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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Chiara Gagliano, provvedendo all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3740/2022 R.G.
PROMOSSO
DA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Lo Giudice e Luigi Parte_1
Serino ed elettivamente domiciliata presso il loro domicilio digitale (
). Email_1 Email_2
-RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore;
E
, in persona Controparte_2
del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avvocato Maria
Chiara Marras ed elettivamente domiciliato in Palermo, in Via F. Laurana, 59, presso gli Uffici dell'Avvocatura dell'Ente.
-RESISTENTI
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.2022, la ricorrente in epigrafe, avendo premesso di avere lavorato in favore del , in forza di reiterati Controparte_1
contratti di collaborazione coordinata e continuativa (c.d. co.co.co.), dal 01.09.2017 e sino al 31.08.2018, lamentava la illegittimità dei suddetti contratti, deducendo di avere di fatto prestato lavoro di natura subordinata, quale assistente amministrativo, alle dipendenze del resistente. CP_1
Soggiungeva, infatti, che, con sentenza n. 616/2022, la Corte d'Appello di Palermo aveva già accertato come il rapporto di lavoro instauratosi fra il e parte CP_1
istante, in forza dei ripetuti contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati a decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 31 agosto 2017, avesse avuto natura di rapporto di lavoro subordinato, e per l'effetto aveva condannato il Ministero datore “a corrispondere all'appellante, dal 1/7/2001, le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo
B1 C.C.N.L. di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL tempo per tempo vigente, e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalla singole scadenze fino al pagamento”; che il rapporto di lavoro fra le parti era proseguito dal 1/9/2017 al 31/8/2018 con ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che anche questi ultimi contratti mascheravano la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
Deduceva, infine, di essere stata assunta a tempo indeterminato, con contratto part- time al 50%, a decorrere dal 01 settembre 2018, in forza di un concorso indetto secondo quanto stabilito dalla legge finanziaria del 2017 (L. n.205/2017).
Concludeva, quindi, chiedendo di “accertare e dichiarare che fra la ricorrente e il
si è costituito un rapporto di lavoro di natura subordinata, Controparte_1
con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B1 del CCNL Scuola), con decorrenza dal 01/09/2017 fino alla data del 31/08/2018 e per l'effetto condannare il
a corrispondere a parte ricorrente le differenze retributive Controparte_1
2 per la somma pari ad € 7.343,78 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
2) accertare e dichiarare il diritto della parte ricorrente alla percezione del trattamento di fine rapporto in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al 31/08/2017 nonché dal 01/09/2017 al
31/08/2018 e per l'effetto condannare la parte resistente a corrispondere, ai sensi dell'art. 2120 c.c., il T.F.R. nella somma pari ad € 26.056,41, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
3) condannare il convenuto al pagamento in CP_1
favore dell' delle differenze Parte_2
contributive commisurate al riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro in relazione al periodo di lavoro subordinato di fatto a tempo determinato prestato dal 1/7/2001 al 31/08/2017 nonché dal 01/09/2017 al 31/08/2018; 4) accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente ad ottenere la ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale, ai fini giuridici ed economici, quale servizio di ruolo, del servizio pre-ruolo prestato con contratti di lavoro di fatto a tempo determinato, avendo lavorato 17 anni con rapporti di lavoro di fatto subordinato, nonché il diritto all'adeguamento del trattamento giuridico-economico alla stessa spettante in ragione del predetto integrale riconoscimento del proprio servizio pre-ruolo e per l'effetto condannare il ad inserire la Controparte_1
parte ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a 15-20 anni di servizio svolto, sia ai fini giuridici che economici con decorrenza dal 01/09/2018 e conseguentemente condannare il al pagamento delle Controparte_1
differenze retributive maturate nella misura pari ad € 15.596,65 oltre interessi dalla maturazione al soddisfo;
5) condannare il resistente al pagamento delle CP_1
spese e competenze del giudizio” ( cfr. conclusioni del ricorso).
