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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 2379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2379 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8492/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8492/2018 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
tutti Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Feola
ATTORI
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1
De Stefano
CONVENUTO
e
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio De Matteis
[...]
CONVENUTI
e
1
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Controparte_6
Maiello
TERZO CHIAMATO
e
Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_1 [...]
, CP_10 Controparte_11 CP_12
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
2 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
e convenivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_2 CP_3
, e sul
[...] Controparte_1 Controparte_5 ON
presupposto di essere proprietari di un terreno, sito nel Comune di Somma
Vesuviana, e della scala ivi incassata che da Via Canonico Feola n. 4 consente l'accesso all'immobile di proprietà di e , CP_1 Controparte_5
comproprietari dello slargo e del cortile con pozzo inerenti allo stesso immobile.
Tra le predette parti era già stato instaurato un giudizio innanzi all'intestato
Tribunale, conclusosi con la sentenza n.1781/2008 confermata in grado di appello, avente ad oggetto la successione della de cuius lo Persona_1
scioglimento della comunione tra gli eredi e la domanda di riduzione proposta da Controparte_13
Nell'ambito del presente giudizio, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità di alcune parti del testamento di ricevuto dal notaio il Persona_1 Per_2
23/10/1985 e pubblicato il 31/07/1995 e la nullità del quadro D della nota di trascrizione Rg. n. 37707 del 03/08/2010 dell'atto di donazione per notar
, secondo le indicazioni specificate in atti;
inoltre, gli Persona_3
attori, chiedevano la condanna delle controparti al ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle modifiche realizzate sulle aree in comproprietà ed il risarcimento dei relativi danni.
3 Provvedeva a costituirsi in giudizio il quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto e formulava altresì eccezione riconvenzionale chiedendo accertarsi l'usucapione di una serie di servitù di cui al punto 10 delle conclusioni riportate nella relativa comparsa di costituzione e risposta.
Si costituivano in giudizio anche e ON Controparte_2
, i quali a loro volta resistevano all'azione e ne chiedevano il Controparte_3
rigetto.
, invece, nonostante la regolarità della notifica nei suoi Controparte_5
confronti non provvedeva a costituirsi in giudizio.
Durante la prima udienza di comparizione delle parti il Tribunale, alla luce delle richieste formulate dai convenuti nelle proprie comparse di costituzione e risposta, con ordinanza del 02/04/2019 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi testamentari della de cuius
[...]
Dunque, gli attori provvedevano ad integrare il contraddittorio Persona_1
nei confronti degli altri eredi e, tra questi, provvedeva a costituirsi in giudizio unicamente , il quale resisteva all'azione e ne chiedeva il Controparte_6
rigetto.
Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., la causa veniva istruita attraverso alcune escussioni testimoniali per giungere poi all'udienza del 16/09/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate e vadano rigettate per le ragioni che seguono.
In via preliminare, il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal convenuto . Controparte_1
4 Difatti, nell'atto introduttivo gli attori citavano i convenuti principali indicandone unicamente la residenza e non individuandone data e luogo di nascita né codice fiscale. Tale omissione, nel caso in esame, non può
considerarsi secondaria in quanto all'interno della famiglia coinvolta nella presente causa risultano presenti numerosi casi di omonimia. Tuttavia, va attribuita alla costituzione in giudizio dello stesso ed alla Controparte_1
successiva integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale, ed effettuata dagli attori, efficacia sanante rispetto all'invocata nullità. Pertanto, tale eccezione va rigettata.
Sempre in via preliminare, relativamente alle eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs n.
28/2010, si evidenzia che tra i documenti presenti nel fascicolo di causa si rinvengono i verbali degli incontri del 11/04/2018 e del 09/05/2018 tra gli
CP_ odierni attori, i convenuti e e Controparte_1 CP_2 CP_4
Ciò prova l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione che
[...]
comporta il rigetto dell'eccezione in esame.
