Sentenza breve 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 08/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02056/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2056 del 2025, proposto da
RD NE, RA Di CE, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Bove, Maria Rusolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frigento, non costituito in giudizio;
nei confronti
IG IU EL, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) dell’ordinanza dell’ufficio tecnico a firma del responsabile dell’ufficio n. 33 del 14/10/2025, prot. n. 8474 del 14/10/2025, notificata il 16/10/2025, avente ad oggetto: ordinanza di sgombero ed interdizione all’uso di manufatti siti in località Migliano n 33;
b) del verbale di sopralluogo del 23/5/2025, nonché di tutti gli altri atti a questi presupposti, concomitanti e susseguenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
I ricorrenti impugnano l’ordinanza dirigenziale n. 8474 del 14.10.2025, con cui il Comune di Frigento ha ingiunto lo sgombero e l’interdizione all’uso di taluni manufatti siti in località Migliano n. 33, da essi condotti in affitto, nonché il presupposto verbale di sopralluogo del 23.05.2025.
Lo sgombero è stato disposto in ragione dello stato di pericolo per l’incolumità delle persone, derivante dalla vetustà degli immobili e dalla loro inadeguatezza sismica.
Precedentemente, trattandosi di opere senza titolo edilizio, nei confronti dei ricorrenti era stata adottata l’ordinanza di demolizione n. 26/2023, annullata da questa Sezione con sentenza n. 1453/2024, per carenza di prova circa la qualità di responsabili degli abusi degli stessi e sulla quale pende appello senza istanza cautelare.
Il ricorso può essere deciso in forma semplificata, stante la manifesta incompetenza dell’autorità emanante.
Il provvedimento impugnato è finalizzato a prevenire gravi pericoli che minacciano l’incolumità delle persone e, in quanto tale, s’inquadra nel potere di ordinanza che l’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 attribuisce alla competenza esclusiva del sindaco, “quale ufficiale del Governo”.
Palesemente inammissibile è, invece, l’impugnativa del verbale di sopralluogo, che non ha natura provvedimentale.
La natura formale della decisione consente di compensare le spese della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile; lo accoglie nel resto e, per l’effetto, annulla l’ordinanza dirigenziale n. 8474 del 14.10.2025.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Gaetana Marena, Primo Referendario
Roberto Ferrari, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO