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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/04/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. r.g. 7714/2022, avente ad oggetto “appello – opposizione a cartella esattoriale” proposto
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Passaro, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F e P.IVA.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Plantamura, giusta mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.. ), in persona del p.t, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre, giusta mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni:
Quelle precisate dalle parti a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 2.5.2022, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
la cartella esattoriale n. 05920200006328875000, notificatale da CP_2 Controparte_4
in data, riferentesi anche ai verbali elevati dalla Polizia Urbana di
[...] CP_2
- n. C01VES122747/16 del 17.03.2016
- n. C01VES122475/16 del 12.03.2016
- n. C01VES115996/16 del 21.02.2016
- n. C01VES79728/16 del 21.04.2016
- n. C01VES125736/16 del 28.04.2016
- n. C01VES137866/16 del 14.09.2016
- n. C01VES145979/16 del 18.11.2016 eccependo la mancata notifica di questi ultimi e chiedendo l'annullamento della cartella, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_5
Si costituiva anche il producendo la documentazione relativa alla notifica Controparte_2
dei verbali.
Con sentenza n. 7487/22 resa nell'ambito del giudizio civile n. 4722/22, pubblicata in data
11.10.2022, non notificata, il Giudice di Pace rigettava il ricorso e confermava la carrella impugnata.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1
testualmente al Tribunale di voler “- riformare la sentenza n. 7487/22 del Giudice di Pace di
Dott.ssa Cosi, e per l'effetto dichiarare la nullità dei verbali gravati, in quanto mai CP_2
notificati. Con vittoria di spese e compensi professionali, del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della propria azione, con un unico motivo, ha sostenuto l'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure relativamente alla regolarità della notifica dei verbali presupposti alla cartella impugnata, per assenza dell'avviso di ricevimento del CAD.
Si è costituita impugnando e contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e pretese, e chiedendo all'intestato Tribunale di voler “in via preliminare 1) dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui al punto 1) ; in via subordinata, ma preliminarmente 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del concessionario pagina 2 di 6 relativamente ai motivi di gravame;
3) rigettare, in ogni caso, l'appello della sig.ra Pt_1
perché infondato in fatto e diritto, e comunque in caso di accoglimento, il Concessionario chiede di essere manlevato dall'ente creditore, ANCHE IN PUNTO DI SPESE. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è altresì costituito in giudizio il che ha domandato al Giudice di Controparte_2
“rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado n 7487/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lecce di Lecce nel giudizio n. RG
4722/22, con condanna alle spese e competenze di lite”.
All'udienza del 17.12.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...]
. CP_1
L'art. 342 cpc, come modificato dalla Legge 134/2012, vigente al tempo della proposizione dell'appello, disponeva che “i motivi di appello” dovevano essere formulati in modo tale: 1) da indicare le parti del provvedimento che si censurano e le modifiche richieste per la ricostruzione del fatto compiuta in primo grado;
2) da indicare i profili da cui deriva la violazione di legge, rilevanti per la decisione impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è quindi sufficiente una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art. 342 cpc vada interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
pagina 3 di 6 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione, sent.
13535/2018; Cass., Sezioni Unite, n. 27199/2017).
Detti requisiti sono tutti rispettati nel ricorso proposto che, pertanto e per quanto sopra detto, è quindi ammissibile.
Sempre preliminarmente, per quanto attiene all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata occorre operare il seguente Controparte_6
distinguo:
- per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, essendo quest'ultimo l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto;
- fanno eccezione le cd. opposizioni recuperatorie, per le quali la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti;
- conseguentemente, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa, onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (v. ex multiplis
Cassazione civile, ordinanza n. 3870/2024).
Nel caso che qui ci occupa l'opponente ha contestato (non importa se fondatamente o meno al fine di valutare la legittimazione passiva) la notifica degli atti presupposti e prodromici alla cartella di pagamento, con conseguente sussistenza della legittimazione passiva in capo ad entrambi gli Enti.
*
Venendo al merito della questione, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
E', difatti, corretta la conclusione del Giudice di Pace di che non merita censura in CP_2
quanto corretta da un punto di vista logico e in punto di diritto.
pagina 4 di 6 Come sostenuto correttamente dalla stessa appellante nell'atto introduttivo, che ha richiamato
Cass. Civ., Ord. n. 5522 del 26.02.2019, “in assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa è nulla la notifica della cartella di pagamento non essendo sufficiente l'aver spedito la comunicazione dell'avvenuto deposito della cartella di pagamento” ed ancora, richiamando Cass. Civ. 8894/2022, “è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica”.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta anche in questo grado di giudizio (vds. nota di PM e documentazione /fascicolo primo grado) è possibile evincere come tutti i verbali siano stati correttamente notificati, risultando sia gli invii e la compiuta giacenza delle raccomandate contenente gli stessi, sia gli avvisi di ricevimento dei CAD, recanti il timbro postale con la data, e che i medesimi non siano stati impugnati a termini di legge.
