Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3873 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3873 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – VIII Sezione Civile in persona del giudice unico, dr.ssa Barbara Di Tonto, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n 15416/2020 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale.
TRA
, e , n. q. di ere- Parte_1 Parte_2 Parte_3 di (nata a [...] il [...] ed ivi deceduta in data Persona_1
08/09/2021), tutti elettivamente domiciliati in Napoli alla Via G. Appulo n. 14, presso lo studio dell'Avv. Anna VARRIALE, dalla quale sono rappre- sentati e difesi in virtù di procura versata in atti;
- ATTORI
E
elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Controparte_1
Aniello Falcone n.302, presso lo studio degli Avv.ti Marzano Stefano e Marzano Giorgia dai quali è rappresentata e difesa in virtù di procura versata in atti;
- CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del 16.01.2025, le parti concludevano riportandosi ai rispet- tivi atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate;
la causa veniva, nella medesima udienza cartolare, tratte- nuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di memorie conclusionali e repliche.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente procedimento, la parte attrice con- veniva in giudizio il Notaio esponendo che: - Controparte_1 con atto di compravendita del 16/03/2012, per Notaio Controparte_1
di Napoli, rep. n. 34142 registrato in Napoli il 29/03/2012 e tra-
[...] scritto in pari data al n. 13670/10633, e Persona_1 [...]
avevano acquistato, in parti uguali in comune ed indi- Persona_2 viso, da la proprietà dell'immobile sito in Giugliano in Cam- Persona_3
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- in data 16/05/2013 l'Agenzia delle Entrate di Napoli aveva notificato alla l'avviso di Per_1 rettifica e liquidazione (atto n°2012[...]), con il quale l'aveva avvisata di aver proceduto al controllo dei valori dichiarati per i beni e i diritti oggetto dell'atto (del 16/03/2012 registrato il 29/03/2012 serie It n 003743) ed aveva altresì accertato “che, il valore catastale dei beni risul- ta inferiore a quello fiscalmente dichiarato (non applicabile L131/86 art 52 comma 4 e comma5) si assume come accertato il corrispettivo di- chiarato di € 210,000,00,valore dichiarato € 34897,00 valore accertato
€105.000,00”; - la determinazione delle maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, seguita dal mancato pagamento dell'integrazione, già richiesto, con precedente notifica di avviso, contemplava la richiesta alla del pagamento della somma complessiva di €17.938,66 Per_1
(comprensiva di saldi arretrati ed interessi di mora); Persona_1 aveva chiesto chiarimenti al Notaio senza ottenere riscontro;
essa attri- ce aveva impugnato, sia in primo che in secondo grado, la cartella di pa- gamento, conseguendo per entrambi i giudizi pronunce di rigetto con condanna alle spese;
- la era pertanto debitrice verso l' Agenzia Per_1 delle Entrate della somma complessiva di € 17.938,66 maggiorata di in- teressi e rivalutazione fino alla concorrenza della somma dovuta;
essa attrice aveva pagato i primi due ratei del debito (dell'importo cadauno di
€ 3.657,07, e per un importo complessivo di € 7314,14); - in conseguen- za di tali esborsi la e il si erano trovati nella impossibi- Per_1 Per_2 lità di eseguire lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, neces- sari per poter utilizzare l'immobile oggetto di compravendita;
tanto premesso, l'attrice concludeva chiedendo di accertare l'errore profes- sionale in cui era incorso il notaio nell'espletamento dell'incarico confe- ritole, relativamente alle obbligazioni scaturenti dalla stipula del con- tratto di compravendita e segnatamente: nell'aver dichiarato il valore catastale del bene oggetto di compravendita in maniera inferiore a quel- lo fiscalmente dovuto ed accertato;
nell' avere omesso ogni forma di 2
comunicazione alla in merito all'errato versamento in autoliqui- Per_1 dazione;
nell' avere omesso di pagare l'integrazione dovuta e o/chiedere eventuale rimborso, in caso di anticipo;
nella causazione del maggiorato pagamento di imposte, sanzioni e maggiorazioni, con conseguente con- danna del professionista al risarcimento del danno cagionato all'attrice, per un importo complessivo di € 17.938,66, nonché dei danni morali per il mancato utilizzo dell'immobile de quo, oltre interessi legali e maggior danno ex art. 1224 c.c. da liquidarsi in via equitativa.
Si costituiva regolarmente in giudizio il Notaio Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità della procura alle liti conferita al difensore dell'attrice in quanto priva di data, invocando nel merito il ri- getto della domanda attorea per inammissibilità, improponibilità ed in- fondatezza della stessa, con condanna della parte attrice al risarcimen- to dei danni per lite temeraria.
In data 28.09.2021, l'Avv. Anna Varriale, difensore dell'attrice
[...]
, depositava istanza di interruzione del giudizio per morte della Per_1 propria assistita;
con provvedimento del 18.10.2021, reso fuori udienza, il GU dell'epoca dichiarava l'interruzione della causa ai sensi dell'art. 302 c.p.c.
, E , n.q. di eredi Parte_1 Parte_2 Parte_3 dell'attrice, riassumevano il giudizio nei confronti del notaio CP_1
Si costituiva in riassunzione la convenuta che si riportava a tutti
[...]
i propri scritti difensivi, reiterando tutte le deduzioni ed eccezioni ivi formulate, ed insistendo per il rigetto della domanda, con condanna per lite temeraria e vittoria di spese di lite.
All'udienza del 16.01.2025 la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 cpc.
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In via preliminare va disattesa l'eccezione formulata dalla convenuta cir- ca la nullità della procura alle liti rilasciata al difensore da parte attrice in assenza dell'indicazione della data in cui sarebbe stato conferito il man- dato.
Questo Tribunale ritiene che qualora la procura alle liti sia rilasciata, non con atto pubblico o scrittura privata autenticata ma, in calce o a margine ad uno degli atti processuali indicati nel comma 3 dell'art. 83, c.p.c., e la procura sia priva di data, deve ritenersi che via sia stata contestualità temporale, oltre che “spaziale” con l'atto, in considerazione dello stretto rapporto esistente tra la procura e l'atto, nonché della qualità profes- sionale del soggetto che autentica la firma in calce alla procura e redige l'atto processuale cui essa accede, dovendo comunque escludersi che i requisiti di certezza circa l'esistenza e la data della procura possano es- sere integrati da elementi esterni all'atto e che possano essere provati per testimoni (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 13 giugno 2005, n. 12636).
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Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni di segui- to esplicitate.
L'attrice deduce di aver subito un danno di natura patrimoniale a causa della condotta colposa del notaio la quale, a seguito Controparte_1 della stipula del contratto di compravendita della unità immobiliare sita in Giugliano in Campania, alla Via Ripuaria n.48, avrebbe commesso un errore nella determinazione delle imposte da pagare, a causa di un erra- to calcolo della base imponibile alla quale applicare i benefici fiscali della cd. “prima casa”, di cui l'attrice intendeva avvalersi per la quota dalla stessa acquistata (pari al 50% dell'intero). A causa di tale negligenza, l'attrice lamenta di avere ricevuto, in data 16/05/2013 da parte dell'Agenzia delle Entrate, una cartella esattoriale di pagamento per l'importo di €17.938,66 a titolo di maggiori imposte di registro, ipoteca- rie e catastali (avviso di rettifica e liquidazione atto n 2012[...]). L'attrice ha, altresì, precisato di aver impugnato la suddetta cartella esattoriale sia in primo che in secondo grado, e che entrambi i giudizi l'hanno vista soccombente. Parte attrice ha, altresì, dedotto di aver subito danni ulteriori e diversi a causa degli esborsi suc- cessivi al contratto di compravendita, afferenti alle ulteriori imposte da pagare, in quanto non comunicate dal notaio in sede di stipula, ed ha chiesto la condanna del notaio al pagamento di tutti i danni subiti per il mancato utilizzo dell'immobile.
Va premesso, in tema di responsabilità professionale del notaio, che non è contestata l'esistenza del rapporto contrattuale di prestazione d'opera intellettuale;
posto ciò, al cliente compete l'onere di dimostrare l'esistenza del danno ed il nesso di causalità tra questo e la condotta del professionista, mentre a quest'ultimo compete di provare l'assenza di colpa in base al disposto dell'art. 1218 c.c.
Prendendo le mosse proprio dall'esame della condotta colposa che si ascrive al notaio, l'attrice allega che questi avrebbe errato colposamente nella determinazione della base imponibile su cui calcolare le imposte per usufruire, in proporzione, dei benefici fiscali prima casa, esponendo- la alla richiesta di integrazione delle imposte, oltre al pagamento di inte- ressi e sanzioni, per un importo complessivo di € 17.938,66.
L'inadempienza che si attribuisce al notaio consiste, quindi, nel non aver esattamente determinato la base imponibile su cui calcolare le imposte, tenuto conto della scelta dell'acquirente di voler usufruire dei benefici fiscali prima casa, vale a dire avere errato nell'adempimento di quelle obbligazioni scaturenti dal contratto professionale e conseguenti alla stipula del contratto di compravendita.