Venendo al merito della controversia, va precisato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Va evidenziato, inoltre, che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
5 ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito di questo stesso
Tribunale ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione
impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non
siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso,
devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una specifica
dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
La molteplicità di questioni sollevate e poste all'attenzione del Tribunale e la presenza di più parti in causa impongono la trattazione unitaria dei principali motivi di doglianza. Difatti, la presente domanda giudiziale ha principalmente ad oggetto questioni inerenti alla successione di ed al contrasto Persona_1
che alcuni tra gli eredi hanno individuato tra le sentenze ed il testamento. In
merito, occorre rammentare che nel nostro sistema giuridico vige il principio del ne bis in idem, in base al quale “Qualora due giudizi tra le stesse parti
abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in
ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di
diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause,
6 formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto
accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da
quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. Sez.
Unite 17 dicembre 2007, n. 26482).
In merito va rammentato che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito,
“Il principio del "ne bis in idem" implica il divieto, rivolto a qualsiasi giudice,
di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia
passata la quale è diventata definitiva. Invero nelle ipotesi in cui due distinti
giudizi tra le medesime parti abbiano riferimento lo stesso rapporto giuridico,
ed uno questi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o, comunque,
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto
fondamentale comune ad entrambe la cause, preclude il riesame dello stesso
punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità
diverse da quelle del primo” (Tribunale Torre Annunziata sez. III, 11/04/2023,
n.1038 su www.dejure.it).
Nel caso de quo, con il giudizio n. R.G. 1167/1996 conclusosi con la sentenza n. 1781/2008 del Tribunale di Nola, poi confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli con la sentenza n. 3530/2015, veniva compiuto un accertamento sulla successione di in forza della domanda di riduzione formulata Persona_1
dal coerede In particolare, unitamente al rigetto della Controparte_13
domanda di riduzione avanzata dal predetto veniva aperta Controparte_13
la successione di con assegnazione dei beni indicati nel Persona_1
testamento e la divisione dei beni ereditari non menzionati in tale atto. Pertanto,
7 il testamento pubblico del 23/10/1985 per Notar in quella sede veniva Per_2
valutato legittimo nella sua interezza e privo di vizi formali. Giova ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il giudicato si forma
non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma
anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto
alle prime presentino carattere autonomo nonché su quelle, pur non
espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno,
presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise
[...]” (Cass. Sez. Un. 27 aprile 2005, n. 8692). Nel presente giudizio, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità parziale, originaria e sopravvenuta, del citato testamento nella parte riguardante il viale di accesso, lo slargo lato nord e la scala di accesso all'immobile da via Feola (particelle 706 e 548). Orbene, in ragione di quanto statuito nel testamento e recepito dalla succitata sentenza del
Tribunale di Nola, a veniva assegnato un appartamento Persona_4
sito in Somma Vesuviana, alla via Canonico Feola n.4, piano I, con terrazza e con diritto al cortile, pozzo e scala esterna mentre a veniva Controparte_5
assegnato un appartamento sito in Somma Vesuviana, alla via Canonico Feola
n.4, piano terra, con terrazza e con diritto al cortile, pozzo e scala esterna.
Pertanto, eventuali impugnazioni relative a tali assegnazioni avrebbero dovuto essere articolate in sede di appello a quello specifico decisum.
Ad oggi, invero, entrambe le sentenze di primo e secondo grado hanno ormai acquisito efficacia di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. e, in tema di giudicato implicito, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “Il giudicato implicito
può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e
quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così
8 intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso
l'altra” (Cass., 5 maggio 2004, n. 8515): tale nesso, nel caso di specie, si rinviene nella stretta connessione tra il testamento, l'assegnazione dei beni e la divisione ereditaria.
Appare altresì opportuno evidenziare che, come affermato sempre dalla Corte
di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2017, n. 1649), il testamento olografo o pubblico non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo sufficiente,
per la validità dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni (salva la necessità, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali e confinazioni). Pertanto, la volontà della de cuius di devolvere la
CP_1 particella 705 ai germani e ed ai germani e Parte_3 Pt_2 Per_4
CP_
l'immobile identificato alla particella 548 e la parte relativa alla scala, allo slargo e al cortile con pozzo, non può ritenersi viziata per meri errori dal punto di vista catastale, che, dunque, non possono di certo inficiare la volontà della testatrice e l'atto di disposizione.