Poiché dunque l'odierna appellante, eccependo la mancata – rectius, irregolare – notifica dei verbali presupposti alla cartella impugnata, ha inteso esperire un'azione recuperatoria ex D.
Lgs. 150/2011, una volta provato che, al contrario, il procedimento notificatorio si è perfezionato correttamente, il credito da essi portato e fatto valere con la cartella si è cristallizzato e non poteva essere contestato mediante l'opposizione proposta in primo grado.
*
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, con l'applicazione dei parametri minimi, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate, ad esclusione della fase istruttoria, non tenutasi in nessuno dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore di e del Parte_1 Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio così liquidate per ciascuna parte: Controparte_2
€ 139,00 per il giudizio innanzi al Giudice di Pace di euro 232,00 per il presente CP_2
giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge per entrambi i gradi,
pagina 5 di 6 con distrazione, quanto ad in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1
antistatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Lecce, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale ordinario di Lecce
Sezione Commerciale
Il Tribunale di Lecce, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Annafrancesca Capone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. r.g. 7714/2022, avente ad oggetto “appello – opposizione a cartella esattoriale” proposto
DA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Parte_1 C.F._1
Passaro, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F e P.IVA.: , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del procuratore speciale, rappresentata e difesa dall'avv. Mariella Plantamura, giusta mandato in atti;
APPELLATA
NONCHE'
(C.F.. ), in persona del p.t, rappresentato e Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
difeso dagli avv.ti Anna De Giorgi ed Eugenia Novembre, giusta mandato in atti;
APPELLATO
Conclusioni:
Quelle precisate dalle parti a mezzo di note scritte per l'udienza cartolare del 17.12.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 Fatto e diritto
1. Con ricorso depositato in data 2.5.2022, impugnava innanzi al Giudice di Pace di Parte_1
la cartella esattoriale n. 05920200006328875000, notificatale da CP_2 Controparte_4
in data, riferentesi anche ai verbali elevati dalla Polizia Urbana di
[...] CP_2
- n. C01VES122747/16 del 17.03.2016
- n. C01VES122475/16 del 12.03.2016
- n. C01VES115996/16 del 21.02.2016
- n. C01VES79728/16 del 21.04.2016
- n. C01VES125736/16 del 28.04.2016
- n. C01VES137866/16 del 14.09.2016
- n. C01VES145979/16 del 18.11.2016 eccependo la mancata notifica di questi ultimi e chiedendo l'annullamento della cartella, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese.
Si costituiva l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_5
Si costituiva anche il producendo la documentazione relativa alla notifica Controparte_2
dei verbali.
Con sentenza n. 7487/22 resa nell'ambito del giudizio civile n. 4722/22, pubblicata in data
11.10.2022, non notificata, il Giudice di Pace rigettava il ricorso e confermava la carrella impugnata.
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto il presente appello, chiedendo Parte_1
testualmente al Tribunale di voler “- riformare la sentenza n. 7487/22 del Giudice di Pace di
Dott.ssa Cosi, e per l'effetto dichiarare la nullità dei verbali gravati, in quanto mai CP_2
notificati. Con vittoria di spese e compensi professionali, del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfettario e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore”.
A sostegno della propria azione, con un unico motivo, ha sostenuto l'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure relativamente alla regolarità della notifica dei verbali presupposti alla cartella impugnata, per assenza dell'avviso di ricevimento del CAD.
Si è costituita impugnando e contestando le avverse Controparte_1 deduzioni e pretese, e chiedendo all'intestato Tribunale di voler “in via preliminare 1) dichiarare inammissibile l'appello per i motivi di cui al punto 1) ; in via subordinata, ma preliminarmente 2) dichiarare il difetto di legittimazione passiva del concessionario pagina 2 di 6 relativamente ai motivi di gravame;
3) rigettare, in ogni caso, l'appello della sig.ra Pt_1
perché infondato in fatto e diritto, e comunque in caso di accoglimento, il Concessionario chiede di essere manlevato dall'ente creditore, ANCHE IN PUNTO DI SPESE. Con vittoria di spese e compensi difensivi da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Si è altresì costituito in giudizio il che ha domandato al Giudice di Controparte_2
“rigettare l'appello perché del tutto infondato in fatto e diritto e confermare la sentenza di primo grado n 7487/2022 emessa dal Giudice di Pace di Lecce di Lecce nel giudizio n. RG
4722/22, con condanna alle spese e competenze di lite”.
All'udienza del 17.12.2024, avendo le parti precisato le conclusioni a mezzo di note di trattazione scritta, il Giudice ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c..
