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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 493 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile composta dai magistrati:
AR TE NU Presidente
NA AR Consigliere
EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 223 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024, promossa da: in persona del suo legale rappresentante, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianmario Dettori, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rilasciata in foglio separato rispetto all'atto d'appello
APPELLANTE nei confronti di
e (in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
proprio e nella loro qualità di eredi di , elettivamente domiciliati presso lo Persona_1
studio degli Avv.ti Valerio Martis ed Ezio Ullasci, che li rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
e
elettivamente domiciliati presso lo CP_5 Controparte_6 Controparte_7
studio degli Avv.ti Gabriele Melis e Edoardo Vassallo, che li difendono e rappresentano in virtù di procura speciale alle liti resa a margine della comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi, in virtù di procura alle liti rilasciata in foglio separato rispetto alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Zichi, che lo Controparte_9
rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Gian Franco Siuni e CP_10
NT DU, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale rilasciata nel primo grado del presente giudizio
APPELLATA
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Macis, che lo CP_11
rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata nel primo grado del presente giudizio
APPELLATO
e in persona del Responsabile Direzione Sinistri, elettivamente domiciliata Controparte_12
presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata Parte_2
in atto separato rispetto alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
e
in persona del procuratore Controparte_13
speciale pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piera Starnino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da considerarsi unito alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1
avversa eccezione, deduzione e conclusione, Voglia in riforma della ordinanza decisoria, n. cron. 10250/2024 Rep. N. 1160/2024 resa dal Tribunale di Cagliari nei procedimenti riuniti n.n. R.G.
2817/2021 e 20836/2021, comunicata in data 21.05.2024 non notificata e successiva correzione di errore materiale
In via principale 1) in accoglimento dei motivi di appello dichiarare che l'assicurazione in favore del dott. è prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto al massimale Controparte_9
della polizza assicurativa dell'Ente sanitario, secondo quanto previsto dall'art.
4.9 della polizza sottoscritta dal in tal caso limitare la manleva entro il massimale di polizza;
2) rigettare CP_9
la domanda di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
3) in ogni caso in merito alle parti dell'ordinanza non censurate, graduare la responsabilità in capo all'Ente e ai medici;
4) con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse di , , , e (conclusioni Per_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1
precisate in sede di memoria di replica): “I resistenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, affinché l'On.le Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, Voglia: a) accertare l'inammissibilità
e/o infondatezza del ricorso in appello presentato dalla società nonché Parte_3
dell'appello incidentale del dott. , presentato in data 22 novembre 2024, e per Controparte_9
l'effetto confermare l'ordinanza impugnata avente n. cronologico 10250/2024 del 20 maggio 2024, repert. 1160/2024 del 21 maggio 2024 e corretta con ordinanza n. cronologico 12617/2024 del 18 giugno 2024, successivamente corretta con ordinanza avente n. cronologico 15579/2024 del 2 agosto
2024 del tribunale di Cagliari (RG 2817/2021). b) Con condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, per lo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano, fin d'ora, antistatari”.
Nell'interesse di e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_5 CP_6 Controparte_7
adita, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE 1) dichiarare inammissibile e/o improponibile, per le ragioni indicate nella presente comparsa, l'appello proposto dalla con atto del 20 giugno Parte_4
2024 e l'appello incidentale del dott. con atto di data 22.11.2024, ai sensi degli artt. 342 e CP_9
348 bis c.p.c.; NEL MERITO 2) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla con atto di data 20.06.2024, e l'appello incidentale del dott. Parte_1 CP_9
con atto di data 22.11.2024, confermando nel merito e per le parti oggetto d'impugnazione,
l'appellata ordinanza n. cronol. 10250/2024 del 20/05/2024, Repert. n. 1160/2024 del 21/05/2024, corretta con ordinanza n. cronol. 12617/2024 del 18/06/2024 e successivamente corretta con ordinanza n. cronol. 15579/2024 del 02/08/2024 del Tribunale di Cagliari (R.G. n. 2817/2021); 3) respingere, con la miglior formula, le domande svolte dalla con atto di Parte_1
data 20.06.2024, e l'appello incidentale del dott. con atto di data 22.11.2024, per i motivi CP_9
esposti in narrativa;
IN OGNI CASO 4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, per lo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nell'interesse di “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_8
adita, contrariis reiectis, previa revoca dell'inibitoria dell'ordinanza concessa limitatamente ai capi
6) e 11) dell'ordinanza gravata, rigettare il primo motivo di appello principale relativo alla presunta operatività a secondo rischio della polizza stipulata dal dott. con CP_9 [...]
confermando l'ordinanza sul punto. Con vittoria di spese del presente grado di Parte_1
giudizio”.
Nell'interesse di (conclusioni precisate in sede di memoria di replica): “In Controparte_9
via preliminare: In accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiarare la responsabilità del dr. , dichiarando il medesimo tenuto a manlevare da ogni CP_11 Controparte_9
responsabilità ed effetto pregiudizievole, in ordine all'evento di cui è causa;
Sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertarsi e liquidarsi il risarcimento dei danni a favore degli aventi diritto, nel rispetto delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Con ogni provvedimento in ordine alle spese di lite;
IN VIA PRINCIPALE:
Contrariis reiectis
Nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del dr. , graduata la Controparte_9
sua concorrenza nella causazione dell'evento, dichiarare la Società Pt_1 [...]
come statuito dal primo Giudice, a manlevarlo da ogni conseguenza Parte_1
pregiudizievole che possa derivagli dalla sentenza che sarà emanata, nei limiti di massimale della polizza agli atti di causa e fatte salve le franchigie se dovute
Con ogni provvedimento sulle spese di lite”.
Nell'interesse di (conclusioni precisate in sede di comparsa conclusionale): CP_10
“Voglia l'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione: 1) Nel merito, rigettare le domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni formulate nell'interesse dell'appellante
[...]
e la domanda volta ad ottenere la graduazione della responsabilità promossa Parte_1
dall'appellante incidentale dr. , siccome infondate in fatto e in diritto;
2) con Controparte_9
vittoria di compensi e spese legali del giudizio”.
Nell'interesse di (conclusioni precisate in sede di comparsa conclusionale): CP_11
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello promosso da;
Parte_1
- rigettare l'appello incidentale promosso da;
Controparte_9
- conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza n. cron. 10250/2024 Rep. N. 1160/2024 resa dal Tribunale di Cagliari nei procedimenti riuniti n.n. R.G. 2817/2021 e 2836/2021;
- condannare e , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento Parte_1 Controparte_9
dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura, rimborso forfetario al 15%, IVA, CPA”. Nell'interesse di “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Controparte_12
- rigettare l'appello promosso da;
Parte_1
- rigettare l'appello incidentale promosso da;
Controparte_9
- conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza n. cron. 10250/2024 Rep. N. 1160/2024 resa dal Tribunale di Cagliari nei procedimenti riuniti n.n. R.G. 2817/2021 e 2836/2021.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura, rimborso forfetario al 15%, IVA, CPA”.
Nell'interesse di : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Controparte_13
previa revoca dell'inibitoria dell'ordinanza concessa limitatamente ai capi 6) e 11) dell'ordinanza gravata, rigettare il primo motivo di appello principale relativo alla presunta operatività a secondo rischio della polizza stipulata dal dott. con confermando CP_9 Parte_1
l'ordinanza sul punto.
Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
A. Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 2223/2019
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., e CP_5 CP_7 Controparte_6
rispettivamente moglie e figli di chiesero procedersi ad accertamento tecnico Persona_2
preventivo affinché si accertassero il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della
[...]
di TA (con particolare riferimento a quella del dottor e il Controparte_8 CP_9
decesso del loro congiunto, nonché l'entità dei danni dai ricorrenti subiti a seguito di tale evento.
In particolare, esposero che:
1. in data 29.1.2015 era stato sottoposto a un intervento chirurgico di Persona_2
asportazione della colecisti mediante videolaparoscopia, eseguito dal dott. CP_9
primo chirurgo operatore, e dalle dott.sse e
[...] Persona_3 CP_10
2. durante la notte tra il 30 e il 31.1.2015, come emerso dalla cartella clinica, Persona_2
aveva iniziato ad accusare un forte dolore al fianco destro, per cui gli era stata somministrata una terapia antalgica che, però, non aveva apportato alcun beneficio. A causa dell'insistenza di tali dolori, durante la mattinata del 31.1.2015 veniva contattato telefonicamente il dottor non presente in struttura, il quale aveva prescritto il farmaco , la cui CP_9 Per_4
somministrazione aveva comportato una regressione della temperatura corporea (che era circa di 38.4°), ma non della sintomatologia dolorosa;
CP_1
3. il giorno 1.2.2015, a causa della forte algia lamentata dal la dottoressa , la Per_2
dottoressa e il dottor avevano svolto degli esami sul paziente, senza però Per_3 CP_11
disporre alcun accertamento teso a indagare l'origine dei sintomi;
4. il giorno 2.2.2015, il Dottor presente in struttura, aveva richiesto lo svolgimento di CP_9
esami ematochimici e di una TC toraco-addominale, dalla quale emergeva una possibile perforazione intestinale. Per tale ragione, il dott. aveva ritenuto necessario un CP_9
ulteriore intervento chirurgico e aveva quindi informato la moglie del paziente. Tuttavia, a causa dei dubbi sorti sull'operato dei sanitari della ”, i CP_8 Controparte_8
familiari del chiesero il trasferimento di quest'ultimo presso altra struttura Per_2
sanitaria;
5. il era stato dunque trasferito in ambulanza presso la Per_2 [...]
provvista di terapia intensiva, dove veniva sottoposto a un Controparte_14
intervento chirurgico d'urgenza che mostrava la presenza di una piccola perforazione del colon trasverso in prossimità della flessura colica destra, che rendeva necessaria l'esecuzione di una “raffia colica, ileostomia e toilette peritoneale a seguito di perforazione intestinale”;
6. trattato nel reparto di rianimazione con diagnosi di “shock settico grave Persona_2
e insufficienza respiratoria”, era deceduto in data 4.2.2015.
Il procedimento di istruzione preventiva iscritto al n. R.G. 2223/2019 si concluse con la consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dottori e Persona_5 Persona_6
B. Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. 2817/2021
All'esito del procedimento di istruzione preventiva, , , , Controparte_1 Per_1 CP_2 CP_1
e (rispettivamente genitori e fratelli del deceduto) proposero ricorso ex CP_3 Controparte_4
art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 2817/2021, chiedendo l'acquisizione della CTU, nonché il risarcimento del danno parentale iure proprio e del danno terminale iure hereditatis.
Si costituirono in giudizio la , il dott. , il dott. Controparte_8 Controparte_9
, la la e, successivamente CP_11 Controparte_15 Parte_1 all'integrazione della CTU, la dott.ssa già dichiarata contumace. CP_10
In particolare, la eccepì la violazione del termine di Controparte_8
proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il difetto di prova del nesso causale, le criticità dell'elaborato peritale e la rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del rifiuto del paziente di sottoporsi a un secondo intervento chirurgico.
In subordine, la chiese che il danno venisse riqualificato in danno da perdita di chance, CP_8
da commisurare alla effettiva aspettativa di vita, e che venissero graduate le responsabilità imputabili a ciascuna parte resistente, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà.
Da ultimo, con riferimento alle richieste risarcitorie avanzate dai ricorrenti, la eccepì CP_8
che il danno biologico terminale è trasmissibile unicamente agli eredi (e non, quindi, ai ricorrenti) e che la domanda di risarcimento del danno iure proprio non patrimoniale doveva essere rigettata in ragione della sola perdita delle chance di sopravvivenza.
Il dott. eccepì, in particolare, di non essere stato informato, nelle prime ore del mattino tra CP_9
il venerdì e il sabato, del dolore al fianco lamentato dal Il personale di servizio avrebbe, Per_2
quindi, omesso di ottemperare al preciso ordine che impone al medico di guardia e agli altri operatori di informare il primario circa ogni notizia riguardante i pazienti sottoposti a intervento chirurgico.
Inoltre, l'immediato intervento in data 2.2.2015, che si sarebbe potuto svolgere in prima mattinata, avrebbe potuto giovare alla risoluzione della crisi, con alte probabilità di successo, in considerazione del fatto che il tragitto in ambulanza aveva avuto una durata di circa quattro ore a Controparte_16
causa del traffico e delle avverse condizioni metereologiche.
Il dott. inoltre, chiamò in causa sia la sia CP_9 Controparte_17 CP_11
, medico di guardia nelle notti immediatamente successive all'intervento chirurgico, in cui il
[...]
paziente aveva manifestato i primi sintomi.
Il dott. eccepì la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa CP_11
petendi, il difetto di legittimazione attiva in capo al e, nel merito, la sua assoluta estraneità CP_9
rispetto alla vicenda, come accertato sia nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia dal G.U.P. del
Tribunale di TA, che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.
In ogni caso, il dott. chiese ed ottenne l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_11 [...]
per essere tenuto indenne dall'eventuale risarcimento del danno e Controparte_18
dalle spese processuali.
La società eccepì, preliminarmente, la illegittimità della chiamata in causa Controparte_15 effettuata dal dott. nei suoi confronti e, nel merito, la assenza di responsabilità di quest'ultimo. CP_11
La società eccepì, in primo luogo, che la polizza assicurativa n. Parte_1
2008/03/2011848 stipulata dal prevedeva un massimale di euro 1.047.504,00 e che la stessa CP_9
conteneva una specifica clausola regolante l'operatività a “secondo rischio”; pertanto, essendo la
[...]
assicurata con la polizza professionale del dott. avrebbe Controparte_8 CP_13 CP_9
dovuto operare solo in secondo rischio e, quindi, solo laddove il massimale previsto dalla polizza della struttura fosse risultato non sufficientemente capiente.
Nel merito, invece, eccepì la conformità della condotta del ai protocolli approvati dal mondo CP_9
scientifico, non essendo emersi elementi dai quali rilevare manovre errate cui imputare la perforazione del colon.
Inoltre, nel decorso post-operatorio il chirurgo si era limitato a fornire alcune consulenze telefoniche sulla base dei dati clinici forniti e interpretati dai colleghi che avevano gestito direttamente la situazione.