Si costituiva in giudizio l , il quale chiedeva, previo accertamento della CP_2
sussistenza e della durata del rapporto di lavoro dedotto in giudizio, la condanna dell'Ente datore di lavoro al pagamento della contribuzione omessa, gravata di sanzioni ed interessi come per legge, tenuto conto dei periodi eventualmente prescritti.
3 Il non si costituiva in giudizio, sebbene Controparte_1
regolarmente citato a mezzo pec in data 24.05.2023 (cfr. nota di deposito del
24.05.2023), sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, all'udienza del 05 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. è stata posta in decisione.
Il ricorso va accolto, dovendosi condividere pienamente l'iter motivazionale seguito dalla locale Corte d'Appello nella sentenza in atti, nonché dal Tribunale di Palermo relativamente ad alcune fattispecie analoghe a quella oggetto di causa.
Va in primo luogo rilevato come gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (D. lgs. n. 81/2000).
Con riferimento al settore scolastico, in particolare, è stato previsto che: “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1^luglio 2001, con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle istituzioni scolastiche che attualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1, affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.6, comma 2, del Decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81 e compatibilmente con le risorse di cui al successivo art. 3 del presente decreto”.
La ricorrente ha dedotto che tali rapporti nelle loro concrete modalità di attuazione abbiano subito una sensibile alterazione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo profilo B/1.
Per via dell'assoggettamento gerarchico e funzionale che ne è conseguito, la lavoratrice ha pertanto invocato, da un lato, un effetto di trasformazione/stabilizzazione verso il modello del lavoro subordinato e, per ulteriore corollario, il diritto, alle differenze retributive ricollegate alla minore remunerazione
4 percepita quale co.co.co. ed al mancato riconoscimento dell'anzianità di carriera sul piano giuridico, economico e previdenziale.
Ebbene, sebbene sia vero che “i lavori socialmente utili per come disciplinati dalla legge (art. 8 comma 1° D. Lgs. n. 568/97 e art.4 comma 1° D. lgs. n. 81/2000) sono idealmente incompatibili con la costituzione di un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D. Lgs. n. 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro) in quanto traggono origine da motivi assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non determinano la cancellazione dalle liste di collocamento, essi presentano caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore di lavoro e la limitazione delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non essendo un dipendente, e non configurandosi alcun rapporto di lavoro subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione previste” (Consiglio Stato, sez. VI,
27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez. un., 22/02/2005, n. 3508), non è meno vero che, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi debbano essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata.
Come affermato da ultimo dalla Suprema Corte, infatti, “In tema di pubblico impiego privatizzato, qualora la P.A. faccia ricorso a successivi contratti formalmente qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi
l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento del danno, alle
5 condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea” (Cass. n. 10951 del 8/5/2018). Ha soggiunto la Corte di cassazione che “anche la qualificazione normativa ha valore dirimente soltanto qualora le modalità di svolgimento non si siano in nessun modo discostate dalla previsione di legge, sicché la stessa non impedisce di dimostrare un rapporto di impiego di fatto instauratosi tra le parti, con conseguente applicabilità dell'art. 2126
c.c.”.
Nel caso di specie, allora, è ben possibile che, a dispetto dell'interesse giuridico espresso nei contratti prodotti, il quale esclude la sussistenza di ogni vincolo di subordinazione, le modalità in concreto del rapporto abbiano assunto le forme tipiche della eterodirezione.
Conduce a tale affermazione un esame della documentazione prodotta dalla quale risulta che la ricorrente, nel corso dei rapporti di collaborazione via via stipulati con l'
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “ Stenio” Termini Imerese, a far data dal
1.9.2017 e sino al 31.8.2018 (cfr. alleg.5), ha svolto una prestazione definita di supporto al personale amministrativo, venendo sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo con riferimento all'orario di servizio osservato e all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, come dimostrano il controllo delle presenze (cfr. alleg.
6- badge, firme registri presenze, richiesta permessi e giustificazioni assenze per malattia).
Trattasi a ben vedere di istituti incompatibili con lo status dichiarato di lavoratore autonomo, il che consente l'operazione di riqualificazione del vincolo lavorativo de quo sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
Merita dunque accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive, quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste
a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.
6 Sorge, pertanto, la necessità di riconoscere alla lavoratrice le differenze retributive maturate tra quanto a lei corrisposto in ragione dei contratti impugnati e le remunerazioni cui avrebbe avuto diritto ove fosse stata inquadrata nel profilo di assistente amministrativo, oltre agli interessi come per legge.
In ordine alla domanda concernente l'attribuzione degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale cui l'istante avrebbe avuto diritto ove inquadrata stabilmente come personale ATA, deve osservarsi quanto segue.
Sulla specifica questione in esame è intervenuta, da ultimo, la Corte di cassazione
(sent. n. 22558/16) che ha fissato il seguente principio: “La clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo. Vanno conseguentemente disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato”.
La mancata attribuzione delle progressioni economiche configura pertanto pregiudizio immediato e diretto dell'illegittima applicazione dei contratti di co.co.co., ragion per cui le stesse devono riconoscersi alla ricorrente nella misura prevista dal CCNL del
Comparto Scuola sul presupposto di rapporti continuativi di fatto succedutisi a partire dal 1/7/2001.
Quanto alla domanda avente ad oggetto il pagamento del TFR maturato nel corso del rapporto di lavoro svolto, di fatto, dall'1/7/2001 fino al 31/8/2018 nonché alla regolarizzazione previdenziale per il medesimo periodo, è sufficiente richiamare l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, in caso di stipulazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa che, in seguito ad accertamento giudiziario, risulti avere la sostanza di contratto di lavoro subordinato, il lavoratore non può conseguire la conversione del
7 rapporto in uno di lavoro subordinato a tempo indeterminato con la P.A., ma ha diritto ad una tutela risarcitoria, nei limiti di cui all'art. 2126 c.c., nonché alla ricostruzione della posizione contributiva previdenziale ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo pregresso” (cfr. Cass. n. 4360/23).
L'orientamento è consolidato e non vi è motivo per disattenderlo.
Pertanto, la ha diritto al tfr maturato per il periodo dall'1/7/2001 fino al Pt_1
31/8/2018.
Va anche versata la contribuzione previdenziale per la quale non sia maturata la prescrizione.
Al riguardo va detto che il comma 10 bis dell'art. 3 della Legge 335/95, introdotto dal decreto legge 4/2019, prevede "Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall' cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di CP_2
cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre
2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.
Tale norma è stata modificata dall'art. 11 comma 5 del d.l. 162/2019 che ha prorogato al 31/12/2022 il differimento dei termini di prescrizione della contribuzione, includendovi anche i periodi retributivi fino al 31/12/2015.
Infine, il d.l. 228/2021 ha esteso dal 31/12/2015 fino al 31/12/2017 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31/12/2022 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi e l'art. 9, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito in legge 24/02/2023, n.14, ha esteso dal 31 dicembre 2017 fino al 31 dicembre 2018 i periodi retributivi per i quali opera il differimento al 31 dicembre
2023 dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Pertanto, la contribuzione non è prescritta ed è dovuta.
8 E', altresì, fondata la domanda di riconoscimento della anzianità di servizio maturata ai fini della collocazione, al momento della assunzione a tempo indeterminato, nella fascia corrispondente allo svolgimento di 15-20 anni di servizio.