Nemmeno si può consentire, in ragione dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, di giungere all'effetto distorto di rivalutare una successione accertata e giudicata procedendo ad un'ulteriore divisione ereditaria e ciò per le ragioni già ampiamente esposte.
Tutto ciò comporta il rigetto della domanda di nullità del testamento ricevuto dal notaio il 23/10/1985 e pubblicato il 31/07/1995 e, per l'effetto, il Per_2
9 rigetto anche della domanda relativa alla nullità e inefficacia del quadro D della nota di trascrizione RG. n. 37707 del 3/8/2010 dell'atto di donazione per Notar
e all'annotazione a margine della nota di trascrizione. Persona_3
Va rigettata anche la richiesta di risarcimento danno, in quanto le violazioni lamentate non sono state adeguatamente provate e riguardano, per lo più, luoghi sui quali e vantano diritti dominicali, Controparte_5 Controparte_1
residuando unicamente la contesa inerente all'apposizione delle buste di immondizia al cancello di Via Feola n.4, ma anche su tale punto non risulta raggiunta la prova di quanto lamentato. Difatti, dalle escussioni effettuate in corso di causa non appare possibile desumere la conferma di quanto asserito dagli attori in citazione, atteso che i testi sentiti fornivano delle ricostruzioni dei fatti di causa del tutto opposte;
in merito, occorre rammentare che “Qualora il
giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni
rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto
convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato
oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
necessaria alla decisione e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle
ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la
fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno
della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Trib. Napoli
sez. VI, 22/09/2017, n.9448 su www.dejure.it).
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
degli attori richiesta da tutti i convenuti in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la
10 prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr.
Tribunale Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna gli attori a rimborsare al convenuto le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.164,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo De Stefano, dichiaratosi antistatario;
- Condanna gli attori a rimborsare ai convenuti , Controparte_2
, le spese di lite, che si Controparte_3 ON
liquidano in complessivi € 6.164,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Giorgio De Matteis, dichiaratosi antistatario;
- Condanna gli attori a rimborsare al convenuto le Controparte_6
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.164,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 16/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valeria Napolitano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8492/2018 promossa da:
, Parte_1 Parte_2
tutti Parte_3 Parte_4
rappresentati e difesi dall'Avv. Carla Feola
ATTORI
contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Controparte_1
De Stefano
CONVENUTO
e
, , Controparte_2 Controparte_3 CP_4
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Giorgio De Matteis
[...]
CONVENUTI
e
1
Controparte_5
CONVENUTO CONTUMACE
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Maurizio Controparte_6
Maiello
TERZO CHIAMATO
e
Controparte_7 Controparte_8
, Controparte_9 Controparte_1 [...]
, CP_10 Controparte_11 CP_12
TERZI CHIAMATI CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127-ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
In via preliminare, va rilevato che la modalità di trattazione scritta ex art. 127-
ter c.p.c. ben può reputarsi idonea a sostituire anche l'udienza fisica di discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; difatti, l'articolo 127-ter c.p.c.
prevede la possibilità di utilizzare tale modulo procedimentale in tutti quei casi in cui non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Di conseguenza, il provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note, ai sensi del terzo comma del predetto articolo, ben può
consistere anche in una sentenza.
Inoltre, si dà atto che la presente sentenza sarà redatta in base alle disposizioni contenute negli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla l.
2 69/2009 e, pertanto, in relazione al dettagliato svolgimento del processo ed alle deduzioni difensive delle parti si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza che qui si hanno per noti.
Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1
e convenivano in Parte_2 Parte_3 Parte_4
giudizio, dinnanzi all'intestato Tribunale, , Controparte_2 CP_3
, e sul
[...] Controparte_1 Controparte_5 ON
presupposto di essere proprietari di un terreno, sito nel Comune di Somma
Vesuviana, e della scala ivi incassata che da Via Canonico Feola n. 4 consente l'accesso all'immobile di proprietà di e , CP_1 Controparte_5
comproprietari dello slargo e del cortile con pozzo inerenti allo stesso immobile.
