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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 24/10/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 358/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 358/2020, riservata per la decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 23 ottobre 2025, vertente
TRA
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._1 in Latina, piazza Mercato n. 11, presso lo studio dell'avv. Francesca Pellicciotta, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Fusco, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opponenti –
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via G.
Oberdan n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Manciocchi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta –
Conclusioni delle parti: Come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025
pagina 1 di 12 Oggetto: Conto corrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato, la Controparte_1
adiva l'intestato Ufficio, esponendo di essere creditrice nei confronti della per Parte_1
l'importo di € 30.856,91, quale saldo debitore del conto corrente n. 000629 del
17.11.2015, ed € 12.755,55, quale saldo debitore, comprensivo di capitale e interessi al tasso contrattuale, del conto anticipi su fatture n. 000179 del 26.08.2014, il tutto per un totale di € 43.612,46, oltre interessi di mora maturati successivamente.
Aggiungeva inoltre che, con fideiussione omnibus del 26.08.2014, si era Parte_2 costituito garante per tutte le obbligazioni presenti e future, contratte dalla nei Parte_1
confronti della istante, fino a concorrenza di € 96.000,00. CP_1
Chiedeva quindi emettersi, nei confronti di entrambi, ingiunzione di pagamento per l'importo anzidetto di € 43.612,46, oltre interessi e spese.
Pronunciato il decreto ingiuntivo n. 2033/2019 ed effettuata la notifica agli ingiunti, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di questi ultimi, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.01.2020.
Quanto al contratto di fideiussione, il eccepiva l'estinzione della garanzia per Pt_2
non avere la Banca fatto valere le proprie istanze nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
deduceva, inoltre, che la controparte aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede proseguendo nella erogazione del credito a favore della società garantita, nonostante fosse a conoscenza di un peggioramento delle sue condizioni economiche, ed invocava pertanto la liberazione del fideiussore a norma dell'art. 1956 c.c.
Sul merito della pretesa creditoria, gli opponenti deducevano invece l'estinzione del conto anticipi n. 179, per essere stato lo stesso trasferito nel conto corrente n. 629.
pagina 2 di 12 Eccepivano poi il superamento del tasso soglia usurario e l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici in violazione della delibera CICR del 2000 e del generale divieto di cui alla legge n. 147/2013.
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
concludendo per il rigetto del ricorso e per la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo.
Quanto al merito della pretesa creditoria, deduceva in particolare la decadenza della controparte dalle proprie eccezioni per non avere la stessa tempestivamente contestato le risultanze degli estratti conto nel termine di sessanta giorni dalla loro ricezione, così come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali del contratto.
Contestava, inoltre, l'estinzione del conto anticipi n. 179, negando altresì l'addebito di interessi usurari e anatocistici in violazione dei divieti di legge.
Si opponeva, infine, all'accoglimento delle eccezioni di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., sollevate dal fideiussore, dal momento che la garanzia prestata dal obbediva allo Pt_2 schema del contratto autonomo di garanzia o, comunque, della fideiussione omnibus e difettavano i presupposti soggettivi e oggettivi per la sua liberazione.
Alla prima udienza del 26.05.2020, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'allora vigente disciplina emergenziale, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010.
Successivamente, con ricorso del 21.01.2021, dato atto dell'avvenuta sospensione dall'albo del precedente difensore, con decorrenza dal 17.12.2020, e della conseguente interruzione del processo, la causa veniva proseguita dagli opponenti con il patrocinio di nuovi difensori;
veniva dunque concesso rinvio al 19.10.2021 per la prosecuzione del procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
La trattazione della causa proseguiva, quindi, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nelle quali – per quanto qui rileva – il eccepiva la Pt_2
nullità della fideiussione omnibus da lui stipulata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.
pagina 3 di 12 a) legge n. 287 del 1990, siccome riproduttivo del c.d. Schema ABI del 2003 e integrante, dunque, un negozio “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale.
All'esito, il processo veniva istruito tramite CTU sul quesito formulato con ordinanza del
24.11.2022, successivamente integrato con ordinanza dell'11.01.2024.
Acquisito l'elaborato peritale e la relativa integrazione, la causa veniva quindi rinviata al
14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni. Mutata la persona fisica del giudice, veniva tuttavia fissata udienza anche per discussione orale, all'esito della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre innanzitutto respingere le eccezioni sollevate dal con Pt_2
riferimento alla propria obbligazione di garanzia, irrilevante risultando la questione di nullità della fideiussione per la sua conformità al c.d. Schema ABI del 2003.
