Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 23/04/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 343/2025 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena Fumagalli Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 343/2025, promossa con ricorso depositato il 27/01/2025 da:
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...]
con l'Avv. Elisabetta Bianchi
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...]
con l'Avv. Elisabetta Bianchi
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in CE (TP), in data 14 giugno
2014 (anno 2014 atto n. 3 parte II serie A )
con i seguenti figli minorenni:
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 27/01/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di letto, mensa e abitazione;
2) L'abitazione coniugale è condotta in locazione da entrambi i coniugi e resterà assegnata alla sig.ra che continuerà a vivervi unitamente alla figlia Parte_1 Persona_1
3) i coniugi, in costanza di matrimonio, hanno acquistato alcuni immobili sui quali gravano mutui, siti in Malnate, via Matteotti nn. 40 e 42 ;
4) la sig.ra si impegna a cedere al sig. con separato atto notarile, le sue Pt_1 Pt_2
quote di proprietà e tutti i diritti spettanti sui seguenti immobili in comproprietà al 50% tra i coniugi:
- porzione di fabbricato adibito a civile abitazione e pertinenziale ampio locale ad uso cantina contraddistinto al NCEU del Comune di Malnate, via Matteotti nr.42 sezione
MA foglio 7, Mappale 3978 , sub 503, piano primo e sottotetto, cat. A/4, cl 5, vani 3,
R.C. Euro 82,12 e mappale 3978 sub. 502, piano terra, cat. C1, classe 6,mq. 32,78,
R.C. euro 616,39;
- Porzione di fabbricato contraddistinto al NCEU del Comune di Malnate, via Matteotti nr.40, sezione MA, foglio7 mappale 3978, sub. 7, piano T 1-3, cat. A/4, classe 5, vani
4,5, R.C. euro 123,17
Prezzo complessivo della vendita € 60.000 (sessantamila), in due rate di 40.000 e
20,000 entro 12 mesi dall'omologa di separazione.
Tutti i trasferimenti avverranno entro e non oltre un mese dall'omologa della separazione, avanti il Notaio designato in accordo tra le parti. spese notarili da dividersi al 50% tra i coniugi.
I trasferimenti tutti sono da intendersi quale definizione delle controversie patrimoniali tra coniugi e pertanto soggetti alle agevolazioni fiscali previste in materia
(Circolare AE 21.2.2014 n.2/E e ss.).
5) Tali cessioni sono condizione indispensabile per la soluzione della crisi coniugale e le predette cessioni dovranno intendersi effettuate a tacitazione di ogni diritto e pretesa vantati pagina 2 di 5 dalle parti in ordine alla separazione;
6) La figlia minore sarà affidata ad entrambi i coniugi, con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre: in mancanza di accordo, in merito al diritto di visita da considerarsi sin d'ora libero, si applicheranno le seguenti regole:
a) Il padre potrà tenere con sé la figlia a fine settimana alternati, dalle 16 del venerdì sino alle ore 20.30 della domenica, quando la riporterà a casa b) Il padre, compatibilmente con i turni lavorativi, potrà tenere con sé la figlia anche due pomeriggi la settimana, dall'uscita da scuola sino al mattino dopo nelle settimane in cui non la terrà nel weekend;
c) per le vacanze natalizie, le parti stabiliscono che la figlia passerà con la madre i giorni dal 23 al 30 dicembre e col padre i giorni dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno, mentre per le vacanze Pasquali, dal giovedì santo al sabato con la madre e dalla domenica di Pasqua al martedì col padre, alternandosi di anno in anno;
d) Nelle vacanze estive la minore potrà trascorrere quindici giorni anche non consecutivi col padre;
e) I genitori dovranno comunicare sempre il loro recapito e riferire di eventuali spostamenti in altre località quando hanno con loro la figlia Persona_1
7) i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno la figlia con sé;
8) Nell'ipotesi di trasferimento della sig.ra in Sicilia, per motivi lavorativi, il sig. Pt_1 sin d'ora non si oppone e le parti troveranno un regime di visita diverso per la Pt_2
minore e il padre;
Per_1
9) entrambi i coniugi, la sig.ra di professione docente e il sig. di Pt_1 Pt_2
professione Vigile del Fuoco, dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano ad ogni contributo economico ed alimentare, dichiarando di aver già regolato ogni altro rapporto d'ordine economico patrimoniale;
10) Il sig. a titolo di concorso nel mantenimento della figlia verserà alla Parte_2
sig.ra entro il giorno 30 di ogni mese, la somma di € 200,00(duecento/00) mensili Pt_1
pagina 3 di 5 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre al 50% delle spese straordinarie
(libri e materiale didattico, gite o viaggi scolastici, corsi organizzati dalla scuola o da altre strutture sportive, lezioni private, baby sitter, spese ludiche e spese mediche non mutuabili ed ogni altra spesa si dovesse rendere necessaria), sostenute nell'interesse della figlia, preventivamente concordate o, se urgenti e indifferibili, purchè documentate, comprensive altresì dei buoni pasto, delle spese per i pre e i dopo scuola;
11) L' Assegno Unico sarà integralmente percepito dalla sig.ra con rinuncia da Pt_1
parte del sig. Pt_2
12) I coniugi hanno già proceduto con accordo alla ripartizione dei beni presenti nella casa coniugale, secondo le rispettive esigenze e dichiarano di non avere nessuna ulteriore pretesa da avanzare al riguardo;
13) I coniugi dispongono di chiudere il conto corrente bancario cointestato e stabiliscono che ognuno sarà intestatario di un proprio conto;
14) I ricorrenti, infine, si rilasciano reciproca autorizzazione alla richiesta di passaporto, di ogni documento di identità valido per l'espatrio, senza che sia necessaria altra manifestazione di assenso.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole non risulta necessario, tenuto conto dei contenuti dell'accordo, a norma dell'art. 473bis.4 comma 3 c.p.c.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
pagina 4 di 5 OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 14/06/2014, in CE (TP), con atto trascritto nei registri dello
Stato Civile del Comune di CE (anno 2014, atto n. 3, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 10.4.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna CARIMATI Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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