Tra le predette parti era già stato instaurato un giudizio innanzi all'intestato
Tribunale, conclusosi con la sentenza n.1781/2008 confermata in grado di appello, avente ad oggetto la successione della de cuius lo Persona_1
scioglimento della comunione tra gli eredi e la domanda di riduzione proposta da Controparte_13
Nell'ambito del presente giudizio, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità di alcune parti del testamento di ricevuto dal notaio il Persona_1 Per_2
23/10/1985 e pubblicato il 31/07/1995 e la nullità del quadro D della nota di trascrizione Rg. n. 37707 del 03/08/2010 dell'atto di donazione per notar
, secondo le indicazioni specificate in atti;
inoltre, gli Persona_3
attori, chiedevano la condanna delle controparti al ripristino dello stato dei luoghi in relazione alle modifiche realizzate sulle aree in comproprietà ed il risarcimento dei relativi danni.
3 Provvedeva a costituirsi in giudizio il quale resisteva Controparte_1
all'azione e ne chiedeva il rigetto e formulava altresì eccezione riconvenzionale chiedendo accertarsi l'usucapione di una serie di servitù di cui al punto 10 delle conclusioni riportate nella relativa comparsa di costituzione e risposta.
Si costituivano in giudizio anche e ON Controparte_2
, i quali a loro volta resistevano all'azione e ne chiedevano il Controparte_3
rigetto.
, invece, nonostante la regolarità della notifica nei suoi Controparte_5
confronti non provvedeva a costituirsi in giudizio.
Durante la prima udienza di comparizione delle parti il Tribunale, alla luce delle richieste formulate dai convenuti nelle proprie comparse di costituzione e risposta, con ordinanza del 02/04/2019 disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri eredi testamentari della de cuius
[...]
Dunque, gli attori provvedevano ad integrare il contraddittorio Persona_1
nei confronti degli altri eredi e, tra questi, provvedeva a costituirsi in giudizio unicamente , il quale resisteva all'azione e ne chiedeva il Controparte_6
rigetto.
Instauratosi il contraddittorio e concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma,
c.p.c., la causa veniva istruita attraverso alcune escussioni testimoniali per giungere poi all'udienza del 16/09/2025 per essere decisa ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c.
Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che le domande attoree siano infondate e vadano rigettate per le ragioni che seguono.
In via preliminare, il Tribunale ritiene opportuno pronunciarsi sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione formulata dal convenuto . Controparte_1
4 Difatti, nell'atto introduttivo gli attori citavano i convenuti principali indicandone unicamente la residenza e non individuandone data e luogo di nascita né codice fiscale. Tale omissione, nel caso in esame, non può
considerarsi secondaria in quanto all'interno della famiglia coinvolta nella presente causa risultano presenti numerosi casi di omonimia. Tuttavia, va attribuita alla costituzione in giudizio dello stesso ed alla Controparte_1
successiva integrazione del contraddittorio disposta dal Tribunale, ed effettuata dagli attori, efficacia sanante rispetto all'invocata nullità. Pertanto, tale eccezione va rigettata.
Sempre in via preliminare, relativamente alle eccezioni di improcedibilità per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D. lgs n.
28/2010, si evidenzia che tra i documenti presenti nel fascicolo di causa si rinvengono i verbali degli incontri del 11/04/2018 e del 09/05/2018 tra gli
CP_ odierni attori, i convenuti e e Controparte_1 CP_2 CP_4
Ciò prova l'avvenuto esperimento del tentativo di mediazione che
[...]
comporta il rigetto dell'eccezione in esame.
Venendo al merito della controversia, va precisato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda. Va evidenziato, inoltre, che nel nostro sistema giuridico vige il c.d.
principio di non contestazione, codificato dall'art. 115, comma I, c.p.c.
secondo cui “Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a
fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico
ministero, nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”;
5 ebbene, in base a tale principio la giurisprudenza di merito di questo stesso
Tribunale ha avuto modo di affermare che “l'onere di specifica contestazione
impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a
fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non
siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso,
devono considerarsi incontroversi e non richiedenti una specifica
dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da
qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al
materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto
l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli
accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in
modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà
l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”
(Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su www.dejure.it).