Sul punto, occorre infatti precisare che, in relazione alla dibattuta questione delle sorti del contratto “a valle” di intese anticoncorrenziali, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Nel bilanciare la tutela della concorrenza con l'esigenza di conservazione del contratto, la
Suprema Corte ha aderito alla tesi della nullità c.d. parziale, riferita alle sole clausole degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero: a) alla c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
pagina 4 di 12 totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) alla c.d. clausola di sopravvivenza, “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Nel sancire la nullità delle intese anticoncorrenziali, il legislatore nazionale ed europeo non ha dunque inteso dare rilevanza solo al negozio giuridico che si pone all'origine della sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione, anche successiva alla stipula del negozio medesimo, che altera e ostacola il libero gioco della concorrenza;
ciò che determina la nullità della fideiussione è, d'altra parte, proprio il collegamento funzionale (e non negoziale) tra l'intesa anticoncorrenziale “a monte” e la garanzia stipulata “a valle” tra l'istituto bancario e il singolo fideiussore.
Tale conclusione va, tuttavia, coordinata con il generale favor dell'ordinamento per la conservazione degli effetti del contratto, quale si evince dall'art. 1419, comma primo,
c.c., ai sensi del quale la nullità della singola clausola importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso in assenza di quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (“utile per inutile non vitiatur”).
Orbene, nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sul collegamento funzionale esistente tra la fideiussione, stipulata in data 26.08.2014, a distanza di un notevole lasso di tempo tanto dalla formazione del c.d. schema ABI del 2003, quanto dall'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza (cfr. all. 7 alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente), si osserva che nulla è stato dedotto dall'opponente a supporto dell'invocata nullità totale del contratto di fideiussione.
Nulla ha, infatti, allegato sulle ragioni per le quali le parti si sarebbero astenute dalla conclusione del contratto in assenza delle clausole riproduttive dello schema ABI.
pagina 5 di 12 Né può venire in rilievo la nullità parziale delle singole clausole sopra indicate, giacché
l'unica previsione di cui sembra doversi fare applicazione è quella contenuta all'art. 6 del contratto, di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Il termine decadenziale risulta tuttavia rispettato, giacché la creditrice ha fatto valere le proprie istanze contro il fideiussore con l'intimazione stragiudiziale di pagamento del
5.06.2018, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, che va identificata con la cessazione dei rapporti bancari e con la revoca degli affidamenti, avvenuta solo in data 27.04.2018 (cfr. all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo); è infatti solo a partire da tale momento che il credito è divenuto pienamente esigibile dalla Banca.
Né può sostenersi che la dovesse necessariamente agire in Controparte_1
giudizio contro il per impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. Pt_2
Ai sensi dell'art. 7 della fideiussione, il si era infatti impegnato a versare alla Pt_2
banca, immediatamente e a prima richiesta scritta, quanto da lei richiesto in relazione alle obbligazioni presenti e future contratte dalla e, secondo l'impostazione più Parte_1
persuasiva da cui non vi è alcuna ragione per discostarsi, “nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (cfr. ex multis Cass., sez. III,
13 gennaio 2025, n. 835, contenente un richiamo espresso a Cass., sez. III, 21 maggio
2008, n. 13078; nonché, in motivazione, Cass., sez. I, 20 settembre 2024, n. 25344; Cass., sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Per espressa previsione negoziale, era dunque sufficiente una qualsiasi intimazione scritta di pagamento affinché l'istituto di credito facesse valere le proprie istanze nei confronti del fideiussore, non ponendosi peraltro alcun problema di vessatorietà della predetta clausola dal momento che non vi è prova che il abbia agito in veste di Pt_2 consumatore nella stipula della garanzia personale.
Infine, occorre respingere l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per avere la Banca colpevolmente incrementato l'esposizione debitoria della in Parte_1
danno del Pt_2
pagina 6 di 12 Come noto, tale causa di estinzione della garanzia si fonda sui doveri di correttezza e buona fede che devono ispirare l'agire del creditore in caso di fideiussione per obbligazioni future, essendo questi tenuto ad informare il fideiussore di tutti i rischi connessi all'aumentata esposizione debitoria e ad ottenere il suo assenso, prima di concedere ulteriore credito al debitore principale. Presupposti per la sua applicazione sono dunque, con onere probatorio a carico dell'eccipiente, l'uno di natura oggettiva, consistente nella concessione di ulteriore finanziamento dopo il deterioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, e l'altro di natura soggettiva, vale a dire la conoscenza del creditore circa il mutamento delle condizioni economiche del debitore, se raffrontate a quelle esistenti al momento della conclusione del rapporto (cfr. Cass. 25 maggio 2005, n. 10870).
Si ritiene, inoltre, in giurisprudenza che l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non costituisca l'oggetto di uno specifico accordo “a latere” del contratto bancario e che la stessa possa ritenersi implicitamente o tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, anche laddove emerga la perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito.
Se ne ricava che “la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui la debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; nello stesso senso, v. anche Cass. 5 giugno 2001, n.
7587; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12456).
