Articolo 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1084
Articolo 2
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1 gennaio 1972
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Versione
15 agosto 2015
Art. 1. (Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)

Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all' articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , e' soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 7, comma 9-septies) che "Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione".
Entrata in vigore il 15 agosto 2015
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