Orbene, il presupposto logico fattuale su cui è fondata la domanda di ac- certamento della responsabilità professionale si è rivelato destituito di fondamento.
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A fronte di siffatta allegazione di inadempienza, il notaio convenuto ha fornito la prova, rigorosa e circostanziata, di aver diligentemente adem- piuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto d'opera professionale. L'atto di cui qui si controverte è la compravendita di un immobile in Giu- gliano in Campania, rogato dal notaio in data Controparte_1
29/03/2012, e trascritto in pari data al n. 13670/10633; la responsabilità che si intende ascrivere al notaio in questa sede è di natura contabile, in quanto relativa all'esatto calcolo della base imponibile su cui determina- re le imposte e le relative agevolazioni cd. “prima casa”. Dalle difese del notaio convenuto e dalla documentazione dallo stesso prodotta in giu- dizio, emerge di contro che il professionista ha esattamente eseguito il calcolo della base imponibile in base al valore della consistenza immobi- liare, indipendentemente dal corrispettivo pattuito, come previsto dall'art. 52 commi 4 e 5 D.P.R. n. 31 26/04/1986 (cfr. art. 10 atto di com- pravendita allegato alla produzione delle parti) pari ad € 150.972 com- plessivi, di cui € 72.204 per la quota parte dell'istante su cui sono state calcolate le imposte in applicazione della L. 549 del 28/12/1995 (cd. agevolazioni prima casa).
La convenuta ha, altresì, provato di aver ricevuto, in data 18/05/2012, dall'Agenzia delle Entrate, avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazio- ni delle sanzioni n. 1448/T (cfr. all.n.2 comparsa di parte convenuta) con il quale si contestava l'errato calcolo della base imponibile;
avverso tale avviso il notaio ha dimostrato di aver tempestivamente proposto istan- za di verifica in autotutela prot. n.82495 del 05.06.2012 (cfr. all.n.3), in accoglimento della quale il suddetto avviso è stato annullato (cfr. all.n.4), come da documentazione allegata alla comparsa di costituzione e rispo- sta della convenuta. Ne consegue che, in relazione al contratto di com- pravendita stipulato dal notaio convenuto e di cui in questa sede si con- troverte, alcun errore di calcolo nella determinazione della base imponi- bile per la quantificazione delle imposte può essere contestato ovvero allo stesso ascritto.
Va, in tema, precisato che, a seguito della notifica della cartella esatto- riale da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'attrice ha proposto istanza in autotutela prot. n. 010770/2013 notificata all'Agenzia delle Entrate il 25.10.2013, riguardante il riesame della liquidazione delle imposte rife- rito all'avviso di rettifica e liquidazione n 2012/ IT/ 003743000 (cfr. atti in fascicolo di parte attrice); tale azione si è conclusa con il diniego della istanza. In conseguenza di tanto parte attrice ha ritenuto corretto im- pugnare l'atto di diniego prima dinanzi alla Commissione Tributaria Pro- vinciale (impugnando un atto - diniego del riesame - non passibile di im- pugnazione-opposizione), conseguendo un rigetto della domanda, e poi appellare la suddetta pronuncia dinanzi alla Commissione Tributaria Re- gionale che non ha potuto far altro che confermare la sentenza di primo grado. La strategia processuale adottata dall'attrice, quindi, ha fatto inutilmente decorrere i termini perentori per l'impugnazione dell'avviso di rettifica e liquidazione n 2012/ IT/ 003743000, scaturente dal contrat-
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to di compravendita per notaio rendendolo definitivo Controparte_1 ed esecutivo (come evidenziato dalla sentenza allegata in atti). La defini- tività della cartella esattoriale non è, pertanto, ascrivibile ad errore col- poso del notaio rogante bensì ad una errata strategia difensiva scelta dalla attrice stessa.
La , peraltro, nel presente giudizio, non ha fornito la prova rigoro- Per_1 sa che alla base dell'avviso di rettifica vi fosse un errore di calcolo della base imponibile e che detto errore fosse da ascrivere alla negligente condotta del notaio rogante;
a tanto si aggiunga che non è stata fornita dall'istante la dimostrazione probatoria dei concreti pregiudizi economi- co-patrimoniali che la stessa avrebbe subito a seguito non certo della stipula dell'atto, ritenuto conforme alle norme che lo regolano, bensì dell'inadempimento contrattuale oggetto di controversia e dalla stessa allegato nei relativi scritti difensivi.
