Versione
1 gennaio 1972
1 gennaio 1972
>
Versione
15 agosto 2015
15 agosto 2015
Art. 1. (Istituzione e denominazione del Fondo integrativo)
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all' articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , e' soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 7, comma 9-septies) che "Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione".
Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all' articolo 1 della legge 1° luglio 1955, n. 638 , e' soppresso con effetto dal 1° novembre 1967.
Dalla stessa data e istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono. ((3)) -------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 , convertito con mdoificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 125 ha disposto (con l'art. 7, comma 9-septies) che "Il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas (Fondo Gas), di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084 , e successive modificazioni, e' soppresso con effetto dal 1º dicembre 2015. Da tale data cessa ogni contribuzione al Fondo Gas e non viene liquidata nessuna nuova prestazione".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/01/1987, n. 753Provvedimento: Gli scopi del fondo integrativo dell'Assicurazione generale obbligatoria per l'Invalidità, la vecchiaia e i superstiti a favore del personale dipendente delle aziende private del gas - avente gestione autonoma ed istituito presso l'i.N.P.S., con effetto dall'1 novembre 1967, in virtù dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1971 n. 1084 - sono, ai sensi dei nn. 1) e 2) dell'art. 4 della stessa legge, l'integrazione del trattamento dell'Assicurazione generale obbligatoria per i.V.S. e la corresponsione di un'indennità aggiuntiva (ex art. 26) per gli iscritti che conseguono il diritto a pensione complessiva, o sostitutiva (ex art. 27) per gli iscritti che non conseguono tale diritto ed, […]Leggi di più...
- fondi speciali di previdenza·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- domanda d'indennità per la cessazione del rapporto di lavoro·
- lavoro subordinato·
- legittimazione·
- inps·
- legittimazione passiva di detto fondo·
- qualifiche·
- lavoro·
- procedimento·
- incensurabilità in cassazione·
- svolte effettivamente·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro·
- fondo integrativo a favore del personale dipendente delle aziende private del gas