***
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da
[...]
. CP_1
L'art. 342 cpc, come modificato dalla Legge 134/2012, vigente al tempo della proposizione dell'appello, disponeva che “i motivi di appello” dovevano essere formulati in modo tale: 1) da indicare le parti del provvedimento che si censurano e le modifiche richieste per la ricostruzione del fatto compiuta in primo grado;
2) da indicare i profili da cui deriva la violazione di legge, rilevanti per la decisione impugnata.
Ai fini della specificità dei motivi d'appello è quindi sufficiente una critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.
L'atto di impugnazione deve, quindi, consentire la comprensione delle parti della sentenza investite dal gravame, dei motivi di censura e del loro collegamento con il petitum oggetto del giudizio.
Sul punto, i Giudici di legittimità hanno statuito che l'art. 342 cpc vada interpretato nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
pagina 3 di 6 sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cassazione, sent.
13535/2018; Cass., Sezioni Unite, n. 27199/2017).
Detti requisiti sono tutti rispettati nel ricorso proposto che, pertanto e per quanto sopra detto, è quindi ammissibile.
Sempre preliminarmente, per quanto attiene all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'appellata occorre operare il seguente Controparte_6
distinguo:
- per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, essendo quest'ultimo l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto;
- fanno eccezione le cd. opposizioni recuperatorie, per le quali la contestazione della cartella di pagamento ha, in realtà, lo scopo effettivo di recuperare un momento di tutela che non riguarda affatto il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma la stessa esistenza del credito iscritto a ruolo, in quanto tale tutela non è stata possibile nella sua sede naturale, a causa di un vizio di notificazione degli atti presupposti;
- conseguentemente, in tal caso, il legittimato passivo necessario è certamente l'ente che ha irrogato la sanzione amministrativa, mentre la legittimazione passiva dell'agente della riscossione si giustifica solo ai fini della contestuale richiesta di dichiarazione di inefficacia della cartella di pagamento, che consegue all'annullamento della sanzione amministrativa, onde vi sarà legittimazione concorrente necessaria di entrambi tali soggetti (v. ex multiplis
Cassazione civile, ordinanza n. 3870/2024).
Nel caso che qui ci occupa l'opponente ha contestato (non importa se fondatamente o meno al fine di valutare la legittimazione passiva) la notifica degli atti presupposti e prodromici alla cartella di pagamento, con conseguente sussistenza della legittimazione passiva in capo ad entrambi gli Enti.
*
Venendo al merito della questione, l'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.
E', difatti, corretta la conclusione del Giudice di Pace di che non merita censura in CP_2
quanto corretta da un punto di vista logico e in punto di diritto.
pagina 4 di 6 Come sostenuto correttamente dalla stessa appellante nell'atto introduttivo, che ha richiamato
Cass. Civ., Ord. n. 5522 del 26.02.2019, “in assenza di prova della ricezione della raccomandata informativa è nulla la notifica della cartella di pagamento non essendo sufficiente l'aver spedito la comunicazione dell'avvenuto deposito della cartella di pagamento” ed ancora, richiamando Cass. Civ. 8894/2022, “è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 cod. proc. civ., può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica”.
Ebbene, dall'esame della documentazione prodotta anche in questo grado di giudizio (vds. nota di PM e documentazione /fascicolo primo grado) è possibile evincere come tutti i verbali siano stati correttamente notificati, risultando sia gli invii e la compiuta giacenza delle raccomandate contenente gli stessi, sia gli avvisi di ricevimento dei CAD, recanti il timbro postale con la data, e che i medesimi non siano stati impugnati a termini di legge.
Poiché dunque l'odierna appellante, eccependo la mancata – rectius, irregolare – notifica dei verbali presupposti alla cartella impugnata, ha inteso esperire un'azione recuperatoria ex D.
Lgs. 150/2011, una volta provato che, al contrario, il procedimento notificatorio si è perfezionato correttamente, il credito da essi portato e fatto valere con la cartella si è cristallizzato e non poteva essere contestato mediante l'opposizione proposta in primo grado.
*
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, ai sensi del DM 55/2014, con l'applicazione dei parametri minimi, stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate, ad esclusione della fase istruttoria, non tenutasi in nessuno dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore di e del Parte_1 Controparte_1
delle spese di entrambi i gradi del giudizio così liquidate per ciascuna parte: Controparte_2
€ 139,00 per il giudizio innanzi al Giudice di Pace di euro 232,00 per il presente CP_2
giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, CAP ed IVA come per legge per entrambi i gradi,
pagina 5 di 6 con distrazione, quanto ad in favore del difensore dichiaratosi Controparte_1
antistatario;
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002 e manda alla Cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Lecce, 10.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Annafrancesca Capone
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