La molteplicità di questioni sollevate e poste all'attenzione del Tribunale e la presenza di più parti in causa impongono la trattazione unitaria dei principali motivi di doglianza. Difatti, la presente domanda giudiziale ha principalmente ad oggetto questioni inerenti alla successione di ed al contrasto Persona_1
che alcuni tra gli eredi hanno individuato tra le sentenze ed il testamento. In
merito, occorre rammentare che nel nostro sistema giuridico vige il principio del ne bis in idem, in base al quale “Qualora due giudizi tra le stesse parti
abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato
definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in
ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di
diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause,
6 formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel
dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto
accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da
quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo” (Cass. Sez.
Unite 17 dicembre 2007, n. 26482).
In merito va rammentato che, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito,
“Il principio del "ne bis in idem" implica il divieto, rivolto a qualsiasi giudice,
di pronunciarsi su una materia che ha costituito oggetto di una pronuncia
passata la quale è diventata definitiva. Invero nelle ipotesi in cui due distinti
giudizi tra le medesime parti abbiano riferimento lo stesso rapporto giuridico,
ed uno questi sia stato definito con sentenza passata in giudicato,
l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica o, comunque,
alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto
fondamentale comune ad entrambe la cause, preclude il riesame dello stesso
punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità
diverse da quelle del primo” (Tribunale Torre Annunziata sez. III, 11/04/2023,
n.1038 su www.dejure.it).
Nel caso de quo, con il giudizio n. R.G. 1167/1996 conclusosi con la sentenza n. 1781/2008 del Tribunale di Nola, poi confermata dalla Corte d'Appello di
Napoli con la sentenza n. 3530/2015, veniva compiuto un accertamento sulla successione di in forza della domanda di riduzione formulata Persona_1
dal coerede In particolare, unitamente al rigetto della Controparte_13
domanda di riduzione avanzata dal predetto veniva aperta Controparte_13
la successione di con assegnazione dei beni indicati nel Persona_1
testamento e la divisione dei beni ereditari non menzionati in tale atto. Pertanto,
7 il testamento pubblico del 23/10/1985 per Notar in quella sede veniva Per_2
valutato legittimo nella sua interezza e privo di vizi formali. Giova ricordare che, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “Il giudicato si forma
non soltanto sulle questioni oggetto di puntuale pronuncia nel dispositivo ma
anche su quelle espressamente trattate e decise nella motivazione che rispetto
alle prime presentino carattere autonomo nonché su quelle, pur non
espressamente trattate e decise, che delle stesse rappresentino, nondimeno,
presupposti logici e necessari e s'intendano, pertanto, implicitamente decise
[...]” (Cass. Sez. Un. 27 aprile 2005, n. 8692). Nel presente giudizio, gli attori chiedevano dichiararsi la nullità parziale, originaria e sopravvenuta, del citato testamento nella parte riguardante il viale di accesso, lo slargo lato nord e la scala di accesso all'immobile da via Feola (particelle 706 e 548). Orbene, in ragione di quanto statuito nel testamento e recepito dalla succitata sentenza del
Tribunale di Nola, a veniva assegnato un appartamento Persona_4
sito in Somma Vesuviana, alla via Canonico Feola n.4, piano I, con terrazza e con diritto al cortile, pozzo e scala esterna mentre a veniva Controparte_5
assegnato un appartamento sito in Somma Vesuviana, alla via Canonico Feola
n.4, piano terra, con terrazza e con diritto al cortile, pozzo e scala esterna.
Pertanto, eventuali impugnazioni relative a tali assegnazioni avrebbero dovuto essere articolate in sede di appello a quello specifico decisum.