La dott.ssa eccepì, in via preliminare, la nullità e la inutizzabilità sia dell'elaborato CP_10
peritale depositato all'esito dell'ATP, in quanto incompleto e non esaustivo, sia della integrazione della CTU depositata nel corso dell'ATP. Nel merito, contestò la fondatezza della domanda, deducendo l'assenza di qualsivoglia condotta colposa a sé riconducibile e la non configurabilità del nesso causale tra la condotta attiva a lei ascrivibile e il danno. In particolare, il suo ruolo da secondo aiuto sarebbe stato del tutto marginale e ininfluente sulla scelta o sull'esecuzione dell'intervento, vista anche la sua specializzazione in dermatologia.
CP_1 In via subordinata, la dott.ssa osservò come la sua responsabilità avrebbe dovuto essere in ogni caso esclusa, trattandosi di un'ipotesi di colpa lieve che, sulla base della legge 8 marzo 2017, n. 24
(cd legge Gelli-Bianco), vale ad escludere la responsabilità quando l'intervento sia di particolare difficoltà e laddove sia contestabile l'imperizia.
C. Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 2836/2021
In seguito al procedimento per accertamento tecnico preventivo proposero ricorso ex art. 702 bis c.p.c. anche e i quali, dopo aver esposto la concatenazione CP_5 CP_6 Controparte_7
di eventi che avevano condotto al decesso del loro congiunto, chiesero il risarcimento:
- del danno alla salute subito iure proprio;
- del danno non patrimoniale di natura esistenziale da morte del congiunto e perdita del rapporto parentale con la moglie e i figli, tutti conviventi;
- del danno patrimoniale, anche da lucro cessante, derivato dalla morte del essendo Per_2
quest'ultimo dipendente a tempo indeterminato della cooperativa 3A di RB (reddito, nell'anno di imposta 2014, di euro 31.475,00, integralmente destinato alla famiglia e al mantenimento dei familiari conviventi);
- del danno iure hereditatis (nella duplice accezione del danno morale terminale e danno biologico terminale), essendo il decesso del intervenuto dopo cinque giorni di lucida agonia;
Per_2
- del danno da mancanza del consenso informato.
Si costituirono nel procedimento iscritto al n. R.G. 2836/2021 il dott. , la Controparte_9 [...]
la e il dott. , ribadendo Controparte_8 Parte_1 CP_11
le medesime eccezioni e formulando le medesime conclusioni del procedimento iscritto al n. R.G.
2817/2021. La eccepì la carenza di legittimazione dei ricorrenti alla Controparte_19
citazione diretta della compagnia stessa chiedendo, quindi, l'immediata estromissione con favore delle spese e dei compensi di lite.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e C.T.U, previa riunione dei due procedimenti, è stata decisa con ordinanza del 20 maggio 2024, con cui il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità della , del dott. e della Controparte_8 Controparte_9
dott.ssa nel decesso di condannandoli al risarcimento dei danni CP_10 Persona_2
nei confronti dei ricorrenti nella misura di cui si dirà in seguito.
In particolare, il giudice, sulla base degli elementi emersi dalla CTU dei dottori e Persona_6
e della sostanziale conformità tra le conclusioni di tale consulenza, di quella disposta Persona_5
nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 110/2016 presso la Procura della Repubblica di TA
(dott. e prof. dott. ) e di quella disposta nell'ambito del Persona_7 Persona_8
procedimento penale presso la Corte d'Appello di Cagliari R.G. n. 1506/2017 (dott. , Persona_9
ha così deciso.
1. Accertamento della responsabilità
Il giudice ha, in primo luogo, ritenuto infondata la domanda formulata dal dott. nei confronti CP_9
del dott. e, per l'effetto, la ha rigettata. CP_11
In particolare, il giudice, come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio, ha ritenuto altamente probabile che durante i turni di guardia notturna del dott. del 30 e del 31 gennaio 2015 il CP_11
quadro non fosse sufficientemente chiaro dal punto di vista clinico (al riguardo, il giudice ha anche dato atto dell'intervenuta assoluzione del in sede penale). CP_11
Per quanto concerne, invece, la responsabilità del dott. (al quale è stata applicata la pena su CP_9
richiesta delle parti con sentenza n. 541/2016 del Tribunale di TA), il giudice, conformandosi agli accertamenti dei consulenti, ritenuti meritevoli di condivisione, ha ritenuto che egli avesse ricevuto le necessarie informazioni sullo stato di salute del paziente, per cui aveva anche prescritto telefonicamente somministrazioni di terapia antalgica e antipiretica.
Il dott. quindi, è stato ritenuto responsabile sia per la sua condotta attiva, sia per il suo ruolo CP_9
di supervisore nei confronti dei medici del reparto.
Con riferimento alla dottoressa il giudice, sulla scorta della consulenza tecnica CP_10
d'ufficio, ha accertato che nel momento in cui essa aveva visitato il paziente (mattina del 31.1.2015 e mattina e pomeriggio del 1.2.2015) erano già evidenti i segni delle complicanze conseguenti all'intervento.
CP_1 Pertanto, il giudice ha ritenuto: che il dott. e la dott.ssa avrebbero dovuto indagare CP_9
sulla genesi della evoluzione clinica iniziata durante la notte tra il 30 e il 31 gennaio e proseguita sino al primo febbraio 2015; che la prestazione non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che il danno era conseguente a negligenza e imprudenza e non a imperizia.
CP_1 Così accertata la responsabilità in capo ai dottori e , il giudice ha applicato il principio CP_9
per cui il risarcimento del danno deve essere ripartito tra struttura e sanitari, anche in caso di colpa esclusiva di questi ultimi (salvi i casi eccezionali di grave, imprevedibile e improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute), posto che la struttura che si avvale della collaborazione di sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro cagionati.
Dunque, non avendo la struttura sanitaria fornito la prova dell'assorbente responsabilità dei medici, anche la è stata condannata al risarcimento del danno in virtù del principio presuntivo CP_8
di cui agli artt. 1298, secondo comma, c.c. e 2055, comma terzo, c.c.
2) La quantificazione del danno
2A) A fronte dell'accertamento della responsabilità nel decesso del della Casa di Cura, del Per_2
CP_1 dott. e della dott.ssa , con riferimento alle domande risarcitorie avanzate da CP_9 CP_5
e il giudice di prime cure:
[...] CP_6 Controparte_7
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancanza del consenso informato riguardo all'intervento chirurgico, stante il difetto di una specifica allegazione sul punto;
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno alla salute subito iure proprio sulla base delle condivisibili osservazioni del CTU dott. , il quale aveva accertato le lesioni all'integrità Persona_10
psichica lamentate dai ricorrenti a causa del decesso del I danni risarcibili sono stati Per_2
quantificati, per in euro 151.824,00; per in euro 25.722,00; per CP_5 Controparte_7
in euro 11.261,00; Controparte_6
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, di natura esistenziale, da morte del congiunto e perdita del rapporto parentale. In particolare, il giudice ha liquidato tale danno sulla base delle tabelle di Milano 2022, contemperando in maniera equilibrata l'età della vittima e dei superstiti, l'intensità del vincolo familiare, le sofferenze provate da questi ultimi, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, così soddisfacendo, in via transitoria, anche le esigenze di prevedibilità richiamate dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10579 del
21.4.2021. Il danno risarcibile è stato così quantificato: per in euro 329.770,00; per CP_5
in euro 336.500,00; per in euro 336.500,00; Controparte_6 Controparte_7
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale anche da lucro cessante per la prematura scomparsa del dipendente con contratto determinato presso la cooperativa 3A Per_2
di RB. Il danno da perdita del contributo economico è stato così quantificato: per CP_5
euro 70.332,54; per euro 18.667,71; per euro 44.168,05; Controparte_7 Controparte_6
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, nella duplice accezione del danno morale terminale-danno biologico terminale, non essendo stati i consulenti in grado di quantificare un danno biologico del paziente e non essendo emersi elementi in ordine alla consapevolezza del paziente dell'imminenza della propria fine.
2B) Il giudice ha, poi, accolto la domanda risarcitoria proposta da , , Controparte_1 Per_1
, e per il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, CP_2 CP_3 Controparte_4
che è stato liquidato, sulla base delle tabelle di Milano del 2022, nei seguenti importi:
- per i genitori della vittima, euro 144.695,00 per ciascuno;
- per e euro 59.909,20 per ciascuno;
CP_3 Controparte_2
- per euro 62.831,60. Controparte_4
È stata, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis terminale, per le stesse ragioni per cui è stata rigettata la domanda proposta da e CP_5 CP_7 Controparte_6
All'esito di tali accertamenti il giudice di prime cure: a) nel procedimento n. R.G. 2836/2021, ha condannato:
- la , in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_8
dott. in solido tra loro, a risarcire il danno nei confronti di e CP_9 CP_5 CP_7
nella misura di cui supra, oltre al pagamento degli interessi legali sulla Controparte_6
somma devalutata alla data dell'illecito (febbraio 2015), annualmente rivalutata secondo gli indici Istat da tale data alla pronuncia;
- in accoglimento della domanda di garanzia formulata da , la Controparte_9 [...]
“a manlevare il dott. per le somme che dovrà versare in esecuzione Parte_1 Controparte_9
della condanna, comprese le spese di lite: la polizza non può “operare in eccesso” rispetto all'assicurazione della Casa di cura in cui opera il medico, in quanto presupposto necessario perché possano sussistere una copertura “a secondo rischio” è l'identità del rischio coperto (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 0314 del 21/11/2019), mentre nel caso in esame la polizza garantisce patrimoni differenti
(della casa di cura e del medico)”;
b) nel procedimento n. R.G. 2817/2021, ha condannato:
- la , il dott. e la dott.ssa in Controparte_8 Controparte_9 CP_10
solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti di , , e Per_1 CP_3 CP_2 CP_4
e , nella misura di cui supra, oltre al pagamento degli interessi legali
[...] Controparte_1
sulla somma devalutata alla data dell'illecito (febbraio 2015), annualmente rivalutata secondo gli indici Istat da tale data alla pronuncia;
- la a manlevare il dott. per le ragioni sopra esposte. Parte_1 CP_9
L'ordinanza del giudice di primo grado è stata corretta una prima volta con l'ordinanza del 18.06.2024
n. cron. 12617/2024 e una seconda volta con l'ordinanza del 02.08.2024 n. cron. 15579/2024. In particolare, con quest'ultima il giudice ha modificato il quantum del risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante in favore di quantificato non già in euro 70.332,54, CP_5
ma in euro 133.000,53.
***
Avverso l'ordinanza n. cron. 10250/2024 del Tribunale di Cagliari propone appello
[...]
tramite la formulazione di quattro diversi motivi di gravame. Parte_1
1) Con il primo motivo d'appello, la censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Parte_1
giudice ha omesso di riconoscere l'operatività della polizza in secondo rischio, a causa dell'assenza del requisito dell'identità del rischio assicurato, essendo differenti i patrimoni assicurati dalle due polizze.
L'appellante contesta tale ricostruzione, affermando l'identità, nel caso di specie, del rischio, poiché entrambe le polizze assicurano “il ristoro di un danno conseguente alla condotta medica, ovvero il cosiddetto rischio clinico inteso come possibile danno che dalla condotta medica possa derivare al paziente”, tanto è vero che il dott. e la son stati chiamati a risarcire, in solido, CP_9 CP_8
il medesimo danno.
Inoltre, l'art.
9.1.02 della polizza stipulata dalla dispone testualmente che CP_13 CP_8
l'assicurazione comprende “La responsabilità civile che possa gravare personalmente su tutti i dirigenti e dipendenti del Contraente […]”: ne deriva che, estendendosi la garanzia anche alla responsabilità personale del dipendente medico, la polizza garantisce il medesimo rischio CP_13
coperto anche dalla polizza Reale che deve quindi operare in secondo rischio. Pt_1
2) Con il secondo motivo, la censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha Parte_1
esplicitato che l'operatività della polizza stipulata dal dott. dovesse essere limitata al CP_9
massimale assicurato.
3) Con il terzo motivo, la censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice ha Parte_1
liquidato il danno da perdita del rapporto parentale.
Infatti, il primo giudice avrebbe dato per scontata l'esistenza dei parametri necessari per la liquidazione di tale danno che, essendo un danno-conseguenza, non è in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.
Ad avviso dell'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, i ricorrenti avevano omesso di provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale intercorrente con Persona_2
e il danno è stato quindi liquidato dal giudice di prime cure sulla base di parametri privi di riscontro oggettivo e di una motivazione apodittica.
4) Da ultimo, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui, relativamente al procedimento n. 2836/2021, il giudice ha condannato in solido solamente il dott. Controparte_9
e la senza tenere in considerazione l'accertata responsabilità della dott.ssa CP_8 CP_10
, la quale è stata infatti condannata nel procedimento n. 2817/2021.
[...]
L'appellante ritiene dunque che l'ordinanza debba essere riformata attribuendo anche alla dott.ssa
CP_1
la propria quota di responsabilità, coerentemente alla condanna pronunciata nel procedimento n. 2817/2021.
La chiede, infine, anche la riforma delle spese processuali, conseguente all'eventuale Parte_1 riforma dell'ordinanza impugnata in termini di quantum.
Si sono costituiti nel giudizio d'appello il dott. il dott. , la CP_9 CP_11 Controparte_19
CP_1
la l' la dott.ssa ,
[...] Controparte_8 Controparte_12 CP_5
e e , , , e
[...] CP_7 Controparte_6 Controparte_1 Per_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
Il dott. , si è costituitosi in giudizio, proponendo avverso l'ordinanza impugnata Controparte_9
appello incidentale.
Con un primo motivo di gravame, censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di manleva da lui formulata nei confronti del dott. , con una motivazione, peraltro, a CP_11
suo dire superficiale e incompleta.