Venendo al caso in esame, va detto che il si è limitato a dolersi genericamente di Pt_2 non avere ricevuto alcuna comunicazione dalla controparte, nel corso del rapporto, fino alla definitiva revoca degli affidamenti e che la di Controparte_1 CP_1 avrebbe continuato ad erogare il credito, pur consapevole dell'inadempimento colpevole della società garantita. Nulla ha tuttavia dedotto, in concreto, relativamente ai presupposti per la liberazione del fideiussore, ovvero che la si trovasse in una situazione di Parte_1
dissesto economico e che la circostanza fosse nota all'opposta.
pagina 7 di 12 Peraltro, risulta dalla documentazione in atti che il ha resistito all'avversa pretesa Pt_2 creditoria – tra l'altro - nella sua qualità di legale rappresentante della società debitrice principale, dovendosi presumere che egli fosse perfettamente a conoscenza delle condizioni di dissesto economico in cui, eventualmente, si trovava la Parte_1
Segue il rigetto delle eccezioni preliminari di merito sollevate dal fideiussore, sicché lo stesso va ritenuto pienamente responsabile, in via solidale, del credito vantato dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
È infatti pacifico tra le parti, oltre a risultare dalla documentazione in atti, che egli si sia costituito fideiussore a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri contratti dalla società garantita con la fino a concorrenza di € 96.000,00. CP_1
3. Passando al merito della causa, va detto che la Controparte_1 ha dedotto in giudizio due rapporti bancari: il conto corrente affidato n. 629 del
17.11.2015 (cfr. all. 1 al ricorso monitorio), con saldo passivo di € 30.856,91 alla data del
27.09.2019; il conto anticipi su fatture n. 179 del 26.08.2014 (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio), con saldo passivo di € 12.755,55 alla medesima data del 27.09.2019.
Orbene, le condizioni economiche dei suddetti contratti risultano disciplinate per iscritto non essendovi i presupposti per fare applicazione né del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, né tantomeno del tasso legale ex art. 1224 c.c.
A prescindere dalla divergenza nella numerazione presente sulla documentazione contrattuale, rispetto a quella indicata negli estratti conto, è infatti evidente che le condizioni economiche indicate nei contratti si riferiscono ai rapporti dedotti in giudizio, non avendo parte opponente dedotto la stipula di ulteriori contratti tra le medesime parti.
Né potrebbe darsi peso all'assenza di una specifica sottoscrizione della correntista su ciascuna delle pagine di cui si compongono i contratti. Gli opponenti non hanno, infatti, specificamente contestato la conformità della documentazione contrattuale prodotta in copia rispetto agli originali nella disponibilità della Banca e, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702
c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura
pagina 8 di 12 privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che
l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (cfr. Cass., sez. II, 19 marzo 2019, n. 7681; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 1° marzo 2007, n. 4886).
Non può, quindi, sostenersi l'assenza della forma scritta dei contratti, tale da giustificare l'applicazione del tasso legale o di quello sostitutivo, in luogo dei tassi di interessi pattuiti dalle parti al momento della stipula del contratto.
Né tantomeno rileva la mancata sottoscrizione del nella sua veste di fideiussore, Pt_2
essendosi quest'ultimo comunque obbligato, con separato atto, a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla Parte_1
Infine, va detto che non vi è prova di quanto dedotto da parte opponente circa l'estinzione del conto anticipi n. 179 del 26.08.2014. Quest'ultima ha, infatti, depositato una richiesta, proveniente dal nella sua qualità di legale rappresentante della Pt_2 Parte_1
avente ad oggetto il trasferimento dello scoperto di € 30.000,00 dal conto n. 179 al conto corrente n. 629, di nuova apertura (cfr. all. 3 all'atto di citazione). Non vi è tuttavia evidenza né della chiusura del conto anticipi, né tantomeno che il saldo passivo sia stato successivamente annotato sul conto corrente ordinario con un'operazione di c.d. giroconto bancario.
Devono pertanto essere respinte le suddette contestazioni degli opponenti.
Ciò nonostante, si è reso necessario ricostruire il saldo di entrambi i conti a mezzo di
CTU tecnico-contabile, alla luce delle eccezioni di nullità sollevate da parte opponente, a nulla rilevando la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di conto corrente,
l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle
pagina 9 di 12 fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (cfr. ex multis Cass., sez.
VI-1, 20 novembre 2018, n. 30000).
Ciò posto, va sicuramente respinta l'eccezione di nullità della pattuizione relativa agli interessi fondata sulla violazione dell'art. 1815 c.c.
Con valutazione congrua, pertinente e non efficacemente contraddetta dai rilievi critici delle parti, il CTU ha infatti escluso che gli interessi originariamente pattuiti dalle parti e successivamente modificati fossero superiori al tasso soglia periodicamente vigente, anche prendendo in esame gli interessi moratori (cfr. CTU, pag. 25).
Bisogna, invece, espungere dal saldo debitore quanto richiesto dalla a titolo di CP_1
interessi anatocistici, per via della capitalizzazione degli interessi, fino al 30.09.2016.
Entrambi i contratti sono stati, infatti, stipulati in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), che ha modificato l'art. 120, comma 2, T.U.B., nel senso di mandare al CICR di procedere ad una nuova regolamentazione della materia e di prevedere, in ogni caso, che “a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Sul punto, ritiene questo giudice, d'accordo con la prevalente giurisprudenza di merito, che la citata previsione trovi immediata applicazione, indipendentemente dalla mancata emanazione della nuova delibera da parte del CICR (cfr., tra le tante, Trib. Torino, 12 febbraio 2021, n. 728; Trib. Roma, 8 settembre 2017, n. 16785; Trib. Milano, 29 luglio
2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015). Essa ha infatti semplicemente escluso la previgente eccezione al generale divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., con una norma primaria destinata a prevalere sulla normativa secondaria.
Deve, pertanto, ritenersi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata legge n. 147
pagina 10 di 12 del 2013), fino all'adeguamento al disposto del d.l. 18 febbraio 2016, n. 18, conv. in legge
8 aprile 2016, n. 49, che ha reintrodotto la capitalizzazione degli interessi.
Del tutto correttamente, il CTU ha quindi rideterminato il saldo passivo di entrambi i rapporti escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dal momento della loro conclusione e fino al 30.09.2016, residuando un saldo passivo di € 10.704,53 per il conto anticipi n. 179 (cfr. CTU, pag. 14) e di € 30.629,08 in relazione al conto corrente ordinario n. 629 (cfr. CTU, pag. 18), per un totale di € 41.333,61 a favore della CP_1
(importo indicato in CTU come scenario B, applicando alla linea di credito le condizioni contrattuali, ma con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al
30.09.2016).
Segue, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di entrambi gli opponenti al pagamento del suddetto importo di € 41.333,61, a favore dell'opposta, oltre successivi interessi di mora al tasso indicato in contratto.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi processuali, in ciò considerata la particolare semplicità delle difese svolte dalle parti e la ripetitività delle argomentazioni difensive, ad eccezione dei compensi per la fase istruttoria (da parametrare ai medi), atteso lo svolgimento di CTU.
Considerato inoltre l'addebito di interessi anatocistici ad opera della Banca, che ha giustificato lo svolgimento di accertamenti peritali, le spese di CTU debbono essere ripartite tra le parti, opponente ed opposta, al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla e da Parte_1 Parte_2
nei confronti della revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 41.333,61, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal 27.09.2019 al pagamento effettivo;
pagina 11 di 12 2) Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali a favore di parte opposta, che liquida in € 3.380,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico delle parti opponente ed opposta, al 50% ciascuna.
Si comunichi.
Latina, 24 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al R.G. N. 358/2020, riservata per la decisione all'esito della discussione orale all'udienza del 23 ottobre 2025, vertente
TRA
P.IVA , in persona del legale rappresentante pro tempore, e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati Parte_2 C.F._1 in Latina, piazza Mercato n. 11, presso lo studio dell'avv. Francesca Pellicciotta, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Giovanni Fusco, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del nuovo difensore;
- Opponenti –
E
(P.IVA , in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Latina, via G.
Oberdan n. 24, presso lo studio dell'avv. Vincenzo Manciocchi, che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
- Opposta –
Conclusioni delle parti: Come precisate all'udienza del 23 ottobre 2025
pagina 1 di 12 Oggetto: Conto corrente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso monitorio ritualmente depositato, la Controparte_1
adiva l'intestato Ufficio, esponendo di essere creditrice nei confronti della per Parte_1
l'importo di € 30.856,91, quale saldo debitore del conto corrente n. 000629 del
17.11.2015, ed € 12.755,55, quale saldo debitore, comprensivo di capitale e interessi al tasso contrattuale, del conto anticipi su fatture n. 000179 del 26.08.2014, il tutto per un totale di € 43.612,46, oltre interessi di mora maturati successivamente.
Aggiungeva inoltre che, con fideiussione omnibus del 26.08.2014, si era Parte_2 costituito garante per tutte le obbligazioni presenti e future, contratte dalla nei Parte_1
confronti della istante, fino a concorrenza di € 96.000,00. CP_1
Chiedeva quindi emettersi, nei confronti di entrambi, ingiunzione di pagamento per l'importo anzidetto di € 43.612,46, oltre interessi e spese.
Pronunciato il decreto ingiuntivo n. 2033/2019 ed effettuata la notifica agli ingiunti, veniva proposta tempestiva opposizione ad opera di questi ultimi, con atto di citazione notificato a mezzo PEC in data 21.01.2020.