A fronte del riconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro prima della immissione in ruolo devono trovare applicazione i principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato, fissati dalla clausola 4 dell'Accordo, che esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato;
come noto, la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia
15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_1
8.9.2011, causa C-177/10 . CP_3
Sono noti i principi cardine che in argomento ha ripetutamente ribadito la Suprema
Corte:
- il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato
(oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio
l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42);
- le maggiorazioni retributive che derivano dall'anzianità di servizio del lavoratore, costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4, con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di Giustizia 9.7.2015, in causa
C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata);
9 - a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia
18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
- la stessa Corte di Giustizia, chiamata a pronunciare in fattispecie nelle quali veniva in rilievo il mancato riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata in epoca antecedente alla procedura di stabilizzazione prevista dalla legge n. 296/2006, ha evidenziato che la clausola 4 «osta ad una normativa nazionale, quale quella controversa nei procedimenti principali, la quale escluda totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano presi in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua assunzione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi dei punti 1 e/o 4 della clausola di cui sopra.
Il semplice fatto che il lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi di servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere» (Corte di Giustizia
18.10.2012 in cause riunite da C- 302/11 a C-305/11, e negli stessi termini Per_2
Corte di Giustizia 4.9.2014 in causa C - 152/14 . Per_3
Tali principi hanno trovato concreta applicazione in tema di riconoscimento dell'anzianità maturata sulla base di contratti a termine dai dipendenti del C.N.R. e di altri enti di ricerca, successivamente stabilizzati ai sensi della legge n. 296/2006; in quelle occasioni la Corte di legittimità ha, in particolare, affermato che al lavoratore
«deve essere riconosciuta l'anzianità di servizio maturata precedentemente
10 all'acquisizione dello status di lavoratore a tempo indeterminato, allorché le funzioni svolte siano identiche a quelle precedentemente esercitate nell'ambito del contratto a termine, non potendo ritenersi, in applicazione del principio di non discriminazione, che lo stesso si trovasse in una situazione differente a causa del mancato superamento del concorso pubblico per l'accesso ai ruoli della P.A., mirando le condizioni di stabilizzazione fissate dal legislatore proprio a consentire l'assunzione dei soli lavoratori a tempo determinato la cui situazione poteva essere assimilata a quella dei dipendenti di ruolo» (Cass. n. 27950/2017; negli stessi termini Cass. n. 7118/2018 e
Cass. nn. 3473 e 6146 del 2019).
La comparazione necessaria al fine di scongiurare il rischio di illegittima discriminazione deve, pertanto, esclusivamente riguardare le modalità di svolgimento del rapporto e l'identità delle funzioni svolte, non rilevando né le circostanze dell'instaurazione del rapporto (se, dunque, lo stesso sia sorto o meno tramite pubblico concorso) né la sua formale qualificazione, non rilevando, in particolare, se lo stesso sia sorto quale rapporto di lavoro subordinato o sia stato qualificato tale per effetto di una pronuncia giurisdizionale (principio quest'ultimo affermato dalla Suprema Corte con riguardo alla diversa questione della spettanza del TFR anche ai lavoratori assunti con contratti di collaborazione successivamente qualificati come di natura subordinata:
v. Cass. n. 4360/2023).
Ne consegue che il suddetto principio di non discriminazione deve essere applicato anche ai collaboratori assunti dal ai sensi dei decreti attuativi Controparte_1
della L. n. 124/1999 che, come è ormai incontestato hanno svolto in via di fatto, secondo il paradigma proprio della subordinazione, le medesime mansioni degli omologhi colleghi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e di quelli di ruolo, con le stesse modalità e con le medesime caratteristiche anche temporali (per quanto concerne la ricorrente è documentale che i suoi contratti si sono succeduti dal 2001 al 31.08.2018 senza alcuna soluzione di continuità).
A fronte di tale completa omologazione, si ritiene che il riconoscimento, all'atto della stabilizzazione, dell'anzianità maturata per effetto del servizio svolto con le suddette
11 modalità trovi titolo nella normativa nazionale dettata per il personale assunto con contratti di lavoro subordinato, da interpretarsi secondo i principi eurounitari appena ricordati.