Al riguardo, l'appellante incidentale evidenzia che:
- la condotta del medico di guardia era stata gravemente omissiva e negligente, non risultando che il dott. abbia visitato direttamente il paziente né la notte tra il 30 e il 31 gennaio, né la notte tra CP_11
il 31 gennaio e il 1° febbraio. Un esame obiettivo e la semplice palpazione dell'addome avrebbero potuto condurre il medico di guardia a ritenere indispensabile e urgente una radiografia;
- il dott. aveva l'obbligo, durante i suoi turni, di informare il dott. delle condizioni CP_11 CP_9
del paziente, e le informazioni a lui pervenute in tempi successivi, anche da parte del personale infermieristico, erano del tutto fuorvianti;
- l'incompleta tenuta della cartella clinica non può essere ascrivibile al dott. che era assente CP_9
dal reparto.
Con un secondo motivo di gravame, il dott. aderisce all'impugnazione proposta dalla società CP_9
censurando l'ordinanza impugnata con riferimento al quantum risarcitorio liquidato dal Parte_1
giudice di primo grado per il danno da perdita del rapporto parentale.
Il dott. , nel costituirsi in giudizio, contesta integralmente quanto ex adverso dedotto, CP_11
eccepito e domandato e chiede il rigetto sia dell'appello proposto da sia Parte_1
dell'appello incidentale proposto dal dott. CP_9
Per quanto è qui d'interesse, con riferimento all'appello incidentale proposto dal il dott. CP_9
eccepisce, in primo luogo, la carenza di legittimazione all'azione del e, nel merito, CP_11 CP_9
la propria assoluta estraneità in relazione al decesso del come accertata sia in sede di ATP, Per_2
sia dal GUP del Tribunale di TA, che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto in virtù del prudente e diligente svolgimento dei suoi compiti e dell'assenza di nesso causale tra il suo operato e il decesso del Per_2
In sede di comparsa conclusionale, il dott. ha poi chiesto alla Corte la condanna della CP_11 Pt_1
e del dott. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96, comma
[...] CP_9
terzo, c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
L' nel costituirsi in giudizio, aderisce integralmente alle difese svolte dal dott. Controparte_12
, chiedendo il rigetto sia dell'appello proposto da sia dell'appello CP_11 Parte_1
incidentale proposto dal dott. CP_9
L' costituitasi in giudizio, contesta solo il primo motivo d'appello Controparte_19
formulato dalla ritenendolo totalmente infondato e insistendo quindi per Parte_1
la conferma, sul punto, dell'ordinanza impugnata.
Infatti, affinché un'assicurazione possa operare a secondo rischio è necessario che sia stata dichiarata la piena validità ed efficacia di quella operante a primo rischio. Diversamente, la polizza che dovrebbe intervenire soltanto una volta esaurito il massimale di quella a primo rischio dovrà intendersi operante a primo rischio essa stessa: questo è quanto previsto, peraltro, dall'art.
4.9 della stessa polizza emessa da in favore del dott. ai sensi del quale “[…] Resta comunque inteso che, nel Parte_1 CP_9
caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio”.
Nel caso di specie, non è mai stata dichiarata l'operatività della polizza emessa da n favore CP_13
della né tantomeno è stata proposta alcuna domanda in tal senso dal dott. CP_8 CP_9
unico effettivamente legittimato a beneficiare della polizza che, secondo la prospettazione di Pt_1
sarebbe stata stipulata dalla anche per suo conto.
[...] CP_8
Conseguentemente, non potrà essere dichiarata l'operatività a secondo rischio della polizza emessa da in favore del dott. Parte_1 CP_9
Da ultimo, la hiede la revoca del provvedimento con cui la Corte d'Appello ha concesso a CP_13
l'inibitoria dei capi 6 e 11 dell'ordinanza impugnata. Parte_1
La costituitasi in giudizio, contesta solo il primo Controparte_8
motivo d'appello formulato dalla chiedendone il rigetto sulla base delle Parte_1
stesse difese formulate dalla sopra riportate. CP_13
La dott.ssa ritiene destituito di fondamento il motivo con cui l'appellante principale CP_10
ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui, con riferimento al procedimento n. 2836/2021, il giudice ha pronunciato una condanna in solido nei confronti del dott. e della , senza CP_9 CP_8 tenere in debita considerazione la sua accertata responsabilità. A tal proposito, l'appellata evidenzia come, nel procedimento n. 2836/2021, non sia mai stata formulata da parte dei ricorrenti alcuna domanda risarcitoria nei suoi confronti, così come non è mai stata formulata alcuna domanda di regresso da parte del dott. o della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni. CP_9
e nel costituirsi in giudizio, preliminarmente chiedono CP_5 CP_6 Controparte_7
che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c., non essendosi né
l'appellante principale, né l'appellante incidentale attenuti alle stringenti regole di redazione dell'atto di appello, sia dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non ricorre una ragionevole probabilità di accoglimento dei motivi di impugnazione proposti.
Nel merito, sull'appello proposto sia dalla sia dal dott. inerente alla Parte_1 CP_9
liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, gli appellati eccepiscono l'infondatezza delle censure, in quanto l'istruttoria espletata in primo grado ha integralmente disatteso quanto genericamente prospettato dagli appellanti, i quali non hanno in alcun modo provato, né tantomeno allegato, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo e di convivenza tra la vittima e i superstiti.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha affermato che nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite. Infatti, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, vige la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” e “originaria”, che impone al danneggiante l'onere di fornire la prova dell'inesistenza del rapporto e del conseguente danno;
prova che, nel caso di specie, è del tutto assente.
Gli appellati affermano, poi, l'assenza di fondamento del motivo d'appello proposto dalla Pt_1
in merito all'operatività a secondo rischio della polizza stipulata col dott.
[...] CP_9
- sia perché nel giudizio di primo grado non è stata chiesta la chiamata in causa dell' a parte CP_13
della , con la conseguenza che la polizza de qua non può ritenersi operativa;
CP_8
- sia perché non è configurabile l'identità di rischio tra le due coperture assicurative invocate, atteso che la polizza personale del professionista sanitario ha ad oggetto la responsabilità civile dello stesso e la polizza della struttura sanitaria ha ad oggetto la responsabilità civile dell'ente.
Anche , , e in proprio e nella loro qualità Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
di eredi del de cuius si sono costituiti nel presente giudizio per far valere, Persona_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., essendosi sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale limitati a denunciare la presunta erroneità della ordinanza impugnata, senza effettivamente formulare censure specifiche.
Nel merito, gli appellati deducono l'infondatezza delle censure svolte dalla circa Parte_1
l'operatività a secondo rischio della polizza, stante la diversità dei rischi assicurati dalla polizza
Co stipulata tra e e dalla polizza stipulata tra la Casa Cura. Parte_1 CP_9 CP_13
In secondo luogo, gli appellati evidenziano come le censure mosse dagli appellanti circa la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale siano state introdotte per la prima volta in grado di appello, essendo riferite a circostanze mai dedotte prima.
Infatti, in primo grado non sono mai state mosse contestazioni specifiche al rapporto di convivenza e al vincolo affettivo tra gli odierni appellati e così come nessuna contestazione è Persona_2
stata mossa in ordine alla sussistenza del danno parentale.
Pertanto, tali nuove contestazioni risultano non solo intempestive, ma in ogni caso smentite dalla copiosa documentazione versata in atti.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati e , , e CP_5 CP_7 Controparte_6 Controparte_1 CP_2 CP_3
infatti, sia l'appello principale, sia l'appello incidentale dispongono Controparte_4
adeguatamente di una parte volitiva, con cui sono indicate le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e di una parte argomentativa, che mira a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Tale apparato non deve infatti rivestire forme sacramentali, né tantomeno contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. civile, sent. 16/11/2017, n. 27199).
* * *
In limine deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della società la quale non è stata CP_13
parte del giudizio di primo grado.
Giova rilevare che con ordinanza 18.6.2024 il tribunale ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite (procedimento di istruzione preventiva e procedimento ex art. 702 bis cpc ) tra e Parte_5 Controparte_6
e la società poste a carico dei primi in ragione della soccombenza, Controparte_7 CP_13
nonostante la predetta società si fosse costituita in giudizio in difetto di alcuna vocatio in jus e del tutto autonomamente;
il tribunale ha osservato come nell'atto introduttivo costoro avevano domandato la condanna anche della nella persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore;
quest'ultima si era costituita chiedendo di essere estromessa previo accertamento della carenza di legittimazione;
i predetti ricorrenti negli atti successivi, dopo avere eccepito di non avere notificato alcun ricorso alla , avevano tuttavia Controparte_13
continuato a formulare domanda di condanna nei suoi confronti;
anche a seguito della udienza di correzione dell'errore materiale, la non aveva contestato (e tantomeno Controparte_13
dimostrato) di non avere ricevuto alcuna notifica, né prodotto alcuna pec. Pertanto, il tribunale ha ritenuto di dovere confermare il dispositivo nella parte in cui aveva rigettato la domanda formulata da e nei confronti della CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_19
in quanto i ricorrenti avevano formulato la relativa domanda nel ricorso introduttivo;
con
[...]
riguardo, invece, alle spese di lite, il tribunale ha osservato che mancata vocatio in ius, volontariamente omessa dai ricorrenti, fosse percepibile ictu oculi, tanto che l'errore fosse facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione e che proprio le condotte processuali di entrambe le parti - la formulazione di una domanda nei confronti di una parte non citata da parte dei ricorrenti e la costituzione in giudizio in difetto di alcuna notifica o comunicazione - giustificavano la dichiarazione di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
***
Con il primo e principale motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Parte_1
Tribunale per aver rigettato l'eccezione di operatività della propria polizza "a secondo rischio".
Sostiene l'appellante che, in forza della clausola 4.9 delle condizioni generali di contratto, la propria garanzia dovrebbe intervenire solo per l'eccedenza rispetto al massimale della polizza stipulata dalla con la compagnia Controparte_8 CP_13
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale, che ha escluso l'operatività della clausola per una presunta diversità dei rischi assicurati, debba essere corretta e integrata nei termini che seguono.
La questione dirimente, come correttamente evidenziato dalle difese degli appellati, non risiede tanto nella astratta identità del rischio assicurato, quanto nell'interpretazione e applicazione della stessa clausola contrattuale invocata da La clausola 4.9, infatti, dopo aver stabilito la regola Parte_1 del "secondo rischio", contiene una previsione di chiusura: "resta inteso che, nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio".
Occorre dunque stabilire cosa debba intendersi per "non operatività dell'altra assicurazione": Tale espressione non può essere interpretata come mera inesistenza o invalidità della polizza di primo rischio, ma deve essere letta in senso più ampio, includendo ogni situazione in cui, per qualsiasi ragione di fatto o di diritto, la garanzia della prima assicurazione non venga concretamente attivata e resa efficace nel giudizio. Un'assicurazione, ai fini processuali, diviene "operativa" nel momento in cui il suo assicurato (o un altro soggetto legittimato) formula una specifica domanda di manleva nei suoi confronti, chiamandola in causa e chiedendo al giudice di accertarne l'obbligo di garanzia.
Nel caso di specie, è un fatto pacifico e documentalmente provato che né la Controparte_8
, assicurata con né alcun altro convenuto, abbia mai formulato una domanda di
[...] CP_13
manleva nei confronti di La polizza della struttura sanitaria, pur esistente, è rimasta CP_13
processualmente inerte. La sua potenziale copertura non è mai stata invocata, né il giudice di primo grado è stato messo in condizione di pronunciarsi sulla sua operatività.
Tale inerzia processuale integra pienamente la fattispecie della "non operatività" prevista dalla clausola 4.9 della polizza Reale Mutua. La clausola in esame, predisposta dalla stessa compagnia assicuratrice, ha la chiara funzione di "clausola di salvaguardia, volta a garantire che l'assicurato (il
Dott. non rimanga privo di copertura qualora, per qualsiasi motivo (inclusa una scelta CP_9
processuale o una negligenza del coobbligato solidale), la polizza di primo rischio non venga attivata.
È una previsione che tutela l'interesse primario dell'assicurato a essere tenuto indenne.
Di conseguenza, verificatasi la condizione della "non operatività" della polizza scatta CP_13
automaticamente la conseguenza contrattuale prevista dalla stessa polizza la garanzia Parte_1
opera "a primo rischio". Non si tratta di un'interpretazione contra legem o contra pacta, ma della puntuale applicazione di una previsione contrattuale voluta dalla stessa appellante. non Parte_1
può dolersi dell'applicazione di una clausola da essa stessa predisposta a tutela del proprio assicurato.
Pertanto, la decisione del Tribunale di rigettare l'eccezione di secondo rischio è corretta nel suo esito finale. Questa Corte, correggendone e integrandone la motivazione nei termini sopra esposti, conferma il rigetto del motivo di appello.
Il secondo motivo d'appello è fondato e deve, quindi, essere accolto. Il giudice di primo grado, infatti, nel condannare la a manlevare il dott. per le Parte_1 CP_9
somme da questo dovute in esecuzione della condanna, ha omesso di riconoscere che l'operatività della polizza prestata dalla stessa in favore del dovesse essere limitata al Parte_1 CP_9
massimale assicurato, pari a euro 1.047.504,00, come risulta pacificamente dal contratto di assicurazione stipulato tra queste parti.
È stato lo stesso d'altronde, a chiedere, nelle conclusioni formulate nella propria memoria CP_9
di costituzione in primo grado, di essere manlevato dalla “nei limiti dei massimali Parte_1
convenuti e del rischio assicurato e fatte salve eventuali franchigie ove previste”.
Pertanto, sotto questo profilo la Corte ritiene di dover integrare l'ordinanza impugnata, dovendosi in questa sede riconoscere che l'operatività della polizza sottoscritta dal dott. con la CP_9 Pt_1
sia limitata al massimale assicurato, fatte salve le franchigie.
[...]
Il terzo motivo d'appello è infondato e deve, quindi, essere rigettato.
Al riguardo, non si può prescindere dall'analizzare i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nel risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Corte di cassazione ha affermato - e reiteratamente ribadito - il principio per cui la morte di una persona causata da un illecito fa da sola presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale sia in capo ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), sia in capo ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
In applicazione di tale principio generale, la Corte di cassazione ha recentemente ritenuto erronea in iure la decisione di una Corte di merito, secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, pur essendo dedotto tra membri appartenenti alla famiglia nucleare “originaria” (fratelli), avrebbe dovuto essere specificamente provato da coloro che ne invocavano il risarcimento.