Quanto al contratto di fideiussione, il eccepiva l'estinzione della garanzia per Pt_2
non avere la Banca fatto valere le proprie istanze nel rispetto del termine di cui all'art. 1957 c.c., decorrente dalla scadenza dell'obbligazione garantita;
deduceva, inoltre, che la controparte aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede proseguendo nella erogazione del credito a favore della società garantita, nonostante fosse a conoscenza di un peggioramento delle sue condizioni economiche, ed invocava pertanto la liberazione del fideiussore a norma dell'art. 1956 c.c.
Sul merito della pretesa creditoria, gli opponenti deducevano invece l'estinzione del conto anticipi n. 179, per essere stato lo stesso trasferito nel conto corrente n. 629.
pagina 2 di 12 Eccepivano poi il superamento del tasso soglia usurario e l'applicazione, nel corso del rapporto, di interessi anatocistici in violazione della delibera CICR del 2000 e del generale divieto di cui alla legge n. 147/2013.
Chiedevano, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto di ogni avversa pretesa.
Con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio la
[...]
concludendo per il rigetto del ricorso e per la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo.
Quanto al merito della pretesa creditoria, deduceva in particolare la decadenza della controparte dalle proprie eccezioni per non avere la stessa tempestivamente contestato le risultanze degli estratti conto nel termine di sessanta giorni dalla loro ricezione, così come previsto dall'art. 6 delle condizioni generali del contratto.
Contestava, inoltre, l'estinzione del conto anticipi n. 179, negando altresì l'addebito di interessi usurari e anatocistici in violazione dei divieti di legge.
Si opponeva, infine, all'accoglimento delle eccezioni di cui agli artt. 1956 e 1957 c.c., sollevate dal fideiussore, dal momento che la garanzia prestata dal obbediva allo Pt_2 schema del contratto autonomo di garanzia o, comunque, della fideiussione omnibus e difettavano i presupposti soggettivi e oggettivi per la sua liberazione.
Alla prima udienza del 26.05.2020, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'allora vigente disciplina emergenziale, veniva respinta la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato alle parti termine per l'esperimento della mediazione obbligatoria ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010.
Successivamente, con ricorso del 21.01.2021, dato atto dell'avvenuta sospensione dall'albo del precedente difensore, con decorrenza dal 17.12.2020, e della conseguente interruzione del processo, la causa veniva proseguita dagli opponenti con il patrocinio di nuovi difensori;
veniva dunque concesso rinvio al 19.10.2021 per la prosecuzione del procedimento di mediazione, che si concludeva con esito negativo.
La trattazione della causa proseguiva, quindi, con il deposito delle memorie di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., nelle quali – per quanto qui rileva – il eccepiva la Pt_2
nullità della fideiussione omnibus da lui stipulata per violazione dell'art. 2, comma 2, lett.
pagina 3 di 12 a) legge n. 287 del 1990, siccome riproduttivo del c.d. Schema ABI del 2003 e integrante, dunque, un negozio “a valle” di un'intesa anticoncorrenziale.
All'esito, il processo veniva istruito tramite CTU sul quesito formulato con ordinanza del
24.11.2022, successivamente integrato con ordinanza dell'11.01.2024.
Acquisito l'elaborato peritale e la relativa integrazione, la causa veniva quindi rinviata al
14.10.2025 per la precisazione delle conclusioni. Mutata la persona fisica del giudice, veniva tuttavia fissata udienza anche per discussione orale, all'esito della quale viene pronunciata la presente sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
2. Tanto esposto, occorre innanzitutto respingere le eccezioni sollevate dal con Pt_2
riferimento alla propria obbligazione di garanzia, irrilevante risultando la questione di nullità della fideiussione per la sua conformità al c.d. Schema ABI del 2003.
Sul punto, occorre infatti precisare che, in relazione alla dibattuta questione delle sorti del contratto “a valle” di intese anticoncorrenziali, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma
3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”
(cfr. Cass., sez. un., 30 dicembre 2021, n. 41994).
Nel bilanciare la tutela della concorrenza con l'esigenza di conservazione del contratto, la
Suprema Corte ha aderito alla tesi della nullità c.d. parziale, riferita alle sole clausole degli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI del 2003, ovvero: a) alla c.d. clausola di reviviscenza, secondo cui il fideiussore è tenuto “rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) alla clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., per cui “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
pagina 4 di 12 totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) alla c.d. clausola di sopravvivenza, “qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate” (art. 8).
Nel sancire la nullità delle intese anticoncorrenziali, il legislatore nazionale ed europeo non ha dunque inteso dare rilevanza solo al negozio giuridico che si pone all'origine della sequenza comportamentale, ma a tutta la più complessiva situazione, anche successiva alla stipula del negozio medesimo, che altera e ostacola il libero gioco della concorrenza;
ciò che determina la nullità della fideiussione è, d'altra parte, proprio il collegamento funzionale (e non negoziale) tra l'intesa anticoncorrenziale “a monte” e la garanzia stipulata “a valle” tra l'istituto bancario e il singolo fideiussore.
