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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 23/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
in composizione monocratica in persona della giudice d.ssa Cecilia Cavaceppi decorso il termine perentorio concesso alle parti ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., ha pronunciato la presente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado proposta ai sensi degli artt. 281 decies ss. cod. proc. civ., iscritta al n. 3066/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da
, nata a [...] - BR) il 07/08/1990 C.F. Parte_1
e , nata a [...] - BR) il P.IVA_1 Parte_2
07/08/1990, C.P.F. rappresentate e difese unitamente e P.IVA_2 disgiuntamente dagli Avv. ti NITTI MASSIMILIANO, CARRETTA MATTEA e SANT'ANNA MARINA ed elettivamente domiciliate presso il loro studio in Milano, Via del Vecchio Politecnico n. 7 nonché all'indirizzo p.e.c. Email_1
Email_2 Email_3
- ricorrenti -
contro
, in persona del Ministro p.t., rappresentato Controparte_1 ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
- resistente – nonché
P.M. in persona del Procuratore della Repubblica
- interventore ex lege –
Conclusioni delle parti
Per le ricorrenti: “Voglia Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in via principale, nel merito, rigettare le domande proposte dal convenuto, CP_1 anche perché tardivamente proposte, e accertare e dichiarare che le ricorrenti, come in atti generalizzate, sono cittadine italiane iure sanguinis dalla nascita, - e per l'effetto, ordinare al , e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile Controparte_1 competente, e/o ad ogni altra autorità amministrativa competente e comunque a ogni Pubblico Ufficiale, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di Legge nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza delle ricorrenti…”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 26/07/2023 le ricorrenti, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
, nato a [...], il [...], mai Persona_1 naturalizzato cittadino brasiliano;
che le ricorrenti avevano presentato richiesta di convocazione presso il Consolato d'Italia a San Paolo rimasta inevasa. Si costituiva il convenuto eccependo come Controparte_1 competenti in via amministrativa per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio della cittadinanza autorità diverse dalle Prefetture U.T.G e, in particolare, il Sindaco del Comune di residenza (quale Ufficiale di Stato civile) ovvero al Console italiano nell'ambito della cui circoscrizione consolare risieda l'istante straniero che vanta un ascendente cittadino italiano, con ciò sostanzialmente deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva. Nel merito l'Avvocatura distrettuale eccepiva la perdita di cittadinanza italiana da parte dell'ascendente Persona_2 per avere questo ultimo prestato servizio nelle forze militari brasiliane, circostanza emergente dalla medesima documentazione depositata da parte ricorrente (segnatamente certificato di matrimonio dell'ascendente e certificato di nascita delle odierne ricorrenti). Comunicato il ricorso introduttivo al P.M. sede ed espletate in forma cartolare le udienze del 19.2.2024 e del 25.6.2025, la causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 10 dicembre 2025, udienza confermata dal sottoscritto magistrato nuovo assegnatario del presente procedimento a far data dal 21.11.2025. All'udienza del 10.12.2025 trattata in modalità cartolare le ricorrenti precisavano le conclusioni come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente occorre osservare quanto al difetto di legittimazione passiva del convenuto che l 'art. 117 della Costituzione riserva CP_1 alla competenza esclusiva dello Stato, la legislazione nelle materie relative alla cittadinanza, allo stato civile e alle anagrafi. Le leggi dello Stato assicurano, nelle suddette materie, l'esercizio dei diritti dei cittadini e definiscono le competenze attribuite agli organi centrali e decentrati dell'amministrazione statale e le funzioni attribuite ai comuni. In particolare, l'art. 14 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”) attribuisce al comune la gestione dei servizi di competenza statale e, in particolare, dei servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica stabilendo che le relative funzioni siano esercitate dal sindaco, quale ufficiale del Governo, il quale, ai sensi dell'art. 54, “sovrintende (…) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica”. Il comma 11 del medesimo articolo, prevede che “nel caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste dal comma 10, il prefetto può intervenire con proprio provvedimento” ed il successivo comma 12, “il Ministro dell'interno può adottare atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte del sindaco”. Orbene ritiene il Tribunale che il particolare modello organizzativo, come sopra delineato, implichi che la titolarità della funzione attinente alla tenuta dei registri di stato civile resti intestata all'amministrazione centrale e, segnatamente, al , e che il Sindaco la esercita, quale Controparte_1 ufficiale del Governo e non quale rappresentante dell'ente locale, solo come organo delegato dalla legge (cfr. Cass. SS.UU. n. 12193/19 che ha affermato che nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile, il Sindaco agisce, ai sensi dell'art. l del D.P.R. n. 396 del 2000, in qualità di ufficiale del governo e, quindi, non come organo di vertice e legale rappresentante dell'Amministrazione comunale, bensì come organo periferico della Amministrazione statale, dalla quale dipende e alla quale sono pertanto imputabili gli atti da lui compiuti nella predetta veste). Nel merito la domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Va, infatti, disattesa, sia perché tardiva sia perché comunque infondata, l'eccezione formulata dall'Avvocatura generale dello Stato secondo la quale
, padre delle odierne ricorrenti, non avrebbe potuto Persona_2 trasmettere la cittadinanza alle figlie per avere svolto in Brasile un impiego militare in quanto cittadino brasiliano. Trovano applicazione in particolare ratione temporis con riguardo alla figura di l'art. 11, n. 3, del codice civile del 1965 che disponeva Persona_2 la perdita della cittadinanza di “Colui che, senza permissione del governo abbia accettato impiego da governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera” nonché la successiva disposizione di cui all'art. 8 comma 3 della L. 555/1912, rimasta in vigore sino al 1992, che statuiva: “chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.” Con l'introduzione della citata disposizione, il legislatore teneva conto degli arresti giurisprudenziali in materia di “doppia cittadinanza” che consideravano il fenomeno migratorio come “una conseguenza inevitabile (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli del 05.10.1907)” e concludevano che la perdita della cittadinanza potesse derivare esclusivamente da un'espressione di volontà dell'interessato, che ex actis non risulta provata da parte convenuta. Al contrario va valutata comunque positivamente la dichiarazione negativa in atti versata del prodotta Per_2 da parte ricorrente il 5.7.2024. Né tantomeno il Ministero convenuto ha prodotto in atti la prova che il Governo italiano avrebbe intimato a di abbandonare Persona_2 entro un termine determinato l'impiego e/o il servizio così come prescritto dall'art.6 del Regio decreto 2 agosto 1912 n. 949, ai sensi del quale "la intimazione di cui al n. 3 dell'art. 8 è fatta con decreto del ministro dell'interno, con effetto dal giorno della notificazione all'interessato". Quanto all'accertamento dei presupposti per la dichiarazione della sussistenza della cittadinanza italiana in capo alle odierne ricorrenti si osserva che è provata attraverso la documentazione depositata in atti la discendenza diretta per linea paterna delle medesime da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , le ricorrenti avrebbero potuto limitarsi a chiedere Controparte_1 il rilascio, come in effetti hanno chiesto, del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza, nella specie il Brasile, sulla scorta della documentazione attestante la discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. E' fatto notorio che tutti i consolati in Brasile versano in una condizione di gravissimo ritardo, circostanza allegata da parte ricorrente e non contestata dal convenuto. CP_1
Ne consegue la impossibilità di poter evadere in tempi certi e brevi le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis a causa del numero eccessivo di domande presentate. Ne deriva un'assoluta incertezza in ordine alla definizione, da parte dell'Autorità consolare, della richiesta presentata dai ricorrenti. Ai sensi dell'art.2 della Legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo. Deve, pertanto, essere accolta la domanda avanzata dalle ricorrenti, dichiarando che le stesse sono cittadine italiane dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_1 conseguenti. Sussistono giusti motivi per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti, considerato che l'elevato numero delle richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che le ricorrenti Parte_1
, nata a [...] - BR) il 07/08/1990 C.F. e
[...] P.IVA_1 , nata a [...] - BR) il 07/08/1990, C.P.F. Parte_2
38759009870, sono cittadine italiane;
ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Trieste, il 10.12.2025
La giudice
Dott.ssa Cecilia Cavaceppi