Infatti, la Corte di legittimità ha ritenuto che la circostanza per cui questo pregiudizio integri un danno-conseguenza (ovverosia una conseguenza -non patrimoniale- risarcibile dell'evento lesivo) non intacca (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale grava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria (Cass. civ., sentenza n. 5769/2024).
Dunque, alla luce dei principi formulati dalla Corte di cassazione sul punto, il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale deve sempre essere riconosciuto in favore dei congiunti di persona che, in conseguenza di un fatto illecito, abbia subito gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
Solamente i parenti meno stretti (quali nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati) dovranno dunque fornire la prova della qualità e della intensità del rapporto affettivo e, quindi, della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Alla luce delle osservazioni fin qui svolte, deve ritenersi erroneo quanto sostenuto dagli appellanti, per cui l'onere della prova sarebbe stato a carico dei richiedenti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, posto che tutti i ricorrenti in primo grado appartengono alla famiglia nucleare originaria e successiva di Persona_2
Né tantomeno può essere condiviso quanto affermato dagli appellanti e dott. Parte_1 CP_9
per cui la liquidazione da parte del giudice di prime cure di tale danno sarebbe priva di una motivazione dal punto di vista giuridico.
Infatti, il giudice, nell'ordinanza impugnata, ha coerentemente e approfonditamente motivato i criteri in base ai quali ha liquidato un certo quantum risarcitorio, indicando per ciascuno dei ricorrenti le tabelle di riferimento, il valore del punto base e i punteggi attribuiti alle circostanze di fatto rilevanti, ovvero l'età della vittima, l'età del superstite, il numero di familiari presenti nel nucleo familiare primario, la convivenza, la qualità e l'intensità della relazione.
Alla luce delle circostanze fin qui esposte, dunque, è evidente che nessuna censura può essere mossa alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale così come effettuata dal giudice di prime cure.
Anche il quarto motivo di impugnazione deve ritenersi infondato e merita, quindi, di essere rigettato.
Rileva questa Corte che e nel proprio ricorso ex art. 702 CP_5 CP_7 Controparte_6
CP_1 bis c.p.c., non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria nei confronti della stessa dott.ssa .
Lo stesso ricorso, infatti, è stato proposto solamente nei confronti del dott. e della Controparte_9
, tanto è vero che tali soggetti sono stati gli unici destinatari della Controparte_8
notifica, da parte dei ricorrenti, del ricorso stesso, come emerge dai documenti del fascicolo di primo grado nn. 46 e 47 depositati nel presente giudizio da parte dei difensori della moglie e dei figli di Persona_2
CP_1 La dott.ssa , pertanto, non è stata chiamata nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n.
2836/2021 né dai ricorrenti, né tantomeno dalla o dal dott. (il quale ha, invece, CP_8 CP_9
chiamato in causa la e il dott. ). Parte_1 CP_11
CP_1 Di conseguenza, mancando la c.d. vocatio in ius nei confronti della dott.ssa nel giudizio proposto da e non si comprende come la stessa avrebbe CP_5 CP_7 Controparte_6
potuto essere destinataria, in quella determinata sede, di una condanna al risarcimento del danno;
la decisione del primo giudice deve, quindi, ritenersi corretta sul punto.
Da ultimo, occorre esaminare l'appello incidentale proposto dal dott. il quale ha censurato CP_9
l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha omesso di riconoscere la responsabilità del dott. CP_11
in ordine all'evento per cui è causa.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi sull'asserita carenza di legittimazione ad agire in capo al così come prospettata dal dott. . CP_9 CP_11
Al riguardo, giova premettere che la c.d. legitimatio ad causam ricorre, sul piano attivo, tutte le volte in cui il diritto fatto valere con la domanda giudiziale sia stato affermato come proprio dall'attore e, sul piano passivo, tutte le volte in cui la persona contro cui si fa valere il diritto sia stata indicata come soggetto passivo di esso. Il riconoscimento della legitimatio ad causam è quindi subordinato non tanto al fatto che il soggetto in giudizio sia il reale titolare del diritto leso, ma al fatto che questo si dichiari tale.
Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado il dott. ha correttamente richiesto l'intervento CP_9
in giudizio del dott. , ritenendo determinante il ruolo ricoperto da quest'ultimo nella vicenda CP_11
che ha poi portato al decesso di infatti, l'appellante incidentale aveva ritenuto di Persona_2
essere stato tratto in inganno da un'informazione medica censurabile, in quanto il medico di guardia non aveva dato pregio alle cause dei dolori riferiti dal paziente nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio
2015 e nella notte successiva.
Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi sussistente la legitimatio ad causam del nella CP_9
domanda formulata nei confronti del dott. . CP_11
Nel merito, l'appello incidentale proposto dal dott. è infondato. CP_9
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, la responsabilità del dott. è CP_11
stata esclusa sia dai consulenti tecnici d'ufficio e sia dal G.U.P. di TA. Per_5 Per_6
Quest'ultimo, in particolare, ha mandato assolto il dott. per non aver commesso il fatto, CP_11 affermando che il medico di guardia non aveva mai conseguito la specializzazione in chirurgia e, soprattutto, che questi, nella seconda notte di guardia, insospettito dall'andamento post-operatorio, aveva indicato nel diario clinico, a beneficio del collega della mattina, l'opportunità di eseguire una radiografia. Inoltre, il G.U.P. ha affermato che non potevano essere ravvisati profili di responsabilità in capo al in quanto l'errore del primo chirurgo nella gestione del caso era legato alle CP_11
conoscenze specialistiche di chirurgia laparoscopica e, di conseguenza, non era agevolmente riconoscibile da un medico non specializzato. Il dott. aveva, dunque, legittimamente fatto CP_11
affidamento sul corretto inquadramento del decorso post-operatorio da parte del primario e CP_9
sulla correttezza delle direttive da quest'ultimo impartite.
I consulenti, invece, nell'integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal giudice di primo grado, hanno affermato, testualmente, che “Secondo quanto si rileva dagli atti, il dott. avrebbe effettuato il turno di guardia notturna il 30 e il 31 di gennaio 2015. Ciò significa CP_11
in prima e in seconda giornata post-operatoria. Orbene è altamente probabile che in tale periodo il quadro non fosse sufficientemente evidenziabile clinicamente o per lo meno non lo fosse da parte di un medico non specialista nella disciplina. In pratica non si può pretendere ad un medico di guardia la medesima competenza di un chirurgo che effettua questi interventi. Si ritiene pertanto che nella condotta dello stesso non si ravvisino profili di responsabilità”.
Il dott. nel proprio appello incidentale, ha omesso sia di muovere alcuna specifica censura CP_9
alla consulenza tecnica d'ufficio, sia di fornire elementi che potessero concretamente confutare quanto emerso nel processo penale e nel processo civile, ovvero l'assenza di responsabilità del dott.
nel decesso di tanto è vero che le argomentazioni poste a sostegno CP_11 Persona_2
dell'impugnazione incidentale non trovano conferma negli atti di causa.
Pertanto, la decisione del giudice di primo grado sul punto deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Da ultimo, occorre evidenziare che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante principale al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., così come sollecitata dal dott. in sede di comparsa conclusionale. CP_11
Infatti, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ha natura sanzionatoria e presuppone una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali (Cass. civ., sent. n. 3233/2024).
Ebbene, nel caso in esame né l'appello principale della né l'appello incidentale del Parte_1
sono stati espressione di mala fede, colpa grave o intendimenti abusivi, tanto è vero che uno CP_9
dei quattro motivi di gravame proposti dalla ha trovato accoglimento, circostanza Parte_1
quest'ultima in ogni caso dirimente al fine di escludere la configurabilità della responsabilità ex art. 96 comma 3 in capo alla società assicuratrice.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (D.M. n.
147/2022), ed applicati i valori minimi, in ragione dell'attività difensiva svolta, circoscritta ad alcune limitate questioni, seguono la soccombenza.
In particolare:
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da e CP_5 CP_7 CP_6
devono essere rimborsate dalla e da , in solido tra loro
[...] Parte_1 Controparte_9
(scaglione 1.000.001-2.000.000);
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da , , e Controparte_1 CP_3 CP_2
in proprio e nella qualità di eredi di devono essere rimborsate Controparte_4 Persona_1
dalla e da , in solido tra loro (scaglione 260.001-520.000); Parte_1 Controparte_9
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dal dott. e dalla CP_11 Controparte_15
devono essere rimborsate da (scaglione 1.000.001-2.000.000); Controparte_9
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dal dott. devono essere rimborsate CP_9
dalla previa, in ragione del limitatissimo accoglimento dell'appello, loro Parte_1
compensazione nella misura di ¼ (scaglione 1.000.001-2.000.000), ponendosi la restante parte a carico della maggiormente soccombente. Parte_1
- le spese tra la e la devono ritenersi integralmente compensate, poiché la Parte_1 CP_8
notificazione dell'impugnazione nei confronti di quest'ultima ha assolto alla mera funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario la sola esistenza dell'impugnazione nel medesimo processo. Ne consegue che, secondo principio consolidato, le parti costituitesi, nei cui confronti non sono proposte domande, non hanno diritto alla condanna in loro favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 c.p.c., che richiede la qualità di parte;
- le spese di lite sostenute da nel presente grado di giudizio devono essere poste a carico CP_13
della in ragione del principio di causalità. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello incidentale del dott. e il primo, il terzo e il quarto motivo Controparte_20
d'appello proposti dalla Parte_1
2. accoglie il secondo motivo d'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
riconosce l'operatività della polizza stipulata tra quest'ultima e il dott. nei limiti Controparte_20
del massimale assicurato, fatte salve le franchigie;
3. condanna la società in persona del legale rappresentante e il dott. Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_20
in favore di e che liquida in euro 12.033,00 a titolo di CP_5 CP_7 Controparte_4
compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
4. condanna la in persona del legale rappresentante e il dott. Parte_1 CP_20
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore
[...]
di , , e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
che liquida in euro 7.110,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese Persona_1
generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
5. condanna la in persona del legale rappresentante al pagamento delle Pt_1 Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio in favore della dott.ssa che liquida in euro CP_10
12.033,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
6. condanna il dott. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_20
in favore di , che liquida in euro 12.033,00 a titolo di compenso professionale, oltre CP_11
spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
7. condanna il dott. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_20
in favore di che liquida in euro 12.033,00 a titolo di compenso professionale, Controparte_15
oltre spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
8. compensa nella misura di ¼ le spese del giudizio tra e la e Controparte_20 Parte_1
condanna quest'ultima al pagamento della restante parte che liquida in euro 9.024,75 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (compensazione di ¼ e valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
9. condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante, che liquida in euro 12.033,00 a titolo di CP_21
compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (compensazione di ¼ e valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
10. dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Emanuela Cugusi) (dott.ssa Maria Teresa Spanu)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile composta dai magistrati:
AR TE NU Presidente
NA AR Consigliere
EMANUELA CUGUSI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 223 del ruolo generale degli affari civili per l'anno 2024, promossa da: in persona del suo legale rappresentante, elettivamente Parte_1
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Gianmario Dettori, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti rilasciata in foglio separato rispetto all'atto d'appello
APPELLANTE nei confronti di
e (in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
proprio e nella loro qualità di eredi di , elettivamente domiciliati presso lo Persona_1
studio degli Avv.ti Valerio Martis ed Ezio Ullasci, che li rappresentano, congiuntamente e disgiuntamente, in forza di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI
e
elettivamente domiciliati presso lo CP_5 Controparte_6 Controparte_7
studio degli Avv.ti Gabriele Melis e Edoardo Vassallo, che li difendono e rappresentano in virtù di procura speciale alle liti resa a margine della comparsa di costituzione in appello
APPELLATI
e in persona del legale rappresentante pro Controparte_8
tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Stefano Rossi, in virtù di procura alle liti rilasciata in foglio separato rispetto alla comparsa di costituzione in appello APPELLATA
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Paolo Zichi, che lo Controparte_9
rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO, APPELLANTE INCIDENTALE
e
elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv.ti Gian Franco Siuni e CP_10
NT DU, che la rappresentano e difendono in virtù di procura speciale rilasciata nel primo grado del presente giudizio
APPELLATA
e
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Francesca Macis, che lo CP_11
rappresenta e difende in virtù di procura speciale rilasciata nel primo grado del presente giudizio
APPELLATO
e in persona del Responsabile Direzione Sinistri, elettivamente domiciliata Controparte_12
presso lo studio dell'Avv. , che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata Parte_2
in atto separato rispetto alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
e
in persona del procuratore Controparte_13
speciale pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Piera Starnino, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, da considerarsi unito alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATA
La causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di “l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni Parte_1
avversa eccezione, deduzione e conclusione, Voglia in riforma della ordinanza decisoria, n. cron. 10250/2024 Rep. N. 1160/2024 resa dal Tribunale di Cagliari nei procedimenti riuniti n.n. R.G.
2817/2021 e 20836/2021, comunicata in data 21.05.2024 non notificata e successiva correzione di errore materiale
In via principale 1) in accoglimento dei motivi di appello dichiarare che l'assicurazione in favore del dott. è prestata in secondo rischio e cioè per l'eccedenza rispetto al massimale Controparte_9
della polizza assicurativa dell'Ente sanitario, secondo quanto previsto dall'art.
4.9 della polizza sottoscritta dal in tal caso limitare la manleva entro il massimale di polizza;
2) rigettare CP_9
la domanda di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale;
3) in ogni caso in merito alle parti dell'ordinanza non censurate, graduare la responsabilità in capo all'Ente e ai medici;
4) con vittoria di spese diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
Nell'interesse di , , , e (conclusioni Per_1 CP_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_1
precisate in sede di memoria di replica): “I resistenti, come sopra rappresentati, difesi e domiciliati, affinché l'On.le Corte adita, rigettata ogni contraria istanza, Voglia: a) accertare l'inammissibilità
e/o infondatezza del ricorso in appello presentato dalla società nonché Parte_3
dell'appello incidentale del dott. , presentato in data 22 novembre 2024, e per Controparte_9
l'effetto confermare l'ordinanza impugnata avente n. cronologico 10250/2024 del 20 maggio 2024, repert. 1160/2024 del 21 maggio 2024 e corretta con ordinanza n. cronologico 12617/2024 del 18 giugno 2024, successivamente corretta con ordinanza avente n. cronologico 15579/2024 del 2 agosto
2024 del tribunale di Cagliari (RG 2817/2021). b) Con condanna al pagamento delle spese processuali, da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, per lo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore dei procuratori che si dichiarano, fin d'ora, antistatari”.
Nell'interesse di e “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello CP_5 CP_6 Controparte_7
adita, disattesa ogni avversa contraria istanza, eccezione e deduzione:
IN VIA PRELIMINARE 1) dichiarare inammissibile e/o improponibile, per le ragioni indicate nella presente comparsa, l'appello proposto dalla con atto del 20 giugno Parte_4
2024 e l'appello incidentale del dott. con atto di data 22.11.2024, ai sensi degli artt. 342 e CP_9
348 bis c.p.c.; NEL MERITO 2) rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dalla con atto di data 20.06.2024, e l'appello incidentale del dott. Parte_1 CP_9
con atto di data 22.11.2024, confermando nel merito e per le parti oggetto d'impugnazione,
l'appellata ordinanza n. cronol. 10250/2024 del 20/05/2024, Repert. n. 1160/2024 del 21/05/2024, corretta con ordinanza n. cronol. 12617/2024 del 18/06/2024 e successivamente corretta con ordinanza n. cronol. 15579/2024 del 02/08/2024 del Tribunale di Cagliari (R.G. n. 2817/2021); 3) respingere, con la miglior formula, le domande svolte dalla con atto di Parte_1
data 20.06.2024, e l'appello incidentale del dott. con atto di data 22.11.2024, per i motivi CP_9
esposti in narrativa;
IN OGNI CASO 4) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre il rimborso forfettario per spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi sulla base dei parametri previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, per lo scaglione di riferimento, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari”.
Nell'interesse di “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello Controparte_8
adita, contrariis reiectis, previa revoca dell'inibitoria dell'ordinanza concessa limitatamente ai capi
6) e 11) dell'ordinanza gravata, rigettare il primo motivo di appello principale relativo alla presunta operatività a secondo rischio della polizza stipulata dal dott. con CP_9 [...]
confermando l'ordinanza sul punto. Con vittoria di spese del presente grado di Parte_1
giudizio”.
Nell'interesse di (conclusioni precisate in sede di memoria di replica): “In Controparte_9
via preliminare: In accoglimento dell'appello incidentale proposto, dichiarare la responsabilità del dr. , dichiarando il medesimo tenuto a manlevare da ogni CP_11 Controparte_9
responsabilità ed effetto pregiudizievole, in ordine all'evento di cui è causa;
Sempre in accoglimento dell'appello incidentale proposto, accertarsi e liquidarsi il risarcimento dei danni a favore degli aventi diritto, nel rispetto delle risultanze probatorie emerse nel corso del giudizio di primo grado.
Con ogni provvedimento in ordine alle spese di lite;
IN VIA PRINCIPALE:
Contrariis reiectis
Nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità del dr. , graduata la Controparte_9
sua concorrenza nella causazione dell'evento, dichiarare la Società Pt_1 [...]
come statuito dal primo Giudice, a manlevarlo da ogni conseguenza Parte_1
pregiudizievole che possa derivagli dalla sentenza che sarà emanata, nei limiti di massimale della polizza agli atti di causa e fatte salve le franchigie se dovute
Con ogni provvedimento sulle spese di lite”.
Nell'interesse di (conclusioni precisate in sede di comparsa conclusionale): CP_10
“Voglia l'Ill.ma Corte, respinta ogni contraria istanza, eccezione deduzione: 1) Nel merito, rigettare le domande di cui ai punti 3) e 4) delle conclusioni formulate nell'interesse dell'appellante
[...]
e la domanda volta ad ottenere la graduazione della responsabilità promossa Parte_1
dall'appellante incidentale dr. , siccome infondate in fatto e in diritto;
2) con Controparte_9
vittoria di compensi e spese legali del giudizio”.
Nell'interesse di (conclusioni precisate in sede di comparsa conclusionale): CP_11
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis:
- rigettare l'appello promosso da;
Parte_1
- rigettare l'appello incidentale promosso da;
Controparte_9
- conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza n. cron. 10250/2024 Rep. N. 1160/2024 resa dal Tribunale di Cagliari nei procedimenti riuniti n.n. R.G. 2817/2021 e 2836/2021;
- condannare e , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al risarcimento Parte_1 Controparte_9
dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura, rimborso forfetario al 15%, IVA, CPA”. Nell'interesse di “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis: Controparte_12
- rigettare l'appello promosso da;
Parte_1
- rigettare l'appello incidentale promosso da;
Controparte_9
- conseguentemente, confermare integralmente l'Ordinanza n. cron. 10250/2024 Rep. N. 1160/2024 resa dal Tribunale di Cagliari nei procedimenti riuniti n.n. R.G. 2817/2021 e 2836/2021.
In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali della presente procedura, rimborso forfetario al 15%, IVA, CPA”.
Nell'interesse di : “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, Controparte_13
previa revoca dell'inibitoria dell'ordinanza concessa limitatamente ai capi 6) e 11) dell'ordinanza gravata, rigettare il primo motivo di appello principale relativo alla presunta operatività a secondo rischio della polizza stipulata dal dott. con confermando CP_9 Parte_1
l'ordinanza sul punto.
Con vittoria di spese anche del presente grado di giudizio”.
IN FATTO E IN DIRITTO
A. Il ricorso ex art. 696 bis c.p.c., R.G. 2223/2019
Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., e CP_5 CP_7 Controparte_6
rispettivamente moglie e figli di chiesero procedersi ad accertamento tecnico Persona_2
preventivo affinché si accertassero il nesso di causalità tra la condotta dei sanitari della
[...]
di TA (con particolare riferimento a quella del dottor e il Controparte_8 CP_9
decesso del loro congiunto, nonché l'entità dei danni dai ricorrenti subiti a seguito di tale evento.
In particolare, esposero che:
1. in data 29.1.2015 era stato sottoposto a un intervento chirurgico di Persona_2
asportazione della colecisti mediante videolaparoscopia, eseguito dal dott. CP_9
primo chirurgo operatore, e dalle dott.sse e
[...] Persona_3 CP_10
2. durante la notte tra il 30 e il 31.1.2015, come emerso dalla cartella clinica, Persona_2
aveva iniziato ad accusare un forte dolore al fianco destro, per cui gli era stata somministrata una terapia antalgica che, però, non aveva apportato alcun beneficio. A causa dell'insistenza di tali dolori, durante la mattinata del 31.1.2015 veniva contattato telefonicamente il dottor non presente in struttura, il quale aveva prescritto il farmaco , la cui CP_9 Per_4
somministrazione aveva comportato una regressione della temperatura corporea (che era circa di 38.4°), ma non della sintomatologia dolorosa;
CP_1
3. il giorno 1.2.2015, a causa della forte algia lamentata dal la dottoressa , la Per_2
dottoressa e il dottor avevano svolto degli esami sul paziente, senza però Per_3 CP_11
disporre alcun accertamento teso a indagare l'origine dei sintomi;
4. il giorno 2.2.2015, il Dottor presente in struttura, aveva richiesto lo svolgimento di CP_9
esami ematochimici e di una TC toraco-addominale, dalla quale emergeva una possibile perforazione intestinale. Per tale ragione, il dott. aveva ritenuto necessario un CP_9
ulteriore intervento chirurgico e aveva quindi informato la moglie del paziente. Tuttavia, a causa dei dubbi sorti sull'operato dei sanitari della ”, i CP_8 Controparte_8
familiari del chiesero il trasferimento di quest'ultimo presso altra struttura Per_2
sanitaria;
5. il era stato dunque trasferito in ambulanza presso la Per_2 [...]
provvista di terapia intensiva, dove veniva sottoposto a un Controparte_14
intervento chirurgico d'urgenza che mostrava la presenza di una piccola perforazione del colon trasverso in prossimità della flessura colica destra, che rendeva necessaria l'esecuzione di una “raffia colica, ileostomia e toilette peritoneale a seguito di perforazione intestinale”;
6. trattato nel reparto di rianimazione con diagnosi di “shock settico grave Persona_2
e insufficienza respiratoria”, era deceduto in data 4.2.2015.
Il procedimento di istruzione preventiva iscritto al n. R.G. 2223/2019 si concluse con la consulenza tecnica d'ufficio a firma dei dottori e Persona_5 Persona_6
B. Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. 2817/2021
All'esito del procedimento di istruzione preventiva, , , , Controparte_1 Per_1 CP_2 CP_1
e (rispettivamente genitori e fratelli del deceduto) proposero ricorso ex CP_3 Controparte_4
art. 702 bis c.p.c., iscritto al n. R.G. 2817/2021, chiedendo l'acquisizione della CTU, nonché il risarcimento del danno parentale iure proprio e del danno terminale iure hereditatis.
Si costituirono in giudizio la , il dott. , il dott. Controparte_8 Controparte_9
, la la e, successivamente CP_11 Controparte_15 Parte_1 all'integrazione della CTU, la dott.ssa già dichiarata contumace. CP_10
In particolare, la eccepì la violazione del termine di Controparte_8
proposizione del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il difetto di prova del nesso causale, le criticità dell'elaborato peritale e la rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., del rifiuto del paziente di sottoporsi a un secondo intervento chirurgico.
In subordine, la chiese che il danno venisse riqualificato in danno da perdita di chance, CP_8
da commisurare alla effettiva aspettativa di vita, e che venissero graduate le responsabilità imputabili a ciascuna parte resistente, con esclusione di qualunque vincolo di solidarietà.
Da ultimo, con riferimento alle richieste risarcitorie avanzate dai ricorrenti, la eccepì CP_8
che il danno biologico terminale è trasmissibile unicamente agli eredi (e non, quindi, ai ricorrenti) e che la domanda di risarcimento del danno iure proprio non patrimoniale doveva essere rigettata in ragione della sola perdita delle chance di sopravvivenza.
Il dott. eccepì, in particolare, di non essere stato informato, nelle prime ore del mattino tra CP_9
il venerdì e il sabato, del dolore al fianco lamentato dal Il personale di servizio avrebbe, Per_2
quindi, omesso di ottemperare al preciso ordine che impone al medico di guardia e agli altri operatori di informare il primario circa ogni notizia riguardante i pazienti sottoposti a intervento chirurgico.
Inoltre, l'immediato intervento in data 2.2.2015, che si sarebbe potuto svolgere in prima mattinata, avrebbe potuto giovare alla risoluzione della crisi, con alte probabilità di successo, in considerazione del fatto che il tragitto in ambulanza aveva avuto una durata di circa quattro ore a Controparte_16
causa del traffico e delle avverse condizioni metereologiche.
Il dott. inoltre, chiamò in causa sia la sia CP_9 Controparte_17 CP_11
, medico di guardia nelle notti immediatamente successive all'intervento chirurgico, in cui il
[...]
paziente aveva manifestato i primi sintomi.
Il dott. eccepì la nullità dell'atto di citazione per assoluta indeterminatezza della causa CP_11
petendi, il difetto di legittimazione attiva in capo al e, nel merito, la sua assoluta estraneità CP_9
rispetto alla vicenda, come accertato sia nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., sia dal G.U.P. del
Tribunale di TA, che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto.
In ogni caso, il dott. chiese ed ottenne l'autorizzazione alla chiamata in causa della CP_11 [...]
per essere tenuto indenne dall'eventuale risarcimento del danno e Controparte_18
dalle spese processuali.
La società eccepì, preliminarmente, la illegittimità della chiamata in causa Controparte_15 effettuata dal dott. nei suoi confronti e, nel merito, la assenza di responsabilità di quest'ultimo. CP_11
La società eccepì, in primo luogo, che la polizza assicurativa n. Parte_1
2008/03/2011848 stipulata dal prevedeva un massimale di euro 1.047.504,00 e che la stessa CP_9
conteneva una specifica clausola regolante l'operatività a “secondo rischio”; pertanto, essendo la
[...]
assicurata con la polizza professionale del dott. avrebbe Controparte_8 CP_13 CP_9
dovuto operare solo in secondo rischio e, quindi, solo laddove il massimale previsto dalla polizza della struttura fosse risultato non sufficientemente capiente.
Nel merito, invece, eccepì la conformità della condotta del ai protocolli approvati dal mondo CP_9
scientifico, non essendo emersi elementi dai quali rilevare manovre errate cui imputare la perforazione del colon.
Inoltre, nel decorso post-operatorio il chirurgo si era limitato a fornire alcune consulenze telefoniche sulla base dei dati clinici forniti e interpretati dai colleghi che avevano gestito direttamente la situazione.
La dott.ssa eccepì, in via preliminare, la nullità e la inutizzabilità sia dell'elaborato CP_10
peritale depositato all'esito dell'ATP, in quanto incompleto e non esaustivo, sia della integrazione della CTU depositata nel corso dell'ATP. Nel merito, contestò la fondatezza della domanda, deducendo l'assenza di qualsivoglia condotta colposa a sé riconducibile e la non configurabilità del nesso causale tra la condotta attiva a lei ascrivibile e il danno. In particolare, il suo ruolo da secondo aiuto sarebbe stato del tutto marginale e ininfluente sulla scelta o sull'esecuzione dell'intervento, vista anche la sua specializzazione in dermatologia.
CP_1 In via subordinata, la dott.ssa osservò come la sua responsabilità avrebbe dovuto essere in ogni caso esclusa, trattandosi di un'ipotesi di colpa lieve che, sulla base della legge 8 marzo 2017, n. 24
(cd legge Gelli-Bianco), vale ad escludere la responsabilità quando l'intervento sia di particolare difficoltà e laddove sia contestabile l'imperizia.