Tale conclusione va, tuttavia, coordinata con il generale favor dell'ordinamento per la conservazione degli effetti del contratto, quale si evince dall'art. 1419, comma primo,
c.c., ai sensi del quale la nullità della singola clausola importa la nullità dell'intero contratto solo se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso in assenza di quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità (“utile per inutile non vitiatur”).
Orbene, nel caso di specie, a prescindere da ogni considerazione sul collegamento funzionale esistente tra la fideiussione, stipulata in data 26.08.2014, a distanza di un notevole lasso di tempo tanto dalla formazione del c.d. schema ABI del 2003, quanto dall'emanazione del provvedimento della Banca d'Italia che ha accertato l'esistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza (cfr. all. 7 alla prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte opponente), si osserva che nulla è stato dedotto dall'opponente a supporto dell'invocata nullità totale del contratto di fideiussione.
Nulla ha, infatti, allegato sulle ragioni per le quali le parti si sarebbero astenute dalla conclusione del contratto in assenza delle clausole riproduttive dello schema ABI.
pagina 5 di 12 Né può venire in rilievo la nullità parziale delle singole clausole sopra indicate, giacché
l'unica previsione di cui sembra doversi fare applicazione è quella contenuta all'art. 6 del contratto, di deroga al termine di cui all'art. 1957 c.c.
Il termine decadenziale risulta tuttavia rispettato, giacché la creditrice ha fatto valere le proprie istanze contro il fideiussore con l'intimazione stragiudiziale di pagamento del
5.06.2018, entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, che va identificata con la cessazione dei rapporti bancari e con la revoca degli affidamenti, avvenuta solo in data 27.04.2018 (cfr. all. 5 al ricorso per decreto ingiuntivo); è infatti solo a partire da tale momento che il credito è divenuto pienamente esigibile dalla Banca.
Né può sostenersi che la dovesse necessariamente agire in Controparte_1
giudizio contro il per impedire la decadenza ex art. 1957 c.c. Pt_2
Ai sensi dell'art. 7 della fideiussione, il si era infatti impegnato a versare alla Pt_2
banca, immediatamente e a prima richiesta scritta, quanto da lei richiesto in relazione alle obbligazioni presenti e future contratte dalla e, secondo l'impostazione più Parte_1
persuasiva da cui non vi è alcuna ragione per discostarsi, “nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire "a semplice richiesta", la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (cfr. ex multis Cass., sez. III,
13 gennaio 2025, n. 835, contenente un richiamo espresso a Cass., sez. III, 21 maggio
2008, n. 13078; nonché, in motivazione, Cass., sez. I, 20 settembre 2024, n. 25344; Cass., sez. III, 14 ottobre 2022, n. 30185; Cass., sez. III, 26 settembre 2017, n. 22346).
Per espressa previsione negoziale, era dunque sufficiente una qualsiasi intimazione scritta di pagamento affinché l'istituto di credito facesse valere le proprie istanze nei confronti del fideiussore, non ponendosi peraltro alcun problema di vessatorietà della predetta clausola dal momento che non vi è prova che il abbia agito in veste di Pt_2 consumatore nella stipula della garanzia personale.
Infine, occorre respingere l'eccezione di liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c. per avere la Banca colpevolmente incrementato l'esposizione debitoria della in Parte_1
danno del Pt_2
pagina 6 di 12 Come noto, tale causa di estinzione della garanzia si fonda sui doveri di correttezza e buona fede che devono ispirare l'agire del creditore in caso di fideiussione per obbligazioni future, essendo questi tenuto ad informare il fideiussore di tutti i rischi connessi all'aumentata esposizione debitoria e ad ottenere il suo assenso, prima di concedere ulteriore credito al debitore principale. Presupposti per la sua applicazione sono dunque, con onere probatorio a carico dell'eccipiente, l'uno di natura oggettiva, consistente nella concessione di ulteriore finanziamento dopo il deterioramento delle condizioni economiche dell'obbligato, e l'altro di natura soggettiva, vale a dire la conoscenza del creditore circa il mutamento delle condizioni economiche del debitore, se raffrontate a quelle esistenti al momento della conclusione del rapporto (cfr. Cass. 25 maggio 2005, n. 10870).
Si ritiene, inoltre, in giurisprudenza che l'autorizzazione di cui all'art. 1956 c.c. non costituisca l'oggetto di uno specifico accordo “a latere” del contratto bancario e che la stessa possa ritenersi implicitamente o tacitamente concessa dal garante, in applicazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto, anche laddove emerga la perfetta conoscenza, da parte sua, della situazione patrimoniale del debitore garantito.
Se ne ricava che “la mancata richiesta di autorizzazione non può configurare una violazione contrattuale liberatoria se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune, o dev'essere presunta tale, come nell'ipotesi in cui la debitrice sia una società nella quale il fideiussore ricopre la carica di amministratore”
(cfr. Cass. 21 febbraio 2006, n. 3761; nello stesso senso, v. anche Cass. 5 giugno 2001, n.
7587; Cass. 9 dicembre 1997, n. 12456).
Venendo al caso in esame, va detto che il si è limitato a dolersi genericamente di Pt_2 non avere ricevuto alcuna comunicazione dalla controparte, nel corso del rapporto, fino alla definitiva revoca degli affidamenti e che la di Controparte_1 CP_1 avrebbe continuato ad erogare il credito, pur consapevole dell'inadempimento colpevole della società garantita. Nulla ha tuttavia dedotto, in concreto, relativamente ai presupposti per la liberazione del fideiussore, ovvero che la si trovasse in una situazione di Parte_1
dissesto economico e che la circostanza fosse nota all'opposta.
pagina 7 di 12 Peraltro, risulta dalla documentazione in atti che il ha resistito all'avversa pretesa Pt_2 creditoria – tra l'altro - nella sua qualità di legale rappresentante della società debitrice principale, dovendosi presumere che egli fosse perfettamente a conoscenza delle condizioni di dissesto economico in cui, eventualmente, si trovava la Parte_1
Segue il rigetto delle eccezioni preliminari di merito sollevate dal fideiussore, sicché lo stesso va ritenuto pienamente responsabile, in via solidale, del credito vantato dalla
[...]
nei confronti della Controparte_1 Parte_1
È infatti pacifico tra le parti, oltre a risultare dalla documentazione in atti, che egli si sia costituito fideiussore a garanzia di tutti i debiti presenti e futuri contratti dalla società garantita con la fino a concorrenza di € 96.000,00. CP_1
3. Passando al merito della causa, va detto che la Controparte_1 ha dedotto in giudizio due rapporti bancari: il conto corrente affidato n. 629 del
17.11.2015 (cfr. all. 1 al ricorso monitorio), con saldo passivo di € 30.856,91 alla data del
27.09.2019; il conto anticipi su fatture n. 179 del 26.08.2014 (cfr. all. 3 al fascicolo monitorio), con saldo passivo di € 12.755,55 alla medesima data del 27.09.2019.
Orbene, le condizioni economiche dei suddetti contratti risultano disciplinate per iscritto non essendovi i presupposti per fare applicazione né del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB, né tantomeno del tasso legale ex art. 1224 c.c.
A prescindere dalla divergenza nella numerazione presente sulla documentazione contrattuale, rispetto a quella indicata negli estratti conto, è infatti evidente che le condizioni economiche indicate nei contratti si riferiscono ai rapporti dedotti in giudizio, non avendo parte opponente dedotto la stipula di ulteriori contratti tra le medesime parti.
Né potrebbe darsi peso all'assenza di una specifica sottoscrizione della correntista su ciascuna delle pagine di cui si compongono i contratti. Gli opponenti non hanno, infatti, specificamente contestato la conformità della documentazione contrattuale prodotta in copia rispetto agli originali nella disponibilità della Banca e, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “in ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702
c.c., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura
pagina 8 di 12 privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata firma dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che
l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (cfr. Cass., sez. II, 19 marzo 2019, n. 7681; nello stesso senso, v. anche Cass., sez. II, 1° marzo 2007, n. 4886).
Non può, quindi, sostenersi l'assenza della forma scritta dei contratti, tale da giustificare l'applicazione del tasso legale o di quello sostitutivo, in luogo dei tassi di interessi pattuiti dalle parti al momento della stipula del contratto.
Né tantomeno rileva la mancata sottoscrizione del nella sua veste di fideiussore, Pt_2
essendosi quest'ultimo comunque obbligato, con separato atto, a garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte dalla Parte_1
Infine, va detto che non vi è prova di quanto dedotto da parte opponente circa l'estinzione del conto anticipi n. 179 del 26.08.2014. Quest'ultima ha, infatti, depositato una richiesta, proveniente dal nella sua qualità di legale rappresentante della Pt_2 Parte_1
avente ad oggetto il trasferimento dello scoperto di € 30.000,00 dal conto n. 179 al conto corrente n. 629, di nuova apertura (cfr. all. 3 all'atto di citazione). Non vi è tuttavia evidenza né della chiusura del conto anticipi, né tantomeno che il saldo passivo sia stato successivamente annotato sul conto corrente ordinario con un'operazione di c.d. giroconto bancario.
Devono pertanto essere respinte le suddette contestazioni degli opponenti.
