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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 17/12/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2513 2020 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. GAFÀ Parte_1
IGNAZIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO e CP_1 dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
rilevato
che reclama il pagamento dell'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola relativa all'anno 2018;
che durante il giudizio il ricorrente medesimo ha dedotto e documentato l'avvenuto pagamento della pretesa prestazione;
che tale evento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere;
che a carico dell (in base al principio di soccombenza virtuale) vanno CP_1 poste le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo (tenendo conto della consistenza dell'attività difensiva concretamente svolta);
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l a rifondere al procuratore antistatario del CP_1 ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza distinta dal n. 2513 2020 R.G., promossa (rappr. e dif. dall'avv. GAFÀ Parte_1
IGNAZIO) contro (rappr. e dif. dall'avv. GALEANO MANLIO e CP_1 dall'avv. VIGILANTI LUCIO CORNELIO), avente ad oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
rilevato
che reclama il pagamento dell'indennità di disoccupazione Parte_1 agricola relativa all'anno 2018;
che durante il giudizio il ricorrente medesimo ha dedotto e documentato l'avvenuto pagamento della pretesa prestazione;
che tale evento sopravvenuto determina la cessazione della materia del contendere;
che a carico dell (in base al principio di soccombenza virtuale) vanno CP_1 poste le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo (tenendo conto della consistenza dell'attività difensiva concretamente svolta);
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere e condanna l a rifondere al procuratore antistatario del CP_1 ricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi € 600,00, oltre accessori di legge. Ragusa, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. ssa Claudia M. A. Catalano)