C. Il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., R.G. n. 2836/2021
In seguito al procedimento per accertamento tecnico preventivo proposero ricorso ex art. 702 bis c.p.c. anche e i quali, dopo aver esposto la concatenazione CP_5 CP_6 Controparte_7
di eventi che avevano condotto al decesso del loro congiunto, chiesero il risarcimento:
- del danno alla salute subito iure proprio;
- del danno non patrimoniale di natura esistenziale da morte del congiunto e perdita del rapporto parentale con la moglie e i figli, tutti conviventi;
- del danno patrimoniale, anche da lucro cessante, derivato dalla morte del essendo Per_2
quest'ultimo dipendente a tempo indeterminato della cooperativa 3A di RB (reddito, nell'anno di imposta 2014, di euro 31.475,00, integralmente destinato alla famiglia e al mantenimento dei familiari conviventi);
- del danno iure hereditatis (nella duplice accezione del danno morale terminale e danno biologico terminale), essendo il decesso del intervenuto dopo cinque giorni di lucida agonia;
Per_2
- del danno da mancanza del consenso informato.
Si costituirono nel procedimento iscritto al n. R.G. 2836/2021 il dott. , la Controparte_9 [...]
la e il dott. , ribadendo Controparte_8 Parte_1 CP_11
le medesime eccezioni e formulando le medesime conclusioni del procedimento iscritto al n. R.G.
2817/2021. La eccepì la carenza di legittimazione dei ricorrenti alla Controparte_19
citazione diretta della compagnia stessa chiedendo, quindi, l'immediata estromissione con favore delle spese e dei compensi di lite.
***
La causa, istruita con produzioni documentali e C.T.U, previa riunione dei due procedimenti, è stata decisa con ordinanza del 20 maggio 2024, con cui il giudice di prime cure ha accertato la responsabilità della , del dott. e della Controparte_8 Controparte_9
dott.ssa nel decesso di condannandoli al risarcimento dei danni CP_10 Persona_2
nei confronti dei ricorrenti nella misura di cui si dirà in seguito.
In particolare, il giudice, sulla base degli elementi emersi dalla CTU dei dottori e Persona_6
e della sostanziale conformità tra le conclusioni di tale consulenza, di quella disposta Persona_5
nell'ambito del procedimento penale R.G. n. 110/2016 presso la Procura della Repubblica di TA
(dott. e prof. dott. ) e di quella disposta nell'ambito del Persona_7 Persona_8
procedimento penale presso la Corte d'Appello di Cagliari R.G. n. 1506/2017 (dott. , Persona_9
ha così deciso.
1. Accertamento della responsabilità
Il giudice ha, in primo luogo, ritenuto infondata la domanda formulata dal dott. nei confronti CP_9
del dott. e, per l'effetto, la ha rigettata. CP_11
In particolare, il giudice, come accertato dai consulenti tecnici d'ufficio, ha ritenuto altamente probabile che durante i turni di guardia notturna del dott. del 30 e del 31 gennaio 2015 il CP_11
quadro non fosse sufficientemente chiaro dal punto di vista clinico (al riguardo, il giudice ha anche dato atto dell'intervenuta assoluzione del in sede penale). CP_11
Per quanto concerne, invece, la responsabilità del dott. (al quale è stata applicata la pena su CP_9
richiesta delle parti con sentenza n. 541/2016 del Tribunale di TA), il giudice, conformandosi agli accertamenti dei consulenti, ritenuti meritevoli di condivisione, ha ritenuto che egli avesse ricevuto le necessarie informazioni sullo stato di salute del paziente, per cui aveva anche prescritto telefonicamente somministrazioni di terapia antalgica e antipiretica.
Il dott. quindi, è stato ritenuto responsabile sia per la sua condotta attiva, sia per il suo ruolo CP_9
di supervisore nei confronti dei medici del reparto.
Con riferimento alla dottoressa il giudice, sulla scorta della consulenza tecnica CP_10
d'ufficio, ha accertato che nel momento in cui essa aveva visitato il paziente (mattina del 31.1.2015 e mattina e pomeriggio del 1.2.2015) erano già evidenti i segni delle complicanze conseguenti all'intervento.
CP_1 Pertanto, il giudice ha ritenuto: che il dott. e la dott.ssa avrebbero dovuto indagare CP_9
sulla genesi della evoluzione clinica iniziata durante la notte tra il 30 e il 31 gennaio e proseguita sino al primo febbraio 2015; che la prestazione non implicava la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e che il danno era conseguente a negligenza e imprudenza e non a imperizia.
CP_1 Così accertata la responsabilità in capo ai dottori e , il giudice ha applicato il principio CP_9
per cui il risarcimento del danno deve essere ripartito tra struttura e sanitari, anche in caso di colpa esclusiva di questi ultimi (salvi i casi eccezionali di grave, imprevedibile e improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute), posto che la struttura che si avvale della collaborazione di sanitari persone fisiche si trova a dover rispondere dei pregiudizi da costoro cagionati.
Dunque, non avendo la struttura sanitaria fornito la prova dell'assorbente responsabilità dei medici, anche la è stata condannata al risarcimento del danno in virtù del principio presuntivo CP_8
di cui agli artt. 1298, secondo comma, c.c. e 2055, comma terzo, c.c.
2) La quantificazione del danno
2A) A fronte dell'accertamento della responsabilità nel decesso del della Casa di Cura, del Per_2
CP_1 dott. e della dott.ssa , con riferimento alle domande risarcitorie avanzate da CP_9 CP_5
e il giudice di prime cure:
[...] CP_6 Controparte_7
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da mancanza del consenso informato riguardo all'intervento chirurgico, stante il difetto di una specifica allegazione sul punto;
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno alla salute subito iure proprio sulla base delle condivisibili osservazioni del CTU dott. , il quale aveva accertato le lesioni all'integrità Persona_10
psichica lamentate dai ricorrenti a causa del decesso del I danni risarcibili sono stati Per_2
quantificati, per in euro 151.824,00; per in euro 25.722,00; per CP_5 Controparte_7
in euro 11.261,00; Controparte_6
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, di natura esistenziale, da morte del congiunto e perdita del rapporto parentale. In particolare, il giudice ha liquidato tale danno sulla base delle tabelle di Milano 2022, contemperando in maniera equilibrata l'età della vittima e dei superstiti, l'intensità del vincolo familiare, le sofferenze provate da questi ultimi, la sopravvivenza di altri congiunti del nucleo familiare primario, la convivenza con questi ultimi, la qualità e intensità della relazione affettiva familiare residua, così soddisfacendo, in via transitoria, anche le esigenze di prevedibilità richiamate dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10579 del
21.4.2021. Il danno risarcibile è stato così quantificato: per in euro 329.770,00; per CP_5
in euro 336.500,00; per in euro 336.500,00; Controparte_6 Controparte_7
- ha accolto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale anche da lucro cessante per la prematura scomparsa del dipendente con contratto determinato presso la cooperativa 3A Per_2
di RB. Il danno da perdita del contributo economico è stato così quantificato: per CP_5
euro 70.332,54; per euro 18.667,71; per euro 44.168,05; Controparte_7 Controparte_6
- ha rigettato la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis, nella duplice accezione del danno morale terminale-danno biologico terminale, non essendo stati i consulenti in grado di quantificare un danno biologico del paziente e non essendo emersi elementi in ordine alla consapevolezza del paziente dell'imminenza della propria fine.
2B) Il giudice ha, poi, accolto la domanda risarcitoria proposta da , , Controparte_1 Per_1
, e per il danno da perdita del rapporto parentale iure proprio, CP_2 CP_3 Controparte_4
che è stato liquidato, sulla base delle tabelle di Milano del 2022, nei seguenti importi:
- per i genitori della vittima, euro 144.695,00 per ciascuno;
- per e euro 59.909,20 per ciascuno;
CP_3 Controparte_2
- per euro 62.831,60. Controparte_4
È stata, invece, rigettata la domanda di risarcimento del danno iure hereditatis terminale, per le stesse ragioni per cui è stata rigettata la domanda proposta da e CP_5 CP_7 Controparte_6
All'esito di tali accertamenti il giudice di prime cure: a) nel procedimento n. R.G. 2836/2021, ha condannato:
- la , in persona del legale rappresentante pro tempore, e il Controparte_8
dott. in solido tra loro, a risarcire il danno nei confronti di e CP_9 CP_5 CP_7
nella misura di cui supra, oltre al pagamento degli interessi legali sulla Controparte_6
somma devalutata alla data dell'illecito (febbraio 2015), annualmente rivalutata secondo gli indici Istat da tale data alla pronuncia;
- in accoglimento della domanda di garanzia formulata da , la Controparte_9 [...]
“a manlevare il dott. per le somme che dovrà versare in esecuzione Parte_1 Controparte_9
della condanna, comprese le spese di lite: la polizza non può “operare in eccesso” rispetto all'assicurazione della Casa di cura in cui opera il medico, in quanto presupposto necessario perché possano sussistere una copertura “a secondo rischio” è l'identità del rischio coperto (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 0314 del 21/11/2019), mentre nel caso in esame la polizza garantisce patrimoni differenti
(della casa di cura e del medico)”;
b) nel procedimento n. R.G. 2817/2021, ha condannato:
- la , il dott. e la dott.ssa in Controparte_8 Controparte_9 CP_10
solido tra loro, al risarcimento del danno nei confronti di , , e Per_1 CP_3 CP_2 CP_4
e , nella misura di cui supra, oltre al pagamento degli interessi legali
[...] Controparte_1
sulla somma devalutata alla data dell'illecito (febbraio 2015), annualmente rivalutata secondo gli indici Istat da tale data alla pronuncia;
- la a manlevare il dott. per le ragioni sopra esposte. Parte_1 CP_9
L'ordinanza del giudice di primo grado è stata corretta una prima volta con l'ordinanza del 18.06.2024
n. cron. 12617/2024 e una seconda volta con l'ordinanza del 02.08.2024 n. cron. 15579/2024. In particolare, con quest'ultima il giudice ha modificato il quantum del risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante in favore di quantificato non già in euro 70.332,54, CP_5
ma in euro 133.000,53.
***
Avverso l'ordinanza n. cron. 10250/2024 del Tribunale di Cagliari propone appello
[...]
tramite la formulazione di quattro diversi motivi di gravame. Parte_1
1) Con il primo motivo d'appello, la censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il Parte_1
giudice ha omesso di riconoscere l'operatività della polizza in secondo rischio, a causa dell'assenza del requisito dell'identità del rischio assicurato, essendo differenti i patrimoni assicurati dalle due polizze.
L'appellante contesta tale ricostruzione, affermando l'identità, nel caso di specie, del rischio, poiché entrambe le polizze assicurano “il ristoro di un danno conseguente alla condotta medica, ovvero il cosiddetto rischio clinico inteso come possibile danno che dalla condotta medica possa derivare al paziente”, tanto è vero che il dott. e la son stati chiamati a risarcire, in solido, CP_9 CP_8
il medesimo danno.
Inoltre, l'art.
9.1.02 della polizza stipulata dalla dispone testualmente che CP_13 CP_8
l'assicurazione comprende “La responsabilità civile che possa gravare personalmente su tutti i dirigenti e dipendenti del Contraente […]”: ne deriva che, estendendosi la garanzia anche alla responsabilità personale del dipendente medico, la polizza garantisce il medesimo rischio CP_13
coperto anche dalla polizza Reale che deve quindi operare in secondo rischio. Pt_1
2) Con il secondo motivo, la censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui non ha Parte_1
esplicitato che l'operatività della polizza stipulata dal dott. dovesse essere limitata al CP_9
massimale assicurato.
3) Con il terzo motivo, la censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice ha Parte_1
liquidato il danno da perdita del rapporto parentale.
Infatti, il primo giudice avrebbe dato per scontata l'esistenza dei parametri necessari per la liquidazione di tale danno che, essendo un danno-conseguenza, non è in re ipsa e deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento.
Ad avviso dell'appellante, nel corso del giudizio di primo grado, tuttavia, i ricorrenti avevano omesso di provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale intercorrente con Persona_2
e il danno è stato quindi liquidato dal giudice di prime cure sulla base di parametri privi di riscontro oggettivo e di una motivazione apodittica.
4) Da ultimo, l'appellante censura l'ordinanza impugnata nella parte in cui, relativamente al procedimento n. 2836/2021, il giudice ha condannato in solido solamente il dott. Controparte_9
e la senza tenere in considerazione l'accertata responsabilità della dott.ssa CP_8 CP_10
, la quale è stata infatti condannata nel procedimento n. 2817/2021.
[...]
L'appellante ritiene dunque che l'ordinanza debba essere riformata attribuendo anche alla dott.ssa
CP_1
la propria quota di responsabilità, coerentemente alla condanna pronunciata nel procedimento n. 2817/2021.
La chiede, infine, anche la riforma delle spese processuali, conseguente all'eventuale Parte_1 riforma dell'ordinanza impugnata in termini di quantum.
Si sono costituiti nel giudizio d'appello il dott. il dott. , la CP_9 CP_11 Controparte_19
CP_1
la l' la dott.ssa ,
[...] Controparte_8 Controparte_12 CP_5
e e , , , e
[...] CP_7 Controparte_6 Controparte_1 Per_1 CP_2 CP_3 CP_4
[...]
Il dott. , si è costituitosi in giudizio, proponendo avverso l'ordinanza impugnata Controparte_9
appello incidentale.
Con un primo motivo di gravame, censura l'ordinanza nella parte in cui il giudice ha rigettato la domanda di manleva da lui formulata nei confronti del dott. , con una motivazione, peraltro, a CP_11
suo dire superficiale e incompleta.
Al riguardo, l'appellante incidentale evidenzia che:
- la condotta del medico di guardia era stata gravemente omissiva e negligente, non risultando che il dott. abbia visitato direttamente il paziente né la notte tra il 30 e il 31 gennaio, né la notte tra CP_11
il 31 gennaio e il 1° febbraio. Un esame obiettivo e la semplice palpazione dell'addome avrebbero potuto condurre il medico di guardia a ritenere indispensabile e urgente una radiografia;
- il dott. aveva l'obbligo, durante i suoi turni, di informare il dott. delle condizioni CP_11 CP_9
del paziente, e le informazioni a lui pervenute in tempi successivi, anche da parte del personale infermieristico, erano del tutto fuorvianti;
- l'incompleta tenuta della cartella clinica non può essere ascrivibile al dott. che era assente CP_9
dal reparto.