Ciò nonostante, si è reso necessario ricostruire il saldo di entrambi i conti a mezzo di
CTU tecnico-contabile, alla luce delle eccezioni di nullità sollevate da parte opponente, a nulla rilevando la mancata tempestiva contestazione dell'estratto conto.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel contratto di conto corrente,
l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, primo comma, c.c., preclude qualsiasi contestazione in ordine alla conformità delle singole annotazioni ai rapporti obbligatori dai quali derivano gli accrediti e gli addebiti iscritti nell'estratto conto, ma non impedisce di sollevare contestazioni in ordine alla validità ed all'efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano i suddetti addebiti ed accrediti, e cioè quelle
pagina 9 di 12 fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente” (cfr. ex multis Cass., sez.
VI-1, 20 novembre 2018, n. 30000).
Ciò posto, va sicuramente respinta l'eccezione di nullità della pattuizione relativa agli interessi fondata sulla violazione dell'art. 1815 c.c.
Con valutazione congrua, pertinente e non efficacemente contraddetta dai rilievi critici delle parti, il CTU ha infatti escluso che gli interessi originariamente pattuiti dalle parti e successivamente modificati fossero superiori al tasso soglia periodicamente vigente, anche prendendo in esame gli interessi moratori (cfr. CTU, pag. 25).
Bisogna, invece, espungere dal saldo debitore quanto richiesto dalla a titolo di CP_1
interessi anatocistici, per via della capitalizzazione degli interessi, fino al 30.09.2016.
Entrambi i contratti sono stati, infatti, stipulati in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità per l'anno 2014), che ha modificato l'art. 120, comma 2, T.U.B., nel senso di mandare al CICR di procedere ad una nuova regolamentazione della materia e di prevedere, in ogni caso, che “a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Sul punto, ritiene questo giudice, d'accordo con la prevalente giurisprudenza di merito, che la citata previsione trovi immediata applicazione, indipendentemente dalla mancata emanazione della nuova delibera da parte del CICR (cfr., tra le tante, Trib. Torino, 12 febbraio 2021, n. 728; Trib. Roma, 8 settembre 2017, n. 16785; Trib. Milano, 29 luglio
2015; Trib. Milano, 3 aprile 2015). Essa ha infatti semplicemente escluso la previgente eccezione al generale divieto di anatocismo di cui all'art. 1283 c.c., con una norma primaria destinata a prevalere sulla normativa secondaria.
Deve, pertanto, ritenersi l'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 (data di entrata in vigore della citata legge n. 147
pagina 10 di 12 del 2013), fino all'adeguamento al disposto del d.l. 18 febbraio 2016, n. 18, conv. in legge
8 aprile 2016, n. 49, che ha reintrodotto la capitalizzazione degli interessi.
Del tutto correttamente, il CTU ha quindi rideterminato il saldo passivo di entrambi i rapporti escludendo la capitalizzazione trimestrale degli interessi, dal momento della loro conclusione e fino al 30.09.2016, residuando un saldo passivo di € 10.704,53 per il conto anticipi n. 179 (cfr. CTU, pag. 14) e di € 30.629,08 in relazione al conto corrente ordinario n. 629 (cfr. CTU, pag. 18), per un totale di € 41.333,61 a favore della CP_1
(importo indicato in CTU come scenario B, applicando alla linea di credito le condizioni contrattuali, ma con esclusione della capitalizzazione trimestrale degli interessi fino al
30.09.2016).
Segue, in parziale accoglimento dell'opposizione, la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di entrambi gli opponenti al pagamento del suddetto importo di € 41.333,61, a favore dell'opposta, oltre successivi interessi di mora al tasso indicato in contratto.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori minimi di cui al DM n. 55/2014, così come modificati dal DM n.
147/2022, per tutte le fasi processuali, in ciò considerata la particolare semplicità delle difese svolte dalle parti e la ripetitività delle argomentazioni difensive, ad eccezione dei compensi per la fase istruttoria (da parametrare ai medi), atteso lo svolgimento di CTU.
Considerato inoltre l'addebito di interessi anatocistici ad opera della Banca, che ha giustificato lo svolgimento di accertamenti peritali, le spese di CTU debbono essere ripartite tra le parti, opponente ed opposta, al 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla e da Parte_1 Parte_2
nei confronti della revoca il decreto Controparte_1
ingiuntivo e condanna gli opponenti in solido tra loro al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 41.333,61, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal 27.09.2019 al pagamento effettivo;
pagina 11 di 12 2) Condanna gli opponenti alla refusione delle spese processuali a favore di parte opposta, che liquida in € 3.380,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) Pone definitivamente le spese di CTU, già liquidate come da separato decreto, a carico delle parti opponente ed opposta, al 50% ciascuna.
Si comunichi.
Latina, 24 ottobre 2025
Il giudice dott. Paolo Bertollini
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