Ed infatti, ai fini dell'affermazione della responsabilità professionale, non basta individuare e dedurre un “errore” nella prestazione del pro- fessionista per determinare, automaticamente, la nascita dell'obbligazione risarcitoria: occorre, altresì, allegare e dimostrare, in modo preciso e circostanziato, l'esistenza di un danno, da individuarsi, da un lato, nella perdita di una determinata utilità (ossia il bene giuridico oggetto della pretesa fatta valere nel giudizio in cui si assume che il pro- fessionista abbia colposamente errato), e dall'altro, nella concreta misu- ra di tale perdita (ad esempio, il valore della prestazione oggetto del giu- dizio “fonte” della lamentata responsabilità professionale, l'ammontare del credito in esso azionato, etc.). Occorre, infine, che tale danno sia logi- camente collegato, quale conseguenza immediata e diretta, alla condot- ta colposa del professionista.
Posto ciò, la ricostruzione dei fatti allegata in citazione è rimasta del tut- to sfornita di adeguato supporto probatorio a sostegno e risulta, peral- tro, smentita dalla documentazione allegata in atti da parte convenuta a sostegno del corretto agire (sostanziale oltre che normativo) del notaio rogante (cfr. notifica avviso errato calcolo base imponibile, ricorso in au- totutela del Notaio e conseguente annullamento dell'indicato avviso, con prova quindi del corretto agire, formale e sostanziale, del professio- nista).
L'attrice, quindi, non ha fornito elementi probatori certi oltre che speci- fici dai quali poter desumere, in termini di certezza o di elevata probabi- lità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, riconduci- bile in termini causali alla condotta negligente del notaio convenuto: in conseguenza di tanto il Tribunale, non ritenendo dedotto oltre che pro- vato, l'inadempimento qualificato del notaio (oltre che non provato il pregiudizio che l'attrice avrebbe subito in concreto come conseguenza del dell'inadempimento qualificato del professionista convenuto) non può far altro che rigettare la relativa domanda.
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La domanda formulata da parte convenuta ex art. 96 cpc va rigettata, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il Tribunale a ritenere che nella condotta degli attori sia ravvisabile il dolo o la colpa grave. Né può farsi applicazione, nell'ipotesi in esame, della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c. Ed invero, la pronuncia ex art. 96, III comma c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, intesa come rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al I comma dell'art. 96 c.p.c.: cfr. Tribunale di Busto Arsizio, 12/06/2012; Cass. civ., Sez. II, 18/02/2011, n. 3993). Ora, agire in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applica- zione dell'art. 96, III comma, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave insita sin da principio nella condotta processuale di chi agisce (cfr. Tribunale di Catanzaro, Sez. II, 21/05/2012, n. 1734). Non può essere, in- fine, neanche accolta la domanda ex art. 96, II co. c.p.c., poiché nel caso di specie non è ravvisabile nessuna delle fattispecie previste dalla norma citata né gli elementi ivi previsti sono stati provati dal soggetto richie- dente. Pertanto, devono rigettarsi integralmente le domande ex art. 96 c.p.c. proposte dalla convenuta nei confronti degli attori.
Le considerazioni finora sviluppate risultano valevoli ad assorbire ogni altra questione, in ragione del cd. criterio della “ragione più liquida”, at- teso che, come chiarito dalla giurisprudenza, la domanda può essere re- spinta sulla base di una questione assorbente pur se logicamente su- bordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le al- tre, essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr. Cassazione civile, n. 363 del 09/01/2019 secondo cui “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'im- patto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistemati- ca e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” nonché Cassazione civile Sez. 6 -
3, Ordinanza n. 30745 del 26/11/2019, secondo cui “l'ordine di tratta- zione delle questioni, imposto dall'art. 276, comma 2, c.p.c., mentre la- scia libero il giudice di scegliere, tra varie questioni di merito, quella che ritiene "più liquida").
Le spese di seguono la soccombenza e si liquidano d'ufficio, in assenza di nota spese di parte, come da dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 10.03.2014 n°55 (come modificato dal DM 147/22), in relazione all'attività concretamente esercitata dai difensori costituiti rapportata anche al tenore delle difese svolte, con riferimento allo scaglione di va-
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lore di riferimento calcolato sulla base dell'importo di cui in domanda (scaglione valore da € 5.201 ad € 26.000) ai valori medi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta la domanda formulata dagli attori perché infondata;
2) condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in € 50,00 per spese vive, € 5.077,00 per compensi oltre IVA, CPA ed accessori se dovuti nella misura di leg- ge.
Così deciso in Napoli il 17.4.2025
Il Giudice
dott.ssa Barbara Di Tonto
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