In particolare, l'art. 569 del d.lgs. n.297/1994 (“Riconoscimento dei servizi agli effetti della carriera”) così dispone: “Al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole e istituzioni educative statali è riconosciuto sino ad un massimo di tre anni agli effetti giuridici ed economici e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici. Sono fatte salve le eventuali disposizioni più favorevoli contenute nei contratti collettivi già stipulati ovvero in quelli da stipulare ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29”.
Ai sensi dell'art. 4, comma 13, del D.P.R. 23.08.1999 n. 399 (“Inquadramento economico, Passaggi di qualifica funzionale”): “Ai fini dell''inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art.3 del decreto legge 19 giugno 1970 n.370, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 1970, n.576 e successive modificazioni ed integrazioni”.
È noto che tale normativa, nella parte in cui stabilisce una contrazione nel conteggio degli anni di servizio pre-ruolo potenzialmente incidente sul trattamento retributivo del lavoratore, è stata ritenuta lesiva del principio di non discriminazione tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato come introdotto dalla clausola
4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato del 18.3.1999 trasfuso nella
Direttiva 1999/70/CE del 28.6.1999, secondo cui: “ … per quanto riguarda le condizioni di impiego i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (punto 1). Nello specifico, “… i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere stessi
12 sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive” (punto 4).
Risultando, nella fattispecie concreta, accertato che il personale A.T.A., in specie quello assunto secondo contratti di collaborazione, abbia svolto le stesse mansioni, sia prima che dopo l'immissione in ruolo, di quello già assunto a tempo indeterminato e che al predetto personale non si applica l'art. 490 d.lgs. 297/1994 (nella parte in cui equipara il servizio prestato per almeno 180 giorni all'anno scolastico intero) in quanto testualmente riferibile al solo personale docente – il mancato riconoscimento dell'intero servizio svolto in esecuzione dei contratti di collaborazione ai fini dell'anzianità maturata all'atto dell'immissione in ruolo determinerebbe in concreto un effetto discriminatorio secondo le indicazioni della Corte di Giustizia.
Deve dunque dichiararsi il diritto della , all'atto della stabilizzazione, al Pt_1
riconoscimento dell'anzianità corrispondente agli anni effettivamente lavorati in virtù dei contratti di collaborazione stipulati, senza soluzione di continuità, con il
[...]
, e precisamente l'inquadramento nella terza fascia stipendiale del Controparte_1
CCNL di settore (15-20 anni).
Sussistono giusti motivi, connessi alla posizione processuale dell' , per CP_2
compensare le spese di lite tra quest'ultimo e la ricorrente.
Le restanti spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ordinandosene la distrazione in favore degli avv.ti Luigi Serino e Marco Lo Giudice, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata e disattesa, così decide:
-condanna il , in persona del pro- Controparte_1 CP_4
tempore, a corrispondere a , dall'01/09/2017 e sino al 31/8/2018, Parte_1
le differenze retributive tra il trattamento economico previsto per i lavoratori inquadrati nel profilo di assistente amministrativo B1 CCNL di comparto, con gli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata in relazione al CCNL
13 tempo per tempo vigente e i compensi già percepiti in virtù dei contratti di collaborazione impugnati, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al pagamento;
-condanna il convenuto al pagamento in favore della ricorrente del TFR CP_1
maturato nel periodo dall'1/7/2001 al 31/8/2018, oltre interessi come per legge;
- condanna il al versamento dei contributi previdenziali non prescritti CP_1
relativi alla prestazione di lavoro svolta da prima dell'immissione in Parte_1
ruolo a tempo indeterminato;
-dichiara il diritto di alla fascia stipendiale corrispondente alla Parte_1
anzianità di servizio dal giorno 1/7/2001 alla data della immissione in ruolo;
-condanna il resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte CP_1
ricorrente che si liquidano in complessivi € 3.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, che si distraggono in favore degli avvocati LUIGI SERINO e MARCO LO GIUDICE;
-compensa le spese di lite tra la ricorrente e l' . CP_2
Termini Imerese, 06.03.2025
IL GIUDICE
Chiara Gagliano
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