Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 della convenzione stessa.
Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1997, n. 376
Articolo 1Articolo 3
- Legge 9 ottobre 1997, n. 376
Articolo 2 della Legge 9 ottobre 1997, n. 376
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5 novembre 1997
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