal passeggero (doc.n.3 Pt_1 Contr fasc. 1° grado), spettava alla autonoleggio con conducente dimostrare che l'autovettura era CP_1 invece partita da Lugano alle 9,00 dove, secondo le afferma el conducente, sarebbe ritornata dopo il trasporto del cliente
-questa dimostrazione avrebbe potuto essere fornita, ad esempio, mediante la produzione delle annotazioni interne alla società relative alla data e all'orario di partenza dalla Svizzera programmate nella giornata del 13 novembre 2019, ovvero mediante idonee prove testimoniali
-il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società giustifica, pertanto, la legittimità del verbale di accertamento impugnato
-a ciò si aggiunga che il ha prodotto documentazione (rilievi fotografici, ecc.) dalla quale si evince Pt_1 che l'autovettura si trov alle ore 11,53 del mattino nonché -- e soprattutto -- alle ore 17,08 del Pt_1 13 novembre 2019
-in assenza di una ricostruzione alternativa da parte dell'appellata -- fondata su elementi documentali –, risulta così confermata la circostanza che il mezzo non era affatto partito da Lugano alle ore 19,00
-deve infine sottolinearsi che, in assenza di riscontri oggettivi, la versione fornita dal conducente non appare credibile
-è infatti antieconomica l'organizzazione di un servizio di trasporto per un passeggero all'interno del territorio comunale milanese mediante una vettura proveniente da Lugano e ivi diretta dopo l'espletamento del servizio
-in conclusione, la sentenza va integralmente confermata, stante la legittimità del verbale di accertamento pagina 2 di 3 n.8157958-4 redatto dalla Polizia locale di Pt_1
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.8659 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 29 gennaio 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza indicata in epigrafe dichiarando la legittimità del verbale di accertamento n.8157958-4 redatto dalla Polizia locale di Pt_1
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi enso, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del dott. Angelo Claudio Ricciardi
ha pronunciato in grado d'appello la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 33215/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. SCHIAVELLI MA Parte_1 P.IVA_1
GIULIA ( ) VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 , elettivamente C.F._1 Pt_1 domiciliato in VIA DELLA GUASTALLA, 6 20122 presso il difensore avv. SCHIAVELLI Pt_1
MA GIULIA
APPELLANTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOSI Controparte_1
MATTIA e dell'avv. RIVA FRANCESCA PATRIZIA ( ) VIA MONTE ROSA, 67 C.F._2
20149 , elettivamente domiciliato in VIA MONTE ROSA, 67 20149 presso il Pt_1 Pt_1 difensore avv. TOSI MATTIA
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno discusso e concluso come da verbale d'udienza del 31 gennaio 2025
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-il ha proposto appello avverso la sentenza n.8659 depositata dal Giudice di Pace di Parte_1
Milano il 29 gennaio 2021
-l'impugnazione è tempestiva poiché il ricorso in appello è stato depositato nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza, essendo irrilevante la data di successiva iscrizione a ruolo invocata dall'appellata
-il verbale di accertamento n.8157958-4 era stato elevato dalla Polizia locale di sulla base della Pt_1 violazione, da parte della società convenuta, dell'art.84, comma quarto, c.s.
“…il verbale impugnato risulta essere stato elevato dalla Polizia Locale di in data 13.11.2019, alle Pt_1 ore h. 21,15, in via Ceresio, nei confronti del veicolo Mercedes Vito, targat 422 (targa svizzera), di proprietà della società ricorrente conducente condotto dal sig. Controparte_1 CP_1 [...]
perché lo stesso: “ad sprovvisto izzazione NCC ril Per_1 un comune italiano, ad esercitare il servizio NCC acquisendo un servizio avente origine e destinazione sul territorio italiano …”
-come si evince dalle dichiarazioni rese agli operanti dal trasportato (medico non residente a , il Pt_1 quale doveva partecipare ad un congresso in città), il servizio di trasporto era stato prenotato nel sse di quest'ultimo tramite una società intermediaria
-l'autovettura aveva prelevato il passeggero presso la stazione centrale per accompagnarlo in altra zona del territorio comunale
-alla luce di queste dichiarazioni e della mail di prenotazione prodotta dal passeggero (doc.n.3 Pt_1 Contr fasc. 1° grado), spettava alla autonoleggio con conducente dimostrare che l'autovettura era CP_1 invece partita da Lugano alle 9,00 dove, secondo le afferma el conducente, sarebbe ritornata dopo il trasporto del cliente
-questa dimostrazione avrebbe potuto essere fornita, ad esempio, mediante la produzione delle annotazioni interne alla società relative alla data e all'orario di partenza dalla Svizzera programmate nella giornata del 13 novembre 2019, ovvero mediante idonee prove testimoniali
-il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante sulla società giustifica, pertanto, la legittimità del verbale di accertamento impugnato
-a ciò si aggiunga che il ha prodotto documentazione (rilievi fotografici, ecc.) dalla quale si evince Pt_1 che l'autovettura si trov alle ore 11,53 del mattino nonché -- e soprattutto -- alle ore 17,08 del Pt_1 13 novembre 2019
-in assenza di una ricostruzione alternativa da parte dell'appellata -- fondata su elementi documentali –, risulta così confermata la circostanza che il mezzo non era affatto partito da Lugano alle ore 19,00
-deve infine sottolinearsi che, in assenza di riscontri oggettivi, la versione fornita dal conducente non appare credibile
-è infatti antieconomica l'organizzazione di un servizio di trasporto per un passeggero all'interno del territorio comunale milanese mediante una vettura proveniente da Lugano e ivi diretta dopo l'espletamento del servizio
-in conclusione, la sentenza va integralmente confermata, stante la legittimità del verbale di accertamento pagina 2 di 3 n.8157958-4 redatto dalla Polizia locale di Pt_1
-le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione dei valori previsti dalle Tabelle dei compensi con riferimento a ciascuna fase processuale effettivamente esperita
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio d'appello avverso la sentenza n.8659 depositata dal Giudice di Pace di Milano il 29 gennaio 2021, ogni altra domanda od eccezione rigettata, così dispone:
1) in accoglimento dell'appello, riforma totalmente la sentenza indicata in epigrafe dichiarando la legittimità del verbale di accertamento n.8157958-4 redatto dalla Polizia locale di Pt_1
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore del , delle spese processuali del presente Parte_1 grado di giudizio che si liquidano in complessivi enso, oltre a spese generali e oneri riflessi.
Milano, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
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