Ad oggi, invero, entrambe le sentenze di primo e secondo grado hanno ormai acquisito efficacia di cosa giudicata ex art. 2909 c.c. e, in tema di giudicato implicito, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “Il giudicato implicito
può ritenersi formato solo allorché tra la questione risolta espressamente e
quella che si assume risolta implicitamente sussista un nesso di dipendenza così
8 intenso da non consentire che l'una sia stata decisa senza aver prima deciso
l'altra” (Cass., 5 maggio 2004, n. 8515): tale nesso, nel caso di specie, si rinviene nella stretta connessione tra il testamento, l'assegnazione dei beni e la divisione ereditaria.
Appare altresì opportuno evidenziare che, come affermato sempre dalla Corte
di Cassazione (sentenza 23 gennaio 2017, n. 1649), il testamento olografo o pubblico non deve necessariamente contenere, a pena di nullità, le indicazioni catastali e di configurazione degli immobili cui si riferisce, essendo sufficiente,
per la validità dell'atto, che tali beni siano comunque identificabili senza possibilità di confusioni (salva la necessità, la quale peraltro non attiene ad un requisito di regolarità e validità del testamento, che gli eredi, in sede di denuncia di successione e di trascrizione del testamento medesimo, provvedano essi ad indicare specificamente gli immobili predetti, menzionandone dati catastali e confinazioni). Pertanto, la volontà della de cuius di devolvere la
CP_1 particella 705 ai germani e ed ai germani e Parte_3 Pt_2 Per_4
CP_
l'immobile identificato alla particella 548 e la parte relativa alla scala, allo slargo e al cortile con pozzo, non può ritenersi viziata per meri errori dal punto di vista catastale, che, dunque, non possono di certo inficiare la volontà della testatrice e l'atto di disposizione.
Nemmeno si può consentire, in ragione dei richiamati orientamenti giurisprudenziali, di giungere all'effetto distorto di rivalutare una successione accertata e giudicata procedendo ad un'ulteriore divisione ereditaria e ciò per le ragioni già ampiamente esposte.
Tutto ciò comporta il rigetto della domanda di nullità del testamento ricevuto dal notaio il 23/10/1985 e pubblicato il 31/07/1995 e, per l'effetto, il Per_2
9 rigetto anche della domanda relativa alla nullità e inefficacia del quadro D della nota di trascrizione RG. n. 37707 del 3/8/2010 dell'atto di donazione per Notar
e all'annotazione a margine della nota di trascrizione. Persona_3
Va rigettata anche la richiesta di risarcimento danno, in quanto le violazioni lamentate non sono state adeguatamente provate e riguardano, per lo più, luoghi sui quali e vantano diritti dominicali, Controparte_5 Controparte_1
residuando unicamente la contesa inerente all'apposizione delle buste di immondizia al cancello di Via Feola n.4, ma anche su tale punto non risulta raggiunta la prova di quanto lamentato. Difatti, dalle escussioni effettuate in corso di causa non appare possibile desumere la conferma di quanto asserito dagli attori in citazione, atteso che i testi sentiti fornivano delle ricostruzioni dei fatti di causa del tutto opposte;
in merito, occorre rammentare che “Qualora il
giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni
rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto
convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato
oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza
necessaria alla decisione e reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle
ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la
fondatezza della domanda, l'insufficienza della prova si riverbera in danno
della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando,
conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta” (Trib. Napoli
sez. VI, 22/09/2017, n.9448 su www.dejure.it).
Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c.
degli attori richiesta da tutti i convenuti in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la
10 prova del danno subìto a causa della condotta temeraria della controparte (cfr.
Tribunale Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia e dell'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda in esame, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- Rigetta le domande di parte attrice;
- Condanna gli attori a rimborsare al convenuto le Controparte_1
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.164,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Vincenzo De Stefano, dichiaratosi antistatario;
- Condanna gli attori a rimborsare ai convenuti , Controparte_2
, le spese di lite, che si Controparte_3 ON
liquidano in complessivi € 6.164,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv.to Giorgio De Matteis, dichiaratosi antistatario;
- Condanna gli attori a rimborsare al convenuto le Controparte_6
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 6.164,00, oltre rimborso spese forfettarie in ragione del 15%, IVA e CPA come per legge.
Nola, 16/09/2025
Il Giudice
(Dott.ssa Valeria Napolitano)
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