Con un secondo motivo di gravame, il dott. aderisce all'impugnazione proposta dalla società CP_9
censurando l'ordinanza impugnata con riferimento al quantum risarcitorio liquidato dal Parte_1
giudice di primo grado per il danno da perdita del rapporto parentale.
Il dott. , nel costituirsi in giudizio, contesta integralmente quanto ex adverso dedotto, CP_11
eccepito e domandato e chiede il rigetto sia dell'appello proposto da sia Parte_1
dell'appello incidentale proposto dal dott. CP_9
Per quanto è qui d'interesse, con riferimento all'appello incidentale proposto dal il dott. CP_9
eccepisce, in primo luogo, la carenza di legittimazione all'azione del e, nel merito, CP_11 CP_9
la propria assoluta estraneità in relazione al decesso del come accertata sia in sede di ATP, Per_2
sia dal GUP del Tribunale di TA, che lo aveva assolto per non aver commesso il fatto in virtù del prudente e diligente svolgimento dei suoi compiti e dell'assenza di nesso causale tra il suo operato e il decesso del Per_2
In sede di comparsa conclusionale, il dott. ha poi chiesto alla Corte la condanna della CP_11 Pt_1
e del dott. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” ai sensi dell'art. 96, comma
[...] CP_9
terzo, c.p.c., da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.
L' nel costituirsi in giudizio, aderisce integralmente alle difese svolte dal dott. Controparte_12
, chiedendo il rigetto sia dell'appello proposto da sia dell'appello CP_11 Parte_1
incidentale proposto dal dott. CP_9
L' costituitasi in giudizio, contesta solo il primo motivo d'appello Controparte_19
formulato dalla ritenendolo totalmente infondato e insistendo quindi per Parte_1
la conferma, sul punto, dell'ordinanza impugnata.
Infatti, affinché un'assicurazione possa operare a secondo rischio è necessario che sia stata dichiarata la piena validità ed efficacia di quella operante a primo rischio. Diversamente, la polizza che dovrebbe intervenire soltanto una volta esaurito il massimale di quella a primo rischio dovrà intendersi operante a primo rischio essa stessa: questo è quanto previsto, peraltro, dall'art.
4.9 della stessa polizza emessa da in favore del dott. ai sensi del quale “[…] Resta comunque inteso che, nel Parte_1 CP_9
caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio”.
Nel caso di specie, non è mai stata dichiarata l'operatività della polizza emessa da n favore CP_13
della né tantomeno è stata proposta alcuna domanda in tal senso dal dott. CP_8 CP_9
unico effettivamente legittimato a beneficiare della polizza che, secondo la prospettazione di Pt_1
sarebbe stata stipulata dalla anche per suo conto.
[...] CP_8
Conseguentemente, non potrà essere dichiarata l'operatività a secondo rischio della polizza emessa da in favore del dott. Parte_1 CP_9
Da ultimo, la hiede la revoca del provvedimento con cui la Corte d'Appello ha concesso a CP_13
l'inibitoria dei capi 6 e 11 dell'ordinanza impugnata. Parte_1
La costituitasi in giudizio, contesta solo il primo Controparte_8
motivo d'appello formulato dalla chiedendone il rigetto sulla base delle Parte_1
stesse difese formulate dalla sopra riportate. CP_13
La dott.ssa ritiene destituito di fondamento il motivo con cui l'appellante principale CP_10
ha impugnato l'ordinanza nella parte in cui, con riferimento al procedimento n. 2836/2021, il giudice ha pronunciato una condanna in solido nei confronti del dott. e della , senza CP_9 CP_8 tenere in debita considerazione la sua accertata responsabilità. A tal proposito, l'appellata evidenzia come, nel procedimento n. 2836/2021, non sia mai stata formulata da parte dei ricorrenti alcuna domanda risarcitoria nei suoi confronti, così come non è mai stata formulata alcuna domanda di regresso da parte del dott. o della Compagnia Reale Mutua Assicurazioni. CP_9
e nel costituirsi in giudizio, preliminarmente chiedono CP_5 CP_6 Controparte_7
che venga dichiarata l'inammissibilità dell'appello, ai sensi sia dell'art. 342 c.p.c., non essendosi né
l'appellante principale, né l'appellante incidentale attenuti alle stringenti regole di redazione dell'atto di appello, sia dell'art. 348 bis c.p.c., in quanto non ricorre una ragionevole probabilità di accoglimento dei motivi di impugnazione proposti.
Nel merito, sull'appello proposto sia dalla sia dal dott. inerente alla Parte_1 CP_9
liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, gli appellati eccepiscono l'infondatezza delle censure, in quanto l'istruttoria espletata in primo grado ha integralmente disatteso quanto genericamente prospettato dagli appellanti, i quali non hanno in alcun modo provato, né tantomeno allegato, l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo e di convivenza tra la vittima e i superstiti.
La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha affermato che nel caso di morte di un prossimo congiunto, l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite. Infatti, in tema di risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, vige la presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio configurabile per i membri della famiglia nucleare “successiva” e “originaria”, che impone al danneggiante l'onere di fornire la prova dell'inesistenza del rapporto e del conseguente danno;
prova che, nel caso di specie, è del tutto assente.
Gli appellati affermano, poi, l'assenza di fondamento del motivo d'appello proposto dalla Pt_1
in merito all'operatività a secondo rischio della polizza stipulata col dott.
[...] CP_9
- sia perché nel giudizio di primo grado non è stata chiesta la chiamata in causa dell' a parte CP_13
della , con la conseguenza che la polizza de qua non può ritenersi operativa;
CP_8
- sia perché non è configurabile l'identità di rischio tra le due coperture assicurative invocate, atteso che la polizza personale del professionista sanitario ha ad oggetto la responsabilità civile dello stesso e la polizza della struttura sanitaria ha ad oggetto la responsabilità civile dell'ente.
Anche , , e in proprio e nella loro qualità Controparte_1 CP_2 CP_3 Controparte_4
di eredi del de cuius si sono costituiti nel presente giudizio per far valere, Persona_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c., essendosi sia l'appellante principale, sia l'appellante incidentale limitati a denunciare la presunta erroneità della ordinanza impugnata, senza effettivamente formulare censure specifiche.
Nel merito, gli appellati deducono l'infondatezza delle censure svolte dalla circa Parte_1
l'operatività a secondo rischio della polizza, stante la diversità dei rischi assicurati dalla polizza
Co stipulata tra e e dalla polizza stipulata tra la Casa Cura. Parte_1 CP_9 CP_13
In secondo luogo, gli appellati evidenziano come le censure mosse dagli appellanti circa la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale siano state introdotte per la prima volta in grado di appello, essendo riferite a circostanze mai dedotte prima.
Infatti, in primo grado non sono mai state mosse contestazioni specifiche al rapporto di convivenza e al vincolo affettivo tra gli odierni appellati e così come nessuna contestazione è Persona_2
stata mossa in ordine alla sussistenza del danno parentale.
Pertanto, tali nuove contestazioni risultano non solo intempestive, ma in ogni caso smentite dalla copiosa documentazione versata in atti.
***
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati e , , e CP_5 CP_7 Controparte_6 Controparte_1 CP_2 CP_3
infatti, sia l'appello principale, sia l'appello incidentale dispongono Controparte_4
adeguatamente di una parte volitiva, con cui sono indicate le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata, e di una parte argomentativa, che mira a confutare le ragioni addotte dal primo giudice.
Tale apparato non deve infatti rivestire forme sacramentali, né tantomeno contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione (Cass. civile, sent. 16/11/2017, n. 27199).
* * *
In limine deve rilevarsi il difetto di legittimazione passiva della società la quale non è stata CP_13
parte del giudizio di primo grado.
Giova rilevare che con ordinanza 18.6.2024 il tribunale ha disposto la correzione dell'errore materiale della sentenza nella parte relativa alla regolamentazione delle spese di lite (procedimento di istruzione preventiva e procedimento ex art. 702 bis cpc ) tra e Parte_5 Controparte_6
e la società poste a carico dei primi in ragione della soccombenza, Controparte_7 CP_13
nonostante la predetta società si fosse costituita in giudizio in difetto di alcuna vocatio in jus e del tutto autonomamente;
il tribunale ha osservato come nell'atto introduttivo costoro avevano domandato la condanna anche della nella persona del legale Controparte_13
rappresentante pro tempore;
quest'ultima si era costituita chiedendo di essere estromessa previo accertamento della carenza di legittimazione;
i predetti ricorrenti negli atti successivi, dopo avere eccepito di non avere notificato alcun ricorso alla , avevano tuttavia Controparte_13
continuato a formulare domanda di condanna nei suoi confronti;
anche a seguito della udienza di correzione dell'errore materiale, la non aveva contestato (e tantomeno Controparte_13
dimostrato) di non avere ricevuto alcuna notifica, né prodotto alcuna pec. Pertanto, il tribunale ha ritenuto di dovere confermare il dispositivo nella parte in cui aveva rigettato la domanda formulata da e nei confronti della CP_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_19
in quanto i ricorrenti avevano formulato la relativa domanda nel ricorso introduttivo;
con
[...]
riguardo, invece, alle spese di lite, il tribunale ha osservato che mancata vocatio in ius, volontariamente omessa dai ricorrenti, fosse percepibile ictu oculi, tanto che l'errore fosse facilmente rettificabile tra l'intendimento del giudice e la sua esteriorizzazione e che proprio le condotte processuali di entrambe le parti - la formulazione di una domanda nei confronti di una parte non citata da parte dei ricorrenti e la costituzione in giudizio in difetto di alcuna notifica o comunicazione - giustificavano la dichiarazione di compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
***
Con il primo e principale motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del Parte_1
Tribunale per aver rigettato l'eccezione di operatività della propria polizza "a secondo rischio".
Sostiene l'appellante che, in forza della clausola 4.9 delle condizioni generali di contratto, la propria garanzia dovrebbe intervenire solo per l'eccedenza rispetto al massimale della polizza stipulata dalla con la compagnia Controparte_8 CP_13
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione del Tribunale, che ha escluso l'operatività della clausola per una presunta diversità dei rischi assicurati, debba essere corretta e integrata nei termini che seguono.
La questione dirimente, come correttamente evidenziato dalle difese degli appellati, non risiede tanto nella astratta identità del rischio assicurato, quanto nell'interpretazione e applicazione della stessa clausola contrattuale invocata da La clausola 4.9, infatti, dopo aver stabilito la regola Parte_1 del "secondo rischio", contiene una previsione di chiusura: "resta inteso che, nel caso di non operatività dell'altra assicurazione, la presente polizza si intende operante in primo rischio".
Occorre dunque stabilire cosa debba intendersi per "non operatività dell'altra assicurazione": Tale espressione non può essere interpretata come mera inesistenza o invalidità della polizza di primo rischio, ma deve essere letta in senso più ampio, includendo ogni situazione in cui, per qualsiasi ragione di fatto o di diritto, la garanzia della prima assicurazione non venga concretamente attivata e resa efficace nel giudizio. Un'assicurazione, ai fini processuali, diviene "operativa" nel momento in cui il suo assicurato (o un altro soggetto legittimato) formula una specifica domanda di manleva nei suoi confronti, chiamandola in causa e chiedendo al giudice di accertarne l'obbligo di garanzia.
Nel caso di specie, è un fatto pacifico e documentalmente provato che né la Controparte_8
, assicurata con né alcun altro convenuto, abbia mai formulato una domanda di
[...] CP_13
manleva nei confronti di La polizza della struttura sanitaria, pur esistente, è rimasta CP_13
processualmente inerte. La sua potenziale copertura non è mai stata invocata, né il giudice di primo grado è stato messo in condizione di pronunciarsi sulla sua operatività.
Tale inerzia processuale integra pienamente la fattispecie della "non operatività" prevista dalla clausola 4.9 della polizza Reale Mutua. La clausola in esame, predisposta dalla stessa compagnia assicuratrice, ha la chiara funzione di "clausola di salvaguardia, volta a garantire che l'assicurato (il
Dott. non rimanga privo di copertura qualora, per qualsiasi motivo (inclusa una scelta CP_9
processuale o una negligenza del coobbligato solidale), la polizza di primo rischio non venga attivata.
È una previsione che tutela l'interesse primario dell'assicurato a essere tenuto indenne.
Di conseguenza, verificatasi la condizione della "non operatività" della polizza scatta CP_13
automaticamente la conseguenza contrattuale prevista dalla stessa polizza la garanzia Parte_1
opera "a primo rischio". Non si tratta di un'interpretazione contra legem o contra pacta, ma della puntuale applicazione di una previsione contrattuale voluta dalla stessa appellante. non Parte_1
può dolersi dell'applicazione di una clausola da essa stessa predisposta a tutela del proprio assicurato.
Pertanto, la decisione del Tribunale di rigettare l'eccezione di secondo rischio è corretta nel suo esito finale. Questa Corte, correggendone e integrandone la motivazione nei termini sopra esposti, conferma il rigetto del motivo di appello.
Il secondo motivo d'appello è fondato e deve, quindi, essere accolto. Il giudice di primo grado, infatti, nel condannare la a manlevare il dott. per le Parte_1 CP_9
somme da questo dovute in esecuzione della condanna, ha omesso di riconoscere che l'operatività della polizza prestata dalla stessa in favore del dovesse essere limitata al Parte_1 CP_9
massimale assicurato, pari a euro 1.047.504,00, come risulta pacificamente dal contratto di assicurazione stipulato tra queste parti.
È stato lo stesso d'altronde, a chiedere, nelle conclusioni formulate nella propria memoria CP_9
di costituzione in primo grado, di essere manlevato dalla “nei limiti dei massimali Parte_1
convenuti e del rischio assicurato e fatte salve eventuali franchigie ove previste”.
Pertanto, sotto questo profilo la Corte ritiene di dover integrare l'ordinanza impugnata, dovendosi in questa sede riconoscere che l'operatività della polizza sottoscritta dal dott. con la CP_9 Pt_1
sia limitata al massimale assicurato, fatte salve le franchigie.
[...]
Il terzo motivo d'appello è infondato e deve, quindi, essere rigettato.
Al riguardo, non si può prescindere dall'analizzare i principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di onere della prova nel risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
La Corte di cassazione ha affermato - e reiteratamente ribadito - il principio per cui la morte di una persona causata da un illecito fa da sola presumere, ex art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale sia in capo ai membri della famiglia nucleare “successiva” (coniuge e figli della vittima), sia in capo ai membri della famiglia “originaria” (genitori e fratelli), a nulla rilevando né che la vittima e il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potranno essere valutate ai fini del quantum debeatur); in tali casi, grava sul convenuto l'onere di provare che vittima e superstite fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte della prima non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta al secondo.
In applicazione di tale principio generale, la Corte di cassazione ha recentemente ritenuto erronea in iure la decisione di una Corte di merito, secondo cui il pregiudizio da perdita del rapporto parentale, pur essendo dedotto tra membri appartenenti alla famiglia nucleare “originaria” (fratelli), avrebbe dovuto essere specificamente provato da coloro che ne invocavano il risarcimento.
Infatti, la Corte di legittimità ha ritenuto che la circostanza per cui questo pregiudizio integri un danno-conseguenza (ovverosia una conseguenza -non patrimoniale- risarcibile dell'evento lesivo) non intacca (quanto meno limitatamente alla componente interiore di tale conseguenza risarcibile, costituita dalla sofferenza morale) la presunzione, sia pure iuris tantum, della sua sussistenza, in base alla quale grava sul danneggiante l'onere di fornire la prova contraria (Cass. civ., sentenza n. 5769/2024).
Dunque, alla luce dei principi formulati dalla Corte di cassazione sul punto, il danno non patrimoniale derivante dalla perdita del rapporto parentale deve sempre essere riconosciuto in favore dei congiunti di persona che, in conseguenza di un fatto illecito, abbia subito gravi lesioni o sia deceduta, costituendo dato di comune esperienza che eventi di siffatta portata incidano sul diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e sulla reciproca solidarietà familiare.
Solamente i parenti meno stretti (quali nonni, nipoti, zii, cugini, suocero e nuora, cognati) dovranno dunque fornire la prova della qualità e della intensità del rapporto affettivo e, quindi, della perdita che la lesione o il decesso hanno comportato in termini di sostegno morale.
Alla luce delle osservazioni fin qui svolte, deve ritenersi erroneo quanto sostenuto dagli appellanti, per cui l'onere della prova sarebbe stato a carico dei richiedenti il risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale, posto che tutti i ricorrenti in primo grado appartengono alla famiglia nucleare originaria e successiva di Persona_2
Né tantomeno può essere condiviso quanto affermato dagli appellanti e dott. Parte_1 CP_9
per cui la liquidazione da parte del giudice di prime cure di tale danno sarebbe priva di una motivazione dal punto di vista giuridico.
Infatti, il giudice, nell'ordinanza impugnata, ha coerentemente e approfonditamente motivato i criteri in base ai quali ha liquidato un certo quantum risarcitorio, indicando per ciascuno dei ricorrenti le tabelle di riferimento, il valore del punto base e i punteggi attribuiti alle circostanze di fatto rilevanti, ovvero l'età della vittima, l'età del superstite, il numero di familiari presenti nel nucleo familiare primario, la convivenza, la qualità e l'intensità della relazione.
Alla luce delle circostanze fin qui esposte, dunque, è evidente che nessuna censura può essere mossa alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale così come effettuata dal giudice di prime cure.
Anche il quarto motivo di impugnazione deve ritenersi infondato e merita, quindi, di essere rigettato.
Rileva questa Corte che e nel proprio ricorso ex art. 702 CP_5 CP_7 Controparte_6
CP_1 bis c.p.c., non hanno formulato alcuna domanda risarcitoria nei confronti della stessa dott.ssa .
Lo stesso ricorso, infatti, è stato proposto solamente nei confronti del dott. e della Controparte_9
, tanto è vero che tali soggetti sono stati gli unici destinatari della Controparte_8
notifica, da parte dei ricorrenti, del ricorso stesso, come emerge dai documenti del fascicolo di primo grado nn. 46 e 47 depositati nel presente giudizio da parte dei difensori della moglie e dei figli di Persona_2
CP_1 La dott.ssa , pertanto, non è stata chiamata nel giudizio di primo grado iscritto al R.G. n.
2836/2021 né dai ricorrenti, né tantomeno dalla o dal dott. (il quale ha, invece, CP_8 CP_9
chiamato in causa la e il dott. ). Parte_1 CP_11
CP_1 Di conseguenza, mancando la c.d. vocatio in ius nei confronti della dott.ssa nel giudizio proposto da e non si comprende come la stessa avrebbe CP_5 CP_7 Controparte_6
potuto essere destinataria, in quella determinata sede, di una condanna al risarcimento del danno;
la decisione del primo giudice deve, quindi, ritenersi corretta sul punto.
Da ultimo, occorre esaminare l'appello incidentale proposto dal dott. il quale ha censurato CP_9
l'ordinanza impugnata nella parte in cui ha omesso di riconoscere la responsabilità del dott. CP_11
in ordine all'evento per cui è causa.
Preliminarmente, occorre pronunciarsi sull'asserita carenza di legittimazione ad agire in capo al così come prospettata dal dott. . CP_9 CP_11
Al riguardo, giova premettere che la c.d. legitimatio ad causam ricorre, sul piano attivo, tutte le volte in cui il diritto fatto valere con la domanda giudiziale sia stato affermato come proprio dall'attore e, sul piano passivo, tutte le volte in cui la persona contro cui si fa valere il diritto sia stata indicata come soggetto passivo di esso. Il riconoscimento della legitimatio ad causam è quindi subordinato non tanto al fatto che il soggetto in giudizio sia il reale titolare del diritto leso, ma al fatto che questo si dichiari tale.
Ebbene, nel corso del giudizio di primo grado il dott. ha correttamente richiesto l'intervento CP_9
in giudizio del dott. , ritenendo determinante il ruolo ricoperto da quest'ultimo nella vicenda CP_11
che ha poi portato al decesso di infatti, l'appellante incidentale aveva ritenuto di Persona_2
essere stato tratto in inganno da un'informazione medica censurabile, in quanto il medico di guardia non aveva dato pregio alle cause dei dolori riferiti dal paziente nella notte tra il 30 ed il 31 gennaio
2015 e nella notte successiva.
Pertanto, nel caso di specie deve ritenersi sussistente la legitimatio ad causam del nella CP_9
domanda formulata nei confronti del dott. . CP_11
Nel merito, l'appello incidentale proposto dal dott. è infondato. CP_9
Come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, infatti, la responsabilità del dott. è CP_11
stata esclusa sia dai consulenti tecnici d'ufficio e sia dal G.U.P. di TA. Per_5 Per_6
Quest'ultimo, in particolare, ha mandato assolto il dott. per non aver commesso il fatto, CP_11 affermando che il medico di guardia non aveva mai conseguito la specializzazione in chirurgia e, soprattutto, che questi, nella seconda notte di guardia, insospettito dall'andamento post-operatorio, aveva indicato nel diario clinico, a beneficio del collega della mattina, l'opportunità di eseguire una radiografia. Inoltre, il G.U.P. ha affermato che non potevano essere ravvisati profili di responsabilità in capo al in quanto l'errore del primo chirurgo nella gestione del caso era legato alle CP_11
conoscenze specialistiche di chirurgia laparoscopica e, di conseguenza, non era agevolmente riconoscibile da un medico non specializzato. Il dott. aveva, dunque, legittimamente fatto CP_11
affidamento sul corretto inquadramento del decorso post-operatorio da parte del primario e CP_9
sulla correttezza delle direttive da quest'ultimo impartite.
I consulenti, invece, nell'integrazione alla relazione di consulenza tecnica d'ufficio richiesta dal giudice di primo grado, hanno affermato, testualmente, che “Secondo quanto si rileva dagli atti, il dott. avrebbe effettuato il turno di guardia notturna il 30 e il 31 di gennaio 2015. Ciò significa CP_11
in prima e in seconda giornata post-operatoria. Orbene è altamente probabile che in tale periodo il quadro non fosse sufficientemente evidenziabile clinicamente o per lo meno non lo fosse da parte di un medico non specialista nella disciplina. In pratica non si può pretendere ad un medico di guardia la medesima competenza di un chirurgo che effettua questi interventi. Si ritiene pertanto che nella condotta dello stesso non si ravvisino profili di responsabilità”.
Il dott. nel proprio appello incidentale, ha omesso sia di muovere alcuna specifica censura CP_9
alla consulenza tecnica d'ufficio, sia di fornire elementi che potessero concretamente confutare quanto emerso nel processo penale e nel processo civile, ovvero l'assenza di responsabilità del dott.
nel decesso di tanto è vero che le argomentazioni poste a sostegno CP_11 Persona_2
dell'impugnazione incidentale non trovano conferma negli atti di causa.
Pertanto, la decisione del giudice di primo grado sul punto deve essere confermata, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Da ultimo, occorre evidenziare che nel caso di specie non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante principale al risarcimento del danno da lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., così come sollecitata dal dott. in sede di comparsa conclusionale. CP_11
Infatti, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. ha natura sanzionatoria e presuppone una condotta processuale connotata da mala fede o colpa grave, contraria ai canoni di correttezza, nonché idonea a determinare oggettivamente, attraverso un uso abusivo del mezzo di impugnazione, un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali (Cass. civ., sent. n. 3233/2024).
Ebbene, nel caso in esame né l'appello principale della né l'appello incidentale del Parte_1
sono stati espressione di mala fede, colpa grave o intendimenti abusivi, tanto è vero che uno CP_9
dei quattro motivi di gravame proposti dalla ha trovato accoglimento, circostanza Parte_1
quest'ultima in ogni caso dirimente al fine di escludere la configurabilità della responsabilità ex art. 96 comma 3 in capo alla società assicuratrice.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo secondo i parametri vigenti (D.M. n.
147/2022), ed applicati i valori minimi, in ragione dell'attività difensiva svolta, circoscritta ad alcune limitate questioni, seguono la soccombenza.
In particolare:
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da e CP_5 CP_7 CP_6
devono essere rimborsate dalla e da , in solido tra loro
[...] Parte_1 Controparte_9
(scaglione 1.000.001-2.000.000);
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute da , , e Controparte_1 CP_3 CP_2
in proprio e nella qualità di eredi di devono essere rimborsate Controparte_4 Persona_1
dalla e da , in solido tra loro (scaglione 260.001-520.000); Parte_1 Controparte_9
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dal dott. e dalla CP_11 Controparte_15
devono essere rimborsate da (scaglione 1.000.001-2.000.000); Controparte_9
- le spese di lite del presente grado di giudizio sostenute dal dott. devono essere rimborsate CP_9
dalla previa, in ragione del limitatissimo accoglimento dell'appello, loro Parte_1
compensazione nella misura di ¼ (scaglione 1.000.001-2.000.000), ponendosi la restante parte a carico della maggiormente soccombente. Parte_1
- le spese tra la e la devono ritenersi integralmente compensate, poiché la Parte_1 CP_8
notificazione dell'impugnazione nei confronti di quest'ultima ha assolto alla mera funzione di litis denuntiatio, volta a far conoscere al destinatario la sola esistenza dell'impugnazione nel medesimo processo. Ne consegue che, secondo principio consolidato, le parti costituitesi, nei cui confronti non sono proposte domande, non hanno diritto alla condanna in loro favore delle spese di giudizio a norma dell'art. 91 c.p.c., che richiede la qualità di parte;
- le spese di lite sostenute da nel presente grado di giudizio devono essere poste a carico CP_13
della in ragione del principio di causalità. Parte_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Cagliari, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'appello incidentale del dott. e il primo, il terzo e il quarto motivo Controparte_20
d'appello proposti dalla Parte_1
2. accoglie il secondo motivo d'appello proposto dalla e, per l'effetto, Parte_1
riconosce l'operatività della polizza stipulata tra quest'ultima e il dott. nei limiti Controparte_20
del massimale assicurato, fatte salve le franchigie;
3. condanna la società in persona del legale rappresentante e il dott. Parte_1
, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_20
in favore di e che liquida in euro 12.033,00 a titolo di CP_5 CP_7 Controparte_4
compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
4. condanna la in persona del legale rappresentante e il dott. Parte_1 CP_20
in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore
[...]
di , , e in proprio e nella qualità di eredi di Controparte_1 CP_3 CP_2 Controparte_4
che liquida in euro 7.110,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese Persona_1
generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
5. condanna la in persona del legale rappresentante al pagamento delle Pt_1 Parte_1
spese di lite del presente grado di giudizio in favore della dott.ssa che liquida in euro CP_10
12.033,00 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
6. condanna il dott. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_20
in favore di , che liquida in euro 12.033,00 a titolo di compenso professionale, oltre CP_11
spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
7. condanna il dott. al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio Controparte_20
in favore di che liquida in euro 12.033,00 a titolo di compenso professionale, Controparte_15
oltre spese generali e accessori di legge (valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
8. compensa nella misura di ¼ le spese del giudizio tra e la e Controparte_20 Parte_1
condanna quest'ultima al pagamento della restante parte che liquida in euro 9.024,75 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (compensazione di ¼ e valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
9. condanna la al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore Parte_1
della in persona del legale rappresentante, che liquida in euro 12.033,00 a titolo di CP_21
compenso professionale, oltre spese generali e accessori di legge (compensazione di ¼ e valori minimi per la fase di studio, introduttiva e decisionale);
10. dichiara che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n 228/2012 per il pagamento, da parte dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Cagliari nella Camera di consiglio della Corte d'Appello il 3 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Emanuela Cugusi) (dott.ssa Maria Teresa Spanu)